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02 Agosto 2022

Più facile la “demoricostruzione”: modifiche al Dl Aiuti grazie al dibattito aperto dall’OAR

Con la conversione in legge del Dl Aiuti, gli interventi di demolizione e ricostruzione “non fedele” di immobili ricadenti in aree tutelate come “bellezze d’insieme” vengono sottratti alla definizione di nuova costruzione per rientrare in quella di ristrutturazione edilizia. Il legislatore ha recepito, così, una delle istanze emerse dall’importante dibattito, fortemente partecipato, che ha animato il confronto culturale tra gli architetti, rinomati esperti di diritto e rappresentanti della politica, durante il convegno tenutosi lo scorso 31 maggio alla Casa dell’Architettura a Roma.

La giornata di costruttivo confronto era stata organizzata dall’OAR (si veda l’articolo di Francesco Nariello pubblicato su questo sito) in seguito alle modifiche che il decreto cosiddetto Bollette aveva apportato alla definizione di ristrutturazione edilizia, includendovi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione “infedele” realizzati su edifici compresi in aree paesaggistiche tutelate ex lege, ossia ricadenti tra le aree elencate nell’articolo 142 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (fasce costiere e rive dei laghi per una profondità di 300 metri, rive dei corsi d’acqua per una fascia di 150 metri, etc..).

«Si tratta di una grande vittoria: grazie all’importante dibattito culturale, al confronto, alla partecipazione motivata, alla presenza di importanti relatori e di esponenti della politica, siamo stati ascoltati e abbiamo ottenuto un importante risultato», afferma il consigliere OAR Lorenzo Busnengo. «Seppure – aggiunge -, riguardo al dibattito sulle zone omogenee A, sarebbe auspicabile un equilibrato intervento del legislatore a chiarimento della norma».  Il risultato di cui parla l’architetto, come si diceva, riguarda la modifica alla definizione di ristrutturazione edilizia arrivata con la legge di conversione (legge 91 del 2022) del Dl cosiddetto Aiuti (Dl 50 del 2022), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 15 luglio e in vigore dal giorno successivo.

La legge Aiuti ha, infatti, ampliato la definizione di ristrutturazione edilizia, includendovi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione “non fedeli” attuati su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico e, più precisamente, ricadenti tra i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale o tra le bellezze panoramiche. Dunque, in presenza di tali vincoli paesaggistici (di cui all’art. 136, comma 1, lettere c e d), vengono sottratti dalla definizione di nuova costruzione, per rientrare nella casistica della ristrutturazione edilizia, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione quando non sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente o quando sono previsti incrementi di volumetria.

Ovviamente, resta fermo quanto sancito dall’articolo 146 del Dlgs 42 del 2004: per gli immobili situati in aree di interesse paesaggistico ogni modifica è soggetta a nulla osta.


		
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