Architetti & incarichi Beni Culturali
di Enrico Milone - Competenze restauro e TAR Lazio
ARCHITETTO SEMPRE PRESENTE NEGLI INCARICHI PER I BENI CULTURALI VINCOLATI E NON - sentenza Tar Lazio 17.10.2011 n.7997
E' noto che gli architetti hanno competenza esclusiva per operare su edifici artistici vincolati, ma pochi sanno che tale competenza esclusiva vale anche per gli edifici artistici non vincolati. Tanto è stabilito dall'art.52 del RD 2537/1925. Già nel 2006 il Consiglio di Stato, sezione VI con sentenza 5239 aveva riconosciuto che la progettazione di opere di rilevante carattere artistico e d'interesse storico-artistico, siano o meno vincolate, spetta esclusivamente all'architetto, salvo la parte tecnica che spetta sia all'architetto che all'ingegnere. E che la limitazione stabilita per gli ingegneri italiani vale anche per gli ingegneri civili degli altri Stati dell'Unione europea. E' presumibile che la parte tecnica consista nella struttura portante e negli impianti tecnologici.
La sentenza recentissima del Tar Lazio del 17.10.2011 n.7997 ha confermato quanto sopra, ma ha in più precisato che, se l'incarico professionale riguarda "la parte tecnica" e viene affidato ad un ingegnere, occorre comunque affiancare un architetto, ai sensi del citato RD 2537/1925.
Questa sentenza ha respinto il ricorso dell'Ordine ingegneri di Verona contro il provvedimento con il quale la Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Verona aveva stabilito di non esaminare i progetti di restauro di immobili di interesse artistico e storico, se non sottoscritti da un architetto. Il Tar ha ritenuto legittimo il provvedimento della Soprintendenza che implicitamente riconosce l'ambito di competenza degli ingegneri - per quanto concerne la parte tecnica dell'intervento - prevedendo, infatti, la disamina dei progetti cofirmati.
Nel merito il Ministero dei beni culturali ha correttamente richiamato il parere del Consiglio di Stato n.382/97, chiarendo che i progetti di intervento sui beni vincolati devono essere sempre sottoscritti da un architetto, potendosi prevedere l'intervento dell'ingegnere per ciò che concerne la sola parte tecnica, ma con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti.
Edifici di carattere artistico, anche nuovi, ma non vincolati. La sentenza riprende, condividendola, la sentenza del Consiglio di Stato, decisione della Sez. VI 30/4/02 n.2303, che ha chiarito che la nozione di "opere di edilizia civile che presentano rilevante interesse artistico" si riferisce sia alle nuove opere, sia agli interventi su opere già esistenti, effettuati su immobili non assoggettati a vincolo storico artistico.
Quindi la esclusiva competenza dell'architetto include anche edifici di interesse artistico non vincolati. Questo principio, a quanto mi risulta, non è stato mai applicato dagli Ordini, nonostante lo avesse individuato una circolare del Consiglio Nazionale Architetti dell'inizio del decennio 1990 (che ricordo perché a quel tempo facevo parte del CNA e collaborai a redigere la circolare). La competenza esclusiva dell'architetto si può applicare, ad esempio, alla progettazione ex novo di edifici pubblici che, in quanto chiamati a svolgere un grande ruolo urbano in rappresentanza degli interessi collettivi o come land-mark della città, costituiscono certamente opere dirette a raggiungere livelli di qualità artistica. La artisticità può essere individuata dallo stesso programma dell'opera se si tratta di una opera pubblica da costruire secondo criteri di monumentalità o può derivare dal valore artistico dell'ambiente costruito o naturale nel quale l'opera deve essere inserita.
La mancata applicazione concreta della norma deriva anche dal fatto che per gli edifici artistici non vincolati occorre formulare per ciascun caso un giudizio discrezionale sulla artisticità o meno dell'opera stessa, mentre gli edifici vincolati sono chiaramente individuabili perchè inclusi in elenchi.
Anche se la sentenza non ha trattato l'argomento, occorre ricordare che in base alla giurisprudenza, tutti gli edifici pubblici che hanno superato i 70 anni di età, sono considerati vincolati anche se non compresi negli elenchi. Di fronte alla richiesta di nulla-osta per eseguire lavori, la Soprintendenza può dichiarare che l'edificio non ha valore artistico e pertanto esplicitare che non è vincolato.
La direzione lavori. La direzione lavori può essere considerata "parte tecnica" pertanto potrebbe essere svolta anche da un ingegnere. Ma la sentenza correttamente precisa che l'architetto debba comunque essere presente. Tuttavia in questo caso l'attività professionale non può essere cofirmata dai due professionisti, perchè la direzione lavori è organo monocratico (solo uno può decidere dell'esecuzione del progetto e dei particolari costruttivi, può firmare un ordine di servizio o firmare uno stato d'avanzamento lavori ecc.). Pertanto, di fatto, la direzione lavori può essere svolta solo da un architetto. Eventualmente l'ingegnere potrebbe essere affiancato all'architetto, ma solo con funzioni di collaborazione o consulenza. Ciò è possibile nei lavori pubblici per i quali esiste, in subordine al direttore dei lavori, la figura del direttore operativo (art.149 DPR 207/2010).
Provvedimenti conseguenti alla sentenza. Nella città sono frequenti i cantieri di restauro, ristrutturazione e consolidamento di edifici storici vincolati nei quali il progettista e/o il direttore dei lavori è un ingegnere e manca la presenza dell'architetto. Occorre segnalare il fatto all'Ordine degli architetti PPC, alla Soprintendenza ai monumenti e al Comune, affinchè venga data applicazione a quanto stabilito dalla sentenza.
di Enrico Milone, architetto
del 05.11.11
- Sentenza Tar Lazio n. 7997 del 17 ottobre 2011
[fonte: giustizia-amministrativa.it]
- Puntualizzazioni... di Enrico Milone
raccolta di articoli, scritti dall'architetto, a partire dal 2005.
Commenti
30/12/2011 09.06: San Gregorio Magno a L'Aquila, il concorso.
Mi chiedo come mai il bando per
il Restauro della chiesa di San Gregorio Magno a L'Aquila sia aperto anche agli ingegneri...
http://europaconcorsi.com/competitions/185484-Restauro-chiesa-di-San-Gregorio-Magno-L-Aquila-documentazione-completa-
Purtroppo a ingegneri e geometri italiani piace fare gli architetti e con dispiacere vedo sempre più uno Stato Italiano che non ci tutela....sarà anche un problema culturale, che potrebbe cambiare solo se si imponessero delle regole chiare sulle competenze. Questo resta il paese in cui il rispetto delle regole e dell'etica è qualcosa di anomalo, mentre il non rispetto ne è la normalità.
I migliori auguri per un felice e sereno anno a tutti i colleghi.
AD
Andrea Desideri
14/02/2012 15.51: Mi chiedo...
Mi chiedo come mai le leggi a partire dal 1925 ci sono e ci dovrebbero tutelare - ricordiamo l'ordinanza n.130 della Corte Costituzionale nel 2007 che ha reso praticamente intoccabile l'art. 52 del RD 2537-
Mi chiedo altresì perchè mai nei posti chiave della vita sociale italiana riferita all'edilizia, Architettura, beni culturali, paesaggio ci stanno gli Ingegneri e raramente gli Architetti.
Mi chiedo quale senso ha avuto l'invenzione della laurea specialistica classe 4S (arch-ing.edile); forse un primo passo di chi, posto in quei posti chiave, avrà modo di sfuggire tutte quelle leggi o sentenze?
In definitiva la figura dell'Architetto va difesa dalla sua 'formazione' alla sua 'professione', quello che manca tra le due è la 'comunicazione', ma questa è un'altra questione.
luigi daniele circhetta
vedi anche:
Stop ad attività fuori abilitazione
Cassazione & competenze professionali - agg.rass.stampa
Università, stop incarichi di progettazione
di Enrico Milone - Sentenza CdS n.10/2011
Legge Sviluppo: le modifiche al DL
di Enrico Milone - SCIA, PDC, APPALTI & PIANO-CITTÀ
DL Sviluppo: nuove norme per l'edilizia
di Enrico Milone - SCIA, PDC, APPALTI, BB.CC.
Deroghe per le aree archeologiche
di Enrico Milone - Pompei & DL 34/2011
I geometri non possono progettare in c.a.
di Enrico Milone - Sentenza Cassazione 6402/2011
Rischio sismico e patrimonio culturale
di Enrico Milone - DPCM 09.02.11
Progettazione e competenze professionali
Precisazione Federazione Ordini Architetti PPC Lazio
Architetti contro l'esercizio abusivo
Sentenza Cassazione 19292/2009 - di E. Milone