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28 Febbraio 2023

Fotovoltaico, eolico, comunità energetiche: semplificazioni con il Dl Pnrr-ter in vigore

Autorizzazione paesaggistica per il fotovoltaico in 45 giorni e subito efficace se non vengono comunicati motivi ostativi. Ampliate le possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili. Entro i 20 KW, l'installazione, con qualunque modalità, dell'Eolico è considerata manutenzione ordinaria

Autorizzazione paesaggistica in 45 giorni per gli impianti fotovoltaici e termici installati su edifici o manufatti fuori terra, trascorsi i quali, se non vengono comunicati motivi ostativi, il nulla osta si ritiene rilasciato ed è subito efficace. Nessun permesso, autorizzazione o nulla osta per l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra se ricadono in aree industriali, artigianali, ex cave e discariche chiuse. Semplificazioni per l’eolico entro i 20 KW di potenza. Ampliamento dell’elenco delle aree idonee ope legis all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. E, possibilità più ampie per costituire le comunità energetiche rinnovabili. Sono alcune delle semplificazioni inserite nel Dl Pnrr 3 (Dl 13 del 2023) entrato in vigore il 25 febbraio. Semplificazioni strutturali, dunque, non solo legate alle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Fotovoltaico, autorizzazione paesaggistica in 45 giorni

Nei casi in cui, per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, sia necessario il nulla osta paesaggistico, il relativo rilascio deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza. Se i 45 giorni decorrono senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di 45 giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni se, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la soprintendenza manifesta, «in modo puntuale e motivato», la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di apportare modifiche al progetto di installazione.

Fotovoltaico a terra, procedure semplificate per aree industriali, commerciali, artigianali, cave e discariche

È considerata manutenzione ordinaria, e dunque non comporta l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici a terra (comprese le relative opere e infrastrutture necessarie) che ricadono all’interno di aree a destinazione commerciale, artigianale e industriale, in discariche chiuse o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Se l’intervento ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il progetto va comunicato alla soprintendenza competente, la quale adotta un provvedimento motivato di diniego solo in caso di accertata carenza di requisiti di compatibilità. Lo stop della soprintendenza deve arrivare al massimo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Aree contermini a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico, niente parere del ministero della Cultura

Il Dl Semplificazioni (77 del 2021), nel riformare i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, aveva previsto, nell’ambito della conferenza di servizi attivata tramite procedimento unico (art. 12 Dlgs 387 del 2003), l’acquisizione del parere (obbligatorio ma non vincolante) del ministero della Cultura per l’installazione di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico. Con il Dl Pnrr 3 tale passaggio viene abolito e si considera abrogata ogni disposizione contenuta nelle linee guida del Mise (Dm 10 settembre 2010) e nei relativi provvedimenti attuativi, che contrasta con l’abolizione del parere del ministero della Cultura nel procedimento unico per impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica.

Sempre relativamente all’autorizzazione unica prevista per la costruzione o per la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il Dl Pnrr 3 inserisce un’ulteriore semplificazione, prevedendo che il provvedimento di Via, laddove previsto, sia compreso nell’autorizzazione finale rilasciata in seguito alla partecipazione di tutte le amministrazioni interessate in conferenza di servizi. Il rilascio dell’autorizzazione – comprensivo di eventuale Via – costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è ora fissato in 150 giorni.

Eolico, semplificazioni per potenze fino a 20 KW

Le semplificazioni introdotte per l’installazione di impianti fotovoltaici e termici dai decreti Pnrr (Dl 77 del 2021) ed Energia (Dl 17 del 2022) vengono estese anche agli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 KW, purché posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Significa che – al netto di alcune eccezioni di cui si dirà – l’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici entro i 20 KW è considerata un intervento di manutenzione ordinaria e come tale non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

Per gli impianti eolici che ricadono nelle zone territoriali omogenee A e B (ai sensi del Dm 1444 del 1968) l’installazione dell’eolico rientra nel perimetro della manutenzione ordinaria e non occorrono atti di assenso se, oltre ad essere rispettata la condizione relativa alla potenza, che non deve superare i 20 KW, l’impianto non superi la soglia dei cinque metri di altezza. In presenza beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, quali: ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto con valore estetico e tradizionale (articolo 136, comma 1, lettere b e c del Codice dei beni culturali e del paesaggio) anche per l’eolico occorre l’autorizzazione paesaggistica (anche entro i 20 KW di potenza), che deve essere rilasciata entro 45 giorni.

Anche in questo caso, se i 45 giorni trascorrono senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è subito efficace. Il termine di 45 giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità competente «rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione». Non occorre l’autorizzazione paesaggistica, per gli impianti eolici entro i 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, che ricadono nell’ambito di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (art. 136, comma 1, lettera c del Dlgs 42 del 2004), purché gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni o dai punti di vista panoramici.

Comunità energetiche, ampliato l’elenco dei soggetti con poteri di controllo

Andando a modificare l’elenco dei soggetti che possono costituire le comunità energetiche rinnovabili, il Dl Pnrr 3 individua come possibili membri delle comunità energetiche, con poteri di controllo, anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Inoltre, possono accedere agli incentivi per le Cer anche i gruppi costituiti unicamente da piccole e medie imprese agricole, da cooperative agricole, per impianti a fonti rinnovabili, inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a un MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

Comunità energetiche, concessione in deroga al Codice appalti

Fino al 31 dicembre 2025, per la costituzione di comunità energetiche finanziate con risorse del Pnrr (M2, C2, investimento 1.2) gli enti locali possono affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità sulle quali installare gli impianti fotovoltaici. Potranno farlo in deroga al Dlgs 28 del 2011 che le obbligherebbe a rispettare le norme del Codice degli appalti. La concessione di aree e superfici finalizzate alla realizzazione di Cer previste dal Pnrr potrà dunque avvenire in deroga al Codice dei Contratti, ma nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.

Gli enti locali dovranno comunque pubblicare degli avvisi, anche sulla base di appositi bandi-tipo predisposti dall’Anac. Gli avvisi dovranno individuare le aree da affidare, la durata minima e massima della concessione, l’importo del canone richiesto. Se si fanno avanti più soggetti interessati per la medesima area o superficie, l’ente locale deve tener conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna Cer e dell’entità del canone di concessione offerto.

Esteso l’elenco delle aree idonee ope legis, ridotte le aree di rispetto da beni culturali e paesaggistici

Si interviene, ancora una volta, per estendere l’elenco delle aree idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili. Si tratta delle aree idonee ope legis, ossia determinate per legge (dal Dlgs 199 del 2021) fino a quando non sarà completato l’iter che porterà le regioni e le provincie autonome a individuare tali aree nei propri territori, sulla base della ripartizione delle potenze da installare affidata ad un decreto interministeriale. Dunque, con il Dl Pnrr, l’elenco si allarga anche ai siti e agli impianti all’interno dei sedimi aeroportuali, che sono nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale.

Viene inoltre ridotta la fascia di rispetto dai beni culturali e paesaggistici (tutelati rispettivamente ai sensi della parte II e dell’art. 136 del Dlgs 42 del 2004) entro la quale non possono essere ricomprese le aree idonee. Tale fascia, prima dell’intervento del Dl Pnrr 3 era pari a sette chilometri dal perimetro del bene per gli impianti eolici e di un Km per il fotovoltaico. Ora tali misure sono rispettivamente pari a tre km e 500 m. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del ministero della Cultura, che partecipa al procedimento unico (art. 12, Dlgs 387 del 2003), a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.

di Mariagrazia Barletta

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