Sportello consulenze on-line
Consulenza Fiscale
leggi le risposte alle domande più frequenti.
24/01/2012: professionisti pensionati
sono un libero professionista e sono andato in pensione di vecchiaia, 65 anni, a marzo.
Per l'anno 2011 ho proseguito un incarico in essere ed ho incassato due fatture differite del 2010 emesse per un ente pubblico.
Ho ancora in essere due incarichi , come Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione, con un ente pubblico, che però devranno partire quando le procedure di appalto saranno concluse.
Ora, poichè non prevedo altri incarichi, conviene mantenere la partita IVA? Come far rilevare la condizione di pochi incarichi per gli studi di settore? per l'irap?
Fintanto che permangono incarichi da eseguire, e quindi fintanto che restano da incassare i corrispettivi delle prestazioni rese, è necessario mantenere la partita IVA.
Per quanto concerne, poi, gli studi di settore, in genere questi modelli contengono i seguenti quadri comuni:
quadro A – personale addetto all’attività;
quadro B – unità locali destinate all’esercizio dell’attività;
quadro C – modalità di svolgimento dell’attività (solo per le manifatture);
quadro D – elementi specifici dell’attività;
quadro E – beni strumentali;
quadro F – elementi contabili relativi all’attività d’impresa;
quadro G – elementi contabili relativi all’attività di lavoro autonomo (presente negli studi dei professionisti ed in vari studi del comparto servizi);
quadro X – altre informazioni rilevanti (correttivi);
quadro Z – dati complementari (presente per molte tipologie di attività, ma non per tutte).
In genere, proprio nel quadro D, sono richieste informazioni relative al numero di incarichi svolti ed alla percentuale dei compensi percepiti derivanti dagli incarichi indicati.
Non è invece possibile inserire una simile informazione nel modello IRAP, in quanto la compilazione dello stesso richiede essenzialmente dati contabili.
Studio Dr. Giancarlo Ricotta.
23/01/2012: associazioni professionali
ho recentemente costituito uno studio associato con un collega, dopo avere depositato Atto Costitutivo e Statuto ci è stato regolarmente assegnato un N° di Partita Iva e Denominazione. A questo punto siamo in procinto di aprire un Conto, la domanda è: E' legalmente e fiscalmente obbligatorio aprire un conto con la denominzaione dello studio e collegato alla P.Iva o è possibile aprire un conto intestato alle 2 persone fisiche costituenti lo studio? Ovviamente nel primo caso dovremmo sottoscrivere un conto business con spese di gestione più alte mentre nel secondo caso avremmo dei costi inferiori.
Ringraziando anticipatamente per l'attenzione pogo cordiali saluti.
è obbligatorio aprire il conto corrente a nome dello Studio associato in quanto fatturerete le vostre prestazioni a nome dello studio e pertanto il pagamento verrà fatto allo stesso.
Andrea Rocchi
Buongirno, avrei bisogno del seguente chiarimento:
Fin'ora mi sono avvalsa delle agevolazioni fiscali del regime dei contribuenti minimi.
Da quest'anno rientrerò nel regime fiscale ordinario, PUR AVENDO SOLO PICCOLI LAVORI SALTUARI e da quanto mi è stato detto dalla mia commercialista sarò soggetta agli studi di settore,
L a mia domanda è questa: NON AVENDO UNO AMBIENTE-STUDIO, (IL MIO STUDIO è UN PC PORTATILE), POSSO FIGURARE UNO STUDIO DI SETTORE O DEVO AVERE DELLA STRUMENTAZIONE TECNICHE quali studio, collaboratori etc?
Credo che la sua domanda sia da concretizzare in questi termini:
“Non avendo nessun locale adibito a mio studio (strano perché ogni posizione fiscale richiede la domiciliazione di una attività, ed al limite tale domiciliazione avviene nella sua stessa abitazione) sono soggetta a uno studio di settore? O è necessario avere anche strumentazioni tecniche?”.
Gli studi di settore, elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentono di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente, e rappresentano uno strumento di ausilio all’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria.
Si applicano (potenzialmente, in quanto vi sono dei codici attività ATECO non ancora disciplinati dagli studi di settore) a tutti i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, a prescindere dalle modalità organizzative di lavoro (quindi, nel caso di specie, a prescindere dal possesso o meno di uno studio o di strumentazioni tecniche). Infatti, gli studi di settore fanno riferimento al tipo di attività esercitata dal contribuente o meglio al settore economico di appartenenza della stessa, tant’è che è proprio attraverso il codice attività che viene individuato lo studio di settore da applicare al contribuente.
Studio Dr. Giancarlo Ricotta.
19/01/2012: professionisti dipendenti
Salve. Attualmente ho partita iva e timbro professionale, quindi firmo regolarmente e verso i contributi all'INARCASSA regolarmente. La mia domanda è la seguente: se io venissi assunto da una società edile e ricevessi uno stipendio da essa, per firmare un progetto devo per forza utilizzare il mio timbro o posso usare il timbro della società che mi assume? Ed inoltre, mi interessa sapere maggiormente, all'INARCASSA dovrei versare in ogni caso io i contributi di tasca mia oppure me li dovrebbe versare la società che mi assume e di conseguenza io potrei anche chiudermi la partita iva? Grazie.
Arch. Pedace Francesco
Egregio Architetto,
qualora Lei venisse assunto potrà utilizzare il suo timbro in quanto iscritto all'Ordine e per quanto riguarda la Cassa di Previdenza al momento dell'assunzione dovrà cancellarsi e a quel punto se deciderà di non fare più la libera professione al di fuori dell'attività di lavoro dipendente potrà cancellarsi dalla partita IVA.Infine una volta assunta i contributi gli verranno versati dal suo datore di lavoro e all'Inarcassa nulla sarà dovuto però perderà i contributi pagati fino alla data di chiusura della partita IVA.
Cordiali saluti
Andrea Rocchi
Salve Dott. Rocchi,
a fine dicembre ho avuto comunicazione di aver vinto un concorso di idee indetto da una provincia. Mi chiedono la ricevuta fiscale per il compenso in denaro. Io però ho un contratto con un'impresa e sono stato esentato dall'iscrizione all'inarcassa e dunque non ho partita iva. Come posso ricevere il premio? in che regime fiscale mi trovo??
grazie per una sua pronta risposta
Gentile Architetto,
Da quello che mi è dato di leggere Lei:
1. è lavoratore dipendente in quanto dipendente di una società con la quale ha sottoscritto un rapporto di prestazioni;
2. come lavoratore dipendente, usufruendo di altro trattamento previdenziale, non può essere iscritto all’INARCASSA;
3. poiché è lavoratore dipendente, il datore di lavoro non consente l’esercizio della libera professione, e quindi ha ritenuto opportuno non aprire la partita IVA;
4. ha partecipato ad un concorso di idee della provincia che ha vinto;
5. la provincia Le chiede ora la fattura per erogare il compenso de-quo.
Se questo è l’inquadramento della Sua domanda, per comprendere il trattamento fiscale del premio occorre fare riferimento all’art. 30 del DPR 600/1973, che prescrive l’applicazione di una ritenuta alla fonte del 25 per cento a titolo di imposta (quindi definitivo), con facoltà di rivalsa.
Pertanto, non essendo Lei lavoratore autonomo, l’ente erogatore dovrà semplicemente pagarla ed applicare al premio lordo la ritenuta a titolo definitivo.
Studio Dr. Giancarlo Ricotta.
E' possibile detrarre le spese delle utenze, le spese professionali ecc.. nel caso svolga l'attività professionale nell'appartamento dove risiedo ma in una abitazione non di proprietà?
potrà detrarre le spese al 50% (uso promiscuo) in quanto l'utilizzo è sia abitazione che ufficio solamente se c'è un contratto d'affitto o un contratto di comodato .
Andrea Rocchi
23/12/2011: nuovo regime minimi 2012
Buongiorno,
ho bisogno di un chiarimento riguardo ai nuovi regimi dei minimi dal 2012.
Ho aperto la Partita Iva nel 2008 (avevo 38 anni) e, fino a quest'anno, mi sono avvalsa delle agevolazioni fiscali previste per i contribuenti minimi.
Potrò rientrare nel nuovo regime fiscale per i contribuenti minimi previsto nella nuova finanziaria anche nell'anno 2012? Il fatto che abbia superato i 35 anni già da prima del 2008 mi esclude dalle agevolazioni? Secondo il parere del mio commercialista, pur rispondendo a tutti gli altri requisiti necessari per avvalermi ancora del regime agevolato, già dal 2012 dovrò rientrare nel regime fiscale ordinario per motivi anagrafici. Tuttavia ho raccolto pareri contrastanti a riguardo.
Grazie
Gentile Architetto,
L’interpretazione della normativa attualmente in vigore, inclusi gli ultimi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 185820/2011 e n. 185825/2011, mi portano a confermare il parere espresso del suo commercialista. Infatti, tra i requisiti richiesti per poter accedere al nuovo regime dei minimi c’è il vincolo dell’età che non può oltrepassare il trentacinquesimo anno.
In merito al regime di tassazione “ordinario” cui Lei dovrà accedere, il legislatore ha previsto alcune semplificazioni:
- l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle II.DD. e dell’IVA;
- l’esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA;
-l’esenzione dall’IRAP.
Tali semplificazioni cesseranno l’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni necessarie per accedere al vecchio regime dei minimi.
Si ricorda che è sempre possibile aderire, direttamente, per l’applicazione del regime contabile ordinario.
L’opzione, che vale per almeno un triennio, va comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
Trascorso il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la corretta applicazione della scelta operata (c.d. comportamento concludente)
Studio Dr. Giancarlo Ricotta.
04/12/2011: nuovo regime contribuenti minimi 2012
Buongiorno, volevo porre un quesito sulla questione nuove attività produttive e dei requisiti per accedere nel 2012 all'unico regime agevolato che rimarrà.
Ho avuto nel 2010 un contratto a tempo determinato per 3 mesi in uno studio (lo stesso per cui lavoro ora) nel quale però non venivano specificate le mie mansioni. Poi ho continuato a collaborare per il tutto il 2011 per lo stesso studio emettendo ritenute come collaborazione occasionale. Una volta conseguita l'abilitazione mi sono iscritta all'albo ed ho aperto partita IVA come architetto ed il mio commercialista mi ha detto che potevo aprire come nuove attività produttive. Ora però sono appena stata contattata dal commercialista che mi ha detto che nel 2012 sarò nel regime ordinario (nonostante fatturi solo 1000 euro al mese ed ho 27 anni) perchè ho avuto un contratto negli ultimi tre anni e questo rappresenta una continuità del lavoro svolto prima della partita iva. Non capisco, ma lo stesso requisito non doveva permettermi già in partenza di aprire le nuove attività. E poi mi chiedo, non essendo architetto ai tempi del contratto questo non rappresenta di per se una discontinuità. Spero di essere stata chiara
L’art. 27 del D.L. 98/2011 ha sostanzialmente modificato il regime dei c. d. “Contribuenti Minimi” imponendo dal 1/01/2012 i seguenti requisiti:
1. non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, una attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l’attività da esercitare non deve essere, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (salvo che si tratti di tirocinio professionale obbligatorio);
3. se si tratta di attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore a 30.000 euro.
In forza dei punti 1. e 2. a mio giudizio a Lei mancano i requisiti essenziali.
Studio Dr. Giancarlo Ricotta.
Riferimenti
Consulenti:
Dott. Rocchi
Referente di area: Roberta D'Urbano