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08 Marzo 2022

Tra le competenze degli architetti le opere di urbanizzazione primaria

Annosa la controversia che vede Ordini e Federazioni degli Ingegneri rivendicare l’esclusiva competenza della progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione primaria.

Già in merito si era espresso il Consiglio Nazionale Architetti, che attraverso la Circolare 7/2021 ha ricordato che la sentenza TAR Lazio, Sezione di Latina, 25 maggio 2020 n. 170 non deve ritenersi operante e che le opere di urbanizzazione primaria, se in ambito urbano e connesse ad edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi, rientrano in quanto tali nell’ampia accezione di “opere civili” di cui all’art. 52 del RD 2537/1925 e, quindi, tra le attività professionali che possono essere svolte anche da un architetto.

Con la Circolare 23/2022 il CNA si trova a ribadire tale orientamento, che viene confermato anche dalla sentenza del Consiglio di Stato sez. V, sent. 11 febbraio 2021, n. 1255, in quanto richiede una valutazione di ogni specifico caso per determinare se le opere hanno rigorosamente carattere accessorio o se sono a servizio di opere edilizie.

Così conclude il CNA: “Ad oggi tra architetti e ingegneri, per le opere di urbanizzazione primaria, in difetto di specifica ed esclusiva riserva di legge, sussiste una competenza concorrente e alternativa, e le prestazioni predette possono essere eseguite indifferentemente dagli iscritti ad entrambe le professioni”.

Circolare CNA 7/2021

Circolare CNA 23/2022

di Giulia Villani

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