In GU le linee guida per l'«Ace»

Certificazione energetica - agg. rassegna stampa

Immobili. Il rogito richiede l'«Ace». Pubblicate in Gazzetta le linee guida nazionali per la certificazione energetica. Validità decennale per chi esegue i controlli previsti.

La preannunciata pubblicazione delle «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» è avvenuta nella «Gazzetta Ufficiale» n.158 di ieri, nella quale si legge il decreto 26 giugno 2009 del ministro dello Sviluppo Economico, Claudio Scajola.

Questo decreto dispiega un notevole impatto sulla contrattazione immobiliare: infatti, nelle Regioni che non hanno ancora legiferato nella materia della certificazione energetica, le Linee guida determinano il pensionamento dell'attestato di qualificazione energetica (Aqe, che era appunto una certificazione provvisoria in attesa delle Linee guida previste dall'articolo 11, comma 1-bis, decreto legislativo 192/05) e la sua sostituzione con l'attestato di certificazione energetica (Ace). Dell'Ace vanno infatti dotati tutti i fabbricati oggetto di compravendita, nonché quelli di nuova costruzione oppure oggetto di lavori di ristrutturazione.

Nel decreto 26 giugno 2009 si leggono alcune importanti precisazioni. Ad esempio:

  • 1) si specifica che gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di 10 anni e che tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto stesso oppure introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione;
  • 2) è disposto che la validità dell'attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici; invece, nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica;
  • 3) all'attestato di certificazione energetica sono allegati i libretti di impianto o di centrale (di cui all'articolo 11, comma 9, del Dpr 412/1993).

Inoltre, viene disposto che l'attestato di certificazione energetica deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei seguenti termini:

  • a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
  • a ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno cinque punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
  • ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

Le Regioni che hanno già legiferato in materia energetica sono le seguenti:

  • l'Emilia Romagna, con deliberazione dell'assemblea legislativa del 4 marzo 2008, n.156 e con deliberazione di giunta regionale del 28 ottobre 2008, n.1754;
  • il Friuli Venezia-Giulia, con la legge regionale 23 febbraio 2007, n.5;
  • la Liguria, con legge regionale 29 maggio 2007, n.22;
  • il Piemonte, con legge regionale 28 maggio 2007, n.13;
  • la Puglia, con legge regionale 10 giugno 2008, n.13 e con il regolamento del 27 settembre 2007, n.24;
  • la Valle d'Aosta, con legge regionale 18 aprile 2008, n.21;
  • la Lombardia, con la delibera di giunta regionale del 22 dicembre 2008, n.8745 e con legge regionale 11 dicembre 2006, n.24 (di recente modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n.10);
  • la Toscana, con legge regionale 24 febbraio 2005, n.39.

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Il nuovo documento - L'attestato

  • L'«Ace», attestato di certificazione energetica, nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia va a sostituire l'«Aqe» (attestato di qualificazione energetica)
  • Dell'«Ace» vanno dotati tutti gli edifici oggetto di compravendita, quelli di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione
  • L'«Ace» ha una validità temporale massima di dieci anni se vengono effettuati i controlli previsti dalle norme vigenti
  • All'«Ace» sono allegati i libretti di impianto o di centrale
  • Le informazioni richieste dall'«Ace» riguardano 17 distinte voci relative all'edificio, all'efficienza energetica, agli interventi, ai sopralluoghi e al certificatore 

 

di Angelo Busani
da Il Sole 24ore del 11.07.09


Attestato energetico senza bussola. Dai periti industriali agli ingegneri una sola denuncia: rilascio dei certificati a rischio caos. Categorie tecniche alle prese con le diverse regole regionali.

Chi ha due case una al di qua e l'altra al di là del Po rischia di avere di due impianti con due certificazioni energetiche differenti. E neanche le linee guida sulla certificazione energetica appena emanate (...) saneranno questa discrasia e salveranno i professionisti dal ginepraio di norme e provvedimenti in materia. Perché i provvedimenti attesi da anni e che hanno portato le regioni a giocare d'anticipo con leggi ad hoc non le obbligano a cancellarle ma semplicemente le invitano ad adottare misure per favorire un graduale ravvicinamento degli strumenti regionali con le norme nazionale. Il risultato? È un'Italia che corre a più velocità, con regioni ancorate alle norme preesistenti le linee guida, altre proiettate nel futuro con provvedimenti autonomi in materia già in atto. Un quadro che l'entrata in vigore, il 1° luglio scorso (si veda IO Sette del 6/07), del decreto legislativo n. 192 del 19/08/05 (di attuazione della direttiva 2002/91/Ce) ha messo ancora più in evidenza sottolineando soprattutto le difficoltà per le categorie (architetti, geometri, periti industriali e ingegneri) autorizzate per legge a rilasciare l'attestato di certificazione a districarsi in questo panorama.

La situazione. In assenza delle linee guida a livello nazionale sulla certificazione energetica (firmate solo pochi giorni fa dal ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola) alcune regioni si erano mosse d'anticipo definendo i parametri energetici da rispettare in caso di compravendita. Quattro le regioni intervenute: Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, ognuna delle quali lo ha fatto in modo diverso. E qui iniziano le gatte da pelare per i professionisti che hanno un panorama differente da regione a regione. A partire, per esempio, dal certificato energetico che in alcune regioni è chiamato proprio con il termine di certificato, mentre in altre attestato di qualificazione energetica. Ci sono città poi dove è obbligatoria l'allegazione di certificato al rogito, e in altre dove è sufficiente l'informazione o addirittura non c'è bisogno di alcuna documentazione.

Il problema dei certificatori. Fino a ora erano abilitati a redigere l'attestato di certificazione energetica tutti i professionisti iscritti ad un albo professionale abilitati alla progettazione. Ma anche qui le legislative regionali avevano aperto un ventaglio di possibilità. Perché, per esempio, in Lombardia, la legge aveva istituito un elenco regionale dei certificatori, riservato non solo a professionisti iscritti a un albo ma a tutti coloro che avessero seguito il corso per certificatori. Ora si aspetta il terzo decreto che dovrà definire le figure dei certificatori energetici abilitati che dovranno utilizzare determinati parametri per definire una classe energetica.

Il punto di vista dei professionisti. La speranza è che le linee guida uniformino i diversi sistemi. Ma c'è comunque preoccupazione perché, denunciano alcuni, queste norme non obbligano le regioni ma, invitano ad adottare misure «atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali». «Ci dovrebbe essere un'uniformità di comportamenti a livello nazionale», dice Maurizio Savoncelli del consiglio nazionale dei geometri e, «non può esserci una tale differenza anche nell'identificare le categorie abilitate a certificare che sono solo i professionisti abilitati alla progettazione». «Questo arlecchino energetico» per Renato D'Agostin del consiglio nazionale dei periti industriali, «deve finire. Si sono creati metodi, classificazioni diverse a seconda delle regioni e i professionisti si sono dovuti adeguare con problemi di non proprio conto, soprattutto per i cittadini. «Non si considera», dice Miranda Ferrara del consiglio nazionale degli architetti del fatto che l'edilizia dovrebbe essere un problema risolto a livello nazionale e non a livello di singole regioni. Questo è il nodo centrale. La speranza anche per Ernesto De Felice del consiglio nazionale degli ingegneri è che questo documento «metta ordine nella molteplicità di deliberazioni di alcune regioni, che ben avrebbero fatto, come molte altre, ad attendere questo documento per una linea veramente unica sul territorio nazionale».

 

di Benedetta P. Pacelli
da Italia Oggi del 09.07.09


Attestato energetico senza pace. La nuova scadenza del dlgs 192/05 ha messo in fibrillazione notai e proprietari di casa. Dall'1/7 unità da certificare. Ma in Italia si corre a più velocità.

Districarsi nel mare magnum di leggi e provvedimenti sulla certificazione energetica? Più facile a dirsi che a farsi. L'entrata in vigore il primo luglio scorso del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (che ha dato attuazione alla direttiva 2002/91/Ce) se da un lato ha cercato di adeguare il sistema italiano alle linee guida provenienti da Bruxelles, nella sostanza ha aperto una voragine all'interno di una materia egregiamente regolata dalle regioni. In assenza di una normativa nazionale specifica sulla certificazione energetica degli edifici, infatti, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, oltre alle province autonome di Trento e Bolzano, si erano mosse d'anticipo definendo i parametri energetici da rispettare e da produrre in caso di compravendita di unità abitative. Obbligo, questo, introdotto e poi cancellato dalla normativa nazionale. Ma da che parte sta la verità? È obbligatorio presentare il certificato energetico di un'unità immobiliare al momento della compravendita o è invece sufficiente garantire all'acquirente la consegna della certificazione energetica, anche non contestualmente alla firma dell'atto notarile? La materia è ancora controversa. Almeno al di fuori della Lombardia. Nel qual caso, dopo il 1° luglio 2009, l'ordine dei Notai ha richiamato l'attenzione sulla necessità di allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di porzioni di edifici situati nella regione l'attestato di certificazione energetica, ritenendo doverosa una piena applicazione delle prescrizioni della Giunta regionale, contenute nella delibera n. 8/8745 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 15 gennaio 2009.

Meno chiaro invece il quadro della situazione nelle altre regioni della penisola che dispongono già sin d'ora di una normativa specifica in materia. Per tutto il resto del paese, invece, restano valide le disposizione contenute nella legge nazionale che impongono l'obbligo di consegna del certificato energetico dal venditore all'acquirente senza tuttavia prevedere l'annullamento del rogito in assenza di tale documento. L'impasse burocratica creata dall'entrata in vigore della legge 19/2005 sembra destinata ad andare avanti ancora per qualche settimana, volendo essere ottimisti. Bocche cucite dal ministero dello sviluppo economico sullo stato di approvazione delle disposizioni applicative della norma. Ma i ben informati giurano che il documento è a un passo dall'ottenere il disco verde da parte del ministero dell'ambiente. A quel punto, la parola passerà ai colleghi delle Infrastrutture che saranno chiamati a vagliare l'ultima bozza delle Linee guida prima della loro definitiva applicazione. «In attesa dell'emanazione delle Linee guida nazionali, salvo le eccezioni derivanti dalla normativa regionale, in luogo dell'Attestato di certificazione energetica (Ace), il documento di cui deve essere dotato l'immobile è l'Attestato di qualificazione energetica (Aqe)», hanno fatto sapere dal Notariato. «Se è venuto meno l'obbligo di allegazione dell'Aqe a seguito dell'abrogazione della relativa disciplina, anche sanzionatoria (dl 112/2008), è rimasto comunque operativo l'obbligo di dotazione del documento». Di qui, i compiti del notaio al momento della compravendita immobiliare si limitano di fatto all'informazione da dare alle parti sulla disciplina in vigore.

Se la legge individua i soggetti su cui ricade l'obbligo di certificazione energetica degli edifici, non impedisce, tuttavia, che le parti si accordino diversamente: sia per quanto riguarda il soggetto che deve attivarsi per ottenere la certificazione energetica, sia sulla tempistica per la sua presentazione. In questo panorama, l'unica sanzione di tipo amministrativo-pecuniario prevista per l'omissione dell'obbligo di dotazione ricade infatti solamente sul costruttore che sarà tenuto al pagamento di una penale compresa tra 5mila e 30 mila euro qualora non fornisca all'acquirente il documento che attesti i consumi della nuova abitazione. Ma esiste anche un altro elemento da tenere presente al momento della compravendita di un immobile. Se è vero, infatti che la legge garantisce ampia libertà alle parti contraenti di stabilire le modalità della consegna della certificazione energetica, è bene mettere subito per iscritto i patti convenuti tra compratore e venditore. E questo, per non incappare in spiacevoli sorprese. Esiste anche la possibilità che il compratore si possa infatti rivalere sul venditore avviando un'azione civile per danni legata alla mancata consegna dell'attestazione energetica.

Il problema dei certificatori. Se molte parole sono state spese sul problema dell'attestato obbligatorio o meno al momento del rogito, la legge risulta ancora meno chiara in materia di definizione dei verificatori. Fino ad ora architetti, geometri, periti e ingegneri iscritti a un albo professionale da almeno due anni avevano la facoltà di attestare i consumi di un edificio. E in futuro? Ancora tutto incerto come incerti sono anche i parametri che dovranno utilizzare questi soggetti per la definizione di una classe energetica degli edifici. Se è vero infatti che tutti i certificatori dovranno servirsi di un software settato in base ai parametri forniti dal ministero nulla è dato ancora sapere su quali saranno questi parametri e su cosa accadrà a coloro che si sono trovati nella necessità di richiedere la certificazione energetica della propria casa prima che fossero sciolti questi nodi. «I parametri dipendono dalla legislazione che si va a considerare: in linea di massima, il dato significativo che emerge da un certificato è il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale», ha spiegato Luciano Caroli, amministratore delegato di Rettagliata Servizi. Questo dipende dai rendimenti dell'impianto (quanto combustibile si consuma per produrre il calore necessario) e dalle strutture dell'edificio, che ci danno un'idea di quanto calore disperde la nostra casa in inverno, in base a coibentazione e infissi».L'unica cosa certa è il costo. Nonostante le linee guida Ue abbiano ricordato a più riprese che l'attestato di certificazione energetica non dovrebbe costare più di 200-400 euro, in mancanza di un listino unico, i prezzi praticati dai professionisti fino a questo momento sono stati più che doppi rispetto alle indicazioni di Bruxelles. Per ottenere il famigerato documento, bisogna infatti mettere in programma una spesa compresa tra 800 e 1200 euro che possono arrivare anche a 1.500 nei casi di abitazioni particolarmente grandi e complesse.

 

di Gabriele Frontoni
da Italia Oggi del 06.07.09


Compravendite. Certificazioni energetiche con regole nazionali. Cambiano gli attestati.

L'annunciata pubblicazione del decreto dello Sviluppo economico sulla certificazione energetica (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri [in calce, ndr]) porterà a regime, anche nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia, l'attestato di certificazione energetica (Ace) in luogo dell'attestato di qualificazione energetica (Aqe), finora vigente nelle sole regioni che hanno disciplinato questa tematica: l'Aqe è infatti un'attestazione provvisoria (articolo 11, comma 1-bis del Dlgs 192/05), da utilizzare fino all'approvazione delle «Linee guida nazionali» per la certificazione energetica degli edifici (articolo 6, comma 9 del Dlgs 192/05), contenute appunto nel decreto appena firmato dal ministro Claudio Scajola.

Le Linee guida giungono dunque quasi in contemporanea con l'entrata in vigore della disciplina che ha prescritto, dal 1° luglio, la dotazione con Aqe o Ace dei fabbricati oggetto di compravendita su tutto il territorio nazionale (articolo 6, comma 1-bis, lettera c, Dlgs 192/05) e che, in taluni casi, impone l'allegazione al rogito dell'Ace, come accade in Lombardia dove è prevista una pesante sanzione pecuniaria per il venditore che viola questa prescrizione.

Il mondo della contrattazione immobiliare sembra tuttavia aver digerito senza troppi problemi il nuovo obbligo documentale: ciò anche a causa del rigido atteggiamento degli organismi direttivi notarili che, in nome del valore pubblicistico di questa normativa, hanno indicato come inderogabile l'obbligo di allegazione dell'Ace ai rogiti imposto dalla normativa regionale lombarda (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° luglio).

Così restano, di fatto, aperte solo questioni marginali: ad esempio, l'individuazione del soggetto sul quale grava il costo dell'Ace per pratiche iniziate prima del 1°luglio 2009 con la stipula del compromesso e che avranno il loro esito nel rogito in epoca posteriore al giorno di entrata in vigore della legge lombarda (ma appare abbastanza scontato che sia il venditore a doversene far carico).

Un'altra problematica abbastanza viva è poi quella inerente la definizione dell'esatto perimetro di applicazione delle nuove norme: la legge regionale lombarda tratta del «trasferimento a titolo oneroso» e quindi ad esempio non può applicarsi alle donazioni. L'Ace non dovrebbe inoltre essere necessario (almeno in Lombardia) nel caso di contratti aventi ad oggetto unità immobiliari di cui si cedano quote indivise oppure diritti reali diversi dalla piena proprietà: sarebbe strano che l'Ace uscisse dalla porta (per legge regionale) per rientrare dalla finestra (per legge statale).
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di Angelo Busani
da Il Sole 24ore del 05.07.09


Immobili. Linee guida nazionali ai certificati energetici. Il ministro firma il decreto.

Claudio Scajola, ministro dello Sviluppo economico, ha firmato il decreto sulla certificazione energetica degli edifici, che entrerà in vigore nei prossimi giorni con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».

«Rendere trasparente la qualità energetica degli immobili è un ulteriore passo avanti per garantire l'efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa», ha affermato il ministro in una nota. «L'obiettivo - ha spiegato - è quello di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l'utilizzo e la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale».

Il decreto, emanato in attuazione della direttiva europea del 2002, definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione. Il provvedimento segue il Dpr del 2 aprile scorso che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti.

 

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da Il Sole 24ore del 04.07.09


Immobili. Compravendite con «Ace». Da oggi il documento diventa obbligatorio in tutta Italia - Norme modificate in Lombardia. Senza attestato di certificazione energetica multe fino a 20mila euro.

Sanzione pecuniaria da 5mila a 20mila euro per il venditore che non allega al rogito di compravendita di un edificio sito in Lombardia l'attestato di certificazione energetica (Ace) e obbligo del notaio di notificare «all'organismo regionale di accreditamento» la stipula di rogiti privi di Ace. Lo stabilisce la legge della Regione Lombardia n.10 del 29 giugno 2009, pubblicata sul Bollettino ufficiale lombardo 30 giugno, in vigore da oggi.

Se dunque dal 1° luglio 2009 in tutta Italia occorre osservare le disposizioni della legge statale sulla "dotazione" dei fabbricati con l'attestato di qualificazione energetica (Aqe), facilmente derogabile con una clausola contrattuale ad hoc (a meno che si tratti di edifici di recente costruzione), per i fabbricati ubicati in Regioni che hanno emanato proprie disposizioni in materia occorre seguire la disciplina della Regione.

Norme invasive. È la prima volta, nella storia della contrattazione immobiliare, che una regola derivante da norme locali assume una presenza così "invasiva" nei contratti: è pur vero che le fonti del diritto di provenienza non statale hanno sempre dispiegato incidenza nella contrattazione (si pensi a regolamenti edilizi, bandi per l'assegnazione di alloggi, previsioni dei piani urbanistici, eccetera), ma si è sempre trattato di un'influenza riflessa.

Ora invece il legislatore regionale scende direttamente nel campo della contrattazione immobiliare: appare inevitabile che gli interpreti si divideranno tra coloro che considereranno questo dispiegamento di influenza sul comportamento contrattuale una naturale conseguenza della potestà legislativa regionale in tema di certificazione energetica, e coloro che invece riterranno indebito questo intervento per sconfinamento nel perimetro dell'"ordinamento civile", quindi in una materia che la Costituzione riserva alla esclusiva competenza legislativa statale.

Attenzioni pratiche. Anche le considerazioni pratiche non sono da sottovalutare. Innanzitutto ci sono le questioni provocate dalla doppia velocità che si determina tra le Regioni attive nel campo della legislazione energetica e quelle invece che restano inerti. Poi va considerato che la nuova disciplina regionale lombarda vale per i contratti aventi ad oggetto gli edifici siti in Lombardia, ma non - ad esempio - per l'attività contrattuale svolta in Lombardia su immobili altrove ubicati; né vale per l'attività contrattuale di cittadini lombardi svolta con riferimento a immobili non lombardi. Le norme lombarde andranno però rispettate per tutti i rogiti stipulati dentro o fuori dalla Lombardia - che hanno ad oggetto immobili lombardi.

A una prima lettura, però, è automatico pensare alle perplessità che si avranno nel momento in cui, ad esempio, un siciliano riceva una sanzione lombarda per avere stipulato a Bari un contratto avente a oggetto un appartamento a Como. E occorrerà verificare quanto un notaio con sede in Campania si riterrà obbligato ad un adempimento imposto dalle norme della Lombardia.

Punti in sospeso. Altro aspetto da indagare è il conflitto che si può determinare tra la norma che impone al notaio di non rifiutare la prestazione la propria opera professionale (a meno che l'atto richiesto sia manifestamente proibito dalla legge) e quella in commento che, a pena di sanzione pecuniaria per il venditore, obbliga all'allegazione dell'«Ace». Se manca l'«Ace» ma i contraenti vogliono ugualmente procedere alla stipula (si pensi a un caso di somma urgenza), quale delle due esigenze sarà da considerare prevalente? Gli organismi dirigenti notarili, con una circolare del «Comitato regionale notarile lombardo» diffusa ieri (protocollo 11) hanno voluto «richiamare l'attenzione» sull'opportunità di un «comportamento uniforme», ritenendo «doverosa» l'applicazione delle norme regionali. In sostanza, potrebbero esserci rilievi deontologici per chi non si adegua.

Infine, bisogna interrogarsi sul concorso nella sanzione: se è vero che la norma lombarda concerne «l'alienante a titolo oneroso» è pur vero che, nel campo delle violazioni amministrative, vale il principio secondo cui «quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge» (articolo 5, legge 689/1981). È lecito chiedersi se la legge regionale, quando addossa la sanzione al venditore, metta veramente al riparo acquirente e notaio.
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Come si applica la legge in Italia

  • Il debutto. Da oggi 1° luglio, chi vende un immobile deve disporre di un documento che attesti il rendimento energetico dell'appartamento o della villetta.
  • La «certificazione energetica». In Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, il documento si chiamerà «certificazione energetica», predisposta secondo le norme regionali (il decreto della giunta 22 dicembre 2008 n.8/8745, per la Lombardia; il regolamento 22 gennaio 2009 n.1 per la Liguria; la deliberazione dell'assemblea legislativa 4 marzo 2008 n.156, per l'Emilia-Romagna).
  • Regioni senza norme attuative. In altre regioni - come Piemonte, Valle d'Aosta, che hanno la legge regionale, ma non ancora le norme attuative - per la redazione dell'attestato si ricorrerà alla «qualificazione energetica»: un documento sostitutivo da compilare sul modello di quello previsto per la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico.
  • L'obbligo. Al là delle qualificazioni i cittadini hanno un problema pratico che non riguarda tanto le modalità di compilazione dell'attestato, quanto la necessità di allegarla o meno al rogito notarile. A livello nazionale quest'obbligo è stato cancellato dalla legge 133/2008.
  • Il dubbio. Cosa fare di fronte alle norme regionali che ancora prevedono l'obbligo di allegazione? Uno studio del Consiglio nazionale del notariato - richiamato dal più recente studio 334/2009, datato 17 giugno 2009 - ha affermato che non sarebbe di competenza delle regioni, ma dello Stato, decretare che la certificatione/qualificazione sia allegata al rogito. Tuttavia la disciplina locale va applicata fino a che non sia dichiarata incostituzionale; i notai dovrebbero pretendere che, nelle regioni in cui l'attestato è obbligatorio, sia reso effettivamente disponibile.

 

di Angelo Busani
da Il Sole 24ore del 01.07.09


Alle regioni un potere inedito. Il rischio di sanzioni si estende anche all'acquirente.

Le regioni possono prevedere sanzioni a corredo delle norme che rientrano nella loro competenza. Questo è il motivo per il quale l'articolo 1 della legge regionale 10/2009 della Lombardia sulla certificazione energetica pone seri problemi alle categorie professionali e a chi immette sul mercato immobili (in vendita o in locazione).

La Regione Lombardia impone l'obbligo di allegare il certificato grazie ad un collegamento con un sistema informatico finalizzato a controllare i consumi energetici. Non vi è quindi un'invasione delle competenze in materia di diritto privato (obbligando il venditore alla consegna del certificato all'acquirente), bensì il varo di un sistema di controlli sul bene-energia ed indirettamente sul territorio, sistema che rientra tra le funzioni proprie della Regione. Su questo presupposto, la legge regionale 10/2009 ha un contenuto sanzionatorio ancor più rilevante di quanto può apparire a prima lettura: l'obbligo di dotarsi di certificazione energetica non si limita a sorgere nel momento della compravendita o della stipula di una locazione, ma si prolunga. L'obbligo infatti non riguarda la stipula del contratto, bensì le caratteristiche del bene. Vi è quindi una sanzione a carico dell'alienante che non correda la stipula dell'attestato energetico, ma vi è anche il rischio di sanzioni successive (sull'acquirente) connesse alla formazione del catasto dell'efficienza energetica.

È anche previsto uno specifico soggetto accertatore (la Spa Cestec) che potrà scorrere tutti i contratti di trasferimento e locazione (ad esempio, presso gli uffici del registro) e attivare i procedimenti di accertamento e riscossione. Anche per gli edifici nuovi o da ristrutturare emergono sanzioni collegate alla certificazione energetica: errori nell'attribuzione della classe di efficienza provocano sanzioni per certificatore, progettista e direttore lavori. Sanzioni cui fa seguito l'obbligo di adeguare l'intervento ai requisiti minimi di legge.
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di Guglielmo Saporito
da Il Sole 24ore del 01.07.09


EFFICIENZA ENERGETICA - Lazio in stand-by sul certificato. La Regione potrebbe inserire la norma nella prossima delibera sulla bioedilizia.

Nel Lazio la certificazione energetica può attendere. Almeno fino all'entrata in vigore di un decreto attuativo nazionale o di una norma di dettaglio regionale. Nel frattempo i nuovi obblighi di legge potranno essere assolti con il semplice attestato di qualificazione energetica.

A partire da oggi, infatti, il documento che contiene i dati relativi all'efficienza energetica degli edifici previsto dal Dlgs 192/2005, è obbligatorio per tutte le compravendite di immobili. Ma, in mancanza di una disposizione statale attuativa, nelle regioni dove non ci sono ancora norme che disciplinano la certificazione da oggi si potrà ricorrere all'attestato di qualificazione, un documento più semplice da ottenere, che può essere redatto da un qualunque tecnico competente. Ed è questo il caso del Lazio. Anche se la situazione potrebbe sbloccarsi a breve.

L'assessorato regionale alla Casa di Mario Di Carlo, infatti, sta studiando in questi giorni un'ipotesi originale per bruciare le tappe: inserire la norma che darà il via al sistema di certificazione energetica nella delibera attuativa della legge regionale sulla bioedilizia (6/2008), attualmente in preparazione. In questo modo, il sistema di certificazione andrebbe immediatamente a regime anche nel Lazio. «Si tratta di una soluzione che stiamo vagliando, ma risolverebbe in modo efficace la questione aperta sulla certificazione energetica» fa sapere l'assessore. E in attesa della nuova delibera nella regione si ricorre a una soluzione transitoria. «Il Lazio - spiega Livio de Santoli, energy manager dell'Università La Sapienza - è una di quelle regioni che non hanno una propria normativa in materia». Quindi, come previsto dalla legge, dovrebbe far riferimento alla disciplina nazionale. Che, però, al momento ha ancora una pesante falla: mancano, infatti, i decreti attuativi che dovranno stabilire alcuni punti essenziali, come gli organismi e gli esperti ai quali affidare le certificazioni. In altre parole, le regole non sono ancora complete e non possono essere applicate.

«Fino a quel momento - precisa De Santoli - valgono le regole sull'attestato di qualificazione energetica, fissate dal Dm Finanze del 19 febbraio 2007 e oggi previste per beneficiare delle detrazioni Irpef del 55 per cento». Di fatto, si tratta di una formalità alla quale può adempiere un qualsiasi ingegnere. Ben diversa dalla certificazione energetica. Per la quale è necessario rivolgersi a un ente certificatore che rispetti i requisiti previsti dalla legge.

Queste regole riguardano molte operazioni. In media nel Lazio, secondo i dati dell'Agenzia del Territorio, vengono effettuate nella seconda parte dell'anno circa 30mila transazioni di immobili residenziali. Il 75% di queste solo a Roma. E almeno altrettante sono quelle di immobili con altre destinazioni (commerciale, box auto e simili). In totale, quindi, saranno interessate da queste regole almeno 60mila operazioni totali.

Resta allora da chiedersi quali documenti andranno richiesti, a partire da oggi, in caso di compravendita. E con quali obblighi per le parti. «L'acquirente - precisa il notaio Federico Magliulo, componente della Commissione di studi civilistici del Consiglio nazionale del notariato - ha diritto di chiedere l'attestato a chi gli vende l'immobile. Le due parti possono accordarsi sul momento nel quale l'attestato verrà messo a disposizione: prima, dopo o durante la transazione». Addirittura, secondo un'interpretazione della legge, sarebbe possibile per il compratore rinunciare a questo diritto. «In questo modo - conclude Magliulo - egli non riceve l'attestato e si fa personalmente carico dell'onere. Perché quando vorrà rivendere l'immobile dovrà comunque avere il certificato».
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di Giuseppe Latour
da Il Sole 24ore Roma del 01.07.09


Immobili. I certificati energetici al debutto federalista. Da domani l'obbligo di allegare il documento alle compravendite. Norme regionali da coordinare con disposizioni nazionali.

Da domani, in caso di compravendita di singole unità immobiliari, il venditore dovrà disporre di un attestato che fotografi il rendimento energetico del proprio appartamento o della propria villetta. Si tratterà, in Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna, della «certificazione energetica», predisposta secondo le norme locali (rispettivamente il decreto della Giunta 22 dicembre 2008, n.8/8745, per la Lombardia; il regolamento 22 gennaio 2009, n.1 per la Liguria; la deliberazione dell'assemblea legislativa 4 marzo 2008, n.156, per l'Emilia-Romagna).

Mentre nelle altre regioni - comprese il Piemonte e la Valle d'Aosta, che hanno la legge regionale, ma non ancora le norme attuative - per la redazione dell'attestato si ricorrerà alla «qualificazione energetica», un documento sostitutivo da compilare sul modello di quello previsto per la detrazione fiscale del 55% sul risparmio energetico, l'allegato A al decreto Economia 19 febbraio 2007.

Per i cittadini, comunque, il dubbio maggiore non riguarda tanto le modalità di compilazione dell'attestato, quanto piuttosto la necessità di allegarla o meno al rogito. A livello nazionale quest'obbligo è stato cancellato dalla legge 133/2008. Ma che cosa fare di fronte alle norme regionali che ancora prevedono l'obbligo di allegazione?

Uno studio del Consiglio nazionale del notariato - pubblicato nei mesi scorsi e richiamato dal più recente studio 334/2009, datato 17 giugno 2009 - ha in sostanza affermato che: non sarebbe di competenza delle regioni, ma dello stato, decretare che la certificazione/qualificazione sia allegata al rogito; tuttavia la disciplina locale va applicata fino a che non sia dichiarata incostituzionale; pertanto i notai dovrebbero prudentemente pretendere che, nelle regioni in cui l'allegato certificazione è obbligatorio, sia reso effettivamente disponibile; l'eventuale contrasto della legge 133/2008 con le norme comunitarie (che stabiliscono che la certificazione debba essere consegnata a compratore o inquilino) non ha effetti diretti sul privato cittadino.

Regioni interessate. Le norme di Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Valle d'Aosta impongono ancora l'allegazione. Pertanto,in queste cinque Regioni la maggioranza dei notai pretenderà la certificazione energetica in caso di compravendita. Non solo: in caso di inadempienza, in Piemonte è prevista una sanzione amministrativa da mille a 10mila euro, graduata sulla base della superfìcie utile dell'edificio, e in Toscana una tra lo 0,5 e il 3 per mille del valore venale dell'immobile. La Liguria si è invece adeguata alla legge 133/2008, abrogando il dovere di allegazione.

La Lombardia è particolarmente puntuale nell'elencare i «trasferimenti titolo oneroso» in cui è contemplato l'obbligo. In particolare, oltre alle normali compravendite, sono comprese le aggiudicazioni all'asta giudiziaria. Esclusa, viceversa, la compravendita di quote immobiliari nelle cooperative a proprietà indivisa, la vendita della nuda proprietà e di altri diritti reali parziali (quindi anche usufrutto, uso, enfiteusi, diritto di abitazione) e trasferimenti nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali (classica la divisione tra eredi in comunione).

Condomini e locazioni. Le norme nazionali e locali facilitano la certificazione energetica nei condomini. Infatti, consentono una certificazione energetica comune nei palazzi dotati di caldaia centralizzata e la valutazione di un solo appartamento-tipo, per alloggi simili. Ciò evidentemente abbatte i costi della certificazione, se la spesa è divisa tra tutti. Avvantaggiato sarà chi intende vendere l'appartamento entro pochi anni, mente chi pensa di viverci ancora per molto tempo non avrà alcun interesse a farla (la certificazione vale per dieci anni). Non è chiaro, peraltro, se i dissenzienti a una delibera che decide la certificazione condominiale abbiano diritto di non ottenerla e non pagarla. Probabilmente no, dal momento che il risparmio energetico è un complesso di norme che stanno configurandosi come di interesse pubblico generale.

Sempre in Piemonte, da domani occorrerà allegare la qualificazione energetica anche ai contratti di locazione, pena una sanzione da 500 a 5mila euro, proporzionale all'ampiezza della casa. In Lombardia ed Emilia-Romagna si attenderà un altro anno (fino al 1° luglio 2010) perché un'analoga norma entri in vigore. In Toscana e Val d'Aosta manca una scadenza precisa, che andava stabilita con delibera di Giunta.
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di Silvio Rezzonico - Giovanni Tucci
da Il Sole 24ore del 30.06.09


Tra le carte entra lo stato di salute dell'immobile.

Certificazione sì o no? Mancano due giorni all'entrata in vigore dell'obbligo di dotare tutti gli immobili compravenduti di un documento che ne attesti lo "stato di salute" energetico. Di fatto, però, non si sa bene come farla né, soprattutto, cosa succede quando la certificazione non c'è. E la questione non è solo giuridica: chi compra ha diritto di sapere quanto può spendere o risparmiare in energia e non è giusto che immobili identici ma con classe energetica diversa vengano venduti allo stesso prezzo.

Niente panico, comunque: i notai si sono già attrezzati con un pacchetto di regole per affrontare la situazione. E per chi vorrà avere il documento basterà rivolgersi ai tecnici abilitati, eventualmente iscritti a un elenco, (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e, secondo l'agenzia delle Entrate, anche dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari): i tempi medi sono di una settimana. E se gli edifici condominiali decidessero di ottenere una certificazione per tutto l'edificio, tutti risparmierebbero parecchio (si veda anche il «Sole-24 Ore» del 1° e 6 giugno).

La certificazione è un tassello importante della politica di risparmio energetico decisa dall'Unione europea e perseguita, almeno fino all'anno scorso, anche dall'Italia. Il guaio è che la legge 133/2008 ha modificato il Dlgs 192/2005, cancellando l'obbligo di allegare la certificazione al rogito (pena la nullità della compravendita). Con la conseguenza che oggi la normativa italiana risulta in contrasto con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico, che impone la consegna dell'attestazione o certificazione energetica alla consegna dell'immobile, sia che venga venduto, sia che venga locato.

In attesa che venga sciolto il nodo del contrasto con le regole europee, però, bisogna capire come affrontare la scadenza del 1° luglio, data a partire dalla quale - come si diceva - gli immobili compravenduti dovranno essere dotati della certificazione. A essere interessati dalle nuove regole saranno circa 600mila compravendite all'anno, tra abitative e non.

In ogni caso, se sono stati effettuati lavori di risparmio energetico, la certificazione (il cui obbligo scattava dal 2007) era ed è una condizione indispensabile per beneficiare della detrazione dall'Irpef del 55% delle spese. Quindi, considerando che chi compra un appartamento "eredita" le annualità di detrazione rimaste, l'acquirente ha tutto l'interesse a farsi consegnare la certificazione.

Va anche ricordato che la "certificazione energetica" avrebbe dovuto essere definita dalle linee guida del Governo ma che il provvedimento è ancora bloccato anche se alcune Regioni hanno dettato le loro regole, a volte restrittive o addirittura con obblighi superati dalla nuova legislazione nazionale (si veda alla sesta pagina del Dossier).

Proprio su questo problema della presenza più o meno obbligatoria della certificazione al momento della compravendita il Notariato ha predisposto una "guida" per i professionisti che viene diffusa in questi giorni. Qui, in sostanza, si indica l'esistenza di un "obbligo di informazione" del venditore nei confronti dell'acquirente: l'attestato, secondo i notai, può anche essere fatto dopo il rogito e a carico del compratore.

La mancata informazione sull'esistenza o meno dell'attestazione, però, può configurare un danno ed essere fonte di responsabilità civile del venditore nei confronti dell'acquirente. E a dire il vero c'è anche dell'altro: il compratore ha tutto l'interesse ad avere un'attestazione energetica perché, in termini di risparmio energetico, ogni anno questo si concretizza in parecchie centinaia di euro a seconda della "classe energetica" di appartenenza.

Resta un ultimo problema. Che fare in quelle Regioni che hanno disciplinato con proprie regole la certificazione energetica, magari imponendone l'allegazione? Su questo punto le linee guida del Notariato non sono esplicite, ma due studi precedenti suggerivano ai professionisti di rispettare le norme locali. Anche per evitare di innescare eventuali contenziosi con le Regioni che prevedono sanzioni amministrative in caso di mancato adempimento.
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  • QUESTIONI SOSPESE - Restano ancora molti dubbi sull'obbligo - in vigore dal 1° luglio - di dotare dell'attestato energetico tutti gli edifici venduti

 

di Saverio Fossati
da Il Sole 24ore del 29.06.09


Al via il timbro energetico. Dal 1° luglio obbligatorio per gli immobili che passano di mano.

Il 1° luglio 2009 entrerà in vigore l'obbligo di dotare di attestato di certificazione energetica le singole unità immobiliari, anche sotto i 1.000 metri quadrati, vendute o affittate, sia esistenti sia di nuova costruzione. Tuttavia, nelle Regioni in cui non è stata predisposta una disciplina specifica, la certificazione energetica è di fatto sostituita dall'attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori.

Purtroppo, a confondere le idee al cittadino, sta il fatto che di «attestati di qualificazione energetica» ne esistono due, con identico titolo. Il primo, più conosciuto, è l'allegato A al decreto Economia e finanze 19 febbraio 2007, che va compilato telematicamente sul sito dell'Enea per poter ottenere la detrazione del 55 per cento. Il secondo è citato dal Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico in edilizia, come un semplice documento che «può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica». Quindi la qualificazione finisce per assumere un ruolo sostitutivo della certificazione energetica. Formalmente non dovrebbe essere necessario seguire lo schema previsto dall'allegato A al Dm 19 febbraio 2007, anche se questa resta la scelta più prudente.

Quanto detto, però, non vale per tre Regioni (Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna) e due province autonome (Trento e Bolzano) che hanno disciplinato le modalità di redazione della certificazione energetica e in cui anche le scadenze della sua adozione per le unità immobiliari singole possono essere diverse da quelle nazionali.

A complicare le cose, poi, c'è il fatto che legge 133/2008 ha abolito l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica al rogito di compravendita e al contratto di locazione, pena la nullità degli atti (si veda l'articolo nella prima pagina del Dossier).

E le Regioni, che molto spesso avevano previsto nelle loro norme l'allegazione a compravendite e affitti, cosa fanno? Reagiscono in ordine sparso. La Liguria, ad esempio, si è conformata ai cambiamenti della legge nazionale, mutando la propria. Lombardia e Piemonte, invece, confermano la validità delle proprie leggi e puniscono con sanzioni amministrative chi non allega la certificazione energetica.

La questione delle leggi regionali non è chiara. Il documento 334/2009 del Consiglio nazionale del Notariato - elaborato per dare indicazioni operative a notai e cittadini - non si pronuncia in modo esplicito. Anche se due precedenti prese di posizioni del Notariato avevano ribadito la necessità di allegare il documento laddove sia previsto dalle norme locali (oltre che in Lombardia e Piemonte, anche in Valle d'Aosta, Toscana, Umbria e nelle Provincia di Trento).

L'ultima arrivata è la provincia di Trento, che ha varato un regolamento con la delibera di giunta datata 12 giugno 2009. Qui la certificazione non partirà però da subito ma da data ancora da decidere, anche perché bisognerà prima individuare i professionisti e gli organismi abilitati a rilasciarla.

Di un giorno antecedente, l'11 giugno, è il decreto dirigenziale n.5376 della Lombardia, che aggiorna la procedura di calcolo della certificazione energetica, con effetto però dal 7 settembre (prima valgono le regole precedenti). Anche la Liguria ha cambiato quest'anno le carte in tavola, sostituendo con il regolamento n.1/2009 quello risalente al 2007. Un tira e molla che non solo costringe i professionisti ad aggiornarsi continuamente, ma anche a buttar via i preziosi software di calcolo acquistati precedentemente.

Tra le altre Regioni, Valle d'Aosta, Toscana, Basilicata e Piemonte dispongono solo di norme di legge e mancano quindi delle specifiche tecniche, rimandate a delibere di giunta e regolamenti. In Piemonte, infine, i responsabili del settore risparmio in materia energetica assicurano che la certificazione verrà varata entro ottobre 2009 e diventerà operativa nel giro di un anno dal varo delle nuove norme.
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DOMANDE & RISPOSTE

  • Il costo di redazione può essere posto a carico al compratore, anziché al venditore? Sì, ma le parti devono raggiungere un «patto espresso», con il quale decidono di derogare all'articolo 6, comma 1-bis, del Dlgs 192/2005.
  • L'attestato può essere redatto dopo la stipula del rogito? Sì. Finché c'era l'obbligo di allegare l'attestato al rogito, la documentazione andava preparata prima della stipula dell'atto. Ma ora che l'obbligo di allegazione è stato abolito e c'è solo l'obbligo di dotare l'immobile dell'attestato secondo le indicazioni del Notariato è possibile pattuire che sia l'acquirente a predisporre l'attestazione dopo la firma dell'atto. Sempre che non ci sia una legge regionale che impone l'allegazione dell'atto.
  • Per gli immobili in condominio sono previste modalità particolari di redazione dell'attestato? In alternativa alla certificazione basata sul singolo appartamento, l'articolo 6, comma 2, del Dlgs 192/2005 consente di ricorrere: 1) a una certificazione di tutto l'edifico per i condomini dotati di impianto termico centralizzato; 2) alla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

 

di Silvio Rezzonico - Giovanni Tucci
da Il Sole 24ore del 29.06.09


Uno studio del notariato sul certificato energetico. Attestato affidato alle parti.

Certificazione energetica a doppia velocità dal 1° luglio 2009: è quanto emerge dalle istruzioni che il Consiglio nazionale del Notariato ha diramato ieri divulgando lo studio 334/2009, datato 17 giugno 2009 e pubblicato anche sul sito notariato.it. Il documento, molto atteso dai professionisti, fa il punto sui comportamenti da tenere nella redazione dei contratti di compravendita immobiliare, alla luce dell'abolizione dell'obbligo di allegare l'attestato energetico (novità introdotta dalla legge 133/2008, che ha modificato il Dlgs 192/2005).

Secondo i notai, nelle Regioni che non hanno ancora emanato una propria normativa in materia - e che sono la maggior parte - la questione viene sostanzialmente rimessa agli accordi raggiunti tra i contraenti. In pratica, l'obbligo di dotare il fabbricato dell'attestato di qualificazione energetica (Aqe) può essere tranquillamente ribaltato dal venditore sull'acquirente. Con la conseguenza che l'immobile può essere dotato dell'Aqe anche dopo il rogito.

Anzi, lo studio del Notariato si spinge sino al punto di ritenere legittimo il contratto che non dica nulla in ordine all'accordo tra i contraenti sulla modalità e la tempistica di redazione dell'Aqe.

Resta peraltro centrale il dovere del notaio di informare compiutamente le parti circa l'importanza della normativa sul risparmio energetico e sull'obbligo di attribuire a ciascun fabbricato la pagella energetica. Di fatto, il professionista che non assistesse compiutamente le parti anche in questo versante, incorrerebbe in responsabilità sotto il profilo deontologico e civilistico.

Fa ovviamente eccezione il caso del fabbricato nuovo o oggetto di notevoli lavori di recupero, per il quale la legge non solo impone al costruttore di consegnare l'Aqe al compratore, ma condiziona all'esistenza dell'attestato l'efficacia della dichiarazione di fine lavori e il rilascio del certificato di agibilità.

Fin qui il quadro della normativa nazionale. Resta il rebus delle Regioni che si sono dotate di una propria disciplina in materia (la Lombardia, l'Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte e le province autonome di Trento e di Bolzano). Lo studio del Notariato non prende posizione in modo esplicito, cosicché rimane aperta la questione delle Regioni che si "intromettono" nel diritto dei contratti, materia che dovrebbe essere invece di competenza della legge statale. Tuttavia, in due documenti elaborati a inizio 2009, i notai avevano sostenuto che le leggi regionali sono vigenti e vanno rispettate fino a dichiarazione di incostituzionalità.

Peraltro, non è chiaro quale sia la conseguenza dell'infrazione della normativa regionale, specie in quelle Regioni che dispongono l'obbligo di dotazione o di allegazione del certificato energetico ai contratti senza comminare sanzioni per l'inadempimento. Ma dovrebbe essere abbastanza scontato che la validità del contratto non possa comunque essere messa in discussione.
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  • NEI VECCHI EDIFICI - Nelle Regioni prive di disciplina l'obbligo del documento può essere assunto anche dall'acquirente

 

di Angelo Busani - Cristiano Dell'Oste
da Il Sole 24ore del 25.06.09


Certificazione energetica dall'1 luglio per tutte le case.

Tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica a partire dal prossimo 1° luglio 2009. Fin quando non entreranno in vigore le linee guida nazionali, tuttavia, l'attestato sarà sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica (Aqe), vale a dire il documento redatto e asseverato da un professionista abilitato nel quale vengono indicati i fabbisogni di energia (e quindi la relativa classe di appartenenza) dell'edificio o dell'unità abitativa. E' questa l'interpretazione fornita dallo studio 334-2009/C del consiglio nazionale del Notariato, approvato dalla Commissione studi civilistici lo scorso 16 giugno.

La ricerca interviene sulla disciplina energetica degli edifici, regolata dal dlgs n. 192/2005, che ha recepito la direttiva 2002/91/Ce, e successivamente modificata dal dlgs n. 311/2006 e dal dl n. 112/2008. Quest'ultimo, in particolare, ha abrogato l'obbligo di allegare l'attestato di qualificazione energetica agli atti di compravendita di immobili.

Tuttavia, precisa lo studio, ferma restando la possibilità di vendere un'abitazione anche se non dotata dell'Aqe, dal prossimo 1° luglio sarà compito del notaio, in occasione dei trasferimenti immobiliari, informare le parti circa gli obblighi di dotazione dell'attestato degli edifici compravenduti. L'interpretazione del Notariato è diretta in particolare alle regioni che non hanno legiferato in materia (a farlo, finora, sono state Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Lombardia). Resi edotti i contraenti in merito alla normativa vigente, conclude lo studio, il notaio dovrà sollecitare le parti a regolamentare il rapporto, non necessariamente in sede di atto notarile.

L'obbligo di dotazione dell'attestato riguarda il costruttore per gli edifici di nuovi o sensibilmente ristrutturati, mentre per tutti gli altri edifici l'adempimento è a carico del venditore. Le parti, tuttavia, dopo essere state informate ed effettuate le valutazioni del caso, possono convenire di spostare tale onere in capo all'acquirente.

La sanzione prevista per il mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione da parte del costruttore che non consegna al proprietario contestualmente all'immobile l'originale della certificazione energetica varia da 5 mila a 30 mila euro.

 

di Valerio Stroppa
da Italia Oggi del 25.06.09

 

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Commenti

14/07/2009 12.37: L'ARRETRATEZZA DELLA REGIONE LAZIO
Sono un architetto inscritto all'ordine di Roma n.15069 per lavoro da gennaio 2009 sono in Lombardia, qui' mi sono abilitato Certificatore Energetico CENED. La Regione non solo ha legiferato ma istituito il CENED il Catasto Energetico, un ufficio della Regione all'anguardia nel settore con archivio dati, tecnici ricercatori, verificatori, docenti abilitatori etc. una struttura all'avanguardia tanto da essere presa a riferimento dalla sciovinista Francia. Mi duole dirlo sono dovuto emigrare al Nord per scoprire le potenzialità di questo settore alla luce dell'ACE. Il lazio la regione della Capitale D'Italia è ancora LA PECORA NERA, si brancola nel buio e nel caos, tra le pastoie di interessi corporativi, politici, economici, burocratici. In un periodo in cui c'è necessità di dare nuovi imput al mercato del settore edile, nel Lazio e a Roma non si sa ancora cosa fare...E' vergognoso, imbarazzante, credo che dia la giusta dimensione sull'arretratezza di una grossa parte d'Italia e della necessità di liberarsi di alcuni fardelli a tutti i livelli, perchè a farne le spese sono i giovani architetti e tutti coloro che per lavorare sono dovuti emigrare...
arch. Alessandro Rosati

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data pubblicazione: lunedì 13 luglio 2009
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