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04 Maggio 2020

La Regione Lazio in campo per la gestione della fase 2

Pubblicato dalla Regione Lazio l’avviso pubblico Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia (Determinazione G05062 del 29 Aprile 2020).

Un finanziamento di 40 milioni di euro per supportare categorie di lavoratori più deboli, come rider, le colf, le badanti, ma anche i disoccupati non coperti da forme di sostegno al reddito, gli studenti universitari e i tirocinanti.

Possono essere presentate domande dal 4 all’8 maggio sulla piattaforma.

#GenerazioniEmergenza.

Emanata anche l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z00038, Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, per accompagnare i cittadini verso la fase 2 dell’emergenza Covid19.

Per una proficua gestione della riapertura alla vita quotidiana, saranno consentite le seguenti attività:

  • lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità purchè sia adottato il Piano regionale territoriale;
  • l’accesso alle aree demaniali marittime o lacunali, oggetto di concessioni con finalità turistico ricreative, solo per attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili;
  • lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro;
  • l’attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati;
  • la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini;
  • l’attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all’allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19;
  • l’attività di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità “consegna animale per toelettatura-ritiro animale”, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
  • l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

Per quanto riguarda lo sport, a decorrere dal 6 maggio 2020, è possibile:

  • l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
  • l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.

Tuttavia, entro il 5 maggio 2020, gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.

#OrdinanzaRegioneLazio

(GV)

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