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23 Novembre 2023

Dl Proroghe, con l’ok definitivo alla Camera arrivano modifiche al Codice Appalti

Allargato il perimetro del conflitto di interessi negli appalti pubblici e modificato il termine per la partecipazione alle procedure competitive con negoziazione. Slitta a gennaio 2024 il termine per l'adozione del decreto interministeriale sulla valutazione congiunta per la sicurezza delle scuole

Con il via libera definitivo alla Camera, arrivato oggi 23 novembre, diventa legge il Dl Proroghe (Dl 132 del 2023). Nell’iter di conversione, il provvedimento incamera due modifiche al nuovo Codice dei Contratti (Dlgs 36 del 2023) e un differimento per l’adozione del decreto interministeriale che deve disciplinare la valutazione dei rischi strutturali e impiantistici nelle scuole, prevista dal “Tu” sulla Sicurezza (Dlgs 81 del 2008).

Più largo il perimetro del conflitto di interessi negli appalti

Il Dl Proroghe diventato legge (art. 15 quater), amplia leggermente l’ambito applicativo del conflitto di interessi che il nuovo Codice degli appalti disciplina all’articolo 16. Viene, in particolare, recepita una piccola parte della più ampia proposta di riformulazione che l’Anac aveva avanzato, ritenendo che il Dlgs 36 del 2023 abbia depotenziato il conflitto di interessi, riducendone il perimetro. Ora quel perimetro viene leggermente allargato, prevedendo che affinché vi sia un potenziale conflitto di interessi, la minaccia – rappresentata dall’interesse personale, economico o finanziario da parte di chi interviene con compiti funzionali in una procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione di appalti o concessioni – non debba più essere concreta ed effettiva. Come spiegato nel dossier elaborato dal servizio studi di Camera e Senato con la modifica all’articolo 16, viene allargata «la percezione della minaccia derivante da cause di conflitto di interesse, come indicato anche dall’art. 24 della direttiva 2014/24/Ue, senza quindi circoscriverla solo ad una minaccia “concreta ed effettiva” come previsto nel testo vigente».

Più tempo per inviare le domande di partecipazione nelle procedure competitive con negoziazione

La seconda modifica al Codice degli appalti riguarda le procedure competitive con negoziazione (art. 73). In particolare, viene modificato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione che, con l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl Proroghe, diventerà di 30 giorni (anziché 10) computati dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d’invio dell’invito a confermare il proprio interesse.

Proroga per l’adozione del decreto interministeriale sulla valutazione congiunta per la sicurezza delle scuole

Con una modifica al Dlgs 81 del 2008, viene prorogato al 31 gennaio 2024 il termine (scaduto) entro cui il ministero dell’Istruzione, di concerto con il ministero del Lavoro, sentita la Conferenza Stato-Città avrebbe dovuto adottare un Dm che stabilisse le modalità per la valutazione dei rischi relativi a strutture e impianti degli edifici scolastici, da effettuare ogni anno congiuntamente dal dirigente scolastico e dall’ente locale fornitore dell’edificio scolastico e responsabile della relativa manutenzione.

Ricostruzione Centro Italia

È stata approvata anche una modifica al decreto emanato subito dopo il primo sisma del Centro Italia, (Dl 189 del 2016), secondo cui per alcuni soggetti attuatori, quali le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, il ministero della Cultura, l’Agenzia del Demanio, le diocesi e i comuni, la centrale unica di committenza può essere anche individuata nella centrale di committenza e stazione unica appaltante sisma 2016 istituita presso la struttura del commissario straordinario.

Il testo approvato in via definitiva alla Camera

di Mariagrazia Barletta

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