La MS senza DIA è Legge
Il ruolo di garanzia del professionista - di E.Milone
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENZA DIA E' LEGGE
Il ruolo di garanzia del professionista tecnico
Il Parlamento ha modificato l'art.5 del decreto-legge n.40 eliminando la prevalenza delle leggi regionali in merito alla manutenzione straordinaria e stabilendo che il proprietario dovrà trasmettere al Comune, oltre alla comunicazione dell'inizio lavori con i dati identificativi dell'impresa, anche una relazione tecnica con progetto dei lavori "a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo." La relazione tecnica dovrà avere data certa.
Le condizioni stabilite per la eliminazione della DIA nella manutenzione straordinaria sono:
- l'osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;
- il rispetto, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonchè delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio;
- gli interventi non devono riguardare le parti strutturali dell'edificio, non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e non devono implicare incremento dei parametri urbanistici.
OSSERVAZIONI
1. Il comma 7 dell'art.5 stabilisce che la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica con progetto comportano la sanzione pecuniaria di 258 euro. Ritengo che il pagamento della somma sana soltanto la mancata comunicazione e trasmissione di relazione e progetto. Qualora invece i lavori non rispettino le norme edilizie e urbanistiche, coinvolgano anche le strutture portanti ecc. il Comune deve applicare le procedure previste dall'art.27 (Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia) del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/2001.
2. Ad evitare necessità di sopraluoghi di verifica da parte del Comune, la norma avrebbe dovuto prevedere che il "tecnico abilitato" comunichi al Comune, a fine lavori, che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle norme edilizie e urbanistiche. Credo tuttavia che l'invio di tale comunicazione potrebbe essere richiesta dal Comune senza necessità di modificare la legge.
3. La relazione tecnica e il progetto devono essere a firma di un tecnico abilitato il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente. Questa condizione costituisce una assoluta novità nel nostro ordinamento professionale. Sembra affidare al professionista una funzione terza rispetto sia al committente che all'impresa, nel pubblico interesse, a garanzia di imparzialità nell'asseverazione che i lavori sono rispettosi delle normative edilizie, urbanistiche, sulla stabilità dell'edificio, sulla sicurezza ecc. In un sistema che tenda a ridurre la portata dei controlli pubblici, il professionista tecnico può svolgere un ruolo decisivo, assumendo la responsabilità di assicurare la regolarità e legalità tecnica degli interventi. Nella concreta applicazione della norma sarà possibile verificare eventuali problemi ed individuare opportune soluzioni. Ad esempio per evitare che una amministrazione comunale o una grande industria che debba eseguire lavori di manutenzione straordinaria sui propri immobili non possa utilizzare i professionisti dipendenti del proprio ufficio tecnico.
di Enrico Milone, architetto
del 26.05.10
- TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40
Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.71 del 26 marzo 2010), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2010, n.73 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.». (10A06582) (GU n.120 del 25-5-2010 )
[fonte: gazzettaufficiale.it - on line entro 60gg dalla data di pubblicazione in GU]
- LEGGE 22 maggio 2010, n. 73
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0099) (GU n.120 del 25-5-2010 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2010
[fonte: gazzettaufficiale.it - on line entro 60gg dalla data di pubblicazione in GU]
- argomenti di architettura - piano casa
rassegna stampa ed interventi a partire da gennaio 2008
- Puntualizzazioni... di Enrico Milone
raccolta di articoli, scritti dall'architetto, a partire dal 2005.
Commenti
28/05/2010 11.46: il tecnico abilitato non avere rapporti di dipende
Questo vuol dire che se io, ingegnere abilitato, devo eseguire dei lavori di ristrutturazione nel mio appartamento di proprietà non posso firmare la relazione tecnica?
Semplicemente assurdo!
GDM68
23/07/2010 13.09: indipendenza del tecnico dalla committenza
Vorrei far notare che in merito alla dichiarazione di indipendenza del tecnico nei confronti della committenza, sorge un evidente incongruenza. Infatti necessariamente si crea un rapporto di dipendenza nel momento in cui il tecnico viene incaricato dalla committenza per lo svolgimento di un servizio in cambio di un onorario. Pertanto anche se la dipendenza non implica un rapporto di tipo impiegatizio rimane inevitabilmente nella sostanza una forma di dipendenza.
Questo non accadrebbe se fosse il Comune ad incaricare il tecnico, ma questa è un'altra storia...
arch. Felice Poliseno
31/08/2010 11.35: chi paga il tecnico abilitato?
mi chiedo se il tecnico abilitato non ha un rapporto di dipendeza dal committente ne dall'impresa chi lo sceglie? e soprattutto chi lo paga, mi sembra evidente che in ogni caso il committente avrà sempre un ruolo nella scelta dunque mi sempra una inutile complicazione. inoltre il provvedimento vorrebbe portare ad avere costi minori ma alla fine aumentando le responsabilità del tecnico (che praticamente sostituisce i controlli pubblici) aumenterà necessariamente anche la sua retribuzione
Tommaso
15/09/2010 22.39: 'chi fa le leggi'
Questo succede sempre perchè "chi fa le leggi" non è colui che le esplica direttamente...
francesca_arch
18/12/2010 11.30: chi dirige il lavoro?
La cosa più eclatante, è rappresentata dalla non presenza in tale norma della figura del direttore dei lavori. La certificazione di inizio attività certifica l'inizio dei lavori, ma il termine entro cui devono essere ultimati, il controllo in corso d'opera da parte di tecnico abilitato, la certifcazione di fine lavori con attestato che i lavori sono stati realizzati secondo le indicazioni del progetto asseverato, sono elementi fondamentali e trascurati dalla norma.
Massimo
19/12/2010 19.42: Chi dirige il lavoro? nessuno, ed è giusto così.
Non capisco tanta preoccupazione per l'assenza della figura del d.l. nelle opere di straordinaria manutenzione eseguite ai sensi dell'art. 5 della legge 73/2010. Ricordo che già il vecchio art.26 della 47/85 non prevedeva la d.l. e tanto meno il collaudo finale. Del resto, una volta che il committente ha uno eleborato grafico e una relazione a firma di un tecnico in cui si certifica l'ammissibilità delle opere descritte, committente e impresa si assumono la responsabilità di eseguirle come indicate negli elaborati. La prestazione del tecnico si limita a certificare la conformità degli interventi da effettuare; se poi gli interventi eseguiti differiscono da quelli certificati, committente e impresa ne pagheranno le conseguenze; non scordiamo che per il controllo dell'attività edilizia esistono appositi organi di vigilanza.
A mio avviso non serve, per l'abbattimento di un tramezzo, un "direttore/controllore" dei lavori.
Marco Volpicelli
vedi anche:
MS senza DIA, ma con il progetto
DL incentivi - agg. rass.stampa [21/02-05-10]
MS senza DIA - Legge in vigore
Dl incentivi - notizia in breve
MS senza Dia - Un inutile pasticcio
Comunicato Ordine Architetti PPC di Roma e provincia
MS senza Dia - riscritto l'articolo 5
DL incentivi - agg. rass.stampa [17-04/01-05-10]
MS liberata dalla Dia (!)
di Enrico Milone - DL Incentivi
Abolizione della DIA per le opere di MS
Comunicato Ordine Architetti PPC di Roma e provincia
Manutenzione straordinaria senza Dia (?)
DL Incentivi - rassegna stampa
Il ruolo del progettista/DL nella MS
Ddl Brunetta - Lettera Ordine Architetti Roma
Casa... libera tutti
Piano casa & Dl semplificazioni - di A.Schiattarella