Diviene automatico il trasferimento del domicilio del professionista iscritto nel registro INI-PEC – «Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti» nel registro INAD – «Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese» utilizzabile per le comunicazioni, aventi valore legale, concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.
Lo annuncia un comunicato congiunto del Ministero delle imprese e del made in Italy e dell’Agenzia per l’Italia Digitale, che intendono informare i professionisti che:
- a norma dell’art. 6-quater, comma 2, del CAD, il domicilio digitale del professionista registrato in INI-PEC è automaticamente trasferito anche nel registro INAD. Si specifica che il primo riversamento in INAD è stato disposto al momento della sua entrata in esercizio e che, successivamente, esso interviene con cadenza quotidiana con riferimento alle nuove iscrizioni nell’INI-PEC;
- ai sensi delle Linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del CAD;
- decorso il termine di trenta giorni, l’Agenzia per l’Italia Digitale provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell’indice INAD (si vedano, sul punto, le apposite Linee guida adottate dall’Agenzia);
- il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;
- successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD.