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Appalti, concorsi e gare

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19/07/2010: quesito

Nel bando per un concorso di idee di un Comune della Provincia di Roma compare, tra le incompatibilità dei partecipanti, 1) i componenti della giuria, coniugi, parenti e affini; 2) redattori del bando; 3) chiunque abbia rapporti di lavoro o collaborazione con i membri della giuria; 4) gli amministratori, i consiglieri ed i dipendenti del Comune, i loro parenti ed affini e coloro che abbiano con essi rapporti collaborativi e continuativi.
Mi trovo nell'impossibilità di partecipare in quanto ho rapporti di lavoro continuativi con un consigliere comunale di recente nomina. Trovo troppo generica l'esclusione di chi ha rapporti con consiglieri e amministratori che non hanno partecipato all'organizzazione del concorso, pertanto vorrei sapere se tutto ciò è prassi consolidata cui sottomettersi senza appello o ci sono appigli per chiedere una modifica alla norma.

La normativa generale di riferimento è quella che indica le incompatibilità alla partecipazione ad un concorso di progettazione.
Si fa però presente che il regolamento di un concorso si configura come "legge speciale", e quindi può meglio specificare alcuni aspetti già contemplati dalla normativa generale, purché ciò non costituisca elemento di illegittimità.
Nel caso in oggetto, alla norma così come enunciata si potrebbe opporre un principio di non discriminazione, ma andrebbe adeguatamente sostenuto nella circostanza specifica. Consigliamo quindi di porre il quesito al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che deve essere obbligatoriamente indicato nel bando.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi)

19/07/2010: quesito

Per un architetto, per partecipare alle gare d'appalto, esiste un limite massimo d'importo lavori?
Nel caso in cui vinca la gara è sempre obbligatoria l'assicurazione?

Il quesito, così come è formulato, non consente una risposta molto determinata. Possiamo solo affermare genericamente che, in caso di appalti pubblici, l'Amministrazione banditrice può richiedere al professionista, per poter accedere all'incarico, il possesso di determinati requisiti tecnico-professionali (organizzazione dello studio professionale) o economico-finanziari (l'aver svolto una certa quantità di lavori) correlati all'entità del servizio da affidare.
Si fa presente che il bando di gara, ed il relativo disciplinare, costituiscono le regole di base di una procedura, e normalmente forniscono indicazioni dettagliate in merito ai requisiti di partecipazione.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi)

15/07/2010: quesito

Sono un architetto che partecipa spesso, con altri colleghi, a bandi di progettazione, in cui è spesso richiesto come requisito di partecipazione di aver lavorato per determinati importi in specifiche categorie di lavori. Personalmente mi trovo in difficoltà a "catalogare" le seguenti attività svolte durante la mia professione:
- Fascicolo del Fabbricato (redazione dell'intero fascicolo, e in alcuni casi redazione della relazione impiantistica). La categoria dei lavori è Ic? L'importo dei lavori corrisponde al valore ici del fabbricato?
- Progettazione antincendio di un'autorimessa. Categoria dei lavori?
- Perizie estimative e per contenziosi. Categoria dei lavori? Importo?

Per quanto riferito alle attività di perizie, consulenze, contenziosi, "Fascicolo del Fabbricato", non sono riconducibili ad attività normate dalle classi e categorie di cui alle citate leggi e decreti; per cui si ritiene che siano attività di consulenza con onorario a vacazione.
Architetto Gerardo Marazzi (Commissione Concorsi)

15/07/2010: quesito

- Se un ARCHITETTO partecipasse insieme ad un'Impresa ad un appalto indetto da un Ente pubblico per progetto definitivo ed esecuzione lavori in qualità di RESPONSABILE DEL PROGETTO DEFINITIVO (ed esclusivamente a questo titolo comparisse nel progetto, unitamente al professionista che firmerebbe invece in qualità di progettista);
- Qualora l'Ente dovesse indire una gara per l'affidamento della direzione lavori per le stesse opere di cui all'appalto integrato
DOMANDA:
L'ARCHITETTO IN QUESTIONE POTREBBE RICEVERE DALL'ENTE L'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE IN OGGETTO?

Per poter dare una risposta esaustiva sarebbe necessario avere la documentazione completa della procedura.
In linea di massima l’art. 164 del dlgs 163/2006, al comma 3, esclude quanto indicato nel quesito.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi)

29/04/2010: quesito

Siamo due architetti iscritti da più di 5 anni all'Ordine, entrambi con Partita Iva. Siamo interessati a partecipare insieme, formando un gruppo di 2 professionisti, ad un concorso di progettazione che richiede di partecipare in forma singola, come Associazione temporanea o come singoli professionisti riuniti in gruppo.
Cosa conviene fare nel nostro caso? un'ATP o riuniti in gruppo? e cosa bisogna fare per creare un'ATP o per riunirsi in gruppo?

La differenza sostanzialmente sta nel fatto che un'Associazione temporanea (ATP) è un soggetto stabilito mediante atto costitutivo, mentre un raggruppamento di professionisti può essere costituito per partecipare ad una specifica procedura. Nel bando dovrebbe essere specificato se per la partecipazione sia sufficiente la determinazione a costituirsi in raggruppamento temporaneo (per esempio in caso di vincita) o se si debba già essere costituiti all'atto della partecipazione. In ogni caso si fa presente che nel raggruppamento di professionisti la normativa prescrive la presenza di un professionista con meno di cinque anni di iscrizione all'Albo professionale.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi)

13/04/2010: quesito

Nel caso di un bando di gara nel quale è prevista la possibilità per l'impresa di avvalersi di un progettista per l'ottenimento dei requisiti di progettazione nella categoria richiesta, tale progettista può avvalersi di consulenti che, pur non configurando un'ATP, possono comparire sulle mascherine degli elaborati? Non si tratterebbe di figure paritarie rispetto al progettista, ma semplicemente dei consulenti, che non dovrebbero pertanto stilare le dichiarazioni richieste (ad esempio l'insussistenza delle cause di esclusione, etc).

La formulazione del quesito e la mancanza di un riferimento diretto al bando relativo rendono il quesito stesso di difficile interpretazione.
Possiamo solo riferirci, quindi, a quanto stabilito dalla normativa, e nello specifico dal dlgs 163/2006, che all'art. 37 commi 8, 9 e 10 fornisce precise indicazioni circa la composizione e la non modificabilità dei gruppi partecipanti alla gara.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi e Gare)

01/04/2010: Congruità dei termini di scadenza

Oggetto: Concorso internazionale di progettazione “PASS – Progetto per abitazioni sociali e sostenibili” indetto dall'Ater del Comune di Roma.
Vorrei un giudizio relativo al termine di scadenza del bando in oggetto. L'estratto del bando è stato pubblicato il 16/03 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e il 24/03 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; il termine di consegna previsto è il 9/06. Si chiede se la data di consegna sia corretta, poiché inferiore ai 90 giorni stabiliti per i concorsi di progettazione. Si fa presente che il bando fa espresso riferimento al dlgs 163/2006 e s.m.i. e relativi richiami, nonché al dpr 554/99 s.m.i.
Architetto Paola Rossi

L’art. 256 (disposizioni abrogate) del dlgs 163/2006 ha, tra l’altro, abrogato l’art. 59 del dpr 554/1999, nel quale veniva stabilito per i concorsi di progettazione che il termine di presentazione delle proposte progettuali non potesse essere inferiore ai 90 giorni.
Pertanto, come riferimento temporale indicato per legge, rimane solamente quello ex art. 108 del dlgs 163/2006 relativo ai concorsi di idee e stabilito in non meno di 60 gg.
Con l’occasione vogliamo però evidenziare alcuni aspetti qualificanti del concorso in oggetto, peraltro introdotti in accoglimento di richieste dell’Ordine architetti PPC di Roma e Provincia, come la possibilità di non dover soddisfare particolari requisiti tecnico-finanziari per la partecipazione (demandandone il possesso alla fase di eventuale affidamento dell’incarico al vincitore) o la certificazione di idoneità per i progetti per i quali sia stata accertata la completa rispondenza tecnico-professionale alle richieste del bando.
Sappiamo che la collega Paola Rossi, per anni coordinatrice della Commissione Concorsi nonché animatrice dell’Area Concorsi dell’OAR, sicuramente apprezzerà l’introduzione di tali norme per averle a suo tempo sostenute con grande dispendio di energie.
Con l’occasione un caro saluto mio personale e da parte di tutta la Commissione.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi)

19/03/2010: quesito

Il concorrente, in relazione ad una specifica gara o concorso, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo con l'istituto dell'avvalimento. Vorrei sapere se per requisiti tecnici si intendono anche gli eventuali elaborati tecnici richiesti nell'offerta tecnica (es. tavole, schede tecniche...).

Il quesito ci consente un'ulteriore precisazione in merito alla posizione dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma circa il tema dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Fermo restando che questi possono essere comunque soddisfatti legittimamente ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come è disciplinato dall'art. 49 D.Lgs.163/2006, è necessario distinguere due casi.
Nel caso della partecipazione ad una procedura concorsuale, sarebbe auspicabile che l'Ente Banditore non ponesse tali requisiti. Infatti in un concorso di Architettura dovrebbe essere valutata la qualità della proposta progettuale e non il "fatturato" dei progettisti. Questa condizione potrebbe consentire la massima partecipazione ai professionisti, in particolare ai più giovani, con conseguente crescita professionale di tutta la categoria e non, come purtroppo sempre più spesso accade, la partecipazione di pochi grandi gruppi.
Solo qualora si arrivasse all'affidamento, al vincitore del concorso, dei successivi livelli progettuali, laddove le esigenze di organizzazione professionale appaiono senz'altro più giustificate, sarebbe legittimo richiedere il possesso di tali requisiti da soddisfarsi, in fase di incarico, associandosi ad organizzazioni professionali più "capienti", senza per questo dover rinunciare alla paternità dell'opera. Operazione pienamente legittima, visto che la non modificabilità di un gruppo di progettazione è richiesta per tutta la durata della procedura concorsuale, fino alla graduatoria finale, ma non per gli esiti successivi ( come l'affidamento dell'incarico).
Purtroppo, malgrado l'incessante attività di sensibilizzazione svolta dal nostro Ordine (nei limiti dell'ambito territoriale di competenza), sono poche le aperture delle amministrazioni banditrici in questo senso, anche se ci preme evidenziare il recentissimo bando dell'Ater Lazio (PASS, Progetto per Abitazioni Sociali Sostenibili) nonché i bandi che vengono organizzati direttamente con il contributo dell'O.A.R.
Per tornare al quesito, se esso si riferisce invece all'offerta tecnica richiesta in una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, normalmente si tratta di predisporre degli elaborati tecnici che illustrino le modalità e strategie mediante cui si intende portare a compimento la progettazione.
Se oltre questo viene richiesta anche la dimostrazione di capacità organizzative, allora si può fare riferimento all'avvalimento dei requisiti posseduti con altri soggetti (che naturalmente non dovranno comparire in associazione con altri partecipanti), così come disciplinato dal menzionato art. 49 D.Lgs. 163/2006.
Una attenta consultazione del bando (ed un'eventuale richiesta di chiarimento scritto da parte del RUP) potranno fugare ulteriori dubbi interpretativi.
Arch. Flavio Vitale (Commissione Concorsi)

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