RICONOSCIMENTO DEI TITOLI
PROFESSIONALI
Al fine di garantire la possibilità di
lavorare in un altro Paese dell’UE e quindi la libera circolazione
delle persone, l’UE ha adottato una serie di direttive volte
a rendere valide in tutta la Comunità le qualifiche e
l’esperienza pratica maturata in uno Stato membro.
STRUTTURA E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
Per alcune professioni esistono direttive specifiche
che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali
: medico generico e specialista, infermiere, dentista, ostetrico,
veterinario, architetto.
Per le altre professioni il cui esercizio è
subordinato al possesso di diploma, le direttive 89/48/CEE 92/51/CEE
hanno definito un sistema generale di riconoscimento dei diplomi
di insegnamento superiore che coronano corsi di formazione della
durata rispettivamente di almeno tre anni e inferiore a tre
anni. Il riconoscimento non è automatico ma è
necessario esperire una apposita procedura che può anche
prevedere un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale
in caso di evidenti differenze di formazione. Una volta avvenuto
il riconoscimento lo Stato membro deve garantire l’accesso alla
professione alle stesse condizioni che vengono applicate ai
propri cittadini.
RIFERIMENTO NORMATIVO PER LA PROFESSIONE
DI ARCHITETTO
Direttiva del Consiglio 85/433 del 10.6.85 (Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee L 19 del 24.1.89 ) e
relative modifiche.
Direttiva del Consiglio 92/51CEE del 18.6.1992
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 209 del
24.7.92) e relative modifiche.