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23 Aprile 2021

Formazione professionale, da fine aprile nuove sanzioni disciplinari per inadempienti

di Redazione OAR

Sarà in vigore, a partire da fine aprile, il testo del nuovo articolo 9 del Codice Deontologico, che introduce la tipizzazione delle sanzioni disciplinari per gli inadempienti rispetto all’obbligo di aggiornamento professionale. E, in particolare, per i casi di mancata o parziale acquisizione dei crediti formativi professionali triennali minimi.

Si tratta della modifica introdotta dal Cnappc nel 2017 e successivamente sottoposta a revisione, anche su stimolo dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia.

Fin dall’insediamento dell’attuale Consiglio erano state rappresentate al Cnappc le criticità presenti nella modifica dell’articolo 9. Alcune di queste, come l’autonomia decisionale del Consiglio di Disciplina, sono state recepite nella nuova versione dell’articolo 9. È nella volontà dell’OAR, ai fini di un ulteriore miglioramento dell’articolo, di aprire il dialogo col nuovo Consiglio del Cnappc per permettere ulteriori riflessioni in merito a una logica ritenuta eccessivamente «matematica».

Nello specifico, il nuovo articolo 9 (in fondo l’allegato con le modifiche) introduce una «tipizzazione» delle sanzioni per il mancato rispetto, da parte degli iscritti agli Ordini, dell’obbligo del continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

La revisione del Codice Deontologico, che sarà in vigore da fine aprile – decorsi 15 giorni dal ricevimento, da parte degli Ordini, della circolare del Cnappc data 14 aprile 2021 (in fondo in allegato), al fine di consentirne una adeguata diffusione dell’informazione presso gli iscritti -, rivede, rispetto al testo vigente, la modulazione delle sanzioni disciplinari per la mancata acquisizione dei Cfp minimi.

In particolare, si legge nel nuovo articolo 9, «la mancata acquisizione dei crediti formativi professionali nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

1. avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 Cfp (10%);

2. censura nel caso di mancata acquisizione di Cfp compresa tra 7 e 18 (30%);

3. sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 Cfp (40%);

4. sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 Cfp (60%);

5. sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione compresa superiore 37 Cfp.

Se da una parte, inoltre, si conferma, che «il professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo», dall’altra si precisa che, «qualora liscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i Cfp mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione».

Sul testo del nuovo articolo 9 è stato chiesto dal Cnappc un parere legale su vari aspetto – l’OAR, in particolare, si è interrogato sulla derogabilità o meno di una norma di grado superiore (nello caso specifico, del RegioDecreto del 23 ottobre 1925) -, il quale si è espresso in merito «alla legittimità della tipizzazione […] in ordine alle sanzioni disciplinari per la violazione dell’obbligo di formazione continua, anche in relazione alla retroattività delle relative previsioni». In base alle conclusioni contenute nel parere (rilasciato dal Prof.Giuseppe Colavitti), è stato inserito – tra l’altro -, prima della declinazione delle varie sanzioni, un riferimento esplicito all’autonomia di valutazione degli organi disciplinari.

La Circolare del Cnappc

Il nuovo articolo 9

Il parere legale

(FN)

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