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13 Ottobre 2021

Ctu, legge delega: «Un’occasione persa». Il parere del consulente OAR sul testo approvato in Senato

di Redazione OAR

L’obiettivo era semplificare e razionalizzare il processo civile. E invece, per quanto riguarda la professione di Consulente Tecnico di Ufficio – i cosiddetti Ctu -, nel «disegno di legge delega» messo a punto da Governo, e approvato a fine settembre in Senato, si intravede uno svilimento di alcune funzioni degli Ordini professionali e un «nulla di fatto» riguardo alle basse remunerazioni per le attività svolte dai tecnici ausiliari.

A offrire una lettura critica del «disegno di legge delega per lefficienza del processo civile e la revisione degli strumenti di risoluzione alternativi alle controversie» è Raffaele Bencardino, architetto delegato dell’OAR per i «Ctu» presso il Tribunale di Tivoli. Con il testo normativo approvato dal Senato lo scorso 21 settembre, spiega, «si incarica il Governo di adottare decreti legislativi per perseguire obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo: peccato – afferma – che gli Ordini Professionali siano di nuovo privati delle loro funzioni».

Il legislatore – si legge nel parere di Bencardino – «decide nuovamente di superare gli Ordini che, attraverso i propri rappresentanti nelle Commissioni istituite presso i Tribunali, valutano gli aspiranti ausiliari ai fini dell’inserimento nei relativi elenchi già presenti, chiedendo al Governo di favorire ‘la formazione di associazioni nazionali di riferimento’. Si prevede quindi l’intervento di un nuovo soggetto, che riduce il ruolo del sistema ordinistico».

Un approccio che si sovrappone a un quadro già in parte compromesso. «La Corte Costituzionale, con sentenza 90/2019 – ricorda il consulente dell’Ordine degli Architetti di Roma  -, già giustificava un fine della L132/2015 che ‘si prefigge di porre rimedio a talune prassi distorte, che inducono (gli esperti) ad attribuire valori di stima spropositati, al solo scopo di conseguire compensi più cospicui’, dimenticando l’esistenza di Commissioni disciplinari incardinate presso gli Ordini Professionali all’uopo dedicate qualora i Giudici ne ravvedano la necessità».

E se, da una parte, si ribadiscono le funzioni degli Ordini riguardo alla «indispensabile» formazione dei tecnici, dall’altra si lasciano invariate remunerazioni «svilenti» per i Ctu, confermando «criteri di liquidazione per i super-professionisti risalenti al 2002 e modificati al ribasso nel 2015. Ciò perché – rimarca Bercardino – il 50% di quanto assegnato agli esperti (ex art. 13 DM 30.05.2002) al deposito dell’elaborato è ricalcolato in funzione del valore di vendita e liquidato solo dopo l’aggiudicazione e l’onorario minimo previsto (dagli artt. 11-12-13 -16) è di 145,12 euro lordi. Si è persa ancora una volta l’occasione di rendere meno imbarazzante la remunerazione degli ausiliari, che credono nel ruolo e si formano in modo continuo per assolverlo al meglio».

Per cambiare la situazione attuale, e modificare l’approccio con cui viene affrontato il problema – conclude – «si rende necessario un proficuo dialogo tra il Legislatore e gli Ordini professionali, anche confrontandosi con chi si occupa realmente di consulenza tecnica giudiziaria, al fine di rendere più equo ed efficace l’intervento normativo». (FN)

di Francesco Nariello
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