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31 Marzo 2022

Antincendio: Aggiornamento quinquennale allo scadere dello stato di emergenza

A ridosso della data di fine dello stato di emergenza, si fa rilevare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con nota DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021, relativa alle scadenze in materia di sicurezza antincendio e, in particolare, all’aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio ed emergenza epidemiologica da Covid 19, in seguito alla circolare CNAPPC n. 100 del 29 ottobre e su quesito specifico della RPT, ha chiarito in materia, conseguentemente ad atti normativi precedenti.

Infatti, come riferimento normativo, si è adotta l’art. 103, comma 2 del D.L. n. 18/2020 secondo cui “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (ad oggi fissato al 31 marzo 2022), conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Ne consegue che per i professionisti che non hanno provveduto all’obbligo quinquennale di aggiornamento formativo in materia di antincendio pari a 40 ore in scadenza tra il 31/01/2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, e cioè il 31/03/2022, può essere considerata valida l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno sino a 90 giorni dopo la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e dunque attualmente entro il 29/06/2022.

Essendo la norma finalizzata solamente a concedere una proroga temporale per consentire ai professionisti di regolarizzare l’aggiornamento professionale, coloro che hanno completato l’aggiornamento obbligatorio entro il 26/08/2021, vedono il nuovo quinquennio iniziare il 27/08/2021 e le ore di formazione svolte successivamente a tale data, in più oltre le 40 previste dalla Norma, accantonate per il nuovo quinquennio.

I professionisti che invece hanno completato l’obbligo di aggiornamento successivamente alla scadenza del proprio quinquennio, mantengono valida l’abilitazione fino al completamento delle 40 ore stabilite, che dovrà avvenire entro il novantesimo giorno dalla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, come detto, il 29/06/2022. Il nuovo quinquennio di riferimento avrà in tal caso inizio dal giorno successivo al completamento del previsto obbligo formativo.

DCPREV prot. 19168 del 17/12/2021

di Giulia Villani

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