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20 Aprile 2023

Il Dl Pnrr-ter è legge: le novità tra poteri sostitutivi, deroghe e semplificazioni

Diventa legge il decreto (Dl 13 del 2023) che revisiona il sistema di governance del Pnrr e rafforza la capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari. La Camera ha infatti approvato oggi 20 aprile, in via definitiva, il disegno di legge di conversione. Molte le novità che riguardano l’edilizia e gli appalti. Il provvedimento agisce sulle procedure del Pnrr, prevedendo, tra l’altro, scorciatoie ad hoc per le scuole. Scorciatoie che, ancora una volta, passano per le deroghe al Codice degli appalti. Si agisce, inoltre, per accelerare alcune opere previste per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, nonché dal programma Caput Mundi-Next Generation Eu. Semplificazioni confermate anche sul fronte del fotovoltaico.

Aggiornamento
La legge di conversione del Dl Pnrr 3 (legge 41 del 2023) è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore dal 22 aprile. QUI IL TESTO COORDINATO.

Struttura di missione per il Pnrr

Presso la presidenza del Consiglio dei ministri viene istituita una nuova struttura di missione del Pnrr che assorbe le funzioni esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Tra i compiti della struttura, che resta in piedi fino al 31 dicembre 2026, vi è la verifica della coerenza dell’attuazione del Pnrr rispetto agli obiettivi programmati e l’eventuale definizione di misure correttive, insieme all’attività istruttoria per la formulazione di proposte di modifica e di aggiornamento al Piano.

Poteri sostitutivi e deroghe

Vengono anche rafforzati i poteri sostitutivi attuabili dallo Stato in caso di inadempienze di un soggetto attuatore dei progetti o degli interventi del Pnrr. Il soggetto cui il Consiglio dei ministri attribuisce poteri sostitutivi (può essere un’amministrazione, un ente, un organo o ufficio oppure uno o più commissari ad acta), al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, può adottare i necessari atti con ordinanza, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei  princìpi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle  leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Il Consiglio dei ministri può, già con la delibera di nomina, autorizzare il soggetto investito di poteri sostitutivi ad adottare ordinanze in deroga alla legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell’incolumità pubblica, dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Semplificazioni per il fotovoltaico

Tante le semplificazioni sul fronte delle rinnovabili. Semplificazioni che sono strutturali e non relative alle sole opere del Pnrr e del Pnc. Una prima novità riguarda i tempi di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il fotovoltaico. Più nel dettaglio, nei casi in cui, per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, sia necessario il nulla osta paesaggistico, il relativo rilascio deve avvenire entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza. Se i 45 giorni decorrono senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, l’autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di 45 giorni può essere sospeso una sola volta e per un massimo di 30 giorni se, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la soprintendenza manifesta, «in modo puntuale e motivato», la necessità di effettuare approfondimenti istruttori o di apportare modifiche al progetto di installazione.

Con le nuove misure, inoltre, viene considerata manutenzione ordinaria, e dunque non comporta l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, comunque denominati, l’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici a terra (comprese le relative opere e infrastrutture necessarie) che ricadono all’interno di aree a destinazione commerciale, artigianale e industriale, in discariche chiuse o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Sono fatte salve – viene aggiunto al Senato – le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del Dlgs 152 del 2006 (verifica di assoggettabilità a Via e Valutazione di impatto ambientale). Se l’intervento ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il progetto va comunicato alla soprintendenza competente, la quale adotta un provvedimento motivato di diniego solo in caso di accertata carenza di requisiti di compatibilità. Lo stop della soprintendenza deve arrivare al massimo entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Viene, inoltre, ampliato l’elenco delle aree idonee ope legis all’installazione di impianti da fonti rinnovabili.

Scuole

Molte le misure inserite nel decreto con l’obiettivo di accelerare i procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici per le opere del Pnrr e del Pnc. Per le scuole del Pnrr le accelerazioni, come è ormai abitudine, passano per scorciatoie e deroghe al Codice degli appalti.

Innanzitutto, le nuove norme stabiliscono che per le attività di supporto tecnico legate agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli rientranti fra i progetti del Pnrr di titolarità del ministero dell’Istruzione, i sindaci, i presidenti delle provincie e delle città metropolitane possono avvalersi di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società da esse controllate. Inoltre, sempre per gli interventi di edilizia scolastica del Pnrr, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza, e anche i soggetti attuatori, possono applicare le deroghe al Codice degli appalti che erano state definite con il Dl 22 del 2020 (articolo 7-ter). Si tratta di disposizioni che permettono ai sindaci, ai presidenti di provincie e città metropolitane e ora anche ai soggetti attuatori, di operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatte salve le disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Ue. Restano fermi il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30 del Codice appalti), i criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34) e le norme sul conflitto di interesse (art. 42). Le deroghe al Codice degli appalti definite dall’articolo 7-ter del Dl 22 del 2020 sono estese agli accordi quadro che saranno banditi da Invitalia per realizzare gli interventi di edilizia scolastica previsti dal Pnrr.

I soggetti attuatori, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, per le scuole del Pnrr possono, inoltre, procedere all’affidamento diretto di servizi e forniture, compresi i servizi di architettura e ingegneria, di importo inferiore a 215mila euro.

Riguardo al concorso per oltre 200 scuole innovative da realizzare con circa 1 miliardo e 200 milioni del Pnrr, si stabilisce che «gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all’appalto per l’affidamento di progettazione ed esecuzione», «affidano i successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi».

Giubileo 2025

il decreto Pnrr 3 (Dl 13 del 2023) e la sua legge di conversione agiscono anche sulle procedure di alcune opere previste per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, nonché dal programma Caput Mundi-Next Generation Eu. La prima opera su cui si interviene è la Città dello Sport a Tor Vergata. Da simbolo delle opere incompiute, le “Vele” di Calatrava dovranno ospitare le celebrazioni del Giubileo 2025. Per questo dovranno essere portati a termine interventi che riguardano il Palanuoto, il Palasport e gli spazi esterni. Il decreto affida all’Agenzia del Demanio il ruolo di stazione appaltante, consentendole, al contempo, di poter ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione ed esecuzione. Una possibilità accordata per portare a conclusione precise opere elencate nel Dl stesso. La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è consentita anche per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici, di cui l’Agenzia del Demanio si servirà per realizzare gli interventi citati.

L’Agenzia del Demanio, per gli interventi elencati e anche per lavori di completamento del sito della Città dello Sport, può far ricorso allo stesso iter accelerato previsto (art. 16-bis del Dl 146 del 2021) per la rifunzionalizzazione di immobili destinati a soddisfare esigenze logistiche delle amministrazioni statali. Iter che prevede, in particolare, semplificazioni per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che passa per una conferenza di servizi semplificata, e una riduzione dei termini per i procedimenti in materia ambientale e paesaggistico-culturale.

Le disposizioni del Dl Pnrr 3 riguardano anche altri interventi da realizzare per il Giubileo 2025, quali: il sottovia di Piazza Pia, la riqualificazione di piazza Risorgimento, dello spazio antistante alla basilica di San Giovanni, di Piazza dei Cinquecento e il rinnovo dell’armamento ferroviario della tratta Ottaviano-Battistini della Metro A. Per queste opere, il Dl Pnrr 3 interviene sulla disciplina della conferenza dei servizi decisoria. In particolare, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese quelle preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

Nel corso della conferenza di servizi è acquisita e valutata la verifica preventiva dell’interesse archeologico, se prevista. La conferenza, inoltre, deve concludersi in 30 giorni, prorogabili, una sola volta e per non più di 10 giorni, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività in esso previste.

Inoltre, le determinazioni di dissenso, comprese quelle rese dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera, quantificandone i relativi costi. Si prevede, inoltre, anche un meccanismo per superare eventuali dinieghi o dissensi da parte di un organo statale. In questi casi, il commissario straordinario per il Giubileo, ossia il sindaco Roberto Gualtieri, può rivolgersi al Presidente del Consiglio dei ministri affinché sottoponga, entro i successivi cinque giorni, la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.

Tempi di pagamento della Pa

Tra le misure inserite nel corso dell’esame del Senato ve ne sono alcune finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione. L’obiettivo è attuare la riforma 1.11 del Pnrr (riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), in base alla quale si prevede che, entro la fine del 2023, le pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino i propri debiti commerciali entro il termine di 30 giorni (60 per le autorità sanitarie regionali).

In particolare, le amministrazioni centrali dello Stato devono adottare specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa, dandone conto nella nota integrativa al Rendiconto. Inoltre, tutte le amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, assegnano ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato.

Svincolo progressivo della garanzia definitiva negli appalti di settori speciali

In materia di appalti, con una modifica apportata a Palazzo Madama, si estende anche ai contratti pubblici relativi ai settori speciali e in corso di esecuzione, l’applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto. Una misura che nasce per favorire la partecipazione alle tantissime procedure di gara che attuano investimenti finanziati in tutto o in parte con risorse del Pnrr, del Pnc e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Ue.

Incentivo per funzioni tecniche

Per l’attuazione del Pnrr, si prevede, inoltre, che gli enti locali e, come aggiunto dal Senato, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale, per gli anni dal 2023 al 2026, possano erogare anche al personale dirigenziale coinvolto nei progetti del Pnrr l’incentivo per funzioni tecniche previsto dal Codice per gli appalti pubblici e ciò in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

Per rafforzare la capacità amministrativa dei titolari di progetti del Pnrr, inoltre, si autorizza la Pa a stabilizzare, dal 1°marzo 2023, il personale non dirigenziale assunto a tempo determinato. Gli enti locali impegnati in progetti del Pnrr, per le procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del Pnrr possono attivare incarichi a tempo determinato in percentuale maggiore (50%) rispetto a quanto attualmente si dispone (30%).

Bilancio di genere e ambientale

Con una modifica approvata al Senato, si dà attuazione della riforma 1.13 del Pnrr, che prevede, dal 2023, l’implementazione del disegno di legge di Bilancio con riferimenti alla spesa ambientale e alle azioni volte a promuovere la parità di genere. Così, dalla Manovra 2024, il ministero dell’Economia dovrà trasmettere alle Camere, degli allegati ad hoc nei quali si dà evidenza delle spese di natura ambientale, ossia finalizzate alla protezione, alla conservazione e all’utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Gli allegati devono, inoltre, specificare quali risorse sono indirizzate alla promozione dell’uguaglianza di genere. Il tutto coerentemente con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

di Mariagrazia Barletta

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