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11 Settembre 2026

Compensi dei CTU, dopo anni di attesa si apre una nuova fase: il punto della situazione

Dalla Commissione ministeriale alla sentenza del TAR Lazio, fino alla pronuncia della Corte costituzionale: gli sviluppi sulla disciplina dei compensi degli ausiliari del magistrato e l’attenzione ai termini per la liquidazione e l’opposizione - Il consigliere OAR con delega alla Commissione CTU, Raffaele Bencardino, ripercorre le tappe fatte finora e le prospettive per il futuro

Dopo anni di sostanziale immobilismo, si registra finalmente un certo fermento nel mondo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e, più in generale, degli ausiliari del magistrato. Negli ultimi tempi si sono infatti succeduti alcuni passaggi di particolare rilievo che potrebbero incidere significativamente sul futuro della disciplina dei compensi spettanti ai professionisti chiamati a prestare la propria opera nell’ambito dei procedimenti giudiziari.

Il primo elemento da considerare è l’istituzione, con D.M. 4 dicembre 2023, della “Commissione per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario”.

La Commissione ha portato a termine i propri lavori. Tuttavia, dopo oltre diciassette mesi, l’iter non risulta ancora concluso, poiché le determinazioni assunte sono tuttora presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito della procedura di verifica e di concerto, comunemente definita “bollinatura”.

A questo procedimento si aggiunge, da ultimo, la sentenza n. 14327/2026 del TAR Lazio, che ha riaffermato l’obbligo delle Amministrazioni competenti di procedere all’esame e alla definizione dell’istanza di adeguamento prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 115/2002, stabilendo un termine di 120 giorni per l’adempimento da parte del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La pronuncia, essendo resa in primo grado, potrà tuttavia essere impugnata dall’Avvocatura dello Stato, con la conseguenza che l’effettiva definizione della vicenda potrebbe subire un ulteriore differimento.

Nel procedimento assume particolare rilievo anche la richiesta formulata dall’Ordine degli Ingegneri di Genova, volta a ottenere un adeguamento dei compensi nella misura del 60,1%.

Si tratta, evidentemente, di una percentuale significativa, che testimonia la distanza che si è progressivamente determinata tra i compensi attualmente riconosciuti agli ausiliari e il valore economico e professionale delle prestazioni loro richieste.

La pronuncia della Corte Costituzionale

In attesa di conoscere l’esito dell’iter relativo ai lavori della Commissione ministeriale e gli ulteriori sviluppi della sentenza del TAR Lazio n. 14327/2026, non può essere trascurata un’altra importante pronuncia: la sentenza n. 16 del 10 febbraio 2025 della Corte costituzionale.

Con tale decisione è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, disposizione che si colloca all’origine della disciplina dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, agli interpreti e ai traduttori che prestano la propria attività su richiesta dell’autorità giudiziaria.

La pronuncia assume particolare importanza anche con riferimento al sistema delle vacazioni e alla disciplina applicabile agli ausiliari del magistrato, per i quali non trova applicazione la distinzione tra prima vacazione e vacazioni successive nei termini previsti dalla disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima.

È tuttavia necessario evitare equivoci circa la portata temporale degli eventuali interventi di adeguamento.

Qualunque sarà l’esito delle procedure attualmente in corso, gli eventuali nuovi criteri e i nuovi importi non potranno determinare automaticamente una rivalutazione retroattiva dei compensi già liquidati. Saranno quindi particolarmente importanti le disposizioni che accompagneranno l’eventuale nuovo sistema tariffario, soprattutto per quanto concerne la decorrenza della sua applicazione.

L’attenzione ai termini per la liquidazione

In questo periodo di attesa e di possibile evoluzione della disciplina, è fondamentale che i C.T.U. prestino particolare attenzione anche agli adempimenti già previsti dalla normativa vigente.

Le richieste di liquidazione dei compensi devono essere presentate entro 100 giorni dal deposito dell’elaborato peritale. Il rispetto di tale termine assume quindi un’importanza essenziale per evitare di pregiudicare il diritto alla liquidazione delle competenze maturate.

Altrettanto importante è conoscere i termini entro i quali è possibile contestare il provvedimento di liquidazione emesso dal magistrato.

Sul punto, la Circolare del Ministero della Giustizia del 25 luglio 2026, recante “Termine per proporre le opposizioni di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002”, ha fornito un importante chiarimento.

La circolare precisa infatti: «Ne discende che il termine perentorio per proporre l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di pagamento emesso dal magistrato, sia nei giudizi civili che in quelli penali, è di trenta giorni (art. 325 c.p.c.) che decorrono dalla notifica del provvedimento (art. 326 c.p.c.); indipendentemente dalla notifica, l’opposizione può essere proposta entro il termine di decadenza di 6 mesi che decorrono dalla pubblicazione del provvedimento (art. 327 c.p.c.)».

Ne deriva che il C.T.U. che ritenga non adeguata la liquidazione effettuata dal magistrato deve prestare la massima attenzione alla decorrenza dei termini, poiché il loro mancato rispetto può comportare la definitiva perdita della possibilità di proporre opposizione.

È il momento di trovare un equilibrio

Alla luce degli interventi normativi, amministrativi e giurisprudenziali che si sono succeduti, appare ormai evidente che i tempi siano maturi per giungere a una soluzione.

Il problema non può essere affrontato esclusivamente sotto il profilo economico. La determinazione dei compensi degli ausiliari del magistrato incide direttamente sulla qualità dell’attività tecnica posta a supporto della funzione giudiziaria.

Da un lato vi è la legittima esigenza di garantire agli ausiliari un compenso proporzionato alla natura dell’incarico, alla sua complessità, alla responsabilità assunta e al tempo effettivamente necessario per lo svolgimento della prestazione. Dall’altro permane l’esigenza, altrettanto comprensibile, di contenere i costi del processo e di non gravare eccessivamente sulle parti.

Il punto di equilibrio deve quindi essere individuato nella valorizzazione della prestazione professionale, senza perdere di vista la sostenibilità complessiva del sistema della giustizia.

Non può essere ignorato, infatti, l’impegno profuso in questi anni dalla categoria dei C.T.U. nel mantenere elevato il livello qualitativo degli elaborati peritali, garantendo professionalità, competenza, indipendenza e rigore tecnico, spesso a fronte di compensi che non appaiono più adeguati alla complessità delle attività richieste.

È pertanto auspicabile che l’attuale fase di attesa possa finalmente tradursi in una decisione concreta.

La conclusione dei lavori della Commissione ministeriale, la definizione dell’iter previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 115/2002 e gli effetti delle più recenti pronunce giurisprudenziali rappresentano altrettanti tasselli di un processo che non può essere ulteriormente rinviato.

Riconoscere un compenso adeguato agli ausiliari del magistrato non significa soltanto tutelare una categoria professionale: significa contribuire a garantire la qualità della giustizia.

Dopo anni di attesa, è dunque arrivato il momento che dalle dichiarazioni e dagli adempimenti amministrativi si passi finalmente a una disciplina dei compensi coerente con la realtà professionale odierna, capace di coniugare il riconoscimento del valore dell’attività dei C.T.U. con l’indispensabile esigenza di sostenibilità del processo.

Arch. Raffaele Bencardino

di OAR

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