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02 Aprile 2020

Ricadute dell’emergenza epidemiologica Covid-19 sulla prevenzione incendi

Ricadute dell’emergenza epidemiologica Covid-19 sulla prevenzione incendi

La pandemia e lo slittamento di molte attività e scadenze hanno avuto conseguenze dirette anche sul tema della prevenzione incendi.

Ad oggi il riferimento normativo è costituito dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato il 17 marzo 2020 sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 70.

Di seguito alcune precisazioni:

  • Le opere edilizie indispensabili a rendere idonei all’accoglienza ed all’assistenza le strutture necessarie alla gestione dell’emergenza COVID-19 possono essere eseguite in deroga, tra gli altri, agli obblighi di cui al DPR 1 agosto 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (art. 4, comma2).
  • Ai fini del computo delle scadenze temporali relative allo svolgimento di procedimenti pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/04/2020. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini per l’espressione della volontà dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. Ritroviamo qui le casistiche relative ai procedimenti e ai controlli di cui del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015 (art. 103, comma 1).
  • Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Rientrano in queste fattispecie le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i. ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i. (Art. 103, comma 2).
  • Relativamente alle tempistiche per ottemperare alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs 758/1994, occorre fare riferimento all’art. 83, commi 1 e 2, del succitato DL, che sospende i procedimenti giudiziari dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020.
  • Il Comandante Provinciale di Roma invita i vari Ordini/Collegi Professionali a comunicare ai propri iscritti l’opportunità di trasmettere tutte le istanze e gli atti relativi ai procedimenti di Prevenzione Incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e al D. Lgs. 139/2006, preferibilmente per via telematica. In caso di necessità e urgenza è comunque assicurata l’apertura all’utenza del solo Polo Centrale sito in Roma, Via Genova n.1, il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, esclusivamente per la ricezione delle istanze e la protocollazione degli atti.

Per quanto riguarda la possibilità di svolgere corsi di aggiornamento in Prevenzione Incendi in modalità “fad sincrono” sono in corso verifiche procedurali e tecniche.

Seguiteci sulla pagina dedicata alla formazione dell’Ordine Architetti Roma.

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