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01 Luglio 2023

Concorsi nella Pa, in arrivo tutele per le donne, novità sulla parità di genere e attenzioni per le “esigenze speciali”

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dpr (82 del 2023) che modifica le regole per lo svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nella Pa. Confermata la centralità del Portale unico del reclutamento, InPa

Sul fronte dei concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni pubbliche, arrivano tutele per le donne in stato di gravidanza e per le neomamme, cui deve essere assicurato l’accesso alle prove anche in giorni diversi rispetto a quelli calendarizzati nel bando. Attenzione anche alla parità di genere, che fa nascere un nuovo titolo di preferenza, e alle esigenze delle persone con disturbi dell’apprendimento. Tempi certi per concludere le selezioni: se queste si protraggono oltre i 180 giorni, la commissione d’esame deve darne conto all’amministrazione o all’ente che ha indetto il concorso e al dipartimento della Funzione pubblica. Infine, il Portale del reclutamento si conferma come riferimento unico per le procedure di selezione della Pa e per tutte le comunicazioni ai candidati.

Sono alcune delle novità inserite nel Dpr (82 del 2023), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 giugno, che modifica le regole per lo svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nella Pa.

Attenzione alla parità di genere e alle “esigenze speciali”

Il nuovo Dpr riserva un’attenzione particolare alla rappresentatività di genere e prevede tutele nei confronti delle donne in gravidanza o allattamento. Più nel dettaglio, le Pa, pena la nullità dei concorsi, devono assicurare alle persone con disturbi dell’apprendimento la possibilità di sostituire la prova scritta con una orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo oppure, ancora, di prolungare la durata della prova stessa.

Nei bandi di concorso, le Pa devono anche specificare qual è la rappresentatività di genere rispetto alla categoria dei posti messi a concorso. Questo perché il Dpr inserisce tra i titoli di preferenza l’appartenenza al genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce il concorso. Questo nuovo titolo di preferenza viene applicato, in favore del genere meno rappresentato, se il differenziale tra i generi supera il limite del 30%. Non solo, il principio della parità di genere deve guidare anche la composizione delle commissioni d’esame.

Inoltre, le Pa devono garantire la partecipazione alle prove alle donne impossibilitate a rispettare il calendario fissato dal bando a causa dello stato di gravidanza o di esigenze legate all’allattamento. In tali casi, le donne hanno diritto a svolgere prove asincrone e, in ogni caso, deve essere assicurato loro l’accesso ad appositi spazi per l’allattamento.

InPa: riferimento unico per avvisi, bandi e comunicazioni tra Pa e candidati

Il fulcro della riforma dei concorsi pubblici è il Portale unico del reclutamento (www.inpa.gov.it) sviluppato dal dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il portale – va detto – è diventato centrale già con l’obbligo, in vigore dal 1° giugno 2023, per i comuni, le provincie e le città metropolitane e gli enti non statali di servirsene per pubblicare: i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato, gli avvisi per la mobilità dei dipendenti pubblici e gli avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo. Un obbligo che per le amministrazioni centrali e le autorità indipendenti era già in vigore dal 1° novembre 2022. Il Portale diventa, dunque, uno strumento unico che consente anche alle Pa di ricevere e monitorare le candidature, acquisire e ricercare i curricula dei candidati e pubblicare gli esiti delle procedure di selezione.

A rafforzare ancora di più il Portale, è il Dpr (82 del 2023), che, come già detto, modifica le regole per lo svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nella Pa. Con il nuovo regolamento, ogni bando di concorso deve transitare per il Portale e se l’amministrazione ha pubblicato il bando sia sul proprio sito istituzionale che su Inpa è esonerata dall’obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

I candidati alle procedure di selezione attivate dalla Pa possono inoltrare le domande esclusivamente attraverso il Portale unico, previa registrazione che avviene utilizzando i sistemi di identificazione ormai noti: Carta d’identità elettronica (Cie), Sistema pubblico di identità digitale (Spid) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Registrandosi, l’interessato compila anche il proprio curriculum con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione (Dpr 445 del 200). Ciascuna amministrazione deve anche dotarsi di un sistema informatico che aiuti i candidati a presentare le domande online. Inviate le candidature, il portale diventa il “luogo” unico attraverso il quale la Pa comunica con il candidato. Anche il calendario delle prove e i relativi esiti vengono pubblicati su InPa.

Le prove

I concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale devono prevedere almeno una prova scritta e una orale che comprenda l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Per i profili iniziali e non specializzati, le prove d’esame devono dare particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Sono confermate anche le regole elaborate in tempi di pandemia, che hanno aperto alla possibilità di svolgere l’orale anche in videoconferenza, purché sia garantita la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. È inoltre possibile far precedere le prove da una preselezione con test predisposti ad hoc. Delle commissioni possono far parte anche specialisti in psicologia e in risorse umane, come componenti aggiunti.

I tempi delle selezioni

Il Dpr fissa anche i tempi entro cui devono svolgersi le selezioni. In particolare, queste devono essere chiuse in 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. Se questo termine non è rispettato, la commissione esaminatrice deve fornire spiegazioni all’ente o all’amministrazione che ha indetto la procedura di selezione, nonché al dipartimento della Funzione pubblica. Inoltre, vengono fissati anche i tempi per la valutazione dei titoli che non deve durare più di trenta giorni computati dall’ultima sessione delle prove orali.

di Mariagrazia Barletta

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