Faq

Formazione

OBBLIGATORIETÀ FORMATIVA

Chi è soggetto all’obbligo di aggiornamento professionale?

Tutti gli architetti iscritti all’Albo s sono soggetti all’obbligatorietà formativa, con l’esclusione di coloro che hanno compiuto il 70° anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine.
Sia i liberi professionisti che i dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, hanno l’obbligo di aggiornarsi.
Sono previsti esoneri dall’obbligo di aggiornamento, come da punto 7 delle vigenti Linee Guida del CNAPPC (vedi faq sul tema degli esoneri).

Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti all’albo?

L’obbligo di aggiornamento professionale decorre dal 01 gennaio 2014.

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione (con un numero di cfp proporzionale rispetto ai 60 cfp del triennio), ottenendo il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi (cfp ordinari e non relativi alla tematica obbligatoria delle discipline ordinistiche) maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Come si acquisiscono i crediti formativi per ottemperare all’obbligo di aggiornamento professionale?

L’aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del “Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo”, mediante le attività formative, anche se svolte all’estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al punto 3 delle Linee Guida CNAPPC e allegati. Le attività possono articolarsi con:

  • la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale, anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;
  • la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, assegni di ricerca, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.F., RSPP Settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l’attività professionale dell’architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all’elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato
  • altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.
Quanti crediti formativi è necessario raggiungere nel secondo triennio formativo 2017-2019?

Sono stati mantenuti i 60 crediti formativi da acquisire anche nel triennio 2020/2022, (così come nel primo triennio 2014/2016 e secondo triennio 2017/2019) di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulla tematica obbligatoria di deontologia e discipline ordinistiche.
Nonostante già con le precedenti Linee Guida sia venuto meno l’obbligo di acquisizione di un numero minimo di cfp annuali, si fa presente che CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l’acquisizione graduale di crediti formativi al fine di garantire la continuità nel tempo dell’aggiornamento professionale.
Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari.

E’ ammesso accumulare crediti formativi in eccesso?

Eventuali crediti formativi maturati in eccesso (maggiori di 60 cfp) verranno automaticamente traslati da un triennio al triennio successivo nel limite massimo di 20 cfp (eventuali crediti eccedenti in materia di deontologia e discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici o ordinari).

Quali sono le aree oggetto dell’attività formativa?
Le attività formative devono avere ad oggetto le aree inerenti all’attività professionale dell’architetto, con particolare riferimento a: 1) architettura 2) gestione della professione; 3) deontologia e discipline ordinistiche; 4) paesaggio; 5) conservazione; 6) pianificazione
Vi sono tematiche obbligatorie da seguire nell’ambito della formazione continua?

Sì, ciascun iscritto all’Ordine ha l’obbligo di acquisire 12 crediti formativi per ogni triennio sui temi della deontologia e discipline ordinistiche.
Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l’offerta formativa su tutte le materie aventi ad oggetto l’attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore (sezione A e B dell’Albo), comprendenti:

– deontologia: codici di condotta e di disciplina, etica della professione (obblighi di diligenza, responsabilità professionale, negligenza e indennità professionale)
– ordinamento della professione e funzionamento dell’Ordine
– consigli di disciplina
– competenze
– forme di esercizio della professione
– responsabilità legate all’esercizio della professione
– garanzie
– contratti e onorari
– assicurazione professionale
– obblighi verso i portatori di interesse, garanzie e diritti di terzi

Come è possibile acquisire nel triennio i 12 cfp obbligatori in materia di deontologia e discipline ordinistiche?

E’ possibile acquisire i cfp obbligatori in materia di deontologia e discipline ordinistiche seguendo eventi formativi, validi per detta tematica (specificatamente indicata nella pubblicazione), presenti sia nell’offerta formativa nazionale, contenuta all’interno della piattaforma iM@teria del CNAPPC, che nell’offerta formativa degli Ordini territoriali.
L’Ordine degli Architetti di Roma da modo a tutti i propri iscritti di poter acquisire cfp su detta tematica e si suggerisce di consultare periodicamente l’offerta formativa in programma e le newsletter contenenti i prossimi corsi/eventi formativi in partenza.
Si sottolinea che non è possibile anticipare nel triennio in corso l’acquisizione dei cfp obbligatori sulla tematica della deontologia e discipline ordinistiche per il triennio successivo, in quanto i cfp aggiuntivi ai 12 obbligatori saranno attribuiti come cfp ordinari.

Gli iscritti che negli anni 2020, 2021 e 2022 (terzo triennio formativo) superano i 12 cfp sul tema obbligatorio della deontologia e discipline ordinistiche, potranno vedersi riconoscere tali ulteriori cfp nella stessa area per i medesimi anni?

Gli iscritti che superano i 12 cfp nel triennio sulla tematica obbligatoria, non avranno riconosciuti tali crediti aggiuntivi nella stessa area (area tematica 3 – deontologia e discipline ordinistiche) per i relativi anni, comunque avranno il riconoscimento di tale aggiornamento come cfp generici o ordinari.

Un iscritto all’Ordine come può iscriversi ai corsi/eventi formativi e “dove” può verificare la propria situazione formativa?

Tramite il sito dell’OAR (www.architettiroma.it) si potranno visualizzare i CFP relativi ai corsi/eventi effettuati con l’OAR, che verranno periodicamente riversati all’interno della piattaforma iM@teria del CNAPPC, all’interno della quale sarà possibile gestire e monitorare la complessiva posizione formativa e accedere al menu di gestione “Formazione”. Non sarà più possibile accedere alla piattaforma “iM@teria” tramite le credenziali dell’area riservata iscritti OAR, ma sarà necessario creare nuove credenziali di accesso sulla piattaforma “iM@teria”.
COME ISCRIVERSI AI CORSI/EVENTI FORMATIVI DELL’OAR: esclusivamente tramite il sito dell’OAR, accedendo alla pagina “Formazione”. Attenzione: Si fa presente che l’assegnazione dei cfp per la partecipazione agli eventi formativi, avverrà a seguito dei tempi amministrativi necessari e della corretta verifica delle presenze dei partecipanti da parte dell’Ordine competente per territorio, entro circa 30 giorni dalla data di svolgimento dell’evento.
L’iscritto ha inoltre la possibilità di autocertificare alcune attività formative svolte al di fuori dell’organizzazione dell’Ordine (leggere faq sulle autocertificazioni) nella sezione “LE MIE CERTIFICAZIONI”, che è attiva e si trova vicino allo spazio “i miei corsi”, all’interno della piattaforma “iM@teria”.

E’ possibile richiedere il riconoscimento dei crediti a posteriori per corsi/eventi formativi svolti al di fuori dell’organizzazione degli Ordini?

Come già previsto dalle precedenti Linee Guida del CNAPPC, non è possibile rilasciare cfp a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al punto 6.7 delle Linee Guida.

Si precisa che gli iscritti provvedono direttamente ad autocertificare, all’interno della piattaforma iM@teria, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

– corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., RSPP, acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal CNAPPC o da un qualsiasi Ordine degli Architetti;
– le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): 20 cfp ad ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell’Ordine territoriale;
– le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere “b” (attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), “c” (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale)
– le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile autocertificare corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro l’anno in cui è stata svolta):
1 – attività formativa svolta all’estero;
2 – attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5.;
3 – corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1.

N.B.: L’autocertificazione da parte degli iscritti deve riguardare solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.
L’Ordine degli Architetti di Roma e provincia si riserva di fare delle verifiche a campione di quanto autocertificato dal professionista.

Qualora non pervenissero comunicazioni dell’Ordine all’iscritto, cosa è necessario verificare?

L’iscritto in tal caso deve aggiornare, attraverso l’accesso nell’area riservata del sito web www.architettiroma.it, i dati personali ed in particolare, per consentire agli uffici una corretta comunicazione con l’iscritto, l’aggiornamento dell’indirizzo email, recapito telefonico e l’attivazione dell’indirizzo pec, nel caso in cui non fosse già stato attivato.

Quali sono le fonti normative sull’aggiornamento professionale continuo?
  • Art. 22 Direttiva Europea 2005/36/CE;
  • DPR 137/2012 (Nuovo Regolamento sulla Riforma delle Professioni);
  • Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo degli Ordini degli Architetti PPC, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 117 del 16 settembre 2013;
  • Linee Guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo, del CNAPPC del 22 gennaio 2014, aggiornate con delibera del CNAPPC del 26 novembre 2014, con delibera del 21 dicembre 2016, nell’ultima versione del 19 dicembre 2019.
Cosa comporta l’inosservanza dell’obbligo formativo? E’ prevista evidenza per l’assolvimento dell’obbligo formativo?

Le vigenti Linee Guida recitano quanto segue: L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.
Alla scadenza del triennio formativo, l’Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l’illecito avvia l’azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l’iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.
Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo; il Consiglio di Disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell’art. 41 comma 6 del Codice deontologico.
Le sanzioni sono previste dall’art. 9 comma 2 del Codice deontologico.

Si informa che il Consiglio Nazionale, con la Circolare del CNAPPC n. 104 del 29.09.2016, nella seduta del 07 settembre 2016, ha approvato i seguenti documenti:
modifica dell’art. 9 del Codice Deontologico per consentire, al termine del primo triennio sperimentale, una uniforme e chiara applicabilità delle sanzioni disciplinari sulla base della mancata acquisizione dei cfp. Il nuovo comma 2) dell’art. 9 specifica che la mancata acquisizione dei cfp triennali minimi, nel limite massimo del 20% (12 cfp su 60 cfp) comporta l’irrogazione della censura; mentre la mancata acquisizione di un numero di cfp superiore al 20% comporta l’irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni cfp mancante
modifica del Regolamento per l’Aggiornamento e lo Sviluppo Professionale Continuo (a partire dal 01 gennaio 2017)

I neoiscritti all’Ordine sono soggetti all’obbligatorietà formativa? E i soggetti che si re-iscrivono all’Ordine a seguito di cancellazione?

Per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione.
Nell’ipotesi in cui il periodo di valutazione dell’obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l’iscritto dovrà conseguire un numero di crediti da calcolarsi per ogni anno in misura pari a 20, dei quali 4 in deontologia e discipline ordinistiche, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Per coloro che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, l’obbligo formativo decorre dall’anno di reiscrizione e i cfp da acquisire sono calcolati in modo proporzionale con riferimento al semestre (per chi si reiscrive dal 1 gennaio al 30 giugno: 20 cfp di cui 4 in materie ordinistiche; per chi si re-iscrive dal 1 luglio al 31 dicembre: 10 cfp di cui 2 in materie deontologiche); inoltre, dovranno conseguire i c.f.p. dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione, fatta salva l’ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i c.f.p. del triennio di riferimento con le modalità sopra descritte senza beneficiare del primo anno di esenzione.

In caso di trasferimento di un iscritto l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.

Per i neoiscritti all’Albo, per il triennio 2020/2022 è prevista una riduzione di crediti formativi da raggiungere?

Sì, i neoiscritti all’Albo sono obbligati ad acquisire 40 cfp anziché 60 cfp, dal 2020 al 2022.
Nulla vieta ovviamente di poter seguire anche altri corsi o qualsiasi altra tipologia di eventi formativi e che tali crediti siano attribuiti.

Anche gli iscritti alla sezione B dell’Albo sono soggetti all’obbligo formativo?
Sì, tutti gli iscritti all’Albo (sia sezione A che sezione B) sono soggetti all’obbligatorietà formativa.
Gli studenti di Architettura devono adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale?
No, non è previsto l’obbligo di aggiornamento professionale per gli studenti, in quanto la normativa vigente fa riferimento a professionisti iscritti a un Ordine degli Architetti di Italia.
Agli iscritti dipendenti pubblici possono essere attribuiti crediti formativi relativamente ai progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro?
Sì, tale attività formativa può essere autocertificata all’interno della piattaforma iM@teria. Si precisa inoltre che i docenti dipendenti pubblici che seguono corsi abilitanti per l’insegnamento in discipline affini all’architettura, non devono fare richiesta di autorizzazione degli stessi, ma basterà autocertificarli all’interno della piattaforma iM@teria del CNAPPC (è utile leggere le faq sulle autocertificazioni). L’Ordine di Roma si è reso parte diligente nell’inviare a tutte le pubbliche amministrazioni la richiesta di far rientrare l’aggiornamento obbligatorio nell’orario di lavoro dei dipendenti.
Agli iscritti dipendenti privati possono essere attribuiti crediti formativi relativamente ai progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro? L’aggiornamento obbligatorio può essere svolto durante l’orario di lavoro per i dipendenti?

In analogia con quanto previsto al punto 5.5., per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali  valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici, a loro esclusivamente destinati, organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza, valutazione da effettuarsi anteriormente allo svolgimento del percorso formativo.

Con riferimento alla seconda domanda, la questione non è di competenza dell’Ordine, ma occorre in tal caso fare riferimento al Sindacato, affinché l’aggiornamento possa essere svolto durante l’orario di lavoro.

L’attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali da diritto all’acquisizione di crediti formativi?

No

ACQUISIZIONE CFP PER I CORSI, ALTRI EVENTI E ATTIVITÀ FORMATIVE

Cosa si deve intendere per “corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo”?

Per “corso” si intende un evento formativo della durata minima di 8 ore, in aula o in collegamento diretto audio/video a distanza (aula virtuale), su temi specifici di cui al punto 3 delle Linee Guida, articolato in uno o più moduli (ossia in parti ciascuna in sé conclusa, con propri obiettivi formativi specifici), finalizzati al raggiungimento di un obiettivo comune, con eventuale verifica finale.
Per tutti i corsi di formazione frontale accreditati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n. 20 crediti formativi nel triennio 2020/2022, per la partecipazione ad ogni singolo corso. Per gli eventi formativi diversi dai corsi (ad esempio seminari, convegni, conferenze, workshop, ecc.) il limite massimo previsto è di n. 8 crediti formativi per ciascun evento.

Ogni corso o evento formativo da diritto all’acquisizione di crediti formativi?

Soltanto i corsi/eventi formativi che hanno ottenuto il riconoscimento da parte del CNAPPC e dagli Ordini territoriali, concorrono ad attribuire crediti formativi validi, oltre ai corsi/eventi formativi organizzati dai datori di lavoro in caso di Enti pubblici.

I corsi/eventi formativi promossi dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia sono visibili sia nel sito web www.architettiroma.it (area “Formazione”), sia nell’offerta formativa nazionale, contenuta nella piattaforma iM@teria del CNAPPC.

La partecipazione alle repliche dell’evento formativo non dà diritto all’attribuzione di crediti formativi a coloro che hanno già acquisito i cfp per l’evento originario.

Dove è possibile trovare la complessiva offerta formativa, con rilascio di crediti, proposta dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia?

La complessiva e ampia offerta formativa dell’Ordine di Roma è possibile consultarla all’interno dell’area “Formazione”, accedendo al sito web www.architettiroma.it. Per ciascun corso/evento formativo proposto (sia frontale che in modalità FAD) sono indicati i relativi crediti formativi attribuiti e si fa presente che l’offerta formativa è in continuo aggiornamento, pertanto si suggerisce di monitorare periodicamente la pagina online.

Possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi che si sono svolti precedentemente al 1 gennaio 2014?
No, possono essere soltanto validati i corsi a partire dal 01 gennaio 2014. Nel caso in cui però si fosse seguito un evento formativo promosso dall’Ordine nel secondo semestre 2013 oppure un corso abilitante (sicurezza, VV.F., RSPP, Acustica, Insegnamento per discipline affini all’architettura, corso di 80 ore sulla certificazione energetica, ecc.) a partire da quelli avviati dal 01 luglio 2013, secondo la Circolare del CNAPPC n. 29 del 06 febbraio 2014, è possibile autocertificarlo all’interno della piattaforma iM@teria.
I corsi abilitanti riconoscono crediti formativi?

Sì, i corsi abilitanti (Sicurezza, VV.F., RSPP Settore ATECO 3 Modulo A, B e B-SP2, C, acustica, certificazione energetica e qualsiasi altra materia che sia oggetto di abilitazione specifica e che abbia per oggetto le aree inerenti l’attività professionale dell’architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, con riferimento all’elenco pubblicato sulla piattaforma nazionale che potrà essere periodicamente aggiornato) riconoscono crediti formativi.

Attribuzione uniforme dei cfp anche per i corsi abilitanti: viene attribuito un credito formativo (cfp) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n. 20 cfp per la partecipazione ad ogni singolo corso.

Misura del credito formativo. Per i partecipanti ai corsi di formazione continua, ai fini del riconoscimento della validità del corso, sono ammesse delle ore di assenza?

Per tutti i corsi di formazione frontale e di FAD sincrona e asincrona accreditati ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, viene attribuito un credito formativo (cfp) per ogni ora di corso, con il limite massimo, nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore, di n. 20 cfp per la partecipazione ad ogni singolo corso.

FREQUENZA AI CORSI: ai fini del riconoscimento della validità del corso e l’ottenimento dei cfp corrispondenti, è necessario che:
• la frequenza non sia inferiore all’80% di quella complessiva prevista,
• nei casi ove è prevista prova finale, questa venga superata

FREQUENZA A EVENTI FORMATIVI (seminari, convegni, conferenze, ecc.): deve essere obbligatoriamente del 100% del monte ore complessivo, così come deliberato dal Consiglio dell’Ordine di Roma.

Alle attività di cui al punto 5.2 delle Linee Guida (seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze workshop e simili), con qualsiasi modalità di erogazione a partire da un minimo di due ore, spettano n. 1 cfp/ora, fino ad un massimo di n. 8 cfp, se sia garantita almeno una delle due condizioni sotto indicate:
• sia previsto dibattito e/o formulazione di quesiti
• sia messo a disposizione materiale e documentazione sui contenuti dell’evento
Per gli eventi formativi riconosciuti di particolare rilievo a livello nazionale, se richiesto dall’Ordine proponente, potranno essere attribuiti dal CNAPPC cfp in misura maggiore a quanto sopra stabilito.

Come comprovare l’avvenuta partecipazione ad un evento formativo dell’OAR in modalità Webinar e/o FAD asincrona?
Nel momento in cui gli uffici di segreteria competenti dell’OAR assegnano la presenza, automaticamente l’iscritto riceve relativa comunicazione tramite email.
La formazione realizzata a distanza può concorrere all’acquisizione dei cfp?

Sì, relativamente alla formazione a distanza, il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma “Moodle”, un pacchetto software per erogare e gestire i corsi di formazione online.

Per tutti gli eventi di formazione in modalità FAD sincrona e asincrona viene attribuito un c.f.p. per ogni ora di attività con il limite massimo di numero 20 c.f.p. nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (ai sensi del punto 5.1 delle Linee Guida) e con il limite massimo di numero 8 c.f.p. relativamente alle attività di cui al punto 5.2 delle Linee Guida.

N.B.: Si ricorda che dalla data di iscrizione ad un evento formativo in modalità FAD, si avrà il tempo per completarne la visione fino alla data di scadenza prevista.

Come specificato al punto 5.2.1 delle Linee Guida ai soli eventi di aggiornamento professionale erogati in modalità FAD asincrona realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di erogazione/comunicazione, su proposta della Commissione Formazione prevista dall’art. 2 del Regolamento e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di crediti superiore ad 1 c.f.p./ora, fino ad un massimo di 2 c.f.p. per ora di erogazione e comunque con il limite massimo di 20 c.f.p. per singolo percorso formativo.

E’ possibile convalidare i crediti per attività formativa svolta all’estero per il triennio 2020/2022?

Sì, è competenza dell’Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili tenuti all’estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari.

A tal fine il professionista autocertificherà la formazione svolta all’estero, all’interno della piattaforma iM@teria, selezionando la tipologia dal menu a tendina:
1) estero – corsi di formazione
2) estero – tutte le altre attività

Su richiesta dell’ordine territoriale la documentazione dovrà essere tradotta.

Quali altre attività comportano l’acquisizione di crediti formativi?

Ai fini del raggiungimento del numero minimo di c.f.p. stabiliti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento, non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e):
a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 c.f.p. per ogni singola seduta, incontri effettivi e documentatai. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Consigli di Federazione, Commissioni parcelle, Consigli di disciplina, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;
b) attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;
c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, 2 c.f.p. per ogni monografia o pubblicazione;
d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita;
e) partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 c.f.p. per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come cfp deontologici per i primi 4 nel triennio e come cfp ordinari, per i successivi);
f) premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 cfp per ogni premio – 10 cfp per ogni menzione – 2cfp per ogni partecipazione – 5cfp per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali

Per le attività che è possibile autocertificare, è utile leggere le faq n. 43-44.

La partecipazione alla Biennale di Venezia comporta l’acquisizione di crediti formativi?

Sì, secondo apposita Circolare del CNAPPC, la partecipazione alla Biennale di Venezia, riconosciuta come evento “eccezionale”, comporta l’acquisizione di 2 cfp e potrà essere autocertificata all’interno della piattaforma telematica del CNAPPC, caricando il relativo titolo di ingresso.

La pubblicazione di monografie, articoli e saggi danno diritto all’acquisizione di crediti formativi?

Sì, 1 cfp per ogni articolo, monografia o pubblicazione; non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività del punto 5.4 di cui alle lettere a), b), c), d), e)
Gli iscritti provvedono direttamente ad autocertificare, all’interno della piattaforma iM@teria, le suddette attività formative, attraverso il caricamento della pagina dalla quale si evince tale legittimità.

I viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Associazioni di iscritti e/o da Federazioni di Ordini Territoriali danno diritto all’acquisizione di crediti formativi?

Sì, 1 cfp per ogni giorno di visita; non possono essere computati complessivamente nel triennio più di 15 c.f.p. derivanti dalla somma dei c.f.p. conseguiti dalle attività del punto 5.4 di cui alle lettere a), b), c), d), e)
Gli iscritti provvedono direttamente ad autocertificare, all’interno della piattaforma iM@teria, le suddette attività formative, attraverso il caricamento del titolo di viaggio ed eventuale relativo programma di studio.

Le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile danno diritto all’acquisizione di crediti formativi?

Sì, le attività connesse a mobilitazione o esercitazione di Protezione civile sono assimilabili a workshop con l’attribuzione di 2 cfp per ogni giorno di attività, con il limite massimo di 24 cfp nel triennio.
ATTENZIONE: Sono ammissibili le sole attività derivate da Protocolli d’intesa sottoscritti dal CNAPPC e Ordini territoriali con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e/o le Protezioni civili regionali-provinciali.

L’attività di responsabilità, promozione, coordinamento e tutoraggio di eventi formativi promossi dagli Ordini Territoriali da diritto all’acquisizione di crediti formativi?

No

ESONERI DALL'OBBLIGATORIETÀ FORMATIVA

Possono essere richiesti esoneri dall’obbligo di formazione e aggiornamento professionale?

Sì, come specificato al punto 7 delle Linee Guida, il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato (utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dall’Ordine), può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:

a) Maternità, paternità, adozione, affidamento
riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp per ciascuna maternità (paternità, adozione e affidamento) nel triennio formativo di riferimento, ivi compresi i 4 cfp in materia di deontologia e discipline ordinistiche; quindi i cfp complessivi da acquisire sono 40, anziché 60; è previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità.
Non esiste un periodo esatto di esonero ma è prevista la riduzione dell’obbligo formativo di -20 cfp; dunque, l’iscritta esonerata dovrà acquisire complessivamente 40 cfp anzichè 60 cfp, nel triennio formativo e i crediti maturati nel periodo di maternità hanno validità per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.
Nel caso di maternità o adozione gemellare, la riduzione sarà pari a – 40 cfp, ivi compresi gli 8 cfp in materia di discipline ordinistiche, quindi i cfp complessivi da acquisire sono 20.
L’esonero per paternità/adozione/affido è ammesso solo nel caso in cui non ne abbia già usufruito l’altro genitore architetto, iscritto ad un Ordine professionale in Italia.
N.B.: per necessità di individuare uno specifico anno per il riconoscimento, si precisa che i 20 cfp saranno assegnati nell’anno del parto/adozione.
In caso di genitorialità (maternità, paternità e adozione) riguardante architetti che hanno già acquisito i crediti formativi obbligatori nel triennio di riferimento, i genitori possono chiedere di traslare la riduzione nell’anno successivo cambiando triennio.

Alla domanda è necessario allegare: la modulistica predisposta dall’OAR + fotocopia documento identità e certificato di nascita/provvedimento adozione oppure autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall’art.46 del D.P.R. 28.12.2000  n. 445 per nascita/provvedimento adozione secondo modello specifico (Allegato 1).

b) Malattia grave, infortunio, che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;

*Per attività professionale non si intende solo il libero professionista, ma anche i dipendenti pubblici e privati con ruoli tecnici affini all’architettura, i collaboratori con qualsiasi modalità di contratto in studi professionali, i docenti di materie tecniche in scuole di qualsiasi ordine e grado, i ricercatori, i dottorandi e i tutor.

Alla domanda è necessario allegare: modulistica predisposta dall’OAR + fotocopia documento identità e documentazione comprovante (certificato medico).

NB: nel caso in cui il certificato medico fosse a cavallo di due anni l’esonero può essere concesso, a discrezione del richiedente, in uno solo dei due anni.

c) Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;

Invalidità o disabilità rivedibile (maggiore del 50%) dell’iscritto, la quale consente tuttavia di poter svolgere, al contempo, l’attività professionale:
si ha diritto alla riduzione del 50% dei cfp da acquisire nell’arco del periodo interessato.
Invalidità o disabilità permanente, la quale consente tuttavia di poter svolgere, al contempo, l’attività professionale:
si ha diritto alla riduzione del 50% dei cfp, senza scadenza, da acquisire nell’arco del triennio formativo.

Alla domanda è necessario allegare: modulistica predisposta dall’OAR + fotocopia documento identità e documentazione comprovante (certificato medico).

– Assistenza continuativa a coniuge, genitore o figlio, affetto/i da grave malattia (per almeno sei mesi continuativi), invalidità o disabilità rivedibile (maggiore del 50%) pur continuando a svolgere l’attività professionale:
si ha diritto alla riduzione del 50% del numero dei cfp da acquisire nell’arco del periodo interessato.
Assistenza continuativa a coniuge, genitore o figlio, affetto/i da invalidità o disabilità permanente pur continuando a svolgere l’attività professionale:
si ha diritto alla riduzione del 50% del numero di cfp, senza scadenza, da acquisire nell’arco del triennio formativo fino al permanere delle condizioni

Alla domanda è necessario allegare: modulistica predisposta dall’OAR + fotocopia documento identità e documentazione comprovante (certificato medico e certificato di necessità assistenza).

NB: nel caso in cui il certificato medico fosse a cavallo di due anni l’esonero può essere concesso, a discrezione del richiedente, in uno solo dei due anni.

– Permanenza all’estero per almeno sei mesi continuativi in un Paese conoggettive restrizioni di connessione internet (tra cui, a titolo di esempio, Cina, etc.) e conseguente impossibilità a seguire corsi/eventi formativi in modalità FAD.

Alla domanda è necessario allegare: modulistica predisposta dall’OAR + fotocopia documento identità e autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 secondo modello specifico (Allegato 2).

NB: nel caso in cui il periodo interessato fosse a cavallo di due anni l’esonero può essere concesso, a discrezione del richiedente, in uno solo dei due anni.

d) Docenti
a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980) 

N.B.: I docenti non iscritti nel detto elenco e i docenti di scuole medie o superiori non possono ottenere l’esonero, in quanto a loro non è precluso l’esercizio della libera professione.

Alla domanda è necessario allegare: modulistica predisposta dall’OAR + fotocopia documento identità e autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 secondo modello specifico (Allegato 3)

a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) all’estero che dichiarano di non esercitare la libera professione
N.B.: I docenti di scuole medie o superiori non possono ottenere l’esonero.

Alla domanda è necessario allegare: modulistica predisposta dall’OAR + fotocopia documento identità, autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall’art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 secondo modello specifico (Allegato 4) e lettera d’incarico.

N.B.: inoltrare istanza per l’anno in corso, non è possibile anticipare la richiesta per gli anni successivi.

e) Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente un anno
(da intendersi che l’iscritto non debba aver esercitato la professione per l’anno antecedente alla data in cui viene presentata la richiesta di esonero).
A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
– coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
– coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
– coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il contratto di impiego).

L’iscritto sotto la propria responsabilità dichiara di:

– non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

– non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

– non esercitare l’attività professionale* neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

Il richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, che devono persistere alla data in cui viene fatta la richiesta di esonero.
* Per attività professionale non si intende solo il libero professionista ma anche i dipendenti pubblici e privati con ruoli tecnici affini all’architettura, i collaboratori con qualsiasi modalità di contratto in studi professionali, i docenti di materie tecniche in scuole di qualsiasi ordine e grado, i ricercatori, i dottorandi e i tutor.

Alla domanda è necessario allegare: modulistica predisposta dall’OAR + fotocopia documento identità e autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall’art.47 del D.P.R. 28.12.2000n.445 secondo modello specifico (Allegato 5).

N.B.: inoltrare istanza per l’anno in corso, non è possibile anticipare la richiesta per gli anni successivi.
L’esenzione di cui ai commi precedenti, da richiedere ogni anno, comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire in modo temporalmente proporzionale, con riferimento semestrale (anche per i c.f.p. relativi alle discipline ordinistiche).
Gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo.

L’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.

Nell’ipotesi di esonero e nell’ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, ai fini della valutazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo nel triennio e, quindi, anche ai fini del procedimento disciplinare, dovranno essere scomputati dai 60 crediti formativi un numero di crediti da calcolarsi
per ogni semestre in misura pari a 10, dei quali 2 in deontologia e discipline ordinistiche.

Attenzione: Si ricorda, come specificato nella faq n. 1, che l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta. Nulla vieta naturalmente di continuare a svolgere attività di aggiornamento professionale.

NON E’ PIU’ RICHIESTO IL RISPETTO DELLE ANNUALITA’ PERTANTO NON ESISTE ALCUNA SCADENZA AL TERMINE DEL SINGOLO ANNO.

In caso di maternità è possibile esonerare per un anno formativo l’iscritta dallo svolgimento dell’attività formativa?

Sì, i crediti obbligatori nell’arco del triennio verranno ridotti di un terzo, riducendo l’obbligo formativo di – 20 cfp, ivi compresi i 4 cfp obbligatori in materia di discipline ordinistiche.
Pertanto, non esiste un periodo esatto di esonero ma è prevista la riduzione dell’obbligo formativo di -20 cfp; dunque, l’iscritta esonerata dovrà acquisire complessivamente 40 cfp anzichè 60 cfp, nel triennio formativo e i crediti maturati nel periodo di maternità hanno validità per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.

N.B.: per necessità di individuare uno specifico anno per il riconoscimento, si precisa che i 20 cfp saranno assegnati nell’anno del parto o successivo nell’ambito del triennio.

Chi non esercita la professione neanche occasionalmente, è soggetto all’obbligo formativo?

Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per un anno, non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo (è da intendersi che l’iscritto non debba aver esercitato la professione per l’anno antecedente alla data in cui viene fatta la richiesta di esonero)

Si ha diritto all’esonero se non si è esercitato la professione neanche occasionalmente soltanto per tre mesi?

No, in tal caso non si ha diritto all’esonero.

Come vengono acquisite le richieste di esonero da parte degli iscritti?

L’Ordine acquisisce le domande di esonero esclusivamente attraverso la Piattaforma “iM@teria” del CNAPPC (imateria.awn.it) e, pertanto, gli architetti sono obbligati dal sistema ad inoltrare le richieste utilizzando esclusivamente tale modalità.

Compilazione della scheda online di richiesta esonero

Compilare la scheda di richiesta online in ogni suo campo, allegando in formato PDF i documenti richiesti (obbligatori, senza i quali l’istanza verrà annullata in Piattaforma) a seconda della casistica.


ATTENZIONE: il sistema consente il caricamento di soli 2 files in formato PDF, max 3MB e quindi in presenza di più pagine occorre unirli in un unico documento; si ricorda che è consentito allegarli soltanto dopo aver salvato la compilazione dei campi della scheda online.
• I files dovranno essere caricati prima dalla propria directory e necessariamente cliccare sul pulsante “Upload“ (senza questo passaggio il sistema non acquisisce l’istanza).
• Procedere con l’invio della certificazione. Per verificare che l’istanza è stata correttamente inoltrata, verificare all’interno della sezione “Le mie certificazioni”.

E’ possibile monitorare la lavorazione dell’istanza dallo status di “Istruttoria in corso” che verrà aggiornato a seguito del parere espresso in delibera di Consiglio (tempi istruttoria circa 45 giorni).

Per eventuali chiarimenti, prima dell’inoltro della richiesta di esonero, è possibile scrivere all’indirizzo email: segreteria.direzione@architettiroma.it , lasciando i propri recapiti telefonici.

N.B.:  Non è possibile richiedere l’esonero dall’obbligo formativo per il triennio 2014-2015-2016, in quanto la piattaforma iM@teria del CNAPPC ha definitivamente bloccato l’inserimento delle istanze.
Infine, si ricorda che per l’attuale triennio formativo è ancora in vigore la delibera di Consiglio OAR rispetto alla quale è possibile ottenere solo uno sconto del 50% per i seguenti casi:
• Malattia grave, infortunio
• Altri casi di documentato impedimento

Si precisa che non sono più acquisite le richieste di esonero tramite email o fax

La richiesta di esonero va presentata una sola volta o va rinnovata?

La richiesta di esonero va rinnovata ogni anno, in quanto potrebbero cambiare le condizioni per le quali era stata approvata la richiesta stessa.

I docenti di scuole medie o superiori possono essere esonerati dall’obbligatorietà formativa?
No, soltanto i docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980), possono fare domanda di esonero dall’obbligatorietà formativa (utile leggere la faq n. 36).

AUTOCERTIFICAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

In quale modalità gli iscritti possono autocertificare specifiche attività formative?

L’Autocertificazione è una procedura attraverso la quale l’iscritto può comunicare all’Ordine una richiesta di credito, per aver partecipato alle attività formative o eventi, previsti nelle Linee Guida del CNAPPC all’art. 6.7. Il sistema delle autocertificazioni riguarda SOLO ed esclusivamente le attività che rientrano nelle casistiche di cui all’art. 6.7 delle Linee Guida e che NON SIANO STATE SVOLTE DA UN ORDINE DEGLI ARCHITETTI.
Gli iscritti potranno autocertificare alcune attività formative attraverso l’accesso alla piattaforma iM@teria del CNAPPC.
Non sarà più possibile accedere a “iM@teria” tramite le credenziali dell’area riservata iscritti OAR, ma sarà necessario creare nuove credenziali di accesso sulla piattaforma iM@teria.

Quali attività formative possono essere autocertificate dal professionista?

Come riportato nel punto 6.7 delle Linee Guida del CNAPPC del 26 novembre 2014, gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa a richiedere al proprio Ordine, attraverso autocertificazione sulla piattaforma telematica, i c.f.p. relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico;

– le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);

– le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 “Altre attività”:
a) partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/ Federazioni, CNAPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine (a titolo gratuito): 1 c.f.p. per ogni singola seduta, incontri effettivi e documentati. La partecipazione alle attività istituzionali coincidenti con le sedute di Consiglio dell’Ordine, Consigli di Federazione, Conferenze degli Ordini e Delegazioni Regionali non comporta riconoscimento di c.f.p.;
b) attività particolari quali mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3), per ogni attività: 1 c.f.p.;
c) monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico professionale: 1 c.f.p. per ogni articolo, 2 c.f.p. per ogni monografia o pubblicazione;
d) viaggi di studio organizzati/promossi dagli Ordini e/o da Federazioni di Ordini territoriali e/o da soggetti terzi accreditati dal CNAPPC: 1 c.f.p. per ogni giorno di visita;
e) partecipazione ai Consigli di Disciplina: 1 c.f.p. per ogni singola seduta effettiva e documentata (validi come cfp deontologici per i primi 4 nel triennio e come cfp ordinari, per i successivi);
f) premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione (per ogni partecipante al gruppo costituito): 15 cfp per ogni premio – 10 cfp per ogni menzione – 2cfp per ogni partecipazione – 5cfp per ogni partecipazione a membro di giuria di concorsi di progettazione quando indicati dagli ordini territoriali

le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

L’iscritto, assumendo piena responsabilità della registrazione, deve inviare contestualmente all’Ordine territoriale un’autocertificazione di evidenzia legale unitamente a copia di documento di identità. Il credito richiesto dall’iscritto verrà ritenuto effettivo solo a seguito dell’attività di verifica da parte dell’Ordine territoriale.
L’autocertificazione da parte degli iscritti riguarda solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale degli Architetti.

Solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi dalla data di svolgimento dell’evento):
– attività formativa svolta all’estero (corsi e seminari svolti all’estero, esclusivamente in modalità frontale, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);
– attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5. (inerenti le aree tematiche);
– corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;
– corsi o eventi seminari organizzati accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1. presso l’Ordine territoriale competente.
In tali casi dovrà essere presentato apposito attestato di frequenza indicante la durata e la tipologia dell’evento ai fini dell’attribuzione dei c.f.p. ai sensi delle presenti Linee Guida e dovrà essere garantito.

Si ribadisce che NON SI PUO’ USARE lo strumento dell’autocertificazione per comunicare all’Ordine cfp attribuiti per la partecipazione a corsi o eventi organizzati dagli Ordini degli Architetti territoriali e eventi formativi regolarmente accreditati e/o tutto ciò che non è indicato nella tendina all’interno della sezione “Le mie certificazioni”, poiché già inseriti in piattaforma iM@teria dagli Ordini territoriali proponenti.

Vengono effettuati controlli su quanto dichiarato dal professionista?
Sì, ciascun Ordine territoriale vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nelle modalità e con i tempi ritenuti più opportuni.
I crediti formativi li rilascia l’Ordine che organizza il corso o l’Ordine di appartenenza?

Il conferimento dei crediti formativi compete solo ed esclusivamente all’Ordine che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.
La procedura adottata prevede che ciascun Ordine degli Architetti competente territorialmente di un determinato evento formativo (oppure lo stesso CNAPPC, se ne è esso competente), abbia la cura di inserire l’evento stesso in piattaforma, attribuendo i relativi crediti formativi ai partecipanti. 

È possibile seguire un evento formativo di un Ordine degli Architetti diverso da quello di appartenenza?

Sì, l’iscritto è libero di acquisire cfp (anche) partecipando ad eventi formativi organizzati da altri Ordini / Enti esterni, purchè questi siano validati dal CNAPPC ai fini del rilascio dei crediti formativi.

Sarà possibile seguire in modalità “FAD” alcuni eventi formativi che organizza l’Ordine di Roma?
L’Ordine di Roma continuerà a dare la possibilità di seguire alcuni eventi formativi in modalità FAD – diretta streaming o streaming asincrono (senza vincolo di orario). La visione dello streaming asincrono verrà verificata attraverso alcune domande; la corretta risposta a tutte le domande permetterà l’acquisizione dei crediti formativi, che saranno successivamente caricati all’interno della piattaforma iM@teria del CNAPPC.
Qualora si riscontrino problemi tecnici nel seguire eventi formativi in modalità streaming asincrono, come è possibile ricevere assistenza?

Qualora si riscontrino problemi tecnici nel seguire un evento formativo in modalità streaming asincrono, si suggerisce di utilizzare un browser aggiornato o provare ad accedere attraverso un differente motore di ricerca. Qualora vi fossero ancora problemi, è possibile inviare un’email all’indirizzo: assistenza@architettiroma.it.

Cosa occorre fare se non si riscontra l’attribuzione dei crediti a completamento della visione di eventi formativi seguiti in modalità streaming asincrono?

Nel caso in cui si riscontrino problemi relativi all’accreditamento di un evento formativo seguito in modalità streaming asincrono, si suggerisce di verificare preventivamente il corretto completamento dell’evento formativo in questione in modalità FAD, ed è importante aver risposto correttamente a tutte le domande del test di verifica.
Qualora vi fossero ancora problemi, è possibile inviare un’email all’indirizzo: assistenza@architettiroma.it.

L’Ordine degli Architetti di Roma può riconoscere crediti formativi per un corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri?
Potranno essere autocertificati dagli iscritti i corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1.
Lo svolgimento dell’attività lavorativa può riconoscere crediti formativi?
No, il CNAPPC non riconosce l’attività lavorativa come forma di aggiornamento professionale, per cui essa non può concorrere all’acquisizione di crediti formativi, così come i tirocini o altre attività similari.

ATTIVITÀ FORMATIVE UNIVERSITARIE E CREDITI FORMATIVI

Se un iscritto seguisse un corso presso l’Università, gli verrebbero riconosciuti crediti formativi professionali?
No, a meno che il determinato corso/evento formativo non sia stato già accreditato presso il CNAPPC o presso un Ordine degli Architetti territoriale.
I master universitari di I e II livello, gli assegni di ricerca, i dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, ulteriori lauree danno diritto a crediti formativi?

Sì, Master universitario di I e II livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari e seconda o ulteriore laurea purchè in materie affini attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3 delle Linee Guida, corsi abilitanti all’insegnamento per discipline affini all’architettura (Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): 20 cfp per ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell’Ordine Territoriale.

Un master universitario di I o II livello conseguito precedentemente al 01 gennaio 2014, può concorrere all’acquisizione di crediti formativi?
No, la formazione continua è obbligatoria dal 01 gennaio 2014 e da tale data i crediti formativi possono essere riconosciuti. Pertanto i master universitari seguiti in anni precedenti, non possono concorrere all’obbligatorietà formativa.
Un corso di perfezionamento universitario attribuisce crediti formativi?
Sì, può essere autocertificato in piattaforma iM@teria dall’iscritto il corso di perfezionamento universitario.
I CFU (Crediti Formativi Universitari) possono essere convertiti in CFP (Crediti Formativi Professionali)?

No

I docenti universitari sono soggetti all’obbligatorietà formativa? E i relatori di eventi promossi dall’Ordine hanno diritto all’acquisizione di crediti formativi?

I docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980) POSSONO CHIEDERE L’ESONERO DALL’OBBLIGATORIETA’ FORMATIVA, presentando apposita richiesta, secondo il format predisposto dall’Ordine.

La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall’Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei c.f.p. nella misura 1 c.f.p. per ogni relazione e un numero di c.f.p. pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all’evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L’attribuzione dei cfp per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4.
La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p.

I relatori di eventi promossi dall’Ordine hanno diritto all’acquisizione di crediti formativi?
La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall’Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento dei c.f.p. nella misura 1 c.f.p. per ogni relazione e un numero di c.f.p. pari a quelli riconosciuti ai partecipanti all’evento formativo (al ricorrere dei requisiti per la partecipazione quale uditore). L’attribuzione dei cfp per le relazioni deve essere autocertificata ai sensi del punto 5.4. La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p.
Le lezioni svolte dai docenti universitari valgono come crediti formativi?

No, in quanto l’attività lavorativa, così come la docenza, non comporta l’acquisizione di crediti formativi. La partecipazione attiva degli iscritti in qualità di relatori non retribuiti ad eventi formativi accreditati promossi dall’Ordine e da soggetti terzi comporterà il riconoscimento di 1 c.f.p. per ogni relazione.
La reiterazione della medesima relazione non darà diritto ad ulteriori c.f.p.

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