Linee guida per le gare di progettazione
Codice Appalti & AVCP - breve rassegna stampa
APPALTI PUBBLICI - Varate le linee guida per gli incarichi
L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha varato ieri le linee guida per affidare gli incarichi di progettazione di opere pubbliche. Si tratta di un corposo manuale con le istruzioni alle stazioni appaltanti.
pag. 30
da Il Sole 24ore del 29.07.10
Progettisti in gara. Senza trucchi. Una determinazione dell'Authority lavori pubblici sui servizi di ingegneria e architettura. Riferimento alle tariffe e un argine alla pratica dei ribassi.
Maggiore dettaglio nella definizione dei corrispettivi a base di gara per la progettazioni; riferimento alle tariffe professionali; accurata verifica delle offerte anomale, riduzione dell'incidenza dei ribassi offerti dai progettisti; maggiore qualità nelle offerte. Sono questi alcuni degli obiettivi che intende perseguire l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 sui servizi di ingegneria e architettura, che fa seguito ai lavori condotti da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal consigliere Giuseppe Borgia, cui hanno partecipato rappresentanti degli ordini professionali, delle associazioni di categoria interessate e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il provvedimento (corredato da dieci tabelle) fornisce indicazioni e chiarimenti sulle disposizioni vigenti relative alle modalità di affidamento, alla determinazione dell'importo a base di gara, all'individuazione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, prestando particolare attenzione al procedimento di verifica della congruità delle offerte. Il presupposto di questo articolato e accurato lavoro è la rilevata disomogeneità delle procedure utilizzate dalle stazioni appaltanti e il frequente ricorso ai ribassi sproporzionati da parte degli operatori economici. Per fare fronte a questi profili critici l'organismo di vigilanza presieduto da Giuseppe Brienza ha preso in considerazione, fra i tanti, il tema, delicatissimo, della definizione dell'importo a base di gara ribadendo, nella sostanza, l'opportunità di fare riferimento al d.m. 4 aprile 2001, le cui tariffe devono essere ritenute «motivatamente adeguate» proprio in quanto approvate con legge. Ciò detto, le linee guida chiedono alle stazioni appaltanti di applicare il decreto del 2001 in maniera chiara ed analitica, affinché il corrispettivo sia «congruo in rapporto alla natura e complessità dei servizi da affidare e alla qualità delle prestazioni attese». A tale fine le stazioni appaltanti dovranno prevedere nei documenti di gara una descrizione analitica delle prestazioni professionali e dei loro costi, seguendo le indicazioni contenute nelle tabelle allegate alle linee guida, ove è indicata per ogni prestazione progettuale la suddivisione della corrispondente aliquota parziale prevista dal decreto ministeriale.
In sostanza l'Autorità chiede alle amministrazioni di allegare al bando l'elenco degli elaborati richiesti con i relativi costi. Se quindi la stazione appaltante dovrà suddividere ogni prestazione definendone anche la percentuale di costo, in sede di predisposizione delle offerte da parte dei progettisti e di verifica delle stesse sarà possibile effettuare in maniera più accurata l'analisi delle eventuali anomalie di ribasso. Quindi, al dettaglio dei documenti posti a base di gara dalla stazione appaltante dovrà corrispondere una più adeguata verifica delle offerte anomale (ad oggi le gare di servizi di ingegneria e architettura registrano il 37% di ribasso medio, con punte anche del 70/75 %). Tutto ciò dovrebbe essere evitato anche perché le linee guida suggeriscono di applicare, anticipando il nuovo regolamento del Codice, una formula di attribuzione dei punteggi (allegato M dello schema di regolamento) che dovrebbe disincentivare il fenomeno dei ribassi eccessivi. Una particolare attenzione viene posta anche al contenuto delle relazioni metodologiche, nonché alla valutazione dei servizi analoghi (per i quali una tabella, la n.1, stabilisce quali prestazioni devono ritenersi assimilabili in base all'articolo 14 della legge 143/49).
Sono anche previste alcune indicazioni dedicate ai concorsi di idee e di progettazione, per i quali si richiama la necessità di indicare nel bando di concorso l'eventuale affidamento degli sviluppi progettuali al vincitore del concorso, previa anche indicazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi successivi; in ogni caso è precisato che nel concorso non può essere valutata l'offerta economica ma solo la qualità dell'elaborato presentato. Diverse le precisazioni sui requisiti di partecipazione alle gare, per i quali sono applicabili l'articolo 63 del dpr 554/99 e l'articolo 66 dello stesso dpr, nell'ottica di garantire la par condicio ed evitare restrizioni della concorrenza attraverso requisiti limitativi incongrui.
di Andrea Mascolini
da Italia Oggi del 29.07.10
- AVCP - Servizi di architettura e ingegneria
Emanate "Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria"
[fonte: avcp.it]
- Determinazione n. 5 del 27 luglio 2010
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
[fonte: avcp.it]
- AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DETERMINAZIONE 27 luglio 2010
Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria. (Determinazione n. 5). (10A09763) (GU n. 192 del 18-8-2010 - Suppl. Ordinario n.196)
[fonte: gazzettaufficiale.it - on line entro 60gg dalla data di pubblicazione in GU - agg. sito 21.08.10]
- Argomenti di Architettura - Codice appalti
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Commenti
07/08/2010 17.31: ma perche' non prendere il toro per le corna?
Ben vengano le indicazioni per le stazioni appaltanti che vadano verso la ricerca di qualita' negli appalti inerenti i servizi di progettazione, ma perche' non regolamentare l'intero settore una volta per tutte?
Il problema di fondo e' stabilire se l'architettura abbia o meno un valore sociale importante. Se si allora il momento dell'ideazione dovrebbe essere un momento completamente staccato dalle logiche dei fatturati (e quant'altro). E, per certo, dovrebbe essere un passaggio obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti.
L'appalto integrato dovrebbe essere cancellato perche' comunque rappresenta un conflitto di interessi per assunto di funzione.
I rapporti tra le varie professioni rigidamente regolamentato e le maglie della vigilanza su tali qustioni piu' strette.
Piacerebbe vedere che ad un problema si possa rispondere in modo definitivo, o quasi, PER NON TORNARE IN ETERNO SULLE MEDESIME QUESTIONI. E' oltremodo noioso cercare di risolvere problemi girandoci attorno e non affrontarli mai alla loro origine.
christian rocchi
10/10/2010 23.32: Proposta ardita
Non vorrei essere troppo ardito, ma sotto gli incarichi di 100.000,00 euro (reali e dell'intera prestazione, quindi alla fine abbastanza modesti), non sarebbe più eguilibrato, giusto e ragionevole, ripristinare il minimo tariffario e l'incarico fiduciario?? Orrorre, terribile, inaudito?? E perchè?? Perchè si affida l'incarico fiduciario all'avvocato e al medico e all'architetto e ingegnere no? Un architetto vale l'altro? Ma siamo proprio sicuri? E quali danni catastrofici avevano portato gli incarichi fiduciari, ovvero, quali magnificenze di correttezza e di qualità gli incarichi affidati dopo la riforma? Non sarebbe meglio attingere da un elenco di professionisti di fiducia con curricula proporzionati agli incarichi da affidare e con il metodo della rotazione, con l'obbligo di rinnovamento dell'elenco ogni 3 o 5 anni e l'obbligo dell'inserimento nell'incarico di uno o più giovani professionisti, il cui compenso viene dichiarato in sede di affidamento? Cos'è questa ossessione alla gara che sottende, neppure tanto velatamente, una profonda sfiducia nei professionisti? Concorrenza si, certo, ma su cosa? E specialmente, con quali reali vantaggi? Credo che il legislatore abbia una grande confusione in materia, e una scarsa conoscenza di cos'è un lavoro di progettazione: cosa complessa, delicata, che coinvolge molte discipline e molte volte più professionisti in un rapporto stretto con le Amministrazioni (S.A.) con il R.U.P., ecc. ove la fiducia reciproca è determinante ed essenziale per la buona riuscita del lavoro. Altro che inciuci o possibilità di traffici loschi. Se poi avvengono, non ci sono gli organi di controllo? La cronaca ci racconta di concussioni, interessi freguenti che attengono privati e amministratori e/o funzionari pubblici. Molto meno, tra Amministrazione (S.A) e professionisti incaricati della progettazione e direzione di lavori pubblici. Sopra una certa soglia e per determinate opera, il concorso d'idee, nelle varie forme, può essere la cosa giusta.
Erre G Studio
17/11/2010 10.26: L'INTERESSE DEI GIOVANI PROGETTISTI
Mi piacerebbe aprire un confronto sulla questione della partecipazione alle gare di progettazione da parte di Università, Fondazioni e Istituti di Ricerca. Non appartengo ad alcuno dei soggetti giuridici elencati ma sono un giovane libero professionista che vorrebbe capire se veramente non potrebbe essere questa una opportunità proprio per i giovani liberi professionisti. Fondazioni e Istituti di Ricerca si dovrebbero poter fondare senza troppi problemi, perchè quindi questo no assoluto da parte dell'Ordine Nazionale sia degli Architetti che degli Ingegneri. Perchè invece non "trattare" per aprirsi al nuovo mirando ad ottenere maggiori opportunità per gli architetti? L'interesse dei giovani progettisti (e della collettività) è un sistema che offre nuove possibilità. Il no e basta di chi fa l'interesse?
Grazie per l'attenzione
arch.Claudio Mecozzi
vedi anche:
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