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Sostenibilità
02 Maggio 2023

Legge Pnrr-ter: semplificazioni per fotovoltaico, eolico e comunità energetiche

Autorizzazione paesaggistica in 45 giorni per gli impianti fotovoltaici e termici installati su edifici o manufatti fuori terra, trascorsi i quali, se non vengono comunicati motivi ostativi, il nulla osta si ritiene rilasciato ed è subito efficace. Nessun permesso, autorizzazione o nulla osta per l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra se ricadono in aree industriali, artigianali, ex cave e discariche chiuse. Semplificazioni per l’eolico entro i 20 KW di potenza. Ampliamento dell’elenco delle aree idonee (ope legis) all’installazione di impianti da fonti rinnovabili. E, possibilità più ampie per costituire le comunità energetiche rinnovabili. Deroghe alla Via per alcune tipologie di impianti fotovoltaici. Sono alcune delle semplificazioni in vigore con il Dl Pnrr-ter diventato legge (Dl 13 del 2023).

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Fotovoltaico, autorizzazione paesaggistica in 45 giorni

Il Dl e la sua legge di conversione intervengono sull’iter – definito dal Dlgs 28 del 2011 (art. 7-bis) – per l’autorizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici installati sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra. Nei casi in cui, per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici sia necessario il nulla osta paesaggistico, il relativo rilascio deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza. Se i 45 giorni decorrono senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di 45 giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni se, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la soprintendenza manifesta, «in modo puntuale e motivato», la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di apportare modifiche al progetto di installazione.

Fotovoltaico a terra, procedure semplificate per aree industriali, commerciali, artigianali, cave e discariche

Viene considerata manutenzione ordinaria, e dunque non comporta l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici a terra (comprese le relative opere e infrastrutture necessarie) che ricadono all’interno di aree a destinazione commerciale, artigianale e industriale, in discariche chiuse o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Sono fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Dlgs 152 del 2006 (verifica di assoggettabilità a Via e Valutazione di impatto ambientale). Se l’intervento ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il progetto va comunicato alla soprintendenza competente, la quale adotta un provvedimento motivato di diniego solo in caso di accertata carenza di requisiti di compatibilità. Lo stop della soprintendenza deve arrivare al massimo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento si precisa che è fatto comunque salvo l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.

Comunità energetiche, ampliato l’elenco dei soggetti con poteri di controllo

Andando a modificare l’elenco dei soggetti che possono costituire le comunità energetiche rinnovabili, il Dl Pnrr 3 individua come possibili membri delle comunità energetiche, con poteri di controllo, anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, possono accedere agli incentivi per le Cer anche i gruppi costituiti unicamente da piccole e medie imprese agricole, da cooperative agricole, per impianti a fonti rinnovabili, inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a un MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria.

Comunità energetiche, concessione in deroga al Codice appalti

Fino al 31 dicembre 2025, per la costituzione di comunità energetiche finanziate con risorse del Pnrr (M2, C2, investimento 1.2), gli enti locali possono affidare in concessione aree o superfici nelle proprie disponibilità sulle quali installare gli impianti fotovoltaici. Potranno farlo in deroga al Dlgs 28 del 2011 che le obbligherebbe a rispettare le norme del Codice degli appalti. La concessione di aree e superfici finalizzata alla realizzazione di Cer previste dal Pnrr potrà dunque avvenire in deroga al Codice dei Contratti, ma nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione. Gli enti locali dovranno comunque pubblicare degli avvisi, anche sulla base di appositi bandi-tipo predisposti dall’Anac. Gli avvisi dovranno individuare le aree da affidare, la durata minima e massima della concessione, l’importo del canone richiesto. Se si fanno avanti più soggetti interessati per la medesima area o superficie, l’ente locale deve tener conto, ai fini dell’individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna Cer e dell’entità del canone di concessione offerto.

Niente Via fino al 2024 per alcuni progetti

Dal 22 aprile 2023 a tutto il 2024 sono esentati dall’obbligo di Valutazione di impatto ambientale (Via) alcune tipologie di progetto e di intervento riguardanti impianti di stoccaggio, fotovoltaici, eolici, purché ricadenti in aree idonee, contemplate nell’ambito di piani o programmi sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica. A tali condizioni, sono, dunque esentati dalla Via, sia i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW sia i progetti di impianti per lo stoccaggio dell’energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi.

Esenti dalla Via anche i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei già menzionati interventi, sino a 50 MW. Esclusi temporaneamente dalla Via anche i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell’area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell’intervento medesimo, sino a 50 MW. L’elenco delle deroghe si completa con i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano nelle aree individuate per la produzione di energie rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica.

Infine, l’esenzione dall’obbligo di Via si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l’energia rinnovabile nel sistema elettrico. Vale, inoltre, per i progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale predisposto almeno ogni due anni da Terna ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 93 del 2011, già sottoposto positivamente a Vas.

Infine, al verificarsi di alcune condizioni, sono incrementate le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di Via statale o di verifica di assoggettabilità a Via da parte delle regioni.

Aree contermini a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico, niente parere del ministero della Cultura

Il Dl Semplificazioni (77 del 2021), nel riformare i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, aveva previsto, nell’ambito della conferenza di servizi attivata tramite procedimento unico (art. 12 Dlgs 387 del 2003), l’acquisizione del parere (obbligatorio ma non vincolante) del ministero della Cultura per l’installazione di impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a vincolo paesaggistico. Con il Dl Pnrr 3 tale passaggio viene abolito e si considera abrogata ogni disposizione contenuta nelle linee guida del Mise (Dm 10 settembre 2010) e nei relativi provvedimenti attuativi, che contrasta con l’abolizione del parere del ministero della Cultura nel procedimento unico per impianti localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica.

Sempre relativamente all’autorizzazione unica prevista per la costruzione o per la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il Dl Pnrr 3 inserisce un’ulteriore semplificazione, prevedendo che i provvedimenti di valutazione ambientale, laddove previsti, siano compresi nell’autorizzazione finale rilasciata in seguito alla partecipazione di tutte le amministrazioni interessate in conferenza di servizi. Il rilascio dell’autorizzazione – comprensivo delle eventuali valutazioni ambientali – costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è ora fissato in 90 giorni nel caso di impianti localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del Dlgs 42 del 2004, qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali. Negli altri casi, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a 60 giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale.

Esteso l’elenco delle aree idonee ope legis, ridotte le aree di rispetto da beni culturali e paesaggistici

Si interviene, ancora una volta, per estendere l’elenco delle aree idonee all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili. Si tratta delle aree idonee ope legis, ossia determinate per legge (dal Dlgs 199 del 2021) fino a quando non sarà completato l’iter che porterà le regioni e le provincie autonome a individuare tali aree nei propri territori, sulla base della ripartizione delle potenze da installare affidata ad un decreto interministeriale. Dunque, con il Dl Pnrr.ter, l’elenco si allarga anche ai siti e agli impianti all’interno dei sedimi aeroportuali, che sono nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale.

Viene inoltre ridotta la fascia di rispetto dai beni culturali e paesaggistici (tutelati rispettivamente ai sensi della parte II e dell’art. 136 del Dlgs 42 del 2004) entro la quale non possono essere ricomprese le aree idonee. Tale fascia, prima dell’intervento del Dl Pnrr 3 era pari a sette chilometri dal perimetro del bene per gli impianti eolici e di un Km per il fotovoltaico. Ora tali misure sono rispettivamente pari a tre km e 500 m. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del ministero della Cultura, che partecipa al procedimento unico (art. 12, Dlgs 387 del 2003), a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela.

Con una modifica approvata al Senato, sono ricompresi tra le aree idonee anche i siti in cui si realizzano modifiche anche sostanziali agli impianti esistenti, quali interventi di potenziamento, rifacimento o ricostruzione integrale cui possono essere abbinati sistemi di accumulo, purché, però, non comportino una variazione dell’area occupata superiore al 20%. Tale limite percentuale non si applica al fotovoltaico installato in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, classificate agricole e racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere. Si prevede, infine, che le società concessionarie autostradali affidino la concessione dei siti e degli impianti nella loro disponibilità sulla base di procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione dei relativi canoni.

Eolico, semplificazioni per potenze fino a 20 KW

Le semplificazioni introdotte per l’installazione di impianti fotovoltaici e termici dai decreti Pnrr (Dl 77 del 2021) ed Energia (Dl 17 del 2022) vengono estese anche agli impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 KW, purché posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Significa che – al netto di alcune eccezioni di cui si dirà – l’installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici entro i 20 KW è considerata un intervento di manutenzione ordinaria e come tale non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

Per gli impianti eolici che ricadono nelle zone territoriali omogenee A e B (ai sensi del Dm 1444 del 1968) l’installazione dell’eolico rientra nel perimetro della manutenzione ordinaria e non occorrono atti di assenso se, oltre ad essere rispettata la condizione relativa alla potenza, che non deve superare i 20 KW, l’impianto non superi la soglia dei cinque metri di altezza. In presenza beni paesaggistici di notevole interesse pubblico, quali: ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto con valore estetico e tradizionale (articolo 136, comma 1, lettere b e c del Codice dei beni culturali e del paesaggio) anche per l’eolico occorre l’autorizzazione paesaggistica (anche entro i 20 KW di potenza), che deve essere rilasciata entro 45 giorni.

Anche in questo caso, se i 45 giorni trascorrono senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è subito efficace. Il termine di 45 giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni qualora, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità competente «rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione». Non occorre l’autorizzazione paesaggistica, per gli impianti eolici entro i 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, che ricadono nell’ambito di complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale (art. 136, comma 1, lettera c del Dlgs 42 del 2004), purché gli impianti non siano visibili dagli spazi pubblici esterni o dai punti di vista panoramici.

di Mariagrazia Barletta

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