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quesito
Nel bando per un concorso di idee di un Comune della Provincia di Roma compare, tra le incompatibilità dei partecipanti, 1) i componenti della giuria, coniugi, parenti e affini; 2) redattori del bando; 3) chiunque abbia rapporti di lavoro o collaborazione con i membri della giuria; 4) gli amministratori, i consiglieri ed i dipendenti del Comune, i loro parenti ed affini e coloro che abbiano con essi rapporti collaborativi e continuativi.
Mi trovo nell'impossibilità di partecipare in quanto ho rapporti di lavoro continuativi con un consigliere comunale di recente nomina. Trovo troppo generica l'esclusione di chi ha rapporti con consiglieri e amministratori che non hanno partecipato all'organizzazione del concorso, pertanto vorrei sapere se tutto ciò è prassi consolidata cui sottomettersi senza appello o ci sono appigli per chiedere una modifica alla norma.
La normativa generale di riferimento è quella che indica le incompatibilità alla partecipazione ad un concorso di progettazione.
Si fa però presente che il regolamento di un concorso si configura come "legge speciale", e quindi può meglio specificare alcuni aspetti già contemplati dalla normativa generale, purché ciò non costituisca elemento di illegittimità.
Nel caso in oggetto, alla norma così come enunciata si potrebbe opporre un principio di non discriminazione, ma andrebbe adeguatamente sostenuto nella circostanza specifica. Consigliamo quindi di porre il quesito al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che deve essere obbligatoriamente indicato nel bando.
Architetto Flavio Vitale (Commissione Concorsi)
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