Sicurezza nei cantieri, le modifiche al TU
Testo Unico sicurezza sul lavoro - di E.Milone
SICUREZZA NEI CANTIERI - LE MODIFICHE AL TESTO UNICO
Il DLgs 106 del 3.8.2009 ha modificato il Testo Unico della sicurezza sul lavoro, DLgs 81/2008.
Le modifiche sono molte e distribuite su quasi tutto il TU. Di seguito illustro solo le principali correzioni al Titolo IV del DLgs 81/2008 (dall’art.88 all’art.160) che è la parte che tratta dei cantieri temporanei e mobili, cioè dei cantieri edilizi.
1. art. 88: elenca i lavori che restano esclusi dal Titolo IV perché non sono considerati lavori edilizi, ma che restano assoggettati alla disciplina degli altri Titoli del TU. La correzione consiste nell'aggiunta di altri due tipi di lavori:
- lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile
- lavori portuali che non comportino lavori edili o di ingegneria civile.
2. art.89 definizioni: il responsabile dei lavori è definito come soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti; nei lavori pubblici è il responsabile del procedimento. La modifica cancella l'indicazione del testo originario secondo cui il responsabile era il progettista durante la progettazione e il direttore dei lavori durante l'esecuzione. Ora il responsabile dei lavori non necessita di alcuna qualifica professionale. Non resta che prendere atto di una ulteriore riduzione degli spazi di lavoro professionale per gli architetti.
3. art.89: il coordinatore per l'esecuzione non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice.
4. art.89: definisce le caratteristiche dell'impresa affidataria.
5. art.90, comma 1 e 1bis: Il committente nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela in particolare:
- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori. Per i lavori pubblici ciò avviene nel rispetto dei compiti del responsabile del procedimento e del progettista.
6. art.90 comma 9: il committente deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
7. art. 90 comma 10: viene aggiunto il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, tra i documenti in assenza dei quali é sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. Gli altri documenti restano il Piano di sicurezza e coordinamento e la Notifica alla ASL.
8. art.90 comma 11: resta la disposizione per cui, nei lavori privati con più di una impresa, occorre nominare il coordinatore per la progettazione solo in caso di lavori soggetti al permesso di costruire. La correzione consiste nell'escludere il coordinatore per la progettazione anche nei lavori privati con permesso di costruire ma di importo inferiore a 100.000 euro. Resta il fatto che il PSC e il fascicolo saranno redatti dal coordinatore per l'esecuzione, che deve essere nominato in tutti i cantieri con più di una impresa. Di questa modifica non vi è traccia sul testo del DLgs 106/2009 pubblicato in GU. Infatti la modifica al comma 11 dell'art.90 era stata già introdotta dalla legge Comunitaria, 7.7.2009 n.88. In merito vedi la mia nota pubblicata su questo sito il 27 luglio “Nuove norme sul coordinatore per la progettazione”.
9. art.91: compiti del coordinatore per la progettazione. Viene aggiunto il compito di coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1, che sono i compiti del committente. Finora il coordinatore per la progettazione aveva due soli obblighi: fare il piano di sicurezza e il fascicolo. Il nuovo obbligo aumenta le sue responsabilità in maniera, a mio avviso, difficilmente controllabile. Mentre il piano di sicurezza e il fascicolo sono compiti “tecnici” solo a lui spettanti, i nuovi compiti non solo hanno una estensione vastissima (si attiene ai principi e alle misure generali di tutela...) ma sono da condividere con il committente. Questo è un soggetto non condizionabile dal coordinatore, visto che è il suo cliente-datore di lavoro. Il coordinatore che pretenda dal committente un rispetto rigoroso delle norme rischierà di essere estromesso e sostituito con un altro coordinatore meno esigente. Come quella precedente, anche questa correzione non risulta dal DLgs 106/2009, perché era già stata introdotta dalla legge 7.7.2009 n.88.
10. art.97: le correzioni stabiliscono che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
11. art.98: sui requisiti professionali dei coordinatori, stabilisce che sono fatti salvi gli attestati dei corsi di formazione rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati in precedenza. L'allegato XV stabilisce che ai corsi possono partecipare fino a 60 persone, con un massimo di 30 durante la fase delle esercitazioni e che l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante partecipazione a Convegni su temi specifici.
12. Modifiche meno ampie sono state apportate anche al Capo II del Titolo IV.
13. L'allegato XV, contenuti dei piani di sicurezza, è stato modificato al punto 2.2.3 per precisare l'esclusione dal Piano di sicurezza dell’analisi dei rischi per le lavorazioni proprie dell'attività dell'impresa.
14. Le sanzioni, al Capo III, sono state completamente riscritte. In particolare per i coordinatori sono state ridotte le ammende da 3.000 a 2.500 euro e da 12.000 a 6.400 euro. E' stato invece confermato l'arresto da tre a sei mesi e da due a quattro mesi. Gli importi delle ammende, per quanto ridotti, restano molto alti in relazione ai compensi dei coordinatori per lavori di minima entità, previsti dal DM 4.4.2001 (tariffa per lavori pubblici), per il coordinatore per la progettazione in € 774 e per il coordinatore per l'esecuzione in € 1.291.
di Enrico Milone, architetto
del 17.09.09
- DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) (GU n. 180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n.142)
[fonte: gazzettaufficiale.it - on line entro 60gg dalla data di pubblicazione in GU]
- Puntualizzazioni... di Enrico Milone
raccolta di articoli, scritti dall'architetto, a partire dal 2005.
Commenti
04/10/2009 11.51: confusione di attribuzioni del PSC e Fascicolo
Nei punti 8 e 9 si attribuisce lo stesso compito a due figure professionali distinte: a chi spetta veramente la redazione del PSC e del Fascicolo?
8. art.90 comma 11: ...Resta il fatto che il PSC e il fascicolo saranno redatti dal coordinatore per l'esecuzione...
9. art.91: compiti del coordinatore per la progettazione. Viene aggiunto il ...Finora il coordinatore per la progettazione aveva due soli obblighi: fare il piano di sicurezza e il fascicolo...
Livia Eusebi
14/10/2009 17.56: incompatibilità fra coordinatore-datore di lavoro
Nell'art. 89 è stato (finalmente) specificato che pur rimanendo l'obbligo di nominare in C.S. per l'esecuzione, nel caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice non opera l'incompatibilità di cui alla prima parte del punto f comma 1.
Ma nulla viene detto con riferimento alla compatibilità o incompatibilità con il coordinatore per la progettazione (che secondo il comma 3 dell'art. 90 DEVE comunque essere nominato anche in caso di coincidenza )
Paolo Marini
09/11/2009 09.32: titolo
se in un cantiere con lavori sotto i 100.000 euro,con unica impresa, non deve essere nominato nessun coord.in fase di prog. che di esecuzione. di conseguenza non deve essere redatto nè il psc nè il fascicolo dell'opera.
isoardi claudio
22/11/2009 20.36: RISPOSTE AI QUESITI DI P.MARINI E DI C.ISOARDI
Nel commento di Paolo Marini si fa notare che l'art.89 stabilisce che il coordinatore per l'esecuzione non può essere il datore di lavoro di una impresa del cantiere né un suo dipendente o incaricato. Ma tale incompatibilità non si applica nel caso che il committente coincida con l'impresa. Tuttavia, si fa anche notare che non viene chiarito se tale incompatibilità valga anche per il coordinatore per la progettazione. Ritengo che l'art.89 non attribuisce tale incompatibilità al coordinatore per la progettazione perché egli non svolge una funzione di controllo della impresa. Inoltre negli appalti pubblici, e spesso anche in quelli privati, la scelta dell'impresa viene fatta quando il progetto, incluso il piano di sicurezza, è stato già redatto.
Il commento di Isoardi Claudio riguarda la nomina dei coordinatori (in merito vedere anche l'articolo “Sicurezza cantieri: il coordinatore per la progettazione va nominato. Una precisazione di Enrico Milone”). Rispondo che, se nel cantiere opera una sola impresa, non occorre nominare i due coordinatori né fare il piano di sicurezza e il fascicolo. Se nel cantiere operano più di una impresa, e si tratta di lavoro pubblico, i due coordinatori vanno nominati sempre. Nei lavori privati con più di una impresa si applica anche il comma 11 dell’art.90, che stabilisce che nel caso di DIA con opere di importo sotto 100.000 euro il coordinatore per la progettazione non deve essere nominato, ma va nominato solo il coordinatore per l'esecuzione che deve fare anche il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo.
Enrico Milone
vedi anche:
Cantieri e coordinatore per la progettazione
Una precisazione di Enrico Milone
Sicurezza sul lavoro, corretto il TU
Testo Unico sicurezza - notizia in breve
Nuove norme sul coordinatore per la progettazione
Comunitaria 2008 & TU sicurezza - di E.Milone
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TU sicurezza - breve notizia di Enrico Milone
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