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Sono pervenuti quesiti riguardanti la legge della Regione Lazio
13 aprile 2000 n. 23 "Norme per la riduzione e per la prevenzione
dell'inquinamento luminoso". Per quanto attiene alla normativa richiamata
al punto 6.2. del Bando di Concorso "Linee guida per la progettazione"
andranno tenute in considerazione, per quanto applicabili, anche
le norme transitorie previste in detta legge che si riportano di
seguito:
Legge della Regione Lazio 13 aprile
2000, n. 23 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento
luminoso- Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 1999, n.14".
ART.12
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui all'articolo 5 per la progettazione installazione e gestione
dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le zone di particolare
protezione di cui all'articolo 6, comma 4 riportate negli allegati
A e B devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:
a) - per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90°-0 cd/klm a 95° ed oltre;
b) - per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90°- 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c) - per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35 cd/klm a 90°- 5 cd/klm a 100°;
d) - per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90°- 0 cd/klm a 95° ed oltre;
e) - per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento e spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per cento, alle ore 23.00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24.00 nel periodo di ora legale;
f) - per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui ala lettera e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24.00,ovvero in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta giorni all'anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del comune.
g) - per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purchè non superiore del dieci per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24.00;
h) - per le insegne pubblicitarie, di non specifico e di indispensabile
uso notturno: spegnimento alle ore 24.00; per quelle di esercizi
commerciali od altro genere di attività che si svolgono dopo tale
orario: spegnimento all'orario di chiusura degli stessi; in caso
di insegne non dotate di luce interna: illuminazione dall'alto verso
il basso e divieto, per meri fini pubblicitari o di richiamo, dell'uso
di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo e potenza.
2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettera a), b),
c) devono essere obbligatoriamente muniti di dispositivi in grado
di ridurre i consumi energetici i misura non inferiore al trenta
per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le ore 23.00
nel periodo di ora solare e dopo le ore 24.00 in quello di ora legale
e di lampade con rapporto l/w non inferiore a 90.
3. Nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo
6, comma 4, riportate negli allegati A e B devono essere rispettati,
per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione esterna
pubblici e privati, i seguenti parametri:
a) - per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90° ed oltre,
b) - per gli impianti di illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 90°- 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c) - per gli impianti con ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25 cd/Klm a 90°-5 cd/Klm a 95°;
d) - per gli impianti di illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 0 cd/Klm a 90° ed oltre;
e) - per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con obbligo di spegnimento alle ore 24.00 luminanza massima 1 cd/mq;
f) - per gli impianti di illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria di sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle ore 23.00 nel periodo di ora solare e alle ore 24.00 in quello di ora legale o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purchè non superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purchè non superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in caso di superficie regolare;
g) - per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle ore 23.00 nel
periodo di ora solare ed alle ore 24.00 nel periodo di ora legale.
4. Tutti gli impianti di cui al comma 3, lettere a), b),
c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti dei dispositivi
indicati dal comma 2 per i risparmio energetico, ma con orario di
applicazione dopo le ore 23.00 e con l'uso di sole lampade al sodio.
5. Fino alla data di cui al comma 1, nelle zone di particolare
protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli allegati
A e B, i comuni promuovono, anche di concerto con i gestori degli
osservatori astronomici e con le locali associazioni di astrofili,
l'adeguamento degli impianti pubblici e privati di illuminazione
esterna ai criteri tecnici di cui ai commi 3 e 4.
6. Dalla data di entrata i vigore della presente legge e
fino ala data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
5,la Regione, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio
istituito ai sensi dell'articolo 11, previa determinazione con Deliberazione
di >Giunta regionale di specifici criteri e modalità, può concedere
contributi per l'adeguamento alle norme della presente legge degli
impianti pubblici di illuminazione esistenti.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi in via prioritaria:
a) - ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;
b) - ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all'interno delle zone di particolare protezione di cui all'art.6, comma 4, riportate negli allegati A e B.
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