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LEGGE 1 agosto 2002, n.166
   Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
       La  Camera  dei  deputati  ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
(Disposizioni  per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e
                       per l'accesso al SIMPT)
   1.  Per  le  finalita'  indicate  al  comma 3 dell'articolo 10 del
decreto-legge   30   dicembre   1997,   n.   457,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorita'
alle   tematiche  inerenti  allo  sviluppo  dell'intermodalita',  del
trasporto  pubblico  locale,  al miglioramento della logistica, e per
incentivare  la liberalizzazione del mercato, e' autorizzata la spesa
di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
   2.  E' facolta' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
concedere  a titolo oneroso alle societa' private e a titolo gratuito
agli    uffici    della   pubblica   amministrazione,   agli   organi
costituzionali  e  giurisdizionali,  alle  associazioni ambientaliste
individuate  ai  sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349,  e  successive  modificazioni,  alle associazioni di utenti e di
consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
e   successive   modificazioni,  alle  associazioni  di  volontariato
iscritte  nei  registri  di  cui all'articolo 6 della legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
(ONLUS)  l'accesso  alle  procedure  elaborative,  agli  strumenti di
analisi  dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per
il  monitoraggio  e  la  pianificazione  dei  trasporti  (SIMPT)  del
Servizio   pianificazione  e  programmazione  dell'ex  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione. Le modalita' ed i corrispettivi per
l'accesso  da  parte  dei  soggetti  di  cui  al  presente comma sono
definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  legge.  Per  le  finalita'  di  cui  al  presente comma, e'
istituito  apposito  capitolo  nello stato di previsione dell'entrata
del   bilancio  dello  Stato.  I  corrispettivi  per  l'accesso  alle
procedure  elaborative,  agli  strumenti  di analisi dei risultati ed
alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e destinati alle
finalita' di cui al presente articolo.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  700.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2002,  2003  e 2004, si
provvede,  per  i  medesimi  anni,  mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2002,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

      
                                          Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il testo del comma 3, dell'art. 10, del decreto-legge
          30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito con modificazioni
          dalla  legge 27 febbraio 1998, n. 30 recante: "Disposizioni
          urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore  dei  trasporti  e
          l'incremento dell'occupazione" e' il seguente:
              "3.  -  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione
          puo'  affidare  incarichi  di studio e di consulenza per la
          elaborazione  del  piano  generale  dei trasporti, anche in
          relazione  alla  prossima  organizzazione di una conferenza
          sui    trasporti,   per   la   valutazione   dei   progetti
          infrastrutturali, nonche' per il reperimento delle relative
          risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.".
              -  Il  testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
          349  e  successive  modificazioni recante: "Istituzione del
          Ministero   dell'ambiente  e  norme  in  materia  di  danno
          ambientale" e' il seguente:
              "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale
          a  carattere  nazionale  e quelle presenti in almeno cinque
          regioni   sono   individuate   con   decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  sulla  base delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento   interno   democratico   previsti   dallo
          statuto,  nonche' della continuita' dell'azione e della sua
          rilevanza  esterna,  previo  parere del Consiglio nazionale
          per  l'ambiente  da  esprimere  entro  novanta giorni dalla
          richiesta.  Decorso  tale  termine  senza che il parere sia
          stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.
              2.  Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione  del  Consiglio  nazionale  per l'ambiente, le
          terne  di  cui  al  precedente  art. 12, comma 1, lett. c),
          effettua,  entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, una prima individuazione delle associazioni
          a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque
          regioni,  secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e
          ne informa il Parlamento.".
              -  Il  testo dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n.
          281  e  successive  modificazioni  recante: "Disciplina dei
          diritti dei consumatori e degli utenti" e' il seguente:
              "Art.  5  (Elenco  delle associazioni dei consumatori e
          degli  utenti  rappresentative  a  livello nazionale). - 1.
          Presso   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e'  istituito l'elenco delle associazioni
          dei  consumatori  e  degli utenti rappresentative a livello
          nazionale.
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da   comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione
          conforme  alle  prescrizioni e alle procedure stabilite con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dei
          seguenti requisiti:
                a)  avvenuta  costituzione,  per  atto pubblico o per
          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e
          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
                b)  tenuta  di  un  elenco degli iscritti, aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
                c)  numero  di  iscritti  non  inferiore allo 0,5 per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione
          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale
          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui
          all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
                d)  elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
          e  delle  uscite  con indicazione delle quote versate dagli
          associati  e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute;
                e)  svolgimento  di un'attivita' continuativa nei tre
          anni precedenti;
                f)  non  avere  i  suoi  rappresentanti legali subito
          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui
          opera l'associazione.
              3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
          preclusa   ogni   attivita'  di  promozione  o  pubblicita'
          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da
          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di
          produzione o di distribuzione.
              4.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   provvede  annualmente  all'aggiornamento
          dell'elenco.
              5.  All'elenco  di  cui  al  presente  articolo possono
          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli
          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
          possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
          d),  e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
              5-bis.  Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco
          di  cui al presente articolo e le successive variazioni, al
          fine  dell'iscrizione  nell'elenco degli enti legittimati a
          proporre   azioni   inibitorie  a  tutela  degli  interessi
          collettivi dei consumatori.".
              -  Il  testo dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n.
          226 recante "Legge-quadro sul volontariato" e' il seguente:
              "Art.  6 (Registri delle organizzazioni di volontariato
          istituiti dalle regioni e dalle province autonome). - 1. Le
          regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e
          la  tenuta  dei  registri  generali delle organizzazioni di
          volontariato.
              2.  L'iscrizione  ai  registri e' condizione necessaria
          per  accedere  ai contributi pubblici nonche' per stipulare
          le   convenzioni   e  per  beneficiare  delle  agevolazioni
          fiscali,  secondo  le disposizioni di cui, rispettivamente,
          agli articoli 7 e 8.
              3.  Hanno  diritto  ad  essere iscritte nei registri le
          organizzazioni  di  volontariato che abbiano i requisiti di
          cui  all'art.  3  e  che  alleghino  alla  richiesta  copia
          dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
          aderenti.
              4.  Le  regioni  e  le  province autonome determinano i
          criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di
          verificare   il   permanere  dei  requisiti  e  l'effettivo
          svolgimento  dell'attivita'  di volontariato da parte delle
          organizzazioni  iscritte. Le regioni e le province autonome
          dispongono  la cancellazione dal registro con provvedimento
          motivato.
              5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o
          contro   il   provvedimento  di  cancellazione  e'  ammesso
          ricorso,  nel termine di trenta giorni dalla comunicazione,
          al  tribunale  amministrativo regionale, il quale decide in
          camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine  per  il  deposito  del  ricorso, uditi i difensori
          delle  parti  che  ne abbiano fatto richiesta. La decisione
          del  tribunale  e'  appellabile,  entro trenta giorni dalla
          notifica  della  stessa,  al  Consiglio  di Stato, il quale
          decide con le medesime modalita' e negli stessi termini.
              6.  Le regioni e le province autonome inviano ogni anno
          copia  aggiornata  dei  registri all'Osservatorio nazionale
          per il volontariato, previsto dall'art. 12.
              7.  Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute
          alla   conservazione  della  documentazione  relativa  alle
          entrate  di  cui  all'art.  5,  comma  1, con l'indicazione
          nominativa dei soggetti eroganti".
              -  Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400   recante   "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)  l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di aregolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.".

      
                               Art. 2.
(Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia
                       di edilizia agevolata)
   1.   I  commi  2,  2-bis  e  3  dell'articolo  9-bis  del  decreto
legislativo  3  aprile  1993, n. 96, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
   "2.  Le  controversie  relative  ai progetti speciali e alle altre
opere  di  cui  al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001,
possono  essere  definite  transattivamente  su  iniziativa d'ufficio
ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30
giugno  2002,  nel  limite del 25 per cento delle pretese di maggiori
compensi,  al  netto  di  rivalutazione monetaria, interessi, spese e
onorari.   Tale  procedimento  e'  altresi'  applicato  a  tutti  gli
interventi  per  i  quali  risultano  iscritte esclusivamente riserve
nella   contabilita'  dei  lavori.  Qualora  sulla  controversia  sia
intervenuto  un  lodo  arbitrale  o una decisione giurisdizionale non
definitiva,  il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad
un  massimo  del  50  per cento dell'importo riconosciuto al netto di
rivalutazione  monetaria  e interessi. All'ammontare definito in sede
transattiva  si  applica un coefficiente di maggiorazione forfettario
pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di
interessi.
   2-bis.  L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei
mesi  dalla  data  di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura
d'ufficio  lo  stesso  termine  decorre  dalla  data  dell'avvio  del
procedimento.    Nel    caso    di    accettazione   della   proposta
l'Amministrazione  puo'  ricorrere al parere dell'Avvocatura generale
dello  Stato,  che  deve  pronunciarsi  nel termine di sei mesi dalla
richiesta,   sullo   schema   di  transazione  secondo  le  norme  di
contabilita'  pubblica.  In  tal caso il termine e' interrotto per il
tempo   occorrente   ad  acquisire  tale  parere.  Nel  caso  in  cui
l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei
mesi   dalla  data  della  richiesta  da  parte  dell'Amministrazione
interessata,    vale    il    principio    del    silenzio   assenso.
L'Amministrazione  provvede  al  pagamento  degli importi entro i due
mesi  successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale
dello Stato.
   3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002
i  termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale
procedimento  si  applica altresi' ai progetti speciali ed alle opere
previste  dalla  delibera  CIPE  8  aprile  1987, n. 157, individuati
all'articolo  2,  comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, gia'
trasferiti  dal  commissario  ad  acta  ai  sensi dell'articolo 9 del
presente decreto".
   2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui
al  comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le
procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997,
n.  67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135,  sulla  base  di  autocertificazione della rendicontazione della
spesa  finale  approvata  dall'organo  deliberante e sottoscritta dal
rappresentante  legale  dell'ente destinatario del trasferimento, per
importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, sentito il Ministro per gli
affari  regionali,  sono  individuati  i  criteri  e  le modalita' di
formazione  del  campione  di  progetti non inferiore al 20 per cento
delle  opere  definite,  da  sottoporre  a  controllo  ai sensi della
presente legge.
   3.  Per  le  opere stradali di interesse intercomunale in corso di
realizzazione,  ammesse  al  finanziamento  ai sensi dell'articolo 1,
comma  9,  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di
esecuzione,  manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che
subentrano  nei  rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai
soggetti  attuatori,  con  vincolo  di utilizzazione delle risorse al
completamento dei progetti originariamente approvati.
   4.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
e'   istituito   presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  senza  oneri  per il bilancio dello Stato, un collegio di
revisione  per  la verifica dei rendiconti presentati dal commissario
ad  acta  nominato  ai  sensi  degli  articoli  9 e 9-bis del decreto
legislativo  3  aprile  1993,  n.  96,  come da ultimo modificato dal
presente  articolo.  Il collegio e' costituito da un magistrato della
Corte  dei  conti  con  qualifica  non inferiore a consigliere che lo
presiede,  da  un  dirigente  generale  del Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  da  un  dirigente  generale  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  La verifica dei rendiconti dovra'
riguardare  le  attivita'  del  commissario  ad  acta sotto l'aspetto
dell'efficienza,   efficacia  ed  economicita'  della  gestione,  nel
rispetto  delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti
definitivi.  Nessun  compenso  o  rimborso  spese  e'  previsto per i
componenti del collegio.
   5.  Agli  interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo
18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio 1991, n. 203, si applicano i
limiti  di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994,  nel  caso  in  cui le gare di appalto per la realizzazione dei
lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso
si puo' procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi
da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui
al   predetto   articolo   18   puo'  contribuire  con  fondi  propri
all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo
di  cui  al  citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.
   6.  Gli  alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al
comma  5  possono  essere  ceduti  agli  enti  locali,  agli istituti
autonomi  case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati,
competenti  al  prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro
dei  lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione
e'  determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto,
con  esclusione  di  ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel
caso  in  cui  i  predetti alloggi rimangano nella disponibilita' del
promotore,  questi  e'  tenuto,  per  un  periodo  di  dodici anni, a
destinarli  alla  locazione  con  le modalita' di cui all'articolo 2,
comma  3,  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  in  favore dei
dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalita'.
   7.  La  scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi
giorni,   previsti  rispettivamente  dall'articolo  11,  comma  2,  e
dall'articolo  12,  comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, gia'
differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81,
della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, e' ulteriormente differita a
nove  mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge. Il
finanziamento degli interventi cosi' attivati e' comunque subordinato
alle  disponibilita'  esistenti,  alla  data di ratifica da parte del
comune  dell'accordo  di programma, sullo stanziamento destinato alla
realizzazione  del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203.
   8.  I  fondi  previsti  dall'articolo  22, comma 3, della legge 11
marzo  1988,  n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di
edilizia   agevolata   nell'ambito  del  programma  straordinario  di
edilizia  residenziale  da  concedere  in locazione o in godimento ai
dipendenti  delle  amministrazioni  dello Stato impegnati nella lotta
alla  criminalita'  ai  sensi  dell'articolo  18 del decreto-legge 13
maggio  1991,  n.  152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio  1991,  n.  203,  sono  utilizzati  per  le seguenti finalita'
connesse all'attuazione del citato programma:
   a)  copertura  dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei
programmi  di  edilizia  sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per
cento del costo di costruzione;
   b)  finanziamento  dei  programmi integrati utilmente collocati in
graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;
   c)  finanziamento  degli  interventi  nei  limiti e secondo quanto
indicato nel comma 7.
   9.   Per   i  lavori  di  rilevante  interesse  nazionale  per  le
implicazioni  occupazionali  ed  i  connessi  riflessi sociali di cui
all'articolo  13  del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati
con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti,
la  cui  esecuzione  non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se
iniziata  o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  il  Presidente del Consiglio dei
ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate
ai  sensi  di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del
decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei
relativi  commissari  straordinari. Per tutti gli interventi ritenuti
prioritari  il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di
uno  o piu' nuovi commissari straordinari, cui spettera' l'assunzione
di  ogni  determinazione,  anche  di carattere contrattuale, ritenuta
necessaria  e  comunque  utile  per  pervenire  all'avvio ovvero alla
prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai
commissari   straordinari  sono  vincolanti  per  le  amministrazioni
competenti.   Gli  oneri  connessi  ai  compensi  da  riconoscere  ai
commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i
singoli  interventi.  Restano  applicabili  i  commi 2, 3, 4, 4-bis e
4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.
   10.   Il  possesso  dei  requisiti  soggettivi  richiesti  per  la
emissione  dei  decreti  definitivi,  recanti  la  determinazione dei
contributi  per  l'edilizia  agevolata  di  cui all'articolo 72 della
legge  22  ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio
1975,  n.  166,  all'articolo  6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n.
376,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n.
492,  e  agli  articoli  2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e'
dimostrato  dai  singoli  mutuatari attraverso la presentazione della
relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato ad effettuare controlli
a   campione,  non  inferiori  al  20  per  cento  del  totale  delle
autocertificazioni,  per  verificare le dichiarazioni contenute nelle
autocertificazioni.
   11.  Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, le parole: "Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del
decreto-legge   4   settembre   1987,   n.   366,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  3  novembre  1987,  n. 452, con propria
determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge"  sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei trasporti nomina un commissario ad acta
che  opera  con  i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25
marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23
maggio  1997,  n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria
determinazione,  affida  entro  sei  mesi  dalla  data del decreto di
nomina".
   12.  Per  il  completamento  delle  procedure di spesa avviate dai
provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il
Po  di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione
di  interventi  idraulici  rimasti  di  competenza  statale, ai sensi
dell'articolo  54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  e  dell'articolo  2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio
2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
assegna,  con  propri decreti, ai competenti provveditorati regionali
alle  opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque
di  Venezia,  i  fondi  occorrenti,  utilizzando,  a  tale  fine,  lo
stanziamento  degli  appositi  capitoli dello stato di previsione del
Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio in conformita'
alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

      
                  Note all'art. 2:
              -   Il   testo  vigente  dell'art.  9-bis  del  decreto
          legislativo  3  aprile  1993,  n. 96 recante "Trasferimento
          delle   competenze   dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno e Agenzia per la
          promozione   dello   sviluppo  del  Mezzogiorno",  a  norma
          dell'art.  3  della  legge  19  dicembre 1992, n. 488, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  9-bis (Definizione delle controversie). - 1. Per
          i  progetti speciali e le opere di cui al comma 1 dell'art.
          9,  per i quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile
          1987,  n.  157,  sia stato gia' disposto il trasferimento a
          regioni,   enti   locali,  loro  consorzi,  enti  pubblici,
          consorzi  di  bonifica  e  consorzi per le aree di sviluppo
          industriale,  la competenza per la definizione dei relativi
          rapporti  e'  attribuita alla Cassa depositi e prestiti con
          le  modalita'  di  cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
          Qualora,  per detti progetti ed opere, alla data di entrata
          in  vigore  del  presente decreto sia in atto una procedura
          contenziosa, ovvero sussistano pretese di maggiori compensi
          a  qualsiasi titolo, il trasferimento alla Cassa depositi e
          prestiti avviene solo a contenzioso definito.
              2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle
          altre  opere  di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31
          dicembre  2001, possono essere definite transattivamente su
          iniziativa  d'ufficio  ovvero  su  istanza del creditore da
          presentare  entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite
          del  25  per  cento  delle pretese di maggiori compensi, al
          netto   di   rivalutazione   monetaria,  interessi,spese  e
          onorari.  Tale  procedimento  e' altresi' applicato a tutti
          gli    interventi    per   i   quali   risultano   iscritte
          esclusivamente   riserve  nella  contabilita'  dei  lavori.
          Qualora   sulla   controversia   sia  intervenuto  un  lodo
          arbitrale  o  una decisione giurisdizionale non definitiva,
          il limite per la definizione transattiva e' elevabile ad un
          massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto
          di   rivalutazione  monetaria  e  interessi.  All'ammontare
          definito  in sede transattiva si applica un coefficiente di
          maggiorazione   forfettario  pari  al  5  per  cento  annuo
          comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.
              2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono
          entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza.
          Per  la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla
          data  dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione
          della  proposta  l'Amministrazione puo' ricorrere al parere
          dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi
          nel  termine  di  sei mesi dalla richiesta, sullo schema di
          transazione  secondo  le norme di contabilita' pubblica. In
          tal  caso  il termine e' interrotto per il tempo occorrente
          ad  acquisire  tale  parere.  Nel  caso in cui l'Avvocatura
          generale  dello  Stato  non esprima il suo parere entro sei
          mesi     dalla    data    della    richiesta    da    parte
          dell'Amministrazione  interessata,  vale  il  principio del
          silenzio  assenso.  L'Amministrazione provvede al pagamento
          degli  importi entro i due mesi successivi all'acquisizione
          del parere dell'Avvocatura generale dello Stato
              3.  La  presentazione  dell'istanza sospende fino al 30
          novembre  2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche
          in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresi' ai
          progetti  speciali  ed  alle  opere previste dalla delibera
          CIPE 8 aprile 1987, n.157, individuati all'art. 2, comma 2,
          della  legge  19  dicembre 1992, n.488, gia' trasferiti dal
          commissario  ad  acta  ai  sensi  dell'art.  9 del presente
          decreto.
              4.  Alla  chiusura del contenzioso per il quale non sia
          stata   presentata   istanza  di  definizione  transattiva,
          nonche'  alla  definizione  delle istanze non esaminate dal
          commissario  liquidatore  alla  data  del 31 dicembre 1993,
          provvede il Ministero dei lavori pubblici.
              5. Le funzioni demandate al commissario liquidatore, ai
          sensi dell'art. 19, limitatamente alle opere ed ai progetti
          di  cui  al  comma  1,  sono  attribuite, a decorrere dalla
          cessazione  dell'attivita'  dello  stesso  commissario,  al
          Ministero  dei  lavori pubblici che vi provvede, tramite il
          commissario  ad  acta,  fino  alla data del 30 aprile 1995.
          Decorso  tale  termine  il  Ministero  dei  lavori pubblici
          assume la diretta gestione delle attivita'.
              6.  Per  la  definizione  delle  attivita' previste dai
          commi  2,  3  e  4  dell'art.  9,  dal comma 5 del presente
          articolo,  nonche'  dall'art. 10, in favore del commissario
          ad  acta  possono  essere  disposte  apposite  aperture  di
          credito. I relativi ordini di accreditamento sono emessi in
          deroga  ai limiti di somma stabiliti dall'art. 56 del regio
          decreto  18  novembre 1923, n. 2440; qualora gli stessi non
          siano  estinti  al termine dell'esercizio in cui sono stati
          emessi, possono essere trasportati a quelli successivi.
              7.  Per  lo  svolgimento  delle  proprie  attivita'  il
          commissario ad acta si avvale anche degli uffici decentrati
          e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici".
              8.  Per  gli  eventuali  completamenti,  nonche' per la
          realizzazione  di nuovi interventi, il Ministero dei lavori
          pubblici applica le disposizioni contenute nei regi decreti
          18  novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, sulla
          contabilita'    generale    dello   Stato,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni,  salva l'applicazione della
          normativa comunitaria, ricorrendone i presupposti.
              9.  Gli oneri, da definire con decreto del Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro dei lavori pubblici,
          per  i  compensi  del  commissario  ad  acta, nonche' per i
          componenti   della   commissione  consultiva  nominata  con
          decreto   del  Ministro  dei  lavori  pubblici  in  data  1
          settembre   1993  e  per  non  piu'  di  cinque  consulenti
          giuridici,   da   utilizzare   per   la   definizione   del
          contenzioso,  sono  a  carico  della quota del Fondo di cui
          all'art.  19,  comma  5,  assegnata al Ministero dei lavori
          pubblici".
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  3  aprile  1993,  n. 96 recante "Trasferimento
          delle   competenze   dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
          interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno e Agenzia per la
          promozione   dello   sviluppo  del  Mezzogiorno",  a  norma
          dell'art.  3  della  legge  19  dicembre 1992, n. 488 e' il
          seguente:
              "1. Le attivita' di trasferimento dei progetti speciali
          e  delle  opere di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n.
          157,  quali risultano dal rapporto di cui all'art. 2, comma
          2,  della  legge  19 dicembre 1992, n. 488, sono attribuite
          alla  competenza  del  Ministero  dei  lavori pubblici, che
          provvede mediante uno o piu' commissari ad acta e riferisce
          ogni tre mesi al CIPE".
              -  Il testo dell'art. 20-bis del decreto-legge 25 marzo
          1997,  n.  67  convertito  con modificazioni dalla legge 23
          maggio  1997,  n.  135  recante  Disposizioni  urgenti  per
          favorire l'occupazione e' il seguente:
              "Art.  20-bis  (Funzioni  attribuite  al  Ministero dei
          lavori  pubblici). - 1. Le funzioni attribuite al Ministero
          dei  lavori  pubblici  dagli articoli 9 e 9-bis del decreto
          legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato
          dal  decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244), convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  1995, n. 341, sono
          svolte  secondo le procedure gia' regolanti l'attivita' dei
          soppressi   organismi   dell'intervento  straordinario  nel
          Mezzogiorno.
              2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
          sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodottisi  ed i rapporti
          giuridici  sorti  sulla  base  dell'art.  4,  comma  1, del
          decreto-legge  3 giugno 1996, n. 304; dell'art. 8, comma 1,
          del  decreto-legge  25  giugno  1996,  n. 335; dell'art. 8,
          comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'art.
          3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670".
              -  Il  testo  dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 22
          ottobre  1992,  n. 415, convertito, con modificazioni dalla
          legge  19  dicembre  1992,  n. 488 recante "Modifiche della
          legge  1  marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
          dell'intervento   straordinario   nel  Mezzogiorno"  e'  il
          seguente:
              "9.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta
          del   Ministro   per   gli   interventi   straordinari  nel
          Mezzogiorno,  sentite  le  regioni interessate, alla revoca
          dei  finanziamenti  relativi agli interventi finanziati sui
          piani   annuali   di  attuazione,  rientranti  anche  nella
          competenza  regionale,  che  non  risultino avviati entro i
          termini       previsti       nei       rispettivi      atti
          programmatico-convenzionali.   Le   risorse  oggetto  delle
          revoche   vengono  acquisite  alla  programmazione  per  il
          finanziamento  di interventi previsti dal presente decreto,
          con  priorita' per gli interventi localizzati nei territori
          in cui ricadono i finanziamenti revocati".
              - Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 3 aprile
          1993,  n.  96  recante  Trasferimento  delle competenze dei
          soppressi  Dipartimento per gli interventi straordinari nel
          Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello sviluppo del
          Mezzogiorno,  a  norma  dell'art. 3 della legge 19 dicembre
          1992, n. 488 e' il seguente:
              "Art.  9  (Trasferimento  delle  opere  della  gestione
          separata  e  dei  progetti  speciali). - 1. Le attivita' di
          trasferimento  dei  progetti  speciali e delle opere di cui
          alla  delibera  CIPE 8 aprile 1987, n. 157, quali risultano
          dal  rapporto  di  cui  all'art. 2, comma 2, della legge 19
          dicembre  1992, n. 488, sono attribuite alla competenza del
          Ministero  dei lavori pubblici, che provvede mediante uno o
          piu' commissari ad acta e riferisce ogni tre mesi al CIPE.
              2.  Il  commissario  ad  acta,  accertata  la effettiva
          situazione  delle  opere,  nonche'  i costi per completarle
          sulla  base  del  progetto  vigente  e  con  esclusione  di
          qualsiasi  variante  o  estendimento  anche  se in corso di
          approvazione,    previa   valutazione   dell'utilita'   del
          completamento    e   delle   priorita'   e   compatibilita'
          ambientali,  provvede,  per  le opere in cui la valutazione
          dia  un  risultato negativo, alla risoluzione del contratto
          per  le  opere  in  esecuzione  diretta o alla revoca della
          concessione per le opere eseguite dai soggetti attuatori.
              3. Le opere gia' completate sono trasferite ai soggetti
          destinatari   individuati   dal  commissario  ad  acta.  Il
          Ministero  dei  lavori pubblici provvede al pagamento degli
          importi   ancora  da  corrispondere  all'appaltatore  o  al
          concessionario per le opere eseguite ed anche di quelli che
          risulteranno  dovuti  a  seguito  della  risoluzione  delle
          controversie eventualmente insorte durante l'esecuzione del
          contratto.
              4.   Le  opere  ancora  in  corso  di  esecuzione  sono
          trasferite   ai   soggetti   destinatari   individuati  dal
          commissario  ad  acta,  che stabilisce altresi', sulla base
          degli  accertamenti  di  cui  al  comma  2,  gli importi da
          attribuire  per  il  completamento dell'opera, ivi compresi
          quelli   prevedibili   per   la  risoluzione  di  eventuali
          controversie  relative  ai lavori gia' eseguiti. Il decreto
          del  commissario  ad acta determina l'immediata successione
          del  soggetto  destinatario  in  tutti i rapporti giuridici
          facenti capo all'amministrazione appaltante o concedente. A
          far   data   dal  decreto  di  trasferimento,  il  soggetto
          destinatario  fa  fronte  alle  eventuali  controversie che
          dovessero    insorgere,    in    relazione   all'esecuzione
          dell'opera, dopo tale data.
              5.  Le controversie tra l'amministrazione rappresentata
          dal  commissario  ad  acta e il soggetto destinatario delle
          opere   saranno   decise  da  apposito  collegio  arbitrale
          composto  di tre arbitri, il cui presidente e' nominato dal
          presidente del tribunale competente e gli altri da ciascuna
          delle due parti".
              -  Per il testo dell'art. 9-bis del decreto legislativo
          3   aprile   1993,   n.  96  recante  "Trasferimento  delle
          competenze  dei  soppressi  Dipartimento per gli interventi
          straordinari  nel  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione
          dello  sviluppo del Mezzogiorno", a norma dell'art. 3 della
          legge 19 dicembre 1992, n. 488 vedi nota precedente.
              -  Il  testo  dell'art.  18 del decreto-legge 13 maggio
          1991,  n.  152 convertito con modificazioni, dalla legge 12
          luglio  1991,  n. 203 recante Provvedimenti urgenti in tema
          di  lotta  alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
          buon   andamento   dell'attivita'   amministrativa   e'  il
          seguente:
              "Art.  18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
          e'   avviato   un   programma   straordinario  di  edilizia
          residenziale  da  concedere  in locazione o in godimento ai
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  quando e'
          strettamente   necessario   alla  lotta  alla  criminalita'
          organizzata,   con   priorita'   per   coloro  che  vengano
          trasferiti  per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
          tale programma si provvede:
                a)  per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
          lire  50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
          miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67;
                b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
          di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
          di   300   miliardi  per  anno  dei  proventi  relativi  ai
          contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
          dell'art.   10   della  legge  14  febbraio  1963,  n.  60,
          relativiagli  anni 1990, 1991, e 1992. La restante parte di
          tali  proventi  e' ripartita fra le regioni, ferma restando
          la  riserva  di  cui  all'art.  2, primo comma, lettera c),
          della legge 5 agosto 1978, n. 457.
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
          comuni,  dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e loro
          consorzi  e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
          cui   al   comma   1,  lettera  a),  sono  concessi,  anche
          indipendentemente  dalla  concessione  di mutui fondiari ed
          edilizi,  a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
          o  in  un  massimo  di  diciotto annualita' costanti, ferma
          restando   l'entita'  annuale  complessiva  del  limite  di
          impegno  autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il Comitato
          esecutivo  del  CER  determina gli ulteriori criteri per le
          erogazioni   dei   contributi  nonche'  il  loro  ammontare
          massimo.  In  caso di alienazione degli alloggi di edilizia
          agevolata    l'atto   di   trasferimento   deve   prevedere
          espressamente,  a  pena  di  nullita', il passaggio in capo
          all'acquirente  degli obblighi di locazione nei tempi e con
          le modalita' stabilite dal CIPE.
              3.  Il  programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione  di  interventi  di  recupero  del patrimonio
          edilizio   anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici  da
          recuperare,  di  interventi  di  nuova costruzione, nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione.   Gli   interventi  possono  far  parte  di
          programmi  integrati,  ai  quali si applica il disposto del
          comma 5.
              4.  Alla  realizzazione  del programma straordinario di
          cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
          3,  comma  7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
          n.  118.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  legge di conversione del presente decreto il
          comitato  esecutivo  del CER stabilisce le modalita' per la
          presentazione delle domande.
              5.  Al  fine di assicurare la disponibilita' delle aree
          necessarie  alla  realizzazione del programma straordinario
          di  cui  al  comma  1, si applica l'art. 8, nono comma, del
          decreto-legge  15  dicembre  1979,  n. 629, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15  febbraio 1980, n. 25. Per
          l'acquisizione  delle  aree  e  per  la realizzazione delle
          opere  di  urbanizzazione,  la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata   a   concedere  ai  comuni  interessati  mutui
          decennali  senza  interessi  secondo  le  modalita' ed alle
          condizioni  da  stabilire con apposito decreto del Ministro
          del   tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
          costituito  presso  la  Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
          della   legge   22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              5-bis.   Sono   consentiti   atti   di   cessione,  con
          destinazione  vincolata  alla realizzazione di programmi di
          edilizia  residenziale  pubblica  o  convenzionata, di beni
          immobili  dello  Stato  e  delle  Aziende autonome statali,
          anche  se  dotate  di  personalita' giuridica, indicati nel
          libro  terzo,  titolo  I,  capo  II, del codice civile, non
          indispensabili   ad  usi  governativi,  ai  comuni  che  ne
          facciano  richiesta  entro  il 30 aprile di ogni anno e, in
          sede  di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              5-ter.  I  Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
          finanza,  gli  uffici  tecnici  erariali e gli altri uffici
          centrali   e   periferici   competenti,   procedono,  entro
          centoventi  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
          comma  5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
          le   cessioni,   alla   loro  valutazione  con  riferimento
          all'attuale   consistenza   e   destinazione  nonche'  alla
          cessione al comune richiedente.
              5-quater.   Nella   regione   Trentino-Alto   Adige  il
          programma  straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio.
              6.   Gli   enti   pubblici   comunque  denominati,  che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-95  una  somma,  non
          superiore  al  40%  dei  fondi  destinati agli investimenti
          immobiliari,  per la costruzione e l'acquisto di immobili a
          destinazione   residenziale,   da  destinare  a  dipendenti
          statali  trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
          nella   costruzione   e  nell'acquisto  di  immobili  della
          intensita'  abitativa  e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.   L'acquisto   da  parte  degli  enti  pubblici  e
          previdenziali   non  puo'  essere  riferito  agli  immobili
          costruiti con i contributi dello Stato.
              7.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale determina,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,   l'ammontare   delle  risorse  da  destinare  agli
          interventi di cui al comma 6".
              -  Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto
          1994  reca:  "Criteri  e  modalita'  per la definizione del
          valore dei contributi in materia di edilizia agevolata".
              - Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
          1998,  n.  431  recante  disciplina  delle  locazioni e del
          rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso abitativo e' il
          seguente:
              "3.  In  alternativa  a quanto previsto dal comma 1, le
          parti  possono  stipulare contratti di locazione, definendo
          il  valore  del  canone,  la durata del contratto, anche in
          relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  5,  comma 1, nel
          rispetto  comunque  di  quanto  previsto  dal  comma  5 del
          presente  articolo,  ed altre condizioni contrattuali sulla
          base  di  quanto  stabilito in appositi accordi definiti in
          sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
          e    le    organizzazioni   dei   conduttori   maggiormente
          rappresentative.  Al fine di promuovere i predetti accordi,
          i  comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
          le  predette  organizzazioni  entro  sessanta  giorni dalla
          emanazione  del  decreto  di  cui al comma 2 dell'art. 4. I
          medesimi    accordi   sono   depositati,   a   cura   delle
          organizzazioni  firmatarie,  presso  ogni  comune dell'area
          territoriale interessata".
              - I testi dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 12, comma 2
          della  legge  30 aprile  1999,  n. 136 recante norme per il
          sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica
          e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
          sono i seguenti:
              "Art.  11.  - 2. In ogni caso, gli accordi di programma
          di  cui al comma 1, non ratificati entro centottanta giorni
          dalla  comunicazione del Segretario generale del CER di cui
          al medesimo comma, sono esclusi dal finanziamento".
              "Art.  12  -  2.  I  programmi  di  cui all'art. 18 del
          decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque
          ammessi a finanziamento, per i quali non e' sottoscritta la
          convenzione  urbanistica  con  il  comune  entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, sono esclusi dal finanziamento".
              -  Il  testo  dell'art.  145,  comma  81 della legge 23
          dicembre   2000,   n.   388  recante  Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001) e' il seguente:
              "81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
          centoventi  giorni,  previsti rispettivamente dall'art. 11,
          comma  2,  e  dall'art.  12, comma 2, della legge 30 aprile
          1999,  n.  136, gia' differita al 31 ottobre 2000 dall'art.
          1,  comma  5,  del  decreto-legge  25 febbraio 2000, n. 32,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000,
          n. 97, e' ulteriormente differita al 31 ottobre 2001".
              -  Il  testo  dell'art.  18 del decreto-legge 13 maggio
          1991,  n.  152, convertito con modificazioni dalla legge 12
          luglio  1991,  n. 203 recante provvedimenti urgenti in tema
          di  lotta  alla criminalita' organizzata e di trasparenza e
          buon   andamento   dell'attivita'   amministrativa   e'  il
          seguente:
              "Art.  18. - 1. Per favorire la mobilita' del personale
          e'   avviato   un   programma   straordinario  di  edilizia
          residenziale  da  concedere  in locazione o in godimento ai
          dipendenti  delle  amministrazioni  dello  Stato  quando e'
          strettamente   necessario   alla  lotta  alla  criminalita'
          organizzata,   con   priorita'   per   coloro  che  vengano
          trasferiti  per esigenze di servizio. Alla realizzazione di
          tale programma si provvede:
                a)  per l'edilizia agevolata, con limite d'impegno di
          lire  50 miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150
          miliardi relativo al 1990 previsto al comma 3 dell'art. 22,
          della legge 11 marzo 1988, n. 67;
                b) per l'edilizia sovvenzionata, con un finanziamento
          di 900 miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo
          di   300   miliardi  per  anno  dei  proventi  relativi  ai
          contributi  di  cui  al  primo  comma,  lettere  b)  e  c),
          dell'art.  10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativi
          agli  anni  1990,  1991,  e 1992. La restante parte di tali
          proventi  e'  ripartita  fra  le regioni, ferma restando la
          riserva  di  cui all'art. 2, primo comma, lettera c), della
          legge 5 agosto 1978, n. 457.
              2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati dai
          comuni,  dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e loro
          consorzi  e da cooperative e loro consorzi. I contributi di
          cui   al   comma   1,  lettera  a),  sono  concessi,  anche
          indipendentemente  dalla  concessione  di mutui fondiari ed
          edilizi,  a parita' di valore attuale in un'unica soluzione
          o  in  un  massimo  di  diciotto annualita' costanti, ferma
          restando   l'entita'  annuale  complessiva  del  limite  di
          impegno  autorizzato  a  carico  dello  Stato.  Il Comitato
          esecutivo  del  CER  determina gli ulteriori criteri per le
          erogazioni   dei   contributi  nonche'  il  loro  ammontare
          massimo.
          In  caso di alienazione degli alloggi di edilizia agevolata
          l'atto  di  trasferimento  deve  prevedere espressamente, a
          pena di nullita', il passaggio in capo all'acquirente degli
          obblighi   di  locazione  nei  tempi  e  con  le  modalita'
          stabilite dal CIPE.
              3.  Il  programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla
          realizzazione  di  interventi  di  recupero  del patrimonio
          edilizio   anche  mediante  l'acquisizione  di  edifici  da
          recuperare,  di  interventi  di  nuova costruzione, nonche'
          alla    realizzazione    delle    necessarie    opere    di
          urbanizzazione.   Gli   interventi  possono  far  parte  di
          programmi  integrati,  ai  quali si applica il disposto del
          comma 5.
              4.  Alla  realizzazione  del programma straordinario di
          cui al comma 1 si applicano le procedure previste dall'art.
          3,  comma  7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985,
          n.  118.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della  legge di conversione del presente decreto il
          comitato  esecutivo  del CER stabilisce le modalita' per la
          presentazione delle domande).
              5.  Al  fine di assicurare la disponibilita' delle aree
          necessarie  alla  realizzazione del programma straordinario
          di  cui  al  comma  1, si applica l'art. 8, nono comma, del
          decreto-legge  15  dicembre  1979,  n. 629, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  15  febbraio 1980, n. 25. Per
          l'acquisizione  delle  aree  e  per  la realizzazione delle
          opere  di  urbanizzazione,  la Cassa depositi e prestiti e'
          autorizzata   a   concedere  ai  comuni  interessati  mutui
          decennali  senza  interessi  secondo  le  modalita' ed alle
          condizioni  da  stabilire con apposito decreto del Ministro
          del   tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
          pubblici,  utilizzando le disponibilita' del fondo speciale
          costituito  presso  la  Cassa stessa, ai sensi dell'art. 45
          della   legge   22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni.
              5-bis.   Sono   consentiti   atti   di   cessione,  con
          destinazione  vincolata  alla realizzazione di programmi di
          edilizia  residenziale  pubblica  o  convenzionata, di beni
          immobili  dello  Stato  e  delle  Aziende autonome statali,
          anche  se  dotate  di  personalita' giuridica, indicati nel
          libro  terzo,  titolo  I,  capo  II, del codice civile, non
          indispensabili   ad  usi  governativi,  ai  comuni  che  ne
          facciano  richiesta  entro  il 30 aprile di ogni anno e, in
          sede  di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto.
              5-ter.  I  Ministri competenti, sentiti l'intendenza di
          finanza,  gli  uffici  tecnici  erariali e gli altri uffici
          centrali   e   periferici   competenti,   procedono,  entro
          centoventi  giorni  dal ricevimento della domanda di cui al
          comma  5-bis, all'individuazione delle aree disponibili per
          le   cessioni,   alla   loro  valutazione  con  riferimento
          all'attuale   consistenza   e   destinazione  nonche'  alla
          cessione al comune richiedente .
              5-quater.   Nella   regione   Trentino-Alto   Adige  il
          programma  straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli
          interventi diretti ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti
          per esigenze di servizio .
              6.   Gli   enti   pubblici   comunque  denominati,  che
          gestiscono forme di previdenza e di assistenza, sono tenuti
          ad  utilizzare  per  il  periodo  1990-95  una  somma,  non
          superiore  al  40%  dei  fondi  destinati agli investimenti
          immobiliari,  per la costruzione e l'acquisto di immobili a
          destinazione   residenziale,   da  destinare  a  dipendenti
          statali  trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto
          nella   costruzione   e  nell'acquisto  di  immobili  della
          intensita'  abitativa  e  della  consistenza  degli  uffici
          statali.   L'acquisto   da  parte  degli  enti  pubblici  e
          previdenziali   non  puo'  essere  riferito  agli  immobili
          costruiti con i contributi dello Stato .
              7.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale determina,
          con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro del
          tesoro,   l'ammontare   delle  risorse  da  destinare  agli
          interventi di cui al comma 6".
              -  Il  testo dell'art. 22, comma 3 della legge 11 marzo
          1988,  n.  67  recante  disposizioni  per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 1988) e' il seguente:
              "3.   Per  la  concessione,  in  favore  delle  imprese
          edilizie,  cooperative  e relativi consorzi, dei contributi
          di  cui  all'art.  16,  L.  5  agosto  1978,  n.  457,  per
          interventi  di edilizia agevolata, ivi compresi i programmi
          di  recupero  di  cui  all'art. 1, primo comma, lettera b),
          della  medesima  legge  n.  457 del 1978, e' autorizzato il
          limite  di  impegno di lire 150 miliardi per ciascuno degli
          anni dal 1988 al 1990. Nell'ambito del limite di impegno di
          cui  al  presente  comma  relativo  al  1989 unaquota di 50
          miliardi  e' destinata alle finalita' e con le modalita' di
          cui al comma 7-bis dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio
          1985,  n.  12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
          aprile 1985, n. 118".
              -  Il  testo  dell'art.  13  del decreto-legge 25 marzo
          1997,  n.  67, convertito con modificazioni, dalla legge 23
          maggio  1997,  n.  135  recante  disposizioni  urgenti  per
          favorire l'occupazione e' il seguente:
              "Art.   13   (Commissari   straordinari   e  interventi
          sostitutivi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro  competente, di
          concerto  con  il  Ministro del tesoro, sono individuate le
          opere  e  i  lavori,  ai quali lo Stato contribuisce, anche
          indirettamente  o  con  apporto  di capitale, in tutto o in
          parte  o  cofinanziati  con risorse dell'Unione europea, di
          rilevante   interesse   nazionale   per   le   implicazioni
          occupazionali   ed   i   connessi  riflessi  sociali,  gia'
          appaltati  o  affidati in concessione o comunque ricompresi
          in  una  convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
          cui  esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia
          iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data
          di  entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, da
          pubblicarsi   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.
          In  prima  applicazione,  il  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  e'  adottato  entro trenta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
              2.  Nel  termine perentorio di trenta giorni dalla data
          della  pubblicazione  dell'elenco  di  cui  al  comma 1, le
          amministrazioni  competenti adottano i provvedimenti, anche
          di   natura  sostitutiva,  necessari  perche'  l'esecuzione
          dell'opera  sia  avviata o ripresa senza indugio, salvi gli
          effetti dei provvedimenti giurisdizionali.
              3.  La  pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle
          opere  di  cui  al  comma 1, ove non ancora intervenuta, e'
          emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
              4.  Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma
          2,  il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede
          in  sostituzione  degli  organi  ordinari  o  straordinari,
          avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza
          regionale,  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  la
          tempestiva   esecuzione  sono  comunicati  dal  commissario
          straordinario   al  presidente  della  regione  che,  entro
          quindici   giorni   dalla   ricezione,   puo'  disporne  la
          sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale
          termine  e  in  assenza di sospensione, i provvedimenti del
          commissario sono esecutivi.
              4-bis.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di cui ai
          precedenti  commi  i  commissari straordinari provvedono in
          deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque
          della  normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di
          lavori,  servizi e forniture, della normativa in materia di
          tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio
          storico,  artistico  e  monumentale,  nonche'  dei principi
          generali dell'ordinamento.
              4-ter.  I  provvedimenti  emanati  in deroga alle leggi
          vigenti  devono  contenere  l'indicazione  delle principali
          norme cui si intende derogare e devono essere motivati.
              4-quater.  Il  commissario  straordinario,  al  fine di
          consentire   il   pronto   avvio   o   la   pronta  ripresa
          dell'esecuzione  dell'opera commissariata, puo' affidare le
          prestazioni    relative   alla   revisione   del   progetto
          preliminare,  definitivo  ed esecutivo, o di parti di esso,
          nonche'  lo svolgimento di attivita' tecnico-amministrative
          connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia
          di  cui all'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
          n.  109,  e  successive modificazioni, anche in deroga alle
          disposizioni  di  cui  ai commi 4 e successivi dell'art. 17
          della  medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo
          quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4 .
              5.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro   del   tesoro,  puo'  disporre,  in  luogo  della
          prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1,
          l'utilizzazione  delle somme non impegnabili nell'esercizio
          finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla
          realizzazione   degli   adeguamenti  previsti  dal  decreto
          legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni,  negli  edifici  demaniali o in uso a uffici
          pubblici.  Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2
          e   3,   del   decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997, n. 30.
              6.  Al  fine di assicurare l'immediata operativita' del
          servizio  tecnico  di  cui  all'art.  5,  comma 3, legge 11
          febbraio  1994,  n.  109, e successive modificazioni, anche
          allo  scopo  di  provvedere  alla pronta ricognizione delle
          opere  per  le quali sussistano cause ostative allaregolare
          esecuzione,  il  Ministro  dei lavori pubblici provvede, in
          deroga  all'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996,
          n.   662,   e  successive  modificazioni,  alla  copertura,
          mediante  concorso  per  esami,  di  venticinque  posti con
          qualifica  di  dirigente,  di  cui  cinque amministrativi e
          venti  tecnici,  a  valere  sulle unita' di cui all'art. 5,
          comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
              7.  Al  relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per
          l'anno  1997  ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal
          1998,  si  provvede  mediante  riduzione dello stanziamento
          iscritto  al  capitolo  6856  dello stato di previsione del
          Ministero  del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando
          quanto  a  lire  1  miliardo  per  il 1997 l'accantonamento
          relativo  al  Ministero  del  tesoro  e  quanto  a lire 2,5
          miliardi    per   ciascuno   degli   anni   1998   e   1999
          l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri.
              7-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  successivo al decreto di cui al comma 1, saranno
          stabiliti  i  criteri  per  la  corresponsione dei compensi
          spettanti  ai  commissari  straordinari  di cui al medesimo
          comma   1.   Alla  corrispondente  spesa  si  fara'  fronte
          utilizzando  i  fondi  stanziati  per  le  opere  di cui al
          predetto comma 1".
              -  Per  il testo dei commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-quater e 5
          dell'art.  13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n. 67,
          convertito  con  modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n.   135   recante   disposizioni   urgenti   per  favorire
          l'occupazione vedi nota precedente.
              - Il testo dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n.
          865   recante   Programmi   e  coordinamento  dell'edilizia
          residenziale   pubblica;  norme  sulla  espropriazione  per
          pubblica  utilita'; modifiche ed integrazioni alla legge 17
          agosto  1942,  n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge
          29  settembre  1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
          interventi    straordinari    nel   settore   dell'edilizia
          residenziale, agevolata e convenzionata e' il seguente:
              "Art.  72.  -  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e'
          autorizzato  a  concedere un contributo nel pagamento degli
          interessi   dei   mutui   contratti   dai   privati,  dalle
          cooperative  e  dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi
          della  presente  legge,  le concessioni in superficie delle
          aree  comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e
          popolare.
              Tale  contributo  e'  concesso  nella misura occorrente
          affinche'  i mutuatari non vengano gravati degli interessi,
          diritti   e  commissioni,  anche  per  l'eventuale  perdita
          relativa  al collocamento delle cartelle, nonche' per oneri
          fiscali  e  vari e per spese accessorie in misura superiore
          al  3  per  cento  annuo, pari all'1,5 per cento semestrale
          oltre   al  rimborso  del  capitale,  se  enti  pubblici  o
          cooperative a proprieta' indivisa il cui statuto prevede il
          divieto  di cessione in proprieta' degli alloggi, l'obbligo
          di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di
          liquidazione  o  di scioglimento della cooperativa; e nella
          misura  del  4  per  cento, pari al 2 per cento semestrale,
          oltre al rimborso del capitale, se cooperative a proprieta'
          divisa,  o prive dei requisiti statutari di cui al presente
          comma o se privati .
              I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado
          e  usufruiscono  della garanzia integrativa dello Stato per
          il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
              La  garanzia  dello  Stato  diventera'  operante  entro
          centoventi   giorni   dalla   conclusione   dell'esecuzione
          immobiliare  nei  confronti del mutuatario inadempiente ove
          l'Istituto  mutuante  dovesse restare insoddisfatto del suo
          credito  e  cio'  purche'  l'Istituto stesso abbia iniziato
          l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
              Gli  eventuali  oneri  derivanti  dalla  garanzia dello
          Stato  graveranno  su apposito capitolo da istituirsi nello
          stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro
          per l'esercizio 1971 e successivi.
              La   garanzia  dello  Stato  continuera'  a  sussistere
          qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di
          mutuo   ed   essendo   intervenute   erogazioni   da  parte
          dell'Istituto   mutuante,   sopravvenisse  la  perdita  dei
          requisiti prescritti dalla presente legge.
              Per  la  determinazione  e  l'erogazione dei contributi
          statali  si  applicano, in quanto compatibili, le norme del
          decreto-legge  6  settembre 1965, n. 1022, convertito nella
          legge  1  novembre  1965, n. 1179 e successive modifiche ed
          integrazioni.
              Per   la   concessione   dei   contributi   statali  e'
          autorizzato  il  limite  d'impegno  di  2  mila milioni per
          l'anno  1972  e  di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere
          sugli  stanziamenti  previsti dalla lettera a) dell'art. 67
          della presente legge.
              Per  gli  anni successivi, con la legge di approvazione
          del  bilancio  dello  Stato,  sara'  fissato annualmente il
          limite    degli   ulteriori   impegni   da   assumere   per
          l'applicazione del presente articolo".
              -  Il  testo dell'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n.
          166  recante norme per interventi straordinari di emergenza
          per l'attivita' edilizia e' il seguente:
              "Art.  9.  -  Per la concessione di contributi ai sensi
          dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, e del
          titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
          convertito   nella  legge  1  novembre  1965,  n.  1179,  e
          successive  modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati
          rispettivamente i limiti d'impegno di lire 30 miliardi e di
          lire   20   miliardi   per   l'anno  finanziario  1975,  e,
          rispettivamente,  di  lire  5 miliardi e di lire 5 miliardi
          per  l'anno  finanziario  1976. Le annualita' relative sono
          iscritte   nello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero   dei  lavori  Pubblici.  Al  predetto  onere  si
          provvede, per l'anno 1975, con corrispondente riduzione del
          capitolo  9001  dello  stato  di previsione della spesa del
          Ministero  del  tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per
          il  tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.
              Il  Ministro  per  i lavori pubblici provvede, entro il
          termine  di  dieci  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   alla   ripartizione   territoriale  dei
          contributi,  sulla  base  dei  parametri  adottati  per  la
          ripartizione disposta con decreto del Ministro per i lavori
          pubblici  10 novembre 1971, n. 3417, ed alla determinazione
          delle  percentuali  da destinare alle varie categorie, e ne
          da' comunicazione alle regioni.
              Sui  limiti  di  impegno  di cui al primo comma gravano
          anche  i  contributi  sulle operazioni di mutuo integrativo
          dei  mutui  gia' concessi e non definiti prima del 26 marzo
          1975, derivanti dall'aggiornamento dei costi fissati con il
          decreto  del Ministro per i lavori pubblici di cui al terzo
          comma  dell'art.  8  del decreto-legge 6 settembre 1965, n.
          1022,  convertito  nella  legge 1 novembre 1965, n. 1179, e
          quelli  per l'adeguamento del contributo previsto dall'art.
          6  dello  stesso  decreto-legge  alle  variazioni del costo
          effettivo  delle  operazioni di mutuo, stabilito in base al
          citato art. 6.
              I  contributi  di  cui  al presente art. possono essere
          altresi'   concessi   per  operazioni  di  mutuo  agevolato
          occorrenti  per  il  completamento  delle  parti  ancora da
          eseguire,  determinate  dall'istituto di credito sulla base
          dello  stato di avanzamento dei lavori vistato dall'ufficio
          del  genio civile, di interventi su aree comprese nei piani
          di  zona  di  cui  alla  legge  18  aprile  1962, n. 167, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, a condizione che
          siano  rispettati  i  requisiti previsti dal titolo secondo
          del  decreto-legge  6  settembre  1965, n. 1022, convertito
          nella   legge  1  novembre  1965,  n.  1179,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni".
              -  Il  testo dell'art. 6 del decreto-legge 13 agosto 13
          agosto  1975,  n.  376  convertito  con modificazioni dalla
          legge  16 ottobre 1975, n. 492 recante provvedimenti per il
          rilancio   dell'economia   riguardanti   le   esportazioni,
          l'edilizia e le opere pubbliche e' il seguente:
              "Art.  6 (Edilizia convenzionata). - Per la concessione
          di  contributi ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre
          1971, n. 865, e del titolo II del decreto-legge 6 settembre
          1965,  n.  1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n.
          1179,   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  in
          aggiunta  ai  limiti  d'impegno di cui all'art. 9, legge 27
          maggio 1975, n. 166, sono autorizzati, rispettivamente, gli
          ulteriori  limiti  di impegno di lire 25 miliardi e di lire
          15  miliardi  per  l'anno  finanziario  1976. Le annualita'
          relative  sono  iscritte  nello  stato  di previsione della
          spesa del Ministero dei lavori pubblici.
              Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  presidente del
          Comitato  per  l'edilizia residenziale, entro il 31 ottobre
          1975    provvede   alla   ripartizione   territoriale   dei
          contributi,  secondo  i criteri stabiliti dal secondo comma
          dell'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166 .
              Il  termine previsto dal primo comma dell'art. 12 della
          legge  27  maggio  1975, n. 166, per l'invio da parte delle
          regioni  del nulla osta ai privati, alle cooperative e agli
          enti   pubblici  che  hanno  presentato  domanda  ai  sensi
          dell'art.  11  della stessa legge 27 maggio 1975, n. 166, e
          nei  termini  previsti  dallo  stesso  art.  11,  al comune
          interessato,  all'istituto  di  credito  ed  al CER decorre
          dalla data di comunicazione alla regione della ripartizione
          territoriale   dei  contributi.  Il  termine  previsto  dal
          successivo  art.  13  della citata legge 27 maggio 1975, n.
          166,   decorre   dalla  data  di  comunicazione  ai  comuni
          interessati  del nulla osta regionale rilasciato. I termini
          previsti  dal  primo  e  dal terzo comma dell'art. 16 della
          legge    27   maggio   1975,   n.   166,   sono   prorogati
          rispettivamente al 29 febbraio 1976 ed al 31 marzo 1976.
              La   limitazione   temporale  riguardante  l'iscrizione
          presso  la  camera  di  commercio, industria, agricoltura e
          artigianato, di cui al primo comma dell'art. 11 della legge
          27  maggio 1975, numero 166, non si applica alle societa' a
          prevalente partecipazione regionale e/o comunale".
              -  I  testi  degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto
          1977,    n.   513   recante   provvedimenti   urgenti   per
          l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un
          programma   straordinario  e  canone  minimo  dell'edilizia
          residenziale pubblica. sono i seguenti:
              "Art.  2.  - Resta confermato che i contributi concessi
          dal  Ministro  per  i  lavori  pubblici  -  Presidente  del
          Comitato  per  l'edilizia residenziale - ai sensi dell'art.
          16  della  legge  27  maggio 1975, n. 166, sulla base delle
          delibere  di  concessione del mutuo da parte degli istituti
          di  credito convenzionati e della dichiarazione comunale di
          avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso
          art.  16,  a  decorrere  dalla  data  di  stipulazione  del
          contratto di mutuo, sono utilizzati in modo che anche nella
          fase di preammortamento l'onere a carico del mutuatario non
          superi  il  tasso  agevolato  di  interesse stabilito dalla
          legge  per  il  periodo di ammortamento. Nel periodo finale
          dell'ammortamento  del  mutuo  e' a carico del mutuatario e
          degli  eventuali  aventi  causa  l'intera  rata di rimborso
          anche  per la parte non piu' coperta dal contributo statale
          per  effetto  dell'anticipato utilizzo di cui al precedente
          comma".
              "Art.   10.  -  Per  far  fronte  alle  necessita'  del
          programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei
          contributi   di  cui  al  titolo  II  del  decreto-legge  6
          settembre  1965,  n.  1022,  convertito, con modificazioni,
          nella  legge  1 novembre 1965, n. 1179 ed all'art. 72 della
          legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  in  corso alla data di
          entrata   in   vigore   della   presente  legge,  derivanti
          dall'aumento  del  costo del danaro, dall'aggiornamento dei
          costi  di  costruzione  entro  il limite massimo del 15 per
          cento   degli   stessi   costi   determinati   dai  decreti
          ministeriali   27 febbraio   1975  e  3  ottobre  1975,  e'
          autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente,
          di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello
          stato  di  previsione  della spesa del Ministero dei lavori
          pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978".
              -  Il  testo  vigente  del  comma 49 dell'art. 52 della
          legge  28 dicembre 2001, n. 448 recante disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2002)  come modificato dalla legge qui
          pubblicata e' il seguente:
              "49.  Cessano  di avere efficacia le concessioni per la
          realizzazione  di  opere  di viabilita' finanziate ai sensi
          della  legge  14  maggio 1981, n. 219, che alla data del 31
          dicembre  2001  risultano  bloccate per qualsiasi motivo da
          almeno  tre  anni.  Il  Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  nomina  un  commissario  ad acta che opera con i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n.67,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997, n.135, e successive modificazioni, e che, con propria
          determinazione,  affida  entro  sei  mesi  dalla  data  del
          decreto  di  nomina  il  completamento  della realizzazione
          delle  opere con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per
          la pubblica amministrazione".
              -   Il   testo   dell'art.  54,  comma  1  del  decreto
          legislativo  31  marzo 1998, n. 112 recante conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
              "1.  Sono  mantenute  allo Stato, ai sensi dell'art. 3,
          comma  1,  lettera  a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
          funzioni relative:
                a)     all'osservatorio    e    monitoraggio    delle
          trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai
          compiti  di  cui all'art. 52, all'abusivismo edilizio ed al
          recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
                b)  all'indicazione  dei  criteri  per  la raccolta e
          l'informatizzazione  di  tutto  il  materiale  cartografico
          ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione,
          al fine di unificare i diversi sistemi per una piu' agevole
          lettura dei dati;
                c)   alla  predisposizione  della  normativa  tecnica
          nazionale  per le opere in cemento armato e in acciaio e le
          costruzioni in zone sismiche;
                d)  alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare
          e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti
          e  con  le  modalita'  di  cui  alle leggi speciali vigenti
          nonche' alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
                e)  alla promozione di programmi innovativi in ambito
          urbano  che implichino un intervento coordinato da parte di
          diverse amministrazioni dello Stato".
              - Il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo
          25  maggio  2001,  n. 265 recante norme di attuazione dello
          Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il
          trasferimento  di  beni  del  demanio  idrico  e marittimo,
          nonche'  di  funzioni  in  materia  di risorse idriche e di
          difesa del suolo.e' il seguente:
              "3.   Sono   trasferite   alla   regione   le  funzioni
          amministrative   relative   alla   laguna  di  Marano-Grado
          previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, il cui esercizio
          avverra'  d'intesa  con lo Stato in conformita' a modalita'
          preventivamente stabilite".
              -  La  legge  17  agosto 1960, n. 908, pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1962, n. 212, reca: Estensione
          alle   amministrazioni   periferiche   dello   Stato  della
          possibilita'  di  utilizzare talune forme di pagamenti gia'
          esclusive dell'amministrazione centrale.

      
                               Art. 3.
                (Disposizioni in materia di servitu)
   1.  Le  procedure  impositive  di servitu' previste dalle leggi in
materia  di  trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, relative a
servizi  di  interesse  pubblico, si applicano anche per gli impianti
che  siano stati eseguiti e utilizzati prima della data di entrata in
vigore   della   presente   legge,  fermo  restando  il  diritto  dei
proprietari delle aree interessate alle relative indennita'.
   2. Ai fini di cui al comma 1, sono fatti salvi i diritti acquisiti
dagli aventi titolo fino all'imposizione della servitu'.
   3.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del testo unico
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
espropriazione   per   pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327, l'autorita'
espropriante  puo'  procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo
testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti
beneficiari,  l'eventuale  acquisizione  del  diritto  di servitu' al
patrimonio  di soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni,
autorizzazioni  o  licenze  o che svolgano, anche in base alla legge,
servizi  di  interesse  pubblico  nei  settori  di  cui al comma 1. I
soggetti di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  19 settembre 1997, n. 318, sono autorita' esproprianti ai
fini  di  cui  all'articolo  3, comma 1, lettera b), del citato testo
unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327.

      
                  Note all'art. 3:
              -  Il  testo  dell'art.  43  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          espropriazione per pubblica utilita) e' il seguente:
              "Art.  43.  -  1.  Valutati gli interessi in conflitto,
          l'autorita'  che  utilizza  un  bene  immobile per scopi di
          interesse  pubblico,  modificato  in  assenza del valido ed
          efficace  provvedimento  di  esproprio o dichiarativo della
          pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al
          suo  patrimonio  indisponibile e che al proprietario vadano
          risarciti i danni.
              2. L'atto di acquisizione:
                a)   puo'  essere  emanato  anche  quando  sia  stato
          annullato  l'atto  da  cui sia sorto il vincolo preordinato
          all'esproprio,  l'atto  che  abbia  dichiarato  la pubblica
          utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
                b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla
          indebita  utilizzazione  dell'area, indicando, ove risulti,
          la data dalla quale essa si e' verificata;
                c)  determina  la misura del risarcimento del danno e
          ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni,
          senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
                d)  e'  notificato  al proprietario nelle forme degli
          atti processuali civili;
                e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
                f)  e'  trascritto senza indugio presso l'ufficio dei
          registri immobiliari;
                g)   e'  trasmesso  all'ufficio  istituito  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 2.
              3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati
          nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla
          restituzione  di  un bene utilizzato per scopi di interesse
          pubblico,  l'amministrazione  che  ne  ha  interesse  o chi
          utilizza   il   bene   puo'   chiedere   che   il   giudice
          amministrativo,  nel caso di fondatezza del ricorso o della
          domanda,  disponga  la  condanna al risarcimento del danno,
          con  esclusione della restituzione del bene senza limiti di
          tempo.
              4.  Qualora  il giudice amministrativo abbia escluso la
          restituzione  del  bene  senza  limiti  di  tempo  ed abbia
          disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita'
          che  ha  disposto  l'occupazione  dell'area emana l'atto di
          acquisizione,  dando  atto  dell'avvenuto  risarcimento del
          danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a
          cura e spese della medesima autorita'.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi si
          applicano,  in  quanto compatibili, anche quando un terreno
          sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale
          pubblica,  agevolata  e  convenzionata  nonche'  quando sia
          imposta  una  servitu'  di  diritto  privato  o  di diritto
          pubblico  ed  il  bene  continui  ad  essere utilizzato dal
          proprietario o dal titolare di un altro diritto reale.
              6.  Salvi  i  casi in cui la legge disponga altrimenti,
          nei  casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del
          danno e' determinato:
                a)  nella  misura  corrispondente  al valore del bene
          utilizzato   per   scopi   di   pubblica   utilita'  e,  se
          l'occupazione  riguarda  un terreno edificabile, sulla base
          delle disposizioni dell'art. 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
                b)  col computo degli interessi moratori, a decorrere
          dal  giorno  in  cui  il  terreno  sia stato occupato senza
          titolo".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
          settembre  1997, n. 318 reca: "Regolamento per l'attuazione
          di     direttive     comunitarie    nel    settore    delle
          telecomunicazioni".
              -  Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b) del citato
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
          327 e' il seguente:
              "b) per autorita' espropriante", si intende l'autorita'
          amministrativa  titolare  del  potere  di espropriare e che
          cura  il relativo procedimento, ovvero il concessionario di
          un'opera  pubblica,  al  quale  sia  stato  attribuito tale
          potere, in base ad una norma;
                                 Note all'art. 4:
              -  Il  testo dell'art. 5 della legge 29 luglio 1980, n.
          385   recante   norme   provvisorie   sulla  indennita'  di
          espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di
          termini  previsti dalle legge 28 gennaio 1977, n. 10, legge
          5 agosto 1978, n. 457 e legge 15 febbraio 1980, n. 25 e' il
          seguente:
              "Art.  5. - I termini di cui al secondo comma dell'art.
          20  della  legge  22  ottobre  1971,  n.  865, e successive
          modificazioni, che siano in corso alla data dell'entrata in
          vigore della presente legge, sono prorogati di un anno".
              -  Il  testo dell'art. 1, comma 5-bis del decreto-legge
          22  dicembre  1984,  n.  901 , convertito con modificazioni
          dalla  legge  1  marzo  1985,  n.  42 recante proroga della
          vigenza  di taluni termini in materia di lavori pubblici e'
          il seguente:
              "5-bis. Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo
          comma  dell'art.  20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e'
          prorogata di un anno".
              -  Il  testo dell'art. 6 della legge 18 aprile 1984, n.
          80  recante  conversione  in  legge, con modificazioni, del
          decreto-legge  28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei
          termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione
          della   legge   14   maggio  1981,  n.  219,  e  successive
          modificazioni e' il seguente:
              "Art.  6  (Assegnazione  ed  espropriazione  delle aree
          utilizzate  per  insediamenti  provvisori).  -  Nei  comuni
          dichiarati  disastrati  ai sensi del decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 126 del 9 maggio 1981, e successive
          modificazioni,   il   recupero   del   patrimonio  edilizio
          danneggiato dal sisma puo' essere realizzato anche ai sensi
          della   legge   18   aprile  1962,  n.  167,  e  successive
          modificazioni e integrazioni.
              La ricostruzione degli edifici danneggiati, distrutti o
          da   demolire  per  effetto  degli  eventi  sismici,  posti
          all'esterno  del  centro  edificato, puo' essere effettuata
          dal  proprietario  dell'immobile in altro sito dello stesso
          comune,  purche'  non  in  contrasto con le destinazioni di
          zona previste dallo strumento urbanistico.
              E'  in facolta' dei soggetti beneficiari dei contributi
          di  cui  al  comma  precedente nonche' degli aventi diritto
          alla  ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli
          alloggi  nell'ambito del territorio comunale in luogo della
          ricostruzione,  anche  utilizzando l'importo del contributo
          come  definito  ai  sensi dell'art. 9 della legge 14 maggio
          1981, n. 219, e successive modificazioni.
              I  comuni  che, ai sensi dell'ordinanza del commissario
          del  Governo  per le zone terremotate n. 69 del 29 dicembre
          1980,   hanno  individuato  ed  utilizzato  aree  destinate
          all'installazione  di insediamenti provvisori, entro dodici
          mesi   dall'entrata   in   vigore   della   presente  legge
          espropriano  tali aree, acquisendole al patrimonio comunale
          anche  nell'ipotesi  di  intervenuta  scadenza  del termine
          finale previsto per l'occupazione d'urgenza.
              Le  aree  di  cui  al comma precedente sono espropriate
          indipendentemente    dalla    loro   attuale   destinazione
          urbanistica.
              I   provvedimenti   di   occupazione   temporanea  sono
          prorogati fino al 31 dicembre 1985.
              Gli  oneri derivanti dagli espropri e dalle occupazioni
          temporanee di cui al presente art. fanno carico al fondo di
          cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219".
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 28 febbraio
          1986,  n.  48,  convertito con modificazioni dalla legge 18
          aprile 1986 n. 119 recante proroga dei termini e interventi
          urgenti  per  la  rinascita  delle  zone  terremotate della
          Campania e della Basilicata e' il seguente:
              "Art.  1  (Proroga dei termini). - 1. Sono prorogati al
          31 dicembre 1986:
                1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3
          del  decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  18  aprile  1984,  n.  80, in
          materia di imposta sul valore aggiunto;
                2)  il  termine contenuto nell'art. 11, ultimo comma,
          del  decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  29  aprile  1982,  n. 187, in
          materia  di  attuazione  degli  strumenti  urbanistici  nei
          comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei
          programmi  pluriennali  di  cui  all'art. 13 della legge 28
          gennaio 1977, n. 10;
                3) il termine contenuto nell'art. 6, penultimo comma,
          della   legge   18 aprile   1984,  n.  80,  in  materia  di
          occupazioni  temporanee  ed  entro  la stessa data i comuni
          definiscono  il  procedimento espropriativo di cui al terzo
          comma dello stesso art. 6;
                4) il termine contenuto nell'art. 12, comma 4-septies
          del  decreto-legge  26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  24  luglio  1984,  n. 363, in
          materia   di   presentazione   degli   elaborati   e  della
          documentazione  prevista nell'art. 14, secondo comma, della
          legge   14  maggio  1981,  n.  219,  nel  testo  modificato
          dall'art.  3,  comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984,
          n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile
          1984, n. 80;
                5)  il  termine  contenuto nell'art. 2, comma ottavo,
          della   legge   18 aprile   1984,   n.   80,  e  successive
          modificazioni,  limitatamente  alle  convenzioni  stipulate
          dagli  enti  locali  ai  sensi  dell'art. 60 della legge 14
          maggio   1981,  n.  219,  e  successive  modificazioni,  in
          scadenza al 31 dicembre 1985.
              2.   Il   termine   contenuto   nell'art.   3-ter   del
          decreto-legge  1  ottobre  1982,  n.  696,  convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  29  novembre  1982,  n.  883,
          riguardante  l'esonero  dagli  oneri  previsti  dall'art. 3
          della  legge  28  gennaio  1977,  n. 10, e' prorogato al 31
          dicembre  1988.  A  partire dal 1 gennaio 1989 e fino al 31
          dicembre  1990  nei soli comuni disastrati non e' dovuto il
          solo  importo  relativo agli oneri di urbanizzazione di cui
          all'art. 5 della stessa legge n. 10 del 1977.
              3.   Le   disposizioni   contenute   nell'art.   5  del
          decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.  57, convertito, con
          modificazioni,  nella  legge  29  aprile  1982,  n. 187, in
          materia  di  collocamento  in aspettativa di amministratori
          locali,   di  indennita'  in  favore  di  amministratori  e
          segretari  comunali e funzionari degli enti locali, nonche'
          di  utilizzazione  di segretari comunali, sono prorogate al
          30  giugno  1986.  Fino al 30 giugno 1987 e' autorizzato il
          collocamento  in  aspettativa,  nei  comuni disastrati, del
          sindaco  o  del suo delegato, di un assessore nonche' di un
          consigliere  della  minoranza  designato  dal  gruppo  piu'
          consistente   della   stessa   e,   nei  comuni  gravemente
          danneggiati, del sindaco o di un suo delegato.
              4.   E'  prorogato  di  un  anno  il  termine  indicato
          nell'art.  2  del  decreto-legge  13  febbraio  1981, n. 19
          convertito,  con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981,
          n.  128,  relativo  ai vincoli di destinazione previsti nei
          piani  regolatori  delle  aree  e  dei  nuclei  di sviluppo
          industriale    localizzati   nelle   regioni   Campania   e
          Basilicata, nonche' alla retrocessione dei beni espropriati
          nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
          stessi localizzati nelle predette regioni
              5.  E'  prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato
          nell'art.  1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.
          313,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 8 agosto
          1985,  n.  422,  concernente  l'attuazione coordinata degli
          interventi  previsti  dagli articoli 21 e 32 della legge 14
          maggio  1981, n. 219, che si estende al completamento delle
          infrastrutture  esterne  alle aree di cui al citato art. 32
          con onere a carico del fondo di cui all'art. 3 della citata
          legge 14 maggio 1981, n. 219.
              6.  Le  domande corredate della relativa documentazione
          per  accedere ai benefici di cui all'art. 22 della legge 14
          maggio  1981,  n.  219, e successive modificazioni, possono
          essere presentate entro il 31 dicembre 1986".
              -  Il  testo dell'art. 14, comma 2 del decreto-legge 29
          dicembre  1987,  n. 534, convertito con modificazioni dalla
          legge  29  febbraio  1988, n. 47 recante proroga di termini
          previsti  da  disposizioni  legislative  ed  interventi  di
          carattere assistenziale ed economico e' il seguente:
              "2.  Per le occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza
          del  termine,  di  cui  al secondo comma dell'art. 20 della
          legge  22 ottobre 1971, n. 865, gia' prorogato dall'art. 1,
          comma  5-bis  del  decreto-legge  22 dicembre 1984, n. 901,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1985, n.
          42,   concernente   precedente  proroga  delle  occupazioni
          d'urgenza, e' ulteriormente prorogata di due anni".
              -  Il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge 20 novembre
          1987,  n.  474, convertito con modificazioni dalla legge 21
          legge  gennaio  1988, n. 12 recante proroga dei termini per
          l'attuazione  di  interventi  nelle  zone terremotate della
          Campania,  della  Basilicata  e della Puglia, nonche' altre
          disposizioni  dirette  ad accelerare lo sviluppo delle zone
          medesime e' il seguente:
              "Art. 1. - Sono prorogati inderogabilmente al 30 giugno
          1988 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28
          febbraio  1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 18 aprile 1986, n. 119:
                a)  quello  indicato  nell'art.  1,  comma  1, n. 4),
          concernente   la  presentazione  degli  elaborati  e  della
          documentazione,   ad   integrazione   delle   domande   per
          l'assegnazione  del contributo diretto alla ricostruzione e
          alla  riparazione  delle unita' abitative, presentate entro
          il 31 marzo 1984;
                b);
                c);
                d)  quello indicato nell'art. 1, comma 4, relativo ai
          vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle
          aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle
          regioni  Campania  e Basilicata, nonche' alla retrocessione
          dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di
          sviluppo  industriale  stessi  localizzati  nelle  predette
          regioni;
                e);
                f);
              1-bis.  Sono  inderogabilmente prorogati al 31 dicembre
          1988:
                a)  il  termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 2),
          del  decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  18  aprile  1986,  n.  119,
          concernente  l'attuazione  degli  strumenti urbanistici nei
          comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei
          programmi  pluriennali  di  cui  all'art. 13 della legge 28
          gennaio 1977, n. 10;
                b)  il  termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 1),
          del  decreto-legge  di  cui  alla  precedente  lettera  a),
          relativo  all'imposta  sul  valore  aggiunto, limitatamente
          agli  interventi  previsti  dalla  legge 14 maggio 1981, n.
          219, e successive modificazioni;
                c)  il  termine  indicato  nell'art.  3, comma 2, del
          decreto-legge  30 giugno  1986,  n.  309,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   9  agosto  1986,  n.  472,
          concernente  gli interventi previsti negli articoli 21 e 32
          della   legge   14   maggio   1981  n.  219,  e  successive
          modificazioni.
              2.  L'attivita'  delle  sezioni  staccate di Avellino e
          Salerno  del  provveditorato  alle  opere  pubbliche  della
          Campania,  gia'  autorizzata  per il triennio dal 27 agosto
          1981  al  26  agosto  1984  e prorogata sino al 31 dicembre
          1987, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990.
              3.  Il  termine  per il collocamento in aspettativa del
          sindaco   o   del   presidente   della  comunita'  montana,
          dell'assessore   delegato   alla   ricostruzione,   di   un
          rappresentante  della  minoranza  e' prorogato al 30 giugno
          1989  nei  comuni  disastrati, nel comune di Senise e nelle
          comunita'  montane  che ricomprendano comuni disastrati. E'
          prorogato,  altresi',  alla stessa data il termine indicato
          nell'art. 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.
          8,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 27 marzo
          1987,   n.   120.   Nei   comuni   gravemente  danneggiati,
          limitatamente  al  sindaco  o  suo  delegato,  il  predetto
          termine  e'  prorogato  alla  medesima data. Resta fermo il
          trattamento  economico spettante ai medesimi ove essi siano
          dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento
          autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua
          ad  essere  posto  a  carico delle amministrazioni ed enti.
          Resta a carico del fondo di cui all'art. 3, legge 14 maggio
          1981,  n.  219,  e  successive  modificazioni,  l'onere per
          l'aspettativa dei dipendenti da aziende private.
              4. Sono prorogati al 31 marzo 1988:
                a)  il  termine indicato nell'art. 1, comma 1, n. 3),
          del  decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48 (3), convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  18  aprile 1986, n. 119,
          limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti
          espropriativi ivi previsti;
                b).
              5.
              6.
              7.
              8. Al fine di accelerare il recupero dei beni culturali
          di  cui  agli  articoli  17, comma primo, 53 e 65, legge 14
          maggio   1981,  n.  219,  e  successive  modificazioni,  si
          applicano  le disposizioni contenute nell'art. 3, commi 1 e
          2,  del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 449.
              9.  La  disposizione  di cui all'art. 15, quarto comma,
          della   legge   14   maggio  1981,  n.  219,  e  successive
          modificazioni, si applica anche alle anticipazioni previste
          dalle disposizioni indicate nei commi 1 e 2.
              10".
              -  Il testo dell'art. 22 della legge 20 maggio 1991, n.
          158   recante   differimento   di   termini   previsti   da
          disposizioni legislative e' il seguente:
              "Art.   22   (Occupazioni   d'urgenza)   -  1.  Per  le
          occupazioni d'urgenza in corso, la scadenza del termine, di
          cui  al  secondo  comma dell'art. 20 della legge 22 ottobre
          1971,  n.  865,  da ultimo prorogata dall'art. 14, comma 2,
          del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29  febbraio  1988, n. 47, e'
          ulteriormente prorogata di due anni".

      
                               Art. 4.
         (Disposizioni in materia di occupazioni di urgenza)
   1.  Le  proroghe  dei  termini  di  scadenza  delle occupazioni di
urgenza stabilite dall'articolo 5 della legge 29 luglio 1980, n. 385,
dall'articolo  1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n.
901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 1985, n. 42,
dall'articolo  6  della  legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1
del   decreto-legge   28   febbraio  1986,  n.  48,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, dall'articolo 14,
comma  2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1
del   decreto-legge   20  novembre  1987,  n.  474,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 21 gennaio 1988, n. 12, dall'articolo 22
della  legge  20  maggio  1991,  n.  158,  coordinate  tra loro nelle
scadenze,  si  intendono,  con effetto retroattivo, riferite anche ai
procedimenti  espropriativi  in  corso  alle  scadenze previste dalle
singole  leggi  e  si  intendono  efficaci  anche  in assenza di atti
dichiarativi delle amministrazioni pro cedenti.

      
                               Art. 5.
      (Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia)
   1.  All'articolo  58,  comma  1, numero 62), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per  pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole:
"limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione".
   2.  Le  disposizioni  del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001 non si applicano ai
progetti  per  i  quali,  alla data di entrata in vigore del medesimo
decreto,  sia  intervenuta  la  dichiarazione  di  pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza.
   3.  Il  termine  di  entrata  in  vigore  del  citato  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2002.
   4.  Entro  il termine del 31 dicembre 2002, il Governo e' delegato
ad  emanare  uno  o  piu' decreti legislativi volti ad introdurre nel
citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n.  327  del  2001,  senza  oneri  per  il  bilancio  dello Stato, le
modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e
l'adeguamento  delle  disposizioni  normative e regolamentari in esso
contenute   alla   normativa   in   materia  di  realizzazione  delle
infrastrutture  ed insediamenti produttivi strategici e di preminente
interesse  nazionale  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21
dicembre 2001, n. 443, nonche' a garantire la massima rapidita' delle
relative  procedure  e  ad  agevolare  le procedure di immissione nel
possesso.
   5.  All'articolo  59,  comma 1, del testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n. 380, dopo la
lettera b), sono aggiunte le seguenti:
   "b-bis)   il   laboratorio   dell'Istituto  sperimentale  di  rete
ferroviaria italiana spa;
   b-ter)  il  Centro  sperimentale dell'Ente nazionale per le strade
(ANAS)  di  Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove
di crash test per le barriere metalliche".

      
                  Note all'art. 5:
              -  Il  testo vigente dell'art. 58, comma 1, numero 62),
          del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
          2001,  n.  327 ,come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
              "62)  gli  articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
          22,  23  della legge 17 agosto 1942, n. 1150; limitatamente
          alle norme riguardanti l'espropriazione".
              - Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443  recante  delega  al  Governo  in materia di
          infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
          altri interventi per il rilancio delle attivita' produttive
          e' il seguente:
              "1.   Il   Governo,  nel  rispetto  delle  attribuzioni
          costituzionali  delle  regioni, individua le infrastrutture
          pubbliche   e   private   e   gli  insediamenti  produttivi
          strategici   e   di   preminente   interesse  nazionale  da
          realizzare  per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.
          L'individuazione   e'   operata,   sentita   la  Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su
          proposta   dei  Ministri  competenti,  sentite  le  regioni
          interessate,  ovvero  su  proposta delle regioni, sentiti i
          Ministri   competenti,   e   inserito   nel   Documento  di
          programmazione economico-finanziaria, con indicazione degli
          stanziamenti   necessari   per   la   loro   realizzazione.
          Nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici  di  cui  al  presente  comma il Governo procede
          secondo  finalita'  di  riequilibrio socio-economico fra le
          aree del territorio nazionale. Il programma tiene conto del
          Piano  generale  dei trasporti. L'inserimento nel programma
          di   infrastrutture  strategiche  non  comprese  nel  Piano
          generale  dei trasporti costituisce automatica integrazione
          dello  stesso.  Il  Governo  indica  nel  disegno  di legge
          finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter,
          della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
          modificazioni,  le  risorse  necessarie,  che  integrano  i
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili.  In  sede di prima applicazione della presente
          legge  il  programma  e'  approvato  dal  CIPE  entro il 31
          dicembre 2001".
              -  Il  testo  vigente dell'art. 59, comma 1 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001, n. 380
          recante   testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari   in   materia   edilizia.  (Testo  A),  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "1.   Agli   effetti  del  presente  testo  unico  sono
          considerati laboratori ufficiali:
                a)  i  laboratori  degli  istituti  universitari  dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura;
                b)  il  laboratorio  di scienza delle costruzioni del
          centro  studi  ed  esperienze  dei  servizi antincendi e di
          protezione civile (Roma);
                b-bis)  il  laboratorio dell'Istituto sperimentale di
          rete ferroviaria italiana spa;
                b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per
          le  strade  (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso
          ad   effettuare   prove  di  crash  test  per  le  barriere
          metalliche.
              2.  Il  Ministro  per  le infrastrutture e i trasporti,
          sentito  il  Consiglio  superiore dei lavori pubblici, puo'
          autorizzare  con  proprio  decreto,  ai  sensi del presente
          capo,  altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
          costruzione,  comprese  quelle  geotecniche  su  terreni  e
          rocce.
              3.  L'attivita'  dei  laboratori,  ai fini del presente
          capo, e' servizio di pubblica utilita'".

      
                               Art. 6.
         (Disposizioni relative al Registro italiano dighe)
   1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del
provvedimento  attuativo  del  Registro  italiano  dighe (RID) di cui
all'articolo  91  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e
successive   modificazioni,   i  concessionari  delle  dighe  di  cui
all'articolo  1  del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti
ad  iscriversi  al  RID  e  a corrispondere al medesimo un contributo
annuo  per le attivita' di vigilanza e controllo svolte dallo stesso.
Nel  caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non
ottemperino  nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e
al  versamento  del  contributo,  nei loro confronti e' applicata una
sanzione   amministrativa  pari  a  cinque  volte  il  contributo  in
questione.  Se  non  ottemperano alla iscrizione e contestualmente al
versamento   del   contributo   e   della  sanzione,  decadono  dalla
concessione. Per le altre attivita' che il RID e' tenuto ad espletare
nelle  fasi  di  progettazione e costruzione delle predette dighe, e'
stabilito   altresi',   a  carico  dei  richiedenti,  un  diritto  di
istruttoria.
   2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  si  provvede  alla disciplina dei criteri di
determinazione  del  contributo  e  del  diritto previsti al comma 1,
nonche' delle modalita' di riscossione degli stessi, nel rispetto del
principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.
   3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione
della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui
al  comma  1  e' commisurato in modo da assicurare la copertura delle
spese  di  funzionamento  del  RID  nonche'  una  quota aggiuntiva da
destinare  ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra
il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.
   4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a
qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

      
                  Note all'art. 6:
              -  Il  testo  dell'art.  91  del decreto legislativo 31
          marzo  1998,  n.  112  recante  conferimento  di funzioni e
          compiti  amministrativi  dello  Stato  alle regioni ed agli
          enti  locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
          1997, n. 59 e' il seguente:
              "Art. 91 (Registro italiano dighe - RID). - 1. Ai sensi
          dell'art.  3,  lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          il  Servizio  nazionale  dighe  e' soppresso quale Servizio
          tecnico  nazionale e trasformato in Registro italiano dighe
          -  RID,  che  provvede, ai fini della tutela della pubblica
          incolumita',  all'approvazione tecnica dei progetti ed alla
          vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo
          spettanti  ai  concessionari sulle dighe di ritenuta aventi
          le  caratteristiche  indicate  all'art.  1,  comma  1,  del
          decreto-legge   8  agosto  1994,  n.  507,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584.
              2.  Le  regioni e le province autonome possono delegare
          al  RID  l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di
          loro   competenza   e  richiedere  altresi'  consulenza  ed
          assistenza  anche relativamente ad altre opere tecnicamente
          assimilabili  alle dighe, per lo svolgimento dei compiti ad
          esse assegnati.
              3. Con specifico provvedimento da adottarsi su proposta
          del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza
          Stato-regioni,   sono   definiti   l'organizzazione,  anche
          territoriale, del RID, i suoi compiti e la composizione dei
          suoi   organi,  all'interno  dei  quali  dovra'  prevedersi
          adeguata rappresentanza regionale".
              - Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994,
          n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre
          1994,  n. 584 recante Misure urgenti in materia di dighe e'
          il seguente:
              "Art. 1. - 1. La realizzazione di opere di sbarramento,
          dighe  di  ritenuta  o traverse, che superano i 15 metri di
          altezza  o  che  determinano un volume d'invaso superiore a
          1.000.000  di  metri  cubi, di seguito denominate dighe, e'
          soggetta,  ai fini della tutela della pubblica incolumita',
          in  particolare  delle  popolazioni e dei territori a valle
          delle  opere  stesse, all'approvazione tecnica del progetto
          da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene
          rilasciata  nel  caso  di  conformita'  del  progetto  alla
          normativa  vigente in materia di progettazione, costruzione
          ed  esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180
          giorni     dalla     presentazione    della    domanda    e
          dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il
          provvedimento    puo'    essere    emanato    nella   forma
          dell'approvazione     condizionata     all'osservanza    di
          determinate prescrizioni; in tal caso e' fissato un termine
          per  l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la
          complessita'  delle  medesime.  Sono,  in  ogni caso, fatti
          salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle
          prescrizioni  medesime.  Sono  escluse  tutte  le  opere di
          sbarramento che determinano invasi adibiti esclusivamente a
          deposito  o decantazione o lavaggio di residui industriali,
          che restano di competenza del Ministero dell'industria, del
          commercio  e dell'artigianato. Ai fini della sottoposizione
          alla  valutazione  di  impatto  ambientale, restano fermi i
          limiti di cui all'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
              2. (omissis).
              3. (omissis).
              4.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi  1,  2 e 3,
          l'altezza  della diga e' data dalla differenza tra la quota
          del  piano  di coronamento e quella del punto piu' depresso
          dei  paramenti;  il  volume d'invaso e' pari alla capacita'
          del  serbatoio  compreso  tra  la  quota piu' elevata delle
          soglie  sfioranti  degli  scarichi,  o della sommita' delle
          eventuali  paratoie, e la quota del punto piu' depresso del
          paramento di monte.
              5.  E'  soggetta  all'approvazione tecnica del progetto
          anche   ogni   opera  di  modificazione  che  incida  sulle
          caratteristiche  considerate  ai fini dell'approvazione del
          progetto originario.
              6.  L'approvazione  tecnica  del progetto ai fini della
          pubblica  incolumita' da parte del Servizio nazionale dighe
          non  sostituisce  obblighi,  oneri  e vincoli, gravanti sul
          soggetto  e  sulle  opere interessate, con riferimento alla

          valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico,
          agli   interessi   urbanistici,  paesaggistici,  artistici,
          storico-archeologici,  sanitari,  demaniali,  della  difesa
          nazionale,  dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza
          che  restano  di  competenza delle autorita' previste dalle
          norme vigenti.
              7.  Compete  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          promuovere  la  conferenza  di  servizi  di cui all'art. 14
          della legge 7 agosto 1990, n. 241.
              7-bis. L'approvazione tecnica dei progetti da parte del
          Servizio  nazionale  dighe  tiene integralmente luogo degli
          adempimenti  tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25
          novembre  1962,  n.  1684  ,  2  febbraio  1974, n. 64, e 5
          novembre 1971, n. 1086".
              -  Il  testo  dell'art.  8  del  decreto legislativo 28
          agosto  1997,  n.  281  recante  definizione ed ampliamento
          delle   attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
          dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali e' il seguente:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".

      
                               Art. 7.
(Modifiche   alla   legge   11   febbraio  1994,  n.  109.  Ulteriori
disposizioni  concernenti  gli  appalti  e il Consiglio superiore dei
                          lavori pubblici)
   1.  Nelle  more  della  revisione  della  legge  quadro sui lavori
pubblici,  anche  allo  scopo di adeguare la stessa alle modifiche al
titolo  V  della  parte  seconda  della  Costituzione,  alla legge 11
febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  2.  -  (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della
legge).  -  1.  Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento  di  cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori
pubblici,  se  affidati  dai  soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo,   le   attivita'  di  costruzione,  demolizione,  recupero,
ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche
di  presidio  e  difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei
contratti  misti  di  lavori,  forniture e servizi e nei contratti di
forniture  o  di  servizi  quando  comprendano  lavori  accessori, si
applicano  le  norme  della  presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento.
   2.  Le  norme  della  presente  legge  e  del  regolamento  di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano:
   a)   alle   amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed
alle  amministrazioni  locali,  alle  loro  associazioni  e  consorzi
nonche' agli altri organismi di diritto pubblico;
   b)  ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti
di  cui  al  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni,  alle  aziende  speciali  ed  ai  consorzi di cui agli
articoli  114,  2  e  31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  alle  societa' di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del
citato  testo  unico,  alle societa' con capitale pubblico, in misura
anche  non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attivita'
la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul
mercato  in regime di libera concorrenza; ai predetti soggetti non si
applicano  gli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della
presente legge;
   c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato
A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonche' ai lavori
civili  relativi  ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il
tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a
funzioni  pubbliche  amministrative, di importo superiore a 1 milione
di euro, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti
di  cui  alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto
interessi  o  in  conto  capitale che, attualizzato, superi il 50 per
cento  dell'importo dei lavori; ai predetti soggetti non si applicano
gli  articoli  7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33 della presente
legge.
   3.  Ai  concessionari  di  lavori  pubblici  si  applicano le sole
disposizioni della presente legge in materia di pubblicita' dei bandi
di  gara  e  termini  per concorrere, secondo quanto previsto per gli
appalti  a  terzi  dalla  direttiva  93/37/CEE  del Consiglio, del 14
giugno  1993, nonche' in materia di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese
collegate  o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva
93/37/CEE,  si  applicano  le sole norme relative alla qualificazione
degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono  imporre  ai  concessionari  di lavori pubblici, con espressa
previsione  del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti  a  una percentuale minima del 30 per cento del valore
globale  dei lavori oggetto della concessione oppure possono invitare
i   candidati  concessionari  a  dichiarare  nelle  loro  offerte  la
percentuale,  ove  sussista,  del  valore  globale dei lavori oggetto
della  concessione  che  essi  intendono  affidare  a  terzi.  Per la
realizzazione  delle  opere previste nelle convenzioni gia' assentite
alla  data  del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi
della  legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare
a  terzi  una  percentuale  minima  del  40  per  cento  dei  lavori,
applicando  le  disposizioni della presente legge ad esclusione degli
articoli  7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32, 33. E' fatto divieto ai
soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad estensioni di
lavori  affidati  in  concessione  al di fuori delle ipotesi previste
dalla  citata  direttiva  93/37/CEE  previo  aggiornamento degli atti
convenzionali sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Di tale aggiornamento deve essere
data comunicazione al Parlamento.
   4. I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
applicano  le  disposizioni  della presente legge per i lavori di cui
all'articolo  8, comma 6, del medesimo decreto legislativo e comunque
per  i  lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari. Agli
stessi  soggetti  non si applicano le disposizioni del regolamento di
cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla
contabilita'  dei  lavori  e  al  collaudo  dei  lavori.  Resta ferma
l'applicazione   delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari
relative  ai  collaudi  di natura tecnica. Gli appalti di forniture e
servizi  restano  comunque  regolati  dal solo decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158.
   5.  Le  disposizioni  della  presente  legge non si applicano agli
interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi
connessi ad atti abilitanti all'attivita' edilizia o conseguenti agli
obblighi  di  cui  al  quinto  comma  dell'articolo 28 della legge 17
agosto  1942,  n.  1150, e successive modificazioni, o di quanto agli
interventi  assimilabile;  per  le  singole opere d'importo superiore
alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le
stesse  nel  rispetto  delle  procedure di gara previste dalla citata
direttiva 93/37/CEE.
   6.   Le   disposizioni   della   presente   legge,  ad  esclusione
dell'articolo 8, non si applicano ai contratti di sponsorizzazione di
cui  all'articolo  119  del  citato  testo  unico  di  cui al decreto
legislativo  n.  267  del  2000,  ed  all'articolo  43 della legge 27
dicembre   1997,   n.  449,  ovvero  ai  contratti  a  questi  ultimi
assimilabili,  aventi  ad  oggetto  interventi di cui al comma 1, ivi
compresi  gli  interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle  superfici  decorate  di  beni  architettonici  sottoposti alle
disposizioni  di  tutela  di  cui  al  Titolo I del testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
   7. Ai sensi della presente legge si intendono:
   a)  per  organismi  di  diritto  pubblico  qualsiasi organismo con
personalita'  giuridica,  istituito  per  soddisfare specificatamente
bisogni  di  interesse  generale  non  aventi carattere industriale o
commerciale  e  la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
dallo  Stato,  dalle  regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano,  dagli  enti  locali,  da  altri  enti  pubblici  o da altri
organismi  di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta
al   controllo   di   tali   soggetti,  ovvero  i  cui  organismi  di
amministrazione,  di  direzione  o  di  vigilanza siano costituiti in
misura  non inferiore alla meta' da componenti designati dai medesimi
soggetti;
   b)  per  procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei
lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
   c)  per  amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma
2, lettera a);
   d)  per  altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui
al comma 2, lettere b) e c).";
   b) all'articolo 3, comma 6, lettera l):
   1)  le  parole:  "ai  sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e
successive  modificazioni"  sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi
del  Titolo  I  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490";
   2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto
specificatamente  previsto  con  riferimento  ai  beni mobili ed alle
superfici decorate di beni architettonici";
   c)  all'articolo  4,  comma 17, primo periodo, le parole: "150.000
Ecu"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "150.000  euro"; le parole:
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; le
parole:  "trenta  giorni"  sono  sostituite dalle seguenti: "sessanta
giorni"; al medesimo comma 17 dell'articolo 4, dopo il primo periodo,
e'  inserito  il  seguente:  "Per  gli appalti di importo inferiore a
500.000  euro non e' necessaria la comunicazione dell'emissione degli
stati di avanzamento";
   d) all'articolo 8:
   1)  al  comma  2,  le  parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle
seguenti: "150.000 euro";
   2) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b)  le  modalita'  e  i  criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca  nei  confronti  degli  organismi  di  attestazione, nonche' i
requisiti  soggettivi,  organizzativi,  finanziari  e  tecnici  che i
predetti organismi devono possedere";
   3) al comma 4, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
   "g)  le  modalita'  di  verifica della qualificazione. Fatto salvo
quanto  specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione
relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili  e  delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte
alle disposizioni di tutela del citato testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  di  beni  culturali e ambientali, di cui al
decreto    legislativo    29   ottobre   1999,   n.   490,   ottenute
antecedentemente  alla  data  di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso,
la  durata dell'efficacia della qualificazione e' di cinque anni, con
verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine
generale  nonche'  dei requisiti di capacita' strutturale da indicare
nel   regolamento.   La  verifica  di  mantenimento  sara'  tariffata
proporzionalmente   alla   tariffa  di  attestazione  in  misura  non
superiore  ai  3/5  della  stessa.  La  durata  dell'efficacia  della
qualificazione  relativa  alla  categoria  dei  lavori  di restauro e
manutenzione  di  beni  mobili  e  delle  superfici  decorate di beni
architettonici  sottoposte  alle  disposizioni  di  tutela  di cui al
citato  testo unico ottenuta antecedentemente alla data di entrata in
vigore  del  regolamento  di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more
dell'efficacia  dello stesso, e' di tre anni, fatta salva la verifica
in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e dei
requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento";
   4)  al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"E'   facolta'   dei   soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
individuare,  quale  ulteriore  requisito  dei soggetti esecutori dei
lavori  di  cui  al  presente  comma, l'avvenuta esecuzione di lavori
nello  specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai fini della
comprova  del  requisito  relativo  all'esecuzione  di  lavori  nello
specifico  settore  cui  si  riferisce  l'intervento, potranno essere
utilizzati   unicamente   i  lavori  direttamente  ed  effettivamente
realizzati  dal  soggetto  esecutore,  anche per effetto di cottimi e
subaffidamenti.";
   5) dopo il comma 11-sexies e' aggiunto il seguente:
   "11-septies.  Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorche'
accessori  e  di  rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono
essere  eseguiti  esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del
presente articolo.";
   e) all'articolo 12:
   1)  al  comma  5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "E'
vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile";
   2) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
   "8-bis.  Ai  fini  della partecipazione del consorzio stabile alle
gare  per  l'affidamento  di lavori, la somma delle cifre d'affari in
lavori  realizzate  da  ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio
antecedente   la   data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,  e'
incrementata  di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale
e'  pari  al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno;  al  10  per  cento  nel  terzo  anno  fino  al  compimento del
quinquennio.
   8-ter.   Il  consorzio  stabile  si  qualifica  sulla  base  delle
qualificazioni   possedute  dalle  singole  imprese  consorziate.  La
qualificazione  e'  acquisita  con  riferimento  ad  una  determinata
categoria  di  opera  generale  o  specializzata  per  la  classifica
corrispondente   alla   somma   di  quelle  possedute  dalle  imprese
consorziate.   Per  la  qualificazione  alla  classifica  di  importo
illimitato,  e' in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese
consorziate  gia'  possieda  tale  qualificazione  ovvero  che tra le
imprese  consorziate  ve  ne  siano almeno una con qualificazione per
classifica  VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra  le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per   classifica   VI.  Per  la  qualificazione  per  prestazioni  di
progettazione  e costruzione, nonche' per la fruizione dei meccanismi
premiali  di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), e' in ogni caso
sufficiente  che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno
una  delle  imprese  consorziate.  Qualora la somma delle classifiche
delle  imprese  consorziate non coincida con una delle classifiche di
cui  all'articolo  3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n.  34,  la  qualificazione e'
acquisita  nella  classifica  immediatamente  inferiore  o  in quella
immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese   consorziate,   a   seconda   che  tale  somma  si  collochi
rispettivamente  al  di  sotto,  ovvero al di sopra o alla pari della
meta' dell'intervallo tra le due classifiche";
   f) all'articolo 13:
   1)  al  comma  3,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "I
lavori  riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporate  possono  essere  assunti  anche  da  imprese  riunite  in
associazione ai sensi del comma 1.";
   2) al comma 7, la parola: "ciascuna" e' sostituita dalle seguenti:
"una  o  piu'"  ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
medesime  speciali  categorie di lavori, che siano indicate nel bando
di   gara,   il   subappalto,   ove   consentito,   non  puo'  essere
artificiosamente suddiviso in piu' contratti.";
   g) all'articolo 14:
   1)  al  comma 1, dopo le parole: "L'attivita' di realizzazione dei
lavori  di  cui  alla  presente legge" sono inserite le seguenti: "di
singolo importo superiore a 100.000 euro";
   2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorita'.
Nell'ambito  di  tale  ordine  sono da ritenere comunque prioritari i
lavori  di  manutenzione,  di  recupero  del patrimonio esistente, di
completamento   dei   lavori  gia'  iniziati,  i  progetti  esecutivi
approvati, nonche' gli interventi per i quali ricorra la possibilita'
di finanziamento con capitale privato maggioritario";
   3)  al  comma 6, dopo le parole: "e' subordinata" sono inserite le
seguenti:  ",  per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro,
alla  previa  approvazione  di  uno  studio  di fattibilita' e, per i
lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro,";
   4)  al  comma  7,  le  parole: "o un tronco di lavoro a rete" sono
soppresse;
   h) all'articolo 16:
   1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
   "3-bis.  Con  riferimento  ai lavori di restauro e manutenzione di
beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni  architettonici
sottoposte  alle  disposizioni  di tutela di cui al testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia di beni culturali e ambientali,
di  cui  al  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il progetto
preliminare  dell'intervento  deve  ricomprendere  una scheda tecnica
redatta  e  sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore
di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla
puntuale  individuazione  delle  caratteristiche del bene vincolato e
dell'intervento da realizzare.";
   2) al comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" e' inserita
la seguente: "tecnica";
   i) all'articolo 17:
   1)  al  comma  1,  lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  ", ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al
restauro  e  alla  manutenzione  di  beni  mobili  e  delle superfici
decorate   di  beni  architettonici,  i  soggetti  con  qualifica  di
restauratore  di beni culturali ai sensi della vigente normativa"; al
medesimo comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
   "g-bis)  da  consorzi stabili di societa' di professionisti di cui
al  comma  6, lettera a), e di societa' di ingegneria di cui al comma
6,  lettera  b),  anche  in  forma  mista, formati da non meno di tre
consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria
e  architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
e  che  abbiano  deciso  di  operare  in  modo  congiunto  secondo le
previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione
a  piu'  di  un  consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle
gare  per  l'affidamento  di  incarichi  di progettazione e attivita'
tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il  fatturato globale in
servizi  di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna societa'
consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente e' incrementato
secondo   quanto  stabilito  dall'articolo  12,  comma  8-bis,  della
presente  legge;  ai consorzi stabili di societa' di professionisti e
di  societa'  di  ingegneria si applicano altresi' le disposizioni di
cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12";
   2) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso;
   3) al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:   "di  categoria  cui  ciascun  firmatario  del  progetto  fa
riferimento  in  forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale.  Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive  Casse  secondo  gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti;"  e alla lettera b), secondo periodo, le parole: "di ciascun
professionista   firmatario   del  progetto"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "di  categoria  cui  ciascun  firmatario  del  progetto fa
riferimento  in  forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo
professionale.  Detto contributo dovra' essere versato pro quota alle
rispettive  Casse  secondo  gli ordinamenti statutari e i regolamenti
vigenti";
   4)  al  comma  8,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:
"All'atto  dell'affidamento  dell'incarico  deve essere dimostrata la
regolarita' contributiva del soggetto affidatario";
   5) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
   "10.  Per  l'affidamento  di incarichi di progettazione di importo
pari  o  superiore  alla  soglia  di  applicazione  della  disciplina
comunitaria  in  materia di appalti pubblici di servizi, si applicano
le  disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
e   successive   modificazioni,   ovvero,   per   i  soggetti  tenuti
all'applicazione  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 158, e
successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.
   11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato  sia  compreso  tra  100.000 euro e la soglia di applicazione
della  disciplina  comunitaria  in  materia  di  appalti  pubblici di
servizi, il regolamento disciplina le modalita' di aggiudicazione che
le   stazioni  appaltanti  devono  rispettare,  in  alternativa  alla
procedura  del  pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata
pubblicita'  agli  stessi  e  siano  contemperati i principi generali
della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la
proporzionalita'  tra  le  modalita'  procedurali  e il corrispettivo
dell'incarico.
   12.  Per  l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della
direzione  dei  lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000
euro  le  stazioni  appaltanti  per  il  tramite del responsabile del
procedimento  possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al
comma  1,  lettere  d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica
dell'esperienza  e  della  capacita' professionale degli stessi e con
motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare";
   6) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
   "12-ter.  Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto,
le  tabelle  dei  corrispettivi  delle  attivita'  che possono essere
espletate  dai  soggetti  di  cui  al  comma 1 del presente articolo,
tenendo  conto  delle tariffe previste per le categorie professionali
interessate.  I  corrispettivi  sono  minimi  inderogabili  ai  sensi
dell'ultimo  comma  dell'articolo  unico della legge 4 marzo 1958, n.
143,  introdotto  dall'articolo  unico  della legge 5 maggio 1976, n.
340.  Ogni  patto contrario e' nullo. Fino all'emanazione del decreto
continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della
giustizia  del  4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
96 del 26 aprile 2001.";
   l) all'articolo 19:
   1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b)  la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e
l'esecuzione  dei  lavori  pubblici  di  cui all'articolo 2, comma 1,
qualora:
   1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
   2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica
incida per piu' del 60 per cento del valore dell'opera;
   3)   riguardino   lavori   di   manutenzione,   restauro  e  scavi
archeologici;
   4)  riguardino  lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di
euro";
   2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
   "1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui
al  comma  1,  lettera  b),  deve  possedere  i requisiti progettuali
previsti  dal  bando  o  deve avvalersi di un progettista qualificato
alla  realizzazione  del  progetto  esecutivo  individuato in sede di
offerta  o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle
spese  di  progettazione  esecutiva  comprese  nell'importo a base di
appalto  ed  i  requisiti  richiesti al progettista, in conformita' a
quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione.
L'ammontare  delle  spese  di progettazione non e' soggetto a ribasso
d'asta.  L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti
alla  necessita'  di  introdurre varianti in corso d'opera a causa di
carenze   del   progetto  esecutivo.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo  47,  comma  1,  del  regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  21  dicembre 1999, n. 554, nel caso di
opere  di  particolare  pregio  architettonico,  il  responsabile del
procedimento   procede   in   contraddittorio   con   il  progettista
qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo a verificare la
conformita' con il progetto definitivo, al fine di accertare l'unita'
progettuale.   Al  contraddittorio  partecipa  anche  il  progettista
titolare  dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in
ordine a tale conformita'.
   1-quater.  I  lavori  di  restauro e manutenzione di beni mobili e
delle  superfici  decorate  di  beni  architettonici  sottoposte alle
disposizioni  di  tutela  previste  dal testo unico di cui al decreto
legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490,  non  sono  suscettibili di
affidamento  congiuntamente  ad  altre lavorazioni afferenti ad altre
categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di
cui   all'articolo  3,  commi  2  e  3,  e  dal  regolamento  di  cui
all'articolo  8,  comma  2.  L'affidamento  dei  lavori di restauro e
manutenzione  di  beni  mobili  e  delle  superfici  decorate di beni
architettonici  comprende, di regola, l'affidamento dell'attivita' di
progettazione successiva a livello preliminare.
   1-quinquies.  Nel  caso di affidamento dei lavori in assicurazione
di  qualita',  qualora la stazione appaltante non abbia gia' adottato
un  proprio  sistema  di  qualita',  e'  fatto obbligo alla stessa di
affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui
al  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto
al  responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo
da  assicurare  che  anche il funzionamento della stazione appaltante
sia conforme ai livelli di qualita' richiesti dall'appaltatore";
   3)  al  comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti
prezzi  o  tariffe  amministrati,  controllati o predeterminati" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "Qualora necessario"; le parole: ", che
comunque  non  puo'  superare il 50 per cento dell'importo totale dei
lavori.  Il  prezzo  puo' essere corrisposto a collaudo effettuato in
un'unica  rata  o  in  piu'  rate annuali, costanti o variabili" sono
soppresse;  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A titolo di
prezzo,  i  soggetti  aggiudicatori  possono  cedere  in proprieta' o
diritto  di  godimento  beni immobili nella propria disponibilita', o
allo  scopo  espropriati,  la  cui  utilizzazione  sia  strumentale o
connessa  all'opera da affidare in concessione, nonche' beni immobili
che  non  assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
indicati  nel  programma  di cui all'articolo 14, ad esclusione degli
immobili  ricompresi  nel  patrimonio  da  dismettere  ai  sensi  del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001,  n. 410. Qualora il
soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva,
l'oggetto  della  concessione,  quanto  alle prestazioni progettuali,
puo'  essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo
completamento da parte del concessionario";
   4)  al  comma  2-bis,  le parole: "La durata della concessione non
puo'  essere superiore a trenta anni" sono sostituite dalle seguenti:
"L'amministrazione   aggiudicatrice,   al   fine   di  assicurare  il
perseguimento     dell'equilibrio     economico-finanziario     degli
investimenti  del  concessionario,  puo' stabilire che la concessione
abbia  una  durata  anche  superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento  della concessione, della percentuale del prezzo di cui al
comma  2  sull'importo  totale dei lavori, e dei rischi connessi alle
modifiche delle condizioni del mercato";
   5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
   "2-ter.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  affidare in
concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica
amministrazione,  in  quanto  funzionali  alla  gestione  di  servizi
pubblici,   a   condizione   che   resti   al  concessionario  l'alea
economico-finanziaria della gestione dell'opera.
   2-quater. Il concessionario, ovvero la societa' di progetto di cui
all'articolo   37-quater,  partecipano  alla  conferenza  di  servizi
finalizzata  all'esame  ed  alla  approvazione  dei  progetti di loro
competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto";
   6)  al  comma  4,  le parole: "in ogni caso" sono sostituite dalle
seguenti:  "salvo  il  caso di cui al comma 5,"; e le parole: "numero
1)" sono sostituite dalle seguenti: "numeri 1), 2) e 4)";
   7)  al  comma  5,  dopo  le parole: "i contratti" sono inserite le
seguenti:  "di  cui  al  comma  1, lettera a), di importo inferiore a
500.000  euro e i contratti" e, dopo le parole: "scavi archeologici",
sono  aggiunte  le  seguenti:  "nonche' quelli relativi alle opere in
sotterraneo  e  quelli  afferenti  alle  opere  di consolidamento dei
terreni";
   m) all'articolo 20:
   1)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  "ponendo  a  base di gara un
progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello";
   2)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  "previo parere del Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici"  sono  inserite le seguenti: "per i
lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro";
   n) all'articolo 21:
   1)  al comma 1-bis, primo periodo, le parole: "a 5 milioni di ECU"
sono sostituite dalle seguenti: "al controvalore in euro di 5.000.000
di  DSP"; e' soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono
inseriti  i  seguenti:  "Il  bando  o  la  lettera  di  invito devono
precisare   le  modalita'  di  presentazione  delle  giustificazioni,
nonche' indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilita'
delle offerte. Non sono richieste giustificazioni per quegli elementi
i  cui  valori  minimi sono rilevabili da dati ufficiali. Ove l'esame
delle  giustificazioni  richieste  e  prodotte non sia sufficiente ad
escludere l'incongruita' della offerta, il concorrente e' chiamato ad
integrare   i   documenti  giustificativi  ed  all'esclusione  potra'
provvedersi    solo    all'esito   della   ulteriore   verifica,   in
contraddittorio";
   2) dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
   "1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione   privata   puo'   essere   effettuata  con  il  criterio
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  determinata in base
agli  elementi  di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di
importo  superiore  alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
della  componente  tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle  possibili  soluzioni  progettuali, si ritiene possibile che la
progettazione  possa  essere  utilmente  migliorata  con integrazioni
tecniche proposte dall'appaltatore";
   3) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
   "8-bis.  L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di
beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni  architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo
stimato  sia  inferiore  a  5.000.000  di DSP, e' disposta secondo il
criterio  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,  assumendo
quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento
dei  curricula  in  relazione  alle  caratteristiche  dell'intervento
individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis.
In   questa  ipotesi,  all'elemento  prezzo  dovra'  essere  comunque
attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati";
   o)  all'articolo  23, comma 1-ter, il quarto periodo e' sostituito
dai  seguenti:  "Ogni  domanda  deve  indicare  gli  eventuali  altri
soggetti  a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata
da  una  autocertificazione,  ai  sensi  della  vigente  normativa in
materia,  con  la  quale  il  richiedente  attesta  il possesso delle
qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  25  gennaio  2000,  n. 34, di non
trovarsi  in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e
di  non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto
al  secondo  periodo  del  presente  comma.  Le  stazioni  appaltanti
procedono  a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque
sui soggetti aggiudicatari";
   p) all'articolo 24:
   1) al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
   "0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro";
   2)  al  comma  1,  lettera a), le parole: "non superiore a 300.000
ECU" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro
e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU" e' sostituita
dalla seguente: "euro";
   3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
   "5-bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il
cui  importo  stimato  sia  superiore a 40.000 euro, avviene mediante
gara  informale sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma
8-bis, alla quale devono essere invitati almeno quindici concorrenti,
se  sussistono  in  tale  numero  soggetti qualificati ai sensi della
presente  legge  per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento
di  appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato sia
inferiore  a  40.000  euro,  le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento   a  soggetti,  singoli  o  raggruppati,  di  propria
fiducia.  In  questo  caso  comunque  le  stazioni  appaltanti devono
verificare  la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di
cui  alla  presente  legge  e  motivarne  la scelta in relazione alle
prestazioni da affidare.";
   4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
   "7-bis.  Con  riferimento  ai lavori di restauro e manutenzione di
beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni  architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia di beni culturali e ambientali,
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' ammissibile
l'affidamento  a  trattativa  privata, ad un soggetto esecutore di un
appalto,   di   lavori  complementari,  non  figuranti  nel  progetto
inizialmente  approvato  o nell'affidamento precedentemente disposto,
che   siano   diventati  necessari,  a  seguito  di  circostanza  non
prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreche' tali lavori
non   possano   essere   tecnicamente   o   economicamente   separati
dall'appalto  principale  senza  grave  inconveniente per il soggetto
aggiudicatario    oppure,   quantunque   separabili   dall'esecuzione
dell'appalto   iniziale,   siano   strettamente   necessari   al  suo
perfezionamento.   L'importo   dei   lavori  complementari  non  puo'
complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.";
   q) all'articolo 27, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
   "2-bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione
di  beni  mobili  e  delle superfici decorate di beni architettonici,
sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle
disposizioni  legislative  in materia di beni culturali e ambientali,
di  cui  al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di
direzione  dei  lavori  del direttore dei lavori deve comprendere tra
gli  assistenti  con  funzioni di direttore operativo un soggetto con
qualifica  di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa
vigente.";
   r)  all'articolo  28,  comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:   "Possono   fare   parte  delle  commissioni  di  collaudo,
limitatamente  ad un solo componente, i funzionari amministrativi che
abbiano  prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
E'    abrogata   ogni   diversa   disposizione,   anche   di   natura
regolamentare";
   s) all'articolo 29:
   1)  al  comma  1, lettera a), le parole: "superiore a 5 milioni di
ECU"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "pari  o  superiore  al
controvalore  in  euro  di  5.000.000  di DSP"; alla lettera b), alla
parola:  "superiore",  sono premesse le parole: "pari o" e la parola:
"ECU"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "euro";  alla  lettera c) la
parola: "ECU" e' sostituita dalla seguente: "euro";
   2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Le spese relative alla pubblicita' devono essere inserite nel
quadro   economico   del   progetto   tra  le  somme  a  disposizione
dell'amministrazione,  che  e' tenuta ad assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del
procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui
al  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
il  quale,  in  caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse,
dovra'  effettuare  a  proprio  carico  le  forme  di pubblicita' ivi
disciplinate,     senza     alcuna     possibilita'     di    rivalsa
sull'amministrazione";
   t) all'articolo 30:
   1)  al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "In
caso  di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento,
la  garanzia  fidejussoria  e'  aumentata  di tanti punti percentuali
quanti  sono  quelli  eccedenti  il  10 per cento; ove il ribasso sia
superiore  al 20 per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per
ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  20  per  cento.  La cauzione
definitiva   e'   progressivamente   svincolata   a   decorrere   dal
raggiungimento  di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante
stati  d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento
dell'importo  contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori
eseguiti  di  cui al precedente periodo, la cauzione e' svincolata in
ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si
procede  allo  svincolo  progressivo  in  ragione  di  un 5 per cento
dell'iniziale  ammontare  per  ogni ulteriore 10 per cento di importo
dei  lavori  eseguiti.  Lo  svincolo,  nei  termini  e per le entita'
anzidetti,   e'   automatico,   senza  necessita'  di  benestare  del
committente,   con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale
o  copia  autentica,  attestanti  il  raggiungimento  delle  predette
percentuali  di  lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per
cento  dell'iniziale  importo  garantito,  e'  svincolato  secondo la
normativa  vigente.  Le  disposizioni di cui ai precedenti periodi si
applicano  anche  ai  contratti  in corso"; al terzo periodo, dopo le
parole:  "La  mancata  costituzione  della garanzia" sono inserite le
seguenti: "di cui al primo periodo";
   2) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
   "6.  Prima  di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori,
le  stazioni  appaltanti  devono  verificare,  nei  termini  e con le
modalita'  stabiliti  dal regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali  ai  documenti  di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la
loro   conformita'   alla  normativa  vigente.  Gli  oneri  derivanti
dall'accertamento  della  rispondenza agli elaborati progettuali sono
ricompresi  nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.
Con  apposito  regolamento,  adottato  ai  sensi  dell'articolo 3, il
Governo  regola le modalita' di verifica dei progetti, attenendosi ai
seguenti criteri:
   a)  per  i  lavori  di  importo superiore a 20 milioni di euro, la
verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati
ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;
   b)  per  i  lavori  di  importo inferiore a 20 milioni di euro, la
verifica  puo'  essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette
stazioni  appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti
esterni  o  le  stesse  stazioni  appaltanti dispongano di un sistema
interno   di   controllo   di  qualita',  ovvero  da  altri  soggetti
autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
   c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto
deve  essere  munito  di  una polizza indennitaria civile per danni a
terzi  per  i  rischi  derivanti  dallo svolgimento dell'attivita' di
propria competenza.
   6-bis.  Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al  comma  6, la verifica puo' essere effettuata dagli uffici tecnici
delle  stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla
lettera a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare
inferiore  alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti
di fiducia della stazione appaltante.";
   3)  al  comma 7-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il
sistema,  una  volta istituito, e' obbligatorio per tutti i contratti
di  cui  all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a
75 milioni di euro";
   u) all'articolo 31-bis, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
   "1.   Per   i   lavori  pubblici  affidati  dai  soggetti  di  cui
all'articolo  2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di
concessioni,  qualora,  a  seguito  dell'iscrizione  di  riserve  sui
documenti  contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in
misura  sostanziale  e  in  ogni  caso  non inferiore al 10 per cento
dell'importo  contrattuale, il responsabile del procedimento promuove
la costituzione di apposita commissione perche' formuli, acquisita la
relazione  del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di
collaudo,  entro  novanta  giorni dalla apposizione dell'ultima delle
predette  riserve,  proposta  motivata  di accordo bonario. In merito
alla   proposta   si   pronunciano,  nei  successivi  trenta  giorni,
l'appaltatore  ed il soggetto committente. Decorso tale termine e' in
facolta' dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La
procedura   per  la  definizione  dell'accordo  bonario  puo'  essere
reiterata  per  una  sola volta. La costituzione della commissione e'
altresi'     promossa     dal    responsabile    del    procedimento,
indipendentemente  dall'importo  economico  delle  riserve  ancora da
definirsi,  al  ricevimento  da parte dello stesso del certificato di
collaudo   o   di   regolare   esecuzione  di  cui  all'articolo  28.
Nell'occasione  la  proposta  motivata della commissione e' formulata
entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
   1-bis.  La  commissione  di  cui  al  comma  1  e'  formata da tre
componenti   in   possesso   di   specifica   idoneita',   designati,
rispettivamente,  il  primo  dal  responsabile  del  procedimento, il
secondo  dall'impresa  appaltatrice  o concessionaria ed il terzo, di
comune   accordo,   dai  componenti  gia'  designati  contestualmente
all'accettazione  congiunta del relativo incarico. In caso di mancato
accordo,  alla  nomina del terzo componente provvede su istanza della
parte   piu'   diligente,   per   le   opere   di   competenza  delle
amministrazioni  statali  e  degli enti pubblici nazionali e dei loro
concessionari,  il  presidente  del tribunale del luogo dove e' stato
stipulato   il   contratto.   Qualora  l'impresa  non  provveda  alla
designazione  del  componente  di  sua elezione nel termine di trenta
giorni  dalla  richiesta  del  responsabile  del procedimento, questi
provvede  a  formulare  direttamente  la proposta motivata di accordo
bonario,  acquisita  la  relazione  del  direttore  dei lavori e, ove
costituito,  dell'organo  di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi
da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati
per i singoli interventi.
   1-ter.  L'accordo  bonario,  definito  con  le modalita' di cui ai
commi 1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva.
Le  parti  hanno  facolta' di conferire alla commissione il potere di
assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse,
l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
   1-quater.  Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano
ai  lavori  per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia
gia'  intervenuta  alla  data  di  entrata  in  vigore della presente
disposizione;  per  gli  appalti di importo inferiore a 10 milioni di
euro,   la  costituzione  della  commissione  e'  facoltativa  ed  il
responsabile   del   procedimento   puo'   essere   componente  della
commissione stessa.";
   v) all'articolo 32:
   1)  al  comma  2,  sono premesse le parole: "Per i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,";
   2)  al  comma  4  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
fatte  salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi
arbitrali  in  difformita'  alla  normativa abrogata, contenute nelle
clausole di contratti o capitolati d'appalto gia' stipulati alla data
di  entrata  in  vigore  del  regolamento, a condizione che i collegi
arbitrali medesimi non risultino gia' costituiti alla data di entrata
in vigore della presente disposizione";
   3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
   "4-bis.  Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con
i  precedenti  commi,  prevedono  limitazioni ai mezzi di risoluzione
delle  controversie  nella  materia dei lavori pubblici come definita
all'articolo 2";
   z)  all'articolo  33,  comma  1,  dopo  le  parole:  "destinate ad
attivita'" sono inserite le seguenti: "della Banca d'Italia,";
   aa) all'articolo 37-bis:
   1)  al  comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono
soppresse;  dopo  le  parole:  "promotori  stessi",  e'  inserito  il
seguente  periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di
ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state
presentate   proposte   per  il  medesimo  intervento,  entro  il  31
dicembre.";   dopo   le   parole:   "un  piano  economico-finanziario
asseverato  da  un istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o
da  societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo  106  del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia,  di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
o  da  una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge
23  novembre  1939,  n.  1966"; dopo le parole: "garanzie offerte dal
promotore   all'amministrazione   aggiudicatrice"  sono  inserite  le
seguenti:  ";  il  regolamento  detta  indicazioni  per  chiarire  ed
agevolare le attivita' di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i
seguenti  periodi:  "I soggetti pubblici e privati possono presentare
alle   amministrazioni  aggiudicatrici,  nell'ambito  della  fase  di
programmazione  di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte
d'intervento  relative  alla  realizzazione  di  opere pubbliche o di
pubblica  utilita'  e  studi  di fattibilita'. Tale presentazione non
determina,  in  capo  alle  amministrazioni, alcun obbligo di esame e
valutazione.  Le  amministrazioni  possono  adottare, nell'ambito dei
propri  programmi,  le proposte di intervento e gli studi ritenuti di
pubblico  interesse;  l'adozione  non  determina  alcun  diritto  del
proponente   al   compenso   per   le  prestazioni  compiute  o  alla
realizzazione degli interventi proposti";
   2)  al  comma  2,  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilita' rientra tra i
settori  ammessi  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli scopi di
utilita'  sociale  e  di  promozione  dello  sviluppo economico dalle
stesse   perseguiti,  possono  presentare  studi  di  fattibilita'  o
proposte  di  intervento,  ovvero  aggregarsi  alla  presentazione di
proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
restando la loro autonomia decisionale";
   3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
   "2-bis.  Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi
di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica
la  presenza  negli  stessi  programmi di interventi realizzabili con
capitali  privati,  in  quanto  suscettibili  di  gestione economica,
pubblicando un avviso indicativo con le modalita' di cui all'articolo
80  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21  dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede
per almeno sessanta giorni consecutivi, nonche' pubblicando lo stesso
avviso,  a  decorrere  dalla  sua  istituzione,  sul sito informatico
individuato  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi  dell'articolo  24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove
istituito,  sul  proprio  sito  informatico.  L'avviso  e'  trasmesso
all'Osservatorio  dei  lavori  pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi
tali  obblighi  di  pubblicazione,  le amministrazioni aggiudicatrici
hanno  facolta'  di  pubblicare  lo  stesso  avviso facendo ricorso a
differenti  modalita',  nel rispetto dei principi di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge.
   2-ter.  Entro  quindici  giorni dalla ricezione della proposta, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
   a)  alla  nomina e comunicazione al promotore del responsabile del
procedimento;
   b)  alla  verifica della completezza dei documenti presentati e ad
eventuale dettagliata richiesta di integrazione.";
   bb)  all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre
di  ogni  anno"  sono  soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:  "La  pronuncia  delle  amministrazioni  aggiudicatrici deve
intervenire  entro  quattro  mesi  dalla ricezione della proposta del
promotore.  Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda
per  iscritto  con  il  promotore  un piu' lungo programma di esame e
valutazione.  Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater
il  promotore  potra' adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione  piu'  conveniente. In questo caso, il promotore
risultera' aggiudicatario della concessione";
   cc) all'articolo 37-quater:
   1)  al  comma  1,  all'alinea,  le  parole:  "il 31 dicembre" sono
sostituite   dalle   seguenti:  "tre  mesi  dalla  pronuncia  di  cui
all'articolo  37-ter";  alla  lettera  a), sono aggiunte, in fine, le
parole: "; e' altresi' consentita la procedura di appalto-concorso";
   2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo offerente"
sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui la gara sia esperita
mediante  appalto-concorso  e nella successiva procedura negoziata di
cui  al  comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo
stesso  e' tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due
soggetti  che  abbiano  partecipato alla procedura, il rimborso delle
spese   sostenute  e  documentate  nei  limiti  dell'importo  di  cui
all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";
   3) il comma 6 e' abrogato;
   4)  le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma 1,
quinto periodo";
   dd) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il
seguente:
   "1-ter.  Per  effetto  del  subentro  di  cui  al comma 1, che non
costituisce  cessione  del contratto, la societa' di progetto diventa
la  concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario
in  tutti  i  rapporti  con l'Amministrazione concedente. Nel caso di
versamento  di  un  prezzo  in  corso d'opera da parte della pubblica
amministrazione,   i   soci   della   societa'  restano  solidalmente
responsabili    con   la   societa'   di   progetto   nei   confronti
dell'Amministrazione   per   l'eventuale   rimborso   del  contributo
percepito.  In alternativa, la societa' di progetto puo' fornire alla
pubblica  amministrazione  garanzie  bancarie  ed assicurative per la
restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando  in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data
di  emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di
concessione  stabilisce  le modalita' per la eventuale cessione delle
quote della societa' di progetto, fermo restando che i soci che hanno
concorso  a  formare  i requisiti per la qualificazione sono tenuti a
partecipare alla societa' ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il
buon  adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di
emissione  del  certificato  di  collaudo  dell'opera. L'ingresso nel
capitale  sociale  della  societa'  di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni  da parte di banche ed altri investitori istituzionali
che  non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione
possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.";
   ee) dopo l'articolo 38, e' aggiunto il seguente:
   "Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). -
1.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  di infrastrutture di
trasporto,  viabilita'  e  parcheggi,  tese  a migliorare la qualita'
dell'aria  e  dell'ambiente nelle citta', l'approvazione dei progetti
definitivi  da  parte  del  consiglio  comunale  costituisce variante
urbanistica a tutti gli effetti".
   2.  Per  i programmi gia' approvati alla data di entrata in vigore
della  presente  legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo
37-bis  della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, come modificato dal
comma  1  del  presente  articolo,  possono  essere  presentate senza
pubblicazione  del  preventivo avviso indicativo entro la data del 30
giugno  2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da
parte del promotore, si da' luogo all'avviso indicativo. La procedura
di  comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del
presente  articolo, e' estesa anche alle proposte gia' ricevute dalle
amministrazioni  aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso
si  intende  che  i termini decorrano dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
   3.  All'articolo  18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive  modificazioni,  e'  aggiunto  il seguente periodo: "Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
dei  lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per   il   rilascio   dell'autorizzazione  da  parte  della  stazione
appaltante sono ridotti della meta'".
   4.  Nell'esercizio  del potere regolamentare di cui all'articolo 3
della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il
Governo  provvede  ad  adeguare  il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni
della  presente  legge,  determinando  in  particolare i requisiti di
idoneita'   e   i  criteri  di  remunerazione  dei  componenti  della
commissione  istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente
articolo,  e  apportando altresi' allo stesso le modificazioni la cui
opportunita'  sia  emersa nel corso del primo periodo di applicazione
della  medesima  legge.  Il Governo provvede altresi' a modificare il
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 25
gennaio  2000,  n.  34,  anche  al  fine  di  aggiornare  i requisiti
richiesti   alle   imprese,   secondo   regole   che   migliorino  la
qualificazione  del  mercato  e  la  adeguata concorrenza. Il Governo
provvede  infine a modificare il regolamento di cui al citato decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  34  del  2000  prevedendo  la
possibilita'  per l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici di
comminare sanzioni rapportate alla gravita' delle violazioni compiute
dagli organismi di attestazione (SOA).
   5.  Per  garantire  la piena autonomia funzionale ed organizzativa
del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6,
comma  1,  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e' istituito un
apposito  centro  di  responsabilita'  amministrativa  nello stato di
previsione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il
funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
   6. E' abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n.
2537.
   7.   In   apposita   unita'  previsionale  di  base  da  istituire
nell'ambito  del  centro  di  responsabilita'  di  cui  al comma 5 e'
trasferita,  nella  misura  da  determinare  con decreto del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per
l'anno 2002 nell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento,
dello  stato  di  previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,   al   centro   di  responsabilita'  "Opere  pubbliche  ed
edilizia".
   8.  Ai  fini  di  cui al comma 5, e' altresi' autorizzata la spesa
aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
   9.  All'unita' previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono,
sulla  base  di  apposito  regolamento,  emanato  dal  Ministro delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  i  proventi  delle  attivita'  del
Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici
connesse  con  l'applicazione  del  regolamento di cui al decreto del
Presidente  della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo
svolgimento   delle   funzioni  di  organismo  di  certificazione  ed
ispezione,  nonche'  di  notifica  di  altri organismi e di benestare
tecnico europeo. Confluiscono, altresi', in detta unita' previsionale
di  base,  secondo  quanto  disposto dall'articolo 43, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attivita' di studio e
ricerca,  anche  nel  campo  della  modellistica  fisica delle opere,
svolte  dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei
compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove
sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971,
n.  1086,  e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi
dell'articolo  8  del  citato  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 246 del 1993, nonche' dell'attivita'
ispettiva,  relativamente  agli  aspetti  che riguardano la sicurezza
statica  delle  costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di
produzione  di  prodotti  di  impiego  strutturale  nelle costruzioni
civili.
   10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  8,  pari a
1.000.000  di  euro  a  decorrere  dal  2002,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

      
                  Note all'art. 7:
              -  Il testo vigente degli articoli 3, 4, 8, 12, 13, 14,
          16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31-bis, 32, 33,
          37-bis,  37-ter,  37-quater, 37-quinques, 38 e 38-bis della
          legge  11  febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
          ed integrazioni, recante legge quadro sui lavori pubblici",
          come modificati dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "Art.  3  (Delegificazione)  -  1.  E'  demandata  alla
          potesta'  regolamentare del Governo, ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  con le
          modalita',  di  cui  al presente art. e secondo le norme di
          cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
          riferimento:
                a)  alla  programmazione,  alla  progettazione,  alla
          direzione  dei  lavori,  al  collaudo  e  alle attivita' di
          supporto  tecnico-amministrativo  con  le annesse normative
          tecniche;
                b)  alle  procedure  di  affidamento  degli appalti e
          delle   concessioni   di  lavori  pubblici,  nonche'  degli
          incarichi di progettazione;
                c)  alle  forme  di  pubblicita'  e di conoscibilita'
          degli  atti  procedimentali,  anche  mediante  informazione
          televisiva   o   trasmissione   telematica,   nonche'  alle
          procedure di accesso a tali atti;
                d)   ai   rapporti  funzionali  tra  i  soggetti  che
          concorrono  alla  realizzazione  dei lavori e alle relative
          competenze.
              2.  Nell'esercizio  della potesta' regolamentare di cui
          al   comma   1  il  Governo,  entro  sei  mesi  dalla  data
          dell'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  il  30
          settembre  1995,  adotta  apposito  regolamento,  diseguito
          cosi'   denominato,   che,  insieme  alla  presente  legge,
          costituisce  l'ordinamento  generale  in  materia di lavori
          pubblici. Recando altresi' norme di esecuzione ai sensi del
          comma  6.  Il  predetto atto assume come norme regolatrici,
          nell'ambito   degli  istituti  giuridici  introdotti  dalla
          normativa  comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio
          dei  principi della liberta' di stabilimento e della libera
          prestazione  dei  servizi,  la presente legge, nonche', per
          quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le
          disposizioni   nazionali  di  recepimento  della  normativa
          comunitaria  vigente  nella  materia  di cui al comma 1. Il
          regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici,  di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i
          beni   culturali   e   ambientali,   sentiti   i   Ministri
          interessati,  previo  parere  del  Consiglio  superiore dei
          lavori   pubblici   nonche'  delle  competenti  Commissioni
          parlamentari,  che si esprimono entro sessanta giorni dalla
          trasmissione  dello  schema. Sullo schema di regolamento il
          Consiglio  di  Stato  esprime  parere  entro quarantacinque
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,  decorsi  i quali il
          regolamento e' emanato. Con la procedura di cui al presente
          comma si provvede altresi' alle successive modificazioni ed
          integrazioni del regolamento.
              3.  Il  Governo, nell'ambito delle materie disciplinate
          dal   regolamento,   attua,   con   modifiche  al  medesimo
          regolamento,  le direttive comunitarie nella materia di cui
          al  comma  1 che non richiedono la modifica di disposizioni
          della presente legge.
              4.  Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in
          vigore  del  regolamento,  gli  atti normativi indicati che
          disciplinano  la  materia  di  cui al comma 1, ad eccezione
          delle  norme  della  legislazione antimafia. Il regolamento
          entra  in  vigore  tre  mesi  dopo  la sua pubblicazione in
          apposito  supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene
          contestualmente  alla ripubblicazione della presente legge,
          coordinata  con  le  modifiche  ad essa apportate fino alla
          data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
          previsti  dalla  presente  legge e delle altre disposizioni
          legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentito  il  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, e'
          adottato,  ai  sensi  dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto   1988,   n.   400,  il  nuovo  capitolato  generale
          d'appalto,  che  trova  applicazione ai lavori affidati dai
          soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  2, lettera a) della
          presente  legge,  e  che entra in vigore contestualmente al
          regolamento.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
          emanato  di concerto con il Ministro per i beni culturali e
          ambientali,  sentito  il  Consiglio  nazionale  per  i beni
          culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
          speciali  per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle
          disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
              6.  Il  regolamento,  con riferimento alle norme di cui
          alla  presente legge, oltre alle materie per le quali e' di
          volta in volta richiamato, definisce in particolare:
                a)  le  modalita' di esercizio della vigilanza di cui
          all'art. 4;
                b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
          procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
          dell'ingegnere  capo fra il responsabile del procedimento e
          il direttore dei lavori;
                c)   le   forme   di  pubblicita'  dei  lavori  delle
          conferenze di servizi di cui all'art. 7;
                d)  i  requisiti  e  le  modalita'  per l'iscrizione,
          all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di
          cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione
          dei  consorzi  stabili  alle  gare  per l'aggiudicazione di
          appalti e di concessioni di lavori pubblici;
                e)  la  disciplina  delle  associazioni temporanee di
          tipo  verticale  e  l'individuazione  dei  lavori  ad  alta
          tecnologia  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma
          7;
                f)  i  tempi  e  le  modalita' di predisposizione, di
          inoltro  e  di  aggiornamento dei programmi di cui all'art.
          14;
                g)  le  ulteriori  norme tecniche di compilazione dei
          progetti,  gli  elementi  progettuali relativi a specifiche
          categorie di lavori;
                h)   gli   ulteriori   requisiti  delle  societa'  di
          ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
                i) lettera soppressa dalla legge 216/95;
                l)   specifiche   modalita'  di  progettazione  e  di
          affidamento  dei  lavori  di scavo, restauro e manutenzione
          dei  beni  tutelati,  ai sensi del Titolo I del testo unico
          delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
          e  ambientali,  di  cui  al  decreto legislativo 29 ottobre
          1999, n. 490, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
          della  presente  legge, fatto salvo quanto specificatamente
          previsto  con  riferimento ai beni mobili ed alle superfici
          decorate di beni architettonici;
                m) le modalita' di espletamento della attivita' delle
          commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
                n) lettera soppressa dalla legge 216/95;
                o)  le  procedure di esame delle proposte di variante
          di cui all'art. 25;
                p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma
          6,   secondo  l'importo  dei  lavori  e  le  cause  che  le
          determinano, nonche' le modalita' applicative;
                q)  le  modalita'  e  le  procedure accelerate per la
          deliberazione  prima  del  collaudo,  da parte del soggetto
          appaltante  o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
          dell'appaltatore;
                r)  i  lavori  in  relazione  ai quali il collaudo si
          effettua  sulla base di apposite certificazioni di qualita'
          dell'opera  e  dei  materiali  e  le  relative modalita' di
          rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di
          cui  all'art.  28  e  il termine entro il quale il collaudo
          stesso  deve  essere  effettuato  e  gli ulteriori casi nei
          quali  e'  obbligatorio  effettuare  il  collaudo  in corso
          d'opera;    le    condizioni    di   incompatibilita'   dei
          collaudatori,  i  criteri  di  rotazione negli incarichi, i
          relativi  compensi,  i  requisiti  professionali secondo le
          caratteristiche dei lavori;
                s)  le  forme di pubblicita' di appalti e concessioni
          ai sensi dell'art. 29;
                t)   le   modalita'   di  attuazione  degli  obblighi
          assicurativi  di  cui all'art. 30, le condizioni generali e
          particolari  delle polizze e i massimali garantiti, nonche'
          le  modalita'.  Di costituzione delle garanzie fideiussorie
          di  cui  al  medesimo  art. 30; le modalita' di prestazione
          della  garanzia  in  caso di riunioni di concorrenti di cui
          all'art. 13;
                u)  la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
          all'art. 33;
                v)  la  quota  subappaltabile dei lavori appartenenti
          alla   categoria  o  alle  categorie  prevalenti  ai  sensi
          dell'art.  18,  comma  3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
          come  sostituito  dall'art.  34,  comma  1,  della presente
          legge;
                z)  le  norme riguardanti la consegna dei lavori e le
          sospensioni  disposte  dal  titolare  dei lavori al fine di
          assicurare  l'effettiva  e  continuativa  prosecuzione  dei
          lavori   stessi,   le   modalita'  di  corresponsione  agli
          appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo
          stato di avanzamento dei lavori;
                aa)   la  disciplina  per  la  tenuta  dei  documenti
          contabili.
              7.  Ai  fini  della predisposizione del regolamento, e'
          istituita,  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,  apposita
          commissione  di  studio  composta  da docenti universitari,
          funzionari    pubblici    ed    esperti    di   particolare
          qualificazione  professionale.  Per  il funzionamento della
          commissione  e  per  la  corresponsione  dei  compensi,  da
          determinarsi  con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, in riferimento
          all'attivita'  svolta,  e' autorizzata la spesa di lire 500
          milioni  da  imputarsi  sul  capitolo  1030  dello stato di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici.
              7-bis.  Entro  il  1  gennaio  1996,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del
          Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro
          della  difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia
          con le disposizioni della presente legge, per la disciplina
          delle  attivita'  del Genio militare, in relazione a lavori
          connessi  alle  esigenze  della  difesa militare. Sino alla
          data  di entrata in vigore del suddetto regolamento restano
          ferme le disposizioni attualmente vigenti.
              7-ter.   Per   assicurare  la  compatibilita'  con  gli
          ordinamenti   esteri  delle  procedure  di  affidamento  ed
          esecuzione   dei   lavori,   eseguiti  sul  territorio  dei
          rispettivi  Stati  esteri,  nell'ambito di attuazione della
          legge  26  febbraio  1987,  n.  49, sulla cooperazione allo
          sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito
          il  Ministero  degli  affari  esteri,  tengono  conto della
          specialita'  delle condizioni per la realizzazione di detti
          lavori   e  delle  procedure  applicate  in  materia  dalle
          organizzazioni internazionali e dalla Unione europea".
              "Art.   4   (Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori
          pubblici)  -  1.  Al  fine  di  garantire  l'osservanza dei
          principi  di  cui  all'art.  1,  comma 1, nella materia dei
          lavori   pubblici,   anche   di   interesse  regionale,  e'
          istituita,  con  sede in Roma, l'Autorita' per la vigilanza
          sui lavori pubblici, di seguito denominata Autorita'".
              2.   L'Autorita'   opera   in  piena  autonomia  e  con
          indipendenza  di  giudizio  e  di  valutazione ed e' organo
          collegiale   costituito   da  cinque  membri  nominati  con
          determinazione   adottata  d'intesa  dai  Presidenti  della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri
          dell'Autorita',  al  fine  di garantire la pluralita' delle
          esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalita'
          che  operano  in settori tecnici, economici e giuridici con
          riconosciuta   professionalita'.   L'Autorita'  sceglie  il
          presidente  tra  i  propri componenti e stabilisce le norme
          sul proprio funzionamento.
              3. I membri dell'Autorita' durano in carica cinque anni
          e   non   possono   essere  confermati.  Essi  non  possono
          esercitare,   a   pena   di   decadenza,  alcuna  attivita'
          professionale   o   di   consulenza,   non  possono  essere
          amministratori  o dipendenti di enti pubblici o privati ne'
          ricoprire  altri  uffici  pubblici  di  qualsiasi  natura o
          rivestire  cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
          politici.  I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo
          o,  se professori universitari, in aspettativa per l'intera
          durata   del   mandato.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori
          pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro, e'
          determinato  il  trattamento  economico spettante ai membri
          dell'Autorita',    nel    limite    complessivo   di   lire
          1.250.000.000 annue.
              4. L'Autorita':
                a)  vigila affinche' sia assicurata l'economicita' di
          esecuzione dei lavori pubblici;
                b)    vigila    sull'osservanza    della   disciplina
          legislativa  e  regolamentare in materia verificando, anche
          con indagini campionarie, la regolarita' delle procedure di
          affidamento dei lavori pubblici;
                c)  accerta  che  dall'esecuzione  dei lavori non sia
          derivato pregiudizio per il pubblico erario;
                d)  segnala  al Governo e al Parlamento, con apposita
          comunicazione,    fenomeni    particolarmente    gravi   di
          inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui
          lavori pubblici;
                e)  formula  al Ministro dei lavori pubblici proposte
          per la revisione del regolamento;
                f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
          relazione  annuale  nella  quale si evidenziano disfunzioni
          riscontrate  nel  settore degli appalti e delle concessioni
          di lavori pubblici con particolare riferimento:
                  1)  alla  frequenza  del  ricorso  a  procedure non
          concorsuali;
                  2) alla inadeguatezza della pubblicita' degli atti;
                  3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui
          al comma 16, lettera b);
                  4)  alla  frequenza  del  ricorso a sospensioni dei
          lavori o a varianti in corso d'opera;
                  5)  al mancato o tardivo adempimento degli obblighi
          nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
                  6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
                g)  sovrintende  all'attivita'  dell'Osservatorio dei
          lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c);
                h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e
          17;
                i)  vigila  sul  sistema  di  qualificazione  di  cui
          all'art. 8.
              5.  Per  l'espletamento dei propri compiti, l'Autorita'
          si  avvale  dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al
          comma  10,  lettera  c),  delle unita' specializzate di cui
          all'art.  14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          152,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          1991,  n. 203, nonche', per le questioni di ordine tecnico,
          della   consulenza   del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici  e  del Consiglio nazionale per i beni culturali e
          ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto
          i  beni  sottoposti  alle disposizioni della legge 1 giugno
          1939, n. 1089.
              6. Nell'ambito della propria attivita' l'Autorita' puo'
          richiedere  alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri
          enti  aggiudicatori  o  realizzatori, nonche' ad ogni altra
          pubblica  amministrazione  e ad ogni ente, anche regionale,
          impresa  o  persona  che  ne  sia  in  possesso, documenti,
          informazioni   e   chiarimenti   relativamente   ai  lavori
          pubblici,  in  corso  o  da  iniziare,  al  conferimento di
          incarichi  di  progettazione,  agli affidamenti dei lavori;
          anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
          puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo
          di  cui  al comma 10 e della collaborazione di altri organi
          dello  Stato; puo' disporre perizie ed analisi economiche e
          statistiche nonche' la consultazione di esperti in ordine a
          qualsiasi  elemento  rilevante  ai  fini  dell'istruttoria.
          Tutte  le  notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
          imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorita' sono
          tutelati,  sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
          dal  segreto  di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
          amministrazioni.      I      funzionari     dell'Autorita',
          nell'esercizio   delle   loro   funzioni,   sono   pubblici
          ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
              7.  Con  provvedimento  dell'Autorita',  i  soggetti ai
          quali  e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
          6   sono   sottoposti   alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano
          od  omettono,  senza  giustificato  motivo,  di  fornire le
          informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma fino a lire 100
          milioni  se forniscono informazioni od esibiscono documenti
          non  veritieri.  L'entita'  delle sanzioni e' proporzionata
          all'importo  contrattuale dei lavori cui le informazioni si
          riferiscono.  Sono fatte salve le diverse sanzioni previste
          dalle  norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorita' devono
          prevedere  il termine di pagamento della sanzione e avverso
          di  essi  e'  ammesso  ricorso al giudice amministrativo in
          sede  di  giurisdizione  esclusiva da proporre entro trenta
          giorni  dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi.
          La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
              8.  Qualora i soggetti ai quali e' richiesto di fornire
          gli  elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
          amministrazioni,  si  applicano  le  sanzioni  disciplinari
          previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
              9.   Qualora   accerti  l'esistenza  di  irregolarita',
          l'Autorita'  trasmette  gli  atti  ed i propri rilievi agli
          organi  di controllo e, se le irregolarita' hanno rilevanza
          penale,  agli  organi  giurisdizionali  competenti. Qualora
          l'Autorita'  accerti  che  dalla  realizzazione  dei lavori
          pubblici  derivi  pregiudizio  per  il pubblico erario, gli
          atti   e   i  rilievi  sono  trasmessi  anche  ai  soggetti
          interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.
              10.  Alle  dipendenze dell'Autorita' sono costituiti ed
          operano:
                a) la Segreteria tecnica;
                b) il Servizio ispettivo;
                c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
              10-bis.  Il  Servizio  ispettivo svolge accertamenti ed
          indagini    ispettive    nelle    materie   di   competenza
          dell'Autorita';     informa,     altresi',    gli    organi
          amministrativi  competenti  sulle eventuali responsabilita'
          riscontrate   a   carico  di  amministratori,  di  pubblici
          dipendenti,  di  liberi  professionisti  e  di  imprese. Il
          Ministro  dei  lavori  pubblici, di intesa con l'Autorita',
          puo' avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei
          compiti di controllo spettanti all'amministrazione.
              10-ter.  Al Servizio ispettivo e' preposto un dirigente
          generale  di  livello  C ed esso e' composto da non piu' di
          125     unita'     appartenenti    alla    professionalita'
          amministrativa  e  tecnica,  di  cui  25  con qualifica non
          inferiore a quella dirigenziale.
              10-quater.  Sono  fatte  salve le competenze del Nucleo
          tecnico   di  valutazione  e  verifica  degli  investimenti
          pubblici   di   cui   all'art.  3,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
              10-quinquies.  Il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
          con  propri  decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
          ivi  compreso  il trasferimento delle risorse dal centro di
          responsabilita'   Ispettorato   tecnico"   dello  stato  di
          previsione  del  Ministero dei lavori pubblici all'apposito
          centro  di  responsabilita' dello stato di previsione della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.
              11. (Soppresso).
              12. (Soppresso).
              13. (Soppresso).
              14. L'Osservatorio dei lavori pubblici e' articolato in
          una  sezione  centrale  ed in sezioni regionali aventi sede
          presso  le  Regioni  e  le  Province  autonome.  I modi e i
          protocolli  della  articolazione  regionale  sono  definiti
          dall'Autorita' di concerto con la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e Bolzano.
              15.  L'Osservatorio  dei lavori pubblici opera mediante
          procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,
          anche  attraverso  collegamento  con  gli  analoghi sistemi
          della   Ragioneria  generale  dello  Stato,  dei  Ministeri
          interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
          dell'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale (INPS),
          dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni  sul  lavoro  (INAIL), delle regioni, dell'Unione
          province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
          italiani  (ANCI),  delle  camere  di  commercio, industria,
          artigianato e agricoltura e delle casse edili.
              16.  La  sezione  centrale dell'Osservatorio dei lavori
          pubblici svolge i seguenti compiti:
                a)  provvede  alla  raccolta ed alla elaborazione dei
          dati  informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il
          territorio   nazionale   e,   in   particolare,  di  quelli
          concernenti i bandi e gli avvisi di gara; le aggiudicazioni
          e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della
          mano  d'opera  e  le relative norme di sicurezza, i costi e
          gli  scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
          esecuzione e le modalita' di attuazione degli interventi, i
          ritardi e le disfunzioni;
                b)  determina  annualmente  costi  standardizzati per
          tipo   di   lavoro   in   relazione  alle  specifiche  aree
          territoriali,    facendone   oggetto   di   una   specifica
          pubblicazione;
                c)  pubblica semestralmente i programmi triennali dei
          lavori    pubblici    predisposti   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici,   nonche'   l'elenco  dei  lavori  pubblici
          affidati;
                d)  promuove  la  realizzazione  di  un  collegamento
          informatico  con  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  gli
          altri  enti  aggiudicatori  o  realizzatori, nonche' con le
          regioni,  al  fine di acquisire informazioni in tempo reale
          sui lavori pubblici;
                e)  garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
          informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
                f)   adempie   agli   oneri   di   pubblicita'  e  di
          conoscibilita' richiesti dall'Autorita';
                g)  favorisce la formazione di archivi di settore, in
          particolare  in  materia contrattuale, e la formulazione di
          tipologie   unitarie   da   mettere  a  disposizione  delle
          amministrazioni interessate.
              16-bis.  In  relazione  alle  attivita', agli aspetti e
          alle  componenti  peculiari  dei  lavori concernenti i beni
          sottoposti  alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n.
          1089,  i  compiti  di cui alle lettere a) e b) del comma 16
          sono  svolti  dalla  sezione centrale dell'Osservatorio dei
          lavori  pubblici, su comunicazione del soprintendente per i
          beni  ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo
          di  regione,  da  effettuarsi  per il tramite della sezione
          regionale dell'Osservatorio.
              17.  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
          aggiudicatori  o  realizzatori  sono  tenuti  a  comunicare
          all'Osservatorio  dei  lavori pubblici, per lavori pubblici
          di  importo  superiore  a 150.000 euro, entro trenta giorni
          dalla  data  del  verbale  di  gara  o di definizione della
          trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei
          lavori,  il  contenuto  dei  bandi e dei verbali di gara, i
          soggetti   invitati,   l'importo   di   aggiudicazione,  il
          nominativo  dell'aggiudicatario  o  dell'affidatario  e del
          progettista  e,  entro  sessanta giorni dalla data del loro
          compimento   ed   effettuazione,  l'inizio,  gli  stati  di
          avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del
          collaudo,  l'importo  finale del lavoro. Per gli appalti di
          importo  inferiore  ai  500.000  euro  non e' necessaria la
          comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Il
          soggetto  che ometta, senza giustificato motivo, di fornire
          i   dati   richiesti   e'   sottoposto,  con  provvedimento
          dell'Autorita',  alla sanzione amministrativa del pagamento
          di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione e' elevata
          fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
              18.  I  dati  di cui al comma 17, relativi ai lavori di
          interesse   regionale,   provinciale   e   comunale,   sono
          comunicati  alle  sezioni  regionali  dell'Osservatorio dei
          lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale."
              "Art.  8  (Qualificazione).  - Al fine di assicurare il
          conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
          soggetti  esecutori  a  qualsiasi titolo di lavori pubblici
          devono  essere  qualificati ed improntare la loro attivita'
          ai  principi della qualita', della professionalita' e della
          correttezza.  Allo  stesso  fine  i prodotti, i processi, i
          servizi  e  i  sistemi  di qualita' aziendali impiegati dai
          medesimi  soggetti  sono  sottoposti  a  certificazione, ai
          sensi della normativa vigente.
              2.  Con  apposito  regolamento,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e  con il Ministro per i beni culturali e
          ambientali,   sentito   il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   previo   parere   delle  competenti
          Commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
          normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
          unico  per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
          pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
          150.000  euro,  articolato  in  rapporto  alle tipologie ed
          all'importo dei lavori stessi.
              3. Il sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati  dall'Autorita'  di  cui  all'art.  4,  sentita
          un'apposita   commissione   consultiva   istituita   presso
          l'Autorita'  medesima.  Alle  spese  di finanziamento della
          commissione  consultiva  si  provvede a carico del bilancio
          dell'Autorita',  nei limiti delle risorse disponibili. Agli
          organismi  di  attestazione  e'  demandato  il  compito  di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
                a)  certificazione  di  sistema  di qualita' conforme
          alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN ISO 9000 e alla
          vigente   normativa   nazionale,   rilasciata  da  soggetti
          accreditati  ai  sensi  delle norme europee della serie UNI
          CEI EN 45000;
                b)   dichiarazione   della   presenza   di   elementi
          significativi  e tra loro correlati del sistema di qualita'
          rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
                c)    requisiti    di    ordine    generale   nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
              4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  2 definisce in
          particolare:
                a)  il numero e le modalita' di nomina dei componenti
          la  commissione  consultiva  di  cui  al  comma 3, che deve
          essere  composta  da  rappresentanti  delle amministrazioni
          interessate  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo,
          della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
          province  autonome,  delle  organizzazioni  imprenditoriali
          firmatarie  di  contratti collettivi nazionali di lavoro di
          settore  e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
          interessati;
                b)  le  modalita'  e i criteri di autorizzazione e di
          eventuale   revoca   nei   confronti   degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi devono possedere;
                c)  le  modalita'  di attestazione dell'esistenza nei
          soggetti  qualificati  della  certificazione del sistema di
          qualita',  o della dichiarazione della presenza di elementi
          del  sistema  di  qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
          b),  e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
          le  modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
          requisiti relativamente ai dati di bilancio;
                d)  i  requisiti  di  ordine  generale ed i requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari  di  cui al
          comma  3,  lettera  c),  con le relative misure in rapporto
          all'entita'  e  alla  tipologia dei lavori, tenuto conto di
          quanto  disposto  in  attuazione  dell'art. 9, commi 2 e 3.
          Vanno  definiti,  tra  i  suddetti  requisiti, anche quelli
          relativi  alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
          compresi i versamenti alle casse edili;
                e)  la  facolta'  ed  il  successivo  obbligo  per le
          stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a
          cinque  anni  ed  in  rapporto  alla  tipologia  dei lavori
          nonche'  agli  oggetti  dei  contratti,  di  richiedere  il
          possesso  della  certificazione  del  sistema di qualita' o
          della  dichiarazione della presenza di elementi del sistema
          di qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta'
          ed  il  successivo  obbligo  per  le stazioni appaltanti di
          richiedere  la  certificazione  di  qualita'  non  potranno
          comunque  essere previsti per lavori di importo inferiore a
          500.000 ecu;
                f)  i  criteri  per  la  determinazione delle tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione;
                g)  le  modalita'  di  verifica della qualificazione.
          Fatto    salvo   quanto   specificatamente   previsto   con
          riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei
          lavori  di  restauro  e manutenzione di beni mobili e delle
          superfici  decorate  di beni architettonici sottoposte alle
          disposizioni   di  tutela  del  citato  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n.  490,  ottenute antecedentemente alla data di entrata in
          vigore  del  regolamento  di  cui al comma 11-sexies ovvero
          nelle   more   dell'efficacia   dello   stesso,  la  durata
          dell'efficacia  della qualificazione e' di cinque anni, con
          verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
          di  ordine  generale  nonche'  dei  requisiti  di capacita'
          strutturale  da  indicare  nel  regolamento. La verifica di
          mantenimento sara' tariffata proporzionalmente alla tariffa
          di  attestazione  in  misura  non  superiore  ai  3/5 della
          stessa.   La  durata  dell'efficacia  della  qualificazione
          relativa   alla   categoria   dei   lavori  di  restauro  e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
          di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla
          data  di  entrata in vigore del regolamento di cui al comma
          11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, e'
          di  tre anni, fatta salva la verifica in ordine al possesso
          dei  requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine
          speciale individuati dal suddetto regolamento;
                h)  la  formazione di elenchi, su base regionale, dei
          soggetti  che  hanno conseguito la qualificazione di cui al
          comma  3;  tali  elenchi  sono  redatti e conservati presso
          l'Autorita',  che ne assicura la pubblicita' per il tramite
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
              5. (Abrogato).
              6.  Il  regolamento  di  cui  al  comma 2 disciplina le
          modalita'   dell'esercizio,   da   parte   dell'ispettorato
          generale  per  l'Albo  nazionale  dei  costruttori  e per i
          contratti  di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 10
          febbraio  1962,  n. 57, delle competenze gia' attribuite al
          predetto  ufficio  e  non  soppresse  ai sensi del presente
          articolo.
              7.  Fino  al  31  dicembre  1999,  il Comitato centrale
          dell'Albo  nazionale dei costruttori dispone la sospensione
          da  tre  a  sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
          affidamento  di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
          24,  primo  comma,  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
          del  14  giugno  1993.  Resta  fermo  quanto previsto dalla
          vigente  disciplina  antimafia  ed  in materia di misure di
          prevenzione.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni
          di   cui   al   primo   periodo,  sono  abrogate  le  norme
          incompatibili    relative    alla    sospensione   e   alla
          cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
          n  57,  e  sono  inefficaci i procedimenti iniziati in base
          alla  normativa previgente. A decorrere dal 1 gennaio 2000,
          all'esclusione   dalla  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  di  lavori pubblici provvedono direttamente le
          stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
              8.  A  decorrere dal lo gennaio 2000, i lavori pubblici
          possono   essere   eseguiti   esclusivamente   da  soggetti
          qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
          e  non  esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
          Con  effetto dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  e'  vietata,  per l'affidamento di lavori pubblici,
          l'utilizzazione   degli   albi   speciali   o   di  fiducia
          predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
              9.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
          l'esistenza  dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
          3  e'  accertata  in  base  al  certificato  di  iscrizione
          all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
          o,  per  le  imprese  dei Paesi appartenenti alla Comunita'
          europea,  in  base alla certificazione, prodotta secondo le
          normative  vigenti  nei  rispettivi Paesi, del possesso dei
          requisiti  prescritti  per  la partecipazione delle imprese
          italiane alle gare.
              10.  A  decorrere  dal  lo gennaio 2000, e' abrogata la
          legge   10   febbraio   1962,   n.  57.  Restano  ferme  le
          disposizioni  di  cui  alla  legge  19 marzo 1990, n. 55, e
          successive modificazioni.
              11.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del
          decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
          1999,  ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge,  l'iscrizione all'Albo nazionale dei
          costruttori  avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e successive modificazioni e integrazioni, e della
          legge  15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
          di  iscrizione  come  rideterminati  ai  sensi del medesimo
          comma 3 dell'art. 9.
              11-bis.  Le  imprese  dei Paesi appartenenti all'Unione
          europea  partecipano  alle  procedure  per l'affidamento di
          appalti  di  lavori  pubblici  in base alla documentazione,
          prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
          del  possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  la
          partecipazione delle imprese italiane alle gare.
              11-ter.  Il  regolamento  di  cui  all'art. 3, comma 2,
          stabilisce  gli  specifici requisiti economico-finanziari e
          tecnico-organizzativi  che  devono possedere i candidati ad
          una  concessione  di  lavori  pubblici  che  non  intendano
          eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
          Fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  suddetto
          regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
          dalle amministrazioni aggiudicatrici.
              11-quater.  Le  imprese  alle quali venga rilasciata da
          organismi  accreditati,  ai sensi delle norme europee della
          serie  UNI  CEI  EN  45000, la certificazione di sistema di
          qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000,  ovvero  la  dichiarazione della presenza di elementi
          significativi   e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema,
          usufruiscono dei seguenti benefici:
                a)  la  cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
          rispettivamente,  dal  comma  1  e dal comma 2 dell'art. 30
          della   presente   legge,  sono  ridotte,  per  le  imprese
          certificate, del 50 per cento;
                b)   nei   casi   di  appalto  concorso  le  stazioni
          appaltanti prendono in considerazione la certificazione del
          sistema di qualita', ovvero la dichiarazione della presenza
          di  elementi  significativi  e  tra  loro correlati di tale
          sistema,  in  aggiunta  agli  elementi  variabili di cui al
          comma 2 dell'art. 21 della presente legge.
              11-quinquies.   Il   regolamento  di  cui  al  comma  2
          stabilisce    quali    requisiti    di   ordine   generale,
          organizzativo  e  tecnico  debbano possedere le imprese per
          essere  affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore
          a 150.000 ecu.
              11-sexies.  Per le attivita' di restauro e manutenzione
          dei   beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici,   il   Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   sentito  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          provvede  a  stabilire  i  requisiti  di qualificazione dei
          soggetti  esecutori dei lavori. Ulteriore modifica all'art.
          8:  Art.  2, comma 2, della Merloni-Ter": Il regolamento di
          cui  all'art.  8,  comma  2, della legge n. 109, e' emanato
          entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge. E' facolta' dei soggetti di cui all'art. 2,
          comma   2,   individuare,  quale  ulteriore  requisito  dei
          soggetti  esecutori  dei  lavori  di cui al presente comma,
          l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui
          si  riferisce  l'intervento.  Ai  fini  della  comprova del
          requisito relativo all'esecuzione di lavori nello specifico
          settore  cui  si  riferisce  l'intervento,  potranno essere
          utilizzati    unicamente    i    lavori   direttamente   ed
          effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche per
          effetto di cottimi e subaffidamenti.
              11-septies  Nel  caso di forniture e servizi, i lavori,
          ancorche'  accessori e di rilievo economico inferiore al 50
          per   cento,   devono  essere  eseguiti  esclusivamente  da
          soggetti qualificati ai sensi del presente articolo".
              "Art.  12  (Consorzi  stabili).  -  1. Si intendono per
          consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'art. 11,
          dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non
          meno  di  tre  consorziati  che,  con decisione assunta dai
          rispettivi   organi   deliberativi,  abbiano  stabilito  di
          operare  in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici,
          per  un  periodo  di  tempo  non  inferiore  a cinque anni,
          istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
              2.  Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino
          al 31 dicembre 1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale
          dei   costruttori.   Il   medesimo  regolamento  stabilisce
          altresi'  le  condizioni  ed  i  limiti  alla  facolta' del
          consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai
          consorziati  fatta  salva la responsabilita' solidale degli
          stessi  nei confronti del soggetto appaltante o concedente;
          stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati
          dei  requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
          maturati  a  favore  del  consorzio in caso di scioglimento
          dello stesso, purche' cio' avvenga non oltre sei anni dalla
          data di costituzione.
              3.  Il  regolamento di cui all'art. 8 comma 2, detta le
          norme  per  l'applicazione del sistema di qualificazione di
          cui   al   medesimo   art.  8  ai  consorzi  stabili  e  ai
          partecipanti ai consorzi medesimi.
              4.   Ai   consorzi  stabili  si  applicano,  in  quanto
          compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X
          del libro quinto del codice civile, nonche' l'art. 18 della
          legge  19  marzo  1990, n. 55, come modificato dall'art. 34
          della presente legge.
              5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura
          di  affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e
          dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si
          applica  l'art.  353  del  codice  penale.  E'  vietata  la
          partecipazione a piu' di un consorzio stabile.
              6.  Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma
          1, previsti all'art. 4 della parte 1 della tariffa allegata
          al  testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
          registro,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   26   aprile   1986,   n.   131,  e  successive
          modificazioni,  sono  soggetti  alle  imposte  di registro,
          ipotecarie  e  catastali  in misura fissa. Non e' dovuta la
          tassa  sulle  concessioni  governative posta a carico delle
          societa'   ai  sensi  dell'art.  3,  commi  18  e  19,  del
          decreto-legge  19  dicembre  1984,  n. 853, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1985,  n. 17, e
          successive modificazioni.
              7.  Le  plusvalenze  derivanti  da conferimenti di beni
          effettuati  negli  enti di cui al comma 1 non sono soggette
          alle imposte sui redditi.
              8.  I  benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino
          al 31 dicembre 1997.
              8-bis.Ai   fini   della  partecipazione  del  consorzio
          stabile  alle  gare  per  l'affidamento di lavori, la somma
          delle  cifre  d'affari  in  lavori  realizzate  da ciascuna
          impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
          pubblicazione  del  bando  di  gara, e' incrementata di una
          percentuale della somma stessa. Tale percentuale e' pari al
          20  per  cento  nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
          anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del
          quinquennio.
              8-ter.  Il  consorzio  stabile  si qualifica sulla base
          delle   qualificazioni   possedute  dalle  singole  imprese
          consorziate. La qualificazione e' acquisita con riferimento
          ad   una   determinata   categoria   di  opera  generale  o
          specializzata  per  la classifica corrispondente alla somma
          di  quelle  possedute  dalle  imprese  consorziate.  Per la
          qualificazione alla classifica di importo illimitato, e' in
          ogni   caso  necessario  che  almeno  una  tra  le  imprese
          consorziate  gia'  possieda  tale qualificazione ovvero che
          tra  le  imprese  consorziate  ve  ne  sia  almeno  una con
          qualificazione   per  classifica  VII  ed  almeno  due  con
          classifica  V  o  superiore,  ovvero  che  tra  le  imprese
          consorziate  ve  ne siano almeno tre con qualificazione per
          classifica  VI.  Per  la  qualificazione per prestazioni di
          progettazione  e  costruzione, nonche' per la fruizione dei
          meccanismi premiali di cui all'art. 8, comma 4, lettera e),
          e'  in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti
          siano  posseduti  da  almeno una delle imprese consorziate.
          Qualora   la   somma   delle   classifiche   delle  imprese
          consorziate  non  coincida con una delle classifiche di cui
          all'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione
          e' acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
          quella    immediatamente   superiore   alla   somma   delle
          classifiche  possedute dalle imprese consorziate, a seconda
          che  tale  somma  si  collochi rispettivamente al di sotto,
          ovvero  al di sopra o alla pari della meta' dell'intervallo
          tra le due classifiche."
              "Art.    13    (Riunione   di   concorrenti).   - 1. La
          partecipazione   alle   procedure   di   affidamento  delle
          associazioni  temporanee e dei consorzi di cui all'art. l0,
          comma  1,  lettere d) ed e), e' ammessa a condizione che il
          mandatario  o il capogruppo nonche' gli altri partecipanti,
          siano  gia'  in  possesso  dei requisiti di qualificazione,
          accertati  e  attestati  ai sensi dell'art. 8, per la quota
          percentuale  indicata  nel  regolamento  di cui al medesimo
          art.  3,  comma  2,  per  ciascuno di essi in conformita' a
          quanto  stabilito  dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri 10 gennaio 1991 n. 55.
              2.   L'offerta   dei   concorrenti   associati   o  dei
          consorziati   di   cui   al   comma  1  determina  la  loro
          responsabilita'        solidale        nei        confronti
          dell'amministrazione.   Per   gli   assuntori   di   lavori
          scorporabili  la responsabilita' e' limitata all'esecuzione
          dei  lavori  di  rispettiva  competenza,  ferma restando la
          responsabilita' solidale del mandatario o del capogruppo.
              3.  Per le associazioni temporanee di tipo verticale, i
          requisiti  di  cui  agli  articoli  8 e 9, sempre che siano
          frazionabili,  devono  essere  posseduti  dal  mandatario o
          capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo  importo; per i lavori scorporati ciascun mandante
          deve  possedere  i  requisiti  previsti per l'importo della
          categoria  dei  lavori  che intende assumere e nella misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla  categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
          possono   essere   assunti  anche  da  imprese  riunite  in
          associazione ai sensi del comma 1.
              4.  E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
          gara  in  piu' di un'associazione temporanea o consorzio di
          cui  all'art.  10  comma  1,  lettere  d)  ed  e) ovvero di
          partecipare  alla  gara  anche in forma individuale qualora
          abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in associazione o
          consorzio.  I consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere
          b)  e  c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
          quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e'
          fatto  divieto  di  partecipare,  in qualsiasi altra forma,
          alla medesima gara.
              5. E'  consentita  la presentazione di offerte da parte
          dei soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere d) ed e),
          anche  se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve
          essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
          raggruppamenti  o  i consorzi e contenere l'impegno che, in
          caso  di  aggiudicazione  della  gara,  le  stesse  imprese
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad   una  di  esse,  da  indicare  in  sede  di  offerta  e
          qualificata   come   capogruppo,  la  quale  stipulera'  il
          contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
              5-bis.  E' vietata l'associazione in partecipazione. E'
          vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione delle
          associazioni  temporanee e dei consorzi di cui all'art. 10,
          comma  1,  lettere  d)  ed e), rispetto a quella risultante
          dall'impegno presentato in sede di offerta.
              6. L'inosservanza   dei  divieti  di  cui  al  comma  5
          comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione o la nullita'
          del contratto, nonche' l'esclusione dei concorrenti riuniti
          in  associazione o consorzio di cui al comma 1 concomitanti
          o  successivi  alle  procedure  di  affidamento relative ai
          medesimi lavori.
              7. Qualora    nell'oggetto    dell'appalto    o   della
          concessione  rientrino,  oltre  ai lavori prevalenti, opere
          per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
          contenuto  tecnologico o di rilevante complessita' tecnica,
          quali  strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una
          o  piu'  di  tali opere superi altresi' in valore il 15 per
          cento  dell'importo  totale  dei  lavori,  esse non possono
          essere    affidate    in   subappalto   e   sono   eseguite
          esclusivamente  dai  soggetti  affidatari.  In tali casi, i
          soggetti  che  non siano in grado di realizzare le predette
          componenti  sono tenuti a costituire, ai sensi del presente
          articolo,   associazioni   temporanee  di  tipo  verticale,
          disciplinate   dal   regolamento   che  definisce  altresi'
          l'elenco  delle  opere  di  cui  al  presente comma. Per le
          medesime  speciali  categorie di lavori, che siano indicate
          nel  bando di gara, il subappalto, ove consentito, non puo'
          essere artificiosamente suddiviso in piu' contratti.
              8. Per  associazione  temporanea  di  tipo verticale si
          intende  una  riunione  di  concorrenti di cui all'art. 10,
          comma  1,  lettera  d), nell'ambito della quale uno di essi
          realizza  i  lavori della o delle categorie prevalenti; per
          lavori  scorporabili  si  intendono lavori non appartenenti
          alla o alle categorie prevalenti e cosi' definiti nel bando
          di gara, assumibili da uno dei mandanti".
              "Art.  14  (Programmazione  dei  lavori pubblici). - 1.
          L'attivita'   di  realizzazione  dei  lavori  di  cui  alla
          presente  legge di singolo importo superiore a 100.000 euro
          si  svolge  sulla  base di un programma triennale e di suoi
          aggiornamenti  annuali  che  i  soggetti di cui all'art. 2,
          comma  2,  lettera  a),  predispongono  ed  approvano,  nel
          rispetto  dei  documenti programmatori, gia' previsti dalla
          normativa   vigente,   e   della   normativa   urbanistica,
          unitamente  all'elenco  dei  lavori da realizzare nell'anno
          stesso.
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di   studi   di   fattibilita'   e   di  identificazione  e
          quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
          comma  1  predispongono  nell'esercizio delle loro autonome
          competenze  e,  quando esplicitamente previsto, di concerto
          con  altri  soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
          come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
          al   soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,  indicano  le
          caratteristiche   funzionali,   tecniche,   gestionali   ed
          economico-finanziarie  degli  stessi e contengono l'analisi
          dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
          componenti       storico-artistiche,       architettoniche,
          paesaggistiche,  e  nelle  sue componenti di sostenibilita'
          ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
          particolare  le  amministrazioni aggiudicatrici individuano
          con  priorita'  i  bisogni  che  possono essere soddisfatti
          tramite   la   realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
          capitali   privati,  in  quanto  suscettibili  di  gestione
          economica.  Lo  schema  di  programma  triennale  e  i suoi
          aggiornamenti  annuali sono resi pubblici, prima della loro
          approvazione,  mediante  affissione nella sede dei soggetti
          di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
          giorni consecutivi.
              3. Il  programma  triennale deve prevedere un ordine di
          priorita'.  Nell'ambito  di  tale  ordine  sono da ritenere
          comunque  prioritari  i lavori di manutenzione, di recupero
          del  patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di
          finanziamento con capitale privato maggioritario;
              4. Nel  programma  triennale  sono  altresi' indicati i
          beni  immobili  pubblici  che,  al  fine di quanto previsto
          all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
          alienazione  anche  del  solo diritto di superficie, previo
          esperimento  di  una  gara;  tali  beni sono classificati e
          valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
          storico-artistica,    architettonica,    paesaggistica    e
          ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale
          e ipotecaria.
              5. I  soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
          lavori  previsti  dal programma triennale devono rispettare
          le  priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
          imposti  da  eventi  imprevedibili o calamitosi, nonche' le
          modifiche  dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
          o   regolamentari   ovvero  da  altri  atti  amministrativi
          adottati a livello statale o regionale.
              6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
          al  comma  1  e'  subordinata,  per  i  lavori  di  importo
          inferiore  a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di
          uno  studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari
          o  superiore  a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
          della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art.
          16,  salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi.
              7. Un  lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
          limitatamente  ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
          all'intero  lavoro  sia  stata  elaborata  la progettazione
          almeno   preliminare   e   siano   state   quantificate  le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione    dell'intero    lavoro.    In   ogni   caso
          l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
          addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
          fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
              8. I  progetti  dei lavori degli enti locali ricompresi
          nell'elenco  annuale  devono essere conformi agli strumenti
          urbanistici  vigenti  o adottati. Ove gli enti locali siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente  un  anno  dal  termine  ultimo  previsto dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,   gli  enti  stessi  sono  esclusi  da  qualsiasi
          contributo  o agevolazione dello Stato in materia di lavori
          pubblici.  Per  motivate  ragioni  di pubblico interesse si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  1,  commi  quarto e
          quinto,  della  legge  3  gennaio  1978, n. 1, e successive
          modificazioni,   e  dell'art.  27,  comma  5,  della  legge
          8 giugno 1990, n. 142.
              9. L'elenco  annuale  predisposto dalle amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo  stato  di  previsione o sul proprio bilancio, ovvero
          disponibili  in  base  a  contributi o risorse dello Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci,  nonche'  acquisibili  ai  sensi  dell'art.  3 del
          decreto-legge  31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre  1990,  n. 403, e
          successive    modificazioni.   Un   lavoro   non   inserito
          nell'elenco  annuale puo' essere realizzato solo sulla base
          di  un  autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
          gia'  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
          al  momento  della  formazione dell'elenco, fatta eccezione
          per  le  risorse  resesi  disponibili  a seguito di ribassi
          d'asta  o  di  economie.  Agli  enti locali territoriali si
          applicano  le disposizioni previste dal decreto legislativo
          25 febbraio  1995,  n.  77,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.
              10. I  lavori  non ricompresi nell'elenco annuale o non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni.
              11. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti ad
          adottare  il  programma triennale e gli elenchi annuali dei
          lavori  sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
          decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
          elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
          che  ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
          dal  Ministero  della  difesa.  I programmi triennali e gli
          aggiornamenti   annuali,   fatta   eccezione   per   quelli
          predisposti  dagli  enti e da amministrazioni locali e loro
          associazioni  e  consorzi, sono altresi' trasmessi al Cipe,
          per  la  verifica della loro compatibilita' con i documenti
          programmatori vigenti.
              12. Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  5 e 10 si
          applicano  a  far  data  dal  primo  esercizio  finanziario
          successivo  alla  pubblicazione del decreto di cui al comma
          11,  ovvero  dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
          secondo semestre dell'anno.
              13. L'approvazione  del progetto definitivo da parte di
          una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
          di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  dei
          lavori".
              "Art.   16   (Attivita'   di   progettazione). -  1. La
          progettazione   si   articola,  nel  rispetto  dei  vincoli
          esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa
          prestabiliti,    secondo    tre   livelli   di   successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  preliminare,  definitiva  ed
          esecutiva, in modo da assicurare:
                a) la  qualita'  dell'opera  e  la  rispondenza  alle
          finalita' relative;
                b) la    conformita'    alle   norme   ambientali   e
          urbanistiche;
                c) il   soddisfacimento   dei  requisiti  essenziali,
          definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.
              2. Le  prescrizioni relative agli elaborati descrittivi
          e  grafici  contenute  nei  commi  3,  4  e 5 sono di norma
          necessarie    per   ritenere   i   progetti   adeguatamente
          sviluppati.  Il responsabile del procedimento nella fase di
          progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia
          ed  alla  dimensione  dei  lavori da progettare, ritenga le
          prescrizioni  di  cui  ai  commi  3,  4 e 5 insufficienti o
          eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
              3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche
          qualitative  e  funzionali  dei  lavori,  il  quadro  delle
          esigenze  da  soddisfare  e delle specifiche prestazioni da
          fornire  e  consiste  in  una  relazione illustrativa delle
          ragioni  della  scelta  della soluzione prospettata in base
          alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche
          con  riferimento  ai  profili ambientali e all'utilizzo dei
          materiali   provenienti   dalle   attivita'   di   riuso  e
          riciclaggio,   della   sua  fattibilita'  amministrativa  e
          tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di
          prima   approssimazione,   dei  costi,  da  determinare  in
          relazione  ai  benefici previsti, nonche' in schemi grafici
          per  l'individuazione  delle  caratteristiche dimensionali,
          volumetriche,  tipologiche,  funzionali  e tecnologiche dei
          lavori   da  realizzare;  il  progetto  preliminare  dovra'
          inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.
              3-bis.   Con   riferimento  ai  lavori  di  restauro  e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
          di  cui  al  testo  unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  beni culturali e ambientali, di cui al decreto
          legislativo   29 ottobre   1999,   n.   490,   il  progetto
          preliminare  dell'intervento  deve ricomprendere una scheda
          tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica
          di  restauratore  di  beni culturali ai sensi della vigente
          normativa  e finalizzata alla puntuale individuazione delle
          caratteristiche  del  bene  vincolato  e dell'intervento da
          realizzare.
              4. Il  progetto  definitivo  individua  compiutamente i
          lavori  da  realizzare,  nel  rispetto  delle esigenze, dei
          criteri,  dei  vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
          stabiliti  nel  progetto  preliminare  e contiene tutti gli
          elementi  necessari  ai  fini del rilascio delle prescritte
          autorizzazioni   ed  approvazioni.  Esso  consiste  in  una
          relazione  descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
          progettuali,  nonche'  delle  caratteristiche dei materiali
          prescelti  e  dell'inserimento  delle opere sul territorio;
          nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni
          generali nelle opportune scale descrittive delle principali
          caratteristiche  delle  opere, delle superfici e dei volumi
          da  realizzare,  compresi  quelli  per l'individuazione del
          tipo  di  fondazione;  negli  studi ed indagini preliminari
          occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche
          dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti;  in  un  disciplinare  descrittivo degli elementi
          prestazionali,  tecnici  ed  economici previsti in progetto
          nonche'  in  un  computo metrico estimativo. Gli studi e le
          indagini  occorrenti,  quali  quelli  di  tipo geognostico,
          idrologico,  sismico,  agronomico,  biologico,  chimico,  i
          rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
          da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli
          impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
              5. Il  progetto  esecutivo,  redatto  in conformita' al
          progetto  definitivo,  determina in ogni dettaglio i lavori
          da  realizzare  ed il relativo costo previsto e deve essere
          sviluppato  ad un livello di definizione tale da consentire
          che  ogni  elemento sia identificabile in forma, tipologia,
          qualita',  dimensione  e prezzo. In particolare il progetto
          e'  costituito  dall'insieme  delle  relazioni, dei calcoli
          esecutivi   delle   strutture  e  degli  impianti  e  degli
          elaborati   grafici  nelle  scale  adeguate,  compresi  gli
          eventuali  particolari costruttivi, dal capitolato speciale
          di   appalto,  prestazionale  o  descrittivo,  dal  computo
          metrico  estimativo  e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso
          e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti
          nelle  fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
          indagini,   di   dettaglio  o  di  verifica  delle  ipotesi
          progettuali,  che  risultino  necessari  e  sulla  base  di
          rilievi  planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni,
          di  rilievi  della  rete  dei  servizi  del  sottosuolo. Il
          progetto   esecutivo  deve  essere  altresi'  corredato  da
          apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
          da  redigersi nei termini, con le modalita', i contenuti, i
          tempi  e  la  gradualita'  stabiliti dal regolamento di cui
          all'art. 3.
              6. In  relazione  alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera,   il   regolamento   di  cui  all'art.  3,  con
          riferimento  alle  categorie  di lavori e alle tipologie di
          intervento  e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
          manutenzione,  stabilisce  criteri,  contenuti e momenti di
          verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.
              7.   Gli   oneri   inerenti  alla  progettazione,  alla
          direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonche'
          agli  studi  e  alle  ricerche connessi, gli oneri relativi
          alla   progettazione   dei   piani   di   sicurezza   e  di
          coordinamento  e  dei  piani  generali  di sicurezza quando
          previsti  ai  sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
          n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e
          specialistiche  atte  a  definire  gli elementi necessari a
          fornire  il  progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
          ivi  compresi  i  rilievi  e  i  costi  riguardanti  prove,
          sondaggi,  analisi, collaudo di strutture e di impianti per
          gli  edifici  esistenti,  fanno  carico  agli  stanziamenti
          previsti  per  la  realizzazione  dei  singoli lavori negli
          stati  di  previsione  della  spesa  o  nei  bilanci  delle
          amministrazioni  aggiudicatrici,  nonche'  degli altri enti
          aggiudicatori o realizzatori.
              8. I  progetti  sono  redatti  in modo da assicurare il
          coordinamento  della  esecuzione  dei lavori, tenendo conto
          del   contesto  in  cui  si  inseriscono,  con  particolare
          attenzione,  nel  caso  di  interventi  urbani, ai problemi
          della  accessibilita' e della manutenzione degli impianti e
          dei servizi a rete.
              9. L'accesso  per l'espletamento delle indagini e delle
          ricerche   necessarie  all'attivita'  di  progettazione  e'
          autorizzato  dal  sindaco  del  comune in cui i lavori sono
          localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali".
              "Art.    17    (Effettuazione    delle   attivita'   di
          progettazione, direzione dei lavori, e accessorie). - 1. Le
          prestazioni   relative   alla   progettazione  preliminare,
          definitiva  ed  esecutiva nonche' alla direzione dei lavori
          ed  agli  incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle
          attivita'  del  responsabile  unico  del procedimento e del
          dirigente   competente   alla   formazione   del  programma
          triennale di cui all'art. 14, sono espletate:
                a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
                b) dagli  uffici  consortili  di  progettazione  e di
          direzione  dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
          unioni, le comunita' montane, le unita' sanitarie locali, i
          consorzi,  gli  enti  di  industrializzazione e gli enti di
          bonifica  possono  costituire  con le modalita' di cui agli
          articoli  24,  25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
          successive modificazioni;
                c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
          di  cui  le  singole amministrazioni aggiudicatrici possono
          avvalersi per legge;
                d) da  liberi  professionisti  singoli  od  associati
          nelle  forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
          successive  modificazioni,  ivi  compresi,  con riferimento
          agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di
          beni   mobili   e   delle   superfici   decorate   di  beni
          architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di
          beni culturali ai sensi della vigente normativa;
                e) dalle  societa'  di professionisti di cui al comma
          6, lettera a);
                f) dalle  societa'  di  ingegneria di cui al comma 6,
          lettera b);
                g) da   raggruppamenti   temporanei   costituiti  dai
          soggetti  di  cui  alle  lettere  d), e) ed f), ai quali si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art. 13 in quanto
          compatibili.
                g-bis) da    consorzi    stabili   di   societa'   di
          professionisti  di cui al comma 6, lettera a) e di societa'
          di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma
          mista,  formati  da non meno di tre consorziati che abbiano
          operato   congiuntamente   nel   settore   dei  servizi  di
          ingegneria  e  architettura,  per  un  periodo di tempo non
          inferiore  a cinque anni e che abbiano deciso di operare in
          modo  congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art.
          12  della  presente  legge.  E' vietata la partecipazione a
          piu'  di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione
          alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e
          attivita'   tecnico-amministrative  ad  essa  connesse,  il
          fatturato  globale  in servizi di ingegneria e architettura
          realizzato da ciascuna societa' consorziata nel quinquennio
          o  nel  decennio  precedente e' incrementato secondo quanto
          stabilito  dall'art. 12, comma 8-bis, della presente legge;
          ai  consorzi  stabili  di  societa'  di professionisti e di
          societa'   di   ingegneria   si   applicano   altresi'   le
          disposizioni  di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art.
          12.
              2.  I  progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
          lettere  a),  b)  e  c),  sono  firmati da dipendenti delle
          amministrazioni  abilitati all'esercizio della professione.
          I  tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono
          firmare  i  progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
          professionali,    qualora    siano   in   servizio   presso
          l'amministrazione  aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto
          analogo    incarico    presso    un'altra   amministrazione
          aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati
          in  un  profilo  professionale  tecnico ed abbiano svolto o
          collaborato ad attivita' di progettazione.
              3. Il regolamento definisce i limiti e le modalita' per
          la    stipulazione,    a   carico   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici,  di  polizze  assicurative per la copertura
          dei  rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
          incaricati  della  progettazione.  Nel  caso di affidamento
          della  progettazione a soggetti esterni, la stipulazione e'
          a carico dei soggetti stessi.
              4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
          esecutivo,    nonche'    lo    svolgimento   di   attivita'
          tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso
          di  carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
          appaltanti,  ovvero  di  difficolta'  di rispettare i tempi
          della  programmazione  dei lavori o di svolgere le funzioni
          di   istituto,   ovvero  in  caso  di  lavori  di  speciale
          complessita'  o di rilevanza architettonica o ambientale, o
          in  caso  di  necessita' di predisporre progetti integrali,
          cosi'   come   definiti  dal  regolamento,  che  richiedono
          l'apporto  di una pluralita' di competenze, casi che devono
          essere   accertati   e  certificati  dal  responsabile  del
          procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al
          comma 1, lettere d), e), f) e g).
              5. Il  regolamento dei lavori per l'attivita' del Genio
          militare  di cui all'art. 3, comma 7-bis, indica i soggetti
          abilitati alla firma dei progetti.
              6. Si intendono per:
                a) societa'  di professionisti le societa' costituite
          esclusivamente  tra  professionisti iscritti negli appositi
          albi  previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle
          forme delle societa' di persone di cui ai capi II, III e IV
          del  titolo  V  del  libro  quinto del codice civile ovvero
          nella  forma  di  societa' cooperativa di cui al capo I del
          titolo  VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
          studi  di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni
          o   direzioni   dei   lavori,   valutazioni  di  congruita'
          tecnico-economica  o  studi  di  impatto ambientale. I soci
          delle  societa'  agli effetti previdenziali sono assimilati
          ai   professionisti   che  svolgono  l'attivita'  in  forma
          associata  ai  sensi  dell'art.  1  della legge 23 novembre
          1939,  n.  1815. Ai corrispettivi delle societa' si applica
          il   contributo   integrativo   previsto  dalle  norme  che
          disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
          cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
          della    iscrizione    obbligatoria    al   relativo   albo
          professionale.  Detto  contributo dovra' essere versato pro
          quota   alle   rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti
          statutari e regolamenti vigenti;
                b) societa'  di ingegneria le societa' di capitali di
          cui  ai  capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
          codice   civile,   che   eseguono  studi  di  fattibilita',
          ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
          valutazioni  di  congruita'  tecnico-economica  o  studi di
          impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
          attivita'    professionali   si   applica   il   contributo
          integrativo  qualora  previsto  dalle norme legislative che
          regolano  la  Cassa  di previdenza di categoria cui ciascun
          firmatario  del  progetto  fa  riferimento  in  forza della
          iscrizione  obbligatoria  al  relativo  albo professionale.
          Detto  contributo  dovra'  essere  versato  pro  quota alle
          rispettive  Casse  secondo  gli  ordinamenti  statutari e i
          regolamenti vigenti.
              7. Il  regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
          e  tecnici che devono possedere le societa' di cui al comma
          6  del  presente  articolo.  Fino all'entrata in vigore del
          regolamento,  le  societa'  di  cui  al  predetto  comma 6,
          lettera  b),  devono  disporre  di  uno  o  piu'  direttori
          tecnici,  aventi  titolo  professionale  di  ingegnere o di
          architetto  o  laureato in una disciplina tecnica attinente
          alla  attivita'  prevalente svolta dalla societa', iscritti
          al  relativo  albo  da  almeno  dieci  anni con funzioni di
          collaborazione  alla definizione degli indirizzi strategici
          della   societa',   di  collaborazione  e  controllo  sulle
          prestazioni    svolte    dai   tecnici   incaricati   della
          progettazione,  in  relazione  alle quali controfirmano gli
          elaborati.
              8. Indipendentemente   dalla   natura   giuridica   del
          soggetto  affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14,
          lo  stesso deve essere espletato da professionisti iscritti
          negli   appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti
          professionali, personalmente responsabili e nominativamente
          indicati gia' in sede di presentazione dell'offerta, con la
          specificazione      delle     rispettive     qualificazioni
          professionali.   Deve   inoltre   essere  indicata,  sempre
          nell'offerta,      la     persona     fisica     incaricata
          dell'integrazione  tra le varie prestazioni specialistiche.
          Il  regolamento  definisce  le  modalita' per promuovere la
          presenza   anche   di  giovani  professionisti  nei  gruppi
          concorrenti   ai   bandi   per  l'aggiudicazione.  All'atto
          dell'affidamento  dell'incarico  deve  essere dimostrata la
          regolarita' contributiva del soggetto affidatario.
              9. Gli  affidatari  di  incarichi  di progettazione non
          possono  partecipare  agli  appalti  o  alle concessioni di
          lavori   pubblici,  nonche'  agli  eventuali  subappalti  o
          cottimi,  per  i quali abbiano svolto la suddetta attivita'
          di  progettazione;  ai  medesimi  appalti,  concessioni  di
          lavori  pubblici, subappalti e cottimi non puo' partecipare
          un   soggetto   controllato,   controllante   o   collegato
          all'affidatario   di   incarichi   di   progettazione.   Le
          situazioni  di  controllo  e di collegamento si determinano
          con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice
          civile.  I  divieti di cui al presente comma sono estesi ai
          dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione,
          ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai
          loro  dipendenti,  nonche'  agli affidatari di attivita' di
          supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
              10. Per  l'affidamento di incarichi di progettazione di
          importo  pari o superiore alla soglia di applicazione della
          disciplina  comunitaria  in  materia di appalti pubblici di
          servizi,  si  applicano  le  disposizioni di cui al decreto
          legislativo   17 marzo   1995,   n.   157,   e   successive
          modificazioni,    ovvero,    per    i    soggetti    tenuti
          all'applicazione  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          158,   e  successive  modificazioni,  le  disposizioni  ivi
          previste.
              11. Per  l'affidamento di incarichi di progettazione il
          cui  importo  stimato  sia  compreso  tra 100.000 euro e la
          soglia  di  applicazione  della  disciplina  comunitaria in
          materia  di  appalti  pubblici  di  servizi, il regolamento
          disciplina  le  modalita' di aggiudicazione che le stazioni
          appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura
          del  pubblico  incanto, in modo che sia assicurata adeguata
          pubblicita'  agli  stessi  e  siano contemperati i principi
          generali   della  trasparenza  e  del  buon  andamento  con
          l'esigenza   di   garantire   la  proporzionalita'  tra  le
          modalita' procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
              12. Per  l'affidamento  di  incarichi  di progettazione
          ovvero  della  direzione  dei lavori il cui importo stimato
          sia  inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il
          tramite del responsabile del procedimento possono procedere
          all'affidamento  ai soggetti di cui al comma 1, lettere d),
          e),   f)   e   g),   di   loro   fiducia,  previa  verifica
          dell'esperienza   e  della  capacita'  professionale  degli
          stessi  e  con  motivazione  della  scelta  in relazione al
          progetto da affidare;
              12-bis. Le  stazioni appaltanti non possono subordinare
          la  corresponsione  dei  compensi relativi allo svolgimento
          della       progettazione       e      delle      attivita'
          tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del
          finanziamento   dell'opera  progettata.  Nella  convenzione
          stipulata  fra stazione appaltante e progettista incaricato
          sono previste le condizioni e le modalita' per il pagamento
          dei  corrispettivi  con riferimento a quanto previsto dagli
          articoli  9  e  10  della  legge  2 marzo  1949,  n. 143, e
          successive   modificazioni.   Ai  fini  dell'individuazione
          dell'importo  stimato il conteggio deve ricomprendere tutti
          i  servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si
          intenda affidarla allo stesso progettista esterno.
              12-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, determina,
          con  proprio  decreto,  le  tabelle dei corrispettivi delle
          attivita'  che possono essere espletate dai soggetti di cui
          al  comma  1  del  presente  articolo,  tenendo conto delle
          tariffe    previste    per   le   categorie   professionali
          interessate.  I  corrispettivi  sono minimi inderogabili ai
          sensi dell'ultimo comma dell'art. unico della legge 4 marzo
          1958,  n.  143,  introdotto  dall'art.  unico  della  legge
          5 maggio  1976, n. 340. Ogni patto contrario e' nullo. Fino
          all'emanazione  del  decreto  continua ad applicarsi quanto
          previsto  nel  decreto  del  Ministro  della  giustizia del
          4 aprile  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 96
          del 26 aprile 2001.
              13.  Quando la prestazione riguardi la progettazione di
          lavori   di   particolare   rilevanza   sotto   il  profilo
          architettonico,     ambientale,     storico-artistico     e
          conservativo,  nonche'  tecnologico, le stazioni appaltanti
          valutano  in via prioritaria l'opportunita' di applicare la
          procedura  del  concorso di progettazione o del concorso di
          idee.  A  tali  concorsi  si  applicano  le disposizioni in
          materia di pubblicita' previste dai commi 10 e 12.
              14.   Nel   caso   di   affidamento   di  incarichi  di
          progettazione   ai   sensi  del  comma  4,  l'attivita'  di
          direzione dei lavori e' affidata, con priorita' rispetto ad
          altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In
          tal  caso  il  conteggio effettuato per stabilire l'importo
          stimato,   ai   fini   dell'affidamento   dell'incarico  di
          progettazione,  deve  comprendere l'importo della direzione
          dei lavori.
              14-bis.    I    corrispettivi    delle   attivita'   di
          progettazione  sono calcolati, ai fini della determinazione
          dell'importo  da  porre a base dell'affidamento, applicando
          le  aliquote  che  il  Ministro  di  grazia e giustizia, di
          concerto  con  il  Ministro dei lavori pubblici, determina,
          con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali
          la  somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli
          di  progettazione,  dalle  tariffe in vigore per i medesimi
          livelli.  Con  lo  stesso  decreto  sono  rideterminate  le
          tabelle  dei  corrispettivi  a  percentuale  relativi  alle
          diverse  categorie  di  lavori, anche in relazione ai nuovi
          oneri  finanziari  assicurativi,  e  la  percentuale per il
          pagamento dei corrispettivi per le attivita' di supporto di
          cui   all'art.   7,  comma  5,  nonche'  le  attivita'  del
          responsabile di progetto e le attivita' dei coordinatori in
          materia  di  sicurezza  introdotti  dal decreto legislativo
          14 agosto 1996, n. 494.
              14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
          14-bis,  continuano  ad applicarsi le tariffe professionali
          in  vigore.  Per  la  progettazione  preliminare si applica
          l'aliquota  fissata  per  il  progetto  di massima e per il
          preventivo  sommario;  per  la  progettazione definitiva si
          applica  l'aliquota  fissata per il progetto esecutivo; per
          la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate
          per  il  preventivo  particolareggiato,  per  i particolari
          costruttivi e per i capitolati e i contratti.
              14-quater.  I  corrispettivi determinati dal decreto di
          cui  al  comma 14-bis nonche' ai sensi del comma 14-ter del
          presente  articolo,  fatto  salvo quanto previsto dal comma
          12-bis  dell'art.  4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
          n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma
          dell'art.   unico   della   legge  4 marzo  1958,  n.  143,
          introdotto  dall'art.  unico  della legge 5 maggio 1976, n.
          340. Ogni patto contrario e' nullo.
              14-quinquies.  In  tutti  gli  affidamenti  di  cui  al
          presente   art.   l'affidatario   non  puo'  avvalersi  del
          subappalto,  fatta eccezione per le attivita' relative alle
          indagini  geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
          rilievi,    a    misurazioni    e    picchettazioni,   alla
          predisposizione  di elaborati specialistici e di dettaglio,
          con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
          sola  redazione  grafica degli elaborati progettuali. Resta
          comunque impregiudicata la responsabilita' del progettista.
              14-sexies.  Le  progettazioni  definitiva  ed esecutiva
          sono  di  norma  affidate  al medesimo soggetto, pubblico o
          privato,   salvo   che   in   senso   contrario  sussistano
          particolari   ragioni,   accertate   dal  responsabile  del
          procedimento.  In tal caso occorre l'accettazione, da parte
          del    nuovo    progettista,   dell'attivita'   progettuale
          precedentemente  svolta.  L'affidamento  puo' ricomprendere
          entrambi  i  livelli  di  progettazione, fermo restando che
          l'avvio   di   quello   esecutivo   resta   sospensivamente
          condizionato  alla determinazione delle stazioni appaltanti
          sulla progettazione definitiva.
              14-septies. I  soggetti  di  cui  all'art.  2, comma 2,
          lettera   b),  operanti  nei  settori  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 marzo  1995,  n.  158,  possono affidare le
          progettazioni,     nonche'     le     connesse    attivita'
          tecnico-amministrative  per  lo svolgimento delle procedure
          per  l'affidamento  e  la  realizzazione dei lavori di loro
          interesse,  direttamente a societa' di ingegneria di cui al
          comma  1, lettera f), che siano da essi stessi controllate,
          purche'  almeno  l'ottanta  per cento della cifra di affari
          media  realizzata  dalle  predette  societa'  nella  Unione
          europea  negli  ultimi tre anni derivi dalla prestazione di
          servizi  al  soggetto  da  cui  esse  sono  controllate. Le
          situazioni  di  controllo si determinano ai sensi dell'art.
          2359 del codice civile".
              "Art.   19   (Sistemi   di   realizzazione  dei  lavori
          pubblici). -  01. I  lavori  pubblici  di cui alla presente
          legge  possono  essere  realizzati  esclusivamente mediante
          contratti  di  appalto o di concessione di lavori pubblici,
          salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 6.
              1. I  contratti  di  appalto  di lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge  sono  contratti  a  titolo  oneroso,
          conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto
          di cui all'art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
                a) la  sola  esecuzione  dei  lavori  pubblici di cui
          all'art. 2, comma 1;
                b) la  progettazione  esecutiva  di  cui all'art. 16,
          comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art.
          2, comma 1, qualora:
                  1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000
          euro;
                  2)    riguardino    lavori    la   cui   componente
          impiantistica  o  tecnologica  incida  per  piu' del 60 per
          cento del valore dell'opera;
                  3)  riguardino  lavori  di manutenzione, restauro e
          scavi archeologici;
                  4)  riguardino lavori di importo pari o superiore a
          10 milioni di euro;
              1-bis.  Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
          1,  lettera  b), la gara e' indetta sulla base del progetto
          definitivo di cui all'art. 16, comma 4.
              1-ter.   L'appaltatore  che  partecipa  ad  un  appalto
          integrato  di  cui al comma 1, lettera b), deve possedere i
          requisiti  progettuali  previsti dal bando o deve avvalersi
          di   un  progettista  qualificato  alla  realizzazione  del
          progetto   esecutivo  individuato  in  sede  di  offerta  o
          eventualmente  associato; il bando indica l'ammontare delle
          spese  di  progettazione  esecutiva comprese nell'importo a
          base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in
          conformita'  a  quanto richiesto dalla normativa in materia
          di  gare  di  progettazione.  L'ammontare  delle  spese  di
          progettazione   non   e'   soggetto   a   ribasso   d'asta.
          L'appaltatore   risponde   dei   ritardi   e   degli  oneri
          conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
          d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi
          e per gli effetti dell'art. 47, comma 1, del regolamento di
          cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
          1999,  n.  554,  nel  caso  di  opere di particolare pregio
          architettonico, il responsabile del procedimento procede in
          contraddittorio  con il protagonista del progetto esecutivo
          a  verificare la conformita' con il progetto definitivo, al
          fine  di accertare l'unita' progettuale. Al contraddittorio
          partecipa  anche  il  progettista titolare dell'affidamento
          del  progetto  definitivo,  che si esprime in ordine a tale
          conformita'.
              1-quater.  I  lavori di restauro e manutenzione di beni
          mobili  e  delle  superfici decorate di beni architettonici
          sottoposte  alle  disposizioni di tutela previste dal testo
          unico  di  cui  al  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad
          altre  lavorazioni  afferenti  ed  altre categorie di opere
          generali  e  speciali  individuate  dal  regolamento di cui
          all'art.  3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'art.
          8,   comma  2.  L'affidamento  dei  lavori  di  restauro  e
          manutenzione  di beni mobili e delle superficie decorate di
          beni  architettonici  comprende,  di  regola, l'affidamento
          dell'attivita'   di   progettazione  successiva  a  livello
          preliminare.
              1-quinquies.  Nel  caso  di  affidamento  dei lavori in
          assicurazione  di  qualita', qualora la stazione appaltante
          non  abbia gia' adottato un proprio sistema di qualita', e'
          fatto  obbligo  alla stessa di affidare, ad idonei soggetti
          qualificati,   secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto
          legislativo  n. 157 17 marzo 1995, i servizi di supporto al
          responsabile  del  procedimento ed al direttore dei lavori,
          in  modo  da  assicurare  che  anche il funzionamento della
          stazione  appaltante  sia  conforme  ai livelli di qualita'
          richiesti dall'appaltatore.
              2.  Le  concessioni  di  lavori pubblici sono contratti
          conclusi  in  forma  scritta  fra  un  imprenditore  ed una
          amministrazione   aggiudicatrice,   aventi  ad  oggetto  la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
          di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica.  La
          controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
          unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e di
          sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
          necessario    il    soggetto    concedente    assicura   al
          concessionario     il     perseguimento     dell'equilibrio
          economico-finanziario  degli  investimenti e della connessa
          gestione   in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
          prestare,  anche  mediante  un prezzo, stabilito in sede di
          gara.  A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono
          cedere  in  proprieta' o diritto di godimento beni immobili
          nella  propria disponibilita', o allo scopo espropriati, la
          cui  utilizzazione  sia strumentale o connessa all'opera da
          affidare  in  concessione,  nonche'  beni  immobili che non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
          indicati  nel  programma  di cui all'art. 14, ad esclusione
          degli  immobili  ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
          sensi   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Qualora il soggetto concedente disponga di
          progettazione   definitiva  o  esecutiva,  l'oggetto  della
          concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,  puo'
          essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
          suo completamento da parte del concessionario.
              2-bis.  L'amministrazione  aggiudicatrice,  al  fine di
          assicurare       il      perseguimento      dell'equilibrio
          economico-finanziario      degli      investimenti      del
          concessionario, puo' stabilire che la concessione abbia una
          durata  anche  superiore  a  trenta anni, tenendo conto del
          rendimento  della concessione, della percentuale del prezzo
          di  cui  al  comma  2 sull'importo totale dei lavori, e dei
          rischi   connessi   alle  modifiche  delle  condizioni  del
          mercato.   I  presupposti  e  le  condizioni  di  base  che
          determinano    l'equilibrio   economico-finanziario   degli
          investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
          premesse  del contratto, ne costituiscono parte integrante.
          Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice
          a  detti  presupposti  o  condizioni di base, nonche' norme
          legislative   e   regolamentari   che   stabiliscano  nuovi
          meccanismi  tariffari  o  nuove  condizioni per l'esercizio
          delle   attivita'   previste   nella  concessione,  qualora
          determinino   una   modifica   dell'equilibrio  del  piano,
          comportano  la sua necessaria revisione da attuare mediante
          rideterminazione  delle  nuove  condizioni  di  equilibrio,
          anche  tramite  la  proroga  del  termine di scadenza delle
          concessioni,  ed  in  mancanza  della predetta revisione il
          concessionario puo' recedere dalla concessione. Nel caso in
          cui   le   variazioni   apportate  o  le  nuove  condizioni
          introdotte   risultino  favorevoli  al  concessionario,  la
          revisione  del  piano  dovra' essere effettuata a vantaggio
          del  concedente.  Nel caso di recesso del concessionario si
          applicano  le  disposizioni  dell'art. 37-septies, comma 1,
          lettere  a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il
          piano economico-finanziario di copertura degli investimenti
          e  deve  prevedere  la specificazione del valore residuo al
          netto   degli  ammortamenti  annuali,  nonche'  l'eventuale
          valore   residuo   dell'investimento  non  ammortizzato  al
          termine della concessione.
              2-ter.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici  possono
          affidare  in concessione opere destinate alla utilizzazione
          diretta   della   pubblica   amministrazione,   in   quanto
          funzionali  alla gestione di servizi pubblici, a condizione
          che  resti  al  concessionario l'alea economico-finanziaria
          della gestione dell'opera.
              2-quater.  Il  concessionario,  ovvero  la  societa' di
          progetto   di  cui  all'art.  37-quater,  partecipano  alla
          conferenza   di   servizi  finalizzata  all'esame  ed  alla
          approvazione  dei progetti di loro competenza; in ogni caso
          essi non hanno diritto di voto.
              3. Le  amministrazioni  aggiudicatrici ed i soggetti di
          cui all'art. 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a
          soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
          funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori
          pubblici.   Sulla   base   di   apposito   disciplinare  le
          amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le
          funzioni  di  stazione  appaltante  ai  Provveditorati alle
          opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali.
              4. I  contratti  di  appalto di cui alla presente legge
          sono  stipulati  a corpo ai sensi dell'art. 326 della legge
          20  marzo  1865,  n.  2248,  allegato F, ovvero a corpo e a
          misura  ai  sensi  dell'art. 329 della citata legge n. 2248
          del  1865,  allegato  F, salvo il caso di cui al comma 5, i
          contratti  di  cui  al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e
          4), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
              5. E' in facolta' dei soggetti di cui all'art. 2, comma
          2,  stipulare  a misura, ai sensi del terzo comma dell'art.
          326  della  legge  20  marzo  1865,  n. 2248, allegato F, i
          contratti  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),  di importo
          inferiore  a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
          a  manutenzione,  restauro  e  scavi  archeologici  nonche'
          quelli   relativi   alle  opere  in  sotterraneo  e  quelli
          afferenti alle opere di consolidamento dei terreni.
              5-bis.  L'esecuzione  da  parte dell'impresa avviene in
          ogni  caso  soltanto  dopo  che  la  stazione appaltante ha
          approvato  il  progetto  esecutivo. L'esecuzione dei lavori
          puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del
          progetto   esecutivo   qualora   si  tratti  di  lavori  di
          manutenzione o di scavi archeologici.
              5-ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di
          denaro  costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando
          di  gara  puo'  prevedere  il trasferimento all'appaltatore
          della    proprieta'    di    beni   immobili   appartenenti
          all'amministrazione   aggiudicatrice   gia'   indicati  nel
          programma di cui all'art. 14 in quanto non assolvono piu' a
          funzioni  di  interesse  pubblico; fermo restando che detto
          trasferimento  avviene  non appena approvato il certificato
          di  collaudo dei lavori, il bando di gara puo' prevedere un
          momento   antecedente   per   l'immissione   nel   possesso
          dell'immobile.
              5-quater.  La  gara avviene tramite offerte che possono
          riguardare   la   sola   acquisizione  dei  beni,  la  sola
          esecuzione  dei  lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione
          dei  lavori  e  l'acquisizione  di  beni.  L'aggiudicazione
          avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
          alla  esecuzione  dei  lavori  e alla acquisizione dei beni
          ovvero  in  favore  delle  due  migliori  offerte  separate
          relative,  rispettivamente,  all'acquisizione  dei  beni ed
          alla  esecuzione  dei  lavori, qualora la loro combinazione
          risulti     piu'    conveniente    per    l'amministrazione
          aggiudicatrice  rispetto  alla  predetta  migliore  offerta
          congiunta.  La  gara  si  intende deserta qualora non siano
          presentate   offerte   per   l'acquisizione  del  bene.  Il
          regolamento   di   cui  all'art.  3,  comma  2,  disciplina
          compiutamente  le modalita' per l'effettuazione della stima
          degli  immobili  di cui al comma 5-ter nonche' le modalita'
          di aggiudicazione".
              "Art. 20 (Procedure di scelta del contraente). - 1. Gli
          appalti  di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico
          incanto o licitazione privata.
              2.Le  concessioni  di  cui  all'art.  19  sono affidate
          mediante  licitazione  privata,  ponendo  a base di gara un
          progetto almeno di livello preliminare corredato, comunque,
          anche  degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
          indagini  geologiche,  geotecniche, idrologiche e sismiche;
          l'offerta  ha  ad  oggetto gli elementi di cui all'art. 21,
          comma  2,  lettera  b),  nonche'  le  eventuali proposte di
          varianti  al  progetto  posto  a  base della gara; i lavori
          potranno  avere  inizio  soltanto  dopo  l'approvazione del
          progetto    esecutivo    da    parte   dell'amministrazione
          aggiudicatrice.
              3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
          appalto-concorso  o  trattativa  privata esclusivamente nei
          casi e secondo le modalita' previsti dalla presente legge.
              4. L'affidamento  di  appalti mediante appalto-concorso
          e' consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
          decisione, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
          pubblici, per i lavori di importo superiore a 25.000.000 di
          euro,  per  speciali lavori o per la realizzazione di opere
          complesse  o  ad  elevata  componente  tecnologica,  la cui
          progettazione    richieda   il   possesso   di   competenze
          particolari    o   la   scelta   tra   soluzioni   tecniche
          differenziate.  Lo  svolgimento  della  gara  e' effettuato
          sulla  base  di  un  progetto preliminare, redatto ai sensi
          dell'art.   16,  nonche'  di  un  capitolato  prestazionale
          corredato   dall'indicazione   delle   prescrizioni,  delle
          condizioni  e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta
          ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo".
              "Art.   21(Criteri   di  aggiudicazione  -  Commissioni
          aggiudicatrici). -   1.   L'aggiudicazione   degli  appalti
          mediante   pubblico   incanto   o  licitazione  privata  e'
          effettuata con il criterio del prezzo piu' basso, inferiore
          a quello posto a base di gara, determinato:
                a) per  i  contratti  da stipulare a misura, mediante
          ribasso  sull'elenco  prezzi  posto  a  base di gara ovvero
          mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi
          o  subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'art. 5
          della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
                b) per  i  contratti  da  stipulare a corpo, mediante
          ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
          mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
                c)  per  i contratti da stipulare a corpo e a misura,
          mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
              1-bis.  Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
          pari  o  superiore  al controvalore in euro di 5.000.000 di
          DSP  con  il criterio del prezzo piu' basso di cui al comma
          1,  l'amministrazione  interessata deve valutare l'anomalia
          delle  offerte di cui all'art. 30 della direttiva 93/37/CEE
          del  Consiglio del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
          offerte  che  presentino  un  ribasso pari o superiore alla
          media  aritmetica  dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le
          offerte  ammesse,  con  esclusione  del  dieci  per  cento,
          arrotondato  all'unita'  superiore,  rispettivamente  delle
          offerte  di  maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,
          incrementata  dello  scarto  medio  aritmetico  dei ribassi
          percentuali  che  superano la predetta media. Il bando o la
          lettera   di   invito  devono  precisare  le  modalita'  di
          presentazione   delle   giustificazioni,  nonche'  indicare
          quelle  eventualmente necessarie per l'ammissibilita' delle
          offerte.  Non  sono  richieste  giustificazioni  per quegli
          elementi  i  cui  valori  minimi  sono  rilevabili  da dati
          ufficiali.  Ove  l'esame  delle giustificazioni richieste e
          prodotte  non  sia  sufficiente ad escludere l'incongruita'
          della  offerta,  il  concorrente e' chiamato ad integrare i
          documenti    giustificativi    ed   all'esclusione   potra'
          provvedersi  solo  all'esito  della  ulteriore verifica, in
          contraddittorio.  Le  offerte debbono essere corredate, fin
          dalla  loro presentazione, da giustificazioni relativamente
          alle  voci di prezzo piu' significative, indicate nel bando
          di  gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare
          un  importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a
          base  d'asta.  Relativamente  ai  soli  appalti  di  lavori
          pubblici  di  importo  inferiore  alla  soglia comunitaria,
          l'amministrazione    interessata   procede   all'esclusione
          automatica  dalla  gara  delle  offerte  che presentino una
          percentuale  di ribasso pari o superiore a quanto stabilito
          ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
          di  esclusione  automatica  non  e' esercitabile qualora il
          numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
              1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
          incanto o licitazione privata puo' essere effettuata con il
          criterio   dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
          determinata  in  base  agli  elementi  di  cui  al comma 2,
          lettera  a),  nel caso di appalti di importo superiore alla
          soglia   comunitaria   in  cui,  per  la  prevalenza  della
          componente  tecnologica  o  per  la  particolare  rilevanza
          tecnica  delle  possibili soluzioni progettuali, si ritiene
          possibile  che  la  progettazione  possa  essere  utilmente
          migliorata     con     integrazioni    tecniche    proposte
          dall'appaltatore.
              2. L'aggiudicazione      degli     appalti     mediante
          appalto-concorso,   nonche'  l'affidamento  di  concessioni
          mediante  licitazione  privata  avvengono  con  il criterio
          dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in
          considerazione  i  seguenti elementi variabili in relazione
          all'opera da realizzare:
                a) nei casi di appalto-concorso:
                  1) il prezzo;
                  2)  il  valore  tecnico  ed  estetico  delle  opere
          progettate;
                  3) il tempo di esecuzione dei lavori;
                  4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
                  5)  ulteriori  elementi individuati in base al tipo
          di lavoro da realizzare;
                b)  in caso di licitazione privata relativamente alle
          concessioni:
                  1) il prezzo di cui all'art. 19, comma 2;
                  2)   il   valore  tecnico  ed  estetico  dell'opera
          progettata;
                  3) il tempo di esecuzione dei lavori;
                  4) il rendimento;
                  5) la durata della concessione;
                  6)  le  modalita'  di  gestione,  il  livello  ed i
          criteri   di   aggiornamento  delle  tariffe  da  praticare
          all'utenza;
                  7)  ulteriori  elementi individuati in base al tipo
          di lavoro da realizzare.
              3. Nei  casi  di  cui al comma 2 il capitolato speciale
          d'appalto  o  il  bando di gara devono indicare l'ordine di
          importanza   degli  elementi  di  cui  al  comma  medesimo,
          attraverso  metodologie  definite dal regolamento e tali da
          consentire  di  individuare con un unico parametro numerico
          finale l'offerta piu' vantaggiosa.
              4. Qualora  l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
          avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione e' affidata ad
          una commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
          regolamento.
              5.  La  commissione  giudicatrice, nominata dall'organo
          competente  ad  effettuare la scelta dell'aggiudicatario od
          affidatario dei lavori oggetto della procedura, e' composta
          da  un numero dispari di componenti non superiore a cinque,
          esperti  nella  specifica  materia  cui  si  riferiscono  i
          lavori.  La  commissione  e'  presieduta  da  un  dirigente
          dell'amministrazione     aggiudicatrice     o     dell'ente
          aggiudicatore.  I  commissari  non  debbono aver svolto ne'
          possono  svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
          od  amministrativo  relativamente  ai  lavori oggetto della
          procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano
          funzioni  di  vigilanza  o  di controllo rispetto ai lavori
          medesimi.  Coloro  che  nel  quadriennio  precedente  hanno
          rivestito  cariche  di  pubblico amministratore non possono
          essere  nominati  commissari  relativamente  ad  appalti  o
          concessioni  aggiudicati  dalle  amministrazioni  presso le
          quali  hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
          commissari  coloro  i  quali  abbiano  gia'  ricoperto tale
          incarico  relativamente  ad  appalti o concessioni affidati
          nel   medesimo   territorio  provinciale  ove  e'  affidato
          l'appalto  o  la concessione cui l'incarico fa riferimento,
          se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina.
          Sono   esclusi  da  successivi  incarichi  coloro  che,  in
          qualita'   di   membri  delle  commissioni  aggiudicatrici,
          abbiano  concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
          giurisdizionale,   all'approvazione   di   atti  dichiarati
          conseguentemente illegittimi.
              6. I  commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
          appartenenti alle seguenti categorie:
                a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione
          nei  rispettivi  albi  professionali, scelti nell'ambito di
          rose di candidati proposte dagli ordini professionali;
                b) professori    universitari    di   ruolo,   scelti
          nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facolta' di
          appartenenza;
                c) funzionari     tecnici    delle    amministrazioni
          appaltanti,   scelti   nell'ambito  di  rose  di  candidati
          proposte dalle amministrazioni medesime.
              7. La  nomina  dei  commissari  e la costituzione della
          commissione  devono  avvenire  dopo la scadenza del termine
          fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
              8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
          quadro  economico  del progetto tra le somme a disposizione
          dell'amministrazione.
              8-bis.   L'aggiudicazione  dei  lavori  di  restauro  e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  beni  culturali e ambientali di cui al decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato
          sia  inferiore  a  5.000.000  DSP,  e'  disposta secondo il
          criterio   dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
          assumendo  quali  elementi  obbligatori  di  valutazione il
          prezzo  e  l'apprezzamento  dei curricula in relazione alle
          caratteristiche  dell'intervento  individuate  nella scheda
          tecnica di cui all'art. 16, comma 3-bis. In questa ipotesi,
          all'elemento  prezzo  dovra' essere comunque attribuita una
          rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati".
              "Art.  23  (Licitazione  privata  e licitazione privata
          semplificata). -    1. Alle    licitazioni    private   per
          l'affidamento  di lavori pubblici di qualsiasi importo sono
          invitati  tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e
          che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di qualificazione
          previsti dal bando.
              1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ecu,
          IVA esclusa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere
          a) e b), hanno la facolta' di invitare a presentare offerta
          almeno  trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di
          cui  al comma 1-ter del presente art. se sussistono in tale
          numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori
          oggetto dell'appalto.
              1-ter.  I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lettere
          a), b), c), ed e), interessati ad essere invitati alle gare
          di  cui  al  comma  1-bis del presente articolo, presentano
          apposita  domanda.  I soggetti di cui all'art. 10, comma 1,
          lettera  a), possono presentare un numero massimo di trenta
          domande;  i  soggetti  di cui all'art. 10, comma 1, lettere
          b), c), ed e), possono presentare domande in numero pari al
          doppio  di  quello  dei  propri  consorziati  e comunque in
          numero  compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di
          centottanta.   Si  applica  quanto  previsto  dal  comma  4
          dell'art.  13.  Ogni  domanda  deve  indicare gli eventuali
          altri  soggetti  a cui sono state inviate le domande e deve
          essere  corredata da una autocertificazione, ai sensi della
          vigente  normativa  in materia, con la quale il richiedente
          attesta  il  possesso  delle  qualifiche  e  dei  requisiti
          previsti  dal  regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in
          nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di
          non  aver  presentato  domanda in numero superiore a quanto
          previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni
          appaltanti  procedono  a  verifiche a campione sui soggetti
          concorrenti   e  comunque  sui  soggetti  aggiudicatari. La
          domanda  presentata  nel  mese di dicembre ha validita' per
          l'anno  successivo  a  quello  della  domanda.  La  domanda
          presentata   negli  altri  mesi  ha  validita'  per  l'anno
          finanziario  corrispondente  a quello della domanda stessa.
          In  caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di
          cui all'art. 8, comma 7".
              "Art.  24  (Trattativa  privata). -  1. L'affidamento a
          trattativa  privata e' ammesso per i soli appalti di lavori
          pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
                Oa)  lavori  di  importo  complessivo non superiore a
          100.000 euro;
                a) lavori  di  importo complessivo compreso tra oltre
          100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla
          contabilita'   generale  dello  Stato  e,  in  particolare,
          dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
                b) lavori  di importo complessivo superiore a 300.000
          euro,  nel  caso  di  ripristino  di opere gia' esistenti e
          funzionanti,  danneggiate  e  rese inutilizzabili da eventi
          imprevedibili  di  natura  calamitosa,  qualora  motivi  di
          imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
          responsabile   del  procedimento  rendano  incompatibili  i
          termini  imposti dalle altre procedure di affidamento degli
          appalti;
                c) appalti  di  importo  complessivo  non superiore a
          300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni
          mobili  e  superfici  architettoniche decorate, di cui alla
          legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
              2. Gli   affidamenti  di  appalti  mediante  trattativa
          privata  sono  motivati  e  comunicati all'Osservatorio dal
          responsabile  del procedimento e i relativi atti sono posti
          in libera visione di chiunque lo richieda.
              3. I  soggetti  ai  quali  sono  affidati gli appalti a
          trattativa   privata   devono  possedere  i  requisiti  per
          l'aggiudicazione  di  appalti  di  uguale  importo mediante
          pubblico incanto o licitazione privata.
              4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti
          al fine dell'applicazione del presente articolo.
              5. L'affidamento  di  appalti  a trattativa privata, ai
          sensi  del  comma  1,  lettera  b),  avviene  mediante gara
          informale   alla   quale  debbono  essere  invitati  almeno
          quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
          qualificati  ai  sensi  della  presente  legge per i lavori
          oggetto dell'appalto.
              5-bis.  L'affidamento  di  appalti  di  cui al comma 1,
          lettera  c),  il cui importo stimato sia superiore a 40.000
          euro,  avviene mediante gara informale sulla base di quanto
          disposto  dall'art.  21,  comma  8-bis,  alla  quale devono
          essere  invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono
          in tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente
          legge  per i lavori oggetto dell'appalto. Per l'affidamento
          di  appalti  di  cui al comma 1, lettera c), il cui importo
          stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti
          possono  procedere  all'affidamento  a  soggetti, singoli o
          raggruppati, di propria fiducia. In questo caso comunque le
          stazioni  appaltanti  devono  verificare la sussistenza, in
          capo  agli  affidatari,  dei requisiti di cui alla presente
          legge  e  motivarne la scelta in relazione alle prestazioni
          da affidare;
              6. I  lavori  in economia sono ammessi fino all'importo
          di  200  mila  ecu  IVA  esclusa,  fatti salvi i lavori del
          Ministero  della  difesa che vengono eseguiti in economia a
          mezzo  delle  truppe  e  dei  reparti  del  Genio militare,
          disciplinati  dal  regolamento  per  l'attivita'  del Genio
          militare di cui all'art. 3, comma 7-bis.
              7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera
          sia  stato  affidato  a trattativa privata, non puo' essere
          assegnato  con  tale  procedura altro lotto da appaltare in
          tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
              7-bis.   Con   riferimento  ai  lavori  di  restauro  e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni  architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  beni culturali e ambientali, di cui al decreto
          legislativo   29 ottobre   1999,  n.  490,  e'  ammissibile
          l'affidamento   a   trattativa   privata,  ad  un  soggetto
          esecutore  di  un  appalto,  di  lavori  complementari, non
          figuranti    nel    progetto   inizialmente   approvato   o
          nell'affidamento   precedentemente   disposto,   che  siano
          diventati   necessari,   a   seguito   di  circostanza  non
          prevedibile,  all'intervento  nel suo complesso, sempreche'
          tali    lavori    non   possano   essere   tecnicamente   o
          economicamente separati dall'appalto principale senza grave
          inconveniente   per   il  soggetto  aggiudicatario  oppure,
          quantunque    separabili    dall'esecuzione    dell'appalto
          iniziale,    siano    strettamente    necessari    al   suo
          perfezionamento.  L'importo  dei  lavori  complementari non
          puo' complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto
          principale.
              8. (abrogato).
              Art.  27  (Direzione dei lavori). - 1. Per l'esecuzione
          di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
          appalto,  le  amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate
          ad  istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito
          da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.
              2. Qualora   le   amministrazioni   aggiudicatrici  non
          possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'art. 17,
          l'attivita'  di  direzione  dei  lavori,  essa  e' affidata
          nell'ordine ai seguenti soggetti:
                a)  altre  amministrazioni pubbliche, previa apposita
          intesa  o  convenzione  di  cui  all'art.  24  della  legge
          8 giugno 1990, n. 142;
                b) il  progettista  incaricato ai sensi dell'art. 17,
          comma 4;
                c) altri  soggetti  scelti  con le procedure previste
          dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
          comunitarie in materia.
              2-bis.  Con  riferimento  agli interventi di restauro e
          manutenzione  di  beni mobili e delle superfici decorate di
          beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela
          previste  dal testo unico delle disposizioni legislative in
          materia  di  beni culturali e ambientali, di cui al decreto
          legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione
          dei  lavori  del  direttore dei lavori deve comprendere tra
          gli  assistenti  con  funzioni  di  direttore  operativo un
          soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai
          sensi della normativa vigente".
              "Art.  28  (Collaudi  e vigilanza). - 1. Il regolamento
          definisce  le  norme  concernenti il termine entro il quale
          deve   essere  effettuato  il  collaudo  finale,  che  deve
          comunque  avere  luogo  non oltre sei mesi dall'ultimazione
          dei  lavori.  Il  medesimo regolamento definisce altresi' i
          requisiti   professionali   dei   collaudatori  secondo  le
          caratteristiche  dei lavori, la misura del compenso ad essi
          spettante,   nonche'  le  modalita'  di  effettuazione  del
          collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero,
          nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
              2.  Il  regolamento  definisce  altresi'  il divieto di
          affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e
          contabili.
              3.  Per  tutti i lavori oggetto della presente legge e'
          redatto  un  certificato  di  collaudo secondo le modalita'
          previste  dal  regolamento.  Il  certificato di collaudo ha
          carattere   provvisorio   ed  assume  carattere  definitivo
          decorsi  due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
          termine,  il  collaudo  si  intende  tacitamente  approvato
          ancorche'   l'atto   formale   di   approvazione   non  sia
          intervenuto  entro  due  mesi  dalla  scadenza del medesimo
          termine.  Nel  caso di lavori di importo sino a 200.000 ecu
          il  certificato  di  collaudo  e'  sostituito  da quello di
          regolare  esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma
          non  eccedente  il  milione  di  ecu,  e'  in  facolta' del
          soggetto   appaltante   di  sostituire  il  certificato  di
          collaudo  con quello di regolare esecuzione. Il certificato
          di  regolare  esecuzione  e'  comunque emesso non oltre tre
          mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
              4.  Per  le  operazioni di collaudo, le amministrazioni
          aggiudicatrici  nominano  da uno a tre tecnici di elevata e
          specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori,
          alla  loro  complessita'  e  all'importo  degli  stessi.  I
          tecnici   sono   nominati  dalle  predette  amministrazioni
          nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi
          di   carenza   di  organico  accertata  e  certificata  dal
          responsabile  del  procedimento.  Possono  fare parte delle
          commissioni   di   collaudo,   limitatamente   ad  un  solo
          componente,   i   funzionari   amministrativi  che  abbiano
          prestato   servizio   per  almeno  cinque  anni  in  uffici
          pubblici.  E'  abrogata ogni diversa disposizione, anche di
          natura regolamentare.
              5.  Il collaudatore o i componenti della commissione di
          collaudo  non  devono  avere  svolto  alcuna funzione nelle
          attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di
          direzione,   di   vigilanza  e  di  esecuzione  dei  lavori
          sottoposti   al  collaudo.  Essi  non  devono  avere  avuto
          nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con
          il  soggetto  che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i
          componenti   della  commissione  di  collaudo  non  possono
          inoltre  fare  parte  di  organismi che abbiano funzioni di
          vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
              6.   Il  regolamento  prescrive  per  quali  lavori  di
          particolare  complessita'  tecnica  o  di  grande rilevanza
          economica  il collaudo e' effettuato sulla base di apposite
          certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
              7. E'  obbligatorio  il  collaudo  in corso d'opera nei
          seguenti casi:
                a) quando  la  direzione dei lavori sia effettuata ai
          sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c);
                b) in caso di opere di particolare complessita';
                c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
                d) in altri casi individuati nel regolamento.
              8. Nei  casi  di affidamento dei lavori in concessione,
          il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni
          di  vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
          verificando il rispetto della convenzione.
              9. Il  pagamento  della  rata di saldo, disposto previa
          garanzia  fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
          novantesimo   giorno   dall'emissione  del  certificato  di
          collaudo  provvisorio  ovvero  del  certificato di regolare
          esecuzione  e  non  costituisce presunzione di accettazione
          dell'opera,  ai  sensi  dell'art.  1666, secondo comma, del
          codice civile.
              10. Salvo  quanto  disposto  dall'art.  1669 del codice
          civile, l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi
          dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal
          soggetto  appaltante  prima  che il certificato di collaudo
          assuma carattere definitivo".
              "Art.  29  (Pubblicita). - 1. Il regolamento disciplina
          le  forme  di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
          sulla base delle seguenti norme regolatrici:
                a) per  i  lavori  di  importo  pari  o  superiore al
          controvalore  in  euro  di  5.000.000  di DSP, IVA esclusa,
          prevedere  l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi di
          gara  nonche'  degli  avvisi  di aggiudicazione all'ufficio
          delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee;
                b)  per  i  lavori  di  importo pari o superiore a un
          milione  di euro, IVA esclusa, prevedere forme unificate di
          pubblicita' a livello nazionale;
                c) per  i lavori di importo inferiore a un milione di
          euro,   IVA   esclusa,   prevedere   forme  di  pubblicita'
          semplificata a livello regionale e provinciale;
                d) prevedere  l'indicazione  obbligatoria nei bandi e
          negli avvisi di gara del responsabile del procedimento;
                e) disciplinare    conformemente    alla    normativa
          comunitaria,  in  modo  uniforme  per i lavori di qualsiasi
          importo,   le  procedure,  comprese  quelle  accelerate,  i
          termini  e  i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
          delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
          aggiudicatrici;
                f) prevedere  che le amministrazioni aggiudicatrici e
          gli  altri  enti  aggiudicatori o realizzatori, prima della
          stipula  del  contratto o della concessione, anche nei casi
          in  cui  l'aggiudicazione  e'  avvenuta mediante trattativa
          privata,  provvedano,  con le modalita' di cui alle lettere
          a),   b)  e  c)  del  presente  comma,  alla  pubblicazione
          dell'elenco  degli  invitati  e dei partecipanti alla gara,
          del  vincitore  o  prescelto, del sistema di aggiudicazione
          adottato,  dell'importo  di  aggiudicazione dei lavori, dei
          tempi  di  realizzazione  dell'opera,  del  nominativo  del
          direttore  dei  lavori  designato,  nonche',  entro  trenta
          giorni    dal    loro    compimento    ed    effettuazione,
          dell'ultimazione   dei   lavori,   dell'effettuazione   del
          collaudo, dell'importo finale del lavoro;
                f-bis)  nei  casi  in cui l'importo finale dei lavori
          superi di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione
          o  di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta
          con  un  ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
          realizzazione       dell'opera       fissato       all'atto
          dell'aggiudicazione  o dell'affidamento, prevedere forme di
          pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
          e  c)  del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
          dell'affidatario,  diretta  a  rendere  note le ragioni del
          maggior  importo  e/o  del  ritardo  nell'effettuazione dei
          lavori;
                f-ter)  nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
          31-bis,  commi  2  e  3, e 32, gli organi giudicanti devono
          trasmettere  i  dispositivi delle sentenze e delle pronunce
          emesse  dall'osservatorio  e,  qualora  le  sentenze  o  le
          pronunce  dispongano  variazioni  rispetto  agli importi di
          aggiudicazione  o di affidamento dei lavori, disporre forme
          di  pubblicita',  a  carico della parte soccombente, con le
          stesse  modalita'  di cui alle lettere b) e c) del presente
          comma.
              2. Le  spese  relative  alla  pubblicita' devono essere
          inserite  nel  quadro economico del progetto tra le somme a
          disposizione   dell'amministrazione,   che   e'  tenuta  ad
          assicurare   il  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo, tramite il responsabile del procedimento
          di  cui  all'art.  80,  comma 10, del regolamento di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
          n.  554,  il  quale,  in  caso  di mancata osservanza delle
          disposizioni  stesse, dovra' effettuare a proprio carico le
          forme   di   pubblicita'  ivi  disciplinate,  senza  alcuna
          possibilita' di rivalsa sull'amministrazione".
              "Art.   30   (Garanzie   e  coperture  assicurative). -
          1. L'offerta     da     presentare     per    l'affidamento
          dell'esecuzione  dei  lavori  pubblici  e' corredata da una
          cauzione  pari  al  2 per cento dell'importo dei lavori, da
          prestare    anche    mediante   fidejussione   bancaria   o
          assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la
          garanzia  di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse
          aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione
          del   contratto   per   fatto   dell'aggiudicatario  ed  e'
          svincolata  automaticamente al momento della sottoscrizione
          del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione e'
          restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
              2. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire una
          garanzia  fidejussoria del 10 per cento degli importi degli
          stessi.  In  caso  di  aggiudicazione  con  ribasso  d'asta
          superiore  al  10  per  cento,  la garanzia fidejussoria e'
          aumentata  di  tanti  punti  percentuali quanti sono quelli
          eccedenti  il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al
          20  per  cento,  l'aumento  e' di due punti percentuali per
          ogni  punto  di  ribasso  superiore  al  20  per  cento. La
          cauzione   definitiva   e'  progressivamente  svincolata  a
          decorrere  dal  raggiungimento  di  un  importo  dei lavori
          eseguiti,  attestato  mediante stati d'avanzamento lavori o
          analogo  documento,  pari  al  50  per  cento  dell'importo
          contrattuale.  Al  raggiungimento  dell'importo  dei lavori
          eseguiti  di  cui  al  precedente  periodo,  la cauzione e'
          svincolata  in  ragione  del  50  per  cento dell'ammontare
          garantito;   successivamente   si   procede  allo  svincolo
          progressivo  in  ragione  di  un  5 per cento dell'iniziale
          ammontare  per  ogni  ulteriore 10 per cento di importo dei
          lavori  eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita'
          anzidetti, e' automatico, senza necessita' di benestare del
          committente,   con  la  sola  condizione  della  preventiva
          consegna  all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o
          del  concessionario,  degli stati d'avanzamento lavori o di
          analogo   documento,   in   originale  o  copia  autentica,
          attestanti  il raggiungimento delle predette percentuali di
          lavoro  eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento
          dell'iniziale  importo  garantito, e' svincolato secondo la
          normativa  vigente.  Le  disposizioni  di cui ai precedenti
          periodi  si  applicano  anche  ai  contratti  in  corso. La
          mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
          determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
          cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
          aggiudica  l'appalto  o  la  concessione al concorrente che
          segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
          mancato  od  inesatto  adempimento e cessa di avere effetto
          solo  alla  data  di  emissione del certificato di collaudo
          provvisorio.
              2-bis.   La   fidejussione   bancaria   o   la  polizza
          assicurativa  di  cui  ai  commi  1  e  2  dovra' prevedere
          espressamente  la  rinuncia  al  beneficio della preventiva
          escussione  del  debitore  principale e la sua operativita'
          entro  quindici  giorni a semplice richiesta della stazione
          appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa
          relativa  alla  cauzione provvisoria dovra' avere validita'
          per  almeno  centottanta giorni dalla data di presentazione
          dell'offerta.
              3.  L'esecutore  dei  lavori  e'  altresi'  obbligato a
          stipulare  una  polizza  assicurativa  che tenga indenni le
          amministrazioni    aggiudicatrici    e   gli   altri   enti
          aggiudicatori   o   realizzatori   da  tutti  i  rischi  di
          esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati, salvo quelli
          derivanti   da   errori   di  progettazione,  insufficiente
          progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
          che  preveda  anche  una garanzia di responsabilita' civile
          per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data
          di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
              4.  Per  i  lavori  il cui importo superi gli ammontari
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro dei lavori pubblici,
          l'esecutore   e'   inoltre   obbligato   a  stipulare,  con
          decorrenza  dalla  data  di  emissione  del  certificato di
          collaudo  provvisorio,  una polizza indennitaria decennale,
          nonche' una polizza per responsabilita' civile verso terzi,
          della  medesima  durata,  a  copertura dei rischi di rovina
          totale  o  parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti
          da gravi difetti costruttivi.
              5.  Il  progettista  o  i  progettisti incaricati della
          progettazione  esecutiva  devono  essere muniti, a far data
          dall'approvazione   del   progetto,   di   una  polizza  di
          responsabilita' civile professionale per i rischi derivanti
          dallo  svolgimento  delle  attivita' di propria competenza,
          per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data di
          emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio.  La
          polizza  del  progettista  o  dei progettisti deve coprire,
          oltre  alle  nuove spese di progettazione, anche i maggiori
          costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti
          di  cui all'art. 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie
          in  corso  di  esecuzione.  La  garanzia e' prestata per un
          massimale  non  inferiore  al 10 per cento dell'importo dei
          lavori  progettati,  con il limite di 1 milione di ecu, per
          lavori  di  importo  inferiore  a  5  milioni  di  ecu, IVA
          esclusa,  e  per un massimale non inferiore al 20 per cento
          dell'importo  dei  lavori  progettati,  con  il limite di 2
          milioni e 500 mila ecu, per lavori di importo superiore a 5
          milioni  di  ecu,  IVA esclusa. La mancata presentazione da
          parte  dei progettisti della polizza di garanzia esonera le
          amministrazioni  pubbliche  dal  pagamento  della  parcella
          professionale.
              6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei
          lavori,  le  stazioni  appaltanti  devono  verificare,  nei
          termini  e  con  le modalita' stabiliti dal regolamento, la
          rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
          all'art.  16,  commi  1  e  2,  e  la loro conformita' alla
          normativa  vigente.  Gli  oneri derivanti dall'accertamento
          della   rispondenza   agli   elaborati   progettuali   sono
          ricompresi  nelle  risorse  stanziate  per la realizzazione
          delle  opere.  Con  apposito regolamento, adottato ai sensi
          dell'art. 3, il Governo regola le modalita' di verifica dei
          progetti, attenendosi ai seguenti criteri.
              a)  per  i  lavori di importo superiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  deve essere effettuata da organismi di
          controllo  accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI
          EN 45004;
              b)  per  i  lavori di importo inferiore a 20 milioni di
          euro,  la  verifica  puo'  essere  effettuata  dagli uffici
          tecnici  delle predette stazioni appaltanti ove il progetto
          sia  stato  redatto  da  progettisti  esterni  o  le stesse
          stazioni  appaltanti  dispongano  di  un sistema interno di
          controllo di qualita', ovvero da altri soggetti autorizzati
          secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
              c)  in  ogni caso, il soggetto che effettua la verifica
          del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria
          civile  per  danni  a  terzi  per  i rischi derivanti dallo
          svolgimento dell'attivita' di propria competenza.
              6-bis.   Sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento  di  cui  al  comma  6, la verifica puo' essere
          effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
          dagli  organismi  di  controllo  di cui alla lettera a) del
          medesimo  comma.  Gli  incarichi  di  verifica di ammontare
          inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a
          soggetti di fiducia della stazione appaltante.
              7.  Sono  soppresse  le  altre  forme  di garanzia e le
          cauzioni previste dalla normativa vigente.
              7-bis.  Con  apposito  regolamento, da emanare ai sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,    previo    parere    delle   competenti
          Commissioni  parlamentari,  che si esprimono entro sessanta
          giorni   dalla   trasmissione   del   relativo  schema,  e'
          istituito,  per i lavori di importo superiore a 100 milioni
          di ecu, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui
          possono  avvalersi  i  soggetti di cui all'art. 2, comma 2,
          lettere  a)  e  b).  Il  sistema,  una  volta istituito, e'
          obbligatorio  per  tutti  i  contratti  di cui all'art. 19,
          comma  1,  lettera b), di importo superiore a 75 milioni di
          euro".
              "Art.   31-bis   (Norme  acceleratorie  in  materia  di
          contenzioso). -  1.  Per  i  lavori  pubblici  affidati dai
          soggetti  di  cui  all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), in
          materia  di  appalti  e  di concessioni, qualora, a seguito
          dell'iscrizione   di   riserve   sui  documenti  contabili,
          l'importo  economico  dell'opera  possa  variare  in misura
          sostanziale  e  in  ogni caso non inferiore al 10 per cento
          dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
          promuove  la  costituzione  di apposita commissione perche'
          formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e,
          ove  costituito,  dell'organo  di  collaudo,  entro novanta
          giorni   dalla   apposizione   dell'ultima  delle  predette
          riserve,  proposta  motivata  di accordo bonario. In merito
          alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni,
          l'appaltatore  ed  il  soggetto  committente.  Decorso tale
          termine  e'  in  facolta'  dell'appaltatore  avvalersi  del
          disposto  dell'art.  32.  La  procedura  per la definizione
          dell'accordo  bonario  puo'  essere  reiterata per una sola
          volta.   La  costituzione  della  commissione  e'  altresi'
          promossa     dal     responsabile     del     procedimento,
          indipendentemente   dall'importo  economico  delle  riserva
          ancora  da  definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
          del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui
          all'art.  28.  Nell'occasione  la  proposta  motivata della
          commissione  e' formulata entro novanta giorni dal predetto
          ricevimento.
              1-bis.  La  commissione di cui al comma 1 e' formata da
          tre  componenti  in  possesso  di  specifica idoneita', che
          sara' determinata da un'apposita modifica al regolamento di
          cui   all'art.   3,  comma  2,  unitamente  ai  criteri  di
          remunerazione    della   relativa   attivita',   designati,
          rispettivamente,    il    primo    dal   responsabile   del
          procedimento,   il   secondo  dall'impresa  appaltatrice  o
          concessionaria   ed   il  terzo,  di  comune  accordo,  dai
          componenti  gia' designati contestualmente all'accettazione
          congiunta   del  relativo  incarico.  In  caso  di  mancato
          accordo,  alla  nomina  del  terzo  componente  provvede su
          istanza  della  parte  piu'  diligente,  per  le  opere  di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici  nazionali e dei loro concessionari, il presidente
          del   tribunale  del  luogo  dove  e'  stato  stipulato  il
          contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione
          del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni
          dalla  richiesta  del responsabile del procedimento, questi
          provvede  a  formulare direttamente la proposta motivata di
          accordo  bonario,  acquisita la relazione del direttore dei
          lavori  e,  ove  costituito,  dell'organo  di collaudo. Gli
          oneri  connessi  ai  compensi  da riconoscere ai commissari
          sono  posti  a  carico  dei  fondi  stanziati per i singoli
          interventi.
              1-ter.  L'accordo bonario, definito con le modalita' di
          cui  ai  commi  1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha
          natura  transattiva.  Le  parti hanno facolta' di conferire
          alla   commissione   il   potere   di   assumere  decisioni
          vincolanti,   perfezionando,   per   conto   delle  stesse,
          l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
              1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si
          applicano  ai  lavori  per  i  quali  l'individuazione  del
          soggetto  affidatario  sia  gia'  intervenuta  alla data di
          entrata  in vigore della presente legge; per gli appalti di
          importo  inferiore  a  10  milioni di euro, la costituzione
          della  commissione  e'  facoltativa  ed il responsabile del
          procedimento  puo'  essere  compoznente  della  commissione
          stessa.
              2.  I  ricorsi  relativi  ad esclusione da procedure di
          affidamenti  di  lavori  pubblici,  per  la quale sia stata
          pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'art. 21,
          ultimo  comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono
          essere  discussi  nel  merito entro 90 giorni dalla data di
          sospensione.
              3.   Nei   giudizi  amministrativi  aventi  ad  oggetto
          controversie  in materia di lavori pubblici in relazione ai
          quali   sia   stata  presentata  domanda  di  provvedimento
          d'urgenza,   i   contro   interessati  e  l'amministrazione
          resistente  possono  chiedere che la questione venga decisa
          nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza per la
          discussione  della  causa  che  deve  avere  luogo entro 90
          giorni  dal  deposito  dell'istanza.  Qualora l'istanza sia
          proposta  all'udienza  gia'  fissata per la discussione del
          provvedimento  d'urgenza,  il presidente del collegio fissa
          per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver
          luogo  entro  60 giorni e autorizza le parti al deposito di
          memorie  e  documenti  fino  a 15 giorni prima dell'udienza
          stessa.
              4.  Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni
          in materia di lavori pubblici sono equiparati agli appalti.
              5. Le disposizioni del presente art. si applicano anche
          alle  controversie  relative ai lavori appaltati o concessi
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legg".
              "Art.  32  (Definizione delle controversie). - 1. Tutte
          le  controversie  derivanti  dall'esecuzione del contratto,
          comprese   quelle  conseguenti  al  mancato  raggiungimento
          dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis,
          possono essere deferite ad arbitri.
              2.  Per  i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera
          a),  della  presente  legge  qualora sussista la competenza
          arbitrale,   il   giudizio  e'  demandato  ad  un  collegio
          arbitrale  costituito  presso  la  camera  arbitrale  per i
          lavori   pubblici,  istituita  presso  l'Autorita'  di  cui
          all'art.  4  della presente legge. Con decreto del Ministro
          dei  lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
          e  giustizia,  da  emanare  entro  tre  mesi  dalla data di
          entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di
          procedura  del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi
          del  codice  di procedura civile, e sono fissate le tariffe
          per  la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti
          per la decisione della controversia.
              3.  Il  regolamento  definisce altresi', ai sensi e con
          gli  effetti  di  cui  all'art.  3 della presente legge, la
          composizione  e  le modalita' di funzionamento della camera
          arbitrale  per  i lavori pubblici; disciplina i criteri cui
          la   camera   arbitrale  dovra'  attenersi  nel  fissare  i
          requisiti  soggettivi  e  di  professionalita' per assumere
          l'incarico  di  arbitro,  nonche'  la  durata dell'incarico
          stesso,  secondo  principi  di trasparenza, imparzialita' e
          correttezza.
              4.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del regolamento
          cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
          47,  48,  49,  50  e  51  del capitolato generale d'appalto
          approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16
          luglio  1962,  n.  1063. Dalla medesima data il richiamo ai
          collegi  arbitrali  da  costituire ai sensi della normativa
          abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
          gia'  stipulati,  deve  intendersi  riferito  ai collegi da
          nominare  con  la  procedura  camerale secondo le modalita'
          previste  dai  commi  precedenti,  ed i relativi giudizi si
          svolgono  secondo la disciplina da essi fissata. Sono fatte
          salve  le  disposizioni  che  prevedono  la costituzione di
          collegi  arbitrali  in difformita' alla normativa abrogata,
          contenute   nelle   clausole   di  contratti  o  capitolati
          d'appalto gia' stipulati alla data di entrata in vigore del
          regolamento,  a condizione che i collegi arbitrali medesimi
          non  risultino  gia'  costituiti  alla  data  di entrata in
          vigore della presente disposizione.
              4-bis.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni che, in
          contrasto  con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai
          mezzi  di  risoluzione delle controversie nella materia dei
          lavori pubblici come definita all'art. 2".
              "Art.  33  -  (Segretezza). 1.  Le  opere  destinate ad
          attivita'  della  Banca  d'Italia  delle forze armate o dei
          corpi  di  polizia  per  la  difesa  della  Nazione o per i
          compiti  di istituto, nei casi in cui sono richieste misure
          speciali  di  sicurezza  e  di  segretezza in conformita' a
          disposizioni  legislative,  regolamentari ed amministrative
          vigenti  o  quando  lo  esiga la protezione degli interessi
          essenziali   della   sicurezza   dello   Stato,  dichiarate
          indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in deroga
          alle disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure
          di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, il regolamento
          determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
          e  le  modalita'  delle stesse, i criteri di individuazione
          dei  concorrenti  ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori
          di cui al comma 1, nonche' le relative procedure.
              3.   I  lavori  di  cui  al  comma  1  sono  sottoposti
          esclusivamente  al  controllo  successivo  della  Corte dei
          conti,  la  quale  si pronuncia altresi' sulla regolarita',
          sulla   correttezza   e   sull'efficacia   della  gestione.
          Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
          il   30   giugno  di  ciascun  anno  in  una  relazione  al
          Parlamento".
              "Art.  37-bis  (Promotore). -  1.  I soggetti di cui al
          comma   2,   di   seguito  denominati  promotori",  possono
          presentare  alle  amministrazioni  aggiudicatrici  proposte
          relative  alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori
          di   pubblica   utilita',   inseriti  nella  programmazione
          triennale  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  ovvero  negli
          strumenti    di    programmazione   formalmente   approvati
          dall'amministrazione   aggiudicatrice   sulla   base  della
          normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui
          all'art. 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente
          a  carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate
          entro  il  30  giugno  di ogni anno oppure, nel caso in cui
          entro tale scadenza non siano state presentate proposte per
          il  medesimo  intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte
          devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e
          ambientale,   uno   studio  di  fattibilita',  un  progetto
          preliminare,   una   bozza   di   convenzione,   un   piano
          economico-finanziario asseverato da un istituto di credito,
          o  da  societa'  di  servizi  costituite  dall'istituto  di
          credito  stesso  ed  iscritte  nell'elenco  generale  degli
          intermediari  finanziari,  ai sensi dell'art. 106 del testo
          unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
          al  decreto  legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una
          societa'  di  revisione ai sensi dell'art. 1 della legge 23
          novembre   1939,   n.   1966,   una   specificazione  delle
          caratteristiche  del  servizio  e  della  gestione  nonche'
          l'indicazione  degli  elementi di cui all'art. 21, comma 2,
          lettera   b),   e  delle  garanzie  offerte  dal  promotore
          all'amministrazione  aggiudicatrice,  il  regolamento detta
          indicazioni  per  chiarire  ed  agevolare  le  attivita' di
          asseverazione.   I  soggetti  pubblici  e  privati  possono
          presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito
          della  fase  di  programmazione  di  cui  all'art. 14 della
          presente   legge,   proposte   d'intervento  relative  alla
          realizzazione  di  opere pubbliche o di pubblica utilita' e
          studi di fattibilita'. Tale presentazione non determina, in
          capo   alle  amministrazioni,  alcun  obbligo  di  esame  e
          valutazione.    Le    amministrazioni   possono   adottare,
          nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
          e  gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non
          determina  alcun  diritto del proponente al compenso per le
          prestazioni  compiute o alla realizzazione degli interventi
          proposti.  Le  proposte  devono  inoltre indicare l'importo
          delle   spese   sostenute   per   la  loro  predisposizione
          comprensivo  anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui
          all'art.  2578  del  codice  civile. Tale importo, soggetto
          all'accettazione    da    parte    della    amministrazione
          aggiudicatrice,  non  puo'  superare  il  2,5 per cento del
          valore   dell'investimento,   come   desumibile  dal  piano
          economico-finanziario.
              2.  Possono  presentare  le  proposte di cui al comma 1
          soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
          finanziari   e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,
          nonche'  i  soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1,
          lettera  f), eventualmente associati o consorziati con enti
          finanziatori  e con gestori di servizi. La realizzazione di
          lavori  pubblici  o  di  pubblica  utilita'  rientra  tra i
          settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c-bis),
          del  decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere
          di   commercio   industria   artigianato   e   agricoltura,
          nell'ambito degli scopi di utilita' sociale e di promozione
          dello  sviluppo  economico dalle stesse perseguiti, possono
          presentare  studi di fattibilita' o proposte di intervento,
          ovvero   aggregarsi   alla  presentazione  di  proposte  di
          realizzazione  di  lavori pubblici di cui al comma 1, ferma
          restando la loro autonomia decisionale.
              2-bis.  Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei
          programmi   di   cui   al   comma   1,  le  amministrazioni
          aggiudicatrici  rendono  pubblica  la presenza negli stessi
          programmi  di interventi realizzabili con capitali privati,
          in  quanto  suscettibili di gestione economica, pubblicando
          un  avviso  indicativo  con le modalita' di cui all'art. 80
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica  21  dicembre  1999, n. 554, mediante affissione
          presso   la   propria   sede  per  almeno  sessanta  giorni
          consecutivi,   nonche'  pubblicando  lo  stesso  avviso,  a
          decorrere  dalla  sua  istituzione,  sul  sito  informatico
          individuato  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          ministri  ai  sensi  dell'art.  24  della legge 24 novembre
          2000,   n.   340,   e,  ove  istituito,  sul  proprio  sito
          informatico.  L'avviso  e'  trasmesso  all'Osservatorio dei
          lavori pubblici che ne da' pubblicita'. Fermi tali obblighi
          di  pubblicazione,  le amministrazioni aggiudicatrici hanno
          facolta'  di  pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
          differenti  modalita',  nel  rispetto  dei  principi di cui
          all'art. 1, comma 1, della presente legge.
              2-ter.  Entro  quindici  giorni  dalla  ricezione della
          proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:
              a)   alla  nomina  e  comunicazione  al  promotore  del
          responsabile del procedimento;
              b)   alla  verifica  della  completezza  dei  documenti
          presentati   e   ad   eventuale  dettagliata  richiesta  di
          integrazione".
              "Art.  37-ter  (Valutazione  della  proposta). -  1. Le
          amministrazioni  aggiudicatrici  valutano  la  fattibilita'
          delle  proposte  presentate  sotto  il profilo costruttivo,
          urbanistico   ed   ambientale,   nonche'   della   qualita'
          progettuale,   della   funzionalita',   della   fruibilita'
          dell'opera,    dell'accessibilita'    al    pubblico,   del
          rendimento,  del costo di gestione e di manutenzione, della
          durata  della  concessione,  dei  tempi  di ultimazione dei
          lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
          metodologia  di  aggiornamento  delle  stesse,  del  valore
          economico  e  finanziario  del  piano e del contenuto della
          bozza  di  convenzione,  verificano  l'assenza  di elementi
          ostativi  alla  loro realizzazione e, esaminate le proposte
          stesse  anche  comparativamente, sentiti i promotori che ne
          facciano  richiesta,  provvedono  ad individuare quelle che
          ritengono   di   pubblico  interesse.  La  pronuncia  delle
          amministrazioni   aggiudicatrici   deve  intervenire  entro
          quattro  mesi dalla ricezione della proposta del promotore.
          Ove  necessario,  il responsabile del procedimento concorda
          per  iscritto  con  il promotore un piu' lungo programma di
          esame  e  valutazione.  Nella  procedura  negoziata  di cui
          all'art.  37-quater il promotore potra' adeguare la propria
          proposta   a  quella  giudicata  dall'amministrazione  piu'
          conveniente.   In  questo  caso,  il  promotore  risultera'
          aggiudicatario della concessione".
              "Art.  37-quater (Indizione della gara). - 1. Entro tre
          mesi dalla pronuncia di cui all'art. 37-ter di ogni anno le
          amministrazioni  aggiudicatrici,  qualora  fra  le proposte
          presentate   ne  abbiano  individuate  alcune  di  pubblico
          interesse,  applicano,  ove  necessario, le disposizioni di
          cui  all'art.  14,  comma  8,  ultimo periodo e, al fine di
          aggiudicare   mediante   procedura  negoziata  la  relativa
          concessione  di  cui  all'art.  19, comma 2, procedono, per
          ogni proposta individuata:
                a) ad  indire  una  gara  da svolgere con il criterio
          dell'offerta   economicamente   piu'   vantaggiosa  di  cui
          all'art. 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il
          progetto     preliminare    presentato    dal    promotore,
          eventualmente  modificato  sulla  base delle determinazioni
          delle   amministrazioni  stesse,  nonche'  i  valori  degli
          elementi   necessari  per  la  determinazione  dell'offerta
          economicamente  piu'  vantaggiosa nelle misure previste dal
          piano  economico-finanziario  presentato  dal promotore; e'
          altresi' consentita la procedura di appalto-concorso;
                b) ad   aggiudicare   la   concessione  mediante  una
          procedura  negoziata  da  svolgere  fra  il  promotore ed i
          soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara
          di  cui  alla  lettera  a); nel caso in cui alla gara abbia
          partecipato  un  unico  soggetto  la procedura negoziata si
          svolge fra il promotore e questo unico soggetto.
              2.  La  proposta  del promotore posta a base di gara e'
          vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
          nella  gara  ed e' garantita dalla cauzione di cui all'art.
          30,  comma  1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
          di  cui  all'art.  37-bis,  comma  1,  quinto  periodo , da
          versare,  su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,
          prima dell'indizione del bando di gara.
              3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
          all'art.   30,  comma  1,  versano,  mediante  fidejussione
          bancaria  o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
          bando  in  misura  pari all'importo di cui all'art. 37-bis,
          comma 1, quinto periodo.
              4.  Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
          comma   1,   lettera   b),   il   promotore   non   risulti
          aggiudicatario    entro    un   congruo   termine   fissato
          dall'amministrazione   nel   bando  di  gara,  il  soggetto
          promotore  della proposta ha diritto al pagamento, a carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  di cui all'art. 37-bis,
          comma   1,  quinto  periodo.  Il  pagamento  e'  effettuato
          dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
          dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
          del comma 3.
              5.  Nel  caso  in  cui  la  gara  sia esperita mediante
          appalto-concorso  e nella successiva procedura negoziata di
          cui   al   comma   1,  lettera  b),  il  promotore  risulti
          aggiudicatario,  lo  stesso  e'  tenuto a versare all'altro
          soggetto,  ovvero  agli  altri  due  soggetti  che  abbiano
          partecipato   alla   procedura,  il  rimborso  delle  spese
          sostenute  e  documentate  nei  limiti  dell'importo di cui
          all'art.  37-bis,  comma 1, quinto periodo. Il pagamento e'
          effettuato  dall'amministrazione  aggiudicatrice prelevando
          tale  importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai
          sensi del comma 3.
              6. (abrogato)".
              "Art.  37-quinquies  (Societa'  di  progetto).  - 1. Il
          bando  di  gara per l'affidamento di una concessione per la
          realizzazione  e/o  gestione  di una infrastruttura o di un
          nuovo  servizio  di  pubblica  utilita'  deve prevedere che
          l'aggiudicatario  ha la facolta', dopo l'aggiudicazione, di
          costituire  una  societa'  di progetto in forma di societa'
          per  azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile.
          Il  bando  di  gara  indica l'ammontare minimo del capitale
          sociale  della  societa'. In caso di concorrente costituito
          da  piu'  soggetti,  nell'offerta  e'  indicata la quota di
          partecipazione  al capitale sociale di ciascun soggetto. Le
          predette  disposizioni  si applicano anche alla gara di cui
          all'art. 37-quater. La societa' cosi' costituita diventa la
          concessionaria  subentrando  nel  rapporto  di  concessione
          all'aggiudicatario   senza  necessita'  di  approvazione  o
          autorizzazione.  Tale  subentro non costituisce cessione di
          contratto.  Il  bando di gara puo', altresi', prevedere che
          la    costituzione    della   societa'   sia   un   obbligo
          dell'aggiudicatario.
              1-bis.  I lavori da eseguire e i servizi da prestare da
          parte  delle societa' disciplinate dal comma 1 si intendono
          realizzati  e  prestati  in  proprio  anche  nel caso siano
          affidati  direttamente  dalle  suddette  societa' ai propri
          soci,  sempre  che  essi  siano  in  possesso dei requisiti
          stabiliti  dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
          Restano  ferme le disposizioni legislative, regolamentari e
          contrattuali  che  prevedono  obblighi  di  affidamento dei
          lavori o dei servizi a soggetti terzi.
              1-ter.  Per effetto del subentro di cui al comma 1, che
          non  costituisce  cessione  del  contratto,  la societa' di
          progetto  diventa  la  concessionaria a titolo originario e
          sostituisce   l'aggiudicatario  in  tutti  i  rapporti  con
          l'Amministrazione  concedente. Nel caso di versamento di un
          prezzo   in   corso   d'opera   da   parte  della  pubblica
          amministrazione, i soci della societa' restano solidalmente
          responsabili  con  la  societa'  di  progetto nei confronti
          dell'Amministrazione    per    l'eventuale   rimborso   del
          contributo   percepito.  In  alternativa,  la  societa'  di
          progetto   puo'   fornire   alla  pubblica  amministrazione
          garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle
          somme   versate  a  titolo  di  prezzo  in  corso  d'opera,
          liberando  in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano
          alla   data   di  emissione  del  certificato  di  collaudo
          dell'opera.  Il  contratto  di  concessione  stabilisce  le
          modalita'  per  la  eventuale  cessione  delle  quote della
          societa'  di  progetto, fermo restando che i soci che hanno
          concorso  a  formare i requisiti per la qualificazione sono
          tenuti  a  partecipare  alla  societa'  ed a garantire, nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario  sino alla data di emissione del certificato
          di  collaudo  dell'opera.  L'ingresso  nel capitale sociale
          della   societa'   di   progetto   e  lo  smobilizzo  delle
          partecipazioni  da  parte  di  banche  ed altri investitori
          istituzionali   che   non  abbiano  concorso  a  formare  i
          requisiti  per  la qualificazione possono tuttavia avvenire
          in qualsiasi momento".
              Art.   38-bis   (Deroghe  in  situazioni  di  emergenza
          ambientale).  1.  Al fine di accelerare la realizzazione di
          infrastrutture di trasporto, viabilita' e parcheggi, tese a
          migliorare  la  qualita'  dell'aria  e  dell'ambiente nelle
          citta', l'approvazione dei progetti definitivi da parte del
          consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti
          gli effetti".
              -  Il testo dell'art. 18, comma 9, della legge 19 marzo
          1990,  n.  55,  come modificato dalla presente legge, e' il
          seguente:
              "9.  L'impresa  che  si  avvale  del  subappalto  o del
          cottimo  deve allegare alla copia autentica del contratto e
          la  dichiarazione  circa la sussistenza o meno di eventuali
          forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
          del  codice civile con l'impresa affidataria del subappalto
          o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
          da   ciascuna   delle  imprese  partecipanti  nel  caso  di
          associazione  temporanea, societa' o consorzio. La stazione
          appaltante  provvede  al rilascio dell'autorizzazione entro
          trenta  giorni  dalla relativa richiesta; tale termine puo'
          essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati
          motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
          l'autorizzazione  si  intende  concessa. Per i subappalti o
          cottimi  di  importo  inferiore al 2 per cento dell'importo
          dei  lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro,
          i  termini  per  il  rilascio  dell'autorizzazione da parte
          della stazione appaltante sono ridotti della meta'".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  21
          dicembre 1999, n. 554 reca: Regolamento di attuazione della
          legge  11  febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di
          lavori pubblici, e successive modificazioni".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000,  n.  34  reca:  "Regolamento  recante istituzione del
          sistema  di  qualificazione  per  gli  esecutori  di lavori
          pubblici,  ai  sensi  dell'art.  8  della legge 11 febbraio
          1994, n. 109, e successive modificazioni".
              -  Il  testo  dell'art.  6,  comma  1,  della  legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e' il seguente:
              "1.  E'  garantita  la  piena  autonomia  funzionale ed
          organizzativa,  nonche'  l'indipendenza  di  giudizio  e di
          valutazione  del  Consiglio  superiore  dei lavori pubblici
          quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
          1993,   n.  246  reca:  "Regolamento  di  attuazione  della
          direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione".
              -  Il  testo  dell'art.  43,  comma  4,  della legge 27
          dicembre 1997, n. 449 e' il seguente:
              "4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti,  da  emanare entro
          novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della
          presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
          prestazioni,   non   rientranti   tra  i  servizi  pubblici
          essenziali   o   non   espletate   a  garanzia  di  diritti
          fondamentali,  per  le  quali  richiedere  un contributo da
          parte  dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
          Per  le  amministrazioni  dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal
          Ministro  competente,  di  concerto  con il Ministro per la
          funzione  pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della  programmazione economica, sulla base di
          criteri  generali  deliberati dal Consiglio dei ministri; i
          regolamenti  sono  emanati  entro  novanta  giorni  da tale
          deliberazione.  Per  tali amministrazioni gli introiti sono
          versati  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnati,  in misura non superiore al 30 per cento, alla
          corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
          incrementare  le  risorse relative all'incentivazione della
          produttivita'   del   personale  e  della  retribuzione  di
          risultato    dei   dirigenti   assegnati   ai   centri   di
          responsabilita' che hanno effettuato la prestazione".
              - Il testo dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
          1086 e' il seguente:
              "Art.  20.  -  Agli  effetti  della presente legge sono
          considerati laboratori ufficiali:
                i   laboratori   degli   istituti   universitari  dei
          politecnici e delle facolta' di ingegneria e delle facolta'
          o istituti universitari di architettura;
                il  laboratorio  di  scienza  delle  costruzioni  del
          centro  studi  ed  esperienze  dei  servizi antincendi e di
          protezione civile (Roma).
              Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio
          superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
          decreto  altri laboratori ad effettuare prove sui materiali
          da costruzione, ai sensi della presente legge.
              L'attivita'  dei  laboratori,  ai  fini  della presente
          legge, e' servizio di pubblica utilita'".
              -   Il   testo  dell'art.  8  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 246/1993 e' il seguente:
              "Art.  8.  -  1. Ai fini del rilascio dell'attestato di
          conformita' di cui all'art. 6:
                a)  organismi  di  certificazione  sono gli organismi
          imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e
          le  attribuzioni  necessarie per eseguire la certificazione
          di conformita' secondo le regole di procedura e di gestione
          fissate;
                b)   organismi   d'ispezione   sono   gli   organismi
          imparziali   aventi  a  disposizione  l'organizzazione,  il
          personale,  la  competenza  e  l'integrita'  necessarie per
          svolgere,   secondo   criteri   specifici,   compiti  quali
          valutazione,  raccomandazione  di  accettazione  e verifica
          delle operazioni di controllo della qualita' effettuate dal
          fabbricante,  selezione e valutazione dei prodotti in loco,
          o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;
                c)  laboratori di prova sono gli organismi imparziali
          che    misurano,   esaminano,   provano,   classificano   o
          determinano   in   altro   modo  le  caratteristiche  o  la
          prestazione dei materiali o dei prodotti.
              2.  Le  tre  funzioni di cui al comma 1, o due di esse,
          nei casi indicati dall'art. 7, lettera A), e con la lettera
          B),  procedura  n.  1 o 2, possono essere svolte da un solo
          organismo purche' in possesso dei relativi requisiti.
              3. Il servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
          dei  lavori  pubblici  e'  organismo  di  certificazione ed
          ispezione  relativamente  ai  prodotti  e sistemi destinati
          alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in
          zone  a  rischio  sismico,  per  i  quali e' di prioritaria
          importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui
          all'allegato A (resistenza meccanica e stabilita).
              4.  Il  centro  studi ed esperienze del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  e'  organismo di certificazione ed
          ispezione  relativamente  ai  prodotti  e sistemi destinati
          alla  protezione  attiva  e passiva contro l'incendio per i
          quali  e'  di  prioritaria importanza garantire il rispetto
          del  requisito  essenziale  n.  2  di  cui  all'allegato  A
          (sicurezza  in caso di incendio). I laboratori del predetto
          centro  sono  laboratori  di  prova  per prodotti e sistemi
          destinati   alla   protezione   attiva   e  passiva  contro
          l'incendio.
              5.  Le  spese  relative  al  rilascio dell'attestato di
          conformita' sono a carico del richiedente.
              6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori
          pubblici  e del Consiglio superiore dei lavori pubblici per
          l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n.
          1086.   L'autorizzazione   prevista   da   detto   articolo
          riguardera'  altresi'  le  prove  geotecniche sui terreni e
          sulle rocce.
              7.   Restano   salve   le   competenze   del  Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
          Ministero   dei   lavori   pubblici   per   quanto  attiene
          l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595".

      
                               Art. 8.
                        (Sviluppo Italia Spa)
   1.  Ai  fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree
depresse   del   Paese,   anche  mediante  finanza  di  progetto,  le
amministrazioni  centrali,  regionali  e  locali  competenti  possono
avvalersi,  per  le  attivita'  tecniche,  economiche  e  finanziarie
occorrenti,  delle  convenzioni  con  Sviluppo  Italia  Spa di cui al
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

      
                  Nota all'art. 8:
              -  Il  decreto  legislativo  9  gennaio  1999,  n.  1 e
          successive  modificazioni reca: Riordino degli enti e delle
          societa'   di   promozione  e  istituzione  della  societa'
          "Sviluppo  Italia",  a  norma  degli articoli 11 e 14 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59.

      
                               Art. 9.
(Delega  al  Governo  in  materia  di finanziamento delle societa' di
                              progetto)
   1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti
Commissioni  parlamentari,  che  si  pronunciano  entro trenta giorni
dalla  richiesta,  un  decreto legislativo inteso ad agevolare, anche
con  opportune  deroghe alle previsioni del codice civile in materia,
il   finanziamento   delle  societa'  di  progetto  concessionarie  o
contraenti  generali,  da parte delle banche, attenendosi ai seguenti
principi e criteri direttivi:
   a) la societa' finanziata potra' cedere, alle banche che erogano i
finanziamenti,   i  propri  crediti,  ivi  inclusi  quelli  verso  il
concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;
   b) la societa' finanziata potra' costituire, in favore della banca
che  eroga  i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i
crediti della societa' stessa, anche a consistenza variabile;
   c)  i  diritti  dei  terzi  contraenti  delle  societa' finanziate
dovranno  essere  salvaguardati  con  adeguata  forma di pubblicita',
attraverso lo strumento del registro delle imprese;
   d)  mantenimento  del capitale sociale al fine di salvaguardare la
capacita' di rimborso del finanziamento.

      
                              Art. 10.
(Canone  per  l'occupazione  di  spazi ed aree pubbliche in occasione
della  realizzazione  di opere destinate all'erogazione di servizi di
                          pubblica utilita)
   1.  Il  canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui
all'articolo  63  del  decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
applicato   alle   occupazioni   permanenti   e   temporanee  per  la
realizzazione  di  infrastrutture  pubbliche  e private di preminente
interesse  nazionale  destinate all'erogazione di servizi di pubblica
utilita',  e' determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la
tassa  per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II
del  decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' ogni altro
onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse
con la realizzazione di dette infrastrutture.
   2.   All'articolo   63,   comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di eventuali oneri
di   manutenzione   derivanti   dall'occupazione   del  suolo  e  del
sottosuolo" sono sostituite dalle seguenti: "di eventuali effettivi e
comprovati    oneri    di    manutenzione   in   concreto   derivanti
dall'occupazione  del  suolo  e  del  sottosuolo,  che  non  siano, a
qualsiasi  titolo,  gia'  posti a carico delle aziende che eseguono i
lavori".

      
                  Note all'art. 10:
              -  Il  testo  dell'art.  63  del decreto legislativo 15
          dicembre  1997,  n.  446  recante  istituzione dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli
          scaglioni,  delle  aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
          istituzione  di  una  addizionale regionale a tale imposta,
          nonche'  riordino della disciplina dei tributi locali e' il
          seguente:
              "Art.  63  (Canone  per  l'occupazione di spazi ed aree
          pubbliche).  -  1.  I  comuni  e  le  province possono, con
          regolamento   adottato  a  norma  dell'art.  52,  escludere
          l'applicazione,  nel  proprio  territorio,  della tassa per
          occupazione  di  spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II
          del  decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
          e  le  province  possono,  con regolamento adottato a norma
          dell'art.  52,  prevedere che l'occupazione, sia permanente
          che   temporanea,   di   strade,   aree  e  relativi  spazi
          soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
          patrimonio  indisponibile,  comprese  le  aree  destinate a
          mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione
          della  tassa  per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
          al  pagamento  di  un  canone  da  parte del titolare della
          concessione,  determinato  nel medesimo atto di concessione
          in  base  a  tariffa.  Il  pagamento del canone puo' essere
          anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a
          servitu'  di  pubblico  passaggio  costituita  nei  modi di
          legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
          aree  comunali  i  tratti  di strada situati all'interno di
          centri   abitati  con  popolazione  superiore  a  diecimila
          abitanti,  individuabili  a norma dell'art. 2, comma 7, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              2. Il regolamento e' informato ai seguenti criteri:
                a)  previsione  delle  procedure  per il rilascio, il
          rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
                b)  classificazione  in categorie di importanza delle
          strade, aree e spazi pubblici;
                c)  indicazione  analitica  della tariffa determinata
          sulla  base  della  classificazione  di  cui alla lett. b),
          dell'entita' dell'occupazione, espressa in metri quadrati o
          lineari,   del   valore   economico   della  disponibilita'
          dell'area    nonche'    del    sacrificio    imposto   alla
          collettivita',     con     previsione    di    coefficienti
          moltiplicatori  per  specifiche  attivita'  esercitate  dai
          titolari   delle   concessioni   anche  in  relazione  alle
          modalita' dell'occupazione;
                d) indicazione delle modalita' e termini di pagamento
          del canone;
                e)    previsione   di   speciali   agevolazioni   per
          occupazioni  ritenute  di particolare interesse pubblico e,
          in  particolare,  per  quelle aventi finalita' politiche ed
          istituzionali;
                f)   previsione   per   le   occupazioni  permanenti,
          realizzate  con  cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
          altro  manufatto  da  aziende  di  erogazione  dei pubblici
          servizi  e  da  quelle  esercenti  attivita' strumentali ai
          servizi  medesimi, di un canone determinato forfetariamente
          come segue:
                  1)  per  le  occupazioni del territorio comunale il
          canone  e' commisurato al numero complessivo delle relative
          utenze  per  la  misura  unitaria  di tariffa riferita alle
          sottoindicate classi di comuni:
                    I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
                    II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
                  2)  per  le occupazioni del territorio provinciale,
          il  canone  e'  determinato  nella  misura del 20 per cento
          dell'importo   risultante  dall'applicazione  della  misura
          unitaria  di  tariffa  di  cui  al numero 1), per il numero
          complessivo  delle  utenze presenti nei comuni compresi nel
          medesimo ambito territoriale;
                  3)  in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni
          dovuti  a  ciascun  comune  o  provincia  non  puo'  essere
          inferiore  a  lire  1.000.000. La medesima misura di canone
          annuo   e'   dovuta  complessivamente  per  le  occupazioni
          permanenti  di  cui  alla presente lettera effettuate dalle
          aziende   esercenti   attivita'   strumentali  ai  pubblici
          servizi;
                  4)  gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati
          annualmente  in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo
          rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
                  5)  il  numero  complessivo  delle utenze e' quello
          risultante  al  31 dicembre dell'anno precedente. Il canone
          e'  versato  in  un'unica  soluzione  entro il 30 aprile di
          ciascun  anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto
          corrente  postale  intestato  al  comune  o  alla provincia
          recante,   quale   causale,   l'indicazione   del  presente
          articolo.  I comuni e le province possono prevedere termini
          e  modalita'  diversi da quelli predetti inviando, nel mese
          di  gennaio  di  ciascun  anno, apposita comunicazione alle
          aziende  di  erogazione  di  pubblici  servizi,  fissando i
          termini  per  i  conseguenti  adempimenti  in  non  meno di
          novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
                g)   applicazione   alle   occupazioni   abusive   di
          un'indennita'  pari  al  canone  maggiorato  fino al 50 per
          cento,   considerando  permanenti  le  occupazioni  abusive
          realizzate  con  impianti o manufatti di carattere stabile,
          mentre  le  occupazioni  abusive  temporanee  si  presumono
          effettuate  dal  trentesimo  giorno antecedente la data del
          verbale  di  accertamento,  redatto  da competente pubblico
          ufficiale;
                g-bis)   previsione   delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie  di  importo  non  inferiore all'ammontare della
          somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della
          stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi
          4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di
          cui    al    comma   2,   con   riferimento   alla   durata
          dell'occupazione  e  puo'  essere  maggiorato  di eventuali
          oneri  di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo
          e   del  sottosuolo.  Per  la  determinazione  della  tassa
          prevista  al  comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla
          lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi
          previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla
          misura  complessiva  del canone ovvero della tassa prevista
          al  comma  1 va detratto l'importo di altri canoni previsti
          da  disposizioni  di  legge,  riscossi  dal  comune e dalla
          provincia  per  la medesima occupazione, fatti salvi quelli
          connessi a prestazioni di servizi".
              -  Il Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,
          n.  507  recante  revisione  ed armonizzazione dell'imposta
          comunale  sulla  pubblicita'  e del diritto sulle pubbliche
          affissioni,  della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
          pubbliche  dei  comuni e delle province nonche' della tassa
          per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  a norma
          dell'art.   4   della   legge  23  ottobre  1992,  n.  421,
          concernente  il  riordino  della finanza territoriale reca:
          "Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
              -  Il  testo  vigente dell'art. 63, comma 3 del decreto
          legislativo  15  dicembre  1997, n. 446 recante istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei   tributi  locali,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
              "3.  Il  canone e' determinato sulla base della tariffa
          di   cui   al   comma   2,   con  riferimento  alla  durata
          dell'occupazione  e  puo'  essere  maggiorato  di eventuali
          effettivi  e  comprovati  oneri di manutenzione in concreto
          derivanti  dall'occupazione  del suolo e del sottosuolo che
          non  siano  a  qualsiasi  titolo, gia' posti a carico delle
          aziende  che eseguono i lavori. Per la determinazione della
          tassa  prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui
          alla  lettera  f)  del  comma  2,  si  applicano gli stessi
          criteri  ivi  previsti per la determinazione forfetaria del
          canone.  Dalla  misura  complessiva del canone ovvero della
          tassa  prevista  al  comma 1 va detratto l'importo di altri
          canoni  previsti  da  disposizioni  di  legge, riscossi dal
          comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti
          salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

      
                              Art. 11.
  (Disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali)
   1.  Il  comma 2 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   e'   abrogato;   proseguono,   pertanto,  senza  soluzione  di
continuita',   le  concessioni  rilasciate  alla  TAV  Spa  dall'ente
Ferrovie  dello  Stato  il  7  agosto  1991  e  il 16 marzo 1992, ivi
comprese   le   successive   modificazioni   ed  integrazioni,  ed  i
sottostanti  rapporti di general contracting instaurati dalla TAV Spa
pertinenti le opere di cui all'articolo 2, lettera h), della legge 17
maggio 1985, n. 210, e successive modificazioni.
   2.  Il  comma 4 dell'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,   e'   abrogato;   conseguentemente  prosegue  il  programma  di
ammodernamento   e  potenziamento  delle  infrastrutture  ferroviarie
previsto   dalla  legge  22  dicembre  1986,  n.  910,  e  successive
modificazioni.  Nelle  more  dell'assunzione  da  parte delle regioni
delle   attivita'   amministrative   sulle   aziende  ferroviarie  in
concessione   ed   in  gestione  commissariale,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti svolge, proseguendo nei rapporti gia'
in   essere,   i   compiti  di  coordinamento  e  vigilanza,  dandone
informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
   3. Le societa' costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge 17
maggio  1999, n. 144, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi
imputabili  alle  corrispondenti  gestioni  commissariali governative
alla   data   del   31  dicembre  2000.  Il  periodo  transitorio  di
affidamento,  da  parte  delle  regioni,  della gestione dei servizi,
fissato  al  31  dicembre  2003  dal comma 3-bis dell'articolo 18 del
decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
modificazioni, e' prorogabile per un biennio.
   4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  1  e  2 del
presente articolo, determinato in 1.808.000 euro per l'anno 2002 e in
2.583.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2003,  si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente  utilizzando,  quanto  a  582.285  euro per l'anno 2002,
1.465.344 euro per l'anno 2003 e 1.244.505 euro a decorrere dal 2004,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti; quanto a 1.117.656 euro per l'anno 2003 e 1.338.495 euro a
decorrere   dal   2004,   l'accantonamento   relativo   al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze;  quanto a 1.225.715 euro per l'anno
2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole
e forestali.
   5.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, sono inseriti i seguenti:
   "2-bis.  Per  soggetti  direttamente coinvolti nella realizzazione
delle  opere  di  cui  al  comma  2 sono da intendersi le province, i
comuni  e  le  comunita'  montane  nel caso di esercizio associato di
servizi comunali di trasporto locale di cui all'articolo 11, comma 1,
della   legge   31   gennaio   1994,  n.  97,  che  partecipano  alla
realizzazione  dell'opera  con  lo  stanziamento  di un contributo di
importo pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
   2-ter.  Le  risorse  necessarie  all'attuazione  degli  accordi di
programma di cui al comma 2 sono depositate presso conti di tesoreria
infruttiferi  intestati  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti   con   vincolo   di  destinazione  alle  singole  regioni.
L'erogazione,  mediante  svincolo, e' disposta da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti in favore delle regioni a valere
sui  conti di tesoreria infruttiferi intestati alle stesse regioni in
ragione   dello   stato  di  avanzamento  della  realizzazione  degli
interventi  individuati negli accordi di programma di cui al comma 2,
secondo i termini e le modalita' ivi concordate e comunque in maniera
tale  da  assicurare  il  tempestivo  e  corretto  adempimento  degli
obblighi connessi all'esecuzione delle opere".

      
                  Note all'art. 11:
              -  Il  testo  dell'art.  2,  lettera  h) della legge 17
          maggio  1985,  n.  210  e  successive modificazioni recante
          Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato e' il seguente:
              "h)  a  partecipare,  anche in posizione minoritaria, a
          societa' o enti operanti in Italia o all'estero, aventi per
          fini   l'acquisizione  e  l'incremento  dei  trasporti  per
          ferrovia,  la  ricerca  applicata  nel  campo  ferroviario,
          l'esercizio   di  attivita'  complementari,  accessorie  o,
          comunque,  connesse  con quelle ferroviarie, lo svolgimento
          di attivita' coordinate in materia di trasporti, nonche' la
          progettazione  esecutiva  e  la  costruzione  delle linee e
          delle   infrastrutture  ferroviarie  per  il  sistema  alla
          velocita',  per le quali il recupero e la remunerazione del
          capitale   investito  avviene  attraverso  lo  sfruttamento
          economico  effettuato  da  parte  della societa' stessa. Ad
          essa   in  nessun  caso  possono  partecipare  fornitori  e
          costruttori    interessati    alla    realizzazione   degli
          investimenti  effettuati  dalla societa'. L'esercizio delle
          infrastrutture  cosi' realizzate e' riservato alla gestione
          unitaria dell'ente "Ferrovie dello Stato".
              -  La  legge  22  dicembre  1986,  n.  910 e successive
          modificazioni,  pubblicata  nel  supplemento ordinario alla
          Gazzetta   Ufficiale   30  dicembre  1986,  n.  301,  reca:
          Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
              -  Il testo dell'art. 31 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  recante  misure  in materia di investimenti, delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni per il riordino degli enti previdenziali e' il
          seguente:
              "Art. 31 (Societa' di gestione dei servizi ferroviari).
          -  1.  Al  fine  di accelerare il conferimento alle regioni
          delle funzioni previste dall'art. 2 della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662  e  dall'art.  8  del decreto legislativo 19
          novembre   1997,   n.   422,   le   ferrovie   in  gestione
          commissariale   governativa,   attualmente   gestite  dalle
          Ferrovie   dello   Stato   S.p.a.,   possono  costituire  o
          partecipare   a   societa'  con  apporto  di  capitale  non
          superiore   a  lire  duecento  milioni  ricorrendo  per  la
          relativa   copertura  ai  fondi  destinati  alle  spese  di
          esercizio.".
              -  Il  testo  del  comma 3-bis dell'art. 18 del decreto
          legislativo   19   novembre   1997,  n.  422  e  successive
          modificazioni  recante  conferimento  alle  regioni ed agli
          enti  locali  di funzioni e compiti in materia di trasporto
          pubblico  locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge
          15 marzo 1997, n. 59 e' il seguente:
              "3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da
          concludersi  comunque  entro il 31 dicembre 2003, nel corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti  agli  attuali  concessionari  ed alle societa'
          derivanti  dalle  trasformazioni  di cui al comma 3, ma con
          l'obbligo  di affidamento di quote di servizio o di servizi
          speciali  mediante  procedure concorsuali, previa revisione
          dei  contratti  di  servizio  in  essere  se necessaria; le
          regioni  procedono  altresi' all'affidamento della gestione
          dei  relativi  servizi  alle societa' costituite allo scopo
          dalle   ex  gestioni  governative,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalle  norme  in  materia  di programmazione e di
          contratti  di  servizio  di  cui  al  capo II. Trascorso il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          esclusivamente  tramite  le procedure concorsuali di cui al
          comma 2, lettera a)".
              - Il testo vigente dell'art. 15 del decreto legislativo
          19  novembre 1997, n. 422 recante conferimento alle regioni
          ed  agli  enti  locali  di funzioni e compiti in materia di
          trasporto  pubblico  locale,  a norma dell'art. 4, comma 4,
          della  legge  15  marzo  1997, n. 59, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.  15  (Programmazione degli investimenti). - 1. In
          attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 14, con
          accordi   di   programma  in  materia  di  investimenti  si
          individuano:
                a)  le  opere  da  realizzare e i mezzi di trasporto,
          incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
                b)  i tempi di realizzazione in funzione dei piani di
          sviluppo dei servizi;
                c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
                d)   le   risorse   necessarie,   le  loro  fonti  di
          finanziamento certe e i tempi di erogazione;
                e) il periodo di validita'.
              2.  Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal
          Ministro dei trasporti e della navigazione e dalla regione,
          nonche'  dai  presidenti  delle province, dai sindaci e dai
          presidenti  delle  comunita'  montane nel caso di esercizio
          associato  di  servizi  comunali di trasporto locale di cui
          all'art.  11,  comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
          direttamente  coinvolti  nella  realizzazione  delle opere;
          essi  sono  impegnativi  per  le  parti  che sottoscrivono.
          L'attuazione  degli  accordi  di  programma  e'  verificata
          annualmente,  congiuntamente  dal Ministero dei trasporti e
          della navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti
          che l'hanno sottoscritto in sede di conferenza dei servizi,
          da  realizzare  ai  sensi dell'art. 17, commi 4 e seguenti,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127.  Il  Ministro dei
          trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede
          di  Conferenza  unificata, di cui all'art. 9 della legge n.
          59, sull'attuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la
          realizzazione  degli accordi di programma, le parti possono
          concordare di costituire gestioni finanziarie cui conferire
          le proprie risorse.
              2-bis.  Per  i  soggetti  direttamente  coinvolti nella
          realizzazione  delle  opere  di  cui  al  comma  2  sono da
          intendersi le province, i comuni e le comunita' montane nel
          caso   di   esercizio  associato  di  servizi  comunali  di
          trasporto  locale  di cui all'art. 11, comma 1, della legge
          31  gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione
          dell'opera  con lo stanziamento di un contributo di importo
          pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
              2-ter.   Le  risorse  necessarie  all'attuazione  degli
          accordi  di  programma  di  cui  al comma 2 sono depositate
          presso   conti   di  tesoreria  infruttiferi  intestati  al
          Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo
          di   destinazione   alle   singole  regioni.  L'erogazione,
          mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti in favore delle regioni a
          valere  sui  conti di tesoreria infruttiferi intestati alle
          stesse  regioni in ragione dello stato di avanzamento della
          realizzazione degli interventi individuati negli accordi di
          programma  di  cui  al  comma  2,  secondo  i  termini e le
          modalita'  ivi  concordate  e  comunque  in maniera tale da
          assicurare  il  tempestivo  e  corretto  adempimento  degli
          organi connessi all'esecuzione delle opere.
              3.  Non rientrano negli accordi di cui al presente art.
          le  risorse  finanziarie  conferite  a Ferrovie dello Stato
          S.p.a. dallo Stato nella qualita' di azionista.
              4.  Le  aree e i beni non piu' funzionali all'esercizio
          del  trasporto  pubblico  possono  essere  ceduti, a titolo
          oneroso,    in   conformita'   al   regime   giuridico   di
          appartenenza,  ai  comuni  o  alle  province.  Le modalita'
          relative   vengono  definite  in  appositi  accordi  tra  i
          Ministri  interessati  e  il  sindaco o il presidente della
          provincia e, ove coinvolte, le societa' proprietarie.
              "2-bis.   Per  soggetti  direttamente  coinvolti  nella
          realizzazione  delle  opere  di  cui  al  comma  2  sono da
          intendersi le province, i comuni e le comunita' montane nel
          caso   di   esercizio  associato  di  servizi  comunali  di
          trasporto  locale  di cui all'art. 11, comma 1, della legge
          31  gennaio 1994, n. 97, che partecipano alla realizzazione
          dell'opera  con lo stanziamento di un contributo di importo
          pari o superiore al 5 per cento dell'investimento.
              2-ter.   Le  risorse  necessarie  all'attuazione  degli
          accordi  di  programma  di  cui  al comma 2 sono depositate
          presso   conti   di  tesoreria  infruttiferi  intestati  al
          Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti con vincolo
          di   destinazione   alle   singole  regioni.  L'erogazione,
          mediante svincolo, e' disposta da parte del Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti in favore delle regioni a
          valere  sui  conti di tesoreria infruttiferi intestati alle
          stesse  regioni in ragione dello stato di avanzamento della
          realizzazione degli interventi individuati negli accordi di
          programma  di  cui  al  comma  2,  secondo  i  termini e le
          modalita'  ivi  concordate  e  comunque  in maniera tale da
          assicurare  il  tempestivo  e  corretto  adempimento  degli
          obblighi connessi all'esecuzione delle opere".

      
                              Art. 12.
(Regolazione  di  partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex
                 gestione commissariale governativa)
   1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse
ed  in  ex  gestione commissariale governativa prevista dall'articolo
145,  comma  30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' effettuata,
nei  limiti  delle  risorse  ivi  assentite, sulla base dei disavanzi
maturati  alla  data  del  31  dicembre  2000, relativi ai servizi di
competenza  statale,  comprensivi degli oneri per trattamento di fine
rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti
dai  bilanci  debitamente  certificati  dagli  organi  di  controllo,
procedendo   a   compensare   in  diminuzione  del  disavanzo,  cosi'
determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.
   2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, i soggetti beneficiari
dovranno  produrre  apposita  autocertificazione,  firmata dal legale
rappresentante  e  dal  collegio  sindacale  ovvero  dal collegio dei
revisori  dei  conti,  da  cui si evinca l'ammontare del disavanzo da
ripianare.
   3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  provvede a compiere
opportune    verifiche    in    ordine    ai   dati   esposti   nelle
autocertificazioni presentate dalle aziende.

      
                  Note all'art. 12:
              -  Il  testo  dell'art.  145,  comma 30, della legge 23
          dicembre 2000, n.388 recante disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001) e' il seguente:
              "30.  Per  le regolazioni debitorie dei disavanzi delle
          ferrovie   concesse   e   in   ex   gestione  commissariale
          governativa, comprensivi degli oneri di trattamento di fine
          rapporto,  maturati  alla  data  del  31  dicembre 2000, ad
          esclusione  della  societa'  Ferrovie dello Stato S.p.A., e
          per  il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di
          trasporto   pubblico  locale  relativi  all'anno  1999,  il
          Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, con decreto
          emanato  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e   della   programmazione  economica,  provvede
          nell'anno  2001  all'erogazione  di  lire  1.500  miliardi,
          nonche'  di  ulteriori  lire 300 miliardi per la copertura,
          per  il  tramite  dell'INPS,  degli  oneri sopportati dalle
          aziende   esercenti   pubblici   servizi  di  trasporto  in
          conseguenza  del  mancato  allineamento,  per  l'anno 1999,
          delle aliquote contributive di dette aziende a quelle medie
          del settore industriale".

      
                              Art. 13.
(Attivazione    degli    interventi   previsti   nel   programma   di
                           infrastrutture)
   1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di
preminente  interesse  nazionale,  individuate  in apposito programma
approvato   dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE),  e  per le attivita' di istruttoria e monitoraggio
sulle stesse, nonche' per opere di captazione ed adduzione di risorse
idriche  necessarie  a  garantire continuita' dell'approvvigionamento
idrico  per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  sono  autorizzati limiti di impegno quindicennali di
193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003
e  di  109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai
fini  del  soddisfacimento  del  principio  di addizionalita', devono
essere  destinate,  per  almeno  il  30  per  cento,  al Mezzogiorno,
unitamente  a  quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i
finanziamenti  pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili.
Con  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto   con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuati  i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare
altre  operazioni  finanziarie  e le quote a ciascuno assegnate, sono
stabilite  le  modalita'  di  erogazione  delle  somme  dovute  dagli
istituti  finanziatori  ai  mutuatari e le quote da utilizzare per le
attivita'  di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non
utilizzate  dai  soggetti  attuatori  al  termine della realizzazione
delle  opere  sono  versate  all'entrata del bilancio dello Stato per
essere  riassegnate,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi
di cui al presente articolo.
   2.  Al  fine  di permettere la prosecuzione degli investimenti nel
settore  dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18
giugno   1998,   n.  194,  favorendo  la  riduzione  delle  emissioni
inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di
trasporto   pubblico  locale,  sono  autorizzati  limiti  di  impegno
quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori
40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per
cento  delle  risorse  attivabili  con  gli  stanziamenti  di  cui al
presente  comma  dovra' essere destinata dalle regioni all'esecuzione
di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad
elevata   efficienza   ambientale   e   l'acquisto   di   autobus  ad
alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale.
   3.  Il  comma  1  dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Il  Governo,  nel  rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle  regioni, individua le infrastrutture pubbliche e private e gli
insediamenti   produttivi   strategici   e  di  preminente  interesse
nazionale  da  realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del
Paese.   L'individuazione   e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma
predisposto  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
d'intesa  con  i Ministri competenti e le regioni o province autonome
interessate  e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto    1997,    n.    281,   nel   Documento   di   programmazione
economico-finanziaria,  con  l'indicazione dei relativi stanziamenti.
Nell'individuare  le  infrastrutture e gli insediamenti strategici di
cui  al  presente  comma,  il  Governo  procede  secondo finalita' di
riequilibrio  socio-economico  fra  le aree del territorio nazionale,
nonche'   a   fini  di  garanzia  della  sicurezza  strategica  e  di
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese e
per  l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a quella comunitaria
delle  infrastrutture e della gestione dei servizi pubblici locali di
difesa dell'ambiente. Al fine di sviluppare la portualita' turistica,
il  Governo,  nell'individuare  le  infrastrutture e gli insediamenti
strategici,  tiene  conto anche delle strutture dedicate alla nautica
da  diporto  di  cui  all'articolo  2,  comma 1, lettere a) e b), del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 2
dicembre  1997,  n.  509. Il programma tiene conto del Piano generale
dei   trasporti.   L'inserimento   nel  programma  di  infrastrutture
strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce
automatica  integrazione  dello stesso. Il Governo indica nel disegno
di  legge  finanziaria  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-ter),   della   legge   5   agosto   1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,   le   risorse   necessarie,   che  si  aggiungono  ai
finanziamenti  pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili,
senza  diminuzione  delle  risorse gia' destinate ad opere concordate
con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma.
In  sede  di  prima applicazione della presente legge il programma e'
approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti
dal    programma   sono   automaticamente   inseriti   nelle   intese
istituzionali  di  programma  e negli accordi di programma quadro nei
comparti  idrici  ed  ambientali,  ai fini della individuazione delle
priorita'  e  ai  fini  dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia'
incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse  disponibili  e  da  reperire,  e sono compresi in una intesa
generale  quadro  avente  validita' pluriennale tra il Governo e ogni
singola   regione   o  provincia  autonoma,  al  fine  del  congiunto
coordinamento e realizzazione delle opere".
   4.  All'articolo  1  della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Il  programma da inserire nel Documento di programmazione
economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
   a)  elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da
realizzare;
   b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
   c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento;
   d)  stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi
precedentemente approvati;
   e)  quadro  delle  risorse  finanziarie  gia'  destinate  e  degli
ulteriori   finanziamenti   necessari   per  il  completamento  degli
interventi".
   5.  Al  comma  2  dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
   "c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e
delle  province  autonome  interessate,  del  compito  di valutare le
proposte  dei  promotori,  di  approvare  il  progetto  preliminare e
definitivo,  di  vigilare  sulla  esecuzione  dei progetti approvati,
adottando  i  provvedimenti  concessori  ed  autorizzatori necessari,
comprensivi  della  localizzazione  dell'opera e, ove prevista, della
VIA   istruita   dal   competente   Ministero.   Il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  cura  le  istruttorie,  formula le
proposte ed assicura il supporto necessario per l'attivita' del CIPE,
avvalendosi,  eventualmente,  di  una  apposita struttura tecnica, di
advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i poteri di
cui   all'articolo  13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
nonche'   della   eventuale  ulteriore  collaborazione  richiesta  al
Ministero  dell'economia e delle finanze nel settore della finanza di
progetto,   ovvero   offerta   dalle   regioni  o  province  autonome
interessate, con oneri a proprio carico".
   6.  All'articolo  1  della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il
comma 3, e' inserito il seguente:
   "3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti
preliminari  e  definitivi,  di  cui  al  comma 2, l'approvazione dei
progetti  definitivi  degli  interventi  individuati nel comma 1 puo'
essere   disposta  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  previa  deliberazione  del  CIPE  integrato dai presidenti
delle  regioni  o  delle  province  autonome  interessate, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n.  281,  e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari.   Con   il   predetto   decreto   sono   dichiarate  la
compatibilita'    ambientale    e   la   localizzazione   urbanistica
dell'intervento  nonche'  la  pubblica utilita' dell'opera; lo stesso
decreto   sostituisce   ogni   altro   permesso,   autorizzazione   o
approvazione  comunque  denominati,  e  consente  la realizzazione di
tutte le opere ed attivita' previste nel progetto approvato".
   7.  Al  comma  12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  dopo  le  parole:  "della  presente  legge"  sono  inserite  le
seguenti: ", salvo che le leggi regionali emanate prima della data di
entrata  in  vigore della presente legge siano gia' conformi a quanto
previsto  dalle  lettere  a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche
disponendo  eventuali  categorie  aggiuntive e differenti presupposti
urbanistici".
   8.  Al  comma  12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.
443,  il  secondo  periodo  e' sostituito dal seguente: "Le regioni a
statuto  ordinario  possono  ampliare  o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente".
   9.  Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il
completamento  delle strutture logistiche dell'Istituto universitario
europeo  di  Firenze,  e'  autorizzata,  a favore del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  la spesa di 2.000.000 di euro per
l'anno  2002,  4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per
l'anno 2004.
   10.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  9,  pari a
2.000.000  di  euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e
5.000.000   di   euro   per   l'anno   2004,   si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
   11.  All'onere  derivante  dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
193.900.000  euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e
533.700.000  euro  a  decorrere  dall'anno 2004, si provvede, per gli
anni  2002,  2003  e  2004,  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti.

      
                  Note all'art. 13:
              -  Il  testo dell'art. 2, comma 5 della legge 18 giugno
          1998,  n. 194 recante interventi nel settore dei trasporti,
          e' il seguente:
              "5.  Al fine di permettere gli investimenti nel settore
          del   trasporto  pubblico  locale,  le  regioni  a  statuto
          ordinario  sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali
          o   altre   operazioni   finanziarie  per  provvedere  alla
          sostituzione  di  autobus  destinati  al trasporto pubblico
          locale   in  esercizio  da  oltre  quindici  anni,  nonche'
          all'acquisto  di  mezzi di trasporto pubblico di persone, a
          trazione  elettrica,  da  utilizzare all'interno dei centri
          storici  e  delle  isole  pedonali,  e  di  altri  mezzi di
          trasporto  pubblico  di  persone, terrestri e lagunari e di
          impianti  a  fune  adibiti  al trasporto di persone, cui lo
          Stato  concorre  con un contributo quindicennale di lire 20
          miliardi  per  l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno
          1998  e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da
          ripartire  con  decreto  del Ministro dei trasporti e della
          navigazione,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica".
              -  Il testo vigente dell'art. 1 della legge 21 dicembre
          2001,  n.  443  recante  delega  al  Governo  in materia di
          infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
          altri   interventi   per   il   rilancio   delle  attivita'
          produttive,  come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente:
              "Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
          ed  insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi
          per  il  rilancio  delle  attivita'  produttive).  -  1. Il
          Governo,  nel  rispetto  delle  attribuzioni costituzionali
          delle  regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche e
          private  e  gli  insediamenti  produttivi  strategici  e di
          preminente   interesse   nazionale  da  realizzare  per  la
          modernizzazione  e  lo sviluppo del Paese. L'individuazione
          e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma  predisposto  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
          i  Ministri  competenti  e  le  regioni o province autonome
          interessate  e  inserito,  previo  parere del CIPE e previa
          intesa  della  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, nel Documento
          di  programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione
          dei     relativi    stanziamenti.    Nell'individuare    le
          infrastrutture  e  gli  insediamenti  strategici  di cui al
          presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
          riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
          nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
          strategica      e     di     contenimento     dei     costi
          dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
          l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2  dicembre  1997,  n.  509. Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-ter),  della  legge  5  agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
          entro  il  31  dicembre  2001.  Gli interventi previsti dal
          programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
          quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
          individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
          dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
          intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
          risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
          intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
          Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.
              1-bis.  Il  programma  da  inserire  nel  Documento  di
          programmazione   economico-finanziaria  deve  contenere  le
          seguenti indicazioni:
                a)  elenco  delle infrastrutture e degli insediamenti
          strategici da realizzare;
                b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
                c)   risorse   disponibili   e   relative   fonti  di
          finanziamento;
                d)  stato  di realizzazione degli interventi previsti
          nei programmi precedentemente approvati;
                e)  quadro delle risorse finanziarie gia' destinate e
          degli    ulteriori    finanziamenti    necessari   per   il
          completamento degli interventi.
              2.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, nel rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli insediamenti individuati ai
          sensi  del  comma 1, a tal fine riformando le procedure per
          la    valutazione    di    impatto   ambientale   (VIA)   e
          l'autorizzazione  integrata  ambientale, limitatamente alle
          opere  di  cui  al  comma  1  e  comunque  nel rispetto del
          disposto   dell'art.   2  della  direttiva  85/337/CEE  del
          Consiglio   del  27  giugno  1985,  come  modificata  dalla
          direttiva  97/11/CE  del  Consiglio  del  3  marzo  1997  e
          introducendo  un  regime  speciale,  anche  in  deroga agli
          articoli  2,  da  7  a  16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  nonche' alle ulteriori
          disposizioni  della medesima legge che non siano necessaria
          ed  immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a)  disciplina  della  tecnica di finanza di progetto
          per  finanziare  e realizzare, con il concorso del capitale
          privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
          comma 1;
                b)   definizione   delle   procedure  da  seguire  in
          sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
          provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
          comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
          dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
          competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
          preventivamente  i  comuni  interessati,  e,  ove prevista,
          della  VIA;  definizione  delle procedure necessarie per la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
          urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
          cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
          mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
          delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e privati, con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione;
                c)  attribuzione  al  CIPE,  integrato dai presidenti
          delle  regioni  e  delle province autonome interessate, del
          compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
          il  progetto  preliminare  e  definitivo, di vigilare sulla
          esecuzione    dei    progetti    approvati,   adottando   i
          provvedimenti   concessori   ed   autorizzatori  necessari,
          comprensivi   della   localizzazione   dell'opera   e,  ove
          prevista,  della  VIA istruita dal competente Ministero. Il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti cura le
          istruttorie,  formula  le  proposte ed assicura il supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,   di  una  apposita  struttura  tecnica,  di
          advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze  nel  settore  della  finanza  di  progetto, ovvero
          offerta  dalle regioni o province autonome interessate, con
          oneri a proprio carico;
                d)  modificazione  della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
          permessi e autorizzazioni comunque denominati, di proporre,
          in  detta  conferenza,  nel  termine  perentorio di novanta
          giorni,   prescrizioni  e  varianti  migliorative  che  non
          modificano   la   localizzazione   e   le   caratteristiche
          essenziali   delle   opere;   le  prescrizioni  e  varianti
          migliorative  proposte in conferenza sono valutate dal CIPE
          ai fini della approvazione del progetto definitivo;
                e)  affidamento,  mediante  gara ad evidenza pubblica
          nel  rispetto  delle  direttive  dell'Unione europea, della
          realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
          soggetto contraente generale o concessionario;
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con  riferimento  all'art.  1 della direttiva 93/37/CEE del
          Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate   dal  soggetto  aggiudicatore;  il  contraente
          generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
          per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
          qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
          organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
          tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari privati, per la
          liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
          natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
          del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
          aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
          previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
          di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
          diretta  al  finanziamento  dell'opera o di reperimento dei
          mezzi finanziari occorrenti;
                g)    previsione   dell'obbligo   per   il   soggetto
          aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
          prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
          normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
          dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
          regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
          1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
          rilevanza comunitaria;
                h)  introduzione  di  specifiche deroghe alla vigente
          disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
          e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
          normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
          contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
          strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
          un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
          l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
          una  societa'  di  progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
          della   citata   legge  n.  109  del  1994,  anche  con  la
          partecipazione  di  istituzioni finanziarie, assicurative e
          tecnico-operative  gia'  indicate  dallo  stesso contraente
          generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
          previsione    della   possibilita'   di   emettere   titoli
          obbligazionari  ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
          109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
          bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
          vigente;
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni;
                l)  previsione,  in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica  unita  a  gestione  della  stessa, e tenuto conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita'  di  corrispondere al concessionario, anche in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
          economico  dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione
          successiva   di   beni   o  servizi  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore  relativamente  all'opera realizzata, nonche'
          della  possibilita'  di fissare la durata della concessione
          anche  oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi  i  lavori,  con  il  solo vincolo delle disposizioni
          della  citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
          concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
                m)  previsione  del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
                n)  previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti di
          progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
          contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
          equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
          specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
          patrimoniali,  della  tutela  cautelare al pagamento di una
          provvisionale;
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
          strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
          collaudo.
              3.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 2 sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          nonche'  quello  delle competenti Commissioni parlamentari,
          che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
          due  anni  successivi  alla  loro emanazione possono essere
          emanate  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi,   nel  rispetto  della  medesima  procedura  e
          secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
          integra  e  modifica  il  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, in
          conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge e dei
          decreti legislativi di cui al comma 2.
              3-bis.  In  alternativa  alle procedure di approvazione
          dei  progetti  preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
          l'approvazione  dei  progetti  definitivi  degli interventi
          individuati  nel  comma  1 puo' essere disposta con decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,  previa
          deliberazione  del  CIPE  integrato  dai  presidenti  delle
          regioni  o  delle province autonome interessate, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
          competenti   Commissioni   parlamentari.  Con  il  predetto
          decreto  sono  dichiarate la compatibilita' ambientale e la
          localizzazione   urbanistica   dell'intervento  nonche'  la
          pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
          ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
          denominati,  e  consente la realizzazione di tutte le opere
          ed attivita' previste nel progetto approvato.
              4.  Limitatamente  agli  anni 2002 e 2003 il Governo e'
          delegato  ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto dei
          principi  e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
          parere  favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
          regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
          limiti  delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
          progetti  di infrastrutture strategiche individuate secondo
          quanto previsto al comma 1.
              5.  Ai  fini  della presente legge, sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  previste dagli statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione.
              6.   In  alternativa  a  concessioni  e  autorizzazioni
          edilizie,   a   scelta   dell'interessato,  possono  essere
          realizzati,   in   base   a  semplice  denuncia  di  inizio
          attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
          dicembre  1993,  n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
          60,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, e successive
          modificazioni:
                a)  gli interventi edilizi minori, di cui all'art. 4,
          comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
                b)  le  ristrutturazioni  edilizie, comprensive della
          demolizione  e  ricostruzione  con  la  stessa volumetria e
          sagoma.  Ai  fini del calcolo della volumetria non si tiene
          conto  delle  innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
          normativa antisismica;
                c)  gli  interventi  ora sottoposti a concessione, se
          sono  specificamente  disciplinati  da  piani attuativi che
          contengano    precise    disposizioni   plano-volumetriche,
          tipologiche,  formali e costruttive, la cui sussistenza sia
          stata  esplicitamente  dichiarata dal consiglio comunale in
          sede  di  approvazione degli stessi piani o di ricognizione
          di  quelli  vigenti.  Relativamente  ai piani attuativi che
          sono  stati  approvati  anteriormente all'entrata in vigore
          della  presente  legge, l'atto di ricognizione dei piani di
          attuazione   deve   avvenire   entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto   di   ricognizione,   purche'   il  progetto  di
          costruzione   venga   accompagnato  da  apposita  relazione
          tecnica  nella  quale venga asseverata l'esistenza di piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
                d)  i  sopralzi,  le  addizioni, gli ampliamenti e le
          nuove   edificazioni   in   diretta  esecuzione  di  idonei
          strumenti  urbanistici  diversi  da  quelli  indicati  alla
          lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
              7.  Nulla  e' innovato quanto all'obbligo di versare il
          contributo  commisurato  agli oneri di urbanizzazione ed al
          costo di costruzione.
              8.  La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
          che     riguardino    immobili    sottoposti    a    tutela
          storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
          al  preventivo  rilascio  del  parere o dell'autorizzazione
          richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
          in  particolare  le  disposizioni  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490.
              9.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
          di  inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del
          decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio
          del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non sia
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
          14-ter,  14-quater  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
          presentazione   della  denuncia  di  inizio  dell'attivita'
          decorre  dall'esito  della conferenza. In caso di esito non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              11.  Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 398, e' abrogato.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 6 si applicano
          nelle   regioni   a   statuto  ordinario  a  decorrere  dal
          novantesimo  giorno  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
          della  data di entrata in vigore della presente legge siano
          gia'  conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
          d)   del  medesimo  comma  6,  anche  disponendo  eventuali
          categorie  aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
          Le  regioni a statuto ordinario, possono ampliare o ridurre
          l'ambito  applicativo  delle disposizioni di cui al periodo
          precedente.
              13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
          esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
              14.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro il 31
          dicembre  2002,  un  decreto legislativo volto a introdurre
          nel   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e
          regolamentari  in materia edilizia, di cui all'art. 7 della
          legge  8  marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le
          modifiche   strettamente   necessarie  per  adeguarlo  alle
          disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
              15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
          rifiuti  la  cui classificazione e' stata modificata con la
          decisione  della  Commissione  europea  2001/118/CE  del 16
          gennaio 2001 inoltrano richiesta all'ente competente, entro
          trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
          presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 28
          del   decreto   legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e
          successive  modificazioni,  o iscrizione ai sensi dell'art.
          30  del  medesimo  decreto  legislativo,  indicando i nuovi
          codici  dei  rifiuti  per  i  quali  si  intende proseguire
          l'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti.  L'attivita'  puo'
          essere   proseguita  fino  all'emanazione  del  conseguente
          provvedimento  da  parte  dell'ente  competente al rilascio
          delle  autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
          legislativo  n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
          soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
          attivita' gia' in essere.
              16.  Con  riferimento alle competenze delle regioni, di
          cui  all'art.  19  del  decreto legislativo n. 22 del 1997,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge  le  regioni  emanano  norme  affinche' gli
          uffici  pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti

          in   plastica  con  una  quota  di  manufatti  in  plastica
          riciclata  pari  almeno  al  40  per  cento  del fabbisogno
          stesso.
              17.  Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1,
          lettera  f-bis)  dell'art.  8 del decreto legislativo n. 22
          del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da
          scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
          percio',  escluse  dall'ambito di applicazione del medesimo
          decreto  legislativo,  anche quando contaminate, durante il
          ciclo  produttivo,  da  sostanze inquinanti derivanti dalle
          attivita'   di  escavazione,  perforazione  e  costruzione,
          sempreche'  la  composizione  media  dell'intera  massa non
          presenti  una  concentrazione  di  inquinanti  superiore ai
          limiti massimi previsti dalle norme vigenti.
              18.  Il  rispetto  dei  limiti  di  cui  al comma 17 e'
          verificato  mediante  accertamenti sui siti di destinazione
          dei  materiali  da scavo. I limiti massimi accettabili sono
          individuati  dall'allegato  1,  tabella  1,  colonna B, del
          decreto  ministeriale  25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro
          dell'ambiente  e  successive  modificazioni,  salvo  che la
          destinazione  urbanistica  del  sito non richieda un limite
          inferiore.
              19.  Per  i materiali di cui al comma 17 si intende per
          effettivo  utilizzo  per reinterri, riempimenti, rilevati e
          macinati  anche  la  destinazione  a  differenti  cicli  di
          produzione  industriale,  ivi  incluso il riempimento delle
          cave  coltivate, nonche' la ricollocazione in altro sito, a
          qualsiasi  titolo autorizzata dall'autorita' amministrativa
          competente,  a  condizione che siano rispettati i limiti di
          cui  al comma 18 e la ricollocazione sia effettuata secondo
          modalita'   di  rimodellazione  ambientale  del  territorio
          interessato".
                              Norme all'art. 14:
              -  La legge 17 dicembre 1971, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 11 gennaio 1972, n. 8, reca: "Collegamento viario
          e ferroviario fra la Sicilia ed il continente".
              -  Per  il  testo  del  comma 1 della dell'art. 1 della
          legge 21 dicembre 2001 n. 443 vedi nota all'art. 13.
              -   La  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  23  gennaio 1998 reca: Adeguamento alla normativa
          comunitaria   in   materia   di   appalti   pubblici  della
          concessione alla societa' "Stretto di Messina"

      
                              Art. 14.
(Delega  al  Governo  in  materia  di  attraversamento  stabile dello
                         Stretto di Messina)
   1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sentito il parere
delle  competenti  Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
trenta  giorni  dalla  richiesta,  un  decreto  legislativo  inteso a
riformare  ed aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa
all'attraversamento  stabile dello Stretto di Messina, attenendosi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
   a)  riconduzione  della  procedura  di approvazione del progetto e
realizzazione  delle  opere  alla  disciplina  di  cui  alla legge 21
dicembre  2001,  n.  443, e relative norme di attuazione, applicabili
all'opera in oggetto, in virtu' della inclusione dell'attraversamento
stabile  nel programma delle opere di preminente interesse nazionale,
approvato  ai  sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge
n. 443 del 2001;
   b)  qualificazione  della  societa'  "Stretto  di  Messina"  quale
organismo  di diritto pubblico cui sono demandate le attivita' per la
realizzazione   dell'opera,   in   conformita'   alla  direttiva  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 23 gennaio 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998.

      
                              Art. 15.
(Programma  per  il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete
                             nazionale)
   1.  Per  la  realizzazione di un programma di interventi ed azioni
diretti   al   miglioramento  della  sicurezza  stradale  sulla  rete
classificata  nazionale,  con  priorita'  per  le  strade  ad elevata
incidentalita'  e  con  particolare  attenzione alla installazione di
adeguate  reti  di  protezione  sui viadotti autostradali e stradali,
approvato  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti in
coerenza  con  il  Piano nazionale della sicurezza stradale approvato
dal  CIPE,  e'  autorizzato  un  limite  di  impegno quindicennale di
20.000.000  di  euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli
oneri  derivanti  da  mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente
nazionale  per  le  strade  (ANAS),  o  gli  enti  destinatari  delle
competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.
   2.  Per  una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici
mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' tenuto
ad  adottare  il  regolamento  di cui all'articolo 22, comma 4, della
legge  24  novembre  2000,  n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani
urbani di mobilita'.
   3.  Nell'ambito  del programma di cui al comma 1 si procede, senza
nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria
installazione  nelle  autostrade,  come  definite dall'articolo 2 del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo codice della
strada),  e  successive  modificazioni,  di  reti  di  protezione sui
viadotti  e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si
applicano  ai  lavori  per  i  quali  l'individuazione  del  soggetto
affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della
presente legge.
   4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli
anni  2002,  2003  e  2004,  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti.
   5.  Per  i  lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla
rete  stradale  di  importo non superiore a 200.000 euro, il disposto
dell'articolo  7  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, si intende
adempiuto   mediante   pubblicazione   per  estratto  dell'avvio  del
procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
   6.  Per  la verifica della puntuale attuazione degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' di completamento della
rete  autostradale  affidata  in  concessione, il soggetto concedente
provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto
previsto  nei  rispettivi  piani  finanziari,  assumendo le eventuali
iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione
da  inviare  al  Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti che
provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.

      
                  Note all'art. 15:
              -  Il  testo  dell'art.  22,  comma  4  della  legge 24
          novembre   2000,   n.   340  recante  disposizioni  per  la
          delegificazione  di  norme  e  per  la  semplificazione  di
          procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
          e' il seguente:
              "4.  Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
          con   i   Ministri   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione    economica,    dei   lavori   pubblici   e
          dell'ambiente,  d'intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          sentito    il    parere    delle   competenti   Commissioni
          parlamentari,  sono  definiti l'elenco delle autorizzazioni
          legislative  di spesa di cui al comma 1, il procedimento di
          formazione  e  di  approvazione dei PUM, i requisiti minimi
          dei    relativi   contenuti,   i   criteri   di   priorita'
          nell'assegnazione  delle  somme,  nonche'  le  modalita' di
          erogazione  del  finanziamento  statale,  di  controllo dei
          risultati e delle relative procedure".
              -  Il  testo  dell'art.  2  del  decreto legislativo 30
          aprile 1992, n. 285 recante: "Nuovo codice della strada" e'
          il seguente:
              "Art. 2 (Definizione e classificazione delle strade). -
          1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  norme  del presente
          codice   si  definisce  "strada"  l'area  ad  uso  pubblico
          destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
          animali.
              2.  Le  strade  sono  classificate,  riguardo alle loro
          caratteristiche  costruttive,  tecniche  e  funzionali, nei
          seguenti tipi:
                A - Autostrade;
                B - Strade extraurbane principali;
                C - Strade extraurbane secondarie;
                D - Strade urbane di scorrimento;
                E - Strade urbane di quartiere;
                F - Strade locali.
              3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti
          caratteristiche minime:
              A   -   Autostrada:   strada  extraurbana  o  urbana  a
          carreggiate   indipendenti  o  separate  da  spartitraffico
          invalicabile,  ciascuna  con  almeno  due corsie di marcia,
          eventuale  banchina  pavimentata  a  sinistra  e  corsia di
          emergenza   o  banchina  pavimentata  a  destra,  priva  di
          intersezioni  a  raso  e  di  accessi  privati,  dotata  di
          recinzione  e  di  sistemi  di  assistenza all'utente lungo
          l'intero  tracciato,  riservata alla circolazione di talune
          categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi
          segnali  di  inizio  e  fine.  Deve  essere  attrezzata con
          apposite  aree  di servizio ed aree di parcheggio, entrambe
          con   accessi  dotati  di  corsie  di  decelerazione  e  di
          accelerazione.
              B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate
          indipendenti  o  separate  da  spartitraffico invalicabile,
          ciascuna  con  almeno  due  corsie  di  marcia  e  banchina
          pavimentata  a  destra,  priva  di intersezioni a raso, con
          accessi     alle     proprieta'     laterali    coordinati,
          contraddistinta  dagli  appositi  segnali di inizio e fine,
          riservata  alla circolazione di talune categorie di veicoli
          a  motore;  per  eventuali altre categorie di utenti devono
          essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con
          apposite  aree  di  servizio,  che comprendano spazi per la
          sosta,  con  accessi dotati di corsie di decelerazione e di
          accelerazione.
              C  -  Strada  extraurbana  secondaria:  strada ad unica
          carreggiata  con  almeno  una  corsia per senso di marcia e
          banchine.
              D  - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate
          indipendenti  o  separate  da  spartitraffico, ciascuna con
          almeno  due  corsie  di  marcia,  ed  una  eventuale corsia
          riservata  ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra
          e   marciapiedi,  con  le  eventuali  intersezioni  a  raso
          semaforizzate;  per  la sosta sono previste apposite aree o
          fasce  laterali  esterne  alla  carreggiata,  entrambe  con
          immissioni ed uscite concentrate.
              E  -  Strada  urbana  di  quartiere:  strada  ad  unica
          carreggiata  con  almeno due corsie, banchine pavimentate e
          marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con
          apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
              F   -  Strada  locale:  strada  urbana  od  extraurbana
          opportunamente  sistemata  ai  fini  di  cui al comma 1 non
          facente parte degli altri tipi di strade.
              4.   E'  denominata  "strada  di  servizio"  la  strada
          affiancata  ad  una  strada  principale (autostrada, strada
          extraurbana   principale,  strada  urbana  di  scorrimento)
          avente   la   funzione   di   consentire  la  sosta  ed  il
          raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla
          strada  principale  e  viceversa, nonche' il movimento e le
          manovre  dei  veicoli  non  ammessi sulla strada principale
          stessa.
              5.  Per  le  esigenze di carattere amministrativo e con
          riferimento  all'uso  e  alle  tipologie  dei  collegamenti
          svolti,  le strade, come classificate ai sensi del comma 2,
          si    distinguono   in   strade   "statali",   "regionali",
          "provinciali",   "comunali",  secondo  le  indicazioni  che
          seguono.   Enti   proprietari   delle   dette  strade  sono
          rispettivamente  lo  Stato,  la  regione,  la provincia, il
          comune.  Per le strade destinate esclusivamente al traffico
          militare  e denominate "strade militari", ente proprietario
          e'   considerato   il   comando   della   regione  militare
          territoriale.
              6.  Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B,
          C ed F si distinguono in:
              A   -  Statali,  quando:  a)  costituiscono  le  grandi
          direttrici  del  traffico nazionale; b) congiungono la rete
          viabile  principale  dello  Stato  con  quelle  degli Stati
          limitrofi;  c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione
          ovvero   i  capoluoghi  di  provincia  situati  in  regioni
          diverse,   ovvero   costituiscono   diretti  ed  importanti
          collegamenti  tra  strade  statali; d) allacciano alla rete
          delle  strade  statali  i porti marittimi, gli aeroporti, i
          centri  di  particolare importanza industriale, turistica e
          climatica;  e) servono traffici interregionali o presentano
          particolare  interesse  per  l'economia  di  vaste zone del
          territorio nazionale.
              B  -  Regionali,  quando  allacciano  i  capoluoghi  di
          provincia  della stessa regione tra loro o con il capoluogo
          di  regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i
          comuni  con  la  rete  statale  se cio' sia particolarmente
          rilevante    per    ragioni   di   carattere   industriale,
          commerciale, agricolo, turistico e climatico.
              C  -  Provinciali,  quando  allacciano  al capoluogo di
          provincia  capoluoghi  dei  singoli comuni della rispettiva
          provincia  o  piu'  capoluoghi  di  comuni  tra loro ovvero
          quando   allacciano   alla   rete  statale  o  regionale  i
          capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante
          per   ragioni   di   carattere   industriale,  commerciale,
          agricolo, turistico e climatico.
              D  -  Comunali,  quando  congiungono  il  capoluogo del
          comune  con  le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero
          congiungono  il  capoluogo  con  la  stazione  ferroviaria,
          tranviaria  o  automobilistica,  con  un  aeroporto o porto
          marittimo,  lacuale  o  fluviale,  con interporti o nodi di
          scambio  intermodale  o  con  le localita' che sono sede di
          essenziali  servizi interessanti la collettivita' comunale.
          Ai  fini  del  presente  codice,  le strade "vicinali" sono
          assimilate alle strade comunali.
              7.  Le  strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e
          F,  sono  sempre comunali quando siano situate nell'interno
          dei  centri  abitati, eccettuati i tratti interni di strade
          statali,  regionali  o  provinciali che attraversano centri
          abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
              8.  Il  Ministero  dei  lavori  pubblici,  nel  termine
          indicato    dall'art.    13,    comma   5,   procede   alla
          classificazione  delle strade statali ai sensi del comma 5,
          seguendo  i  criteri  di  cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
          Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici, il consiglio di
          amministrazione  dell'Azienda  nazionale  autonoma  per  le
          strade  statali,  le regioni interessate, nei casi e con le
          modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine
          e  con  gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli
          enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai
          sensi  del  comma  5.  Le  strade  cosi'  classificate sono
          iscritte  nell'archivio  nazionale  delle  strade  previsto
          dall'art. 226.
              9.  Quando  le  strade non corrispondono piu' all'uso e
          alle tipologie di collegamento previste sono declassificate
          dal  Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo
          le  rispettive  competenze, acquisiti i pareri indicati nel
          comma  8.  I casi e la procedura per tale declassificazione
          sono indicati dal regolamento.
              10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non
          modificano  gli  effetti  del  decreto  del  Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in
          attuazione  della  legge  8  luglio 1986, n. 349, in ordine
          all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di
          valutazione d'impatto ambientale".
              -  Il  testo  dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
          241  recante:  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi" e' il seguente:
              "Art.  7 - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
          derivanti   da   particolari   esigenze  di  celerita'  del
          procedimento,    l'avvio   del   procedimento   stesso   e'
          comunicato,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8, ai
          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
          destinato  a  produrre  effetti diretti ed a quelli che per
          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
          ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un
          provvedimento  possa  derivare  un  pregiudizio  a soggetti
          individuati  o  facilmente  individuabili, diversi dai suoi
          diretti  destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
          loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia dell'inizio del
          procedimento.
              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la
          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima
          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
          comma 1, provvedimenti cautelari".

      
                              Art. 16.
(Fondo   di   rotazione   per   la  progettazione  di  interventi  di
           compensazione ambientale sul sistema stradale)
   1.   Al   fine  di  ridurre  l'impatto  del  sistema  stradale  ed
autostradale   sul  territorio  e  di  migliorarne  la  qualita',  e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il
fondo  di  rotazione  per  la progettazione di opere di compensazione
ambientale.  Per la costituzione del suddetto fondo e' autorizzato un
limite  di  impegno  quindicennale  di 10.000.000 di euro a decorrere
dall'anno  2003  quale  concorso  dello Stato agli oneri derivanti da
mutui  o  altre  operazioni  finanziarie  che  gli enti gestori delle
strade,  ciascuno  per  la  rete  di  competenza, sono autorizzati ad
effettuare.  Il  fondo  di rotazione e' destinato al finanziamento di
interventi  diretti  a  migliorare  la qualita' ambientale delle reti
stradali  nazionali  e regionali esistenti nonche' alla promozione di
iniziative   pilota   che,  nel  caso  di  territori  di  particolare
fragilita'  dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, possono
fare ricorso ai concorsi di idee.
   2.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio, sono definite
le modalita' e le procedure per l'utilizzazione del fondo.
   3. Il disposto dell'articolo 55, comma 22, della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  si  intende nel senso che l'ANAS procede con cadenza
periodica  alla ricognizione dei residui passivi derivanti da impegni
registrati  nelle proprie scritture contabili, non utilizzabili entro
il  periodo  di  tempo  di  validita' del piano o programma nel quale
erano  originariamente inseriti. I residui passivi risultanti da tale
accertamento  vanno  ad  integrare  il fondo di riserva dell'Ente, da
utilizzare per i fini istituzionali.
   4.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi
iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non
piu' realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede
con  decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  su  motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento
delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione
delle  stesse  opere.  Le  somme  che  si  rendono  disponibili  sono
destinate  a  copertura  di  investimenti  per opere infrastrutturali
sulla  rete  viaria  nazionale individuate dagli accordi di programma
tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
   5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli
anni   2003   e   2004,  mediante  utilizzo  delle  proiezioni  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti.

      
                  Note all'art. 16:
              -  Il  testo  dell'art.  55,  comma  22  della legge 27
          dicembre 1997, n. 449 recante misure per la stabilizzazione
          della finanza pubblica e' il seguente:
              "22.  L'Ente  nazionale  per  le  strade  entro  il  31
          dicembre  1998  ridetermina  i  residui  passivi risultanti
          dalla    situazione   contabile   elaborata   dal   sistema
          informativo  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  con
          riferimento  alla  data  del  29  febbraio  1996. I residui
          passivi di cui all'art. 275, secondo comma, lettera c), del
          regio   decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
          modificazioni,  che  si  riferiscono  a  rapporti e impegni
          registrati  nelle  scritture  contabili  sulla base di atti
          formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre
          1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito
          fondo  di riserva. Tale fondo e' utilizzabile, a seguito di
          accordi  di programma con il Ministero dei lavori pubblici,
          anche  per  i  fini  istituzionali  dell'Ente.  Agli  oneri
          derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade
          fino   al   31   dicembre   1997,   si  fa  fronte  con  un
          accantonamento  sui  residui passivi di stanziamento di cui
          all'art.  275, secondo comma, lettera f), del regio decreto
          23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni".

      
                              Art. 17.
                (Veicoli a minimo impatto ambientale)
   1.  Per  l'attuazione  dell'articolo  4,  comma  19, della legge 9
dicembre  1998, n. 426, e successive modificazioni, in relazione alla
sostituzione  del  parco  autoveicoli  a propulsione tradizionale con
veicoli  a  minimo  impatto  ambientale,  e'  autorizzata la spesa di
30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

      
                  Note all'art. 17:
              -  Il  testo  dell'art.  4,  comma  19,  della  legge 9
          dicembre  1998,  n.  426  recante nuovi interventi in campo
          ambientale, e' il seguente:
              "19.  In  attuazione  del  protocollo  di intenti del 1
          marzo  1994  e  del conseguente accordo di programma del 31
          luglio  1996,  per  far  fronte  ai  costi  derivanti dalla
          sostituzione    del   parco   autoveicoli   a   propulsione
          tradizionale  con  altre  tipologie  di  veicoli  a  minimo
          impatto   ambientale,  sono  autorizzati  limiti  d'impegno
          quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni
          1999  e  2000  a  titolo  di  contributo  per mutui o altre
          operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
          locali  e  dai  gestori di servizi di pubblica utilita' nel
          territorio  dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
          abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove
          sono  presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che
          fanno   parte   delle   aree   naturali  protette  iscritte
          nell'elenco   ufficiale   di  cui  alla  deliberazione  del
          Ministro  dell'ambiente  del  2  dicembre  1996, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del 19 giugno 1997 con
          priorita'  per  quelli  di  cui all'allegato III annesso al
          decreto   del  Ministro  dell'ambiente  25  novembre  1994,
          pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli
          compresi  nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,
          individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del
          decreto   20   maggio   1991  del  Ministro  dell'ambiente,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 31 maggio
          1991.  Le  risorse  predette,  da ripartire con decreto del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri dei
          trasporti  e della navigazione e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, sono destinate, in misura
          non  inferiore  al  60 per cento, all'acquisto di vetture a
          minimo    impatto    ambientale    dotate    di    trazione
          elettrica/ibrida".

      
                              Art. 18.
           (Interventi in materia di mobilita' ciclistica)
   1.  Per  la  prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19
ottobre  1998,  n.  366, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno
quindicennali di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2002, quale
concorso  dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui
o  di altre operazioni finanziarie che le regioni sono autorizzate ad
effettuare nei limiti della quota a ciascuna di esse assegnata.
   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.

      
                  Note all'art. 18:
              -  La  legge  19 ottobre 1998, n. 366, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  23  ottobre 1998, n. 248, reca: "Norme
          per il finanziamento della mobilita' ciclistica".

      
                              Art. 19.
            (Realizzazione di opere di interesse locale)
   1.  Al  fine  di  garantire  il  miglioramento della viabilita' di
particolari   realta'   territoriali,   sono   attribuiti  agli  enti
rispettivamente  interessati  stanziamenti  destinati  alle  seguenti
iniziative nei limiti finanziari indicati:
   a)  per  la  progettazione e realizzazione del prolungamento della
strada  statale  Cimpello-Sequals  fino  a Gemona, I lotto funzionale
Sequals-strada  provinciale della Valcosa, e' autorizzata la spesa di
2.000.000  di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2002, 2003 e 2004, da
assegnare alla provincia di Pordenone;
   b)  per  la progettazione e realizzazione di opere per la messa in
sicurezza  della  ex  strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi,
secondo  le  priorita'  individuate  dalla  provincia  di Brescia, e'
autorizzata  la  spesa  di  3.000.000  di  euro  per  l'anno 2002, da
assegnare alla provincia di Brescia;
   c)  per  la  progettazione  e  realizzazione  di opere di messa in
sicurezza e miglioramento della viabilita' delle strade statali n. 36
e  n.  38,  nel  tratto  Lecco-Sondrio,  e'  autorizzata  la spesa di
3.000.000  di  euro  per  l'anno 2002, da assegnare alla provincia di
Lecco  e  alla  provincia  di  Sondrio, per essere utilizzati, previa
convenzione  con l'ANAS e la regione Lombardia, secondo i limiti e le
finalita' di seguito elencati:
   1)  provincia  di  Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello
svincolo  di  Dervio  sulla  strada  statale  n.  36  con  la  strada
provinciale n. 72;
   2)  provincia di Sondrio: 1.820.000 euro per la messa in sicurezza
della  strada  statale  n. 38 nei comuni di Piantedo, Delebio, Andalo
Valtellino e Rogolo;
   d)  per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n.
639  e  n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorita' concordate
tra  le  province  di  Bergamo e di Lecco, e' autorizzata la spesa di
2.000.000  di  euro  per  l'anno  2002,  da  assegnare  alle medesime
province di Bergamo e di Lecco;
   e)  per  la  progettazione  e  realizzazione del Ponte al lago del
Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di
Arsie', in provincia di Belluno, e' autorizzata la spesa di 1.500.000
euro  per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsie'. Il comune di
Arsie' puo' attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di
stazione   appaltante,   anche   relativamente   alla   progettazione
dell'opera  di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale
alle opere pubbliche;
   f)  per  gli  interventi  di  messa in sicurezza della rete viaria
individuati  dalla  provincia  di Treviso secondo il progetto "strade
sicure",  e'  autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002,
da assegnare alla stessa provincia di Treviso;
   g)  per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume
Mincio  "Bypass  ponte  Visconte  o di Valeggio sul Mincio - variante
alla  strada  provinciale  n.  55"  e  del suo collegamento con la ex
strada  statale  n. 249, e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro
per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Verona;
   h)  per  la progettazione e realizzazione di opere per la messa in
sicurezza  dell'ex  strada statale n. 174 nel tratto Nardo-Galatone e
per   la  progettazione  e  realizzazione  nello  stesso  tratto  del
cavalcavia   alla   linea   ferrata  in  prossimita'  della  stazione
ferroviaria  Nardo' centrale e del suo raccordo con lo svincolo della
strada  statale  n. 101, e' autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro
per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecce;
   i)  per  il  potenziamento  delle  infrastrutture viarie nell'area
industriale  denominata  Bacino del Salotto, compresa tra i comuni di
Santeramo,  Altamura  e  Matera,  e  con particolare riferimento alla
circonvallazione  di  Santeramo  in  Colle,  secondo il progetto gia'
approvato,  e'  autorizzata  la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno
2002,  2.000.000  di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro per l'anno
2004, da attribuire all'ANAS;
   l)  per  il completamento della strada fondo valle Isclero, tratto
S.  Salvatore  Telesino-Paolisi, e' autorizzata la spesa di 1.500.000
euro  per  ciascuno  degli  anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla
provincia di Benevento;
   m)  per  la  progettazione e realizzazione del completamento della
tangenziale est di Galatina e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro
per  l'anno  2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.500.000 euro
per l'anno 2004, da assegnare al comune di Galatina;
   n)  per  la progettazione e la realizzazione del nuovo traforo del
Colle di Tenda, strada statale n. 20, seconda canna, e per consentire
la  messa  in  sicurezza  della  galleria esistente e' autorizzata la
spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;
   o)  per  la progettazione e realizzazione della strada provinciale
Melito-Cassandrino-S.  Antimo e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di
euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Napoli;
   p)   per   la   messa   in   sicurezza  della  strada  provinciale
Formia-Maranola-Castellonorato  e'  autorizzata la spesa di 1.250.000
euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Latina;
   q)  per  i  lavori di adeguamento della strada statale n. 141, nel
tratto urbano del comune di Romano d'Ezzelino-Vicenza, e' autorizzata
la spesa di 1.350.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di
Romano d'Ezzelino;
   r)  per  l'adeguamento dell'ex strada statale n. 523, tratto Ponte
Scodellino-Bivio  Bertorella  e  tratto  Sestri Levante-Battilana, e'
autorizzata  la  spesa  di  4.000.000  di  euro  per  l'anno 2002, da
assegnare  per  un  importo  pari  a 3.000.000 di euro alla comunita'
montana  delle  Valli  del  Taro  e  del  Ceno  in convenzione con la
provincia  di  Parma  e  per un importo pari a 1.000.000 di euro alla
provincia di Genova;
   s)  per  la  progettazione  del  nodo  autostradale  e stradale di
Genova,  comprese infrastrutture di raccordo, e' autorizzata la spesa
di  1.000.000  di  euro  per  l'anno  2002, da assegnare alla regione
Liguria;
   t)   per   la  progettazione  e  la  realizzazione  di  lavori  di
sistemazione  e  miglioramento  dell'inserimento  ambientale relativi
all'ex  strada  statale  n.  4-bis  del  Terminillo  ed  alla  strada
provinciale  di raccordo tra Terminillo e Leonessa, e' autorizzata la
spesa  di  1.225.000  euro per l'anno 2002, da assegnare alla regione
Lazio;
   u)    per    la    progettazione   della   bretella   autostradale
Carcare-Predosa  e'  autorizzata  la spesa di 250.000 euro per l'anno
2002, da assegnare al comune di Cairo Montenotte;
   v)  per  la  progettazione  di una bretella di collegamento tra la
strada  statale  n.  118  e  la  strada  statale  n.  115, nei tratti
intersecati  dal  torrente  Magazzolo,  e'  autorizzata  la  spesa di
1.250.000 euro per l'anno 2002, da assegnare all'ANAS;
   z)  per  la  realizzazione  di  un  percorso  pedonale  sulle mura
etrusche della citta' di Perugia e' autorizzata la spesa di 1.500.000
euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Perugia;
   aa)  per  la  progettazione  e  la  realizzazione di interventi di
adeguamento  e  messa  in sicurezza della strada provinciale n. 7, S.
Silvestro  Felisio,  nel  tratto  dal fiume Senio allo scavalco della
A14,  compresa  la messa in sicurezza della strada provinciale n. 55,
Ponte  Sant'Andrea,  ed  adeguamento planimetrico della stessa strada
provinciale  n. 55, quinto lotto nel comune di Faenza, e' autorizzata
la  spesa  di  1.650.000  euro  per  l'anno  2002,  da assegnare alla
provincia di Ravenna;
   bb)  per  la  progettazione  e  la  realizzazione di interventi di
adeguamento  per la strada statale n. 247, Riviera Berica, nel tratto
compreso tra Vicenza e Noventa Vicentina, tra il chilometro 21,400 ed
il  chilometro  21,800 e tra il chilometro 20,700 e il chilometro 21,
per  la  messa  in  sicurezza  degli  incroci  tra  la strada statale
medesima e le strade provinciali Berico Euganea e Dorsale dei Berici,
e'  autorizzata  la  spesa  di  1.000.000 di euro per l'anno 2002, da
assegnare alla provincia di Vicenza;
   cc)  per  la  progettazione  di  un  collegamento  viario  diretto
Como-Varese,  e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per l'anno
2002, da assegnare alla provincia di Como;
   dd)  per la realizzazione dell'asse viario a valle dell'abitato di
Barcellona  Pozzo  di  Gotto, e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di
euro  per  l'anno 2002, da assegnare al comune di Barcellona Pozzo di
Gotto;
   ee)  per  la  realizzazione  di  percorsi pedonali e ciclabili con
risanamento  delle aree interessate, cosi' come previsto dal progetto
Parco fluviale del Pescara, e' autorizzata la spesa di 1.250.000 euro
per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Pescara;
   ff)  per i lavori di ammodernamento della strada provinciale bivio
Fiume Alli - strada statale n. 106 e' autorizzata la spesa di 600.000
euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Catanzaro;
   gg)  per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in
sicurezza  della  superstrada Cassino-Formia, e' autorizzata la spesa
di  1.000.000  di  euro  per  l'anno  2002, da assegnare alla regione
Lazio.
   2.   Gli  enti  assegnatari  dei  finanziamenti,  competenti  alla
realizzazione  degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a
procedere  alla  progettazione  ed  esecuzione  dei lavori sulla base
della  normativa  vigente  in  materia  di  lavori pubblici, anche in
difformita'  alla  programmazione  triennale  di  cui all'articolo 14
della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni,
ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati.
   3.  Per  la conservazione e recupero dei rioni Sassi di Matera, di
cui  alla  legge 11 novembre 1986, n. 771, e' autorizzata la spesa di
1.000.000  di  euro per l'anno 2002, 1.500.000 euro per l'anno 2003 e
1.500.000 euro per l'anno 2004, da assegnare al comune di Matera.
   4.  All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, dalla lettera
a)  alla  lettera m), e 3, pari a 26.000.000 di euro per l'anno 2002,
9.000.000  di  euro  per  l'anno 2003 e 10.000.000 di euro per l'anno
2004,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti.
   5.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, dalla lettera
n)  alla lettera gg), determinato in 22.325.000 euro per l'anno 2002,
si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  al  comma  6 dell'articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.

      
                  Note all'art. 19:
              -  Per  il  testo  dell'art. 14 della legge 11 febbraio
          1994,  n.  109  e  successive  modificazioni  recante legge
          quadro in materia di lavori pubblici vedi note all'art. 7.
              -  Il  testo  del  comma  6 dell'art. 54 della legge 28
          dicembre   2001,   n.   448  recante  disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2002). e' il seguente:
              "6.   Per   l'anno  2002  la  dotazione  del  Fondo  e'
          determinata  in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
          il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
          al  presente  articolo con la procedura di cui all'art. 11,
          comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni".

      
                              Art. 20.
(Interventi  per  i  campionati  mondiali  di  sci alpino del 2005 in
                             Valtellina)
   1.  Per  la  realizzazione  di strutture viarie e di trasporto, di
impianti  sportivi  e  di  servizio,  funzionali allo svolgimento dei
campionati  mondiali  di  sci  alpino  del  2005  in Valtellina, sono
autorizzati  limiti  di  impegno  quindicennali  di  5.164.569 euro a
decorrere  dall'anno  2002,  di  5.164.569 euro a decorrere dall'anno
2003  e  di  165.000  euro a decorrere dall'anno 2004, quale concorso
dello  Stato  agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre
operazioni  finanziarie  che  la  regione Lombardia e' autorizzata ad
effettuare.   Le  relative  rate  di  ammortamento  per  capitale  ed
interessi  sono  corrisposte  agli istituti finanziatori da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze.
   2.  Ai  fini  dell'individuazione  delle  infrastrutture di cui al
comma  1,  la  regione  Lombardia  stipula  un  apposito  accordo  di
programma  quadro,  ai  sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c),
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  con  il  Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, il Ministero dell'economia e delle
finanze e gli enti locali interessati.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5.164.569  euro per l'anno 2002, 10.329.138 euro per l'anno 2003 e
10.494.138  euro  a  decorrere  dall'anno  2004, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.

      
                  Note all'art. 20:
              -  Il  testo  dell'art. 2, comma 203, lettera c), della
          legge   23   dicembre   1996,  n.  662  recante  misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica e' il seguente:
              "203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
                b)  "Intesa  istituzionale  di  programma", come tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          aprile 1994, n. 367;
                c)   "Accordo   di   programma   quadro",  come  tale
          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
          lettera  b),  in  attuazione di una intesa istituzionale di
          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della  legge  8  giugno 1990, n. 142 (293); 4) le eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                d)   "Patto  territoriale",  come  tale  intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
          interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di
          promozione dello sviluppo locale;
                e)  "Contratto  di programma", come tale intendendosi
          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
                f)  "Contratto  di  area",  come tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge  14  maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c),  del  decreto-legge  9  ottobre  1989, n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389".

      
                              Art. 21.
               (Giochi olimpici invernali Torino 2006)
   1.  Per  la realizzazione e il completamento delle infrastrutture,
sportive  e  turistiche,  che  insistono sul territorio della regione
Piemonte,  individuate con apposito programma deliberato dalla giunta
regionale  della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX
Giochi  olimpici  invernali  Torino  2006, sono autorizzati limiti di
impegno  quindicennali  di  10.329.138  euro  per  l'anno  2003  e di
5.164.569 euro per l'anno 2004.
   2.  La  regione  Piemonte  e'  autorizzata  a contrarre mutui o ad
effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1.
Le  relative  rate  di  ammortamento  per  capitale ed interessi sono
corrisposte  agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  10.329.138  euro  per  l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno
2004,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      
                              Art. 22.
      (Interventi per le Universiadi invernali "Tarvisio 2003")
   1. E' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2002, e di
5.000.000  di  euro  per  l'anno  2003,  da  assegnare  alla  regione
Friuli-Venezia  Giulia  per il finanziamento delle iniziative e delle
opere connesse alla preparazione e allo svolgimento delle Universiadi
invernali "Tarvisio 2003".
   2.  Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
d'intesa  con  il  Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI) e con
l'Unione  nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM), predispone
un  progetto pilota di istruzione riservato a giovani atleti italiani
praticanti  sport  invernali.  Il progetto e' volto ad incentivare la
pratica  sportiva nell'ambito della programmazione scolastica al fine
di conciliare la pratica agonistica di una o piu' discipline sportive
con  la frequenza scolastica. A tal fine e' autorizzata, per ciascuno
degli anni del triennio 2002-2004, la spesa di 2 milioni di euro.
   3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
2.500.000  euro  per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2002-2004, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  medesimo Ministero. All'onere derivante dall'attuazione
del  comma  2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003  e  2004,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento     relativo     al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.

      
                              Art. 23.
(Finanziamenti  per  il  programma  "Genova  capitale  europea  della
                           cultura 2004")
   1.  Per  la  realizzazione  del programma "Genova capitale europea
della  cultura  2004"  e'  autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per
l'anno 2002 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
   2.  A  decorrere  dal  2002  e'  autorizzato  un limite di impegno
quindicennale  di  euro  1.500.000,  quale  concorso dello Stato agli
oneri  derivanti  da  mutui  o da altre operazioni finanziarie che il
comune   di  Genova  e'  autorizzato  ad  effettuare  per  interventi
infrastrutturali,   per  il  trasporto  pubblico  delle  persone,  di
restauro    e    ristrutturazione    anche    di   beni   di   valore
storico-artistico.
   3.  L'individuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 1 e 2 e'
effettuata  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro per i beni e le attivita'
culturali, previa intesa con il sindaco di Genova.
   4.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1, pari a euro
2.000.000 per l'anno 2002 e ad euro 5.000.000 per ciascuno degli anni
2003  e  2004,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
l'accantonamento  relativo al Ministero dell'economia e delle finanze
e,  quanto  a  3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali.
   5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  2,  pari  a
1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2002-2004,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

      
                              Art. 24.
(Differimento   di   termine   per  il  completamento  di  interventi
              strutturali e di riqualificazione urbana)
   1.  All'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436,
le  parole:  "entro  il  31  dicembre  2001"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 30 giugno 2003".

      
                  Note all'art. 24:
              - Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della legge 29
          novembre 2001, n. 436 recante utilizzo delle disponibilita'
          finanziarie  residue  in  vista  della  Conferenza  ONU sul
          crimine    organizzato    transnazionale   ai   sensi   del
          decreto-legge  28  agosto  2000,  n.  238,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 2000, n. 304, come
          modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
              "1.  Gli  interventi  strutturali previsti dall'art. 1,
          comma   2   del  decreto-legge  28  agosto  2000,  n.  238,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000,
          n.  304,  gli  interventi  di  riqualificazione urbana e di
          restauro  delle  opere  e  dei monumenti piu' significativi
          della  citta'  di Palermo gia' deliberati dalla Commissione
          speciale  costituita  ai  sensi dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri 21 febbraio 2000,
          nonche'  previa  deliberazione  della  medesima Commissione
          speciale,  gli interventi volti a garantire la sicurezza di
          strutture  a rischio, sono completati o realizzati entro il
          30 giugno 2003, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal
          suddetto decreto-legge.

      
                              Art. 25.
                      (Interventi aeroportuali)
   1.  Al  fine  di  garantire  la  sicurezza  degli  aeroporti  e le
attivita'  di  prevenzione  dalle  azioni terroristiche, il controllo
totale  dei  bagagli da stiva, nonche' la realizzazione di interventi
aeroportuali  diretti  ad  assicurare  un migliore funzionamento, ivi
compresi  gli  interventi  per  l'abbattimento  della rumorosita', e'
autorizzato il limite di impegno quindicennale di 5.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2002.
   2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.

      
                              Art. 26.
(Recepimento   degli  annessi  alla  Convenzione  internazionale  per
                 l'aviazione civile internazionale)
   1.  Al  recepimento  degli annessi alla Convenzione internazionale
per  l'aviazione  civile  internazionale  stipulata  a  Chicago  il 7
dicembre  1944,  resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948,
n.  616,  ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in
via  amministrativa,  sulla  base dei principi generali stabiliti dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4  luglio  1985, n. 461,
emanato in attuazione dell'articolo 687 del codice della navigazione,
anche   mediante   l'emanazione   di  regolamenti  tecnici  dell'Ente
nazionale per l'aviazione civile.
   2.  Con  le  stesse  modalita'  di cui al comma 1 si provvede alla
predisposizione  delle  norme di adeguamento alle eventuali modifiche
degli  annessi  e  al  recepimento  dell'ulteriore  normativa tecnica
applicativa degli stessi.
   3. Il Governo e' autorizzato a modificare, con regolamento emanato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400,   e  in  attuazione  dei  principi  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge
incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento.
   4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente articolo,
valutato  in  250.000  euro  per  l'anno  2002,  si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.

      
                  Note all'art. 26:
              -  Il  decreto  legislativo  6 marzo 1948, n. 616 reca:
          "Approvazione    della   Convenzione   Internazionale   per
          l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre
          1944".
              -  La  legge  17  aprile  1956, n. 561 pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 15 reca: "Ratifica ai
          sensi  dell'art.  6 del decreto legislativo luogotenenziale
          16  marzo  1946,  n. 98, di decreti legislativi emanati dal
          Governo durante il periodo della Costituente".
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio
          1985,   n.  461,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  5
          settembre 1985, n. 209, reca: "Recepimento nell'ordinamento
          interno dei principi generali contenuti negli allegati alla
          convenzione  relativa  all'aviazione  civile internazionale
          (Chicago,  7  dicembre  1944),  ai  sensi dell'art. 687 del
          codice  della  navigazione cosi' come integrato dall'art. 1
          della legge 13 maggio 1983, n. 213".
              -  Il  testo dell'art. 687 del codice della navigazione
          e' il seguente:
              "Art  687  (Ministro  competente).  - L'amministrazione
          della   navigazione   aerea   e'  retta  dal  ministro  per
          l'aeronautica.   Al   recepimento   dei  principi  generali
          contenuti   negli   annessi   alla   convenzione   relativa
          all'aviazione  civile internazionale stipulata a Chicago il
          7   dicembre   1944,   approvata   e   resa  esecutiva  con
          decreto-legge 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge
          17  aprile  1956,  n.  561  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro dei
          trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
          sentito  il parere del Consiglio di Stato, con l'osservanza
          dei   seguenti   criteri   direttivi  e  nell'ambito  delle
          sottoelencate materie:
                a)  uniformita'  di normativa con la regolamentazione
          internazionale,  tenendo conto della disciplina vigente nei
          vari Stati;
                b)    considerazione   dell'attuale   assetto   delle
          componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
                c)  possibilita'  di  prevedere periodi transitori di
          adeguamento tecnico ed organizzativo;
                d)  rispetto  dei  principi generali dell'ordinamento
          giuridico   interno  e  dei  limiti  derivanti  dall'ordine
          pubblico internazionale.
              Le materie di cui al comma precedente concernono:
                1)     telecomunicazioni     aeronautiche,    servizi
          radioelettrici  e di radionavigazione, servizi del traffico
          aereo, segnaletica a terra;
                2)  regole  dell'aria  e  procedure  di controllo del
          traffico aereo civile;
                3) licenze del personale aeronautico civile;
                4) navigabilita' degli aeromobili civili;
                5)  registrazione ed identificazione degli aeromobili
          civili;
                6) raccolta e scambio di informazioni meteorologiche;
                7) libri e documenti di bordo;
                8) mappa e carte aeronautiche;
                9)  caratteristiche  degli aeroporti e delle piste di
          atterraggio e decollo;
                10)   aeromobili   in   pericolo  e  inchieste  sugli
          incidenti;
                11) unita' di misura;
                12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
                13) esercizio degli aeromobili civili.
              Il  Ministro  dei  trasporti e' autorizzato ad emanare,
          con  propri  decreti,  le conseguenti disposizioni tecniche
          concernenti le materie sopraelencate.
              Al   recepimento   delle   direttive   della  Comunita'
          economica   europea  in  materia  di  aviazione  civile  si
          provvede   mediante   le   procedure   previste  dai  commi
          precedenti"

      
                              Art. 27.