In riferimento all’obbligo per gli iscritti agli albi professionali degli Architetti PPC e degli Ingegneri, titolari di partita IVA, di inviare la dichiarazione “del reddito professionale, dichiarato ai fini IRPEF e il volume di affari complessivo ai fini dell’IVA relativi all’anno precedente, nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionali, assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA”, si specifica che, pur essendo tassativa la scadenza del 31 ottobre di ogni anno, non si incorre in sanzione “nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l’invio oltre il 31 dicembre dell’anno nel quale la comunicazione deve essere prodotta”.
L’obbligo persiste anche nei casi in cui:
a) il reddito ed il volume d’affari siano nulli;
b) la partita IVA venga utilizzata per attività diverse dall’ambito professionale (es. partita IVA agricola o partita IVA edile).
Le società di professionisti e le società di ingegneria che devono comunicare “il volume di affari complessivo nonché la quota parte dello stesso derivante da attività professionale assoggettabile a contributo integrativo a favore di INARCASSA”.
La comunicazione deve essere effettuata tramite INARCASSA online, per non incorrere nella violazione ai sensi dell’art. 41, co 5 del Codice Deontologico, secondo cui: “L’omissione, il ritardo, oltre il termine previsto dal Regolamento Generale di Previdenza di Inarcassa, e l’infedeltà della comunicazione annuale del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e del volume d’affari ai fini IVA, non seguita da rettifica entro il medesimo predetto termine, costituiscono infrazione disciplinare”.