Il geometra solo per progetti leggeri
Tar Campania - sentenza 9772/2010 - rass.stampa
Professionisti. Il geometra è competente solo per progetti leggeri. I confini delle attività attribuibili alle diverse categorie di tecnici. Annullato il sopralzo senza la firma dell'ingegnere.
Tra gli specifici compiti dell'autorità comunale in sede di rilascio del permesso di costruire c'è anche quello di accertarsi che la progettazione sia stata affidata a un professionista competente e adeguatamente preparato in relazione alla natura e all'importanza della costruzione. Ciò in quanto le norme che regolano l'esercizio delle professioni di geometra, architetto e ingegnere - sia nella compilazione dei progetti, sia nella direzione dei lavori - sono poste a salvaguardia dell'incolumità delle persone.
Sopraelevazione bocciata. Sulla base di questo presupposto, il Tar Campania-Salerno (sentenza n. 9772/2010) ha dichiarato l'illegittimità di un permesso di costruire riguardante la sopraelevazione di un fabbricato a uso abitativo, da realizzarsi con strutture in cemento armato sulla base del progetto redatto da un geometra. Il Tar rileva che la normativa vigente abilita tale categoria professionale soltanto alla progettazione di modeste costruzioni civili e il titolo abilitativo annullato non indicava le ragioni per le quali il comune aveva ritenuto che la progettazione dell'opera potesse farsi rientrare nelle competenze professionali di un geometra, sotto il profilo qualitativo e quantitativo della edificazione, la cui valutazione appartiene al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
La giurisprudenza. La pronuncia del Tar campano si inserisce in un orientamento ormai consolidato, non solo della giurisprudenza amministrativa (consiglio di Stato, sentenze n. 4652/2007, n. 6004/2004, n. 7821/2003, n. 3068/2003), ma anche della Cassazione (sentenze n. 8545/2005, n. 7778/2005, n. 6649/2005).
Al riguardo la II sezione della Suprema corte (sentenza n.19292/2009), nel sancire la nullità del contratto d'opera professionale per contrasto con norme imperative, ha rimarcato come l'articolo 16 del Rd n. 274/1929 consenta ai tecnici diplomati (geometri e periti edili), unicamente la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili, «con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato, a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità pubblica».
La Cassazione sottolinea che il carattere inequivoco della scelta legislativa limita i margini di discrezionalità per l'interprete alla sola valutazione dei requisiti della modestia delle costruzioni, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e all'assenza di implicazioni per la pubblica incolumità; «mentre invece, per l'altra condizione, costituita dalla natura di annesso agricolo o industriale agricolo dei manufatti, eccezionalmente progettabili dagli anzidetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato, non vi sono margini di sorta, attesa la chiarezza e tassatività del precetto normativo, esigente un preciso requisito (la suddetta destinazione), che o c'è o non c'è».
I progetti di legge. Questi orientamenti giurisprudenziali sono tornati d'attualità nel dibattito attualmente in corso sull'ampliamento delle competenze dei geometri e dei periti edili. Chi intende contestare la ratio dei disegni di legge che allargano le competenze dei geometri - come architetti e ingegneri - si riallacciaalle pronunce del consiglio di Stato e della Cassazione.
Un primo disegno di legge è quello presentato dalla senatrice Simona Vicari nel novembre del 2009 (As 1865), che prevede la possibilità per i geometri e i periti industriali specializzati in edilizia, anche se non laureati, di effettuare progettazione architettonica e strutturale, collaudo statico e ristrutturazioni, pur limitandone le competenze agli edifici con un massimo di 5.000 metri cubi, e di altezza non superiore a due o tre piani fuori terra, oltre al piano interrato o seminterrato, a seconda che il fabbricato ricada o meno in zona sismica.
I contenuti del Ddl, con una diminuzione della volumetria a 4.500 metri cubi, vengono sostanzialmente ripresi da quello presentato nel maggio 2010 dal deputato Daniele Toto (Ac 3493), al fine di definire il concetto di «modesta costruzione ». Nelle competenze dei professionisti non laureati viene fatta rientrare anche la formazione dei piani di lottizzazione entro il limite di superficie di 10.000 metri quadrati e comunque non oltre la superficie del comparto minimo di intervento definito dagli strumenti urbanistici, se superiore ad un ettaro e, con i medesimi limiti, la formazione dei piani di recupero in attuazione delle previsioni di strumenti urbanistici generali approvati e vigenti. La competenza viene inoltre estesa alla direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da altri tecnici abilitati, l'estimo e l'amministrazione di immobili in genere, senza limiti dimensionali o di complessità.
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di Donato Antonucci
da Il Sole 24ore del 09.08.10
- Tar Campania - Sentenza 9772/2010 - giugno 2010
[fonte: ilsole24ore.com]
- Cassazione - Sentenza 19292/2009 - settembre 2009
[fonte: ilsole24ore.com]
Commenti
09/09/2010 18.24: formazione
per quanto possa la mia lunga carriera di ex geometra, ora architetto laureato, mi ha insegnato che, anche se molto bravo e super preparato, un geometra non è all'altezza di poter esercitare su grandi costruzioni. ritengo giusta e indispensabile una preparazione universitaria per poter affrontare il cemento armato a più di tre piani. la preparazione di un geometra o perito, oggi, è al livello di un discreto carpentiere, il quale con l'esperienza è forse più bravo.
paolo scabello
vedi anche:
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