Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale ha chiesto il parere al Dipartimento Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Servizio Ufficio Speciale per la Rigenerazione Urbana della Regione Lazio in merito alle modalità di applicazione dell’art. 6, comma 2 della LR n. 7 del 18 luglio 2017, considerando che il PRG di Roma prevede all’art. 45, comma 6 delle NTA cambi di destinazione d’uso verso abitazioni singole in Città Consolidata se subordinati all’approvazione di un Piano di recupero […] o altro strumento urbanistico esecutivo e che i medesimi cambi di destinazione “devono essere previsti all’interno di interventi di categoria RE, DR, AMP, estesi a intere unità edilizie, di cui almeno il 30% in termini di SUL deve essere riservato alle destinazioni abitazioni collettive, servizi alle persone e attrezzature collettive.”
La circolare della Regione Lazio prot. n. 0792634 dell’11 agosto 2022 ribadisce l’ammissione di cambi di destinazione d’uso con maggior libertà di applicazione.