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Appalti, concorsi e gare

leggi le risposte alle domande più frequenti.

30/12/2011: Requisiti

Per una gara d'appalto integrato viene chiesto per i requisiti dei soggetti che eseguiranno la progettazione: "lo staff tecnico dovrà comprovare, pena esclusione del concorrente, i requisiti dichiarati in sede di presentazione offerta. Pertanto riceveranno richiesta scritta a presentare la sottoindicata documentazione. L'elenco dei lavori di cui ha effettuato la progettazione, riferito alle classi e categorie richieste dal bando di gara, per l'importo dei servizi eseguiti nei migliori tre anni del quinquennio, il committente, l'importo del servizio, il soggetto che ha svolto il servizio, il certificato d'esecuzione del servizio rilasciato dal committente e debitamente sottoscritto, contenente l'espressa dichiarazione dello stesso che il servizio è stato eseguito regolarmente e con buon esito o equivalente documentazione sufficiente a dare prova che i servizi sono stati eseguiti regolarmentee con buon esito".
I miei dubbi sono due:
1) la documentazione suddetta bisogna presentarla alla consegna del plico, oppure quando ne fa richiesta l'Amministrazione e quindi è sufficiente alla consegna una semplice dichiarazione sul possesso dei requisiti?
2) per quanto riguarda il certificato d'esecuzione del servizio, possono considerare i servizi svolti presso uno studio di progettazione anche se non firmavo direttamente i progetti? E quindi richiedere a tale studio il certificato di buon esito? Per questi servizi relativi alla progettazione ricevevo sempre da tale studio una lettera d'incarico.

Per quanto attiene al quesito n. 1, una risposta puntuale può derivare solo da un'attenta lettura del bando di gara e degli eventuali allegati (schema di domanda di partecipazione o schema per la dichiarazione dei servizi svolti), che normalmente sono forniti a corredo del bando, costituendo parte integrante dello stesso.
In caso di dubbi, suggeriamo un quesito scritto al respondabile del procedimento, che è tenuto a dare tutte le precisazioni necessarie.
Per quanto riguarda il secondo quesito, normalmente le certificazioni debbono riguardare servizi effettivamente compiuti dal professionista e per i quali sia chiaramente formalizzato il ruolo professionale svolto.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi e Gare O.A.P.P.C. di Roma)

19/12/2011: Timbro professionale

Oltre ad essere libero professionista, iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Roma, sono Amministratore unico di una impresa di costruzione; recentemente ho partecipato ad un bando di projet finacing, ho firmato il progetto preliminare, oggetto di offerta, apponendo il solo timbro dell’impresa e non quello dell’Ordine. La mia impresa è stata esclusa dalla gara in quanto la Commissione ha ritenuto il progetto non firmato da un professionista abilitato. Mi domando: il progetto è stato firmato da un professionista abilitato, quale io sono, manca l’apposizione del timbro dell’Ordine: detta carenza è da considerare mancanza di firma? In sintesi è corretta l’esclusione dalla gara per aver firmato un progetto senza l’apposizione del timbro?

Per una risposta puntuale al quesito occorrerebbe esaminare la documentazione di gara ed in particolare quanto prescritto dal bando che, come si sa, rappresenta una sorta di " lex specialis".
In termini più generali, si può sostenere che il timbro professionale, apposto contestualmente alla firma del professionista, ne rappresenta una sorta di autocertificazione in merito all'appartenenza ad un Ordine professionale, indispensabile per molti atti che la prescrivono.
Inoltre, l'apposizione del "sigillo" stabilisce la titolarità dell'opera progettuale, secondo quanto prescritto fin dal DM 29 maggio 1895 (Regolamento per la compilazione dei progetti di opere per lo Stato) e riconfermato da tutti i successivi regolamenti in materia di appalti pubblici, che prevedono la sottoscrizione di tutti gli elaborati da parte del progettista. Principio tuttora valido che individua nell'attività progettuale un'attività strettamente personale, da svolgersi nell'ambito e con i limiti previsti dai vari ordinamenti.
Per quanto riguarda infine l'obbligatorietà dell'apposizione del timbro professionale, essa è prescritta dagli statuti regolamentari di molti Ordini e Collegi professionali e, in quanto tale, si ricorda che questa rappresenta una norma giuridica a tutti gli effetti.
Per la giurisprudenza a riguardo, si rimanda ad una interessante sentenza, in merito, del TAR Calabria, n. 253 del 2 maggio 1991.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi e Gare O.A.P.P.C. di Roma)

06/12/2011: categorie lavori

SONO UNA GIOVANE PROGETTISTA CON MENO DI 5 ANNI DI ISCRIZIONE. COME LIBERA PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA. ATTUALMENTE STO COLLABORANDO CON UN'IMPRESA EDILE, COME CONSULENTE IN DIVERSI SETTORI SOPRATTUTTO PER LA PREPARAZIONE DI GARE PUBBLICHE.
MI TROVO SPESSO A PARTECIPARE A BANDI DOVE SI RICHIEDONO DETERMINATI IMPORTI PER LAVORI CHE SPESSO MI SONO TROVATA AD ESEGUIRE IN COLLABORAZIONE PER L'IMPRESA E NON LIBERA PROFESSIONISTA IN QUANTO TALE.
COME POSSO ACQUISIRE LA CERIFICAZIONE RELATIVA AGLI IMPORTI DELLE CATEGORIE DELLE CLASSI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI SVOLTI?

Normalmente nei bandi sono indicate le modalità inerenti l'attestazione dei servizi professionali svolti, e quindi bisogna far riferimento ad essi o, comunque, chiedere indicazioni al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) della specifica procedura.
In linea di massima nelle attestazioni andrebbe indicato l'oggetto del servizio prestato, il committente, l'anno di esecuzione, il ruolo del professionista e la natura giuridica della partecipazione (professionista singolo, ATP, società, ecc.), il livello di progettazione svolto (preliminare, definitivo esecutivo, direzione lavori, ecc.), la categoria e l'importo dei lavori, se gli stessi siano stati completati e collaudati.
Si fa presente che il dpr 207/2010, Regolamento di Esecuzione del Codice degli Appalti, all'art. 263 comma 6, ha introdotto l'importante possibilità di considerare valutabili anche i servizi svolti per committenti privati se debitamente documentati.
Si ricorda infine che è nelle facoltà delle amministrazioni banditrici richiedere (anche a campione) l'esibizione delle certificazioni dei servizi svolti, ove precedentemente autocertificate in fase di partecipazione alla gara.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi e Gare O.A.P.P.C. di Roma)

26/09/2011: Partecipazione ad un bando come Associazioni di professionisti

Il Bando prevedeva che nell’istanza di partecipazione dovessero essere indicati i nominativi dei singoli professionisti che componevano il soggetto partecipante alla selezione; l’istanza doveva essere sottoscritta da tutti i componenti. Cosa che è stata fatta.
Il testo del bando precisava che era consentito che il soggetto individuato potesse richiedere, prima del conferimento dell’incarico, di costituirsi in associazione temporanea di professionisti con altri soggetti purché questifossero in possesso dei requisiti di carattere generale per l’affidamento di servizi e potessero contrattare con l’Amministrazione.
In particolare era indicato che "I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettera g) del dlgs 163/2006 che chiedono l’inserimento in elenco in forma di raggruppamento temporaneo, all’atto dell’eventuale affidamento dell’incarico dovranno costituire il raggruppamento presentando il mandato collettivo speciale con rappresentanza al professionista capogruppo. I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della Professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza".
Quindi sembrava che tali condizioni si riferissero al periodo successivo all'esito di gara e prima del perfezionamento del contratto-disciplinare d'incarico.
Ora, i partecipanti sono stati esclusi dalla valutazione di merito finale (tra cinque concorrenti selezionati da pre-invito) per non aver indicato un professionista iscritto da meno di cinque anni. Si chiede se la procedura è corretta.

Per poter rispondere con esattezza bisognerebbe disporre del bando e di eventuali comunicazioni integrative.
In prima approssimazione, da quello che riferite, sembrerebbe che il regolamento di gara concedesse, in fase di affidamento di incarico, solamente la possibilità di costituirsi "giuridicamente" in raggruppameno temporaneo, esclusivamente fra coloro che avevano effettivamente partecipato, sottoscrivendo l'istanza, ed escludendo quindi eventuali integrazioni. Da ciò presumibilmente il motivo dell'esclusione, per difetto di presenza del professionista abilitato da meno di cinque anni dal gruppo partecipante.
(Architetto Flavio Vitale - Commissione Concorsi e Gare O.A.P.P.C. di Roma)

15/09/2011: Requisiti

Vorrei conoscere come un dipendente di una pubblica Amministrazione deve rispondere alla richiesta dei requisiti di partecipazione a gare per appalti integrati.
- I progetti da lui firmati per conto dell'Amministrazione pubblica in cui è dipendente possono essere inseriti nel suo curriculum personale?
- Gli importi dei lavori relativi ai progetti sopra elencati può computarli nella somma totale degli importi dei lavori da lui svolti o progettati?
- Se fra i requisiti richiesti è prevista la dichiarazione degli importi dei corrispettivi professionali per servizi svolti (onorari, fatture, ecc) in un certo arco di anni, i progetti svolti all'interno della P.A. (come dipendente) possono essere compresi? e con quale modalità?
Grazie

Ferma restando l'attenta verifica di quanto previsto nel contratto di lavoro che norma l'attività del professionista nei confronti dell'azienda da cui dipende, ci sembra di poter rispondere che il professionista dipendente può indicare nel proprio curriculum personale i servizi professionali effettivamente svolti, pur se per conto dell'Amministrazione, se nel ruolo di competenza.
Escluderemmo invece di poter indicare tali servizi nella dichiarazione dei corrispettivi relativi ai servizi tecnici svolti, visto il loro riferimento alla fatturazione.
Si veda a questo proposito quanto previsto nell'Allegato O del DPR 207/2010, Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti pubblici, e quanto stabilito nell'art. 263 in merito ai requisiti di partecipazione alle gare.
(Architetto Flavio Vitale - Commissione Concorsi e Gare O.A.P.P.C. di Roma)

18/07/2011: requisiti partecipazione a bandi - raggruppamenti temporanei

Per la partecipazione ad una gara di appalto, quale parte tecnica associata ad una impresa di costruzioni, viene richiesto in che forma si intende partecipare; nel caso particolare le forme sono libero professionista, società di ingegneria, società di professionisti, consorzi stabili, raggruppamento temporaneo di professionisti (costituito o da costituire). Il nostro studio è una srl in cui tre soci sono architetti ed il quarto non è un professionista; inoltre per partecipare alla gara dobbiamo inserire delle figure esterne alla società, ovvero un architetto iscritto da meno di 5 anni (con cui abbiamo già lavorato come consulente esterno), un ingegnere impiantista ed un geologo. Con i lavori dello studio riusciamo a soddisfare i requisiti economici, però non riesco a capire in che forma dobbiamo partecipare, se come società ... di professionisti? (ma non tutti i soci sono professionisti), se come raggruppamento da costituire o come società che subappalta delle prestazioni professionali?

Stante la vostra attuale organizzazione (così come si può desumere da quanto scrivete) la formula più adeguata sembra essere quella del raggruppamento temporaneo, da costituirsi fra vari soggetti, siano essi singoli professionisti che società. Naturalmente andrà attentamente verificato a riguardo ciò che prevede nello specifico il bando di gara a cui intendete partecipare, ed eventualmente, in caso di incertezza, porre un quesito scritto al RUP che è tenuto a rispondere nel merito.
(Architetto Flavio Vitale - Commissione Concorsi e Gare O.A.P.P.C. di Roma)

24/06/2011: requisiti

Per un bando di gara a procedura aperta a Vibo Valentia mi viene richiesto di inserire per ciascun lavoro i relativi importi rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione. Facendo una breve ricerca su internet ho trovato un sito che lo fa in automatico riportando gli importi, ma vorrei capire meglio quale sia la procedura.

Gentile collega, evidentemente l'Amministrazione banditrice vuole avere un dato omogeneo relativo ai vari importi dei lavori svolti e ne chiede quindi il ricalcolo sulla base degli indici ISTAT. Trattandosi di procedure che non trovano nella normativa di riferimento specifiche indicazioni, consigliamo comunque di chiedere indicazioni scritte da parte dell'Amministrazione banditrice onde evitare successive contestazioni.
(Architetto Flavio Vitale - Commissione Concorsi e Gare O.A.P.P.C. di Roma)

08/06/2011: competenze

In una gara di appalto privata (rifacimento facciate e lastrici di una palazzina di 5 piani fuori terra e uno interrato per l’ammontare dell’opera di circa 400.000,00 €) hanno partecipato architetti, ingegneri e geometri per l’aggiudicazione di incarico di d.l., c.s.e. e r.l. La domanda: un tecnico con qualifica “geometra” può partecipare?

L'incarico di Direzione dei Lavori (e altri citati) può essere assunto da qualsiasi professionista, iscritto ad un Albo professionale, nei limiti delle proprie competenze previste dalla normativa, ed in possesso delle abilitazioni specificamente richieste. Questo sia in caso di incarico da committenti privati, sia nel caso di affidamenti pubblici ai sensi degli artt. 90 e 91 dlgs 163/2006.
(Architetto Flavio Vitale - Commissione Concorsi e Gare O.A.P.P.C. di Roma)

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