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Consulenza Legale (Urbanistica ed Edilizia)

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28/12/2011: SANZIONE PER COMUNICAZIONE FINE LAVORI

Ho presentato in data 03.04.2008 la Denuncia di Inizio Attività ex art. 22-23 D.P.R. 380/2001 al Municipio di competenza dei lavori stessi. In data 08.11.2011 ho presentato comunicazione di fine lavori allo stesso Municipio.
In data 02.12.2011 ho ricevuto una comunicazione da parte del Municipio stesso avente per oggetto "Pagamento Sanzione per comunicazione di fine lavori tardiva" per un importo di euro 1.500,00 ai sensi dell'art. 23 c.7 D.P.R. 380/2001 - obbligo di dichiarazione fine lavori - in assenza del quale si applica l'art. 37 c.5".
Dall'analisi dei richiamati articoli del T.U., il c. 7 dell'art. 23 prevede che "Ultimato l'intervento, il progettista o tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività" mentre il c.5 dell'art. 37 sancisce che "Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 c.6, la denuncia di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro".
Dati questi presupposti non mi capacito ne della motivazione ne tantomeno dell'importo della sanzione stessa.
Preciso inoltre che nella comunicazione non sono esplicitati ne i tempi ne i modi per il pagamento o per l'eventuale ricorso.
Quali provvedimenti è possibile prendere per cautelarsi rispetto alla sanzione stessa visto che i richiami normativi non collimano con quanto richiesto dal U.T. del Municipio?

Purtroppo la sanzione applicata è quella prevista dall’art. 19 della legge regionale del Lazio n. 15 del 2008 (corrispondente all’art. 37 del T.U. dell’edilizia). Occorrerebbe avviare un contenzioso sostenendo l’inapplicabilità della citata disposizione alla fattispecie,restando quest’ultima regolata dal solo T.U. Si segnalano peraltro gli alti costi di un eventuale giudizio al TAR.
Prof. Avv. Salvatore Bellomia

20/12/2011: quesito

Come architetto posso firmare il progetto del solo impianto fotovoltaico per un'edificio esistente.

In effetti, se, come si deduce dalla richiesta formulata, non sono previste opere edili, dunque gli impianti progettati non risultano asservire un'opera architettonica, il dubbio è legittimo.
A mio parere è comunque possibile firmare il progetto di un impianto
fotovoltaico, purchè questo sia integrato in una costruzione.
architetto Alessandra Zarfati

19/12/2011: DISTANZA DI COSTRUZIONE TRA DUE CONFINI

Ho necessita di delucidazioni per una perizia circa le distanze delle costruzioni dai confini: il nuovo prg di Roma non da indicazioni al riguardo. Il regolamento edilizio all'art. 28 riporta: "Nel caso di area libera contigua ad altra parimenti libera, il proprietario che intenda costruire a distanza dal confine deve lasciare una zona libera di larghezza proporzionata alla massima altezza permessa dal Regolamento". Non riesco ad interpretare il "proporzionata" nel senso che facendo riferimento alla distanza fra i fabbricati (art. 19) significa che l'eventuale distanza fra i fabbricati permessa la divido a metà da una parte e l'altra del confine? la stessa considerazione vale per i 3m di cui all'art.873 CC . se gli edifici devono ancora essere costruiti si considera 1.5 da una parte e 1.5 dall'altra? (cosi mi è stato detto da un tecnico del comune ma mi ha detto che questa è una loro interpretazione).

Sì, l’interpretazione dell’Amministrazione sembra corretta, dovendosi dividere a metà la distanza considerata.

Prof. Avv. Salvatore Bellomia

14/12/2011: DIA

Sono stata incaricata per risolvere un problema relativo ad una DIA presentata già più di tre anni fa, mai chiusa, nel centro storico (A) in un piccolo comune del viterbese, a firma di un geometra locale. A seguito di una denuncia, sono state rilevate alcune irregolarità, tra le quali l’elevazione di un tetto di circa 30 cm senza presentazione di calcoli al G.C.. Sismicamente ci troviamo in zona tipo 2.
Ora il Tribunale di Viterbo ha chiuso con rito abbreviato l’aspetto penale, condannando ad un piccolo risarcimento proprietà, tecnico e ditta esecutrice.
Per regolarizzare la pratica già presentata ora dovrebbero essere presentati i calcoli in sanatoria: le domande sono:
chi se ne deve far carico?
e
la pratica in sanatoria normalmente passerebbe direttamente al giudice, il quale però ha già emesso la sentenza, per i reati p.e p. per gli art.110, 93,94 e 95 del D.P.R. 380/2001.

E’ possibile allegare la sentenza alla consegna dei calcoli in sanatoria?
Anche in virtù dell’art. 649 divieto di secondo giudizio (C.P.P.)?

Se ne deve fare carico la proprietà, il progettista e il direttore dei lavori. Trattandosi di procedimento amministrativo, il giudice penale non ha competenza al riguardo, salvo che nell’ipotesi di commissione di nuovi reati.

Prof. Avv. Salvatore Bellomia



06/12/2011: SPOSTAMENTO E /O MODIFICA FINESTRE

Vorrei sapere qual'è l'iter da seguire per spostare una finestra e modificarne altre in un appartamento posto al piano attivo di un edificio in zona piazza Bologna (municipio 3). Chiedo delucidazioni in quanto mi è stato detto che ciò non è di competenza del municipio

Seguendo una interpretazione peraltro non pacifica in giurisprudenza, potrebbe attivarsi una procedura di semplice SCIA. In alternativa, potrebbe essere necessario il permesso di costruire. Tutto dipende dalla intensità della ristrutturazione.

Prof. Avv. Salvatore Bellomia



05/12/2011: INCOMPATIBILITA' LIBERA PROFESSIONE/DIPENDETE COMUNALE

Vorrei sapere se rivestendo la carica di "Responsabile dell'Area IV "Urbanistica - Ambiente" presso un'amministrazione comunale, bisogna abbandonare il timbro e quindi la libera professione nel Comune di esercizio o in altri, anche se si parla di contratto a tempo determinato.

Per tutta la durata del contratto non si potrà svolgere attività libero professionale nel Comune in questione.

Prof. Avv. Salvatore Bellomia



30/11/2011: VARIANTE AL PROGETTO

Vorrei sapere essendo subentrata nella progettazione di edificio, con progetto già presentato varie volte dal tecnico precedente, quale è la mia responsabilità per avere prodotto un avariante al progetto già depositato al comune senza avere controllato la vericidità dei dati riportati nel progetto originario gia variato e verificato dal tecnico comunale per tre anni e sette volte.

Che dire? Se i dati del progetto originario sono già stati a suo tempo positivamente verificati, si devono presumere veritieri, con conseguente assenza di responsabilità; responsabilità che, in caso diverso, sarebbe altrimenti sussistente.

Prof. Avv. Salvatore Bellomia

29/11/2011: PIANO CASA

In riferimento al nuovo piano casa mi è stato commissionato un progetto di ampliamento di un immobile sanato in zona C3 di Piano Regolatore. Considerando il fatto che l'edificio è situato per metà in zona di piano destinata a verde pubblico e per la restante in zona c3, volevo sapere se un eventuale intervento di demolizione e successiva ricostruzione comportebbe la perdita dei diritti residenziali di suolo acquisiti con la sanatoria.

Sì, la comporterebbe.

Prof. Avv. Salvatore Bellomia

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