Codice al via: si sblocca il Regolamento

Codice appalti - agg. rass.stampa

APPALTI - Nuovi appalti verso il debutto. Codice al via: si sblocca il regolamento unico di attuazione. Dopo uno stop di 2 mesi il regolamento attuativo del Codice torna alla Corte conti. Lavori con filtri più selettivi sulla partecipazione delle imprese.

ROMA - Si sblocca il regolamento degli appalti. Dopo uno stop durato quasi due mesi, nei giorni scorsi il decreto di attuazione del Codice dei contratti pubblici è stato nuovamente trasmesso dal ministero della Giustizia alla Corte dei conti per la registrazione. Si tratta dell'ultimo, fondamentale, tassello di un lungo e faticoso iter: il via libero definitivo del Consiglio dei ministri risale al 21 dicembre scorso.

Da allora il provvedimento si era incagliato. O meglio: era stato firmato dal presidente della Repubblica il 28 gennaio scorso e poi trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Ma a febbraio, durante l'esame, il ministero delle Infrastrutture aveva deciso di ritirarlo, ufficialmente per fare semplici correzioni formali (errori di scrittura ma anche rinvii sbagliati a norme interne). Di fatto, però, la correzione è durata più a lungo del previsto e si è sbloccata solo pochi giorni fa.

Nel frattempo, infatti, sul Codice degli appalti di lavori, servizi e forniture (il testo primario di cui il regolamento non è che l'attuazione) è piovuta la tegola dell'infrazione comunitaria. Bruxelles, infatti, ha messo in mora il Governo italiano contestando il Codice in più punti (dalle limitazioni all'avvalimento, alla verifica dei requisiti dei candidati fino alla possibilità di far subentrare un'altra impresa in caso di fallimento).
All'infrazione si tenterà di rispondere con un ulteriore decreto correttivo del Codice degli appalti: i tempi, però, sono strettissimi, visto che la delega scade il 1° luglio e ogni decisione spetta al ministro entrante. Ma il ministero delle Infrastrutture ha deciso di sottoporre il regolamento a una ulteriore verifica per capire se la procedura di infrazione impatta in qualche modo sul regolamento.

Il fatto che Antonio Di Pietro, a poche ore dalla fine del proprio mandato, abbia deciso di rinviare il decreto alla Corte dei conti sta a indicare, con buona probabilità, che quest'ultimo esame è stato superato senza grandi difficoltà. Insomma, se dovesse arrivare a breve una limatura al Codice per allinearsi a Bruxelles, non ci sarebbe bisogno di ritoccare anche il regolamento.

Ora l'ultima parola spetta alla Corte dei conti: l'esame già avviato dovrebbe rendere il passaggio spedito. A meno che i magistrati contabili non sollevino obiezioni sulla scelta di Di Pietro di non allinearsi completamente al parere del Consiglio di Stato. Ma si tratta di poche, limitate, disposizioni.

Ottenuto il via, il testo approderà in Gazzetta ufficiale per entrare in vigore sei mesi dopo la pubblicazione. Solo allora potranno essere utilizzati strumenti oggi ancora sospesi, come il nuovo appalto integrato di progettazione e lavori insieme o il dialogo competitivo, pensato per i casi più complessi in cui l'amministrazione ha bisogno di idee e suggerimenti tecnici dai candidati prima di arrivare a valutare le offerte.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, l'arrivo del regolamento avrà un forte impatto soprattutto sui meccanismi di accesso alle gare: cambia infatti tutto il sistema di qualificazione con filtri più selettivi in particolare, per le imprese impiantistiche.

  • INCOGNITA EUROPEA - Sulla delega incombe la messa in mora giunta da Bruxelles per diversi istituti innovativi

Strumenti sospesi

  • Appalto integrato. L'appalto integrato per le opere pubbliche consente di mandare in gara insieme il progetto e i lavori. Con il regolamento inviato alla Corte dei conti questo appalto sarà sempre ammesso. L'obiettivo è di responsabilizzare le imprese anche sulla progettazione per diminuire le varianti.
  • Dialogo competitivo. Il dialogo competitivo è una forma di appalto «delicata» in cui amministrazione e concorrenti si scambiano informazioni prima ancora di arrivare all'offerta. Il regolamento fissa paletti di gestione della procedura che consentono di tutelare meglio la segretezza delle proposte.

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 08.05.08


Codice dei contratti. Dialogo competitivo al palo. Le conseguenze della mancata attuazione.

L'allungamento dei tempi di pubblicazione del regolamento attuativo del codice dei Contratti protrae il periodo transitorio, e l'applicazione dei vecchi strumenti regolamentari con le loro criticità.

Le disposizioni attuative del Dlgs 163/2006 sono state approvate dal Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 e firmato dal Presidente della Repubblica il 28 gennaio 2008, ma nella formalizzazione sono sorti problemi che stanno ritardando pubblicazione ed entrata in vigore (prevista 180 giorni dopo l'approdo in Gazzetta). Le norme transitorie consentono alle stazioni appaltanti di gestire la maggior parte delle procedure con una combinazione fra Dpr 554/1999, Dpr 34/2000, Dm 145/2000 (lavori pubblici) e Dpr 384/2001 (gare telematiche). Ma senza le norme attuative è impossibile attivare il nuovo appalto integrato (articolo 53; non sono definiti i fattori ponderali per l'aggiudicazione), il dialogo competitivo (articolo 58; vanno fissati i parametri di complessità degli appalti a cui è applicabile) e le aste elettroniche. Le disposizioni attuative renderebbero possibile anche la migliore definizione del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, dato che alle stesse era stata demandata (articolo 88, comma 3) la delineazione dei criteri per la composizione di commissioni specifiche.

La mancanza del regolamento incide anche sugli affidamenti di incarichi per attività tecniche, che necessitano di adeguamenti dei moduli consolidati in base al Dpr 554/1999, e solo il regolamento può definire la nuova disciplina delle verifiche dei progetti per la validazione.

Ad attendere un intervento ricostruttivo da parte del regolamento è poi la qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, con disposizioni destinate ad adeguare il sistema delle attestazioni Soa, aggiornare il quadro delle categorie e delle classifiche e determinare le condizioni che consentono a un'impresa di ottenere l'attestazione Soa avvalendosi dell'attestazione di un'impresa ausiliaria (articolo 50).

Il ritardo del regolamento determina problematiche operative anche per gli appalti di beni e di servizi, sia con riferimento alle procedure di aggiudicazione sia con riguardo all'esecuzione del contratto. Rispetto a questo secondo profilo, infatti, restano inattuabili le previsioni generali stabilite dall'articolo 114 comma2 (varianti), 119 (direzione dell'esecuzione del contratto) e 120 (modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite).

A fronte dell'estensione del periodo transitorio, le stazioni appaltanti possono comunque dar corso a soluzioni sperimentali, per tradurre nei capitolati speciali elementi regolativi delle fasi di esecuzione e di verifica degli appalti, utili per abituare gli operatori a modelli che sicuramente il regolamento andrà a strutturare.

  • LA LUNGA TRANSIZIONE - Impossibili da attivare gli iter integrati e le aste elettroniche, mentre per i lavori pubblici ci si affida alle vecchie norme

 

di Alberto Barbiero
da Il Sole 24ore del 14.04.08


Codice appalti, regolamento addio. Il governo ha ritirato il provvedimento. Operatori nel caos. Il testo sarà trasmesso alla Corte conti per le modifiche. E i tempi per l'approvazione si allungano.

Il governo ha ritirato il regolamento generale del Codice dei contratti pubblici, già firmato dal presidente della repubblica e trasmesso alla Corte dei conti, per apportare delle correzioni e degli adeguamenti formali.

Il testo a breve dovrebbe però essere trasmesso nuovamente alla Corte dei conti che lo dovrà esaminare sotto il profilo della legittimità. I tempi, quindi, si allungano e l'incertezza fra gli operatori del settore cresce, anche se l'auspicio del ministero delle infrastrutture è quello di potere vedere pubblicato il provvedimento entro il mese di aprile in gazzetta ufficiale.

Ovviamente molto dipenderà da quello che dirà la Corte, dopo avere ricevuto nuovamente il provvedimento; e il punto è proprio quali potranno essere le eventuali censure della Corte, dal momento che di fronte a rilievi «pesanti» l'operazione di varo del regolamento diverrebbe oggettivamente difficile. Una ipotesi è che la magistratura contabile possa riprendere alcuni dei rilievi che fece il Consiglio di stato e che non furono recepiti dal ministero guidato da Antonio Di Pietro.

In questo caso la relazione del magistrato delegato al controllo del dicastero di Porta Pia potrebbe essere tale da aprire una sorta di dialogo con i tecnici del ministero per eventuali chiarimenti. C'è poi sempre la possibilità che vengano convocate le sezioni riunite, come già accadde nel '99, quando fu esaminato il testo del dpr 554/99; infine, nel peggiore dei casi, si potrebbe arrivare alla mancata registrazione da parte della Corte dei conti. È chiaro che una eventuale riscrittura del testo non potrebbe essere effettuata se non attraverso la procedura ordinaria prevista dal Codice dei contratti, con tempi di mesi.

A oggi rimangono quindi aperti tutti gli scenari, anche se il ritardo che si sta accumulando (il regolamento doveva vedere la luce nel luglio 2007, un anno dopo il Codice) fa salire la preoccupazione fra gli operatori del settore soprattutto in relazione alla stabilità del quadro giuridico complessivo e alle norme che le amministrazioni saranno chiamate ad applicare nei prossimi mesi. Va infatti ricordato che in ogni caso il regolamento potrà entrare in vigore soltanto sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Se quindi si dovesse andare per le lunghe, le amministrazioni si troveranno costrette ad applicare ancora per molto le norme regolamentari del dpr 554/99. Ma a preoccupare non sono soltanto le vicende del regolamento ma anche quelle del Codice dei contratti pubblici, legate alla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea e alla possibilità che il ministero debba nuovamente porre mano al decreto 163. In questo caso il quadro si complicherebbe ancora di più, anche se si tratterà di una eredità lasciata al prossimo governo. Peraltro quest'ultimo si potrebbe trovare anche a dovere risolvere un ulteriore problema tecnico, dato che a luglio scadrà la delega che consente di modificare e integrare il Codice con decreti legislativi.

Dal momento che il nuovo esecutivo difficilmente potrà emanare, con l'iter previsto, un decreto legislativo entro la scadenza della delega, si dovrà probabilmente percorrere la strada del disegno di legge ordinario per effettuare l'operazione di revisione e adeguamento del Codice, con tempi difficilmente preventivabili che, a loro volta, impatteranno anche sull'entrata in vigore delle norme regolamentari che attuano il Codice stesso. Il rischio, per gli operatori del settore è quello di trovarsi quindi di fronte ad uno scenario di incompiutezza normativa che potrebbe, nella peggiore delle ipotesi, durare ancora diversi mesi.

Nel frattempo, in attesa di vedere se il regolamento verrà registrato dalla Corte dei conti e quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, si andrà avanti con la disciplina transitoria prevista dal Codice che blocca l'entrata in vigore di alcune norme e istituti fino all'emanazione del regolamento e rinvia, per le norme di attuazione, all'applicazione delle attuali disposizioni del dpr 554/99 o di altri decreti che il nuovo regolamento avrebbe abrogato. Due sono, per esempio, i principali istituti che le amministrazioni non potranno utilizzare non essendo entrato in vigore il regolamento di attuazione del Codice (al quale rinviava l'articolo 253, comma 1-quater del Codice).

Il primo è il dialogo competitivo per gli appalti particolarmente complessi di lavori, forniture e servizi, sia nei settori ordinari, sia in quelli speciali (acqua energia e trasporti); il secondo l'appalto integrato (di progettazione e costruzione) nella sua nuova formulazione che vede la stazione appaltante affidare il contratto sulla base di un progetto preliminare e chiedendo in offerta il progetto definitivo. A dire la verità a essere «sospeso» fino all'entrata in vigore del regolamento è l'intero comma 2 dell'articolo 53 (e non soltanto la lettera c come sarebbe stato più opportuno) che comprende anche l'appalto di sola esecuzione, con la conseguenza che le amministrazioni non avrebbero alcuna disposizione da applicare per affidare gli appalti.

Va però detto che su questa norma nei mesi scorsi sia il ministero delle infrastrutture, sia la presidenza del Consiglio e poi ancora l'Autorità, hanno avuto modo di precisare che occorre fare riferimento alle disposizioni della legge Merloni (la 109/94 abrogata dallo stesso Codice dei contratti pubblici), cioè all'articolo 19. In attesa del nuovo regolamento si continuano ad applicare, per la materia dei lavori pubblici, le norme del dpr 554/99 «nei limiti di compatibilità». Per i responsabili del procedimento è poi il Codice (art. 253, comma 6) a fare salve tutte le norme vigenti; per i raggruppamenti temporanei di imprese, vi è un espresso richiamo ai requisiti previsti dal dpr 554/99 e dal dpr 34/2000. Senza le nuove norme regolamentari l'acquisto di beni e servizi con gare elettroniche continuerà ad essere effettuato con il dpr 101 del 2002 sulle procedure telematiche per l'acquisito di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 28.03.08


Codice appalti, attuazione lontana. Entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione in G.U. Il ministero delle infrastrutture attende per la fine della settimana la registrazione della CdC

È in dirittura di arrivo la registrazione del regolamento generale del Codice dei contratti pubblici da parte della Corte dei conti, ma occorrerà attendere altri sei mesi prima che il quadro normativo si possa ritenere completato. Intanto permangono i problemi per alcune norme del Codice che entreranno in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regolamento del Codice. In questa fase di stallo si sa soltanto che il nuovo regolamento, che sostituirà il vigente dpr 554/99 (regolamento della abrogata legge Merloni), prenderà la data del 28 gennaio 2008.

A fine gennaio, infatti il presidente Giorgio Napolitano ha siglato il regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, emanato a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue successive modifiche; qualche giorno dopo, invece, il corposo articolato è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale e alla Corte dei conti per la registrazione del provvedimento. Per la precisione la magistratura contabile ha ricevuto il testo l'8 febbraio e da quel momento sono scattati i 30 giorni di tempo per decidere sulla registrazione (non si tratta di un termine perentorio). Se comunque il termine sarà rispettato, entro la fine di questa settimana il verdetto dei giudici dovrebbe arrivare.

Dall'ufficio di Porta Pia non trapela nulla ma al ministero delle infrastrutture attendono in questi giorni la decisione. In passato la registrazione della Corte dei conti, per il Regolamento della legge Merloni, portò via più di 30 giorni e si concluse con poche norme non ammesse alla registrazione. In ogni caso, alla Gazzetta Ufficiale è stato avviato il corposo lavoro sulle note al provvedimento che contiene numerosissimi rimandi sia al Codice sia ad altre disposizioni normative.

Una volta pubblicato sulla gazzetta, il dpr che porterà la data del 28 gennaio 2008 avrà un suo numero ma prima di entrare in vigore gli operatori del settore dovranno attendere molto tempo. Infatti, in base al Codice dei contratti pubblici, il regolamento entrerà in vigore sei mesi dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tempi lunghi, quindi, nonostante l'approvazione del testo sia avvenuta con un ritardo tutto sommato contenuto rispetto alle previsioni normative (invece che a luglio 2007, l'approvazione definitiva è avvenuta a dicembre 2007). Il ritardo è stato comunque dovuto all'ulteriore modifica che è stata apportata dal secondo decreto correttivo del Codice (il dlgs 113/07) che ha introdotto 46 modifiche all'originario decreto incidendo anche su materie rilevanti come la finanza di progetto, la procedura negoziata, il dialogo competitivo e l'appalto integrato.

E proprio con riguardo al secondo correttivo e all'appalto integrato era sorta una delicata questione interpretativa derivante dal rinvio dell'entrata in vigore dell'articolo 53 del Codice (con la nuova disciplina dell'appalto di progettazione e costruzione) al momento dell'entrata in vigore del Regolamento. Il problema derivava dalla mancata riproduzione, nel secondo decreto correttivo, della disposizione che faceva salve le norme della legge Merloni (abrogata nella sua interezza dal Codice) per tutte le materie sospese (fra le quali vi era anche la disciplina dell'appalto integrato di cui all'articolo 53 del Codice).

Dal momento che il secondo decreto correttivo ha ulteriormente differito l'art. 53 fino all'entrata in vigore del regolamento del Codice, le amministrazioni si sono trovate a non sapere più quali disposizioni applicare, in assenza della norma transitoria che consentiva in precedenza di applicare la legge 109/94. Al riguardo il ministero delle infrastrutture, la presidenza del consiglio e poi l'Autorità ll.pp. hanno confermato che le nuove norme non sono attualmente applicabili e che occorre fare riferimento a quelle della 109/94.

Il varo del regolamento e la sua rapida entrata in vigore non mancheranno quindi di rendere più certo il quadro, ma gli operatori del settore si trovano a operare fra vecchie e nuove norme. Rimane poi da vedere quali saranno le mosse del nuovo governo, che nelle ultime settimane ha anche tentato un ultimo blitz, non riuscito, per varare un terzo correttivo del Codice. Inutile sottolineare come un'eventuale ulteriore correzione del Codice, nei prossimi mesi, potrebbe avere ulteriori pesanti conseguenze sul testo regolamentare, rendendolo non aggiornato e da rimodulare. È però probabile che la scadenza della delega (al 31 luglio 2008) per eventuali ulteriori modifiche sul Codice salverà il Regolamento da ulteriori necessarie modifiche.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 05.03.08


Appalti. «Pronti a correggere il Codice». Modifiche in vista ma resta il freno al prestito dei requisiti. Il Governo sta definendo la risposta a Bruxelles dopo l'avvio della procedura d'infrazione.

ROMA - Il Governo italiano intende mantenere il punto sull'avvalimento e limitare, quindi, il ricorso al prestito dei requisiti tra chi partecipa agli appalti pubblici, ma al tempo stesso è pronto ad adeguarsi alla gran parte delle censure che arrivano da Bruxelles sul Codice dei contratti.

Prende forma in questi giorni la risposta italiana alla messa in mora sul Codice dei contratti decisa dalla Commissione il 31 gennaio scorso. Bruxelles ha censurato il Codice degli appalti in più punti: dalle limitazioni imposte all'avvalimento, fino alla possibilità di chiedere la comprova dei requisiti solo a un certo numero di concorrenti, dalle modalità con cui si svolge il dialogo competitivo per gli appalti complessi alla possibilità, lasciata alle commissioni di gara, di fissare dopo il bando i sotto criteri con cui saranno giudicate le offerte ricevute. Contestato poi anche il diritto di prelazione riconosciuto al promotore delle opere di urbanizzazione a scomputo.

In realtà, il Governo italiano era già pronto ad adeguarsi alle richieste della Commissione: nel terzo decreto correttivo del Codice degli appalti, presentato a inizio febbraio al pre-consiglio dei ministri erano già state inserite, in corsa, alcune delle disposizioni chieste da Bruxelles.

Ma il decreto non è arrivato sul tavolo del Consiglio dei ministri, perchè giudicato al di fuori del perimetro dell'ordinaria amministrazione nel quale deve muoversi ogni governo dimissionario. Alle Infrastrutture però restano fiduciosi sulla possibilità di intervenire con le correzioni non appena sarà formato un nuovo Governo. I tempi sono stretti (la delega per modificare il Codice scade il 3O giugno prossimo) ma - fanno notare - l'urgenza di varare una miniriforma sarà condivisa da tutti gli schieramenti politici proprio per scongiurare la procedura di infrazione.

Comunque l'Italia proverà a dialogare con Bruxelles e a chiedere di mantenere le restrizioni sul prestito dei requisiti che può essere limitato a quelli tecnico-economici oppure a un solo soggetto. Il freno all'avvalimento, infatti, è dettato da ragioni di sicurezza: il rischio è che attraverso questo meccanismo la criminalità organizzata trovi un facile varco per infiltrarsi nel mercato.

La disponibilità è piena invece per cancellare il diritto di prelazione sulle opere di urbanizzazione, come già fatto per la finanza di progetto.

LETTERA ALL'EUROPA

  • 60 - I giorni di tempo dal 31 gennaio scorso per rispondere alla lettera della Commissione sull'errato recepimento delle direttive appalti.
  • 15 - Le norme del Codice appalti contestate da Bruxelles. Tra queste: l'avvalimento, il dialogo competitivo, le verifiche a campione, la prelazione nelle opere di urbanizzazione.

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 28.02.08


Codice appalti, raffica di rilievi. Sotto la lente verifiche requisiti, dialogo competitivo e promotori. I contenuti della lettera dell'eurocommissario Mc Creevy al ministero degli esteri italiano.

Codice appalti a rischio di procedura di infrazione per i limiti al subappalto e all'avvalimento, per le verifiche dei requisiti, per il dialogo competitivo, per il permanere di posizioni di vantaggio in capo al «promotore», per la mancata previsione della partecipazione alle gare di soggetti pubblici che operano sul mercato e per altri aspetti giudicati non conformi alle direttive europee. È quanto si desume dalla lettera trasmessa dal Commissario Charlie Mc Creevy il 30 gennaio 2008 al Ministero degli esteri italiano relativamente al Codice dei contratti pubblici (vedi ItaliaOggi di ieri [in calce, ndr]); a questa lettera il governo italiano dovrà rispondere entro due mesi replicando punto per punto alle eccezioni sollevate. Peraltro, per il futuro non sembra che si potrà dormire sonni tranquilli anche per il regolamento di attuazione del Codice (ancora in attesa della registrazione della Corte dei conti e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), visto che la Commissione ha annunciato che «si riserva di verificarne la compatibilità con il diritto comunitario».

Vediamo quali sono le principali censure della Commissione.

Partecipazione enti pubblici alle gare. Per la Commissione europea l'articolo 34 del Codice (dlgs 163/06) prevede fra i soggetti che possono partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici soltanto soggetti privati. A tale proposito la Commissione precisa che la nozione di operatore economico, nelle direttive europee, comprende ogni persona fisica o giuridica o ente pubblico o raggruppamento di tali persone o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi. Devono pertanto essere ammesse anche le «amministrazioni aggiudicatrici che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono autorizzate a offrire sul mercato beni, servizi o lavori». Pertanto se un soggetto pubblico opera sul mercato (quindi non una società «in-house»), tale soggetto deve potere concorrere con i privati sul libero mercato dei contratti pubblici; ciò vale anche per i servizi di ingegneria e i concorsi, afferma la Commissione.

Concorsi di progettazione. La Commissione rileva che il rinvio contenuto all'articolo 237 del Codice, includendo anche l'articolo 221 (sui casi di ricorso alla procedura negoziata senza bando di gara), non è conforme al diritto comunitario perché la deroga prevista dalla direttiva, che consente il ricorso alla procedura negoziata diretta, non si applica ai concorsi.

Subappalto opere tecnologiche nei ragguppamenti. Il Codice (art. 37, comma 11) prevede il divieto di subappalto per le opere che richiedono lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico che possono essere svolti soltanto dai soggetti raggruppati. La censura della Commissione ha un forte impatto sul nostro ordinamento in quanto l'affermazione dei tecnici di Bruxelles sembra porre in dubbio i limiti che, in via generale, sono previsti per il subappalto nella nostra legislazione; in particolare la norma «nella misura in cui vieta il subappalto e impone una forma giuridica predeterminata, sembra contraria alle disposizioni delle direttive le quali non permettono di escludere il subappalto e autorizzano l'operatore economico ad avvalersi della capacità di altri soggetti». Sembra quindi che anche il nuovo istituto dell'avvalimento abbia minato alla radice la possibilità di limitare il subappalto.

Verifica sulle dichiarazioni dei candidati. La Commissione censura le norme del Codice (artt. 41 e 42) che prevedono, prima dell'apertura delle offerte, la comprova dei requisiti sul 10% delle dichiarazioni e, dopo l'aggiudicazione, per il primo e il secondo in graduatoria. Per Bruxelles c'è il pericolo di «falsare la concorrenza dell'appalto segnatamente in caso di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati» (ristrette, negoziate e dialogo competitivo).

Aggiudicazione. Nel Codice si ammette che prima dell'apertura delle offerte, si possano indicare i criteri motivazionali per attribuire i punteggi. La previsione viene ritenuta dalla Commissione europea potenzialmente contraria al principio di parità di trattamento delle offerte perché tali criteri, in base alle direttive, devono essere inseriti nel bando di gara o nei documenti di gara, conoscibili a tutti i concorrenti prima della presentazione delle offerte.

Avvalimento. Viene censurata la possibilità di utilizzare i requisiti di altri soggetti con riferimento a un solo soggetto terzo (tranne che il bando lo ammetta espressamente per l'importo o per particolare ragioni), nonché la facoltà per le amministrazioni di ammettere l'avvalimento soltanto per determinati requisiti. Per la Commissione le direttive europee non consentono tali limitazioni, così come non ammettono la limitazione prevista per i sistemi di qualificazione nei settori speciali dove l'avvalimento è consentito soltanto per le imprese facenti parte dello stesso gruppo: l'articolo 53 della direttiva 2004/17 lo consente a prescindere dalla natura giuridica dei legami con i soggetti di cui ci si avvale.

Dialogo competitivo. Non si ritengono legittime le norme che ammettono di fissare criteri di valutazione dopo che siano state individuate le soluzioni (o la soluzione) più interessanti e che prevedono, per il dialogo in più fasi, di fissare criteri di selezione diversi da quelli utilizzati per valutare le offerte. Illegittimo poi prevedere termini di urgenza per il dialogo competitivo.

Promotore. Dato atto della soppressione del diritto di prelazione, la Commissione ritiene ancora che «il promotore non è su un piede di parità con gli altri operatori» perché nella seconda fase si trova a competere soltanto con i due soggetti che hanno presentato la migliore offerta. Non è poi ritenuto legittimo quello che la Commissione qualifica «diritto di prelazione a favore del promotore che presenta una proposta per realizzare opere di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire»: il versamento del 3% da parte del promotore al vincitore della gara non è compatibile con il diritto comunitario. Infine si contesta che la società di progetto (obbligatoria per le opere infrastrutturali) risulti affidataria della realizzazione gestione delle opere perché «potrebbe dare luogo all'attribuzione di un appalto o di una concessione quando la società riceve una remunerazione» e quindi all'elusione delle direttive.

 

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da Italia Oggi del 27.02.08


Codice appalti bocciato dalla Ue. Irregolarità a raffica, dall'avvalimento al project finance. Lettera del commissario Mc Creevy prefigura la messa in mora dell'Italia sul dlgs 163/06.

Codice dei contratti pubblici non conforme alle direttive europee per le norme relative a enti pubblici, avvalimento, dialogo competitivo, criteri di aggiudicazione, finanza di progetto, opere a scomputo, subappalto di opere tecnologiche, verifica delle dichiarazioni. Dopo la sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio che ha censurato alcune norme della legge Merloni, chiudendo un contenzioso di quattro anni, è adesso il turno della Commissione europea di aprire un nuovo dossier contro l'Italia con la lettera firmata dal Commissario Charlie Mc Creevy il 30 gennaio 2008, che prefigura una messa in mora relativamente al dlgs 163/06 come modificato dal dlgs 113/07. Si tratta, in sostanza del primo passo di una eventuale procedura di infrazione al quale il governo italiano è chiamato a replicare, entro due mesi, con proprie osservazioni rispetto ai dubbi di non conformità rilevati dalla Commissione europea. I tecnici di Bruxelles premettono che si tratta di diverse irregolarità che vanno dall'inserimento nel Codice dei contratti di norme «incompatibili» con le direttive, ad altre disposizioni che risultano «incomplete» rispetto alle disposizioni comunitarie, ad altre ancora che contengono «riferimenti erronei» o che «non assicurano la necessaria certezza giuridica».

Fra le principali censure si segnalano quelle concernenti i criteri di aggiudicazione e la possibilità di definire i sub-pesi e i sub-elementi di valutazione prima dell'apertura delle offerte, previsione che la Commissione ritiene potenzialmente contraria al principio di parità di trattamento delle offerte; altrettanto netta sembra essere la presa di posizione concernente i soggetti pubblici, esclusi dalla partecipazione alle gare di appalto considerato che le direttive ammettono alle gare anche i soggetti pubblici «che offrono sul mercato la realizzazione di opere, prodotti o servizi», mentre il Codice sembra non farvi riferimento. Viene poi ritenuto limitativo, rispetto alle direttive europee, il divieto di subappaltare le opere a elevato contenuto tecnologico, il diritto di prelazione per il promotore che realizza opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, le prescrizioni sul dialogo competitivo, le limitazioni nell'avvalimento, il meccanismo di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara, la disciplina del promotore, nonostante l'avvenuta soppressione del diritto di prelazione.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 26.02.08


Regole europee. Appalti pubblici, la Corte Ue boccia la legge Merloni. Troppo ampio l'ambito dei lavori. Non sono state però accolte tutte le censure di Bruxelles.

BRUXELLES. Dal nostro inviato - La Corte di Giustizia europea ha condannato ieri l'Italia, considerando erronea la determinazione del campo di applicazione del regime europeo degli appalti previsto dalla legge Merloni (n.109/1994), anche se non accogliendo integralmente le sei censure proposte dalla Commissione Ue.

In un procedimento (C-412/04) scaturito da una procedura d'infrazione comunitaria, i giudici europei si sono espressi sul recepimento delle direttive sugli appalti pubblici - n. 92/50 (servizi), 93/36 (forniture), 93/37 (lavori) e 93/38 (settori di acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni) - da parte del Governo italiano. In particolare la Corte è stata chiamata ad esprimersi su alcuni aspetti delle legge Merloni, contestati dalla Commissione, in seguito a una serie di denunce arrivate a Bruxelles.

I giudici di Lussemburgo hanno confermato la critica dell'Esecutivo Ue riguardante la definizione di lavori pubblici, data dalla normativa italiana, che include le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere e impianti e si applica ai contratti misti di lavori e forniture o di servizi, ma anche a quelli che comprendano lavori accessori, che assumano un rilievo superiore al 50 per cento. La Commissione aveva sostenuto che il regime applicabile agli appalti deve dipendere dal suo oggetto principale, determinato inter alia, ma non esclusivamente, dal valore delle diverse prestazioni.

Una posizione confermata dalla Corte che ha indicato come l'oggetto principale «deve essere determinato nell'ambito di un esame obiettivo dell'insieme dell'appalto». Come osservato anche dall'Avvocato generale, il valore dei lavori non può costituire il criterio esclusivo per applicare i parametri di un contratto misto.

La seconda censura dell'Esecutivo Ue si riferiva alle possibilità di scomputo di oneri di urbanizzazione, nell'attribuzione diretta di lavori o di opere al titolare di una concessione edilizia o di un piano di lottizzazione, se questi hanno un valore inferiore alla soglia stabilita dalla direttiva 93/37.

La Commissione evidenziava la necessità di calcolate il valore complessivo dei lavori o delle opere che rientrano nella convenzione stipulata tra il privato e l'amministrazione. Una posizione accolta dalla Corte che, in base alla procedura di attribuzione prevista dalla direttiva 93/37, unicamente nell'ipotesi in cui ciascuno dei lotti, considerato individualmente, supera la soglia, la normativa italiana risulta in contrasto con la direttiva. Pertanto, anche l'articolo 2, comma 5 della legge Merloni non è conforme alla legislazione comunitaria.

I giudici hanno respinto una censura di Bruxelles sull'affidamento diretto di attività di progettazione, direzione e vigilanza per servizi di valore inferiore alle soglie di vigilanza. Condannata invece dai giudici, come richiesto dalla Commissione, la possibi!ità di affidare la direzione dei lavori alle amministrazioni o al progettista incaricato dei lavori, quando l'ente aggiudicatore non possa espletare l'attività.

La Corte ha invece stabilito che l'attività di direzione e collaudo dei lavori devono essere assegnate conformemente alle direttive 92/50 e 93/38 e pertanto l'attribuzione diretta al progettista non è regolare.

La sentenza - L'oggetto della gara

  • I giudici di Lussemburgo hanno censurato la definizione di lavori pubblici data dalla normativa italiana, che include le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e si applica ai contratti misti di lavori e forniture o di servizi, ma anche a quelli che comprendano lavori accessori, che assumano un rilievo superiore al 50 per cento.
  • Per la Commissione Ue il regime applicabile agli appalti deve dipendere dal suo oggetto principale, determinato ma non esclusivamente, dal valore delle diverse prestazioni. Una posizione ora confermata dalla Corte di Giustizia Ue.

 

di Enrico Brivio
da Il Sole 24ore del 22.02.08


Limiti di affidamento della direzione lavori ai progettisti. Il collaudo è appalto di servizio. La Corte di giustizia europea ha concluso la procedura d'infrazione sulla legge Merloni.

Nessuna censura comunitaria per il diritto di prelazione a favore del promotore, collaudi qualificati come appalti di servizi, divieto di affidamento della direzione dei lavori al progettista se non si calcola l'importo complessivo, obbligo di calcolare tutti i lotti dei lavori di urbanizzazione. È quanto afferma la Corte di giustizia con la sentenza del 21 febbraio 2008 (causa C- 412/2004) che ha concluso la procedura di infrazione concernente alcune norme della legge Merloni, partita nel 2004, che ha costretto negli anni il nostro legislatore ad apportare diverse modifiche prima che la legge confluisse nel codice dei contratti pubblici (dlgs 163/2006). Per alcuni aspetti, la sentenza risulta di scarso rilievo in quanto si tratta di profili già risolti dal nostro legislatore (si pensi, per esempio, al problema degli affidamenti di progettazione fino a 100 mila euro che erano fiduciari fino al 2005 e oggi sono disciplinati, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, con procedure di gara più o meno flessibili), ma per altre questioni la vicenda era ancora aperta e la sentenza assume quindi rilievo anche rispetto alla disciplina del codice e del regolamento generale (alla Corte dei conti per la registrazione prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Per esempio, per la materia dei contratti misti, rispetto alla quale la norma della legge Merloni definiva come appalti di lavori i contratti misti di lavori e forniture o di servizi nonché i contratti di forniture o servizi che comprendono lavori accessori qualora questi ultimi assumano rilievo superiore al 50%, la Corte di giustizia afferma che il criterio quantitativo non può essere l'unico criterio di riferimento. In particolare si specifica che «il campo di applicazione della direttiva 93/37 (sui lavori, ndr) è collegato all'oggetto principale del contratto, il quale deve determinarsi in base a un esame obiettivo dell'insieme dell'appalto e alla verifica delle prestazioni essenziali e di quelle solo accessorie: il valore rispettivo delle varie prestazioni è solo un criterio fra altri da prendere in considerazione». Va sul punto segnalato che oggi il codice, all'articolo 14, comma 3, prevede proprio quel riferimento di carattere quantitativo che la Corte di giustizia ha censurato, il che sembra porre il problema della compatibilità della nuova norma con il principio affermato dalla sentenza europea.

Viceversa, per la finanza di progetto, di cui la Commissione europea contestava la compatibilità comunitaria del diritto di prelazione assegnato al promotore, il nostro legislatore, sopprimendo tale diritto con il secondo decreto correttivo del codice (dlgs 113/07), si è mostrato «più realista del re», avendolo autonomamente ritenuto non conforme alla normativa europea. Sul punto, infatti, la Corte dichiara irricevibile il ricorso in quanto la commissione non aveva specificato quali norme delle direttive europee sarebbero state violate dal legislatore italiano quando nel '98 introdusse il diritto di prelazione a favore del promotore. Di fatto la necessità della soppressione non ci sarebbe stata, oggi.

Andrà invece valutata la compatibilità delle norme del codice sulla realizzazione dei lavori realizzati da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, per i quali la Corte di giustizia afferma che l'affidamento dei lavori nel rispetto delle regole della direttiva 93/37 (cioè facendo una gara) non deve essere limitata ai singoli lotti ma deve prendere in considerazione tutti i lotti da realizzare.

Per i collaudi la Corte di giustizia censura le norme nazionali che prevedevano l'affidamento all'esterno nell'ipotesi di carenza di organico, ad altri soggetti iscritti in elenchi appositamente istituiti presso il ministero dei lavori pubblici, senza esperire nessuna procedura di messa in concorrenza. Dato atto che la norma sugli elenchi dei collaudatori (art. 188 del dpr 554/99) è già stata eliminata dal nostro ordinamento, rimane in piedi la questione della soggezione di queste attività alle norme comunitarie sui servizi. Nella sentenza si afferma infatti che l'«attività di verifica dei lavori deve essere effettuata conformemente alle regole enunciate dalle direttive 92/50 e 93/38» (poi confluite nelle direttive 2004/17 e 18), in quanto «rientranti nella categoria 12 dell'allegato 1A della direttiva 92/50». Vietato per la Corte anche l'affidamento diretto al progettista della direzione dei lavori, anche se il codice ha già condizionato l'affidamento al previo esperimento di una gara per progettazione e direzione dei lavori se l'importo è superiore alla soglia comunitaria.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 22.02.08


Per ambiente e appalti ritocchi in lista d'attesa. Verso il Consiglio dei ministri di domani.

ROMA - Oltre al decreto legge sull'election day (...) un ulteriore giro di vite per garantire la legalità degli appalti e nuova tranche di modifiche in vista per il testo unico sull'ambiente. Queste le principali misure che hanno superato ieri il vaglio tecnico del preconsiglio, la riunione propedeutica al vertice convocato domani a Palazzo Chigi. Le norme sono contenute in due schemi di decreti legislativi messi a punto dalle Infrastrutture e dall'Ambiente. I testi non ancora formalmente iscritti all'ordine del giorno potrebbero approdare al Consiglio dei ministri dopo ulteriori limature. L'obiettivo, hanno spiegato i tecnici dopo il preconsiglio, è sottoporre al vaglio del governo dimissionario «bozze scarne e condivise da parte delle amministrazioni direttamente interessate».

Il decreto correttivo al Codice dei contratti pubblici (...) e quello sulle modifiche in materia ambientale (la nuova versione del Codice è entrata in vigore proprio ieri) saranno infatti nuovamente esaminati oggi in una riunione di coordinamento con le Politiche europee per aggiustare le disposizioni in contrasto con le procedure di infrazione avviate dalla Ue. L'esecutivo Prodi resterà del resto in carica sino all'insediamento del nuovo governo ma solo per gestire l'ordinaria amministrazione.

Tra i temi già inseriti in agenda compare, dunque, il decreto legislativo sui contratti pubblici che contiene anche alcune norme di prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore delle opere pubbliche e di monitoraggio sui flussi finanziari nelle gare d'appalto. In lista d'attesta anche il decreto sull'ambiente che dopo il via libera di Palazzo Chigi dovrebbe affrontare il duplice round dei pareri delle commissioni parlamentari. La bozza punta a rafforzare la tutela del risparmio idrico e pone a carico dei soggetti responsabili della contaminazione delle acque gli oneri di bonifica e messa in sicurezza dei bacini inquinati. Più spazio alle associazioni dei consumatori in caso di danni ambientali. (...)

 

di Marco Gasparini
da Il Sole 24ore del 13.02.08


CONSIGLIO DEI MINISTRI. Appalti, offerte anomale al bando. Ultime operazioni di rifinitura sul terzo decreto correttivo. Stop alla giustificazioni di prezzo. Codice etico per le p.a.

Eliminate le giustificazioni di prezzo per le anomalie delle offerte, codice etico per le amministrazioni, gara unica per la finanza di progetto, monitoraggio dei flussi finanziari degli appaltatori. Sono queste alcune delle previsioni contenute nel testo del terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici che è stato esaminato ieri pomeriggio da parte del preconsiglio dei ministri; la decisione è stata quella di continuare l'affinamento del testo (una riunione fra i tecnici dei dicasteri interessati si terrà oggi), anche per non incorrere in un possibile eccesso di delega, ma appare difficile che lo schema vada venerdì al consiglio dei ministri.

Rispetto alla versione circolata lunedì, il testo esaminato ieri non conteneva più né la soppressione della possibilità di escludere in via automatica le offerte anomale per le gare sotto soglia, né la norma sulla stazione unica appaltante. Per la finanza di progetto veniva confermata l'impostazione della prima versione del decreto con la nuova disciplina che tende a superare i problemi dovuti alla soppressione del cosiddetto diritto di prelazione. In tal senso il ministro Antonio Di Pietro, già nel novembre scorso, su sollecitazione degli operatori del settore che chiedevano un intervento normativo che potesse ridare slancio all'istituto del «promotore», aveva promesso nuove disposizioni di semplificazione delle procedure. Lo schema, infatti si muove in tal senso immaginando un'unica fase di gara in luogo delle tre attualmente disciplinate dal Codice. Il tutto parte con la pubblicazione di un avviso per la presentazione delle proposte che devono riguardare opere inserite in programmazione; in questa fase è posto a base di gara uno studio di fattibilità. A questo avviso possono rispondere soltanto i soggetti che hanno i requisiti da concessionario previsti dal Regolamento del Codice, anche in associazione o in consorzio, predisponendo un progetto preliminare, una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario asseverato da una banca o da una società di servizi, o da una società di revisione. L'amministrazione valuta le offerte, stila una graduatoria e nomina «promotore» il soggetto che ha presentato l'offerta classificatasi al primo posto. Il progetto del promotore dovrà essere approvato e avrà la concessione se non ci saranno modifiche, se no si apre una procedura negoziata. Se la negoziazione con il promotore ha esito favorevole (perché quest'ultimo accetta le modifiche) si stipula la concessione, in caso contrario l'amministrazione tratta con gli altri offerenti secondo la graduatoria della gara. È ammessa anche la presentazione alle stazioni appaltanti di studi di fattibilità per opere non inserite nella programmazione ma in questo caso le amministrazioni non hanno obbligo di valutare tali proposte.

Nella nuova versione veniva confermato l'ampliamento del periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti da parte delle imprese (i cinque migliori anni del decennio), fino al 2010, mentre era nuova la precisazione sui contratti misti per i quali si chiarisce che i lavori, anche se accessori devono essere eseguiti da soggetti in possesso della qualificazione Soa e che la qualificazione, per quanto riguarda la qualificazione si rimanda alle norme del regolamento relative ai requisiti di ordine generale e speciali. Viene introdotta una norma che, anche per i lavori, dove già esistono i certificati Soa, consente alle stazioni appaltanti di chiedere ulteriori requisiti tecnici, organizzativi ed economici. La prescrizione, che avrebbe avuto senso nel settore dei servizi e delle forniture appare di dubbia utilità per i lavori, quasi facendo pensare a una «irrilevanza» dei certificati Soa che, viceversa, sono una condizione necessaria e sufficiente per partecipare agli appalti di lavori, senza necessità di altri requisiti. Viene anche soppressa l'offerta a prezzi unitari per gli appalti «a corpo», il che sembra rendere impossibile, mancando le quantità e i prezzi delle lavorazioni, valutare la congruità delle offerte. Viene anche prevista la soppressione delle giustificazioni preventive dei prezzi offerti in gara che saranno richieste soltanto alle imprese che hanno presentato offerte anomale. Per garantire maggiore trasparenza in fase di valutazione delle offerte si era anche introdotto l'obbligo, per le gare in cui si presenta un progetto definitivo o esecutivo in fase di offerta (esempio appalto integrato), di inserire il computo metrico (che di norma è allegato al progetto). Erano state inoltre confermate le disposizioni sul monitoraggio dei flussi finanziari per tutti i contratti appalto di lavori, forniture e servizi e sull'obbligo di informativa della prefettura competente da parte dell'affidatario del contratto. Il testo prevedeva anche che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, sentito l'Alto commissario per il contrasto della corruzione e di altre forme di illecito nella p.a., mettesse a punto un codice etico da fare adottare alle amministrazioni.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 13.02.08


Lavori pubblici. Modalità sotto accusa. Revisione certificati, allarme dell'Authority

ROMA - L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lancia l'allarme sulla revisione straordinaria dei certificati dei lavori pubblici e sul decreto che la avvia (si veda «Il Sole 24 ore» di ieri [in calce, ndr]): «Il meccanismo previsto dal regolamento è farraginoso - commenta Luigi Giampaolino, presidente dell'Authority - perchè richiede la trascrizione manuale di tutti i dati contenuti nei certificati lavori».

Con il decreto 272/07 parte infatti una straordinaria operazione di verifica su tutte le imprese edili abilitate a partecipare agli appalti pubblici grazie all'attestato rilasciato dalle Soa (società organismo di attestazione). Il controllo si è reso necessario: il mercato infatti è inquinato da imprese abilitate grazie a certificati e fatture falsi o truccati, che saltano fuori a ogni verifica a campione e che le società private di verifica non sono riuscite a fermare.

Ma sulle modalità di attuazione, all'indomani della pubblicazione in «Gazzetta» del Dm, è subito scontro. Per la prima volta dall'insediamento, Giampaolino ha diffuso ieri un duro comunicato che lo vede contrapporsi al ministro Di Pietro, con il quale fino a ieri l'intesa era perfetta. Giampaolino ne fa una questione di metodo e di merito. E spiega: «Nessuna delle nostre osservazioni al decreto è stata accolta. Avevamo chiesto ad esempio di consentire che le Soa trasmettessero i certificati lavori direttamente alle stazioni appaltanti per la conferma dei dati». Il ministero invece ha preferito affidare all'Authority un ruolo centrale che parte dalla definizione del modello informatico con cui le Soa trasmetteranno i dati da verificare e arriva fino all'invio dei modelli alle amministrazioni appaltanti per la conferma dei dati stessi. Inoltre l'Autorità contesta la scelta di verificare tutti i certificati: «Avevamo suggerito - continua Giampaolino - che si desse la precedenza alle attestazioni più recenti e a quelle ancora valide». Il decreto invece non fa eccezioni e mette sotto controllo tutti i certificati e le fatture utilizzati per qualificarsi dal 1995 fino al 2006.

Ma il ministero ricorda che a delineare una verifica a tappeto è lo stesso Codice degli appalti «che non prevede limitazioni». Anche il Consiglio di Stato nel suo parere ha ritenuto legittima la scelta perchè permette di far scattare sanzioni penali nei confronti dell'imprenditore che ha falsificato i documenti, anche se nel frattempo l'abilitazione agli appalti è scaduta.

Giampaolino lamenta anche un'invasione di campo: l'articolo 5 del Dm affida anche al ministero Infrastrutture un ruolo di verifica della massa di dati in arrivo dalle amministrazioni. «La qualificazione è un compito specifico di questa Autorità - puntualizza il presidente - e non può far capo anche al ministero, che tra l'altro è esso stesso una stazione appaltante».

  • L'INTERVENTO - Per il presidente Luigi Giampaolino nelle verifiche si doveva dare la precedenza alle attestazioni più recenti

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 13.02.08


Lavori pubblici. Controlli su tutte le imprese. Revisione straordinaria sui certificati per gli appalti.

ROMA - Parte l'operazione pulizia negli appalti di lavori pubblici. Una valanga di controlli sta per abbattersi sulle imprese edili, sulle amministrazioni e sulle società di attestazione. Da oggi inizia il conto alla rovescia per la revisione straordinaria dei certificati dei lavori pubblici e privati necessari per qualificarsi negli appalti.

Sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri, infatti, è stato pubblicato il decreto delle Infrastrutture n.272/2007 che dà il via ai controlli. Con l'obiettivo finale di espellere dal mercato le imprese infedeli, ovvero quelle che ci sono entrate falsificando i certificati dei lavori o magari semplicemente ritoccandoli.

Per raggiungere questo scopo saranno passati al setaccio tutti i documenti sui lavori svolti da ogni singola impresa attestata da una Soa (società organismo di attestazione, ovvero la Spa privata incaricata di verificare i requisiti dei costruttori). Il raggio di azione fissato dal regolamento è il più ampio possibile: saranno controllati tutti i certificati «utilizzati - si legge all'articolo 1 - per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dal primo marzo 2000 al primo luglio 2006».

Nella fase di verifica gli oneri ricadranno sulle Soa e sulle stazioni appaltanti. Le prime dovranno riuscire in 60 giorni e senza ricorrere «a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale» a compilare per ogni cliente il modello informatico predisposto dall'Autorità con tutti i dati dei certificati e delle fatture (per i lavori privati). Se non lo faranno o sforeranno rischiano sanzioni che vanno dai 25mila ai 50mila euro. Ma le due associazioni di categoria, Unionsoa e Federsoa, hanno già fatto sapere che sarà difficile riuscire a rispettare questi tempi.

L'Autorità di vigilanza «girerà» i dati a ognuna delle stazioni appaltanti firmataria dei certificati lavori. A loro volta, le amministrazioni avranno 150 giorni per confermare o smentire le informazioni sul lavoro svolto, l'importo e la categoria e altri dati sugli appalti e sui subappalti indicati nel modulo informatico. La procedura è la stessa per le fatture dei privati che saranno controllate dalla Guardia di Finanza. Anche le stazioni appaltanti inadempienti rischiano sanzioni che vanno dai 25mila ai 50mila euro, in caso di mancata trasmissione dei dati o di invio di dati falsi.

L'enorme massa di informazioni sarà poi smistata tra l'Autorità guidata da Luigi Giampaolino e il ministero delle Infrastrutture, per la prima volta dalla riforma del 2000 chiamato a collaborare sul fronte della qualificazione.

Se l'impresa sarà sorpresa con certificati falsi scatterà la revoca dell'attestato Soa senza il quale è impossibile accedere agli appalti.

  • L'OPERAZIONE - Soa, stazioni appaltanti, Gdf, Authority e ministero impegnati nella verifica. In caso di falso revoca degli attestati

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 12.02.08


Le novità del terzo decreto correttivo del Codice degli appalti che domani va al pre-cdm. Gara unica per il project finance. Soa: stretta sulle attestazioni e sanzioni in vigore in anticipo.

Gara unica per la finanza di progetto, più flessibilità nella qualificazione delle imprese, riduzione delle cauzioni per servizi e forniture con sistemi di qualità aziendale, controlli su tutte le dichiarazioni in gara. Sono queste alcune delle novità presenti nello schema di terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici che il ministro Antonio Di Pietro intende portare al pre-consiglio di domani e al consiglio dei ministri di venerdì, anche se al ministero ancora si sta lavorando ad aggiustamenti e modifiche.

Vediamo i punti principali.

Finanza di progetto. Per rispondere alle istanze di semplificazione dell'istituto del promotore, lo schema di decreto prevede un'unica fase in luogo delle tre attualmente disciplinate dal Codice, che prende le mosse dalla pubblicazione di un avviso per la presentazione delle proposte che devono riguardare opere inserite in programmazione; in questa fase è posto a base di gara uno studio di fattibilità. I concorrenti devono predisporre un progetto preliminare, una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario asseverato. L'amministrazione valuta le offerte in una procedura ristretta all'esito della quale nomina promotore il soggetto che ha presentato l'offerta classificatasi al primo posto. A quel punto si pone in approvazione il progetto del promotore e si procede ad aggiudicare la concessione con una procedura negoziata nella quale il promotore verrà, per primo, chiamato ad accettare le modifiche progettuali eventualmente intervenute nella fase di approvazione del progetto e del piano economico-finanziario. Se la negoziazione con il promotore non andasse a buon fine l'amministrazione passerà al secondo classificato e poi al terzo e ai seguenti. Se non dovessero essere richieste modifiche al progetto, la negoziazione non avrà luogo e si stipula direttamente la concessione con il promotore. Nel bando di gara le amministrazioni potranno prevedere l'attribuzione di premi (non superiori all'1,5% dell'investimento) per i migliori tre classificati nella graduatoria delle offerte (valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa). È ammessa anche la presentazione di studi di fattibilità per proposte che non sono state inserite in programmazione, ma in questo caso le amministrazioni non hanno l'obbligo di valutarle.

Qualificazione imprese e sanzioni alle Soa. Viene ampliato il periodo di riferimento per la prova dei requisiti, stabilendo che sino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta e per la prova dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori nella singola categoria, il periodo di attività documentabile sarà quello dei migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la Soa. Viene poi anticipata l'entrata in vigore della parte del regolamento del Codice sulle sanzioni pecuniarie e interdittive per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle Soa nel rilascio delle attestazioni.

Esclusione automatica delle offerte. Lo schema abrogherebbe le norme del Codice che, sia per i lavori (art. 122, comma 9) sia per i servizi e le forniture (art. 124, comma 8) sotto soglia comunitaria consentono di inserire nei bandi di gara in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia. Si tratta però di una modifica sulla quale si sta ancora ragionando per valutarne le ricadute sulle gare di piccolo importo.

Garanzie e disciplina transitoria per l'appalto integrato. Viene uniformato il regime giuridico degli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, per lavori, servizi e forniture, estendendo la riduzione dell'importo della garanzia definitiva del 50% anche ai servizi e alle forniture.
Lo schema fa chiarezza definitiva rispetto al regime transitorio relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione, stabilendo che fino all'entrata in vigore del Codice sono applicabili le analoghe norme della legge n. 109 del 1994 (la legge Merloni) e del suo regolamento (il dpr 554 del 1999).

Controllo sui requisiti in gara e conti correnti per le retribuzioni dei dipendenti. Per evitare la partecipazione alle gare di soggetti che non hanno i requisiti necessari prescritti dal Codice, lo schema estende il controllo dei requisiti dichiarati in gara a tutti i concorrenti e non solo al 10% degli offerenti sorteggiati. Ciò avverrà attraverso il controllo telematico della attestazione Soa sul Casellario informatico dell'Autorità di vigilanza, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate. Non si capisce come si debba fare, però, per forniture e servizi visto che non esiste un sistema di qualificazione analogo ai lavori. Si propone anche di estendere la «tracciabilità» dei movimenti bancari dell'impresa vincitrice, proponendo di dedicare a ciascun contratto il suo conto corrente dove poter rilevare i flussi finanziari.

Stazione unica appaltante. Lo schema prevede la proposta di introdurre la disciplina, prevista da alcune normative regionali, della stazione unica con particolare riferimento alle amministrazioni regionali, provinciali e ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del ministero delle infrastrutture che potrebbero svolgere, per conto e su richiesta degli enti territoriali, la funzione di centrali di committenza di riferimento per gli altri enti territoriali. Anche questa proposta non è però ancora certo che sarà confermata nel testo definitivo.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 12.02.08


Le leggi a metà del guado (...) Appalti e opere pubbliche

Appalti. In bilico il terzo decreto correttivo del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006). La delega per mettere mano alle modifiche al testo principale scade il 30 giugno 2008. Di Pietro ha promesso più volte un ulteriore intervento di correzione del testo unico dei contratti di lavori, servizi e forniture. In particolare si attendono semplificazioni per le gare di finanziamento privato di opere pubbliche (project financing), messe a rischio dalla cancellazione (con il secondo decreto correttivo) dei vantaggi competitivi per il promotore e per il subappalto. (...)

 

pag. 2
da Il Sole 24ore del 28.01.08


In arrivo il correttivo n. 3. Da superare l'handicap del diritto di prelazione. Le proposte dell'Authority ll.pp., Ance, Agi all'audizione ieri alla camera.

Correttivo numero tre, ma sarà l'ultimo? È questa la domanda che in tema di codice degli appalti si pongono in tanti fra contractor ed enti appaltanti di opere pubbliche, mentre a Montecitorio, in commissione ambiente, entra nella fase conclusiva la discussione su una nuova normativa per project financing e partenariato pubblico privato. Due delle tre proposte di legge sull'argomento, la 170 e la 171, con Maurizio Lupi (Forza Italia) come primo firmatario, risalgono per la verità addirittura a prima dell'approvazione del codice. Ma la tabella di marcia dei lavori parlamentari risente molto delle priorità indicate dal governo. Così si è arrivati al 2008 con il codice dei contratti pubblici in vigore e già corretto due volte con altrettanti decreti legislativi e con due proposte parlamentari ancora pendenti. Alle quali, nel frattempo, se ne è aggiunta una terza, partorita questa volta dalla maggioranza per iniziativa dell'ulivista Raffaella Mariani.

Con le audizioni che ieri alla commissione lavori pubblici della camera hanno avuto per protagonisti il presidente dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, Luigi Giampaolino, il vicepresidente dell'Ance, Riccardo Giustino e, in quota Agi, il presidente, Mario Lupo, si sono raccolti segnali positivi per far convergere le tre proposte in un testo unificato con il quale arrivare rapidamente a una normazione duratura della materia. Nodo centrale sul quale si sono soffermati i rappresentanti di Ance, Agi e Authority lavori pubblici è stata l'abolizione del diritto di prelazione in favore del proponente il project financing. Una modifica molto discussa disposta dal secondo decreto legislativo di correzione del codice, il 113 del 2007, che in sostanza vanifica per gli operatori l'interesse a farsi promoter di una qualche opera di rilievo. Tanto, nel corso della complicata istruttoria (ben tre fasi di selezione), il promoter si trova, in sostanza, a doversi ricandidare praticamente ex novo per l'assegnazione finale dell'opera, come qualunque altro concorrente dell'ultima ora che non abbia speso un euro per convincere la stazione appaltante della bontà del progetto. Giampaolino si è concentrato su questo punto. «Bisogna decisamente semplificare le procedure del project financing», ha confermato a ItaliaOggi. «I tre sub-procedimenti in cui, secondo le norme attuali, si arriva a scegliere i partecipanti finali al progetto finanziario, vanno ricondotti a uno solo. In questo modo si supera il problema dell'eliminazione della clausola di prelazione».

Alla commissione, presidente Ermete Realacci in testa, Giampaolino ha anche espresso parere favorevole per una rapida integrazione dei tre progetti di legge. Il che consentirebbe di far marciare velocemente la disciplina del partenariato pubblico privato, affrontata in dettaglio solo nel più recente dei tre progetti di legge, quello con Mariani come prima firmataria. Per questa volta gli imprenditori sono apparsi sulla stessa linea d'onda dell'Authority. Seppure calcando più la mano sui burocratismi tuttora presenti malgrado i due decreti correttivi. «Se si fa la conta della tempistica tra la prima e l'ultima delle tappe necessarie per far decollare un'operazione di project financing, bisogna mettere in conto due anni», ha lamentato Giustino all'uscita dall'aula.

Nel documento di modifica presentato dall'Ance alla commissione si focalizzano due situazioni diverse. La prima riguarda l'ipotesi di un project financing per un'iniziativa già contemplata dal programma triennale dell'ente territoriale interessato. In questo caso i costruttori (e con loro anche i general contractor dell'Agi) chiedono che, tagliando gli indugi, si parta subito con un vero bando di gara, che bypassi il problema del diritto di prelazione. Ove invece un promoter si faccia parte attiva con una iniziativa non contemplata dal programma dell'interfaccia pubblico, allora sì, nel caso in cui nella gara finale il project financing dovesse gratificare un altro concorrente, al promoter dovrà essere riconosciuto un indennizzo. In tema di partenariato pubblico privato, è stato il leasing l'argomento più caldo. Facendo riferimento a una lettera inviata due mesi fa a Di Pietro, gli operatori hanno caldeggiato che il concessionario dei servizi, secondo la formula Mariani, abbia anche l'incarico della gestione e manutenzione.

 

di Julia Giavi Langosco
da Italia Oggi del 16.01.08


Normativa sdoganata. Superata la sospensione stabilita dal codice De Lise. Novità per ottenere i requisiti Soa.

Appalto integrato sul progetto preliminare applicabile con le norme del regolamento del codice che garantiscono la qualificazione progettuale dell'appaltatore. La disciplina dell'appalto integrato (appalto di progettazione e costruzione) contenuta nel codice dei contratti pubblici all'articolo 53 risulta infatti sospesa fino all'entrata in vigore delle disposizioni del regolamento del codice che, quindi, assumono una particolare rilevanza in considerazione delle novità che il codice stesso apporta all'attuale disciplina. La novità principale risiede nella possibilità di porre a base di gara un progetto preliminare chiedendo ai concorrenti di produrre in gara il progetto definitivo, oltre all'offerta economica relativa al costo della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché al prezzo di esecuzione dei lavori.

In questo nuovo sistema, che ricorda il classico appalto-concorso ma se ne differenzia per il fatto che in gara viene presentato un progetto definitivo e non esecutivo, il regolamento prescrive innanzitutto che la stipula del contratto debba avvenire soltanto dopo l'avvenuta acquisizione di tutti i pareri e approvazione sul progetto definitivo presentato dal concorrente in gara. La procedura di acquisizione dei pareri sarà gestita dal responsabile del procedimento che potrà anche chiedere al concorrente delle modifiche progettuali rispetto al progetto presentato in gara senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. Se il concorrente non presenterà le modifiche nel termine assegnato dal responsabile del procedimento la stazione appaltante potrà anche non procedere alla stipula del contratto.

Se tutto procederà regolarmente, dopo la stipula del contratto verrà predisposto il progetto esecutivo che non dovrà contenere variazioni in qualità e quantità rispetto alle lavorazioni previste nel progetto definitivo, a eccezione di un 10% che può essere concesso per lavori di recupero, manutenzione e restauro e del 5% per tutte le altre categorie di lavori.

Il progetto esecutivo dovrà essere approvato dalla stazione appaltante, dopo avere sentito il progettista del preliminare che, quindi, sarà chiamato a esprimersi su quanto eventualmente variato rispetto al suo progetto. Sia il progetto definitivo sia il progetto esecutivo devono essere validati in base alle disposizioni contenute nel regolamento.

Importanti le prescrizioni in materia di pagamento dei corrispettivi per la progettazione. Se il bando di gara non ha previsto nulla per la corresponsione diretta al progettista delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva sarà il capitolato speciale prestazionale allegato al progetto preliminare a indicarle.

Oltre alle disposizioni dettate per regolamentare la fase di approvazione dei progetti e di stipula del contratto, le altre novità per questa disciplina vengono soprattutto dal meccanismo di qualificazione degli appaltatori.

In passato, anche a causa di alcune sentenze dei Tar, si è discusso a lungo sulla possibilità per le imprese attestate Soa per prestazioni di progettazione e costruzione di partecipare direttamente agli appalti integrati senza dovere dimostrare in gara i requisiti progettuali per la redazione del progetto esecutivo (e definitivo nel caso del nuovo tipo di appalto integrato previsto dal codice).

Adesso la questione appare chiarita innanzitutto perché il codice stabilisce (articolo 53, comma 3) che gli appaltatori devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti o, in assenza di tali requisiti, avvalersi di progettisti che ne siano in possesso o partecipare in raggruppamento con loro. Ma la novità maggiore risiede nelle norme che stabiliscono i requisiti di ordine speciale previsti per ottenere l'attestazione Soa per progettazione e costruzione. Tale attestazione (valida anche per le concessioni di costruzione e gestione) sarà infatti rilasciata alle imprese che abbiano uno staff tecnico di progettazione composto da laureati abilitati all'esercizio della professioni di ingegnere e architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Una volta ottenuto questo attestato l'impresa dovrà verificare, in rapporto ai requisiti per la progettazione previsti nel bando, se riuscirà a soddisfarli con il proprio staff tecnico (e allora sarà sufficiente l'attestazione Soa) o, in caso contrario, dovrà associarsi con un progettista o indicarlo in sede di offerta.

 

pag. 21
da Italia Oggi del 16.01.08


CODICE APPALTI. Progettazioni, un tetto al ribasso. Nel regolamento, attenzione anche ai giovani professionisti. Il nuovo metodo di calcolo avrà un effetto calmieratore.

Limitati i ribassi nelle gare di progettazione. È questa una delle maggiori novità introdotte nel Codice dei contratti pubblici per quel che riguarda la norme sugli affidamenti di incarichi di progettazione. E' contenuta nell'allegato M del regolamento del ministero delle infrastrutture guidato da Antonio Di Pietro, laddove si stabilisce con quale formula debbano essere attribuiti i punteggi all'elemento prezzo nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Fino ad oggi la formula applicata si sostanziava in un rapporto fra il ribasso formulato dal concorrente e il ribasso massimo; con la nuova versione del regolamento il rapporto non sarà più riferito al ribasso massimo, bensì al ribasso medio, consistente nella media aritmetica dei ribassi offerti. Ciò consentirà di attribuire il punteggio massimo non a chi ha effettuato il ribasso massimo, bensì a chi si sarà più avvicinato alla media. L'effetto pratico sarà quello di calmierare i ribassi che vengono praticati oggi nelle gare (si registrano riduzioni anche del 70% rispetto all'importo a base di gara), tenendo opportunamente conto del fatto che, rispetto al regolamento precedente, oggi non esiste più l'inderogabilità dei minimi tariffari che in qualche modo calmierava il mercato.

Rimanendo ai corrispettivi il regolamento recepisce il contenuto della circolare del ministero delle infrastrutture del 16 novembre 2007 e quindi stabilisce che l'importo a base di gara debba essere determinato al lordo della riduzione del 20% applicabile nei confronti delle amministrazioni pubbliche; questa riduzione sarà quindi compresa all'interno del ribasso che formulerà il concorrente e non potrà essere applicata d'imperio dalla stazione appaltante direttamente sull'importo a base di gara. In materia di procedure di affidamento vengono dettate alcune importanti disposizioni sugli affidamenti fino a 100.000 euro, stabilendo che le amministrazioni possano scegliere i cinque concorrenti da invitare alla procedura negoziata attingendo a propri elenchi aperti di progettisti, oppure tramite avvisi ad hoc pubblicati per almeno quindici giorni sui siti informatici gestiti dal Ministero delle infrastrutture e dall'Autorità e sul proprio sito o albo. La scelta dei cinque invitati alla procedura negoziata dovrà comunque avvenire con adeguata motivazione o attraverso il sorteggio, garantendo sempre la rotazione degli incarichi e la pubblicità successiva.

Per quel che riguarda i requisiti di accesso alle gare il regolamento allarga le maglie della qualificazione portando da 5 a 10 anni i requisiti sui pregressi servizi di ingegneria svolti dal concorrente e ammettendo la possibilità di calcolare nell'organico medio annuo del candidato anche i consulenti che abbiano un rapporto “esclusivo” con il candidato di durata pari ad almeno un anno e che firmino il progetto. Dal punto di vista della quantificazione dei requisiti si dimezzano i paletti del Dpr 554/99: il fatturato globale passa a 2-4 volte l'importo a base di gara (era 3-6) e allo stesso modo sono dimezzati (2-4 volte diventa 1-2 volte) anche i limiti per la definizione dei requisiti relativi al fatturato specifico per servizi di ingegneria e architettura. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, su istanza delle società di ingegneria, dovrà chiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, per i direttori tecnici, i certificati del casellario o le visure relative all'accertamento di eventuali reati.

Particolare attenzione viene data anche ai giovani professionisti dal momento che le stazioni appaltanti dovranno valutare l'opportunità di prevedere fra i firmatari del progetto anche di un professionista con meno di cinque anni di iscrizione dell'albo. Importanti anche le nuove disposizioni in materia di verifica e validazione dei progetti, attività che viene aperta anche alle società di ingegneria e ai professionisti che, per progetti riguardanti opere di importo superiore a 20 milioni dovranno ottenere l'accreditamento in base alle norme europee, mentre al di sotto di questo importo dovranno rispondere alle prescrizioni dettate dal regolamento per garantire l'indipendenza in relazione al singolo progetto da validare e dovranno essere certicate dal punto di vista della qualità aziendale. Per progetti di opere di importo inferiori a 1 milione i professionisti e le società saranno esentati dal possesso della certificazione di qualità aziendale e disciplinata nelle procedure di affidamento. 

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 09.01.08


Regolamento del codice dei contratti: Edili, trattenute anti sommerso, prelievo forzoso dello 0,50% per fare rispettare le regole. Le irregolarità delle imprese sanate dalle stazioni appaltanti.

Sarà la stazione appaltante a pagare i lavoratori se non provvede l'appaltatore, utilizzando le trattenute pari allo 0.50% dell'importo netto delle prestazioni contrattuali. E' questa una delle disposizioni del regolamento del Codice dei contratti pubblici dedicate alla tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva che viene incontro alla necessità di regolarizzare il rapporto impresa-lavoratore nel settore edilizio, dopo l'annus horribilis appena concluso con un pesantissimo bilancio di morti bianche.

Dopo avere ribadito quello che è un ovvio obbligo di carattere generale, cioè il rispetto delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, assicurazione, salute e assistenza dei lavoratori, il regolamento prevede, per garantire tale obbligo, una trattenuta pari allo 0,50% dell'importo netto progressivo delle prestazioni contrattuali. La trattenuta sarà operata direttamente dalla stazione appaltante che la svincolerà soltanto in sede di liquidazione finale dopo che sarà stato approvato il certificato di collaudo o dopo la verifica di conformità, se gli enti previdenziali e assistenziali non abbiano comunicato inadempienze dell'appaltatore. In sostanza, la ritenuta servirà a pagare quanto dovuto in caso di inadempienze accertate dagli enti previdenziali e assicurativi che ne dovranno richiedere il pagamento secondo le modalità di legge. Un ruolo fondamentale spetta al responsabile del procedimento che dovrà attivarsi in caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale. In particolare, si precisa che per il ritardo nel pagamento delle remunerazioni dovute dall'appaltatore al personale dipendente, il responsabile del procedimento inviti l'appaltatore a provvedere al pagamento entro quindici giorni. In caso di inadempimento dell'appaltatore o di mancata contestazione della richiesta del responsabile del procedimento, sarà la stazione appaltante a pagare i lavoratori detraendo l'importo dalle somme dovute all'appaltatore. Se invece l'appaltatore si opporrà, la pratica verrà inoltrata dalla direzione provinciale del lavoro per gli accertamenti.

Viene poi recepita nel regolamento buona parte della sostanza della circolare del ministero del lavoro del 12 luglio 2005 sul documento unico di regolarità contributiva che si prevede sia applicabile a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture. Gli appaltatori hanno quindi l'obbligo di trasmetterlo alle stazioni appaltanti per la verifica delle dichiarazioni rese in gara, per l'aggiudicazione e la stipula del contratto, per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e per il certificato di collaudo. In tutti questi momenti occorre presentare un Durc (documento di regolarità contributiva) in corso di validità. L'affidatario del contratto avrà anche l'obbligo di trasmetterlo ai subappaltatori e, per altri versi, anche la Soa (società organismo attestazione) e il ministero delle infrastrutture, ai fini del rilascio delle attestazioni di qualificazione delle imprese (compresi i contraenti generali) ne dovranno fare richiesta alle imprese; il regolamento prescrive anche che per valutare i lavori che servono a qualificare l'impresa occorre che l'impresa stessa presenti un Durc in corso di validità. Un efficace deterrente è costituito dalla previsione per cui la presentazione di un Durc non rispondente a verità equivale ad «uso di atto falso» punibile ai sensi del codice penale. Sempre sul fronte della sicurezza va segnalato come il regolamento, precisando i compiti del responsabile del procedimento, inserisca anche una nuova norma (rispetto al Dpr 554/99) con la quale si stabilisce che il responsabile unico del procedimento provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, a verificare che l'appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltarici senza alcun ribasso. Accoppiato all'inasprimento delle norme sulla sicurezza vi è anche il potenziamento della rete di rilevazione e controllo che fa capo all'Osservatorio che consentirà alle stazioni appaltanti di verificare in tempo reale i dati delle imprese. Il sistema consentirà di tenere sotto controllo anche le imprese non qualificate dalle Soa (cioè quelle che operano per lavori di importo inferiore a 150.000 euro) e le imprese che svolgono attività di fornitura e di servizi. I dati sulle imprese saranno inseriti dalle Soa e dalle amministrazioni secondo modalità telematiche che l'Autorità dovrà mettere a punto.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 02.01.08


L'appalto integrato non muta i progetti. L'Authority sulle proposte migliorative.

Le proposte migliorative del progetto definitivo posto a base di gara di un appalto integrato devono limitarsi a innovazioni complementari e strumentali al progetto e non possono alterarne la sostanza. Lo ha affermato l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nel parere del 22 novembre 2007 n.120, nel quale sono stati esaminati i profili attinenti alla presentazione di proposte migliorative del progetto definitivo da parte dei soggetti che concorrono all'aggiudicazione di un appalto integrato.

Il problema si poneva perché a seguito di una gara un concorrente aveva contestato il contenuto delle proposte offerte dall'aggiudicatario provvisorio in quanto avrebbero introdotto elementi innovativi non attinenti al progetto definitivo. L'Autorità ha avuto modo innanzitutto di precisare la tipologia delle modifiche che può apportare l'aggiudicatario nella redazione del progetto esecutivo. Per l'Autorità tale progetto viene, per contratto, affidato all'impresa «allo scopo precipuo di attribuire all'appaltatore le scelte di dettaglio; l'impresa aggiudicataria dell'appalto integrato dovrà infatti redigere il progetto esecutivo conformemente al progetto definitivo senza apportare sensibili differenze tecniche ed economiche, così come disposto dal comma 4 dell'art. 25 del Dpr 554/99».

Per quello che, invece, attiene alle proposte migliorative che possono essere apportate in gara, quando si aggiudica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Autorità guidata da Luigi Giampaolino, ha precisato che esse «non possono alterare la sostanza del progetto, dovendosi limitare a innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di base».

Nel caso esaminato l'Autorità ha affermato quindi che «sulla base di quanto rappresentato dalla stazione appaltante, le proposte migliorative formulate dall'impresa rispettano quanto sopra delineato, essendosi concretizzate nella riduzione di sedimi stradali eccedentari (e relativo incremento delle aree verdi), nell'arredo di intersezioni stradali e nella messa in sicurezza delle aree di parcheggio. Nessuna di tali proposte prevede la creazione di nuove piazze o interventi non attinenti alle strade e alle relative pertinenze».

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 28.12.07


Consiglio dei ministri. Cantieri, stretta anti-sommerso. Approvati i regolamenti sulla trasparenza nelle gare e le tutele ambientali. E il Codice verde esenta dal Mud chi non ha più di dieci addetti.

ROMA - Appalti e ambiente. Arrivano nuove regole sugli appalti per garantire maggiore sicurezza e legalità nei cantieri. Ma sale anche la soglia di esonero per il modello unico di dichiarazione ambientale. Il Consiglio dei ministri di venerdì ha infatti approvato il nuovo regolamento sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che punta ad aumentare le tutele per i lavoratori, con controlli stringenti sui piani di sicurezza e l'annullamento dell'appalto nei casi di utilizzo di mano d'opera irregolare o insufficiente. Ma ha conferito "disco verde" anche al nuovo compromesso sul Mud, ovvero il modello unico di dichiarazione ambientale, con decreto legislativo correttivo dell'attuale codice ambientale, che porta a 10 la soglia di dipendenti per cui scatta l'esonero.

Appalti. Con l'approvazione definitiva del regolamento si chiude il cerchio su tutta la normativa degli appalti. Anche il regolamento - sulla scia del Codice unico - racchiude per la prima volta in un unico testo tutte le disposizioni di dettaglio sia per i lavori che per i servizi e le forniture, conferendo una sostanziale omogeneità fra i diversi settori. Ad esempio, la banca dati delle imprese irregolari, già esistente per i lavori pubblici, viene ora estesa ai servizi e alle forniture. Così come il project financing, che il regolamento rende possibile sperimentare anche per i servizi, come per i lavori pubblici. Attenzione particolare a sicurezza e regolarità del lavoro. Si prevede, ad esempio, un'ulteriore verifica finale dei piani della sicurezza. Inoltre il responsabile del procedimento dovrà controllare che l'appaltatore versi veramente ai suoi subappaltatori la quota degli oneri di sicurezza. Giro di vite sul lavoro irregolare, più esposto agli incidenti: il documento unico di regolarità contributiva (Durc) dovrà essere prodotto in tutte le fasi dell'appalto. L'appaltatore dovrà in più trasmettere anche quello dei suoi subappaltatori. Il regolamento mira poi a fare pulizia anche nel sistema di qualificazione delle imprese edili, affidato alle Soa, le società private per il controllo dei requisiti. «L'obiettivo - ha spiegato Di Pietro - è evitare che al mercato delle opere pubbliche partecipino imprese a rischio, che in passato hanno falsificato i requisiti per accreditarsi». Ampia la gamma di sanzioni per le Soa: dalle ammende per mancata comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (fino a 25mila euro) a quella per false comunicazioni (fino a 51mila euro) sino alla sospensione temporanea dell'attività. Per le imprese scorrette sono previste sanzioni pecuniarie e amministrative quali la sospensione temporanea dell'attestato Soa e l'estromissione dal mercato per certificati falsi o non collaborazione con le inchieste dell'Autorità.

E poichè anche l'aggiudicazione delle gare con ribassi impossibili stimola spesso irregolarità, il regolamento contiene sia l'obbligo di verifica dei prezzi a base di gara, da sottoporre ad aggiornamento obbligatorio, sia meccanismi di selezione delle offerte che non favoriscono ribassi spropositati ed insostenibili. Nei lavori pubblici vengono premiate le imprese solide, con un buon rapporto tra capitale netto e fatturato in lavori. Queste otterranno incrementi figurativi sulla quantità di lavori necessari per accreditarsi. Molta più flessibilità anche per progettisti che potranno qualificarsi in gara anche attraverso i lavori privati certificati dagli Ordini e vedono dimezzati i servizi da portare come curriculum per accedere alle gare. Con l'entrata in vigore del regolamento - dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta - andranno a regime anche due nuovi istituti, ora congelati: il dialogo competitivo pre-gara tra imprese e amministrazioni per le opere complesse e l'appalto integrato con cui si affidano insieme progetto e lavori. (...)

  • OBIETTIVO LEGALITÀ - Solo le imprese con standard di garanzia certificati potranno partecipare a concorsi d'appalto o ricevere incentivi pubblici

Le modifiche varate

  • Per gli appalti. Con l'approvazione definitiva di venerdì, da parte del Consiglio dei ministri, del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture si chiude il cerchio su tutta la normativa degli appalti che, tra Codice e regolamento, supera ormai i 700 articoli.
  • Per la sicurezza lavoro. La banca dati delle imprese irregolari, già esistente per i lavori pubblici viene ora estesa ai servizi e alle forniture. Così come il project financing. L'ultima versione del provvedimento dedica un'attenzione particolare alla sicurezza e alla regolarità del lavoro. Il regolamento mira poi a fare pulizia anche nel sistema di qualificazione delle imprese edili, affidato alle Soa. Prevista un'ampia gamma di sanzioni. (...)

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 23.12.07


(...) Nuovo codice degli appalti. Approvato in via definitiva e ora in attesa di pubblicazione in G.U. il regolamento messo a punto dal ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, per modificare il regolamento di esecuzione del Testo unico sui lavori pubblici (si veda ItaliaOggi del 27 dicembre). Obiettivo delle modifiche è, tra l'altro, quello di garantire la sicurezza nei cantieri attraverso un prelievo pari allo 0,50% dell'importo netto progressivo versato all'impresa per l'esecuzione dell'appalto. Le somme saranno direttamente trattenute alla fonte dall'amministrazione che ha bandito la gara e svincolate solo in sede di liquidazione finale una volta superato il collaudo e ottenuta la verifica di conformità. Tra le norme su cui i tecnici del dicastero sono intervenuti con maggior decisione anche alla luce delle modifiche chieste dal Consiglio di stato e da quello superiore dei lavori pubblici quelle inerenti la tutela dei lavoratori e alla regolarità contributiva delle loro posizioni. Sia per quel che riguarda il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali, sia per quel che concerne la copertura assicurativa prevista in caso di infortuni sui luoghi di lavoro. Ampi la portata e gli effetti delle nuove norme che riguarderanno i cantieri di opere generali (per esempio gli edifici civili e industriali, le dighe o gli impianti per la produzione di energia elettrica), ma anche tutta una serie di sottocategorie specializzate di attività commissionate ai privati dalla p.a. che includono, tra l'altro, i lavori di scavo, la realizzazione di impianti pneumatici antintrusione, la segnaletica stradale e le strutture per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. (...)

 

di Marco Gasparini
da Italia Oggi del 22.12.07


Stretta sulle imprese e sulle Soa contenuta nel dpr oggi all'esame del cdm
Prelievo per la sicurezza. Lo 0,50% dell'importo di gara reso al collaudo.

Stretta del governo sulle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici. L'obiettivo è di garantire la sicurezza nei cantieri attraverso un prelievo pari allo 0,50% dell'importo netto progressivo versato all'impresa per l'esecuzione dell'appalto. Le somme saranno direttamente trattenute alla fonte dall'amministrazione che ha bandito la gara. E svincolate solo in sede di liquidazione finale, una volta superato il collaudo e ottenuta la verifica di conformità. Questa una delle principali novità contenute nello schema di regolamento che dà esecuzione al codice degli appalti di lavori, servizi e forniture. Il provvedimento, messo in cantiere dal ministro delle infrastrutture, Antonio Di Pietro, sarà esaminato oggi dal consiglio dei ministri nel testo definitivo che ha già acquisito il parere favorevole del Consiglio di stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La bozza ha subito profonde modifiche e integrazioni rispetto alla versione varata in via preliminare dal governo nello scorso mese di luglio.

Tra le norme su cui i tecnici del dicastero sono intervenuti con maggior decisione quelle relative alla tutela dei lavoratori e alla regolarità contributiva delle loro posizioni. Sia per quel che riguarda il rispetto delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali sia per quel che concerne la copertura assicurativa prevista in caso di infortuni sui luoghi di lavoro.

Ampia la portata delle nuove disposizioni che riguarderanno i cantieri di opere generali (per esempio gli edifici civili e industriali, le dighe o gli impianti per la produzione di energia elettrica), ma anche tutta una serie di sottocategorie specializzate di attività commissionate ai privati dalla p.a. che includono, tra l'altro, i lavori di scavo, la realizzazione di impianti pneumatici antintrusione, la segnaletica stradale e le strutture per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti. Il provvedimento consente da un lato di rendere operative le disposizioni contenute nel secondo decreto correttivo del codice dei lavori pubblici entrato in vigore il 1° agosto scorso (dlgs n. 113/2007) con particolare riferimento alla disciplina delle Soa (Società organismo di attestazione che rilasciano i certificati di abilitazione per gli appalti pubblici) e dall'altro di ricondurre a un'unica fonte normativa le disposizioni di settore ora sparse all'interno dell'ordinamento.

Le fonti del nuovo codice. Nel testo trovano collocazione varie misure contenute nel dlgs n. 163 del 2006, sulla disciplina del sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori negli appalti di importo superiore a 150 mila euro, nel regolamento generale di attuazione della legge Merloni (n. 109 del 1994) nonché in quello relativo alla qualificazione nel settore dei lavori pubblici (dpr n. 34/2000). Entrano a far parte del dpr anche i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei servizi di pulizia (dpcm 13 marzo 1999, n. 117) e nei servizi sostitutivi di mensa (dpcm 18 novembre 2005), nonché le disposizioni che disciplinano il sistema delle aste elettroniche (dpr n. 101/2002). Di seguito una schematica ricostruzione dei principali contenuti inseriti nell'impianto originario del provvedimento.

Giro di vite sulle Soa. Sanzioni più pesanti e nuovi obblighi in arrivo per le società di certificazione che attestano la regolarità dei requisiti delle imprese che partecipano ai bandi di gara indetti dalla pubblica amministrazione nel settore delle opere pubbliche. Salgono a 51.545 euro le multe per chi fornisce informazioni o atti non veritieri (compresa la documentazione fornita dall'impresa in sede di attestazione) o in caso di svolgimento di attività non conformi o di invio di comunicazioni inesatte. Nei casi più gravi si può arrivare alla sospensione temporanea (fino a un massimo di sei mesi) o alla revoca dell'autorizzazione che scatta, tra l'altro, automaticamente, nell'ipotesi di mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione o di interruzione della stessa attività per un periodo superiore.

Inasprimento delle sanzioni in vista anche per il responsabile del procedimento che rilasci il certificato di esecuzione dei lavori per categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara. Il personale degli organismi di attestazione dovrà poi essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche se incaricato di svolgere attività di promozione commerciale. Le Soa avranno infine 15 giorni di tempo per dichiarare e documentare in modo adeguato l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse suscettibili di influire sul requisito d'indipendenza del loro ruolo.

Casellario informatico, nella lista nera chi viola l'antiriciclaggio. L'affidabilità delle imprese che vogliono partecipare alle gare sarà certificata, oltre che dalle Soa, da un casellario affidato alla supervisione dell'Osservatorio sui lavori pubblici. Nell'archivio dovrà essere data pubblicità anche alle sentenze di condanna passate in giudicato o al decreto penale di condanna irrevocabile inerenti ai reati di partecipazione a organizzazione criminali, di corruzione di frode e di violazioni alla normativa antiriciclaggio. Un'apposita sub sezione conterrà i dati riguardanti le imprese non qualificate esecutrici di lavori pubblici, nonché quelli inerenti ai fornitori di prodotti e ai prestatori di servizi con l'ulteriore pubblicazione di informazioni aggiuntive se si tratta di contratti di importo superiore a 150 mila euro.

Massima pubblicità ai bandi di opere pubbliche. Presso l'Osservatorio dei lavori pubblici sarà istituita una banca dati contenente archivi differenziati per ciascuna categoria di opere pubbliche, corredata dagli avvisi e dai programmi di intervento anche già scaduti varati dalle singole amministrazioni. L'archivio sarà corredato anche con le massime tratte da decisioni giurisdizionali e da lodi arbitrali relativi alle materie trattate le codice. L'accesso sarà gratuito e aperto al pubblico purché l'utente si registri e ottenga l'abilitazione necessaria a poter navigare nel sito.

Criteri di valutazione più elastici per le offerte economicamente vantaggiose. Il regolamento attenua i vincoli sino a ora posti alle amministrazioni locali nella valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose. La legge Merloni, soprattutto allo scopo di evitare un utilizzo improprio delle risorse destinate alla realizzazione delle opere pubbliche, ha sostanzialmente imposto agli enti appaltanti di valutare la convenienza delle offerte sulla base di criteri strettamente economici. Le commissioni giudicatrici, in base alle nuove norme, dovranno invece attribuire un peso non inferiore al 65% rispetto al punteggio complessivamente attribuito a elementi riferibili alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali oltre che ambientali dell'opera.

Contratti di locazione finanziaria di opere pubbliche. Le società che stipulano un contratto di locazione finanziaria anche per le opere di pubblica utilità dovranno dimostrare all'amministrazione appaltante di disporre, eventualmente in partnership con altri soggetti e in associazione temporanea con chi realizza l'opera, dei mezzi necessari a eseguire l'appalto. Nel caso in cui l'offerente sia un general contractor, quest'ultimo potrà partecipare anche ad affidamenti che prevedano la realizzazione di particolari categorie di opere. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria potrà essere realizzata sia con finalità urbanistiche o edilizie anche a seguito di espropriazione ovvero messa in cantiere su un'area messa a disposizione dell'aggiudicatario.

 

di Marco Gasparini
da Italia Oggi del 21.12.07


Consiglio dei ministri. All'esame finale il regolamento sul Codice appalti.

Più spazio alla sicurezza nei cantieri di opere pubbliche e adempimenti ambientali più snelli per le Pmi nel testo di riforma che modificherà anche la disciplina della Via. Il nuovo regolamento attuativo del Codice degli appalti e il decreto legislativo che corregge il Testo unico sull'ambiente hanno infatti ottenuto ieri il via libera tecnico del pre-consiglio, l'incontro propedeutico al vertice in programma domani a Palazzo Chigi.

(...) Promosso invece lo schema di Dpr sugli appalti varato in via preliminare a luglio dal Governo ma profondamente rivisto alla luce delle modifiche chieste dal Consiglio di Stato e da quello dei lavori pubblici. Tra le novità destinate a integrare la disciplina dei lavori pubblici, c'è un giro di vite sulle imprese che non tutelano i lavoratori e misure più severe (con sanzioni fino a 51.545 euro) per le società organismo (Soa) che attestano requisiti di regolarità delle imprese appaltanti. Il decreto introduce, inoltre, criteri e indicazioni per valutare le offerte nelle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamerite più vantaggiosa. (...)

I provvedimenti esaminati in pre-consiglio

  • Schema Dpr nuovo regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice appalti. Nel casellario informatico anche i dati su sentenze e decreti penali di condanna. Criteri più flessibili sulle offerte economicamente più vantaggiose. Aumentano obblighi e sanzioni per le Soa. (...)

 

di Elena Simonetti
da Il Sole 24ore del 20.12.07


Appalti. Domani in pre-consiglio il regolamento per la trasparenza nelle gare pubbliche. Un casellario per le forniture. La banca dati conterrà le imprese segnalate per irregolarità.

ROMA - La banca dati delle imprese ammesse a partecipare a gare con la pubblica amministrazione si estende agli appalti di servizi e forniture. Nel nuovo regolamento di attuazione del Codice unico degli appalti, infatti, si prevede la nascita di un Casellario per i servizi e le forniture, sulla scia di quello già istituito per i lavori pubblici e gestito dall'Autorità di vigilanza sui contratti.

Il Casellario conterrà l'elenco delle imprese «segnalate», quelle che hanno commesso irregolarità e per le quali è scattato il divieto di partecipare alle gare d'appalto, in questo caso anche di servizi e forniture per la Pa.

L'estensione del Casellario ai due nuovi settori, richiesta anche dal Consiglio di Stato nel suo parere al regolamento, è una delle novità contenute nel testo che domani affronterà il vaglio del pre-consiglio dei ministri.

Se il provvedimento otterrà il via libera da parte di tutte le amministrazioni interessate sarà portato al prossimo Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

Si avvia così verso la conclusione il complesso iter di riforma della normativa sugli appalti cominciato con il varo nel 2006 del Codice dei contratti che per la prima volta ha riunificato in 257 articoli tutta la normativa sugli appalti di lavori, servizi e forniture e proseguito con due decreti di correzione. Ora a tempo di record (un anno e mezzo dal varo del Codice) siamo all'approvazione del regolamento di attuazione, un altrettanto corposo provvedimento di circa 400 articoli e svariati allegati.

L'arrivo del regolamento è poi fondamentale per mandare a pieno regime lo stesso Codice: al momento infatti la piena liberalizzazione dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione e la nuova procedura del dialogo competitivo per gli appalti complessi sono sospesi fino all'entrata in vigore, appunto, delle norme di attuazione.

Per l'appalto integrato il regolamento prevede norme di dettaglio, frutto di un difficile compromesso tra le istanze liberalizzatrici dei costruttori e quelle a favore di una maggiore separazione di progettisti e società di ingegneria.

Allo stesso tempo il nuovo testo del regolamento deve anche adeguarsi alle modifiche al Codice intervenute in questi primi 18 mesi di applicazione. Così ad esempio in attuazione del secondo decreto correttivo, il regolamento prevede una gradualità nelle sanzioni applicabili alle società di attestazione dei costruttori (Soa), per riuscire finalmente a colpire le società scorrette che hanno inquinato il mercato dei lavori pubblici con attestati rilasciati senza controlli effettivi sulle imprese. E dunque l'Autorità di vigilanza potrà disporre non più solo della revoca, ma anche di punizioni intermedie come le sospensioni temporanee o le ammende pecuniarie.

Allo stesso tempo, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale sul conflitto Stato-Regioni proprio sul Codice (la n.401/2007) il regolamento non potrà più imporre alle Regioni norme vincolanti sulle commissione giudicatrici. Il decreto entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in «Gazzetta».

  • VERSO IL TRAGUARDO - Si avvicina alla conclusione il complesso iter di riforma che era stato avviato nel 2006 con il varo del Codice dei contratti.

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 02.12.07

 

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vedi anche:

Undici anni per un'opera pubblica

Appalti pubblici - rassegna stampa

Ultime notizie sui Lavori Pubblici

Programma decennale casa e nuove soglie europee

Nuove regole sugli appalti

CDM approva il Regolamento del Codice appalti

Salvo il codice degli appalti

aggiornamento rassegna stampa

Progettazione, concorrenza nelle gare

Codice appalti - circolare 2473 del 16.11.07

Deludente il II correttivo del Codice Appalti

Sintesi delle principali modifiche apportate

Primo via libera al regolamento

Codice appalti - agg. rassegna stampa


data pubblicazione: venerdì 9 maggio 2008
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