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Questo deve avvenire in modo semplice e naturale, senza la necessità di particolari adattamenti o progettazioni "specializzate".
Lo scopo è quello di semplificare la vita di ciascuno attraverso la costruzione di spazi e di prodotti utilizzabili da persone con caratteristiche ed esigenze anche molto differenziate, di qualunque età, condizione e con diverse abilità, ad un costo uguale o lievemente superiore.
La normativa italiana, sia con riferimento agli spazi pubblici che a quelli privati, concettualmente consente e suggerisce di approfondire questi importanti principi che coincidono con quelli del perseguimento delle pari opportunità e del potenziamento delle libertà individuali.
Infatti nel D.M. 236/89 e nel d.PR. 503/96 vengono individuati criteri di progettazione per l'accessibilità, visitabilità e l'adattabilità per i diversi ambienti e indicate norme tecniche che rispondono alle diverse prestazioni richieste.
Tuttavia vengono consentite, in sede di progetto, proposte di "soluzioni alternative'' a quanto contenuto nelle norme stesse "purché esse rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione".
Occorre in questi casi, da parte del progettista, esplicitare le motivazioni ed illustrare chiaramente nei grafici e nella relazione tecnica 'l'alternativa proposta e l'equivalente o migliore qualità degli esiti ottenibili". Il tecnico abilitato deve, inoltre "certificare la conformità e l'idoneità di quanto progettato alle ''prestazioni'' (non agli standard) dettate dal decreto stesso.
Il rilascio dell'atto autorizzativo necessario per la costruzione di un'opera "è subordinato alla verifica di tale conformità compiuta dall'Ufficio tecnico" del comune, competente ad adottare tali atti.
Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre le soluzioni tecniche alternative ad una "Commissione permanente" presso il Ministero dei lavori pubblici, la quale, nel caso di riconosciuta idoneità, può utilizzarle per l'aggiornamento delle norme stesse, mediante un successivo decreto. La normativa vigente ha quindi connotazioni di flessibilità ed ha lo scopo di sviluppare, da parte dei progettisti e dei produttori,
l'interesse per il "risultato finale" e per il confronto tra le diverse soluzioni tecniche al fine di aumentare, conseguentemente, la soddisfazione degli utenti reali.
Pertanto queste norme devono essere considerate non in modo statico ma come importante punto di partenza, per un continuo e proficuo atteggiamento di ricerca, sperimentazione e verifica delle soluzioni da parte dei tecnici e degli utenti.
Si è voluto cioè superare la logica di prescrivere vincoli e misure assolute e di stabilire standard dimensionali troppo rigidi, definiti una volta per tutti e destinati specificamente a chi deve usare la sedia a ruote. Infatti un eccessivo numero di vincoli e di norme tecniche specifiche che si sommano ad altre norme relative a differenti settori mortifica il progettista, impedisce la ricerca, spesso annulla l'immaginazione.
Ciò che è inderogabile nella normativa italiana per l'accessibilità sono le "caratteristiche prestazionali" degli spazi e degli oggetti che in ogni caso devono garantire a chiunque la fruizione agevole dell'ambiente e delle relative attrezzature.
Questi meccanismi legislativi sono molto positivi in quanto possono consentire notevoli, a volte necessari, margini di flessibilità nell'applicazione. Essi sono in vigore da oltre 10 anni e sarebbero perciò in grado di consentire al progetto di generare buone situazioni spaziali: sicure, confortevoli e significanti per tutti. Possono inoltre stimolare lo studio di soluzioni innovative che tengano conto anche dei continui progressi delle tecnologie e dell'uso di nuovi materiali
o attrezzature.
Invece purtroppo questa importante possibilità di pensare spazi accessibili anche mediante contributi di competenza e immaginazione non viene quasi mai utilizzata dalla generalità dei progettisti e dai produttori. Sembra quasi, che essi, sotto questo aspetto, si sentano più a proprio agio nel seguire schematicamente le norme all'interno degli innumerevoli vincoli che peraltro continuano a moltiplicarsi in ogni direzione.
Facciamo un esempio.
Nelle progettazioni di nuove unità ambientali e ancor più nell'adeguamento di immobili esistenti, specie per quelli aperti al pubblico, risulta determinante poter realizzare o apportare modifiche ai servizi igienici per renderli fruibili anche da chi usa la sedia a ruote. In questi casi spesso è opportuno ricorrere a "soluzioni alternative" poiché si dispone di spazi molto limitati.
In special modo ciò è valido in edifici di valore storico ove esistono vincoli strutturali che non consentono di realizzare i servizi igienici secondo gli scherni usuali e le indicazioni dimensionali riportate generalmente nelle norme e nei manuali.
Inoltre, per rispondere agli obblighi di legge, non occorre prevedere un bagno "dedicato" agli "handicappati". È necessario poter disporre di un servizio igienico che possa essere utilizzato "anche" dalle persone che hanno difficoltà motorie e da quelle che usano la sedia a ruote.
>> segue ...
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