Un passaggio rilevante nel percorso di adeguamento dei compensi degli ausiliari dell’autorità giudiziaria, e in particolare per i consulenti tecnici d’ufficio, i CTU. È questo l’effetto della sentenza n. 14327/2026 del TAR Lazio che, accogliendo il ricorso promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, riafferma l’obbligo delle amministrazioni competenti di esaminare e definire l’istanza di aggiornamento delle tariffe prevista dall’art. 54 del DPR 115/2002, superando una prolungata fase di inerzia amministrativa. La pronuncia, in sostanza, sblocca una situazione – l’adeguamento di valori economici per gli ausiliari dei magistrati – fermi da 24 anni (dal 2002).
La pronuncia viene seguita con attenzione anche dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia, che da tempo è impegnato su questo fronte e che considera il tema dei compensi e delle condizioni di esercizio dell’attività dei CTU una questione centrale per la qualità e l’efficacia dell’ausilio fornito dai professionisti alla giustizia. «L’Ordine di Roma – afferma Raffaele Bencardino, consigliere OAR con delega alla Commissione CTU – sostiene con convinzione i Tavoli Tecnici attualmente impegnati sul tema nella consapevolezza che l’intervento non debba limitarsi al solo adeguamento economico delle tariffe, ma riguardare anche la revisione dei criteri di liquidazione dei compensi». L’obiettivo finale, prosegue il consigliere, «è infatti quello di costruire un quadro normativo più coerente con l’evoluzione delle attività svolte dagli ausiliari della giustizia, con la crescente complessità degli incarichi e con il livello di responsabilità richiesto ai professionisti». La decisione del TAR, conclude Bencardino, «pur non essendo la conclusione del percorso, rappresenta un contributo concreto su una questione storica e crea le condizioni per una riforma organica, capace di garantire maggiore certezza, equità e adeguato riconoscimento dell’attività professionale svolta nell’interesse della giustizia».
La sentenza
Nel merito, il TAR Lazio ha stabilito che Ministero della Giustizia e Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto, dovranno provvedere entro 120 giorni sull’istanza presentata dall’Ordine degli Ingegneri di Genova per l’adeguamento dei compensi degli ausiliari del magistrato. L’aggiornamento dovrà essere preceduto dall’acquisizione delle necessarie informazioni o certificazioni di calcolo elaborate dall’ISTAT oppure potrà avvenire attraverso la rideterminazione delle tariffe in relazione alla variazione dell’indice ISTAT FOI tra agosto 1999 e agosto 2023. La sentenza stabilisce inoltre che, per le vacazioni successive alla prima, la rideterminazione dovrà comunque prevedere un importo non inferiore a quello stabilito per la prima vacazione. Il TAR ha previsto anche un meccanismo per il caso di ulteriore inerzia: trascorsi i 120 giorni senza che le amministrazioni abbiano provveduto, scatteranno ulteriori 90 giorni affidati al commissario ad acta, già individuato nel Direttore della Direzione centrale affari giuridici e legali dell’ISTAT. (FN)