Scongiurati eventuali ricorsi su potenziali annullamenti delle elezioni.
Con la necessità di assorbire le più recenti disposizioni sul voto on-line, recependo contestualmente le norme sulla parità di genere all’interno dell’Ordinamento degli Ordini degli Architetti PPC, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha presentato agli Ordini un regolamento per la modalità telematica, condiviso negli obbiettivi ma che aveva destato osservazioni e richieste di approfondimenti da parte degli Ordini territoriali, esposte durante la Conferenza Nazionale.
In tale sede, a maggioranza, gli Ordini hanno chiesto al CNAPPC l’impegno di poter migliorare quanto ricevuto, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini stessi, al fine di apportare velocemente dei miglioramenti volti a evitare che sorgessero aspetti che potessero aprire contenziosi o diverse applicazioni su scala nazionale.
A seguito di tale richiesta non è seguita alcuna modifica del testo iniziale proposto. Su tali presupposti, il 13 novembre 2024, ben 49 Ordini, su un totale di 105, hanno presentato ricorso al TAR Lazio in merito al nuovo Regolamento per le elezioni approvato dal CNAPPC.
L’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia ribadisce l’importanza di aver presentato tale ricorso a tutela e nell’interesse degli iscritti.
Infatti, la doglianza che ha accumunato la posizione di tutti i ricorrenti è stata che la procedura adottata dal CNAPPC, attraverso un Regolamento recante norme per le elezioni degli Ordini territoriali, presentava potenziali incongruenze con il DPR 169/2005, norma che disciplina il sistema elettorale degli Ordini professionali, che, ad esempio, non contempla il voto telematico.
Nel 2021 si è fatto riferimento al DL 137/2020 convertito in L. 176/2020, nato come misura urgente connesso all’emergenza epidemiologica, rendendo possibile, solo in quel periodo, la possibilità di svolgere le elezioni con modalità digitale.
Pertanto, il Regolamento impugnato con il suddetto ricorso, diversamente da come previsto dalla normativa citata, presentava aspetti di probabile eccesso alla delega attribuita al Ministero della Giustizia ed al CNAPPC, modificando le previsioni di legge contenute negli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell’8 luglio 2005.
Quindi con una disposizione di legge che consente solo di apportare delle regole per il voto con modalità telematica e da remoto, il CNAPPC ha introdotto modifiche alle modalità di espressione del voto.
Esisteva quindi un reale pericolo di annullamento delle elezioni, attraverso la presentazione di ricorsi dei singoli, che avrebbero danneggiato tutte le attività ordinistiche, andando incontro ad inevitabili periodi di vacazione e commissariamento con conseguenti ripercussioni, anche economiche, su tutti gli iscritti.
La sentenza del TAR Lazio sancisce la validità del suddetto regolamento, ma rimane necessario approfondire, attraverso uno strumento legislativo, tutti gli aspetti legati al voto in presenza e al voto telematico degli Ordini territoriali, anche uniformando i diversi regolamenti che disciplinano oggi le modalità di voto delle altre professioni normate dal 169/2005.