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24 Novembre 2022

Gare di servizi: l’aggiornamento del computo e della contabilità lavori va remunerato come prestazione aggiuntiva

Il comunicato del presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

L’aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto e la revisione della contabilità dei lavori, richiesti dalla stazione appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto in adempimento alle disposizioni adottate dal legislatore per far fronte al caro-materiali, vanno remunerati come prestazioni aggiuntive rispetto a quelle considerate nel determinare il corrispettivo posto a base di gara. E ciò vale anche se il contratto è a corpo.

È quanto, in sintesi, afferma l’Anac tramite un comunicato del presidente Giuseppe Busia (qui il documento). Le disposizioni sulla rideterminazione dei prezzi a seguito dell’aumento del costo delle materie prime e dei prodotti energetici, si traducono per i titolari degli incarichi di progettazione o di direzione lavori, nella richiesta, da parte delle amministrazioni affidatarie, di nuove prestazioni limitatamente all’aggiornamento dei prezzi, per le quali si pone la questione dell’adeguamento del corrispettivo contrattualmente definito.

Con il comunicato, il presidente Busia – dopo un excursus sulle disposizioni sul caro-materiali – ricorda innanzitutto che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza civile, la questione dell’immodificabilità del prezzo nei contratti a corpo non costituisce un principio assoluto e inderogabile. Più nel dettaglio: «La circostanza che, nell’appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso ed invariabile non esclude – si legge nel comunicato -, che le prestazioni introdotte in variazione dell’originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispondente corrispettivo».

Altro punto importante riguarda il collegato tema della documentazione di gara, che deve sempre riportare l’elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell’incarico e i relativi corrispettivi (stabiliti secondo i criteri del DM 17 Giugno 2016, il cosiddetto decreto “Parametri”) e qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale.

«Pertanto – conclude il presidente dell’Anticorruzione – anche le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori che pervengano successivamente alla loro redazione e consegna entro i termini contrattuali pattuiti devono considerarsi attività aggiuntive che devono essere remunerate in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte».

Il comunicato, arrivato in seguito alle segnalazioni dell’Oice, l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, va a integrare il precedente comunicato del presidente dell’Anac del 3 febbraio 2021 con il quale si ribadiva che il procedimento adottato per il calcolo dell’importo posto a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, deve essere sempre riportato nella documentazione di gara.

di Mariagrazia Barletta

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