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Consulenza Legale
(Diritto amministrativo e del Lavoro)
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07/10/2011: incompatibilità con società
Sono un architettocon partita IVA che vorrebbe rilevare la Ditta Impianti del proprio genitore attraverso ila costituzione di una Sas o di una Snc. Esistono vincoli in tal merito per noi professionisti?
Non vi è in astratto alcuna incompatibilità che potrebbe sorgere in concreto sotto il profilo del conflitto potenziale di interessi allorché il professionista incaricato della progettazione e dell’opera sia nel contempo affidatario come SAS dell’impiantistica, ove della stessa Società sia anche amministratore unico.
avv. Frascaroli
Può un architetto essere associato contemporaneamente a due studi professionali, qualora gli statuti dei singoli studi associati non prevedano l'esclusività di partecipazione?
Al di là della problematica concernente eventuali ipotesi di conflitto ovvero incompatibilità negli incarichi assegnati ai due studi, sorgono problemi di natura fiscale atteso che la partita IVA del professionista è unica ed è quella corrispondente ad una sola associazione professionale.
Avv. Ruggero Frascaroli
28/03/2011: conflitto d'interesse tra incarichi
sono un architetto ormai dipendente di una società edile. Posso essere il progettista dell'antincendio di un committente anche se poi i lavori di adeguamento di antincendio li farà la mia società edile?
Tenuto conto di quanto descritto nella richiesta di parere, sembra ricorrano nella fattispecie i presupposti per il verificarsi di una ipotesi di conflitto di interessi che non legittimerebbe , avuto riguardo alla fattispecie concreta, l’incarico di progettista dell’antincendio.
avv. Frascaroli
25/03/2011: partecipazione a cooperativa lavoro
Salve, come libero professionista, con PIVA, iscritto all'albo e all'inarcassa, posso iscrivermi ad una cooperativa di lavoro, composta anche da figure professionali diverse dall'architetto? Grazie
L’attuale impianto normativo non limita in tal senso e quindi, consente l’iscrizione, agli architetti iscritti all’albo, ad una cooperativa di lavoro
avv.R. Frascaroli
27/09/2010: direzione lavori e amministrazione condominio
posso fare il direttore dei lavori per un condominio di cui sono contemporaneamente amministratore? Si tratta di lavori di rimozione cemento/amianto in copertura dello stabile.
Con l’entrata in vigore del decreto 81/2008, la stessa persona può ricoprire le cariche di committente, responsabile lavori, progettista, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza.
In particolare l’at. 90 del decreto leg.vo n. 81/08 al VI comma prevede che il committente (o il responsabile lavori) ha facoltà di svolgere le funzioni di coordinatore se ne ha i requisiti.
L’art. 23 del T.U. (DPR 380/01) dell’edilizia, prevede che se si tratti di realizzare opere per le quali è previsto quale titolo abilitativo la DIA, è richiesto l’intervento tecnico di un professionista abilitato, così iscritto al relativo albo professionale.
Pertanto dal combinato disposto della richiamata norma, emerge, che se l’Amministratore di un condominio è iscritto ad un ordine professionale ed ha i requisiti per svolgere l’attività di coordinamento di lavori per lo stesso condominio, nel contempo lo stesso può svolgere lecitamente le funzioni tecniche e quindi rivestire la qualifica di Direttore dei lavori.
Ovviamente il Direttore dei lavori deve essere nominato previa assemblea condominiale rispetto alla quale è doveroso precisare che se l’Amministratore fosse stato eletto Direttore dei lavori con il suo voto (anche a mezzo delega) potrebbero porsi problemi di conflitto di interessi.
Peraltro la Circolare del Ministero lavoro n. 41/97, ha precisato che la figura dell’Amministratore (anche committente) è alternativa a quella di responsabile dei lavori con la conseguenza che l’Amministratore può rivestire, purchè ne ricorrano i requisiti sopra descritti, la figura del Direttore dei lavori ma non quella di responsabile dei lavori stessi perché gli oneri e le responsabilità dei lavori li ha già in quanto committente.
avv. R. Frascaroli
22/01/2010: collaborazione a progetto
sONO ARCHITETTO ISCRITTO ALL'ORDINE, NON HO MAI APERTO PARTITA IVA, NON DIPENDO DALL'INARCASSA. LAVORO IN UN'AZIENDA PRIVATA DA 2 ANNI CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO. PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO VOGLIONO RINNOVARE QUESTO STESSO TIPO DI CONTRATTO. LO POSSONO FARE? E' LEGALE? COME ARCHITETTO POSSO AVERE QUESTO TIPO DI CONTRATTO, NON AVENDO PARTITA IVA? PER QUANTI ANNI ANCORA LO POSSONO RINNOVARE? GRAZIE, SALUTI
Si precisa che il parere richiesto racchiude una serie di domande relative alla tipologia contrattuale delle collaborazione a progetto.
Pertanto in merito ad una richiesta così articolata , si ritiene, salvi ulteriori approfondimenti se richiesti, opportuno schematizzare la risposta nel seguente modo:
1) rinnovo triennale del contratto di collaborazione a progetto in essere e possibilità di proroga nel tempo.
Al riguardo si ritiene che Il D.Lgs. 276/2003 all'art. 61, stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
Per i contratti a progetto, non vi è un termine di durata stabilito per legge.
La legge permette infatti di proporre contratti identici o completamente diversi allo stesso lavoratore; non vi è alcun limite nemmeno in questo aspetto.
Forse più coerente con la disciplina complessiva del lavoro a progetto è allora quella interpretazione che sostiene che la proroga del contratto sia sempre possibile, a patto, ovviamente, che abbia ad oggetto il medesimo progetto, programma o fase di lavoro.
2) come Architetto iscritto al relativo albo professionale (senza partita IVA) è possibile stipulare un contratto di collaborazione a progetto?
Secondo il decreto leg.vo 276/03, non devono essere ricondotti allo schema negoziale del lavoro a progetto: i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, le prestazioni occasionali (per tali intendendosi i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno solare con lo stesso committente, il cui compenso complessivo sia inferiore a E.5.000,00), le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, nonchè i rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, a cui le disposizioni di cui al D.Lgs. 276/2003 non si applicano, le collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
La disciplina che emerge dall'art. 61 citato è, finalizzata ad impedire l'utilizzo improprio o fraudolento delle collaborazioni coordinate e continuative; e per vero al campo di applicazione dell'art. 61 si collocano, con tutta evidenza, fattispecie che non presentano significativi rischi di elusione della normativa inderogabile del diritto del lavoro
avv. Ruggero Frascaroli
Il dipendente di una pubblica amministrazione che presenta le dimissioni dall'incarico di direttore dei lavori o direttore operativo, per ritenerle valide, deve ricevere un'accettazione scritta da parte del proprio committente (amministrazione), oppure come atto unilaterale, si considerano valide dal momento della comunicazione?
Grazie
L’atto di dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori di una Pubblica Amministrazione è atto unilaterale di natura ricettizia.
Pertanto le dimissioni, per espletare correttamente i propri effetti, devono essere formalmente accettate dalla Committenza.
Si dovrà quindi inviare una raccomandata A/R al Committente per ottenere la formale accettazione, nonché a tutti gli Enti se e laddove coinvolti nel procedimento.
Si precisa al riguardo che se a seguito delle dimissioni non venga nominato contestualmente una nuova D.L., i lavori già in corso potranno essere sospesi; sarebbe quindi opportuno, nell’interesse anche della Committenza, che la stessa individui e nomini contestualmente un nuovo Direttore dei Lavori cui affidare il relativo incarico, dandone comunicazione anche al soggetto dimissionario, a discarico di ogni responsabilità.
avv. Frascaroli
Può un iscritto all'albo lavorare presso una società con contratto a progetto ed apporre la propria firma per un DIA per conto della medsima società senza esser iscritto ad inar cassa ed aver partita iva?
Grazie
l'architetto non può svolgere lavoro a progetto poichè inibito dal co.3 art.61 del D.lgs. 276/03 (decreto attuativo della Legge Biagi)
Riferimenti
Consulente:
avv. Ruggero Frascaroli
Referente di area: Silvia Miarelli