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11 Ottobre 2021

Green pass – Linee guida per ordini e studi professionali

Nonostante le modifiche che potrebbero subentrare in fase di conversione in legge (entro 60 giorni) o in caso di approvazione di nuove linee guida, il DL n. 127 del 21 settembre 2021 ha introdotto nuove disposizioni per l’applicazione dei green pass in ambiti di lavoro sia pubblico che privato.

Attività dell’Ordine

Premesso che le certificazioni verdi Covid 19, ai sensi dell’art. 9 comma 2) del DL 52/2021 come convertito nella L. 87/2021 e come modificato dall’art. 9 del DL 127/2021, attestano l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 o, ancora, l’esito negativo di tampone antigenico o molecolare, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 (ad oggi data ultima per la cessazione dello stato di emergenza) le attività presso gli Ordini professionali sono subordinate al possesso di certificazione verde Covid 19 per tutto il personale, assimilabile a dipendenti pubblici.

L’obbligo riguarda quindi solo i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso l’Ordine, anche sulla base di contratti esterni (art. 1 comma 2 DL 127/2021), ma non a visitatori e iscritti per cui permane l’obbligo di rispettare il protocollo di cui all’art. 19 e 12 del DPCM 2 marzo 2021. Esclusi ovviamente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Il green pass sarà invece richiesto ai Consiglieri dell’Ordine, in quanto cariche elettive.

Gli Ordini procederanno alla definizione delle modalità di verifica dei requisiti richiesti, con controlli nel momento di accesso al luogo di lavoro, nel rispetto comunque della normativa sulla privacy.

Coloro che non sono in possesso di certificazione verde, dipendenti o titolari di contratto esterno, saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di certificato richiesto, comunque non oltre il 31 dicembre 2021 senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Attività degli studi professionali

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, chi svolge attività lavorativa in studi privati ha l’obbligo di possedere ed esibire certificazione verde Covid 19, il che riguarda sia i professionisti che i dipendenti, ma anche tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni. Esenti coloro che per motivi di salute non possono procedere con la vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

In attesa di ulteriori chiarimenti, per la clientela permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all’allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021.

Sono i datori di lavoro ad essere responsabili della definizione delle procedure di controllo e verifica inerenti il possesso e l’esibizione di green pass sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il mancato rispetto dei requisiti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa comporta assenza ingiustificata fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (allo stato termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, pur con mancata retribuzione o altro compenso o emolumento.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti (ed occorrerà verificare se tale disposizione si applichi anche agli studi professionali), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021 – Linee guida per la riapertura delle attività economiche produttive e ricreative

Circolare CNAPPC

di Giulia Villani

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