Lazio, la legge salva-sottotetti
L.R. 13/09 - breve rassegna stampa
Immobili. Lazio, arriva la legge salva-sottotetti. Più facili il ripristino abitativo e l'aumento di volumetria.
Dopo anni di gestazione è stata varata la legge della regione Lazio sul recupero abitativo dei sottotetti residenziali. La nuova norma (legge 16 aprile 2009, n.13) giunge dopo che quasi tutte le regioni italiane hanno varato regole su questo tipo di incrementi volumetrici, probabilmente anche sotto l'influenza del "piano casa" del governo.
In sostanza, è consentito il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore, riducendo, ai fini della concessione dell'agibilità, l'altezza minima media da 2,7 metri a 2,4 per i locali abitativi e a 2,2 metri per quelli a servizi. Nei comuni montani (elencati nell'allegato alla legge 9/1999) l'altezza media ponderale è di 2,2 metri anche per i locali abitativi. E possibile, poi, ridurre a metà, rispetto alle norme nazionali, la superficie delle finestre: dovranno essere di ampiezza di 1/16 di quella del pavimento, anziché di 1/8. Non vanno considerati nel calcolo, ai fini delle altezze e dei rapporti aeroilluminanti, gli spazi inferiori a 1,5 metri (1,3 metri per i servizi) che vanno chiusi con armadietti. Ma l'innovazione più radicale è stata quella di prevedere che l'edificio possa essere sopraelevato fino a raggiungere l'altezza minima consentita per il recupero.
Tratto distintivo della legge del Lazio è recepire le nuove preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale degli interventi. Deve essere garantito l'isolamento termico, il risparmio idrico e l'utilizzo di fonti rinnovabili per il fabbisogno di acqua calda (al 50% del consumo) e quello di energia elettrica (perlomeno 1 kW di potenza dell'impianto). Queste prescrizioni necessitano senz'altro di chiarimenti: ad esempio, in un condominio potrebbe essere difficile assicurare il riutilizzo delle acque piovane o l'installazione di pannelli solari, senza scontrarsi con il «no» di altri proprietari.
Per il resto è resa piuttosto difficile la realizzazione di unità immobiliari autonome (che non siano, cioè, semplici ampliamenti di un'abitazione sottostante già esistente). Infatti in tal caso occorre destinare i locali per almeno 5 anni a locazione a canone concordato (a meno che siano utilizzati come prima casa da un parente in linea retta del proprietario). Inoltre, occorre recuperare spazi per parcheggi pertinenziali o, in caso di impossibilità, versare al comune una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato per parcheggi da reperire. Il recupero resta impossibile nei centri storici (zone omogenee A) e i comuni possono, entro sei mesi, delimitare ulteriori zone escluse o anche decidere un incremento del contributo di costruzione, nel limite massimo del 20 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
di Silvio Rezzonico - Giovanni Tucci
da Il Sole 24ore Norme e Tributi del 01.06.09
- LEGGE REGIONALE 16 aprile 2009, n.13
Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti (BU n. 15 del 21-4-2009)
[fonte: burl.ipzs.it - Bollettino ufficiale regione Lazio]
Commenti
04/06/2009 18.58: ma le cantine?????
io ho una cantina al piano terra confinate con un appartamento di mia proprietà e con superfici finestrate maggiori di 1/8 della superficie e altezza di ml 3, può rientrare anche questa situazione nella legge salva sottotetti???????
Mattia
vedi anche:
L.R. 16 aprile 2009 n.13
il recupero dei sottotetti a fini abitativi
Regione Lazio, prime anticipazioni
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