È giunta in Gazzetta ufficiale, ed entra in vigore il 1° gennaio 2023, la nuova Regola tecnica verticale (Rtv) per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, che va ad integrare il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). Con la nuova norma viene dunque ampliato anche il campo di applicazione del Codice, che ora ricomprende anche le attività individuate con il numero 65 dal Dpr 151 del 2011, limitatamente ai «locali di spettacolo e trattenimento».
La nuova Rtv è alternativa alla norma di tipo prescrittivo utilizzata per la progettazione della sicurezza antincendio delle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo dal 1996 (Dm 19 agosto 1996). La maggiore novità sta nell’approccio, che è quello di una normativa semi-prestazionale quale è il Codice di prevenzione incendi. Dunque, ogni progettista può costruire soluzioni “su misura”, ossia basate sull’effettiva realtà sulla quale si trova ad operare, potendo anche, con i metodi indicati dal Codice, individuare soluzioni alternative rispetto a quelle conformi dettate dalla norma stessa. Ogni misura deve inoltre derivare prima di tutto da una corretta valutazione del rischio, che per il Codice è centrale.
Più nel dettaglio, la nuova regola tecnica si applica sia alle attività al chiuso che all’aperto, anche di carattere temporaneo. Per il campo di applicazione, si fa riferimento al regio decreto 773 del 1931 che inserisce tra le attività di intrattenimento e spettacolo: le sale da ballo, le discoteche, i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, i teatri, i cinematografi, le sale per convegni, gli auditorium, etc..
Sono esclusi dal campo di applicazione delle nuove norme: i luoghi non delimitati; gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o spazi ed allestimenti specifici per gli avventori; le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 337 del 1968.
Tra l’altro, la Rtv riguarda anche le strutture vulnerabili in caso di incendio utilizzate per eventi e spettacoli, definite dal Codice come «strutture, solitamente di tipo leggero, che per loro natura risultano particolarmente sensibili all’azione del fuoco». «Tipici esempi di sistemi costruttivi vulnerabili nei confronti dell’incendio – come viene spiegato nel Codice in una nota – sono: tensostrutture, strutture pressostatiche, strutture strallate, membrane a doppia o semplice curvatura, coperture geodetiche, strutture in lega di alluminio, allestimenti temporanei in tubo e giunto, tunnel mobili…».