Riconoscimento dei titoli nel settore dell'architettura
Direttive europee
Direttiva 85/384/CEE
La libera circolazione e l'attività anche temporanea dei professionisti operanti nel campo dell'architettura deve essere agevolata armonizzando
normative e regolamenti dei singoli Stati membri della UE. A partire dal riconoscimento reciproco dei titoli che definiscono la figura di architetto nei vari contesti,
il punto d'arrivo deve essere un sistema in cui, senza l'obbligo di iscrizione all'albo, gli Ordini debbano innanzitutto vigilare sulla deontologia.
Direttiva 89/48/CEE
Il riconoscimento della validità dei diplomi di istruzione superiori che attestano almeno tre anni
di formazione professionale va attuato da parte degli Stati membri per favorire lo spostamento dei professionisti all'interno della Unione Europea. In presenza di differenze più o meno sostanziali rispetto ai programmi educativi oppure ai requisiti
necessari nei singoli Stati per l'accesso alla professione, gli Stati ospitanti - ovvero quelli in cui si stabiliscono professionisti formatisi in altre parti della UE - potranno richiedere una prova delle esperienze professionali qualora la durata del periodo di formazione
sia inferiore di almeno 1 anno di quella prevista nello Stato ospitante stesso. Come altro strumento di indagine delle competenze potrà essere applicato anche il tirocinio di adattamento, ad esempio quando la formazione di origine comprende materie diverse, non contemplate nello Stato ospitante. Viceversa, lo Stato ospitante non può
rifiutare l'accesso ad una professione regolamentata se chi richiede il permesso di esercitarla possiede un diploma che ne paese d'origine garantisce comunque di potere svolgere l'attività in questione.
Direttiva 2005/36/CE
La scadenza del 20 ottobre 2007 è fondamentale per la disciplina
del riconoscimento dei titoli professionali tra Stati membri
dell'Unione Europea, innanzitutto poiché indica la data a partire
dalla quale verranno abrogate - tra le altre - le Direttive
85/384/CEE e 89/48/CEE, che saranno sostituite dalla Direttiva
2005/36/CE. Entro la medesima data, inoltre, ognuno degli Stati
membri dovrà indicare gli organi incaricati di rilasciare e
valutare titoli di formazione e altri documenti attinenti il
riconoscimento delle qualifiche professionali, nell'ambito delle
procedure per consentire la mobilità dei professionisti all'interno
della UE. Gli Stati dovranno anche attivare un "punto di contatto"
rivolto ai cittadini per fornire supporto e informazioni.
L'esigenza di attuare uno strumento normativo unico a livello
comunitario è legata alla necessità di coordinare le modalità di
riconoscimento dei titoli e delle esperienze dei professionisti che
presentano richiesta per svolgere la propria attività in uno Stato
membro diverso da quello di origine, per tutte le "professioni
regolamentate", ovvero per le attività che possono essere svolte
solo da soggetti in possesso di determinate qualifiche
professionali.
Decreti di attuazione
Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 115
La Direttiva del Consiglio 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 "relativa
ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni" è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.
Lgs. 115/92, che individua come riconoscibili in Italia i titoli
conseguiti in altri Stati membri della UE dopo cicli di studio di
livello universitario della durata di almeno tre anni.
Se la formazione di professionisti che chiedono di poter svolgere
la loro attività nel nostro Paese si è svolta in uno Stato non
appartenente alla Comunità europea, lo Stato membro da cui essi
provengono deve garantire, insieme al titolo che comunque viene
preso in considerazione, anche un'esperienza professionale di tre
anni. Un Decreto del Ministero competente - per l'architetto iunior
e il pianificatore iunior si tratta del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - deve definire i dettagli delle
procedure che ammettono il tirocinio di adattamento e le prove
attitudinali come coompensazione di materie fondamentali non
affrontate nel percorso formativo, oppure di attività comprese nel
profilo professionale in Italia ma non nello Stato membro di
provenienza di chi richiede il riconoscimento del titolo.
Il decreto di riconoscimento "attribuisce al beneficiario il
diritto di accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto
delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai cittadini
italiani".
Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n.129
Per consentire a cittadini di altri Stati membri della UE di
esercitare il diritto di stabilimento e svolgere in Italia la
propria attività nel settore dell'architettura, a patto che siano
in possesso di diplomi relativi a un percorso formativo
universitario di almeno quattro anni di studi a tempo pieno (o di
sei anni, di cui tre a tempo pieno), incentrato su aspetti teorici
e pratici della disciplina, lo Stato italiano accetta domande di
riconoscimento dei titoli da parte dei suddetti cittadini. La
domanda deve essere presentata al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, insieme a un certificato, emesso
da un'autorità competente del Paese di origine, che testimoni la
moralità del richiedente e ad un certificato di cittadinanza.
Infatti sono in grado di essere ammessi all'esercizio della
professione di architetto e di essere quindi iscritti all'albo
degli architetti, i cittadini di Stati membri delle Comunità
europee che possiedano un titolo riconosciuto, requisiti di
moralità e residenza (o domicilio) in Italia.
La facoltà di svolgere l'attività professionale può essere concessa
anche temporaneamente: in tale eventualità, i soggetti ammessi
vengono iscritti in appositi registri gestiti dai Consigli
provinciali e dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti.
Decreto legislativo dell'8 luglio 2003 n. 277
Attuando la Direttiva 2001/19/CE, che contiene modifiche alle
Direttive del Consiglio inerenti il riconoscimento reciproco delle
qualifiche professionali tra Stati membri e riguardanti, tra le
altre, la professione di architetto, il Decreto legislativo
277/2003 apporta di conseguenza lievi cambiamenti al testo del
Decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115 e del Decreto
Legislativo 27 gennaio 1992 n.129 (art. 7, professione di
architetto) - oltre a integrare i provvedimenti omologhi per le
professioni di infermiere, odontoiatra, ostetrica, veterinario,
farmacista, medico.