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Normativa
17 Novembre 2022

Il Dl Aiuti-ter è legge: “mappa” (articolo per articolo) per orientarsi tra le novità

Ulteriore impulso alla costituzione di comunità energetiche, nuove misure per far fronte al caro-materiali. E iter più veloce per installare impianti fotovoltaici e solari termici sui tetti o sulle facciate di edifici soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco. Diverse poi le misure che tentano di accelerare gli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e al Piano nazionale complementare (Pnc). Sono alcune delle disposizioni inserite nel Dl Aiuti-ter (Dl 144 del 2022) diventato legge con l’approvazione definitiva arrivata ieri 16 novembre a Palazzo Madama.

Il testo del Dl 144/2022 coordinato con la legge di conversione in vigore dal 18 novembre e pubblicato in Gazzetta ufficiale

Comunità energetiche su impulso dei ministeri dell’Interno e della Giustizia (art. 10)

Il Viminale, il ministero della Giustizia e gli uffici giudiziari sono autorizzati a utilizzare direttamente o affidare in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali e quelli da loro utilizzati al fine di installar8e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tali beni rientrano nella classificazione delle aree idonee ex lege alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili; dunque, l’installazione di impianti Fer è assoggettata alle procedure amministrative più snelle previste per tali aree (riduzione di un terzo dei termini delle procedure di autorizzazione e parere obbligatorio e non vincolante dell’autorità competente in materia paesaggistica, anche nei procedimenti d’adozione della valutazione di impatto ambientale). I due ministeri, gli uffici giudiziari e i terzi concessionari dei beni demaniali possono inoltre costituire Comunità energetiche rinnovabili (Cer) anche per impianti superiori a 1 MW, anche coinvolgendo altre pubbliche amministrazioni (sia centrali che locali). Tali comunità, beneficiando di alcune deroghe alla disciplina vigente (Dlgs 199 del 2021), possono accedere agli incentivi e ai benefici riconosciuti alle Cer. Inoltre, per tali impianti, la competenza ad esprimersi in caso di vincoli culturali e paesaggistici spetta alla Soprintendenza speciale per il Pnrr.

Fotovoltaico su attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, tempi dimezzati per l’approvazione dei progetti (art. 16)

Fino al 31 dicembre 2024 sono ridotti da 60 a 30 giorni i tempi entro cui i Comandi dei Vigili del Fuoco devono esprimersi sulla valutazione di progetti relativi alle attività soggette a controllo che prevedono l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture o sulle facciate. Si tratta di una misura temporanea che riguarda dunque le attività elencate nel Dpr 151 del 2011 (allegato I) che ricadono nelle categorie B e C.

Impianti e infrastrutture del Pngr e del Pnrr, commissari ad acta per rispettare i tempi delle procedure (art. 22)

Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (articolo 198-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006) sono qualificati dalla legge Aiuti-ter come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Un’azione che costituisce il presupposto per eventuali procedure espropriative. Il provvedimento agisce anche per accelerare i procedimenti autorizzativi, non di competenza statale, finalizzati alla realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Piano nazionale di gestione dei rifiuti e dal Pnrr. Più nel dettaglio, se l’autorità competente non si esprime sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legge vigente, il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, assegna all’autorità stessa un termine, non superiore a 20 giorni, per provvedere. In caso di inerzia, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce il potere, in via sostitutiva, di adottare i provvedimenti o gli atti necessari.

Colonnine di ricarica, obblighi di pubblicità per i comuni (art. 23)

Vengono modificate le norme (Dl 76 del 2020) che semplificano l’iter da seguire per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici. In particolare, alcune novità riguardano le modalità di rilascio dell’autorizzazione per le colonnine da installare sul suolo pubblico o sul suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica. Più nel dettaglio, è introdotto l’obbligo, per il comune destinatario della richiesta di autorizzazione, di dare pubblicità dell’avvenuto ricevimento delle domande sul proprio portale istituzionale e, nel caso di più istanze concorrenti, di concedere l’autorizzazione all’esito di una procedura valutativa trasparente.

Pnrr e housing universitario (art. 25)

Viene introdotto un meccanismo di finanziamento pubblico per interventi di messa a disposizione di nuovi posti letto in alloggi e residenze per studenti universitari. Più nel dettaglio, attingendo alle risorse del Pnrr viene istituito il Fondo per l’housing universitario, con una dotazione pari a 660 milioni di euro, che ha l’obiettivo di aumentare la disponibilità di nuovi posti letto, da parte anche di soggetti privati, con l’obiettivo di triplicarli entro il 2026.

Tale fondo ha l’obiettivo di acquisire la disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. Alle risorse del fondo accedono – anche in convenzione o in partenariato con le università, con le istituzioni AFAM o con gli enti regionali per il diritto allo studio – le imprese, gli operatori economici, le cooperative di studenti senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel settore del diritto allo studio, soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il ministero dell’Università. Ai soggetti aggiudicatari delle procedure di assegnazione delle risorse è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo versato a titolo di Imu in relazione agli immobili, o parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti. La norma riconosce, inoltre, un regime fiscale di favore per le imprese che investono risorse nell’edilizia universitaria.

Fondo opere indifferibili: preassegnazione automatica anche per le opere del Pnc (art. 29)

Il Dl Aiuti-ter e la sua legge di conversione intervengono anche sulle norme per l’accesso al Fondo per le opere indifferibili, ossia il fondo istituito per le opere finanziate in tutto o in parte dal Pnrr e dal Pnc che, in seguito all’aggiornamento dei prezzari dovuto al caro-materiali, necessitino di un fabbisogno finanziario aggiuntivo cui non è possibile far fronte attraverso la rimodulazione  delle  somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. In particolare, la nuova norma in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi Pnrr, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del Pnc, un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie. Dunque, anche gli enti locali attuatori di interventi del Pnc possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, un ammontare di risorse pari al 15% dell’importo totale di cui risultano destinatari.

Caro-materiali, utilizzo delle economie nelle opere del Pnrr (art. 30)

Per far fronte agli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e previa comunicazione alla Ragioneria dello Stato, l’amministrazione titolare di un‘opera finanziata tramite il Pnrr può utilizzare, nell’ambito dello stesso intervento, le risorse assegnate e non utilizzate nella procedura di affidamento. Ciò vale per le gare di lavori, servizi e forniture e per la concessione di contributi pubblici che utilizzano le risorse del Pnrr.

Accordi quadro per accelerare l’attuazione del Pnrr (art. 32)

Per accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal Pnrr e dai cicli di programmazione nazionale e dell’Ue 2014-2020 e 2021-2027, il provvedimento attribuisce a Invitalia la promozione di appositi accordi-quadro per l’affidamento di servizi tecnici e di lavori.

Pnrr, personale a tempo determinato con funzioni di Rup (art. 34-bis)

Per accelerare gli investimenti del Pnrr, si stabilisce che al personale assunto con contratto a tempo determinato dagli enti locali per la copertura dei posti di responsabili degli uffici, possa essere affidato l’incarico di responsabile unico del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

di Mariagrazia Barletta

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