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Architettura
27 Ottobre 2022

Soddisfazione dell’OAR per lo snellimento delle procedure su modalità di attuazione e cambi di destinazione d’uso

Pubblicati i pareri del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica della Capitale in merito ai criteri con cui applicare gli articoli 6 e 7 della Legge Regionale 7 / 2017, alla luce del quadro normativo generale.

Attraverso le risposte a quesiti sulla concreta attuazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” contenute nella Legge Regionale 18 luglio 2017 n. 7, il DPAU (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica) di Roma Capitale ha fornito indicazioni per interpretare gli articoli 6 e 7, relativi a “Interventi diretti” e “Interventi da attuarsi con il permesso di costruire convenzionato”, nel contesto più ampio della legislazione nazionale e locale.

L’Ordine degli degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma (OAR) ed in particolare Lorenzo Busnengo, consigliere dell’Ordine con delega ai rapporti istituzionali, esprime la soddisfazione per la rapidità con cui l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e gli Uffici capitolini (PAU) guidati dal Direttore Gianni Gianfrancesco hanno risposto alle problematiche sollevate dall’Ordine durante il festival dell’Architettura FAR del giugno 2022, e ribadite durante il convegno “Legge sulla rigenerazione urbana L.R. n. 7 del 18.07.2017 – Ricadute sul territorio” del 21 ottobre scorso, a cui è intervenuta la vicepresidente della Commissione urbanistica, Antonella Melito.

“Esprimiamo la più viva soddisfazione per tutti i nostri iscritti, sia i professionisti sia i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, per i chiarimenti e soprattutto per avere finalmente consentito una interpretazione chiara e univoca dell’applicazione di una legge così importante per la città di Roma”.

I pareri elaborati contestualizzano gli interventi ammessi anche in assenza di Piani attuativi, rimarcando la prevalenza del DPR 380 / 2001 (art. 3) per quanto concerne la classificazione degli interventi stessi, anche rispetto alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, valutate “a tutt’oggi non del tutto coerenti con l’aggiornato quadro normativo”.

Allo stesso tempo, nel chiarire la gerarchia delle disposizioni, il DPAU evidenzia la “liberalizzazione controllata degli usi” applicata dall’articolo 6 della LR 7/2017 e sottolinea che “gli interventi di cui all’art. 6 … sono proposti in forza di una disposizione avente carattere sovraordinato rispetto alle norme di PRG vigente”.

Nelle “porzioni di territorio urbanizzate, su edifici legittimamente realizzati o per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, ovvero intervenga l’attestazione di avvenuta formazione del silenzio assenso sulla richiesta di concessione edilizia in sanatoria con le modalità di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 novembre 2004, n. 12”, l’articolo 6 della LR 7/2017 ammette ristrutturazioni edilizie, demolizioni e ricostruzioni con attuazione diretta, a condizione che consentano di conseguire gli obiettivi fissati dall’articolo 1:

  • rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato;
  • razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente;
  • recupero delle periferie;
  • nuove opere pubbliche ovvero potenziamento di quelle esistenti;
  • adeguamento / miglioramento sismico, riparazione dei manufatti esistenti;
  • più elevati livelli di efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili;
  • promozione e tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Il comma 2 dell’articolo 6, per la destinazione d’uso degli immobili da ristrutturare, demolire o costruire in un progetto di rigenerazione urbana, prevede:

  • mantenimento della destinazione originaria;
  • cambio “nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni previste dagli stessi”;
  • cambio di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale (DPR 380/2001, articolo 23 ter).

L’articolo 7 della LR /2017 contempla, per gli ambiti di intervento definiti dagli articoli 1 e 6, “la realizzazione a scomputo delle opere pubbliche derivanti dalla trasformazione e la eventuale cessione delle aree per gli standard urbanistici”: in tal caso, chi intende procedere a un intervento diretto deve prima ottenere il permesso di costruire convenzionato (DPR 380/2001, art. 28 bis; LR 36/1987).

Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, con l’intento di “uniformare i comportamenti di tutte le strutture tecniche di Roma Capitale”, ha fissato alcuni punti fermi.

Nei tessuti della Città Storica:

  • l’articolo 6 si attua su singoli edifici in modalità diretta;
  • agli interventi si applicano solo le categorie di cui all’art. 3 del DPR 380/01 e ss.mm.ii (non è necessario applicare le sottocategorie di intervento riferite ai “Tessuti della Città storica” dall’ art. 25, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG);
  • i mutamenti d’uso sono sempre ammessi all’interno della stessa categoria funzionale (art. 23 ter del DPR 380/2001);
  • i mutamenti d’uso proposti ai sensi dell’art. 6 comma 2 della LR 7 /2017 sono ammessi indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette di cui all’art. 25 comma 9 delle NTA del PRG;
  • i mutamenti d’uso sono sempre ammessi nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dall’art. 25 comma 14 delle NTA, o delle destinazioni d’uso eventualmente previste da piani attuativi in vigore “tralasciando le limitazioni previste dalle stesse norme, che possano configurarsi come ‘prescrizione’ contingente a limitare la realizzabilità di tali mutamenti di destinazioni d’uso”.

Nella Città Consolidata:

  • i mutamenti d’uso proposti ai sensi dell’art. 6 comma 2 della LR 7 / 2017 su immobili ricadenti in una delle Componenti della Città Consolidata sono sempre ammessi all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’art. 23 del dpr 380/2001, e “indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e dalle altre prescrizioni limitative previste dall’art. 45 comma 6 delle NTA del PRG”.

Nei casi di permesso di costruire convenzionato (art. 28 bis comma 2 del DPR 380/2001; art. 1-ter della LR 36/1987 e ss. mm. ii., commi 1 e 2):

  • la Convenzione urbanistica deve essere approvata dalla Giunta Comunale;
  • l’acquisizione del Permesso di costruire convenzionato è prevista anche interventi di rigenerazione urbana e recupero edilizio degli edifici.

Infine, su contributo straordinario e standard, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ribadisce che gli interventi regolati dall’articolo 6 della LR 7 / 2017:

  • se producono una “valorizzazione immobiliare”, sono sottoposti al pagamento del contributo straordinario di urbanizzazione (art. 20, NTA del PRG);
  • in quanto “proposti in forza di una disposizione avente carattere sovraordinato rispetto alle norme di PRG vigente”, sono soggetti solo al rispetto delle “Dotazioni territoriali” previste all’articolo 8 della LR 7/2017.

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (DPAU) di Roma Capitale
Condivisione di pareri relativa a quesiti inerenti gli artt. 6 e 7 della LR 7/2017

Per approfondimenti:
Giunta regionale Lazio, circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7″


Pareri dell’Ufficio della Direzione regionale per le politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica – Ufficio Speciale per la Rigenerazione Urbana

di Francesca Bizzarro

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