Sportello consulenze on-line
Sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri
leggi le risposte alle domande più frequenti.
19/12/2011: DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA TENERE IN CANTIERE
Sono alle prese con la verifica di tutta la documentazione obbligatoria prima dell'accesso dei lavoratori in cantiere. La Ditta che si occuperà delle opere in ferro è una ditta individuale ma ha dei collaboratori, per la precisione due, con contratti di lavoro Metalmeccanici op. (P.ind.) . Dato che ci sono dei dipendenti devo richiedere la stessa documentazione che si chiede alle ditte con datore di lavoro e dipedenti (S.R.L.)? Altro dubbio, la stessa documentazione la devo richiedere anche ai lavoratori in cooperative?
Gent. collega,
Certamente si e tali documenti rientrano nella documentazione da tenere in cantiere di cui le invio l’elenco completo, pubblicato dalla regione Lombardia ed Emilia Romagna:
DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE
Relativi al Cantiere:
1) Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 D.Lgs 81/08)
2) Copie con ricev. A/R della notifica preliminare (art.99 D.Lgs 81/08)
3) Programma lavori
4) Programma dei lavori di demolizione (art. 151, comma 2 D.Lgs 81/08)
5) Istruttoria Comunale Urbanistica
6) Permessi ed autorizzazioni da parte degli Enti Sovraordinati
7) Relazione geologica della natura del terreno con la quale si è accertata la consistenza delle pareti dello scavo, prive di armature, relativamente a lavori di spateamento-sbancamento e allo scavo di pozzi e trincee (art. 118, comma 2 e art. 119, comma 1 D.Lgs 81/08)
Relativi alle Imprese:
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
2) Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci della Ditta
3) Eventuali deleghe statuarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle generalità del delegato (art. 16, comma 1, D.Lgs 81/08)
4) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
5) Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) (artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08)
6) Piano Operativo di Sicurezza - P.O.S. (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08). Non deve essere presentato il POS per le aziende che effettuano mere forniture di materiali ed attrezzature (art. 96, comma 1 bis D.Lgs 81/08)
8) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14 D.Lgs 81/08)
9) Denuncia di nuovo lavoro all`INAIL
10) Copia libro unico del lavoro dell’Impresa (ex libro matricola) o in alternativa elenco timbrato e firmato dal Datore di Lavoro dei lavoratori assunti dell’Impresa
11) Copia registro degli infortuni (art. 53, comma 6 D.Lgs 81/08)
12) Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali
13) Nomina RLS, formazione e comunicazione nominativo all’INAIL (art. 37, 47 e art. 18 - comma 1 - lett. aa) D.Lgs 81/08)
14) Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs 81/08)
15) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189, 190, 192, 193, 194 D.Lgs 81/08)
16) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201, 202, 203 D.Lgs 81/08)
17) Determinazione preliminare della presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (art. 223 comma 1 D.Lgs 81/08). Il datore di lavoro dovrà allegate al DVR i risultati delle misurazioni degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori, effettuate con metodiche standardizzate o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali (art. 253 commi 2 e 4 D.Lgs 81/08
Relativi ai lavoratori:
1) Schede visite mediche preventive e periodiche con i giudizi sanitari definiti dal medico competente in funzione dei rischi specifici (art. 41 D.Lgs 81/08)
2) Tesserini di vaccinazione antitetanica
3) Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere previsti dall’art. 18, comma 1, lett. l) D.Lgs 81/08. in particolare:
4) informazione (art. 36 D.Lgs 81/08)
5) formazione (art. 37 D.Lgs 81/08)
6) addestramento (art. 37 commi 4 e 5 D.Lgs 81/08)
7) formazione sull’uso delle attrezzature utilizzate dai lavoratori (art. 71, comma 7 lett. a) e art. 37 D.Lgs 81/08 in connessione all’art. 73. comma 4)
8) formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio e smontaggio o trasformazione del ponteggio (art. 136, comma 6 D.Lgs 81/08)
9) Documenti attestanti la consegna dei DPI dei lavoratori presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere
10) Nomina dei lavoratori che fanno parte del servizio di prevenzione incendi e primo soccorso, con attestati di frequenza dei corsi di formazione presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere (art. 37 e 43 comma, lett. b) D.Lgs 81/08)
11) Registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, con gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. (in alternativa gli operai dovranno avere un tesserino di riconoscimento corredato da foto e data di assunzione)
Relativi alle Attrezzature/Impianti:
1) Progetto ponteggio a firma di tecnico abilitato (art. 133 D.Lgs 81/08)
2) Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante (art. 134, comma 1 D.Lgs 81/08)
3) Verbale di verifica degli ancoraggi del ponteggio
4) Libretto di istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08)
5) Conformità dell’impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalità dell’impianto e la tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1 D.M. 37/08)
6) Conformità dell’impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche. Nel caso in cui il ponteggio risultasse “struttura autoprotetta” rispetto alle scariche atmosferiche dovrà essere provvisto di apposita relazione sempre a firma di un tecnico abilitato
7) Conformità di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici
8) Libretto d’uso di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici e registro di controllo completo di eventuali aggiornamenti delle macchine e attrezzature presenti in cantiere (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08)
9) Libretti degli apparecchi di sollevamento (tiro elettrico) di portata superiore a 200 Kg. completi dei verbali di verifica periodica effettuata dall’ISPELS/ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08)
10) Richiesta all’ISPELS della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio prima del 21.09.96 (artt. 6 e 7 D.M. 12.09.59) o denuncia all’ISPELS dell’avvenuta prima installazione se messi in servizio dopo il 21.09.96 (art. 11 D.P.R. 459/96)
11) Verbali di verifica trimestrale di funi e catene
12) Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar max) completi delle eventuali verifiche periodiche (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08 in connessione con l’allegato VII)
13) Registro di carico e scarico rifiuti
Arch. Giuseppe Fichera
AVREI BISOGNO DI DELUCIDAZIONI IN MERITO AD ALCUNE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA (DLGS 81/08 smi) DI UN CANTIERE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO PRIVATO, PER IL QUALE SONO STATO INCARICATO COME DIRETTORE DEI LAVORI
1)NEL CANTIERE (DURATA STIMATA CIRCA 6MESI-1 ANNO) C’E’ UNA SOLA IMPRESA CHE SI OCCUPERA’ DEGLI ASPETTI STRUTTURALI-MURATURE MENTRE GLI IMPIANTI SARANNO REALIZZATI (IN PARTE IN CONCOMITANZA CON I LAVORI DELLA SUDDETTA DITTA) DA ARTIGIANI CON P.IVA, INOLTRE SONO PREVISTI LAVORI CON RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO (RIFACIMENTO TETTO). PER QUESTA TIPOLOGIA DI CANTIERE E’ NECESSARIO APPLICARE IL DLGS 81/08 E QUINDI REDIGERE IL PSC ED INCARICARE LE FIGURE PREVISTE PER LA SICUREZZA?
2)IN CASO DI APPLICAZIONE DEL DLGS 81/08, SE NEL CANTIERE SI DOVESSE ASSENTARE IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA (ALTRO TECNICO), IL SOTTOSCRITTO IN QUALITA’ DI DIRETTORE DEI LAVORI AVREBBE RESPONSABILITA’ RELATIVE ALLA SICUREZZA (E POTREBBE QUINDI IMPARTIRE INDICAZIONI SULLA SICUREZZA ALLE MAESTRANZE) OPPURE LA STESSA E’ TOTALMENTE A CARICO DEL COMMITTENTE (RESPONSABILE DEI LAVORI)?
Gentile collega ,
IL D.lgs 81/08 e s.m.i. si applica sempre e comunque. Nel caso in questione la compresenza di lavoratori autonomi ed un ‘Impresa, necessita di un Coordinamento di sicurezza in base alle soglie previste nel D.Lgs 81/08 e s.m.i. ovvero redazione di P.S.C. o D.U.V.R.I. a carico del Committente/ Responsabile dei Lavori e del P.O.S. a carico dell’Impresa e dei lavoratori autonomi.
Se viene comunque nominato un C.S E. se si dovesse assentare dal cantiere o non avesse fatto designare, all’uopo, altro C.S.E. Le figure Responsabili per la gestione della sicurezza sarebbero: il Committente/ Responsabile dei lavori, Il Datore di lavoro dell’impresa, gli eventuali Preposti da questi nominati e i Rispettivi lavoratori Autonomi per ciò che è di loro competenza. Resta però in capo al D.L . Che è l’unico ad averne facoltà, peraltro, l’obbligo di sospendere i lavori in caso le norme di Sicurezza fossero violate. Di solito il D.L . non impartisce alcun che, direttamente alle maestranze, semmai attraverso il giornale dei lavori comunica al Direttore di cantiere (se nominato e citato nel cartello di cantiere) o al Titolare dell’impresa e ai lavoratori autonomi se non sub appaltatori dell’impresa principale, ordinativi sui lavori stessi e per che no, anche in materia di sicurezza se lo ritiene necessario, anche se la legge non lo prevede espressamente.
architetto Giuseppe Fichera
07/11/2011: RESPONSABILE DEI LAVORI
Sono stata nominata coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di una villetta, tutto è andato bene fin quando non sono sorti ei problemi tra il committente e la DLL, che non sono io. A questo punto i lavori sono stati verbalmente sospesi.
Cosa devo fare? Anche perchè di pagarmi non se ne parla!!!Non continuo ad essere responsabile pr la sicurezza del cantiere anche se uesto è chiuso??? Se qualcuno si introduce nell'area di cantiere e si fa male???Aiutatemi è urgente.
Come più volte ho già scritto su questo sito il termine: “ Responsabile della Sicurezza in un cantiere “ non è contemplata negli incarichi previsti nel D.Lgs. 81/08 e s. m. i. ,. Se lei intende Responsabile dei lavori, così come indicato nell’art.89 par. c ,nominato con le modalità previste dall’art. 16 del succitato Decreto, ovvero con delega scritta del Committente e da lei controfirmata con data certa , lei è ancora responsabile del cantiere in oggetto. In questo caso dovrebbe aver anche inviato alle Autorità territorialmente competenti in base all’art. 99 del succitato Decreto anche la notifica preliminare. Invii quindi immediatamente, così come previsto dal dettato legislativo, integrazione della notifica citandone la data e allegandone copia delle ricevute delle rispettive racc. A/R alle stesse Autorità ove, spiega brevemente i fatti e le sue ragioni e rimetta il mandato ricevuto al Committente , che da quel momento rimarrà unico “responsabile della sicurezza in cantiere”. Tali missive vanno anche inviate, per competenza, sempre a mezzo racc. A/R anche al Committente, alla D.L. e al Titolare dell’Impresa/e affidataria dei lavori. Parimenti indichi in questa lettera di non poter più proseguire gli incarichi ricevuti sia di Coordinatore in fase di progettazione, che di esecuzione. Ricordi sempre che in ambito di conduzione di un Appalto, anche e soprattutto, ai fini della sicurezza nulla deve essere comunicato a” voce” ma per iscritto !!!. Il che comporterebbe a mio avviso anche di inviare copia della sua missiva anche all’Ufficio tecnico comunale competente ed al Comando dei vigili urbani. Il che non le precluderà di redigere eventuale parcella per il lavoro svolto , includendo l’eventuale aggravio di tempo e costi occorsi per dirimere la questione, che computerà a vacazione. Le consiglio pure di farsi vidimare dalla Commissione Specifiche presso l’Ordine, la sua parcella e procedere , se lo ritiene opportuno , al recupero forzoso tramite un legale delle somme a lei dovute.
Architetto Giuseppe Fichera
Sono un architetto, abilitato a svolgere incarichi di Coordinatore in fase di Progettazione ed in Esecuzione, posso essumere incarichi di RSPP di Imprese o devo seguire uno specifico corso formativo?
Deve seguire apposito corso per RSPP rispettivamente nei settori ATECO relativi alla tipologia di Imprese presso cui intende svolgere tale “Servizio”.
Architetto Giuseppe Fichera
29/09/2011: DIRETTORE TECNICO D'IMPRESA
vorrei sapere quali sono le responsabilità civili e penali del Direttore Tecnico di una Impresa.
Il Direttore Tecnico di un'Impresa, se delegato, è responsabile al pari del Datore di Lavoro in base al ruolo che egli assume nell'impresa stessa, giusto delega del Datore di lavoro così come descritto nell'art.16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., escluse quelle descritte dal successivo art 17 che restano in capo al Datore di Lavoro in quanto non delegabili.
architetto Giuseppe Fichera
29/09/2011: COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
Sono stato nominato coordinatore in fase di esecuzione per una ordinaria manutenzione delle facciate di un fabbricato a Roma . il condominio ha stipulato un contratto con una impresa affidataria che ha subappaltato tutte le lavorazioni compreso l'allestimento del ponteggio, non avendo ne mezzi ne personale ma essendo solamente costituita da un titolare.
La domada è questa : la ditta suddetta affidataria deve redigere il POS ? deve presentare anche l'autocertificazione per imprese al disotto di 10 dipendenti?
Infine la nomina di responsabile dei lavori può essere data allo stesso coordinatore in fase di esecuzione, oppure si configura una sorta di incopatibilità?
Ai suoi quesiti rispondo a tutti e tre” SI !”. Essendo il Datore di lavoro della Ditta affidataria responsabile di tutti i suoi subappaltatori. Ricorderei che un siffatto Appalto è estremamente anomalo e quindi pericoloso ( trattasi in termini comuni di cessione d’Appalto) , peraltro vietato nei lavori pubblici e che ad ogni singolo Condomino restano in capo responsabilità penali e civili in Eligendo e in Vigilando. Ovvero In qualità ognuno per se in qualità di Committente risponde delle scelte “ presumibilmente economiche” che ha fatto e che l’eventuale nomina di un Responsabile dei lavori non copre le scelte effettuate precedentemente alla sua nomina.
Architetto Giuseppe Fichera
14/06/2011: D.lgs 81/08 e s.m.i
Sto redigendo una perizia e tra i vari quesiti ho la richiesta di accertare la percentuale di responsabilità tra : 1) Responsabile Sicurezza in fase di progetto,2)Responsabile Sicurezza in fase esecuttiva,3) Direttore Lavori,4)Ditta Affidataria,Committente; avendo il responsabile della sicurezza infase di progetto non previsto opera per la sicurezza in fase di sbancamento terreno creando danni al confinante e ne il r.s.e. ne il d.l.ne la ditta Affidataria si sono accorti di tale carenza.
Ancora una volta debbo far notare che non esiste un “ Responsabile della sicurezza” nel dettato legislativo, ma bensì un Responsabile dei lavori, un Coordinatore in fase di progettazione ed un coordinatore in fase di esecuzione. Il Responsabile dei lavori sostituisce il Committente ( se da questi designato), con responsabilità in” eligendo e vigilando” oltre alla verifica dell’impresa/e e obbligo di redigere la notifica preliminare. Il Coordinatore in fase di progettazione quello di redigere il Piano di sicurezza, mentre quello in fase di esecuzione di verificare il piano operativo dell’Impresa/e. Comunque tutti i soggetti da lei menzionati hanno responsabilità penali specifiche previste dalla legge in caso di infortuni ai lavoratori o a terzi. Diverse sono le responsabilità civili per danni che vanno valutate diversamente, ovvero responsabilità ai professionisti incaricati solo in caso di dolo o colpa grave ( errori di progettazione , calcolo , ecc. ecc. ) Al committente in solido e all’Appaltatore per imperizia. Di solito però tali danni sono coperti contrattualmente da apposita assicurazione che di solito spetta all’Impresa di attivare. Mai confondere la normativa di Sicurezza , rivolta alla salute dei lavoratori e dei terzi con i danni al patrimonio regolati dal Codice civile.
Architetto Giuseppe Fichera
Esistono limiti di anzianità e/o di competenze nella redazione di un progetto esecutivo (PIMUS) di un ponteggio metallico necessario alla realizzazione della struttura in c.a. di un cantiere di cui sono il direttore dei lavori? Il cantiere in oggetto riguarda la realizzazione di un villino ed il ponteggio avrà altezza massima di 6.5m dal piano campagna e l'estensione planimetrica del villino consiste in un rettangolo con lato 11x17m. Dovrà essere eseguito il calcolo strutturale.
Sono iscritto all'ordine da aprile 2004 alla sezione "A".
Per mia e sua fortuna, ancora non esiste nessun limite di età per la redazione del PIMUS ed eseguire i calcoli di un ponteggio. Le competenze son quelle relative alla conoscenza da lei acquisita per svolgere tale incarico professionale in “scienza e coscienza”.
architetto Giuseppe Fichera
Riferimenti
Consulenti:
arch. Tiziana Silvani
arch. Giuseppe Fichera
Referente di area: Rita Traversi
I colleghi architetti prestano la loro consulenza on-line a titolo non oneroso