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21 Dicembre 2022

Superbonus, 5 cessioni e prestiti con garanzia Sace con la conversione del Dl Aiuti-quater

Proroghe selettive per la Cilas al 31 dicembre 2022 proposte nel pacchetto di maxi-emendamenti del Governo alla Manovra 2022. Verso il differiemento al 2025 per il bonus barriere architettoniche al 75%

Prendono due direzioni le modifiche al Superbonus approvate in Commissione Bilancio al Senato ed entrate nel disegno di legge di conversione del Dl Aiuti quater che, ricevuto il via libera da Palazzo Madama (atteso per oggi 21 dicembre con voto di fiducia), passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento che deve approvarlo entro il 17 gennaio. Entrambe le modifiche tentano di arginare il nodo delle cessioni bloccate, che, come un fiume in piena, rischia di travolgere imprese e professionisti. La prima modifica aumenta da due a tre le possibilità di cessione dei crediti verso le banche e gli istituti di credito; l’altra consente alle imprese, che non riescono a monetizzare i crediti del Superbonus, di accedere a prestiti garantiti dallo Stato tramite la Sace, la società assicurativo-finanziaria controllata dal ministero dell’Economia.

Intanto, la strada verso la proroga della presentazione delle Cilas al 31 dicembre 2022 si apre con la conversione del disegno di legge di Bilancio 2023, ossia con un emendamento del Governo che riscrive il periodo transitorio delineato con il Dl Aiuti-quater. Fase transitoria che attualmente prevede l’annullamento del «decalage» al 90% per le spese sostenute nel 2023 qualora risultasse già presentata la Cilas alla data del 25 novembre 2022 (nei condomìni occorreva anche la delibera assembleare adottata entro il 24 novembre 2022).

La proroga al 31 dicembre 2022 è accordata, però, solo agli interventi di demolizione e ricostruzione e ai condomìni con delibera assembleare approvata entro il 18 novembre. Spunta, infine, la proroga a tutto il 2025 per il bonus al 75% per l’eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche.

Cinque passaggi per le cessioni

Dunque, i passaggi consentiti per le cessioni – salvo ulteriori modifiche – diventano cinque: la prima cessione è libera, tre (non più due) sono verso le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a gruppi bancari o le imprese di assicurazione e infine la quinta e ultima possibilità di cessione è quella tra la banca ed il correntista (ad eccezione del consumatore) che sia una società, un professionista o una partita Iva.  Questa misura è anche retroattiva. Più nel dettaglio, la cessione in cinque passaggi può essere applicata anche nel caso in cui le comunicazioni di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura siano state inviate all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl Aiuti-quater.

I prestiti garantiti dalla Sace

Gli emendamenti approvati introducono, per le imprese che non riescono a monetizzare i crediti a causa della paralisi quasi totale delle cessioni, la possibilità di ricorrere ad un prestito con garanzia da parte della società Sace. Tali garanzie possono essere dunque attivate per i finanziamenti richiesti dalle imprese, con sede in Italia, che hanno realizzato gli interventi ammessi al Superbonus. Inoltre, «i crediti di imposta eventualmente maturati dall’impresa alla data del 25 novembre 2022» – si legge nell’emendamento approvato – «possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell’impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali.

La modifica al Dl Aiuti-quater approvata al Senato

Proroga selettiva per le Cilas

Il periodo transitorio, che dovrebbe smorzare l’impatto del passaggio all’aliquota al 90% per i lavori in corso o già programmati, viene cancellato con la conversione del Dl Aiuti-quater e riscritto con un emendamento del Governo (n. 4.1000) alla legge di Bilancio 2023.

L’emendamento prevede misure diverse per quattro casistiche, accordando una proroga al 31 dicembre 2022 per la presentazione della Cilas solo per i condomìni in cui la delibera assembleare sia stata adottata entro il 18 novembre 2022 e per i casi di demolizione e ricostruzione.

La prima casistica riguarda gli edifici composti da una a quattro unità immobiliari posseduti da un unico proprietario e gli interventi effettuati da enti del terzo settore (organizzazioni non lucrative, di utilità sociale e associazioni di promozione sociale), che non beneficiano di alcuna proroga: per continuare nel 2023 ad applicare l’aliquota al 110% devono aver presentato la Cilas entro il 25 novembre.

La seconda stabilisce un periodo transitorio ad hoc per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare sia stata adottata prima del 19 novembre 2022 (data di entrata in vigore del Dl Aiuti-quater). In tali casi, per fruire dell’aliquota al 110% anche nel 2023, bisogna soddisfare due condizioni. Innanzitutto, la data della delibera che ha approvato i lavori deve essere attestata dall’amministratore con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Laddove non vi sia l’obbligo di nominare un amministratore e i condòmini non abbiano provveduto a nominarlo, è il condòmino che ha presieduto l’assemblea ad attestare la data della delibera. Inoltre, per beneficiare dello sgravio al 110% è obbligatorio aver presentato la Cilas entro il 31 dicembre 2022.

La terza delinea le regole per i condomìni che hanno approvato la delibera assembleare per i lavori del Superbonus nel periodo che va dal 19 al 24 novembre 2022. Anche in questo caso, rispetto a quanto aveva deciso il Dl Aiuti-quater, la proroga non c’è: per mantenere il Superbonus al 110% la Cilas va presentata entro il 25 novembre 2022. Anche in questo caso la data della delibera deve essere attestata tramite un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall’amministratore o, in mancanza di questa figura, dal condòmino che ha presieduto l’assemblea.

La quarta riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione che continuano nel 2023 a detrarre il 110% della spesa se l’istanza per l’ottenimento del titolo abilitativo è stata presentata entro il 31 dicembre 2022.

La modifica al Dl Aiuti-quater inserita nel maxi-emendamento 4.1000 alla Manovra

Proroga del bonus al 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche

Un emendamento del Governo alla Manovra propone la proroga, fino al 31 dicembre 2025, del bonus al 75% per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Non cambiano le caratteristiche, che restano fissate dall’articolo 119-ter del Dl 34 del 2020. Vengono, però, aggiunte delle condizioni relative alle delibere assembleari. Più nel dettaglio, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio.

La proroga al bonus barriere architettoniche nel maxi emendamento 4.1000 alla Manovra

di Mariagrazia Barletta

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