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27 Marzo 2023

Bonus casa e Soa: quali i requisiti da verificare

La risposta ai quesiti dell'Ance fornita dalla Commissione per il monitoraggio istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici

Arrivano dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 58 del 2017, istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, alcuni chiarimenti in merito all’obbligo di attestazione di qualificazione per le imprese che eseguono i lavori beneficianti del Superbonus o degli altri bonus casa per i quali si è optato per la cessione o lo sconto in fattura. Cessioni e sconti, che – va ricordato – hanno subito uno stop con il Dl Crediti (Dl 11 del 2023).

L’articolo 10-bis che ha introdotto l’obbligo di Soa per lavori di importo superiore a 516mila euro – ricorda la Commissione nella risposta ai quesiti presentati dall’Ance – risponde all’esigenza di garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

Secondo l’interpretazione della Commissione il rinvio all’art. 84 del Codice Appalti, richiamato nell’introdurre l’obbligo del possesso dell’attestazione Soa, non ha l’obiettivo «di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa. Tali requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione Soa a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire».

«Essendo questa la ratio e la finalità della norma, per ciò che riguarda la necessità di individuare la “occorrente” qualificazione Soa ai sensi dell’articolo 10bis – spiega ancora la Commissione – è possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall’Anac seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 euro». «Secondo tale tesi, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie Soa e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione».

Da tale linea interpretativa discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie Soa:
• OG1 (Edifici civili e industriali)
• OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
• OG11 (impianti tecnologici)
• OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
• OS21 (Opere strutturali speciali)
• OS28 (impianti termici e di condizionamento)

«Inoltre, sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica».

Per i dettagli si rimanda al testo della risposta fornita dalla Commissione per il monitoraggio.

di Mariagrazia Barletta

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