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Previdenza INARCASSA
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15/09/2011: agevolazioni neo-iscritti
Salve, sono un collega iscritto ad INARCASSA dal 2006 per tre anni ho usufruito della riduzione dei contribuiti ad 1/3 per tre anni, quindi 2006-2007-2008. Mi è arrivato un aggiornamento della posizione contributiva, che in sostanza mi dice che perdo il diritto alla contribuzione minima per l’anno 2007 e quindi per l’anno 2008 risulta un debito di circa 1000€.
Tutto questo perché nel 2007 e precisamente da ottobre a dicembre ho risposto ad una convocazione per una supplenza alle scuole medie in quanto sono iscritto nelle graduatorie di terza fascia, quindi quando hanno bisogno mi chiamano (una sola volta in 5 anni), per questi due mesi sono ho ricevuto evidentemente un compenso tassato; quindi ho pagato le tasse dovute…..adesso a distanza di 4 anni devo regolarizzare la mia posizione pagando circa la metà di quanto ho percepito per quella supplenza logicamente se l’avessi saputo non avrei accettato l’incarico…. Esiste quindi una norma nello statuto di inarcassa che prevede la perdita del diritto, per i nuovi scritti, alla riduzione di 1/3? Vorrei sapere dove cercare questa norma dello statuto.
GRAZIE
gentile collega
il vecchio statuto di inarcassa aveva una norma assurda che prevedeva la perdita della riduzione di un terzo dei contributi anche se il professionista si fosse cancellato da inarcassa soltanto per un giorno.
Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato dei Delegati, in seguito anche ai numerosi casi simili al tuo, ha recentemente modificato questa norma sbagliata che non compare più nell'attuale statuto ampliando anche a 5 anni l'agevolazione per coloro che hanno meno di 35 anni.
Purtroppo la nuova norma non è applicabile per il pregresso e tutti coloro che si sono trovati nella tua condizione hanno dovuto pagare la quota piena.
Antonio Marco Alcaro
24/07/2011: prestazioni occasionali
Salve, il 1° Febbraio 2010 avendo raggiunto i requisiti di anzianità sono andato in pensione come dipendente pubblico ed attualmente percepisco una pensione dall’INPDAP.
Contemporaneamente volendo continuare la professione di Architetto ho aperto la Partita IVA come Contribuente Minimo.
Trattandosi di attività occasionale e di modestissima entità economica vorrei sapere se devo iscrivermi obbligatoriamente all’INARCASSA o se basta versare il contributo integrativo del 2% per il 2010 e del 4% per il 2011.
>Se il volume di affari annuo non supera il tetto massimo previsto per le prestazioni occasionali professionali non ha l'obbligo di iscrizione ad Inarcassa. Dichiarerà il volume di affari annuo nel 730 o 740. Si consiglia la chiusura della Partita Iva.
>Se il volume di affari annuo supera il tetto massimo per le prestazioni occasionali professionali deve obbligatoriamente iscriversi ad Inarcassa versando il contributo integrativo del 2% per il 2010 e il 4% per il 2011 e il contributo soggettivo del 10%, mantenedo attiva la Partita Iva.
Giovanni De Luca
27/06/2011: gestione separata INPS
Sono iscritto all'Ordine con partita IVA dal1978 ed ho esercitato sempre l'attività libero professionale. Nel 2005 sono stata chiamata ad assumere l'incarico di responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Frascati e conseguentemente ho dovuto uscire da Inarcassa.
Per un altro incarico contemporaneo in altro comune quale responsabile tecnico d'impresa ho avuto per due anni sistemi previdenziali doppi sia INPS che IMPDAP.
Avendo autorizzazione dall'ente pubblico presso il quale lavoro e visto che il mio è un contratto a tempo determinato (art. 110 del TUEL) ho svolto anche attività libero professionale fatturando e versando il due % ad INARCASSA. Oggi ricevo una raccomandata INPS nella quale mi si iscrive d'ufficio alla tassazione separata e mi si chiede il pagamento del 10% a partire dal 2005 su tutte le fatture emesse dal 2005 in poi.
Considerando che sto per andare in pensione volevo chiedere: è leggittima la richiesta?
poichè i Comuni per i quali ho lavorato non mi hanno versato il 4% spettante al committente io devo pagare anche quello? Il 4% ad Inarcassa deve essere anche versato? E questi fondi possono far parte di un ricongiungimento con l'INPDAP che ho già ottenuto e per il quale sto pagando ben 22.000€? Trovo veramente confusa e poco chiara tutta la questione. Io avro' pensione INPDAP e non ho mai saputo che fosse necessario iscriversi alla gestione separata per attività libero professionale. vi prego di farmi saper qualcosa.
La professionista risulta essere dipendente, quindi esercitando anche la libera professione in quanto titolare di partita iva, doveva iscriversi alla Gestione Separata Inps.
Nelle fatturazioni era possibile richiedere il 4% (G.S.) sull'imponibile al cliente, mentre rimane sempre obbligatorio e sempre a carico del cliente (su imponibile e su 4% G.S. ) il contributo e integrativo all'Inarcassa.
Le uniche fatture escluse dall'applicazione del contributo integrativo sono quello emesse tra professionisti (art. 23 Statuto Inarcassa).
I periodi della Gestione Separata Inps non sono ricongiungibili ma, eventualmente, totalizzabili (Istituto della totalizzazione: D.Lgs. n. 42 del 02/02/2006).
Le note che sta mandando l'INPS G.S. vertono sul reddito professionale a partire dal 2005 (ultimo anno non prescritto), e richiedono la percentuale vigente all'epoca (10% fino al 2006, 16% il 2007, 17% dal 2008).
La somma richiesta è legittima.
Non credo sia possibile recuperare il contributo 4% che si poteva richiedere al cliente.
Il contributo Inarcassa comunque mi pare di capire è stato versato dalla professionista.
La gestione separata non è ricongiungibile.
A 65 anni con almeno 5 anni di contribuzione alle G.S. Inps (di attività professionale per il quale l'Inps Gs sta richiedendo i contributi) è possibile richiedere una pensione di tipo contributivo.
L'obbligo di contribuzione nasce dalla legge Dini 335/1995 a partire dall'1.1.1996.
Arch. Gianluca Valle
21/02/2011: aumento contributo integrativo
Buongiorno,
Ho stipulato contratti con un ministero per il pagamento dei quali sono state stanziate cifre comprensive del contributo integrativo al 2% come da normativa vigente al momento della stipula ed inserite a bilancio.
Dal 1 gennaio 2011 l'aliuquota per il contributo integrativo è passata al 4%. Poichè questo ulteriore 2% non è contemplato nelle cifre stanziate non mi viene riconosciuto come debbo compilare le fatture relative ai contratti in oggetto? devo rimetterci di tasca mia? Esiste una norma transitoria per casi simili?
Grazie
Arch. Carlo Maria Chiossi
gentile architetto,
ho esposto il tuo quesito al vicepresidente di inarcassa, mi ha confermato che le amministrazioni non possono rifiutarsi di pagare la differenza perchè l'aumento è stabilito da decreti ministeriali e non è un aumento di tariffa ma è come se fosse cambiata l'aliquota iva.
Pertanto devi far presente all'amministrazione che dovranno pagare con il relativo aumento altrimenti sono passibili di sanzione.
Arch. Marco Alcaro
Delegato Inarcassa
Salve, nonostante ho letto altri post sul tema non riesco a capire. Sto pensando di chiudere la partita IVA visto il reddito professionale risibile. Potrò però in futuro mantenendo l'iscrizione all'ordine svolgere attività professionale occasionale emettendo ricevuta? esiste il limite dei 5000 euro annui?
grazie
Riassumo in breve i punti della normativa vigente.
La definizione e la norma
L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e l'art. 4 della legge n. 30 hanno, per la prima volta, dato una definizione legale delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo. Si debbono intendere quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente; il compenso complessivo annuo che il prestatore percepisce dallo stesso committente non deve superare i 5.000 Euro. La definizione del lavoratore occasionale viene ribadita anche nella Circolare 6 luglio 2004, n. 103.
Caratteristiche
I vincoli
La prestazione occasionale è un tipo di collaborazione non subordinata per lavori meramente saltuari. Proprio per la sua "limitata portata", la prestazione occasionale si distingue da quella di tipo accessorio, resa da particolari categorie di soggetti, e dall'attività di lavoro autonomo vero e proprio, mancando un coordinamento ed una continuità nelle prestazioni. Per questo motivo, la collaborazione occasionale non è soggetta all'obbligo contributivo presso la gestione separata INPS.
Nell'ipotesi in cui la collaborazione occasionale perda i suoi requisiti (svolgimento dell'attività per periodi non superiori a 30 giorni per anno solare e compenso non superiore a € 5.000 per anno solare per ciascun committente), troveranno applicazione o il lavoro a progetto (se c'è l'elemento della coordinazione) oppure il lavoro autonomo (per più prestazioni abituali). In questi casi ci sarà l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS e il pagamento dei relativi contributi.
Soggetti esclusi
L'art. 61 del D. Lgs. esclude da questo tipo di rapporto di lavoro i seguenti soggetti:
i professionisti intellettuali, con iscrizione ad apposito albo;
coloro che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con associazioni o società sportive associate a federazioni nazionali o ad enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
i dipendenti di pubbliche amministrazioni;
i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
i partecipanti a collegi e commissioni.
Applicazione
Al contrario di quanto previsto per i contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio, i contratti di lavoro occasionale possono essere applicati a qualsiasi tipologia di attività lavorativa.
Perdita dei requisiti
Nel caso in cui venga superato il parametro temporale del limite dei 30 giorni o quello economico del limite retributivo annuale di 5000 euro, troveranno applicazione, rispettivamente, le disposizioni previste dall'art. 61 del D.Lgs 276/2003 e dalla Circ. 9/2004.
Pertanto, se, nel rapporto tra committente e collaboratore, è ravvisabile un certo grado di continuità si applicano le disposizioni previste per il lavoro a progetto dall'art 61 comma 1 D.L.gs. 276/2003.
Nell'ipotesi in cui, invece, il collaboratore percepisce un compenso superiore a 5.000 euro da uno stesso committente nel medesimo anno solare, ma per una o più prestazioni del tutto singolari ed episodiche, non riconducibili quindi ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro, si applicherà la disciplina del contratto d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile.
In entrambi i casi, nell'ipotesi di superamento del limite annuo retributivo di 5.000 euro e a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, il collaboratore ha l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla L. 335/95 e al pagamento dei relativi contributi (Circ.9/2004).
Tassazione fiscale e previdenziale
I collaboratori occasionali sono iscritti alla gestione separata INPS solo qualora il loro reddito annuo derivante da attività di collaborazione sia superiore a 5.000 euro. In questo caso ad essi si applicano le stesse disposizioni previste per i collaboratori coordinati e continuativi.
Con messaggio n. 36780 dell'8/11/2005, l'INPS ha precisato che il lavoratore iscritto alla gestione separata INPS non deve iscriversi nuovamente nel momento in cui cambia committente. Al contrario, qualora intraprenda un'attività di lavoro autonomo in qualità di professionista non iscritto ad albi o casse professionali, è tenuto ad una nuova iscrizione versando in proprio la relativa contribuzione.
Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d'acconto del 20%. Naturalmente il pagamento del corrispettivo non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del lavoratore che dovrà pagare, sui propri guadagni complessivi, l'integrazione della aliquota Irpef legata al raggiungimento di specifici scaglioni di reddito.
Per quanto riguarda la contribuzione alla gestione separata INPS, con la circolare n.8 del 27 gennaio 2005, dal 1 gennaio 2005 si applicano le seguenti aliquote a seconda dei casi:
17,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, fino ad un reddito pari a € 38.641,00;
18,50% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria, sui redditi oltre € 38.641,00.
Considerato che gli iscritti alla Gestione separata, privi di altra tutela previdenziale, devono versare un contributo aggiuntivo dello 0,50% (art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997) per finanziare limitate prestazioni assistenziali (indennità di maternità, l'indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e l'assegno per il nucleo familiare) l'aliquota complessiva risulta pari al 18% e, per la quota di reddito eccedente il predetto limite di € 38.641,00, al 19%.
Per tutte le fasce di contribuzione il massimale annuo di reddito è fissato in € 84.049,00. Sul reddito che eccede questo importo massimo non si applica l'aliquota contributiva e, pertanto, non si deve pagare alcun contributo previdenziale.
Arch. Gianluca Valle
Delegato Inarcassa Architetti Roma
Gentili colleghi,
prima di rivolgermi direttamente all'ente preferirei conoscere da voi, preventivamente, a cosa vado incontro per la risoluzione del seguente problema:
per mia superficialità e per scarsa competenza in merito del mio ex consulente fiscale-amministrativo, convinti che il mantenimento della partita IVA lo obbligasse, o comunque lo consentisse, ho continuato a essere iscritto a INARCASSA, versando i contributi soggettivo e integrativo, nonostante sia stato assunto in ruolo come docente a tempo indeterminato nella scuola pubblica, dal 1/09/2008, quindi da poco più di due anni.
Non ho quindi mai effettuato la comunicazione di cancellazione che Inarcassa richiede per l'incompatibilità con altra forma di previdenza obbligatoria, in questo caso l'INPDAP.
Ora, essendomi tardivamente accorto di tale incompatibilità vi chiedo quale procedura devo affrontare per risolvere la mia posizione:
- devo comunque innanzitutto fare la comunicazione con le date di inizio del trattamento previdenziale INPDAP, o in questo caso per via del ritardo è previsto un percorso diverso?
- una volta comunicato e/o preso atto da parte dell'ente, essendo un errore a mio discapito e non a discapito dell'ente stesso, ritengo di poter in qualche modo recuperare le cifre impropriamente versate. Come, con quali modalità e tempi? L'ente mi potrà contestare cosa e perchè ?
- essendoci comunque errore di omessa comunicazione, e quindi errore formale per ignoranza di una regola di statuto, andrò incontro comunque a una sanzione, pur avendo versato somme in più non dovute e non il contrario ?
- questa situazione influisce in qualche modo o, al contrario può essere eventualemnte risolta in sede di richiesta di congiungimento dei contributi versati INARCASSA all'attuale accantonamento INPDAP ?
- cosa devo dichiarare intanto all'INPDAP, che mi chiede se ho avuto in passato altre forme di previdenza obbligatoria derivante da lavoro professionale autonomo, con relative date ?
Posso (o devo) dichiarare il periodo valido fino all'assunzione come didendente, essendo l'omessa comunicazione all'INARCASSA un problema riguardante i rapporti tra la stessa e il sottoscritto e in previsione della soluzione formale dello stesso ... o cos'altro ?
Alla Inarcassa va comunicato che si è dipendenti perche non è possibile essere iscritti a 2 forme di previdenza obbligatoria.
Non ci sono sanzioni in quanto non c' e' evasione.
I contributi versati e non dovuti saranno restituiti non appena sarà elaborata la cancellazione (1 mese circa dal ricevimento di tutti i documenti) .
La cancellazione decorre dalla assunzione in servizio presso la scuola anche se la si comunica a posteriori.
I contributi precedentemente versati a Inarcassa possono essere ricongiunti presso l'INPDAP.
Per ottenere la cancellazione, inviare alla Inarcassa, Direzione Attività Istituzionali, Via Salaria 229, 00199, Roma, copia del certificato di assunzione o copia del libretto di lavoro.
Giovanni De Luca Delegato Inarcassa Roma
Buongiorno,
sono iscritto all''Ordine dal 1989, dal 1987 al 2010 ho svolto la mia attività come lavoratore dipendente, di conseguenza ho sempre versato i contributi INPS. Ora ho deciso di avviare una attività professionale autonoma. Prendendo la partita IVA dovrò versare le quote contributive ad INARCASSA e non più all'INPS. Vorrei capire se quanto versato sino ad ora andrà a cumularsi con quanto verserò in futuro, e, più in generale, se questo cambiamento potrà generare alterazioni nel raggiungimento del limite pensionistico.
Grazie e cordiali saluti.
Dino Fabrizi
gentile collega
ci sono due modi per cumulare i contributi versati a due enti diversi:
1) la totalizzazione (vedi lnk)
2) la ricongiunzione (vedi link)
Nel primo caso è completamente gratuita, ma si perde nel calcolo della pensione, nel secondo caso comporta il versamento di un contributo proporzionato agli anni da ricongiungere.
Conviene farsi fare una simulazione con tutte e due le modalità per verificare quale conviene maggiormente.
Antonio Marco Alcaro
è possibile per un architetto iscritto all'albo, ma non in possesso di partita IVA né di iscrizione ad Inarcassa eseguire pratiche catastali?
Grazie
gentile collega,
su questo tema molti iscritti non hanno un'adeguata informazione da parte degli Ordini.
L'art. 61 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, definisce il campo di applicazione del lavoro a progetto e del lavoro occasionale, il comma
3. stabilisce l'esclusione dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
Pertanto chi è iscritto all'albo e non è dipendente è obbligato ad aprire la partita iva e non può svolgere prestazioni occasionali.
Purtroppo la realtà è ben diversa, in quanto centinaia di giovani colleghi non aprono la partita iva perché non riescono a sostenere le spese della cassa di previdenza.
Se decidi di fare la libera professione ti consiglio di aprire subito la partita iva.
Antonio Marco Alcaro
Riferimenti
Consulenti:
arch. Loredana Regazzoni
arch. Antonio Alcaro
arch. Giovanni De Luca
arch. Gianluca Valle
Referente di area: Raffaella D'Urbano
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