Primo via libera al regolamento

Codice appalti - agg. rassegna stampa

APPALTI - Consiglio dei ministri. Primo via libera del Governo al provvedimento: l'approvazione finale arriverà a ottobre. Appalti con maxi-regolamento. Affidamento congiunto e dialogo competitivo - In vista il correttivo al Codice.

ROMA - Luglio caldo per il mondo degli appalti. Ieri, il Consiglio dei ministri ha approvato, in via preliminare, il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici, un maxi-provvedimento da 364 articoli che contiene tutte le disposizioni di secondo livello su lavori, servizi e forniture.

Nei prossimi giorni dovrebbe inoltre tagliare il traguardo il secondo decreto legislativo correttivo del Codice: un provvedimento che interviene su parti delicate e attualmente sospese del Dlgs 163/2006, come la trattativa privata, l'appalto integrato e il dialogo competitivo. I tempi sono stretti, poichè, per evitare ulteriori proroghe, l'entrata in vigore deve scattare il primo agosto.

Il regolamento passerà ora all'esame del Consiglio di Stato, prima di tornare a Palazzo Chigi per il via libera definitivo. Secondo le previsioni del ministero delle Infrastrutture, l'approvazione finale dovrebbe arrivare a ottobre. Per dare tempo alle stazioni appaltanti di adeguarsi alle nuove disposizioni, l'entrata in vigore scatterà però sei mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta.

«Si tratta - ha detto il ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro - di un testo dal valore storico, il primo dai tempi dell'Unità d'Italia che contiene tutte le disposizioni regolamentari relative a lavori, forniture e servizi ed è stato elaborato a costo zero da una commissione interna al ministero».

Il maxi-provvedimento è composto da 364 articoli più gli allegati e contiene, tra l'altro, la disciplina dell'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione e del dialogo competitivo, due istituti la cui operatività, in base al secondo Dlgs correttivo, scatterà solo con l'entrata in vigore del regolamento.

Il dialogo competitivo è una procedura nuova per l'ltalia (ma prevista dalle norme Ue) che riguarda le opere particolarmente complesse e prevede una sorta di trattativa pre-gara che consente alla stazione appaltante di acquisire il know how delle imprese specializzate e si conclude con la definizione della migliore soluzione da porre a base di gara. Il regolamento stabilisce che il dialogo si svolge sullo studio di fattibilità mentre la competizione ha per oggetto il preliminare. Particolarmente delicate le disposizioni relative all'affidamento congiunto di progettazione e lavori (appalto integrato), vista l'ostilità dei professionisti del settore. Per evitare che questo strumento finisca per comprimere le tariffe, il regolamento prevede che il capitolato speciale prestazionale, allegato al progetto posto a base di gara, indichi le modalità di pagamento per il corrispettivo delle spese di progettazione.

Fra le novità più significative la disciplina delle aste elettroniche. Con l'utilizzo di un "tempo base" il Regolamento punta a stimolare la dinamicità delle gare e la presentazione di continui rilanci (gli interessati possono vedere le proposte presentate senza però sapere da chi provengono). Innovazioni importanti anche per servizi e forniture. Potrà essere utilizzato il project financing e viene, inoltre, prevista, per la prima volta una disciplina, seppur facoltativa, della programmazione degli appalti. In tema di qualificazione, il maxi-provvedimento rende più flessibili i requisiti di costruttori e progettisti, rafforza i controlli sulle Soa, introduce due classifiche intermedie e disciplina le modalità dell'avvalimento infragruppo, con sistema di qualificazione. Il Regolamento allunga inoltre l'elenco delle categorie specializzate che, se di importo superiore al 15%, devono essere subappaltate e sistema in modo rigoroso la questione della qualificazione degli impiantisti.

Per i requisiti, viene ridimensionato il peso della cifra d'affari a vantaggio di patrimonio netto, personale e attrezzature. «È una scelta che apprezziamo molto - dichiara il presidente dell'Ance, Paolo Buzzetti - poichè, altrimenti, questo sistema costringe le imprese a doversi accaparrare a tutti i costi lavori, in un settore sempre più in crisi». I costruttori giudicano positivamente anche l'obbligo di validazione dei prezzi di gara, che dovranno essere continuamente aggiornati.

Le novità

  • Verifica del progetto. Dovrà essere effettuata da strutture accreditate interne o esterne alla stazione appaltante.
  • Dialogo competitivo. Verrà avviato sugli studi di fattibilità. Gara sul preliminare. L'aggiudicatario mette a punto il definitivo, l'esecutivo e realizza l'intervento.
  • Appalto integrato. Può essere effettuato anche sul preliminare. Possibili modifiche del progetto definitivo durante la redazione dell'esecutivo a parità d'importo. Nel capitolato speciale prestazionale allegato al progetto saranno indicate le modalità di pagamento delle spese di progettazione.
  • Qualificazione. Ridimensionato il requisito della cifra d'affari. I progettisti potranno utilizzare anche i servizi di ingegneria svolti per privati, certificati dai competenti ordini professionali.
  • Aste elettroniche. Introdotti meccanismi che puntano ad evitare la concentrazione delle proposte a ridosso della scadenza temporale e incentivino continui rilanci.
  • Controlli Soa. Sanzioni pecuniarie e interdittive, sino alla revoca dell'autorizzazione, in caso di irregolarità nel rilascio delle attestazioni.
  • Multe. Possibilità di multare (fino a 25mila euro) le imprese edili in possesso di attestato Soa che non collaborano con l'Autorità. La sanzione raddoppia se l'azienda comunica dati falsi.
  • Performance bond. La garanzia globale di esecuzione è obbligatoria per gli appalti di progettazione esecutiva a lavori superiori a 75mila euro, per gli affidamenti a general contractor e per i lavori oltre i 100milioni.
  • Servizi e forniture. Prevista una disciplina (facoltativa) della programmazione degli appalti. Introdotta la finanza di progetto

 

LA SCOMESSA - Il riordino e le incertezze

Il mondo degli appalti si avvia ad avere solo due testi normativi di riferimento: il Codice dei contratti pubblici e il Regolamento di attuazione. Questi maxi-provvedimenti esauriranno infatti l'intera disciplina relativa ai lavori, servizi e fomiture. Un obiettivo che richiede due passaggi fondamentali: l'approvazione del Regolamento e l'entrata in vigore del secondo decreto legislativo correttivo del Codice. Quest'ultima dovrebbe scattare il prossimo 1° agosto se si vuole evitare un'ennesima proroga degli istituti sottoposti a modifica.

Un'operazione di portata storica l'ha definita il ministro Di Pietro e, di certo, il lavoro di coordinamento è frutto di un grosso sforzo di riordino normativo. Resta il dubbio, sollevato anche dal presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti, se risponde anche a esigenze di semplificazione.

 

di Bianca Lucia Mazzei
da Il Sole 24ore del 14.07.07


Lavori pubblici. Appalti, cambio di disciplina. Verso il primo sì al maxi-regolamento.

ROMA - Procede a passo spedito l'approvazione del regolamento generale di attuazione del Codice dei contratti pubblici. Il maxi-provvedimento, dopo essere stato esaminato ieri nella riunione preliminare, dovrebbe ottenere venerdì il primo sì del consiglio dei ministri. Per il varo definitivo bisognerà aspettare però l'autunno. Il testo passa ora all'esame del Consiglio di Stato, per poi tornare al vaglio dell'Esecutivo per l'ultimo via libera. Considerando anche la pausa estiva, l'approvazione definitiva dovrebbe quindi arrivare a ottobre. Per l'entrata in vigore ci vorranno altri sei mesi.

Composto da 365 articoli, il nuovo regolamento contiene tutta la disciplina attuativa in materia di lavori, forniture e servizi. Molte le novità che vanno dai maggiori controlli sul sistema di qualificazione alla validazione dei prezzi posti a base di gara, alla regolamentazione delle aste elettroniche. I requisiti di qualificazione di costruttori e progettisti divengono più flessibili e la validazione dei progetti un obbligo. Introdotta inoltre la possibilità di multare (con sanzioni fino a 25mila euro) le imprese edili con attestato Soa che non collaborano con l'Autorità.

Il maxi-provvedimento disciplina inoltre due delicati istituti: il dialogo competitivo e l'appalto integrato, la cui operatività verrà sospesa proprio in attesa dell'entrata in vigore del regolamento. In particolar modo, per quanto riguarda il dialogo competitivo (una sorta di trattativa pre-gara, utilizzata per opere complesse), si precisa che avviene sugli studi di fattibilità e che la gara riguarda il preliminare: spetta poi all'aggiudicatario mettere a punto la progettazione definitiva, quella esecutiva e realizzare l'intervento.

Sull'appalto integrato, invece, il regolamento punta a dare maggiori garanzie ai progettisti. L'affidamento congiunto di progettazione e lavori non piace infatti ai professionisti del settore. E uno dei punti dolenti è proprio il rischio di compressione delle tariffe. Per evitarlo, il regolamento prevede che il capitolato speciale prestazionale, allegato  al progetto di gara, indichi le modalità di pagamento del corrispettivo per la progettazione (la gara, comunque, potrà essere svolta sul preliminare). Contro il pericolo contenzioso viene invece stabilito che, nella redazione del progetto esecutivo siano ammesse, a parità d'importo, variazione contenute rispetto al definitivo (per i lavori ordinari il tetto è del 5%).

A ridurre le controversie dovrebbe contribuire inoltre l'obbligatorietà della validazione dei progetti che sarà effettuata da strutturte accreditate interne o esterne all'amministrazione.

In tema di qualificazione vengono potenziati i controlli sulle Soa. Per rispondere alle richieste delle imprese e al calo degli appalti, sono state introdotte due classifiche intermedie ed è stato ridimensionato il requisito della cifra d'affari in lavori, troppo dipendente dalle oscillazioni del mercato, a favore di quelli su patrimonio netto, personale e attrezzature.

Il regolamento disciplina infine la garanzia globale di esecuzione, il cosiddetto "performance bond".

  • LE PRINCIPALI NOVITÀ - Più controlli sul sistema di qualificazione. Una disciplina ad hoc per operazioni integrate e dialogo competitivo

 

di Bianca Lucia Mazzei
da Il Sole 24ore del 12.07.07


Albi & mercato. Decisione del Tar di Parma sulla valutazione dei progetti. Il mix di attività tecniche complica le parcelle. Nei progetti le tariffe restano come valori di riferimento.

Professioni tecniche in difficoltà tra abolizione dei minimi tariffari, appalti integrati e l'avanzata degli appalti di servizi. La legge Bersani (la 248/06) ha eliminato i minimi tariffari, che possono rimanere come valori di riferimento, specie nelle procedure a evidenza pubblica; gli appalti di progettazione ed esecuzione di lavori ("integrati") consentono un'unica aggiudicazione ad imprese idonee a preparare anche il progetto (si veda «Il Sole-24 Ore» del 3 luglio). Infine, le gare di servizi erodono gli spazi riservati ai professionisti, ammettendo società. Quest'ultimo aspetto è stato oggetto della sentenza del Tar di Parma 307/2007, relativa a un incarico di supporto tecnico a una Asl.

Si dubitava infatti che l'amministrazione potesse ricorrere a un appalto di servizi, con offerte al ribasso, per ottenere la convalida di un progetto esecutivo di un'opera pubblica. La legge Merloni (articolo 30 della legge 109/1994) e oggi l'articolo 112 del Codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006) prevedono che la convalida della progettazione avvenga a cura delle stazioni appaltanti, mediante verifica degli elaborati.

La verifica, secondo i giudici di Parma, va affidata a una struttura che non è soggetta ai minimi tariffari, cioè a una società di capitali accreditata per svolgere attività di ispezione e controllo. Attività che non è di tipo professionale, bensì imprenditoriale, attinente un servizio. Quindi, la convalida non può essere assimilata all'attività professionale di progettazione svolta da architetti e ingegneri. La contraddizione che sorge tra una progettazione (collegata a tariffe) e convalida della progettazione (svincolata dalle tariffe) emerge in sede di gara: infatti le offerte economiche per ottenere l'aggiudicazione non sono sindacabili sulla base delle tariffe professionali, perchè le attività imprenditoriali sono soggette unicamente alle leggi della domanda e dell'offerta. E' quindi corretto, secondo il Tar Parma, applicare il criterio del maggior ribasso percentuale.

La distinzione tra appalti di servizi e rapporti professionali aggiunge dunque incognite alle professioni tecniche, poichè dietro a una prestazione di serviZi può celarsi un'attività professionale.

Nelle gare di progettazione sono possibili limiti alla riduzione delle tariffe, come requisito di qualità: si possono escludere offerte troppo basse (in precedenza filtrate dal principio dell'inderogabilità dei minimi), motivando la scelta con l'esigenza di garantire qualità di prestazioni. Rimane, per le gare di attività non solo professionali, la concorrenza delle imprese, che rispondono solo al mercato e che quindi possono offrire anche servizi gratuiti alla pubblica amministrazione.

Peraltro, per finalità di immagine, il rapporto con un committente pubblico e un'ampia platea di utenti possono compensare prestazioni in perdita o gratuite (Consiglio di Stato VI, sentenza 10 gennaio 2007 n.30 sui mutui Inpdap).

Prestazioni professionali gratuite sarebbero ovviamente in contrasto con il sistema delle tariffe, ma già si segnalano eccezioni: per situazioni particolari, anche gli studi legali possono ritenersi remunerati dal ritorno di immagine, com'è avvenuto nel caso della ristrutturazione e vendita di un importante immobile, affidata a un'associaziòhe tra ingegneri e avvocati. Per il Consiglio di Stato (2445/2006) un'offerta di prestazioni legali gratuite è valida per due motivi: perchè l'utile ricavabile dall'attività professionale è apprezzabile in termini di prestigio e perchè (anche prima della legge Bersani), le prestazioni "accessorie" non sono soggette a vincoli tariffari.

 

di Guglielmo Saporito
da Il Sole 24ore del 07.07.07


Sole 24ore 03-07-07 pag.31
Edilizia. Appalti, progettisti in allarme. Professioni contro l'affidamento congiunto all'esecuzione (appalto integrato, ndr). Oggi audizione alla Camera sul decreto correttivo del nuovo codice dei contratti pubblici.

ROMA - Compressione delle tariffe professionali, attrazione "fatale" nel perimetro gravitazionale delle imprese di costruzione, perdita di qualità dei progetti, fuoriuscita dal mercato della progettazione pubblica, lievitazione del costo delle opere. Armato di un ampio ventaglio di motivazioni, l'articolato mondo professionale coinvolto nel mercato delle opere pubbliche, composto da architetti, ingegneri, geologi e società di ingegneria, ribadisce un no compatto alla liberalizzazione dell'appalto integrato (affidamento congiunto di progetto e lavori) prevista dal nuovo Codice sui contratti pubblici (Dlgs 163/2006).

La norma - la cui efficacia è stata sospesa dal ministro Antonio Di Pietro fino al 1° agosto, insieme a un pacchetto di innovazioni introdotte dal Codice in materia di dialogo competitivo, trattativa privata, centrali di committenza - è al centro di un'audizione delle categorie professionali alla commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera, alle prese con la predisposizione del parere al secondo decreto correttivo del Codice.
I professionisti si presenteranno oggi a Montecitorio con in mano la proposta di un emendamento all'articolo 53 del Dlgs 163, mirato a contenere gli effetti della riforma, puntando, anzi, a congelare il modello attuale di affidamento congiunto a casi di particolare complessità tecnica o di importo delle opere ben precisato (inferiore a 200mila euro o superiore a 200mila euro).

Obiettivo: mantenere quanto più possibile separate le attività professionali da quelle di cantiere, scongiurando l'entrata in vigore delle nuove regole che, al contrario, permetterebbero alle stazioni appaltanti di aggiudicare in gara tanto l'esecuzione dei lavori che la loro progettazione (esecutiva o addirittura definitiva ed esecutiva, con appalti banditi sulla base del progetto preliminare).

«Consentire, praticamente senza limitazioni, che un'opera pubblica diventi tutt'uno che con l'esecuzione dei lavori - rimarca Massimo Gallione, vice-presidente del Consiglio nazionale degli architetti - avrebbe due conseguenze immediate. La prima riguarda le amministrazioni. Soprattutto quelle meno attrezzate sarebbero invogliate a delegare quanto più possibile, consegnandosi di fatto in mano ai costruttori. La seconda riguarda i 300mila progettisti italiani, che verrebbero di fatto espulsi dal mercato pubblico, perdendo quote decisive di lavoro, con un grave danno anche sul piano della concorrenza».

Non solo. «Al momento dell'aggiudicazione - dice il direttore dell'Oice (società di ingegneria) Massimo Aiello - il progetto deve essere definito in ogni suo aspetto e intoccabile, non ballerino, altrimenti si corre il rischio di tornare alla prassi delle varianti in corso d'opera, con la lievitazione del costo delle opere, a dispetto dei ribassi offerti in gara». Nel mirino, in questo caso, finisce soprattutto la norma che permetterebbe alle stazioni appaltanti di mettere in gara un progetto preliminare affidando ai costruttori (in possesso dei requisiti di progettazione o associati a progettisti) lo sviluppo del progetto definitivo (da acquisire con l'offerta economica) e poi delle tavole esecutive e del cantiere. «Non c'è alcun Paese europeo - conclude Gallione - che abbia deciso per un applicazione della direttiva 2004/18 così ciecamente violenta. Anche in Francia e in Spagna, solo per fare gli esempi più vicini a noi, l'appalto integrato è stato sottoposto a vincoli precisi».

  • I RISCHI - Senza un cambiamento di rotta dal 1° agosto resteranno fuori dal mercato oltre 300mila operatori

Il quadro

L'istituto. L'appalto integrato permette alle stazioni appaltanti di affidare con una sola gara tanto il progetto che i lavori di un'opera pubblica. Finora l'applicazione è stata limitata ad alcuni casi, per importi superiori a 10 milioni o inferiori a 200mila euro o per opere complesse, prevedendo che l'affidamento riguardasse soltanto lo sviluppo dell'ultimo stadio del progetto (esecutivo).

La riforma. L'articolo 53 del decreto legislativo 163/2006, la cui efficacia è sospesa fino al 1° agosto, stabilisce invece che le stazioni appaltanti possano semplicemente motivare la scelta dell'appalto integrato e bandire le gare non soltanto sulla base di un progetto definitivo, ma anche di un preliminare.

 

di Mauro Salerno
da Il Sole 24ore del 03.07.07


Riserve. I tecnici chiedono impianti «firmati». Lo Sviluppo economico lavora alla revisione della legge 46/90.

ROMA - La revisione delle norme sull'installazione degli impianti negli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, è contestata dai professionisti. Periti e ingegneri sono pronti a ricorrere al Consiglio di Stato quando andrà in porto il regolamento che rivede la legge 46/90. Al provvedimento sta lavorando il ministero dello Sviluppo economico, d'intesa con l'Ambiente. Motivo del contendere la futura disciplina su impianti elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, che secondo i professionisti non sarebbe adeguata a tutelare la sicurezza dei cittadini.

Il ministero si propone di ampliare la gamma delle imprese che possono effettuarne l'installazione. E, per quanto riguarda la progettazione, di cambiare le misure - in termini di voltaggio o di superficie - per cui si richiede l'intervento del professionista e non del semplice tecnico dell'impresa installatrice. Mentre periti e ingegneri auspicano un'ampliamento dei casi in cui deve intervenire il professionista, il ministero punta a ridurre gli interventi in cui è d'obbligo la firma dei professionisti. Per esempio per gli impianti elettrici. «Prima l'impresa installatrice rilasciava il progetto per gli impianti di potenzialità inferiore ai sei chilowatt elettrici, ora può farlo fino a sei», sottolinea Pietro Ernesto De Felice, vicepresidente del Consiglio nazionale ingegneri.

Spiega Berardino Cantalini, presidente del Consiglio nazionale periti industriali: «Per noi il progetto deve esserci sempre, ad opera di un perito o di un ingegnere, con collaudo o verifica alla fine. Parliamo degli impianti nuovi: nella ristrutturazione è il padrone di casa che sceglie se chiamare l'installatore per apportare modifiche».

Per il ministero, però, il pressing dei professionisti punta solo a ottenere una nuova riserva sull'attività di progettazione, anche per i piccoli impianti.

Non rigettano le proposte del ministero, ma, ne sottolineano le carenze, le associazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Assistal). Franco Bianchi, di Cna Installazione e Impianti, sottolinea la mancanza di «una norma transitoria per le aziende che fino a oggi hanno operato nella grande distribuzione, senza dunque dover ottemperare alla 46/90».

Luciano Mazzotti, di Confartigianato Impianti evidenzia che la bozza «permette di bloccare l'entrata in vigore del capo quinto del Testo sull'edilizia in base al quale i costruttori edili in possesso della Soa possano fare anche gli impianti, senza il possesso dei requisiti previsti dalla legge 46/90».

«A dividerci dai professionisti - dice Mazzotti - è la questione della responsabilità. I professionisti propongono di essere loro a eseguire la progettazione e di prendersi le relative responsabilità: ma, come si sa,la responsabilità dell'opera resta di chi la esegue».

 

di Serena Saporito
da Il Sole 24ore del 03.07.07


Codice degli appalti. Contratti pubblici, vigilanza più forte. Per la prima volta possibile sanzionare le imprese edili con attestato Soa. Nella bozza di Regolamento multe fino a 25mila euro a chi non risponde ai solleciti dell'Authority.

Multe fino a 25mila euro per le imprese edili che non rispondono ai solleciti dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, obbligo di validare i progetti e disciplina, facoltativa, della programmazione degli appalti di servizi e forniture. Queste sono solo alcune delle più significative novità contenute nella bozza di Regolamento di attuazione del Codice dei contratti messa a punto dal Ministero Infrastrutture. Un testo enciclopedico (365 articoli che, sommati ai 257 del Codice contratti, formano una sorta di Testo unico della contrattualistica della Pubblica amministrazione da 622 articoli) predisposto da una commissione interna delle Infrastrutture a solo un anno di distanza dall'entrata in vigore del Codice, il primo luglio 2006.

Un'opera di risistemazione organìca che si innesta sulla normativa già esistente: il nuovo Regolamento infatti in molte parti ricalca quello esistente (Dpr 554/1999), ricomprende poi anche le norme sulla qualificazione (Dpr 34/2000) e sul capitolato speciale d'appalto.

La bozza del Ministero prevede, per la prima volta, la possibilità di multare le imprese edili in possesso dell'attestato Soa (società organismo di attestazione) che non collaborano con l'Autorità: in base all'articolo 71, la multa può arrivare fino a 25.822 euro. Importo raddoppiabile invece quando l'azienda «comunichi informazioni o fornisca atti non veritieri». Alle Soa, le società private di controllo dei requisiti per gli appalti, l'Autorità può arrivare a infliggere 51.545 euro per qualsiasi violazione.

Tra le altre novità c'è la disciplina della validazione del progetto. Questo passaggio diventa obbligatorio per i tre livelli di progettazione. Le stazioni appaltanti potranno rivolgersi a strutture pubbliche accreditate o al mercato. In questo caso la novità è l'apertura del segmento di opere sopra i 20milioni di euro ai progettisti accreditati. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità dei progetti e ridurre il contenzioso sulle varianti.

Aumentano poi le categorie specializzate riservate, eseguibili solo da chi è in possesso della relativa qualificazione: ne entrano a far parte, tra le altre, l'impiantistica (Og11) ma anche le barriere stradali e il cemento armato precompresso.

La bozza regolamenta poi i due nodi degli istituti che il Ministro Di Pietro intende sospendere proprio fino all'entrata in vigore del Regolamento stesso: il dialogo competitivo e l'appalto integrato di progettazione e costruzione. Per il primo, una sorta di trattativa pre-gara utilizzata per opere complesse, viene precisato che ai candidati ammessi al dialogo è assegnato un termine per presentare una o più proposte, con uno studio di fattibilità. «Le offerte finali - si legge nell'articolo 113 - sono corredate dal progetto preliminare dell'opera». Il vincitore del dialogo svilupperà gli altri livelli.

Nell'appalto integrato, viene mantenuta la possibilità di gara anche solo sulla base del preliminare. A garanzia del compenso dei progettisti si prevede che il capitolato speciale prestazionale, allegato al progetto in gara, indichi le modalità per il pagamento del corrispettivo della progettazione.

L'iter della bozza ora proseguirà a tappe forzate. La prossima settimana sono attesi i pareri del Consiglio superiore lavori pubblici e dell'Autorità di vigilanza. Il testo, ancora suscettibile di modifiche e integrazioni, dovrebbe poi approdare in Consiglio dei ministri per il primo sì intorno a metà luglio. Poi il passaggio al Consiglio di Stato. In autunno il varo definitivo, ma la bozza prevede sei mesi per l'entrata in vigore.

  • NEL TESTO DELLA BOZZA - Tra le novità anche la disciplina di validazione del progetto: diventa obbligatorio per i tre livelli di progettazione

La bozza

Le multe. Per la prima volta c'è la possibilità di multare le imprese edili in possesso di attestato Soa che non collaborano con l'Autorità. La multa può arrivare fino a 25.822 euro. L'importo viene raddoppiato in caso di comunicazione di atti non veritieri.

Validazione del progetto. Apertura del segmento di opere sopra i 20 milioni di euro ai progettisti accreditati.

Aumento categorie riservate. Diventano tali impiantistica, barriere stradali e cemento armato compresso.

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 28.06.07


Codice appalti. Da Palazzo Spada via libera con critiche. Procedura negoziata a rischio con Bruxelles.

L'evoluzione del Codice dei contratti pubblici delinea un quadro più restrittivo per la procedura negoziata, maggiori specificazioni per i lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione ed è destinato a chiarire le incongruenze sulla disciplina dei minimi tariffari.

L'adunanza generale del Consiglio di Stato, in sede consultiva, si è espressa nella seduta del 6 giugno con il parere n.1750 sullo schema del secondo decreto correttivo del Dlgs 163/2006, evidenziando vari punti critici, ma anche fornendo interessanti interpretazioni di alcune norme del Codice.

L'iter. La limitazione delle ipotesi di ricorso alla procedura negoziata costituisce uno dei profili di maggiore delicatezza dell'intervento del legislatore delegato, sul quale l'organo consultivo rileva possibili confliggenze con la normativa comunitaria, soprattutto con riguardo alla possibile soppressione delle fattispecie individuate dalle lettere b) e c) dell'articolo 56 (ricorso alla particolare procedura con bando in caso di impossibilità di predeterminare il prezzo per l'appalto o le specifiche tecniche per determinati servizi intellettuali).

Nel parere viene affrontato anche il nodo della cosiddetta "nuova aggiudicazione" di servizi o lavori analoghi, come disciplinata dall'articolo 57, comma 5,lettera b) del Dlgs 163/2006, con riconoscimento dell'opportunità della soppressione di questa fattispecie per i lavori, fondata sul forte rischio di abusi cui la disposizione si presterebbe.

Lo schema di decreto correttivo ammette tuttavia il ricorso a questa soluzione, oltre che per i servizi, anche per gli appalti relativi a beni culturali, introducendo peraltro una riformulazione della base temporale di riferimento per la sua applicazione, portata a tre anni dall'ultimazione dell'appalto iniziale, mentre secondo la direttiva 2004/18/Ce (con previsione assolutamente conforme a quella contenuta nella direttiva 93/37), al contrario la possibilità di procedura negoziata per lavori e servizi analoghi è ammessa entro tre anni dalla "conclusione" dell'originario appalto, e la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che "conclusione" significa "stipulazione" del contratto, cioè momento dell'incontro della volontà delle parti, e non, invece, "ultimazione" del primo appalto.

Sul punto, infatti, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che alla luce di un confronto delle versioni linguistiche di questa disposizione, occorre intendere l'espressione «conclusione dell'appalto iniziale» nel senso della conclusione del contratto iniziale e non nel senso della conclusione dei lavori sui quali verte l'appalto (Corte di Giustizia Ce, 14 settembre 2004 C 358/2002).

Oneri di urbanizzazione. Anche in tema di lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione il Consiglio di Stato elabora un'interessante interpretazione della norma che ne disciplina l'utilizzo per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria per valori inferiori alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8, del Codice), con riferimento specifico alla locuzione singolo intervento edilizio assentito.

La connessione tra l'articolo 122, comma 8, e l'articolo 32, comma 1 lettera g) può, ad avviso del Consiglio di Stato, far dedurre che le opere sotto soglia siano rapportabili anche a un intervento edilizio maggiore di quello riferibile a un solo edificio oggetto di singolo permesso di costruire quando il «singolo intervento edilizio assentito» si configuri come intervento complesso ma unitario, afferente, cioè, a una fattispecie più ampia di quella del solo edificio in quanto distinto da unitaria funzionalità per il profilo edilizio-urbanistico.

Incarichi

Progettazione. L'attrito tra l'abolizione dei minimi tariffari stabilita dall'articolo 2 della legge 248/2006 e alcune norme del Codice sulle tariffe per gli incarichi di progettazione è stato risolto dal Consiglio di Stato in base a un'interpretazione.

Una norma ad hoc. Nel richiamare la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.4/2007, i giudici amministrativi rilevano l'implicita abrogazione:

  • a) della previsione del Dlgs 163/2006 che vieta il ribasso d'asta in relazione agli oneri di progettazione esecutiva (articolo 53, comma 3, ultimo periodo);
  • b) della disciplina sulla inderogabilità dei minimi tariffari (articolo 92, comma 2, ultimi due periodi; articolo 92, comma 4);
  • c) della disciplina che stabilisce il limite del 20% per il ribasso in materia di progettazione (articolo 4, comma 12-bis della legge 155/89).

 

di Alberto Barbiero
da Il Sole 24ore del 25.06.07


Lavori pubblici. Regolamento verso il traguardo. Il provvedimento conterrà 360 articoli più gli allegati.

ROMA - Si stringono i tempi per l'approvazione del regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici. Il ministero delle Infrastrutture ha già preparato una bozza del testo con le norme di dettaglio per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. E l'ha inviata al Consiglio superiore dei lavori pubblici che deve dare il proprio parere. Lo stesso testo è stato anche inviato, in via informale, all'Autorità di vigilanza sui contratti.

Un passaggio non previsto dal Codice ma voluto dal ministro, a testimonianza del nuovo clima di collaborazione tra il dicastero e l'Authority, dopo il cambio di vertice che ha visto Luigi Giampaolino passare alla guida dell'organismo indipendente. I suggerimenti dell'Autorità saranno consegnati la prossima settimana, ma Giampaolino ha già anticipato qualche orientamento alla commissione Ambiente della Camera nell'audizione del 13 giugno.

Preoccupa, per esempio, l'enorme mole del testo: 360 articoli più gli allegati. Che vanno a sommarsi agli attuali 256 di cui già si compone il Codice. È vero che il binomio Codice-regolamento formerà il vero testo unico della contrattualistica pubblica, così come è vero che l'operazione ha riunito in unico decreto le norme sulla qualificazione dei lavori pubblici, il capitolato generale e anche tutta la disciplina di servizi e forniture. Certo è che a breve le amministrazioni si troveranno a dover digerire in fretta un altro "maxi-boccone" normativo.

La cosa preoccupa anche l'Autorità: «La mole dello schema e l'eccessivo numero delle disposizioni inserite - ha commentato Giampaolino in audizione - sembra non perfettamente allinearsi con l'esigenza, sempre più sentita dagli operatori dei settori interessati di semplificazione normativa e procedimentale». Tanto più poi, ha aggiunto Giampaolino, se si considera che «il testo predisposto sembrerebbe su alcuni punti limitarsi a riprodurre pedissequamente le disposizioni della normativa primaria», in altre parole lo sforzo del ministero si è concentrato soprattutto nel senso di dare organicità alla materia e non di approfondire i dettagli. Anche in alcuni casi "scottanti". Ad esempio per l'avvalimento, ovvero il prestito dei requìsìti per partecipare alle gare (novità normativa assoluta ora in fase di rodaggio), lo schema nulla aggiunge alle scarne indicazioni del Codice appalti. Se così fosse anche nella versione definitiva, andrebbero deluse le speranze degli operatori di avere tra le mani una "guida" più articolata alla gestione di questo passaggio difficile delle gare.

Intanto il ministero ha già richiesto a Palazzo Chigi di inserire l'approvazione del regolamento con urgenza nel primo Consiglio dei ministri utile. Dietro il pressing, c'è soprattutto un problema di date: Di Pietro punta a un'approvazione del pacchetto legislativo formato dal regolamento e dal secondo decreto correttivo del Codice entro il 1° agosto. Solo fino a quella data infatti sono sospese alcune parti del Codice, molto delicate, quali la trattativa privata, la liberalizzazione dell'appalto integrato di progettazione ed esecuzione e il dialogo competitivo per le gare più complesse.

Questioni che vengono modificate proprio dal decreto correttivo e dal regolamento.
Ma la strada non è spianata: le commissioni parlamentari, per esempio, cominceranno a esaminare il decreto correttivo dalla prossima settimana con un ciclo di audizioni degli operatori (tra gli altri, Ance, Igi, Oice e artigiani). Ma hanno tempo fino al 24 luglio per votare il parere. Il regolamento deve compiere ancora un passaggio formale al Consiglio di Stato, che per legge dispone di 45 giorni per esprimersi.

Insomma, l'ipotesi di una miniproroga tecnica per le norme del Codice ancora sospese non è archiviata.

  • I TEMPI TECNICI - Il ministro Di Pietro punta a far approvare le misure dal Governo insieme alle correzioni al Codice prima di agosto

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 24.06.07


Consiglio di Stato. Limiti ormai tardivi alla trattativa privata. Censure al decreto correttivo.

ROMA - I paletti che il ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro, vuole inserire nel Codice degli appalti per limitare il ricorso agli affidamenti diretti sarebbero al di fuori del potere correttivo sullo stesso Codice che il ministro sta esercitando. Questa è la principale osservazione che emerge dal parere del Consiglio di Stato (Adunanza generale 1750 del 6 giugno) sul secondo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, consegnato ieri al ministero.

Nel secondo giro di correzioni, le più sostanziali, al testo unico varato dal Governo Berlusconi, Di Pietro aveva proposto di eliminare due delle quattro possibilità di ricorrere alla trattativa privata (procedura negoziata, secondo l'impostazione europea) per gli appalti di lavori, servizi e forniture: voleva cancellarne l'uso per tutti i casi in cui «la particolare natura» dell'appalto non consente all'amministrazione «la fissazione preliminare e globale dei prezzi» (articolo 56, comma 1 del decreto legislativo 163/06) e, per la sola progettazione, quando non è possibile stabilire «le specifiche del contratto». Si voleva così ridurre al minimo il ricorso a uno strumento altamente discrezionale e che ha dato luogo ad abusi, quale appunto la trattativa privata.

Ma il Consiglio di Stato non condivide la scelta. Il ragionamento non entra nel merito dell'impostazione restrittiva, ma analizza la questione dal punto di vista dei limiti che il Governo aveva nell'operazione di revisione. E ricorda che la Corte costituzionale ha circoscritto il ruolo dei decreti correttivi solo «alle norme delegate già emanate» mentre con questi provvedimenti non si può attuare «un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale». E proprio questo sembra essere il punto, a giudicare dalla stringata motivazione che fa esprimere ai giudici parere contrario.

La restrizione imposta da Di Pietro «ha una notevole incidenza sostanziale». Sui servizi, ad esempio, perchè cancella possibilità già ammesse e non da ieri, bensi dal 1995, anno della normativa di settore (decreto legislativo 157). E dunque era «almeno opportuna - si legge nel parere - una adeguata motivazione in proposito».

Con una motivazione uguale e contraria, invece, il Consiglio di Stato promuove la scelta del ministro Di Pietro di eliminare la trattativa privata - senza neanche il bando - per la ripetizione di lavori analoghi. Anche in questo caso i giudici riconoscono che si tratta di «innovazione sostanziale», ma questa è ritenuta positiva perchè «fondata sul forte rischio di abusi cui la disposizione notoriamente si presta».

La seconda bocciatura riguarda poi un'altra innovazione di Di Pietro, nel finanziamento privato di opere pubbliche (project financing). Non è piaciuta l'idea di introdurre un prezzo di restituzione dell'opera che lo Stato può pagare al termine della concessione come ulteriore elemento di riequilibrio a favore del concessionario. Secondo i giudici si intacca la sostanza del project financing «riducendo sensibilmente il rischio del concessionario» e si rischia di avviare opere «senza una reale copertura».

Allo stesso modo, non è corretta neanche la scelta di sospendere fino all'arrivo del Regolamento di attuazione l'ingresso di nuove procedure di gara, quali il dialogo competitivo e la liberalizzazione dell'appalto integrato: nelle direttive europee queste sarebbero «norme self executing», ovvero ad applicazione immediata senza bisogno del recepimento italiano.

Lo schema di decreto correttivo è gia stato bocciato dalle Regioni che hanno (invano) chiesto un riequilibrio in senso federalista delle competenza fissate dal Codice. Sulla questione il Consiglio di Stato non si pronuncia e rinvia alle decisioni della Corte costituzionale, interpellata dalle Regioni stesse. Lo schema di decreto deve passare ora all'esame delle commissioni parlamentari prima di approdare in Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva.

 

AUTORITA' DI VIGILANZA - Rischi di abusi nel ricorso agli accordi bonari

Più cautela nel valutare le pretese delle imprese appaltatrici durante i lavori. Questo l'invito della determinazione 5/2007 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Il provvedimento è il risultato di un'attenta indagine dell'Authority sugli accordi bonari, una procedura di risoluzione dei contrasti tra appaltatore e amministrazione gestita direttamente dall'amministrazione stessa (in particolare dal responsabile del procedimento) e che dovrebbe servire a evitare lunghi contenziosi che bloccano i cantieri. In realtà, come ammette l'Authority - con una chiarezza non usuale - l'accordo bonario «spesso diventa strumento dell'impresa per esercitare una forte pressione sulla stazione appaltante, finalizzata ad ottenere riconoscimenti economici che sarebbero difficilmente presi in considerazione al termine dell'appalto». La prova è nei numeri: su 649 accordi bonari esaminati, solo 16 si sono conclusi con il riconoscimento al costruttore di una somma effettivamente superiore al 1O% del contratto. Tutti gli altri sono rimasti largamente al di sotto, a dimostrazione del fatto che la procedura non doveva proprio essere attivata.

Le richieste - denuncia ancora l' Autorità - sono poi sempre le stesse e riguardano: carenza progettuale, sorpresa geologica, andamento anomalo del cantiere. Per di più, ricorrono molto a questo strumento le imprese che hanno preso la commessa con un forte ribasso. Quindi l'Autorità avvisa i responsabili del procedimento: se l'impresa segnala errori nel progetto, la procedura da attivare è quella di una perizia di variante e non quella dell'accordo bonario.

 

di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 09.06.07


«L’effetto devastante degli appalti integrati». Ribassi eccessivi. Il vice-presidente dell’Oice denuncia il sistema che mette alle corde il lavoro dei progettisti.

UNA tragedia sulla quale nessuno vuole fare strumentalizzazioni. Ma quanto è accaduto a Castellaneta, al di là dell’imponderabile e dell’errore umano, ha una chiave di lettura estremamente critica, l’«appalto integrato», tecnicamente parlando. E tutto ruota intorno a un’interpetazione della norma in materia di appalti: ebbene, la Ausl di Castellaneta ha concesso la realizzazione dell’intera opera a un’unica ditta che ha fatto progetto, lavori e supervisione.

Su tale aspetto abbiamo intervistato l’architetto Braccio Oddi Baglioni, vice-presidente dell’Oice che, all’interno di Confindustria, è l’associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica.

  • Architetto Oddi Baglioni cosa contesta al Governo in merito alla vicenda dell’ospedale pugliese? «Al contrario di quanto assicurato dal Governo, il secondo decreto correttivo del Codice degli appalti non riporta nessun limite all’appalto integrato, anche sulla base di un progetto solo preliminare, che rischia di diventare lo strumento principe col quale le nostre pigre amministrazioni gestiranno la realizzazione di opere pubbliche».
  • Proviamo a fissare i punti della normativa precedente, meglio conosciuta come «legge Merloni». «Quella legge aveva correttamente tripartito la gestione dei lavori pubblici: la pubblica amministrazione che programma e controlla; i progettisti, selezionati con rispetto per il mercato e la concorrenza, che progettano, i costruttori che realizzano. Oggi si vuole spezzare questo circolo virtuoso e la pubblica amministrazione che ammette, finalmente, di non essere in grado di fare progettazione interna, invece di affidarsi a strutture che rispondono a lei stessa, delega la progettazione totalmente a costruttori che sceglieranno loro i progettisti che più gli aggradano, quelli cioè che saranno più docili a seguire i loro "desiderata"».
  • A metà gennaio l’Oice era stato audito al riguardo dalla Commissione Lavori Pubblici della Camera e vi era stato promesso uno slittamentio sull’approvazione della norma: cosa è successo dopo? «No comment. Ma di sicuro appare incredibile come una persona nota per la sua attenzione alla legalità, come il ministro Di Pietro, non si renda conto che affidare l’intera gestione dell’opera all’impresa non solo non dia alcuna granzia sulla trasparenza e correttezza dell’affidamento, ma non garantisca opere di qualità».
  • Cosa può aggiungere in merito al ruolo dei progettisti? «Che, con la normativa attuale, essendo i progettisti scelti dal costruttore, quest’ultimo non potrà non tener conto dei propri interessi che, probabilmente, non coincideranno con quelli dell’amministrazione.»
  • Qual è la strada indicata dalla sua Associazione? «È quella che passa attraverso la creazione di centrali di committenza che, dotate di personale opportuno, siano in grado di gestire sia le gare di progettazione sia quelle di affidamento dei lavori. Noi ci auguriamo che da adesso all’entrata in vigore del regolamento sia possibile un ripensamento da parte del Governo su questo punto e l’inserimento di alcune regole precise sulla motivazione del ricorso a uno strumento oggettivamente lesivo dell’interesse pubblico. Anche tenendo nella giusta considerazione una classe che ha l’orgoglio di progettare, avendo quale unico riferimento l’opera migliore in relazione al budget disponibile».

 

di Marino Collacciani
da Il Tempo del 09.05.07


Sugli incarichi di progettazione il decreto Bersani prevale sul Codice.

In merito al regime dei corrispettiVi per le attiVità libero professionali sono in corso dispute dottrinarie e giurisprudenziali, poichè la materia è disciplinata in modo contrastante fra il codice appalti e il decreto Bersani.

Una recente pronuncia dell'Autorità di vigilanza afferma che tale conflittualità viene risolta in base al fatto che il decreto Bersani, entrato in vigore dopo il Codice ed essendo, nell'ambito della gerarchia'delle fonti, di pari grado, prevarrebbe sullo stesso.

Alcuni ordini professionali hanno tentato di motivare le ragioni per cui essi ritengono non operante il decreto Bersani:

  • la non configurazione dei servizi attinenti all'architettura e ingegneria nell'ambito delle attività libero professionali di cui fa espresso riferimento il decreto Bersani;
  • il riferimento alla clausola di resistenza.

Tali motivazioni sono state negate dall'Autorità poichè:

  • nelle attiVità libero professionali cui si riferisce il decreto Bersani sono compresi anche i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e pertanto le disposizioni del Codice che regolamentano questi servizi non rappresentano norma speciale;
  • secondo una parte della giurisprudenza le clausole di resistenza non operano se disposte da fonti subordinate alla Costituzione.

Le stazioni appaltanti possono affidare i servizi diingegneria e architettura con i criteri del prezzo più basso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Quest'ultimo sembra più indicato data la complessità e specificità di tali servizi.

Per la seconda ipotesi le stazioni dovrebbero, in sede di valutazione dei pesi ponderali da assegnare a ciascun criterio, limitare quello dell'offerta economica, a vantaggio degli aspetti qualitativi del progetto.

 

di Guglielmina Olivieri Pennisi
da Il Sole 24ore del 30.04.07


Consiglio di Stato. La modalità semplifica le strutture. Responsabile e presidente di gara compatibili se il criterio è il prezzo. Il metodo di aggiudicazione in una gara comporta la diversa composizione dell'organismo che valuta le offerte.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la decisione n. 1706 del 12 aprile 2007 ha rafforzato il principio deteminato dal quadro normativo con riferimento alla nomina di una commissione giudicatrice nelle procedure di selezione del contraente nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La previsione, statuita dall'articolo 21, comma 4 della legge 109/94 per gli appalti di lavori pubblici e perfezionata sul piano attuativo da alcune disposizioni del Dpr 554/99 (articolo 92), è ora stata rimodulata per tutte le tipologie di appalti dall'articolo 84 del Dlgs 163/2006. Il Codice dei contratti pubblici prescrive infatti che quando la scelta si basa sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione sia demandata ad una commissione giudicatrice (con assetto di collegio perfetto).

Per le gare gestite con il criterio del prezzo più basso, invece, la stazione appaltante può operare con una struttura più semplice, che può far leva sul responsabile del procedimento, anche quando lo stesso coincida con il responsabile del servizio competente a provvedere all'aggiudicazione definitiva.

Proprio su questo punto la decisione del Consiglio di Stato evidenzia che, se il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della commissione e proceda anche all'aggiudicazione definitiva, non rileva incompatibilità tra i due ruoli se la gara è gestita con una procedura che non prevede l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In questi casi, frequentemente correlati all'individuazione del contraente con procedure aperte, la normativa non prevede la nomina di una commissione giudicatrice, ne esiste incompatibilità tra il responsabile del procedimento ed il presidente della gara di appalto. La pronuncia definisce un orientamento che tende a salvaguardare le situazioni (molto frequenti negli enti locali) di coincidenza di ruoli.

Il Consiglio di Stato rileva, inoltre, che la gara indetta da un'amministrazione locale può essere pertanto legittimamente presieduta dal dirigente del settore competente, secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, lettera a) del Dlgs 267/2000 (si veda anche Consiglio di Stato, sezione V, n. 1812 del 1 aprile 2004).

Nelle procedure selettive del contraente gestite con il macrocriterio del prezzo più basso (articolo 82 del Dlgs 163/2006) il responsabile di servizio può quindi agire come presidente del seggio di gara chiamato a esaminare le offerte con gli strumenti di calcolo stabiliti nel bando e, una volta effettuata l'aggiudicazione provvisoria in veste di gestore principale del procedimento, adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, in base al ruolo per esso determinato dall'articolo 107 delDlgs 267/2000.

È possibile, tuttavia, che il presidente di gara sia supportato nel sub-procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse da una commissione appositamente costituita dalla stazione appaltante, in forza di quanto previsto dall'articolo 88, comma 3 del Codice appalti, anche se sulla base di una valutazione di opportunità correlata alla complessità del quadro di offerta.

 

di Alberto Barbiero
da Il Sole 24ore del 30.04.07


Tar Lecce sui servizi di ingegneria. L'affidabilità esclude dalla gara i ribassi eccessivi. 

Dopo l'abolizione delle tariffe professionali minime, sia nel privato che negli appalti, sono i giudici del Tar Lecce (sentenza 2 aprile 2007 n. 1398) a porre limiti a ribassi eccessivi e a utili solo simbolici, sollecitando le amministrazioni a operare verifiche di affidabilità.

Pochi giorni dopo il parere dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (4 del 29 marzo), secondo la quale i minimi tariffari sono stati aboliti anche per gli appalti nei servizi di ingegneria e di architettura, il Tar ha dovuto scegliere tra due tesi: da un latò si sosteneva che un utile di impresa esiguo non denota di per se l'inaffidabilità dell'offerta economica; dall'altro si osservava che l'utile non può ridursi a una cifra simbolica. Un utile simbolico, infatti, espone l'amministrazione al rischio che qualsiasi piccolo inconveniente durante l'esecuzione del contratto generi una perdita e quindi una crisi nell'esecuzione dell'appalto. Il dubbio è stato risolto rafforzando la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, cioè ammettendo il forte ribasso ma chiedendo giustificazioni adeguate.

Per quanto riguarda le giustificazioni di presunte offerte anomale per eccessivo ribasso si sta diffondendo la motivazione che giustifica basse tariffe professionali con la volontà di penetrare in un mercato. Esigenza ritenuta legittima in astratto, ma che non deve sconfinare nel dumping, cioè in prestazioni sottocosto che l'ordinamento comunitario vieta al pari delle restriZioni alla concorrenza.

Sul tema delle offerte anomale con tariffe ribassate, occorre quindi decidere se dare peso all'interesse di un concorrente a eseguire comunque l'appalto, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero, tutte le volte che l'assenza di utile potrebbe essere compensata dalla finalità di acquisire esperienza professionale. Esperienza e fatturato possono infatti risultare utili in vista della partecipazione a futuri appalti, con soglie di accesso selettive. Secondo il Tar Lecce una motivazione del genere non basta a giustificare un'offerta con utile d'impresa simbolico, perchè contrasta con l'interesse del committente pupblico, il quale deve poter contare sulla regolare esecuzione del servizio.

Ma diversa è stata l'opinione del Consiglio di Stato (sentenza 2455 del 2006), espressa con riferimento a servizi di architettura e ingegneria per la ristrutturazione e la vendita di immobili della Camera di Commercio di Firenze. In quella gara, a ingegneri e architetti si era associato anche uno studio legale, che ha offerto gratis i servizi.

L'offerta era stata accettata, ma un concorrente si è rivolto alla magistratura osservando che le prestazioni gratuite gravano comunque, seppur solo indirettamente, su quelle remunerate. La sentenza ha condiviso la tesi della gratuità, ritenendo che l'utile del professionista può anche non essere monetario, ma di prestigio professionale.

  • UTILE «INDIRETTO» - Il Consiglio di Stato: il ritorno della prestazione potrebbe anche essere costituito da prestigio ed esperienza

 

di Guglielmo Saporito
da Il Sole 24ore del 10.04.07

 

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Commenti

17/07/2007 14.39: berlusconi e prodi: 2 facce della stessa fregatura
berlusconi e prodi ... due facce della stessa medaglia, quella dell'ANCE! e così imprese e impresette saranno legittimate a rubarci altro lavoro e a chiederci poi di lavorare per loro a due soldi! grazie a tutti! nessun paese europeo è sceso a tanto e mi chiedo: ordini, consigli, sindacati, casse dove siete? i notai per molto meno hanno riempito i giornali di appelli a tutta pagina! toc. toc. c'è qualcuno? o ci scrivete solo per chiedere di pagare iscrizioni e contributi obbligatori per legge?
Clemente Baccarini

vedi anche:

Ingegneri e architetti, veto alle tariffe minime

Codice appalti - breve agg.rassegna stampa

Nullità dei minimi di tariffa

ed incarico diretto sotto € 20.000

«Una legge per la progettazione»

Codice appalti - breve agg. rassegna stampa

Di Pietro e l'Architettura

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Per gli appalti rinvio con il brivido

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Codice appalti, otto proposte di modifica

Intervento del presidente Amedeo Schiattarella

L'Ordine e il nuovo Codice degli appalti

Lettere inviate dall'Ordine

L'Ordine di Roma contro il Codice degli Appalti

intervento del presidente Amedeo Schiattarella


data pubblicazione: lunedì 16 luglio 2007
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