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07 Ottobre 2022

Cessione dei crediti: pubblicata la circolare delle Entrate che chiarisce quando c’è dolo o colpa grave

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’attesa circolare che, dopo le modifiche apportate al Dl Aiuti-bis, si sofferma sulla questione delicata della responsabilità in solido in cui può incorrere, in caso di frodi, chi acquisisce i crediti del Superbonus o degli altri bonus cosiddetti “minori”. In particolare, in riferimento all’ultima novità della stretta sulla responsabilità in solido, la circolare spiega quando si incorre in concorso in violazione per dolo o colpa grave. Arrivano anche i chiarimenti – richiesti dalle banche – sugli indici che servono a misurare il grado di diligenza che il cessionario deve applicare nell’effettuare i controlli.

La circolare chiarisce inoltre che il correntista acquirente del credito non deve rifare ex novo tutta l’istruttoria già svolta dalla banca, deve però farsi consegnare dall’istituto la documentazione del caso. Infine, l’amministrazione finanziaria spiega cosa fare se, nel comunicare la volontà di beneficiare dello sconto in fattura o della cessione del credito, si commettono errori.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate 33/E del 6 ottobre 2022
La circolare ripubblicata il 7 ottobre con errata corrige a pagina 32.

Cosa significa dolo o colpa grave

Affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione, deve aver operato con dolo o colpa grave. Questo dice in sintesi la legge Aiuti-bis. Per capire cosa intende la legge per dolo o colpa grave – spiega l’Agenzia delle Entrate – bisogna far riferimento al D.lgs. 472 del 1997 sulle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie. In particolare, si ha dolo quando la violazione è consapevolmente diretta all’evasione e colpa grave quando «l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari». Semplificando, si incorre nella responsabilità in solido se si hanno violazioni palesi, volte ad aggirare, a proprio beneficio, le norme.

Per rendere più chiara la questione, la circolare ricorre ad alcuni esempi. Se il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito e comunque lo acquisisce c’è senza dubbio un’azione dolosa. Lo stesso accade se il credito è palesemente falso a chiunque e ciononostante il cessionario procede all’acquisizione. Ed ancora, si ricorre in colpa grave se, ad esempio, l’acquisto dei crediti viene eseguito in assenza della documentazione richiesta o se questa è palesemente contraddittoria.

La circolare chiarisce, inoltre, che la limitazione della responsabilità solidale in caso di concorso in violazione vale anche per il general contractor che effettua lo sconto in fattura.

Gli indici di diligenza

Secondo la circolare del 23/E delle Entrate, chi acquisisce i crediti, nel mettere in atto le richieste verifiche, deve farlo applicando una diligenza specifica, proporzionale al suo grado di professionalità. Per valutare se gli acquirenti dei crediti applichino la necessaria diligenza, la circolare 23/E ha introdotto degli indici volti a “misurare” la cura messa nei controlli. Ad esempio, tra i controlli da eseguire, la circolare raccomanda di verificare se vi è una sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare o se si palesano anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti.

Le banche avevano chiesto delucidazioni su tali indici. Ora i chiarimenti sono contenuti nella circolare 33/E, che spiega nel dettaglio i contenuti di ciascun indice di diligenza. La circolare afferma inoltre che quegli indici non sono altro che istruzioni rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia, che hanno lo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio nazionale. «Si tratta di una elencazione che riveste carattere meramente esemplificativo», elaborata a supporto degli Uffici dell’Agenzia, si legge nella circolare.

Il correntista non deve rifare l’istruttoria già svolta dalla banca

C’è un altro chiarimento molto importante: ai fini della valutazione della diligenza, il correntista che acquista il credito non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito. La banca, però, deve consegnare al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato la necessaria diligenza.

Come rimediare a errori commessi nelle comunicazioni

La circolare spiega anche cosa fare se sono stati commessi errori nel comunicare la volontà di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. «In particolare – spiega l’Agenzia in una nota stampa diramata con la circolare -, se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite Pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello – allegato alla circolare – a una casella Pec dedicata».

di Mariagrazia Barletta

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