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06/12/2011: modifiche dopo certificazione conformità
Salve,
ho da poco scoperto che alcuni clienti, a cui lo studio per cui lavoro aveva rilasciato una certificazione di conformità su un appartamento, hanno effettuato delle modifiche alle tramezzature subito dopo il mio sopralluogo. Tali modifiche vanno a modificare pesantemente i requisiti certificati.
A quali sanzioni si va incontro nel caso in cui non venisse ripristinato lo stato di fatto?
Secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia e, in particolare, giusto quanto previsto dal testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia all’art. 36 “1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Cordiali saluti.
Avv. Giorgio Spadafora
Buongiorno,
ho svolto un incarico di progettazione e DL (con contratto firmato) per la ristrutturazione interna di un appartamento (65 mq circa) ad uso ufficio, i cui lvori si sono svolti, su pressione dei committenti, velocemente. In sede di collaudo ho contestato formalmente all'impresa (relazione e foto spedite con raccomandata) la pittura e altre piccole cose. La committenza però non ha voluto far eseguire all'impresa i ritocchi necessari perchè nel frattempo si stavano già trasferendo nei locali , e perchè comunque non aveva più fiducia delle capacità degli operai, chiedendo invece un risarcimento (sono alle vie legali). Ho quindi fatto la chiusura lavori, accatastamento ed emesso ultima fattura. Dopo 3 mesi, alla mia ennesima richiesta di saldo, i committenti mi hanno risposto che contestavano la DL e pertanto non ritenevano di dovermi pagare.
Come mi suggerisce di procedere? La DL comprende una supervisione dei lavori e pertanto il tecnico incaricato fino a che punto ha responsabilità della cattiva esecuzione delle opere, in questo caso pittoriche? o imperizia degli operai?
La ringrazio
Rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato ed alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici idonei a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi, esercitando una vigilanza attiva su tutte le fasi di realizzazione e segnalando all’appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera.
Conseguentemente, il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferire al committente.
Nella fattispecie in esame, dalla sintetica prospettazione operata nel quesito sembra doversi desumere che l’arch. ......... si sia attenuta ai menzionati principi, talché la medesima risulta legittimita a pretendere dal cliente il pagamento dell’intero compenso.
Cordiali saluti.
Avv. Giorgio Spadafora
21/10/2011: relazione tecnica asseverata
Salve, sto compilando una relazione tecnica asseverata per una SCIA ed il punto 1 recita come segue: "dichiara ed assevera di non aver rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente" ora io ho un contratto di prestazione professionale con il committente che a tutti gli effetti fa si che il committente sia il mio datore di lavoro, inoltre, io sono il proprietario nonchè l'amministratore della ditta SRL che dovrebbe eseguire i lavori. In questo caso non c'è rapporto di dipendenza, inoltre, il committente è stato debitamente informato della mia compartecipazione all'impresa così come previsto dalle norme deontologiche. Tra l'altro è stata proprio una richiesta espressa dal committente che fosse la mia impresa ad eseguire i lavori. Come mi devo comportare?
Il professionista che predispone la relazione tecnica in questione non deve essere legato a nessuna delle parti interessate: tale principio, invero, è funzionale alla creazione delle condizioni migliori affinché l’accertamento venga effettuato senza preconcetti e condizionamenti di sorta, anche soltanto indiretti, in una situazione di oggettività e imparzialità.
Tenuto conto, quindi, che la redazione della indicata relazione tecnica presuppone la insussistenza di un rapporto di dipendenza con il committente e con l’impresa, nella fattispecie in esame ed attesa la prospettazione operata nel quesito, l’Arch. ....... non risulta legittimato a predisporre la relazione stessa.
Cordiali saluti.
Avv. Giorgio Spadafora
12/10/2011: recesso DL diritto al compenso
Non avendo a tutt'oggi ricevuto alcun compenso per la D.L. dare le dimissioni come Direttore dei lavori, .ad opera ultimata e consegnata ai soci restando da completare un iter amministrativo per il prezzo massimo di cessione ha un risvolto legale.
Sono confuso e sarei grato di un Vs. parere anche se mi rendo conto ch e tali decisioni spettano al professionista ma non vorrei subire conseguenze.
cordiali saluti ed un rigraziamento anticipato.
L’art. 2237 c.c. – nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale – ammette tale ampia facoltà di recesso prescindendo dalla presenza o meno di giustificati motivi.
Di contro, la stessa norma prevede, poi, che il prestatore d’opera intellettuale può recedere dal contratto “per giusta causa”.
Peraltro, nella specie, dalla prospettazione operata nel quesito sembra doversi desumere che l’opera sia stata già realizzata e collaudata, essendo intervenuta la consegna.
Deve, quindi, ritenersi ormai completata l’attività professionale concordata, talché l’architetto è legittimato ormai a richiedere, anche giudizialmente, il pagamento del compenso.
Cordiali saluti.
Avv. Giorgio Spadafora
16/09/2011: iscrizione albo CTU
Sono iscritto all'Ordine degli APPC della provincia di Roma alla Sezione B con la Qualifica di Architetto iunior da più di 5 anni, ho il domicilio fiscale in provincia di Roma,
Vorrei sapere cortesemente se posso fare richiesta di iscrizione nell'elenco dei CTU del tribunale di .......... (RM) Grazie
Un professionista può chiedere di essere iscritto nell’albo dei consulenti tecnici d’ufficio presso il distretto giudiziario del luogo ove abitualmente esercita la propria attività.
Peraltro, il giudice istruttore può nominare un consulente tecnico iscritto in albo di altro distretto giudiziario, tenuto conto che le norme dettate dagli artt. 61 c.p.c. e 13 e 22, II comma, disp. att. c.p.c. relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità direttive, con la conseguenza che la scelta di tale ausiliario è riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice.>>.
Cordiali saluti.
Avv. Giorgio Spadafora
11/08/2011: responsabilità D.L.
Salve,
cosa fare e quali le effettive responsabilità della d.l. e c.s.e. nel caso in cui in un cantiere, sospeso per il periodo estivo, la ditta continua a lavorare e a causare problemi di sicurezza alla committenza?
grazie
Attesa la estrema sinteticità degli elementi offerti per la valutazione della problematica, sembra doversi rilevare: a) che i lavori nel cantiere risultano sospesi per un periodo determinato; b) che tale sospensione sia stata concordata tra la ditta che effettua i lavori e la committenza, e la notizia sia stata comunicata al direttore dei lavori nonché al coordinatore per l’esecuzione i quali, effettuati gli opportuni controlli, hanno verificato che lo stato dei luoghi possa mantenersi nelle condizioni previste dalle norme in materia di sicurezza sino alla ripresa dei lavori.
Alla stregua di tali indicazioni, è di tutta evidenza che la ditta, continuando inopinatamente a far lavorare i propri operai nonostante le opere nel cantiere siano formalmente sospese, si pone in una situazione illegittima, tanto più se, come sembra, i lavori vengono svolti senza il rispetto dei vincoli previsti dalle norme vigenti.
Conseguentemente, per evitare chiamate in corresponsabilità sia di tipo civile che penale per infortuni che dovessero verificarsi, sarebbe auspicabile imporre la sospensione delle lavorazioni; se la sospensione per qualsivoglia motivo risulta di difficile attuazione, consiglierei di stilare un ordine di servizio o una comunicazione di analogo valore che illustri a tutte le parti in causa la gravità di quanto rilevato.
In ogni caso, è di estrema importanza avvertire la committenza che tale pregiudizievole situazione è accaduta senza che il direttore dei lavori ne fosse stato informato.>>.
Cordiali saluti.
Avv. Giorgio Spadafora
06/07/2011: responsabilità professionale
Sono stato incaricato da un promittente acquirente con il benestare dell'attuale proprietario di redigere una CIA. L'immobile è di edilizia economica e popolare degli anni '20 ed è situato in periferia, non ho quindi ritenuto opportuno verificare se ci fossero dei vincoli su tale immobile.
Al momento di presentare la documentazione necessaria il tecnico comunale mi ha fatto notare che sull'immobile insisteva un vincolo della soprintendenza, ho dovuto quindi sospendere la presentazione di tale pratica nell'attesa di ottenere il N.O. della soprintendenza. Adesso il cliente ritiene me responsabile e negligente per il ritardato inizio dei lavori.
Quando il contratto d’opera concerne la redazione di un progetto edilizio destinato all’esecuzione, tra gli obblighi del professionista rientra quello di redigere un progetto conforme, oltre che alle regole tecniche, anche alle norme giuridiche che disciplinano le modalità di edificazione su un dato territorio, in modo da non compromettere il conseguimento del provvedimento amministrativo che abilita all’esecuzione dell’opera.
Da tanto discende che gli errori concernenti il mancato adeguamento dell’opera alla normativa vigente (in particolare, nella specie la mancata verifica della sussistenza di vincoli sull’immobile) costituisce inadempimento e, quindi, fonte di responsabilità nei confronti del committente per il danno da questi subito in conseguenza della mancata o comunque ritardata realizzazione dell’opera.
Cordiali saluti.
Avv. Giorgio Spadafora
05/07/2011: EQUIPOLLENZA LAUREA
Avrei bisogno di delucidazioni circa una possibile equipollenza della laurea di architetto e ingegnere in merito al D.P.R. 02.12.1997 n. 509 – “Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto "
Tale legge, all'art. 3 comma 5, recita : "Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo".
Mi sembra troppo generico, e perché dovrebbe essere un ingegnere, e non un architetto, ad avere il titolo adatto quando, molto spesso, tali interventi riguardano, in maniera significativa, sistemazioni urbanistiche e paesaggistiche? Non sarebbe molto più corretto entrare nel merito dello specifico oggetto della progettazione? E soprattutto che cosa si intende con “tutta la documentazione”?
Può tale obbligo riguardare anche norme entrate in vigore nel periodo posteriore al D.P.R. 509/97 stesso? Ad esempio il Modello D1 (documento fondamentale per la presentazione di tale istanza ai fini dell’acquisizione dei dati al Sistema Informativo Demaniale – una specie di accatastamento) essendo stato introdotto nel 2001 deve necessariamente essere firmato da un ingegnere?
Spero di avere esposto il mio problema con sufficiente chiarezza.
Attendo con urgenza una Vostra risposta, grazie
La norma dettata dal comma 5 dell’art. 3 D.P.R. 509/1997 non presenta alcun aspetto di genericità, atteso che fa espresso ed esclusivo riferimento all’attività di ingegnere, quale professionista abilitato alla sottoscrizione della documentazione tecnica.
Il comma 2 del richiamato articolo 3 prevede in particolare che la domanda, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti deve essere corredata da un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, ai fini della verifica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996,.
Tale comma è stato così modificato dall'art. 39, L. 7 dicembre 1999, n. 472. Con D.Dirett. 31 dicembre 2001, n. 260/D2 (Gazz. Uff. 25 maggio 2002, n. 121, S.O.) sono stati approvati i modelli D1 e D2 concernenti le istanze di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime. Successivamente, con D.Dirett. 10 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 16 aprile 2004, n. 89, S.O.) e con D.Dirett. 10 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 16 aprile 2004, n. 89, S.O.), sono stati approvati, rispettivamente, i nuovi modelli D1 e D2. Con D.Dirett. 10 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 16 aprile 2004, n. 89, S.O.) è stato approvato il nuovo modello di domanda D3 concernente la variazione al contenuto della concessione o della consegna effettuata per usi pubblici ad altre pubbliche amministrazioni. Vedi, ora, i modelli di domanda approvati con Decr. 5 giugno 2009, n. 10/09, con Decr. 5 giugno 2009, n. 11/09 e con Decr. 5 giugno 2009, n. 12/09.
Avv. Giorgio Spadafora
Riferimenti
Consulenti:
avv. Giorgio Spadafora
Referente di area: Silvia Miarelli