Codice appalti, indietro tutta

Stop al Regolamento - agg. rassegna stampa

Una seconda bocciatura per il regolamento appalti. La Corte dei conti rifiuta la registrazione. Il varo solo in autunno. Lavori pubblici. Bocciato dalla Corte dei conti il regolamento di attuazione del decreto legislativo 163/06. Codice appalti, indietro tutta. Rilievi nel metodo e nel merito: possibile il varo solo in autunno.

Stop al regolamento di attuazione del Codice degli appalti pubblici. La Corte dei conti ha detto no alla registrazione del provvedimento, varato addirittura nel dicembre scorso. Le censure riguardano sia l'iter seguito, sia il mancato adeguamento al parere del Consiglio di Stato. Ora per la riapprovazione si profila una procedura lunga che non si concluderà prima dell'autunno.

ROMA - Il regolamento di attuazione del Codice degli appalti torna in alto mare. Il 26 maggio la Corte dei conti ha infatti negato la registrazione al provvedimento e lo ha rinviato al ministero delle Infrastrutture con una serie di rilievi.

Le censure riguardano sia la procedura seguita che alcune singole norme. Per quanto riguarda l'iter, la sezione del controllo sulle Infrastrutture della Corte, contesta un mancato passaggio al Consiglio di Stato. Tutto risale all'estate scorsa quando l'ex ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, intervenne sul Codice degli appalti e varò il secondo decreto correttivo, con una serie di novità importanti. Ad esempio su trattativa privata e qualificazione. Per accelerare al massimo anche l'approvazione del regolamento, con il Governo Prodi già in bilico, però Di Pietro adeguò il regolamento alle sue correzioni, ma trascurò di portare il testo corretto di nuovo al Consiglio di stato. E proprio questo mancato passaggio viene ora censurato dalla Corte dei conti.

Censure nel merito. Ma le censure più pesanti sono quelle nel merito. I magistrati del controllo contabile contestano, infatti, anche una serie di misure ritenute «extra». Un pacchetto di norme che non si limitano solo all'attuazione del Codice degli appalti, ma sembrano sconfinare in nuove disposizioni. Tutti punti che erano già stati censurati dal Consiglio di Stato ma sui quali, sempre per fare presto, il ministero delle Infrastrutture aveva deciso di insistere. Dentro ci sono, per esempio, le concessioni, esonerate dall'obbligo di presentare la garanzia globale di esecuzione, oppure tutti i premi e le remunerazioni per il nuovo obbligo di verifica dei progetti che grava sui dipendenti pubblici. O le coperture per le polizze assicurative dei dipendenti e l'aumento delle tariffe per i collaudatori. Tutte misure che ora anche la Corte dei conti ritiene di rango superiore al regolamento.

Nel provvedimento ci sono norme molto attese per il settore delle costruzioni e, in generale, dei fornitori della Pa. Tanto per citarne alcune: le imprese di costruzione e i progettisti ottengono consistenti sconti sui requisiti per partecipare agli appalti, mentre le stazioni appaltanti potrebbero cominciare a utilizzare pienamente l'appalto integrato di progettazione e lavori insieme, che taglia i tempi delle opere pubbliche.

Ipotesi stralcio. Al ministero stanno già studiando una soluzione per uscire dallo stallo: l'idea è di stralciare tutte queste disposizioni dal decreto attuativo per promuoverle a una norma superiore. In pratica una sorta di «travaso» tra il regolamento e il terzo decreto correttivo del Codice degli appalti, altro testo in via di emanazione (ma la delega scade il 30 giugno).

Questo non toglie, però, che lo stop della Corte dei conti avrà il suo effetto sui tempi per il varo del regolamento che - va ricordato - era stato approvato in via definitiva addirittura il 21 dicembre 2007 e poi era stato già ritirato una prima volta dal Governo per delle correzioni.

Iter azzerato. Il nuovo testo, una volta depurato delle norme più controverse, dovrà comunque ricominciare un lungo iter.

Il doveroso passaggio al Consiglio di Stato, così come chiede la Corte dei conti, poi probabilmente un rapido esame anche da parte del Parlamento e in ogni caso, infine, anche un riapprovazione formale in Consiglio dei ministri. Premesse necessarie per poi poter finalmente aspirare al visto della Corte dei conti. Insomma, una procedura complessa che occuperà i prossimi mesi. E si potrebbe arrivare addirittura al paradosso di vedere il regolamento in Gazzetta ufficiale in autunno, a quasi un anno di distanza dal suo varo «definitivo».

Ipotesi in sospeso

Le norme bloccate:

  • L'appalto integrato: si tratta della possibilità più estesa di mettere in gara il progetto e i lavori contemporaneamente;
  • L'accordo quadro: consiste nell'affidamento di una serie di prestazioni attaverso una cornice contrattuale, ipotesi da definire meglio in seguito;
  • Il dialogo competitivo: istituto pensato per gli appalti complessi, consente il dialogo tra le imprese e l'amministrazione pubblica prima della indizione della gara vera e propria.

I vantaggi congelati:

  • Per le imprese: resta inapplicabile il bonus previsto per chi deve qualificarsi e partecipare agli appalti;
  • Per i progettisti: impossibilità di applicare gli sconti sui requisiti di qualificazione previsti.

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 10.06.08


Appalti, bloccato il regolamento. Corte dei conti: niente coordinamento con il codice. Sicurezza, disposizioni da aggiornare. Censurate le norme su pagamenti e procedura ristretta.

Stop della Corte dei conti sullo schema di regolamento del Codice degli appalti: molte norme sono da aggiornare e da coordinare con il Codice. Sarebbe questa la censura di carattere generale espressa in questi giorni dalla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero delle infrastrutture che ha trasmesso al ministero i propri rilievi sullo schema di dpr che costituirà il nuovo regolamento del Codice dei contratti pubblici. Adesso i tecnici del Dicastero di Porta Pia stanno procedendo all'esame dei rilievi per trovare il modo di superare le obiezioni della magistratura contabile.

La Corte per la seconda volta rimanda il testo al Ministero: la prima volta (ItaliaOggi del 28 marzo 2008) a causa di alcuni errori formali il Ministero fu costretto a ritirare il testo trasmesso alla magistratura l'8 febbraio 2008 per apportare le necessarie modifiche formali. Si trattava di richiami interni errati, addirittura aggiustamenti della punteggiatura, modifiche di coordinamento fra commi di una stessa norma. In quel periodo il ministero effettuò anche una verifica su quale potesse essere l'impatto sul regolamento dei rilievi contenuti nella procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il Codice; in sostanza si trattava di verificare se le censure europee al Codice potessero travolgere anche norme regolamentari attuative contenute nello schema.

Tale verifica fu positiva tanto che, successivamente (ItaliaOggi del 9 maggio 2008 [vd in calce, ndr]), il testo fu nuovamente inviato alla delegazione (fu uno degli ultimi atti dell'ex ministro Antonio Di Pietro); adesso la Corte, nei 30 giorni previsti dalla legge per l'esame del testo, ha inviato al dicastero il proprio parere contenente alcune perplessità e obiezioni. Il tutto, ovviamente, finisce per ritardare ulteriormente il varo del testo approvato definitivamente nel dicembre 2007 dal consiglio dei ministri e che per entrare in vigore dovrà attendere sei mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ancora non è chiaro quali siano i rilievi espressi dalla sezione di controllo della magistratura contabile anche se, stando alle indiscrezioni filtrate ieri, sembra che vi sia una censura di carattere generale su diverse parti dell'articolato: in sostanza la Corte dei conti avrebbe evidenziato che diverse disposizioni non sarebbero in linea con il Codice di cui dovrebbero essere attuazione. Fra i diversi aspetti censurati vi sarebbe, per esempio, la disciplina dei pagamenti dei collaudatori e dei direttori dei lavori. Un altro punto sollevato dalla Corte attiene alla disciplina della procedura ristretta: in questo caso, per servizi e forniture, il Codice, con il secondo decreto correttivo, ha soppresso la possibilità di applicare la cosiddetta «forcella», cioè di selezionare un certo numero di candidati fra quelli in possesso dei requisiti da invitare a presentare offerta. Nello schema di regolamento, invece, tale possibilità viene mantenuta, a detta della Corte dei conti, senza una copertura normativa.

Ci sono poi problemi di aggiornamento del regolamento rispetto alla disciplina di rango primario che in questi mesi si è susseguita incessantemente, soprattutto nel settore della sicurezza. In questo caso appare evidente che la disciplina del decreto legislativo 81 del 2008, con le sue novità, non trova un corrispettivo nel regolamento (in particolare nell'articolo 151 dello schema).

Soltanto dopo avere letto nello specifico il documento della Corte sarà possibile capire meglio gli sviluppi futuri. Certamente se le censure della Corte dovessero risultare, come emerge dalle indiscrezioni filtrate, articolate e tali da mettere in discussione la legittimità del provvedimento sotto il profilo di una sua dissonanza rispetto al Codice, da un lato si andrebbe a una riscrittura del regolamento per renderlo coerente con il Codice, ma quest'ultimo andrebbe a sua volta comunque aggiornato.

Non a caso in questi ultimi giorni era stato giustamente portato avanti un tentativo, nel decreto legge sulla spesa pubblica, di prorogare la delega (che scade a fine mese) per ulteriori correzioni al Codice, dettate anche dai rilievi che la Commissione europea ha formulato a febbraio. Questo tentativo è stato però respinto perché l'emendamento governativo è stato dichiarato inammissibile, ma la necessità di sistemazione della normativa primaria adesso si fa ancora più impellente.

L'impressione è però che i tempi si allungheranno e che il regime transitorio, che vede ancora in vigore il dpr 554/99 8il regolamento della abrogata Legge Merloni), è destinato a durare ancora. Rimane quindi ancora lontana la possibilità di vedere applicate le nuove norme del Codice, condizionate, per la loro messa a regime, dal varo delle norme regolamentari. Per tutti basti citare il dialogo competitivo, previsto per gli appalti particolarmente complessi di lavori, forniture e servizi) e l'appalto integrato, nella sua nuova formulazione che vede la stazione appaltante affidare il contratto anche sulla base di un progetto preliminare e chiedendo in offerta il progetto definitivo.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 10.06.08


Appalti. Una «check list» per valutare i progetti. In arrivo il regolamento attuativo del Codice dei contratti. Molti interventi si concentrano sull'acquisizione di beni e servizi.

Il regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici è in dirittura d'arrivo con prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il varo dello strumento applicativo del Dlgs 163/2006 renderà possibile (con l'entrata in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione), l'uso di molti nuovi istituti e di soluzioni procedurali.

Nel regolamento sono state riportate tutte le disposizioni relative all'affidamento e all'esecuzione degli appalti pubblici di lavori definite dalla normativa correlata alla legge Merloni (in particolare dal Dpr 554/99, dal Dpr 34/2000 e dal Dm 145/2000), per essere assoggettate a una complessiva razionalizzazione e ad alcune considerevoli innovazioni.

Gli ambiti di intervento più significativi sono rilevabili in due blocchi normativi che definiscono in prospettiva più ampia e di maggiore dettaglio:

  • a) la verifica e la validazione dei progetti (articoli 44-59), impostata secondo obiettivi generali e con prefigurazione di una check list per l'analisi degli elaborati, comprensiva anche di aspetti interdisciplinari (come la previsione che richiede la minimizzazione dei rischi di contenzioso nella gestione della fase realizzativa);
  • b) la qualificazione Soa, caratterizzata da vari punti esplicativi di dati contenuti già nel Codice dei contratti, nonchè dalla regolazione (articolo 88) della qualificazione Soa mediante avvalimento, prevista dall'articolo 50 del Dlgs 163/2006;
  • c) l'affidamento dei servizi di supporto al Rup (articolo 273), strutturato secondo una procedura di gara per servizi.

Per quanto riguarda l'attivazione effettiva di alcuni istituti rimodulati dal Codice o in esso inseriti in attuazione della direttiva 2004/18 assumono sostanziale rilevanza:

  • a) la disciplina dell'appalto integrato, riportata in dettaglio in varie disposizioni (inerenti la composizione della progettazione e lo sviluppo della gara);
  • b) la regolazione del dialogo competitivo (articolo 113), con una definizione dei passaggi procedurali inerenti il confronto progressivo tra stazione appaltante e soggetti ammessi;
  • c) la previsione di alcuni moduli operativi (articoli 122 e 299) perla gestione dell'accordo quadro;
  • d) la precisazione dei percorsi tecnico-operativi per lo svolgimento dell'asta elettronica, sia come esperimento migliorativo di offerte presentate in gare tradizionaii (articoli 301-307), sia come procedure selettive autonomamente realizzabili (articoli 308-309).

Le disposizioni del regolamento precisano sia le gare di appalto per lavori (articolo 121) sia per quelle relative a beni e servizi (articolo 296) alcuni importanti profili in ordine allo sviluppo del sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, esplicitando anche la possibilità di ricorso a organismi tecnici o a commissioni specializzate per l'analisi delle giustificazioni.

Proprio sulle acquisizioni di beni e di servizi le norme presentano molte innovazioni, relative sia alle procedure di aggiudicazione (soprattutto sui metodi di attribuzione dei punteggi per le offerte economicamente più vantaggiose; articoli 294-298), sia sull'esecuzione del contratto. Rispetto a questo secondo profilo, infatti, entrano in gioco i profili regolativi dell'esecuzione in via anticipata (articolo 316) e delle varianti (articoli 323-324), permettendo finalmente alle amministrazioni di disporre di un quadro di riferimento con fattispecie e presupposti ben determinati.

Particolare attenzione è stata posta nel regolamento anche per la definizione dei collaudi (per le forniture) e delle verifiche di conformità dell'esecuzione (per i servizi), secondo un percorso articolato (articoli 325-338), finalizzato alla produzione di documenti attestativi in dettaglio del buon esito dell'appalto.

Il Regolamento ha anche una parte (articoli 342-351) che modula delle soluzioni applicative dell'articolo 125, inerenti le procedure in economia, proponendo tuttavia disposizioni strutturali che lasciano significativi spazi di manovra autonoma alle amministrazioni nella gestione delle procedure di consultazione degli operatori economici.

Le novità - Che cosa cambia con il regolamento

ISTITUTI ATTIVABILI GRAZIE AL REGOLAMENTO

  • Accordo quadro (principalmente per i lavori di manutenzione)
  • Dialogo competitivo
  • Appalto integrato
  • Asta elettronica(intesa anche come procedura autonoma per la gestione di gare in forma telematica)

DISCIPLINE INNOVATE

  • Procedure di verifica e di valutazione dei progetti per lavori pubblici
  • Procedure relative alla qualificazione Soa (compresa attivazione della possibilità di avvalimento per ottenere l'attestazione)
  • Regolazione delle varianti per appalti di beni e servizi

Problemi di coordinamento normativo. La sicurezza è da aggiornare

Il regolamento attuativo del Codice dei contratti presenta una serie di profili critici, che richiedono, per essere gestiti in modo ottimale, la combinazione delle disposizioni con norme contenute in altre fonti o con atti interpretativi dell'autorità di vigilanza.

Un primo elemento operativo rilevante è determinato dalla necessità di attualizzazione di varie norme inerenti la sicurezza sul lavoro con il complesso dei riferimenti generali e specifici del Dlgs 81/2008 (ad esempio l'articolo 151 sulla sicurezza nei cantieri).

L'articolo 6 stabilisce le modalità di gestione del documento unico di regolarità contributiva nell'ambito degli appalti (sia di lavori, che di servizi e forniture), definendo previsioni operative che devono essere coordinate con la disciplina specifica dello stesso Durc prevista dal Dm 24 ottobre 2007.

La norma ha comunque il pregio di definire in modo chiaro le fasi dell'appalto rispetto alle quali va accertata la regolarità contributiva e le sanzioni per l'utilizzo improprio del documento. A essa si correla una previsione specifica per la gestione del Durc nell'ambito dei lavori pubblici, stabilita dall'articolo 196.

L'articolo 8, regolativo della gestione del casellario informatico, presenta una configutazione strutturale alla quale è conferita operatività piena dalla determinazione 1/08 dell'autorità di vigilanza e dal comunicato del 21 aprile sulla trasmissione dei dati.

Nel regolamento non sono più disciplinati i contratti aperti, che ora lasciano definitivamente spazio agli accordi quadro per i lavori di manutenzione, per altro strutturati secondo la scarna combinazione tra gli articoli 122 e 299 del regolamento.

In relazione agli appalti di beni e servizi il regolamento prefigura la programmazione degli acquisti come facoltativa (articolo 283) e demanda la progettazione a concorsi (articolo 291), prefigurando l'applicazione dei due strumenti come eventuale.

Sul piano applicativo, il complesso delle disposizioni inerenti l'esecuzione del contratto (articoli 312-324), nonchè i collaudi e le verifiche di conformità (articoli 325-338) determinano un quadro sostanzialmente innovativo, con un grado di dettaglio elevato, il quale comporterà necessariamente:

  • a) l'adeguamento dei capitolati d'oneri;
  • b) lo sviluppo di soluzioni organizzative finalizzate a garantire la corretta esecuzione ed i controlli sulla stessa.

L'articolo 340 demanda alle singole amministrazioni la definizione dei requisiti di partecipazione semplificati rispetto a quelli stabiliti dagli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici.

Sul versante delle procedure in economia, l'articolo 343 sollecita le amministrazioni a contestualizzare precisamente i casi di utilizzo delle stesse, determinando un input specifico all'adeguamento dei regolamenti.

Correlativamente, l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 344 garantisce una forma di minima pubblicità a tali acquisti, stabilendo che l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario sia soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

  • LA DISCIPLINA - Il decreto definisce la gestione del Durc rispetto alle varie fasi ma va correlato con le previsioni del Dlgs 81

 

di Alberto Barbiero
da Il Sole 24ore del 09.06.08


Codice dei contratti: niente proroga per il terzo correttivo. Lavori pubblici, norme in revisione. Presentate in commissione pdl su project finance, qualità architettonica e legge-obiettivo per le città.

Finanza di progetto, qualità architettonica, regole per l'affidamento dei progetti, legge-obiettivo per le città. Sono questi i temi di alcune delle proposte depositate in Parlamento che si preannunciano come oggetto di dibattito e confronto parlamentare nelle commissioni che si occupano di lavori pubblici e urbanistica. Occorrerà però anche valutare quali potranno essere le mosse del governo Berlusconi quater che al momento non ha ancora presentato disegni di legge ma che, soprattutto sulle norme del Codice dei contratti pubblici, dovrà decidere come muoversi visto che ulteriori correzioni sembrano necessarie quanto meno alla luce delle censure comunitarie della recente procedura di infrazione.

In questi giorni è stata infatti ritenuta inammissibile la norma finalizzata a ottenere la proroga di un anno per esercitare la delega a modificare il Codice (scade il 30 giugno) e quindi la possibilità di vedere un «terzo correttivo» sembra ormai superata. Sarà poi interessante vedere in che modo il nuovo ministro delle infrastrutture, Altero Matteoli, darà seguito alle sue prime dichiarazioni con le quali ha espresso la volontà di modificare la legge-obiettivo, di lunardiana memoria, anch'essa contenuta nel Codice appalti.

Venendo al merito delle proposte il tema senza dubbio più caldo sembra essere quello della finanza di progetto per il quale alla camera sono state presentate le proposte di iniziativa di Maurizio Lupi e Adriano Paroli (Pdl), con il numero 437 e di Raffaella Mariani (Pd), con il numero 330; al senato è invece depositata la proposta del sottosegretario allo sviluppo economico, Ugo Martinat di riforma organica della finanza di progetto. Si tratta di testi che si muovono tutti nel senso di semplificare la procedura (attualmente articolate in tre farraginose fasi), di introdurre il contratto di partenariato pubblico-privato (Ppp), di consentire l'impiego della finanza di progetto anche per opere che non hanno la caratteristica di remunerarsi con la gestione dell'opera. Ciò non vuole dire che non esistano differenze: la proposta di Martinat prevede ancora il diritto di prelazione che nelle altre proposte non è contenuto. Su questo punto va invece tenuto presente che il governo aveva ormai scelto la strada di non introdurre di nuovo il diritto di prelazione, ma di puntare sulla gara unica senza diritto di prelazione ma con eventuale rimborso dei costi per l'aggiudicatario che avesse scelto di non adeguarsi alle prescrizioni modificative eventualmente richieste dal committente.

Ci sono poi proposte di riforma del Codice dei contratti pubblici che provengono dal Consiglio regionale della Toscana (alla camera) e, al senato, da Roberto della Seta (Pd), ma i testi non sono ancora disponibili.

Un altro tema che potrebbe essere oggetto di esame parlamentare riguarda il settore della qualità architettonica e della progettazione per il quale il senatore Luigi Zanda ha proposto un disegno di legge (327) che insiste in primo luogo sulla qualità architettonica e ridefinisce le regole per l'affidamento dei progetti (affidamento diretto sotto i 100 mila euro; soltanto concorsi di progettazione sopra i 100 mila euro), la disciplina dell'appalto integrato (vietato) e i compiti del contraente generale (non deve progettare). Il disegno di legge rende inoltre obbligatorio, con costi a carico del contraente generale, il Pmc (project construction management) per gli interventi della legge-obiettivo e reintroduce l'obbligo di affidamento della direzione dei lavori al progettista (che ha redatto l'esecutivo).

Infine sempre Ugo Martinat ha presentato la legge-obiettivo per le città, cavallo di battaglia dell'Ance (associazione nazionale dei costruttori edili), tesa a prevedere programmi di riqualificazione urbana per le aree urbane strategiche e di preminente interesse nazionale, per realizzare interventi da finanziare secondo un mix di risorse statali, regionali e locali; dismissione del patrimonio disponibile dello stato, delle regioni e degli enti locali; trasferimento di diritti edificatori, misure fiscali sugli immobili e incremento premiale di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e miglioramento della qualità urbana.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 28.05.08


Anti-infrazione. Altra proroga per il Codice degli appalti

ROMA - Il Governo vuole rispondere alla procedura di infrazione europea sul Codice degli appalti. Ma chiede più tempo. Nel decreto legge 59/2008 sulle infrazioni comunitarie, in votazione da oggi alla Camera, l'Esecutivo punta a inserire un emendamento che allunga di un anno la scadenza per emanare disposizioni «correttive e integrative» del Codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006). Proroga necessaria perchè mancano i tempi tecnici per compiere entro il 30 giugno l'iter di approvazione del terzo decreto correttivo del Codice, così come vorrebbe la legge delega. Ma allo stesso tempo l'intervento legislativo è inevitabile perchè sul Codice la Ue ha aperto una procedura di infrazione con 15 censure. Proprio per evitare che si passi alla seconda fase - il parere motivato - irreversibile, il ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, intende presentare il terzo decreto in tempi brevi al Consiglio dei ministri.

Del resto una bozza di lavoro c'è già, lasciata in eredità da Antonio Di Pietro. Il testo prevede, oltre a misure sulle legalità, la semplificazione del finanziamento privato di opere pubbliche, con il passaggio da tre a una sola gara per scegliere subito il concessionario. Non è escluso però che Matteoli voglia aggiungere altre modifiche che nascono dall'esperienza di questi due anni di applicazione.

Intanto ieri l'Autorità di vigilanza sui contratti ha aperto un'istruttoria su 64 casi di affidamento diretto del servizio idrico integrato. Nel mirino, in particolare i contratti della marchigiana Multiservizi e di Metropolitana Milanese per Milano.

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 22.05.08


Codice dei contratti pubblici. Il governo vuole la proroga.

Prorogare di un anno la delega per correggere il Codice dei contratti pubblici, per varare il terzo decreto correttivo anche oltre il 30 giugno. È quanto ha proposto il governo con un emendamento presentato martedì al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari. In particolare il governo ha presentato l'articolo aggiuntivo 8-bis che modifica la legge 62/05 (la cosiddetta legge comunitaria per il 2004) che, a sua volta, contiene la delega a recepire le direttive 2004/17 e 18, compilando un unico testo normativo sulle disposizioni legislative in materia di appalti pubblici, modificabile entro i successivi due anni.

Con questa delega sono già stati approvati due decreti correttivi del Codice dei contratti pubblici varato nel 2006 e nel cassetto del ministero delle infrastrutture c'è ora il terzo che contiene anche le modifiche alla disciplina sulla finanza di progetto e le correzioni per evitare la procedura di infrazione sul Codice aperta di recente da Bruxelles.

L'emendamento ha lo scopo di spostare da due a tre anni, cioè dal 30 giugno 2008 al 30 giugno 2009, il termine per correggere ancora il Codice. L'emendamento dovrebbe essere esaminato oggi dall'assemblea della Camera ma i funzionari di Montecitorio avrebbero già avanzato dubbi sulla possibilità di approvare una modifica ad una legge delega tramite un decreto legge. Se così fosse il rischio potrebbe essere quello che il capo dello Stato non firmi la legge di conversione e lasciando intatto il problema dei tempi che l'esecutivo ha a disposizione per riformare il Codice dei contratti pubblici.

Il problema infatti risiede nel fatto che l'iter di approvazione delle modifiche non consentirebbe di fare approvare la terza modifica del Codice (cosiddetto terzo correttivo). Infatti il testo, una volta approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri, deve passare al vaglio della Conferenza Stato-regioni-enti locali, al Consiglio di Stato, alle commissioni parlamentari e poi nuovamente approvato dal consiglio dei ministri. Impossibile farcela entro i prossimi 40 giorni. Né appare facilmente percorribile la strada di ritenere che la mera presentazione dello schema di decreto costituisca l'atto di «emanazione» e che quindi facendo approvare lo schema dal consiglio dei ministri in via preliminare entro il 30 giugno, si possa ritenere esercitata la delega nei termini previsti dalla legge 62/05.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 22.05.08 


Iter blindato per la progettazione. Sotto i 100 mila no agli incarichi con contratti a tempo. Una riserva di disciplina individua nel codice dei contratti l'unico riferimento normativo.

Gli incarichi di progettazione e direzione lavori di valore inferiore ai 100.000 euro non possono in alcun modo essere conferiti applicando l'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001.

L'articolo 91, comma 8, del dlgs 163/2006, infatti, prevede espressamente che «è vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice».

C'è, dunque, una sorta di «riserva di disciplina», che ascrive esclusivamente alla regolamentazione contenuta nel codice dei contratti, la materia dell'affidamento delle prestazioni di servizi relativi all'ingegneria e all'architettura.

Attualmente, risulta ancora aperto il problema della disciplina normativa da applicare ai casi di prestazioni professionali: vi è incertezza se far rientrare le prestazioni di servizio nell'alveo del codice dei contratti, invece che nell'ambito della regolamentazione contenuta nell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001 e le connesse norme contenute nell'articolo 3, commi 18 e da 43 a 57, della legge 244/2007.

Con la circolare 2/2008, la funzione pubblica, pur non escludendo che le prestazioni di servizi rese da professionisti potessero essere regolate sulla base della disciplina del codice dei contratti, in merito proprio alla questione degli incarichi di progettazione e direzione lavori, aveva espresso un avviso aderente alla tesi secondo la quale tutti gli incarichi da affidare a professionisti, non organizzati in forma di impresa, passino per l'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001. In proposito, la circolare afferma che nel caso «della progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione dei lavori e collaudo [...] i principi [...] di derivazione comunitaria richiedono, per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di 100.000 euro, l'attivazione di procedure di trasparenza e comparazione (articolo 91, comma 2, decreto legislativo n. 163/2006) che possono trovare concreta attuazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 6» del citato dlgs 165/2001.

Tuttavia, il visto espresso divieto di applicare procedure diverse da quelle previste dal codice non consente di condividere l'indicazione contenuta nella circolare.

Anche perché, l'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, è norma che si riferisce esclusivamente a incarichi professionali la cui natura è sostanzialmente quella della consulenza o della collaborazione para-lavorativa: per questa ragione, tale disposizione è applicabile solo a ipotesi di incarichi a professionisti non imprenditori.

Invece, la disciplina degli incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura, applicandosi l'articolo 3, comma 19, del dlgs 163/2006 e dovendo garantire la maggiore apertura possibile al mercato, riguarda tutti i possibili operatori sul mercato, anche, dunque, imprenditori persone giuridiche.

Del resto, il regolamento di attuazione del codice dei contratti contiene una specifica e dettagliata regolamentazione degli incarichi sotto i 100.000 euro, a conferma dell'inapplicabilità assoluta delle regole sugli incarichi contenute nel dlgs 165/2001 e nella Finanziaria 2008.

Più in generale, gli appalti di servizi, individuati negli allegati IIA e IIB del codice dei contatti, in ogni caso, non possono che essere disciplinate secondo le regole del codice. Nonostante la deliberazione 14 marzo 2008, n. 67AUT/2008, della Corte dei conti, Sezione autonomie, richiamandosi alla sentenza del Consiglio di stato, Sezione IV, 263/2008, consideri ancora rilevante la personalità della prestazione, rispetto all'organizzazione in forma imprenditoriale, ai fini dell'applicazione della normativa sugli appalti, la distinzione tra prestazione d'opera e appalto opera solo sul piano della forma del contratto da stipulare col contraente, non sull'oggetto. Se questo è un servizio, l'affidamento ricade nel codice dei contratti, qualunque sia la forma organizzata dell'operatore economico, sia imprenditore o meno. Infatti, si deve applicare l'accezione molto più ampia di «imprenditore» dettata dall'Europa, come spiega l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel parere 23 aprile 2008, n.127. Laddove alla gara partecipi (come può certamente) un professionista e ne risulti aggiudicatario, il contratto avrà la forma di prestazione professionale, rimanendo nella sostanza prestazione di servizio, come tale non rientrante nella disciplina della Finanziaria 2008 e del dlgs 165/2001.

 

di Luigi Oliveri
da Italia Oggi del 16.05.08 


CORTE UE E OFFERTE ANOMALE. Appalti pubblici, il codice resiste. Corte Ue. Sotto esame le regole italiane sulle gare minori. Appalti, salve le offerte super scontate nei lavori.

Il codice degli appalti pubblici regge all'impatto della sentenza della Corte Ue sul delicato tema dell'esclusione delle offerte anomale. Fosse stata cinque anni fa, ai tempi della legge Merloni, il sistema sarebbe andato nel pallone. Un sistema, allora, in cerca di un equilibrio, dopo anni di prezzi stracciati che ne avevano minato la tenuta (e la concreta realizzabilità delle opere). Oggi i rilievi di Bruxelles evidenziano la necessità di una manutenzione straordinaria delle norme appena varate. Ma si tratta, appunto, di alcune correzioni necessarie, senza stravolgimenti all'orizzonte per le norme e per la pratica concreta delle amministrazioni.

La lezione che arriva da Lussemburgo dice, semmai, che in questa materia non si può mai abbassare la guardia. Torna utile, allora, al nuovo ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli la bozza che gli ha lasciato Antonio Di Pietro di un terzo decreto correttivo. Matteoli, che non è uomo politico in cerca di polemiche pretestuose, ha già ringraziato ed è pronto a mandare avanti il provvedimento appena possibile, forte del sostegno delle strutture ministeriali.

ROMA - L'esclusione automatica di tutte le offerte super scontate negli appalti di lavori può anche essere ammessa, in alcuni casi, per salvaguardare l'interesse delle amministrazioni a non appesantire le gare minori. Ma la soglia posta dalla legislazione italiana, che fa scattare l'esclusione già con cinque offerte, è troppo bassa.

La Corte di giustizia europea salva in extremis uno dei principi più discussi dèlla nostra normativa sugli appalti di lavori: quello che consente alle amministrazioni, solo nelle gare al massimo ribasso più piccole, di rifiutare, senza neanche esaminarle, le proposte con un super sconto. E' una sentenza articolata, quella pronunciata ieri dai giudici di Lussemburgo, sulla normativa italiana che imponeva l'esclusione delle offerte anomale nelle gare sotto i 5.150 milioni (causa C-147/06).

In linea di principio, la Corte ribadisce la contrarietà al diritto comunitario di qualsiasi meccanismo che come l'esclusione automatica limiti la concorrenza e la partecipazione delle imprese straniere. Soprattutto quando l'appalto ha un impatto transfrontaliero: interessa cioè le imprese straniere, magari perchè è di importo significativo. In questo caso - dice la Corte - privare le amministrazioni della «facoltà di valutare la solidità e l'affidabilità delle offerte anormalmente basse» rappresenta una sostanziale violazione delle norme fondamentali del Trattato «in materia di libera circolazione».

Al tempo stesso, la Corte apre uno spiraglio. E ricorda che questa esigenza va confrontata con quella delle amministrazioni a gare non troppo onerose. I giudici quindi ammettono che anche per bandi con interesse frontaliero l'esclusione automatica «potrebbe rivelarsi accettabile» se serve a frenare l'eccessivo numero di offerte.

A rivolgersi alla Corte è stato il Consiglio di Stato a seguito di un ricorso promosso da due imprese risultate, in due distinte gare al massimo ribasso, le prime non anomale. Ma si erano viste negare l'aggiudicazione dalla stazione appaltante (il Comune di Torino) perchè questa aveva deciso di disapplicare la norma sull'esclusione automatica delle offerte anomale.

La vicenda risale al 2002. Allora vigeva l'articolo 21 della legge Merloni che imponeva alle amministrazioni di eliminare le offerte anomale sotto soglia, senza andare a valutare le giustificazioni. A patto che arrivassero più di cinque offerte. Eppure il Comune di Torino aveva deciso di disapplicare la norma. In primo grado il Tar aveva avallato la scelta, mentre per il Consiglio di stato la norma era imperativa. Ma i giudici di Palazzo Spada hanno deciso di chiedere alla Corte Ue se l'obbligo di verificare le offerte anomale sia valido anche per le gare più piccole.

Oggi però la normativa in materia è cambiata: con il Codice dei contratti l'obbligo di esclusione è diventato una semplice facoltà. Quindi sicuramente l'impatto della sentenza è ridimensionato. Resta però quel limite delle cinque offerte, oltre le quali è già possibile espellere. Proprio quello che la Corte ha censurato ieri.

  • I RILIEVI - Ma la soglia che fa scattare l'esclusione automatica già con cinque proposte è stata giudicata troppo bassa

Così i giudici - Sentenza della Corte di giustizia Ue C-147/06
«Le norme fondamentali del Trattato Ce relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, nonchè il principio generale di non discriminazione, ostano a una normativa nazionale che, per quanto concerne gli appalti di valore inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 6, n.1, lettera a), della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/Cee ... e che presentano un interesse transfrontaliero certo, imponga tassativamente alle amministrazioni aggiudicatrici, qualora il numero delle offerte valide sia superiore a cinque, di procedere all'esclusione automatica delle offerte considerate anormalmente basse ... Anche in presenza di un interesse transfrontaliero certo, l'esclusione automatica di talune offerte a causa del loro carattere anormalmente basso potrebbe rivelarsi accettabile qualora il ricorso a tale regola sia giustificato dal numero eccessivamente elevato delle offerte».

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 16.05.08


Offerta anomala, appalto in salvo. Due sentenze della Corte di giustizia danno più margini di manovra alle amministrazioni. Esclusione automatica ko se c'è interesse transfrontaliero.

Se un appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria riveste un «interesse transfrontaliero» è illegittima la norma che prevede tassativamente l'esclusione automatica delle offerte anomale; il legislatore può definire tale interesse in relazione all'importo dell'appalto e alla sua ubicazione e la stazione appaltante deve accertarne la presenza. Lo stabilisce la Corte di giustizia europea con due sentenze emesse ieri (procedimenti riuniti C 147/06 e C 148/06) riguardanti alcuni bandi di gara del comune di Torino di importo inferiore ai 6,2 milioni di euro emessi nel 2002, quando era ancora vigente la legge Merloni. All'epoca l'articolo 21, comma 1 bis della legge 109/94 e successive modifiche stabiliva l'obbligo di escludere, sotto soglia le offerte considerate anomale, a condizione che vi fossero più di cinque offerte valide. I bandi precisavano che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata in base al criterio del maggior ribasso, con verifica delle offerte anormalmente basse e senza esclusione automatica di queste ultime, così come previsto da una delibera comunale che rendeva applicabile anche sotto soglia la verifica in contraddittorio prevista dalla direttiva 93/37, anche per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, disapplicando quindi l'art. 21, comma 1 bis, della legge 109/94.

A seguito di ricorso in appello il Consiglio di Stato ha quindi chiesto alla Corte europea se fosse legittima la disapplicazione della norma nazionale motivata dal fatto che la verifica in contraddittorio delle offerte anormalmente basse (in luogo dell'esclusione automatica) potesse risultare attuativa di un principio fondamentale del diritto comunitario, in grado di prevalere sulle eventuali disposizioni nazionali contrarie. La Corte al riguardo ritiene legittimo l'operato della stazione appaltante e illegittima una norma nazionale che imponga l'esclusione automatica sotto soglia per appalti che abbiano «un interesse transfrontaliero certo», come precisato nella sentenza del 13 novembre 2007, C-507/03. I giudici europei precisano che in questo caso si determina una violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità previsto dal Trattato, invocabile anche per gli appalti sotto soglia e tale da legittimare, come è accaduto, la disapplicazione della norma nazionale.

In particolare i giudici sostengono che una norma tassativa come quella della legge Merloni (che oggi è divenuta facoltativa in base al Codice dei contratti pubblici) è in contrasto con il Trattato Ue e determina una «discriminazione indiretta» se un appalto ha un interesse transfrontaliero «ad esempio, in ragione del suo valore stimato, in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri». Verrebbero cioè danneggiati operatori di altri stati membri che, «essendo dotati di strutture dei costi diverse, potendo beneficiare di economie di scala rilevanti o desiderando ridurre al minimo i propri margini di profitto al fine di inserirsi più efficacemente nel mercato di riferimento, sarebbero in grado di presentare un'offerta competitiva e nel contempo seria e affidabile, della quale l'amministrazione aggiudicatrice non potrebbe tuttavia tenere conto a causa della suddetta normativa».

L'accertamento dell'interesse transfrontaliero dell'appalto spetta sempre, dice la Corte, alla stazione appaltante, ma nulla impedirebbe al legislatore di definire tale interesse secondo criteri oggettivi relativi ad esempio «all'importo di una certa consistenza dell'appalto in questione, al luogo di esecuzione dei lavori», o anche di escludere tale interesse in presenza di un valore economico molto limitato dell'appalto in questione. Inoltre, dicono i giudici, anche in presenza di un interesse transfrontaliero certo, l'esclusione automatica può essere accettata soltanto se giustificata da un numero eccessivamente alto di offerte che ecceda la capacità amministrativa della stazione appaltante; in questo caso il legislatore o l'amministrazione potrebbe legittimamente fissare una soglia ragionevole per l'esclusione automatica che, per la Corte, non è comunque quella di cinque offerte valide.

Adesso occorrerà verificare se la sentenza imponga o meno una modifica del Codice dei contratti pubblici per recepire i principi in essa contenuti in relazione agli appalti di interesse transfrontaliero.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 16.05.08 


Grandi opere. Palazzo Chigi tiene il Cipe. La delega a Miccichè.

Sfumata l'ipotesi di una task force a Palazzo Chigi per le grandi opere, che non sarebbe risultata per niente gradita al neoministro alle Infrastrutture, Altero Matteoli, le competenze sul finanziamento della legge obiettivo restano saldamente al Cipe. E in queste ore si conferma che la delega sarà affidata a Gianfranco Miccichè, che lunedì sarà nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio o, in alternativa, al ministero dell'Economia. Il nodo della collocazione del comitato interministeriale non è stato del tutto sciolto: ma l'ipotesi prevalente al momento è che resti alla presidenza del Consiglio, come era nel Governo Prodi e come prevede pure l'emendamento alla Finanziaria sulla composizione del Governo, con la segreteria tecnica incardinata nel dipartimento economico della presidenza del Consiglio. (...)

A proposito di grandi opere, ieri c'è stato il passaggio di consegne al ministero delle Infrastrutture. Tra le raccomandazioni date da Antonio Di Pietro ad Altero Matteoli c'è il rispetto dei tempi per i dossier a Bruxelles sul finanziamento dei Ten (a partire dalla Torino-Lione) e i progetti fermi alla valutazione di impatto ambientale (tra cui la A1 fra Barberino e Incisa Valdarno). Di Pietro ha anche consegnato a Matteoli la bozza del terzo decreto correttivo del codice appalti, già largamente discussa con le parti sociali. Forse questa è la partita più urgente in assoluto, considerando che il 30 giugno scade il termine della delega per apportare correzioni mediante decreto legislativo.

 

di Giorgio Santilli
da Il Sole 24ore del 09.05.08


Appalti, regolamento al rush. Testo alla corte conti, tempi stretti per l'esame. Lievi correzioni per la proposta di articolato che uscirà presto nella G.U.

Lo schema di regolamento del Codice degli appalti, corretto dai tecnici del ministero delle infrastrutture e nuovamente inviato alla Corte dei conti per la registrazione, sarà presto in gazzetta ufficiale, per poi entrare in vigore nei sei mesi successivi. È quanto risulta da indiscrezioni filtrate dal Dicastero di Porta Pia, dopo che il ministro uscente Antonio Di Pietro ha deciso di trasmettere nuovamente alla delegazione della Corte dei conti presso lo stesso ministero delle infrastrutture il corposo provvedimento. Lo schema è giunto alla delegazione della Corte martedì scorso ed è stato assicurato che l'esame avverrà in tempi molto più contenuti rispetto al termine massimo di 30 giorni e quindi uscirà presto in gazzetta ufficiale.

La proposta di articolato, varata definitivamente nel dicembre 2007 dal Consiglio dei ministri, era stata già trasmessa una prima volta alla Corte dei conti l'8 febbraio 2008 per poi essere ritirata dallo stesso ministero delle infrastrutture (vedi ItaliaOggi del 28 marzo 2008). Ufficialmente è sempre stato affermato che si trattava di un ritiro dovuto alla necessità di apportare alcune correzioni formali ed effettivamente il nuovo testo contiene soltanto degli aggiustamenti di minimo rilievo. Si tratta di richiami interni errati, addirittura aggiustamenti della punteggiatura, modifiche di coordinamento fra commi di una stessa norma. Per esempio, è stato corretto un riferimento ai cinque anni per i consorzi stabili di servizi e forniture, non coerente con le precedenti norme del dpr 554/99, sono stati precisati alcuni punti relativi agli adempimenti progettuali (in particolare sugli scavi archeologici). All'articolo 273, comma 1 dello schema era previsto, per la disciplina dell'affidamento degli incarichi di importo pari o superiore a 100.000, un richiamo errato (la disposizione esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 273 non era l'articolo 276 ma l'articolo 279 che ha disciplinato le modalità di scelta dei progettisti di incarichi di importo inferiore a 100.000 euro, recependo le indicazioni della circolare ministeriale del novembre 2007).

Oltre che per queste correzioni, il ministero ha impiegato del tempo anche a verificare quale potrebbe essere l'impatto sul regolamento dei rilievi contenuti nella procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il Codice; in sostanza, si trattava di verificare se le censure europee al Codice potessero travolgere anche norme regolamentari attuative contenute nello schema. L'unico problema potrebbe riguardare il rilievo sulla norma che riguarda il subappalto delle categorie cosiddette «superspecializzate», ma il problema non appare risolvibile dal momento che la norma regolamentare è direttamente attuativa della disposizione del Codice. Il lavoro che dovrà fare la Corte, che peraltro ha già avuto modo di esaminare il testo per oltre un mese prima che il ministero lo ritirasse per apportare le correzioni formali, potrà avere due sbocchi: il primo, allo stato attuale più probabile, è la registrazione in termini brevi del testo; la seconda è la trasmissione di rilievi di merito che potrebbe determinare una fase di dialogo fra il ministero e la Corte tesa alla soluzione degli eventuali problemi riscontrati.

Dal momento che il ministero ha recepito la larghissima parte dei rilievi fatti sullo schema dal Consiglio di stato, appare improbabile che i magistrati contabili ricevano censure rilevanti dalla Corte.

 

di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 09.05.08


Incarichi, regolamenti a 360 gradi. La Corte dei conti ha messo nero su bianco gli indirizzi. Esclusi appalti di lavori e servizi. Da disciplinare studi e ricerche. Ma anche collaborazioni.

La trasmissione del regolamento in materia di incarichi esterni deve ritenersi strumentale al suo esame e a una eventuale pronuncia da parte della Corte dei conti. Il regolamento deve disciplinare sia gli incarichi di studio, ricerca e collaborazione sia le consulenze, mentre non si applica ad alcune materie. Sono alcune delle linee di indirizzo elaborate dalla sezione autonomie della Corte conti sui regolamenti per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza, nell'adunanza del 14/3/08. I giudici sottolineano che l'efficacia dei regolamenti non è subordinata al controllo preventivo di legittimità, peraltro incompatibile con il titolo V della Costituzione riformata, ma dovrà essere coerente con «l'esercizio di un controllo di natura «collaborativa».

La trasmissione dei regolamenti deve, pertanto, ritenersi strumentale al loro esame e a una eventuale pronuncia della Corte dei conti. In tal senso, il controllo esterno della magistratura contabile dovrà essere finalizzato a un «confronto tra fattispecie e parametro normativo», propedeutico «all'adozione di effettive misure correttive». Le norme regolamentari devono disciplinare sia gli incarichi di studio, ricerca e collaborazione sia le consulenze, il cui affidamento può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, Tuel 267/2000. In proposito, i magistrati ricordano che per gli incarichi di studio è richiesta sempre la consegna di una relazione scritta, gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione, mentre le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere a un esperto esterno. La caratteristica che accomuna le differenti tipologie è la sostanziale riconducibilità alla categoria del contratto di lavoro autonomo, più precisamente al contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229-2239 c.c.).

Proprio per queste caratteristiche, le disposizioni regolamentari non si applicano all'appalto di lavori o di beni e servizi, che invece ha a oggetto «la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale». Nel caso, invece, di un incarico conferito a un avvocato esterno all'amministrazione, occorre distinguere l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata a concludersi con l'elaborazione di un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale. La prima fattispecie è da disciplinare all'interno del regolamento, mentre la seconda situazione «esorbita concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essa non potrà applicarsi la disciplina della legge finanziaria», rientrando, invece, nella tipologia dei servizi legali disciplinati dal codice dei contratti (allegato 2B dlgs 163/2006).

 

di Matteo Esposito
da Italia Oggi del 09.05.08

 

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data pubblicazione: mercoledì 11 giugno 2008
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